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S.A.S. IRREGOLARE
La S.A.S. (Società in Accomandita Semplice) è considerata irregolare se l'atto costitutivo non è iscritto nel registro delle imprese. Per essa valgono le stesse norme che disciplinano la collettiva irregolare, ma con un'aggiunta: i soci accomandanti di una S.A.S. irregolare rispondono illimitatamente se hanno partecipato ad operazioni sociali (quindi non valgono in questo caso le eccezioni previste per il divieto di immiszione nelle S.A.S. regolari).
SOCIETÀ PER AZIONI
La Società per Azioni gode di personalità giuridica propria e di una perfetta autonomia patrimoniale. L'organizzazione è corporativa basata sulla compresenza di vari organi. Vige inoltre il principio maggioritario per quote. Le quote sono rappresentate da azioni, partecipazioni di eguale valore liberamente trasferibili secondo la disciplina dei titoli di credito. Oltre alle società di grandi dimensioni (nelle quali vi è compresenza di azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori) vi possono anche essere S.p.A. di
- minori dimensioni, il tetto di capitale minimo è infatti fissato a 50000 euro.
- Dal 1942 vi è stata una profonda evoluzione della disciplina:
- 1974 -> introduzione delle azioni di risparmio, introduzione della Consob
- 1998 -> introduzione degli investitori istituzionali, e del tuf (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
- 2003 -> introduzione delle S.r.l., e delle S.p.A. unipersonali.
- COSTITUZIONE, IL PROCEDIMENTO
- La costituzione si articola in 2 distinte fasi:
- stipulazione dell'atto costitutivo:
- stipulazione simultanea
- stipulazione per pubblica sottoscrizione (raccolta tra il pubblico del capitale iniziale)
- iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (con la quale la spa assume la personalità giuridica).
- stipulazione dell'atto costitutivo:
- La costituzione si articola in 2 distinte fasi:
- ATTO COSTITUTIVO: FORMA E CONTENUTO
- Pena nullità, l'atto costitutivo deve essere redatto secondo atto pubblico.
- Esso deve indicare:
- le generalità dei soci e degli eventuali promotori,
nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
la denominazione, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.
l'oggetto sociale
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato
il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione
il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
le norme secondo i quali gli utili devono essere ripartiti
i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori - l'unico beneficio può essere una partecipazione agli utili che però non può superare il 10% degli utili netti di bilancio, e non può avere una durata superiore ai 5 anni.
il sistema di amministrazione adottato, il numero di amministratori e i loro poteri, indicando qualità essi hanno la rappresentanza della società.
il numero dei componenti del collegio
sindacale
la nomina dei primi amministratori e dei sindaci
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società.
la durata della società
i soci (se le azioni non sono quotate) possono liberamente recedere entro Max 1 anno (se non diversamente pattuito nello statuto), con un preavviso di almeno 120 gg (allungabile fino a 1 anno dallo statuto).
Oltre all'atto costitutivo è necessaria la redazione dello statuto. Esso è parte integrante dell'atto costitutivo, deve pertanto essere redatto secondo atto pubblico, pena la nullità.
CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:
- capitale sociale di minimo 50000 euro.
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale
- sia versato il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca (100% nel caso di spa unilaterale).
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni necessarie richieste dalle leggi speciali per la costituzione della
è regolata dalle norme delladisciplina generale dei contratti.
Quando invece la società è già iscritta, la nullità è tassativamente prevista nei 3 seguenti casi:
- mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico
- illiceità dell’oggetto sociale
- mancanza nell’atto costitutivo (o nello statuto) di ogni indicazione riguardante la denominazionedella società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
NB. La nullità non ha effetti retroattivi, cioè non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome dellasocietà dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
La nullità è inoltre:
- sanabile
- imprescrittibile
- può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
SPA UNIPERSONALI
Il socio unico è responsabile illimitatamente solo
Per gli atti avvenuti prima della registrazione della società nel registro delle imprese, limitatamente dopo essa. Il socio unico è tenuto a versare la totalità dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione. Per garantire trasparenza nei confronti dei terzi, negli atti e nella corrispondenza (ma non nella denominazione sociale) della società deve essere indicato che essa è unipersonale. Inoltre, gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese i dati anagrafici dell'unico socio, penala responsabilità illimitata. I contratti fra società e unico socio, o comunque le operazioni ad esso favorevole (es. fideiussione), sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Sono previste 2 eccezioni alla responsabilità limitata:
- quando non è osservata la disciplina
periodo nel quale possono opporsi i creditori sociali. Se la società ha espresso strumenti finanziari di partecipazione all'affare, è prevista un'organizzazione costituita da un'assemblea speciale e un rappresentante comune. Per ciascun patrimonio destinato vanno tenute separate scritture contabili e separata indicazione in bilancio delle voci relative. Gli amministratori devono poi redigere un rendiconto finale, al quale i creditori possono opporsi entro 90 gg, chiedendo la liquidazione del patrimonio destinato.
FINANZIAMENTO DESTINATO è un contratto di finanziamento di uno specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale del finanziamento, vengano destinati tutti o parte dei proventi dell'affare stesso. Il contratto deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione, il relativo piano finanziario, e le eventuali garanzie che la società offre, per il rimborso di una parte del finanziamento. Delle obbligazioni nei
confronti del finanziatore risponde la società con il solo patrimonio destinato, salvo che essa fallisca: in tal caso il finanziatore potrà insinuarsi nel fallimento per le somme non ancora riscosse. I creditori generali della società non potranno agire sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione, ma sugli stessi potranno esercitare solo azioni conservative a tutela dei loro diritti. CONFERIMENTI principi ispiratori: - garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società - garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero. CONFERIMENTI IN DENARO - Oversamento dei conferimenti (25% o 100%) - Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti, e in caso di trasferimento delle azioni, l'obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale, sia sull'alienante. La responsabilità dell'alienante è tuttavia limitata nelIl tempo è un elemento fondamentale nella nostra vita. Ci accompagna costantemente, influenzando le nostre attività quotidiane e il nostro umore. Il tempo può essere caldo o freddo, soleggiato o nuvoloso, piacevole o sgradevole. Può essere misurato in ore, minuti e secondi, ma può anche essere percepito in modo soggettivo. Il tempo è un grandezza fisica che ha un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana.