Estratto del documento

DIRITTO COMMERCIALE

INTRODUZIONE

2 fattori che hanno favorito lo sviluppo del diritto commerciale:

TITOLI DI CREDITO hanno reso + facile la circolazione di ricchezza

• DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI soprattutto S.p.A. Sono diventate cosi

• importanti per 3 fattori:

responsabilità limitata

 possibilità di dissociare chi gestisce l’attività economica da chi

 gestisce il capitale

meccanismi istantanei nei mercati attraverso titoli i credito.

DISCIPLINA DELL’IMPRENDITORE

Sistemi a base soggettiva si individuano le caratteristiche di un soggetto e sulla base di queste gli

si attribuisce una determinata disciplina.

Prima del codice del 1942 non erano concepite come attività d’imprese le attività agricole.

ART. 2082 C.C. “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività di

produzione/scambio di beni e/o servizi.

Indica gli elementi che permettono di delineare la figura di imprenditore.

NB. senza svolgimento di attività non può esserci società.

PROFESSIONALMENTE attività svolta se essa rappresenta l’elemento essenziale di

 sostentamento nella propria vita per l’imprenditore.

Quindi un’attività che viene svolta 1 mese all’anno no MA si se essa è stagionale e durante

tutto quel periodo ci si dedica ad essa; questo perché per definizione hanno durata

stagionale.

NB. La persona giuridica è sempre imprenditore, perché è costituita proprio per

quell’obiettivo (oggetto sociale). Questo perché vi è sempre riconosciuta in essa l’elemento

della professionalità.

NB. può esserci incompatibilità (per es. tra chi è iscritto negli albi dei professionisti).

Questo problema è in parte superato dalle norme comunitarie in materia d’impresa, nelle

quali anche ai professionisti vengono riconosciuti i diritti tipici delle imprese. per es.

possono stipulare dei contratti d’impresa anche senza essere imprenditori.

Il collocamento di prodotti finanziari (es. promotori finanziari) è riconosciuta compatibilità

anche per es. se commercialisti.

ORGANIZZATA l’imprenditore fa si che elementi, anche apparentemente distanti,

 vengano uniti e organizzati per dar luogo all’impresa.

L’organizzazione è il riflesso oggettivo della professionalità. Tramite essa capiamo le

differenza tra imprenditore (che organizza gli altri) e i lavoratori subordinati (vengono

organizzati).

E’ importante perché ci dice quando un soggetto può iniziare ad essere individuato come

imprenditore.

Anche gli atti che conducono alla creazione di un’impresa sono da considerare

organizzativi, ed il soggetto che li compie imprenditore.

ATTIVITA’ ECONOMICA

 E’ rilevante il termine “economica”, perché strettamente legato al concetto di lucratività

(in senso oggettivo).

Lucratività in senso soggettivo se gli utili dell’attività sono rivolti direttamente

all’imprenditore.

NB. dare utili a enti benefici è comunque un’attività economica (NON in senso soggettivo

però).

lucratività capacità potenziale di un’attività di generare utili, ovvero se l’attività

normalmente condotta è in grado di generare ricavi che superino i costi.

NB. le imprese in perdita sono comunque lucrative, perché ciò che conta è la potenzialità.

NB. Molte attività della PA, non essendo basate su un rapporto sinallagmatico ma fiscale

(tasse), non sono considerate attività economiche.

PRODUZIONE/ SCAMBIO DI BENI/ SERVIZI

 Nell’ambito dell’attività bisogna passare da beni semilavorati generando altri con valore

aggiunto.

Nello scambio, invece, devo scambiare qualche cosa, facendo da intermediario.

Questo concetto deve essere monitorato in base al contesto storico.

Si distingue tra:

imprenditori ordinari (art. 2082 c.c.)

 piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) alcune disposizioni non possono essere

 applicate, perché ad attività di piccole dimensioni questo sarebbe dannoso.

Quali elementi caratterizzano il piccolo imprenditore?

Il legislatore distingue tra imprese in base all’attività svolta. distinzione qualitativa

Si distingue solitamente tra 3 macrocategorie:

imprenditori commerciali

1. (art.2195 c.c.)

in senso stretto

 industriali

imprenditori agricoli

2. (art. 2135 c.c.)

imprenditori civili

3. chi non rientra nelle due categorie precedenti.

Alcuni distinguono tra:

commerciali:

1. in senso stretto

 industriali

civili:

2. in senso stretto

 agricole

NB. Una delle principali distinzioni tra imprese commerciali e le altre, è che solo per le commerciali è

obbligatorio.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE

Lo statuto con porta l’identificazione concettuale di una serie di regole.

esempio sacerdote soggetto al regolamento della chiesa.

l’accesso a uno status comporta che ci si attenga ad una serie di regole. In cosa consistono queste regole

che si applicano l’imprenditore? ora lo vedremo.

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

E’ concerne le figure di collaboratori dell'imprenditore, fa riferimento a 3 elementi:

tale rappresentanza detta civile è diversa da quella commerciale.

 Scritture contabili rilevazione quantitativa delle attività di impresa.

 Procedure concorsuali la soddisfazione dei creditori sull'imprenditore avviene non in caratteri

 temporali Ma i creditori vengono suddivisi in base alle classi omogenee e pagati nello stesso

momento e nella stessa misura (liquidazione concorsuale)

MECCANISMO PUBBLICITARIO

Questi tre elementi sono legati insieme se esiste un che per le imprese è il

REGISTRO DELLE IMPRESE. Perché consente a terzi di conoscere lo status giuridico e tutte le varie cose

accadute ad essa.

Esempio anche anagrafe o catasto sono meccanismi pubblicitari.

La pubblicità è il perno intorno al quale ruotano le tre fattispecie viste prima, infatti la pubblicità è un

concetto che può essere sovrapposto alle imprese commerciali (articolo 2195 c.c.).

Solo nell'88 si è introdotto il sistema del registro delle imprese; esso ha una struttura sezionale cioè

l'impresa oltre a essere iscritta in esso deve iscriversi in una delle varie sezioni per essere meglio

individuata. DICHIARATIVA O NOTIZIA.

Gli effetti della pubblicità verso terzi sono diverse seconda che essa sia

E’ il legislatore che sceglie quale atto iscritto nel registro avrà pubblicità dichiarativa o notizia quindi non ci

si basa su alcun parametro predefinito.

DICHIARATIVArappresenta una presunzione assoluta, ovvero ciò che è scritto nel registro delle imprese

si presume che il terzo lo conosca; non è ammessa quindi prova contraria prevale ciò che è scritto.

NOTIZIA rappresenta una presunzione semplice, ha natura di carattere informativo.

Quindi se io affermo una cosa scritta nel registro delle imprese allora io ho l'onere di provarla è ammessa

quindi prova contraria. TIPICITÀ

Altra caratteristica del registro delle imprese è la ovvero si devono iscrivere in esso solo gli atti che

rientrano mia fattispecie previste dal legislatore. IMPRESE

NATURA commerciale (art. agricole (art. 2135 civili

DELL’IMPRESA 2195 c.c) c.c.)

DIMENSIONE ordinaria

DELL’IMPRESA

NB. L’holding non è di per sè impresa. Si dibatte sulla loro classificazione che alcuni definiscono come

attività ausiliarie verso le società controllate. Altri sostengono che le holding svolgano una via indiretta le

attività delle loro controllate.

ATTIVITÀ AGRICOLE

caratteristiche:

deve esserci il fondo

 deve esserci il rischio derivante per esempio dal tempo meteorologico

Art 2135 c.c. :

1°comma attività agricole principali

 3°comma attività connesse che possono essere svolte solo da chi è imprenditore agricolo perché

 connesso lo svolgimento dell'attività agricola principale.

Tre attività principali:

1. coltivazioni

2. selvicoltura

3. utilizzo del bosco allevamento

CIVILI categoria residuale.

Ad esempio:

attività di esenzione dei tributi

 attività di ausiliarietà di imprese agricole, ma che non siano attività connesse ad esse.

ART.2083 PICCOLI IMPRENDITORI (distinzione dimensionale)

Sul piano dimensionale l’artigiano è equiparabile al piccolo imprenditore.

Esso non opera in serie, motivo per cui non può considerarsi impresa industriale.

Nell’85 nacque una legge a tutela degli artigiani; legge piuttosto ampia, motivo per cui molti volevano

essere considerati tali.

Ne consegue una sempre maggiore difficoltà nel delineare i confini di piccola impresa.

Nell’ambito di questa legge rientra anche la “società artigiana”.

ART. 2083:

1°PARTE: elenca chi è piccola impresa.

 2° PARTE: categoria residuale

PICCOLO IMPRENDITORE “… lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia…”.

questo comporta alcune importanti considerazioni:

la componente del lavoro deve essere intensiva rispetto a quella del capitale.

 la prevalenza del lavoro deve valere anche nel senso dell’imprenditore rispetto a quello dei terzi,

 ovvero degli altri dipendenti o collaboratori.

All’imprenditore commerciale si applicano 3 importanti obblighi:

iscrizione nel registro delle imprese + rappresentanza commerciale

• scritture contabili

• fallimento

INVECE al piccolo imprenditore NON si applicano 2 dei precedenti principi:

fallimento

• scritture contabili

NB. l’iscrizione ha funzione solo di pubblicità notizia (non dichiarativa quindi).

NB. il piccolo imprenditore è comunque soggetto a procedure concorsuali minori.

RAPPRESENTANZA COMMMERCIALE

Il problema che ha il 3° è la garanzia della validità della procura.

NB. la procura deve essere redatta con un atto pubblico (per la coerenza della forma).

AUSILIARI

I rappresentanti dell’imprenditore, sono detti di esso.

Le loro rappresentanze riguardano NON un solo atto, ma una serie di atti salvo limitazioni esplicitate.

INSTITORE

trattato nell’articolo 2203 c.c., l’atto di riferimento è detto “procura institoria”.

È una sorta di “alter ego”, di sostituto dell’imprenditore.

È possibile (vedi articolo 2204 c.c.) per l’imprenditore circoscrivere i poteri dell’institore.

NB. in tutte le sedi secondarie deve esserci almeno un institore.

È ammessa rappresentanza processuale purchè si tratti di atti compiuti all’interno dell’impresa.

2° parte art. 2208 c.c. l’imprenditore risponde degli atti dell’institore a prescindere della spendita del suo

nome. (questa è la grande differenza tra rappresentanza commerciale e civile).

PROCURATORI

COMMESSI

RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO:

1. DIRIGENTE DI CAMPAGNA (ausiliario principale)

2. FATTORE DI CAMPAGNA

VEDI ART. 2138 C.C.

I poteri dei 2 ausiliari sono regolata degli usi.

Ma nelle diverse situazioni opera un sistema basato sugli usi agricoli che varia da zona a zona.

Ecco perché nel registro delle imprese vi è una sezione dove sono appositamente indicati gli usi agricoli.

Quindi quando il terzo contratta con essi, potrà verificare i loro poteri in questa apposita sezione nel registro

delle imprese.

L’AZIENDA

ART. 2555 C.C.

È un complesso di beni, un elemento materiale dell’attività d’impresa.

Circolazione d’azienda, fa riferimento a:

cessione in compravendita dell’azienda

 costituzione in usufrutto dell’azienda

 affitto d’azienda

In relazione all’organizzazione dell’oggetto d’azienda, vengono stabiliti i suoi modi di circolazione.

Ipotizzando una compravendita di azienda, essa avrà:

contratti d’opera

 contratti di lavoro

 crediti

 debiti

 contratti di leasing

la compravendita è regolata dal legislatore in maniera unitaria.

CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO

ART. 2112 C.C.

Al 2° comma: il vecchio e nuovo datore di lavoro sono obbligati in solido v/lavoratore. (è ammesso che che il

lavoratore liberi il vecchio datore). PRINCIPIO GENERALE: solidarietà.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI TIPI DI CONTRATTI ESSI VENGONO SUDDIVISI TRA:

CONTRATTI D’IMPRESA opera una presunzione di automatico trasferimento (presunzione di

 prosecuzione).

E’ tuttavia prevista per il terzo la possibilità di scioglimento per giusta causa; essa prevede che il terzo

contraente possa recedere entro 3 mesi. Tale recesso comporta l’estinzione del contratto.

deroghe:

Tuttavia sono previste alcune

per i contratti di locazione di immobili che sono a contatto con il pubblico,

 per tutelare l’avviamento, il terzo non può recedere nemmeno per giusta

causa. Un eventuale recesso comporta indennizzo.

CONTRATTI PERSONALI DELL’IMPRENDITORE normalmente sono i contratti di prestazione

 d’opera personale intellettuale;

In essi NON vi è successione automatica. 2258 C.C.

L’articolo di riferimento per entrambi queste tipologie di contratti è il nei confronti di

usufrutto/ affitto d’azienda si potrà sapere quali contratti saranno a capo del nuovo acquirente e

quali no.

Questo per tutelare il terzo che potrebbe venir meno i contratti precedentemente pattuiti.

DISCIPLINA DEI CONTRATTI PARZIALMENTE ESEGUITI (CESSIONE DEL CREDITO / DEBITO)

sono i cosiddetti ex-parte creditoris (debitoris)

ES. stipulo un contratto di compravendita oggi ma la cessione avverrà tra un mese, nel frattempo

avviene una compravendita di azienda.

SUCCESSIONE NEI CREDITI ART. 2559 C.C.

vige il principio dell’automatico trasferimento del credito.

NB. la comunicazione di cessione del credito avviene tramite il meccanismo della pubblicità

attraverso il registro delle imprese.

SUCCESSIONE NEI DEBITI ART. 2560 C.C.

ES. l’imprenditore è debitore v/terzo, il nuovo imprenditore potrebbe avere una solvibilità minore.

L’alienante non è liberato dai debiti, salvo che i creditori non vi abbiano consentito.

NON vi è quindi nel caso di successione dei debiti l’automatica successione di essi.

2° comma dei debiti risponde il nuovo acquirente se così risulta dai libri contabili obbligatori.

(questo per fare in modo che il terzo venga tutelato e uno dei due imprenditori paghi).

DIRITTO DI CONCORRENZA ART. 2257 C.C. chi vende un’azienda entro il limite (non

prolungabile) di 5 anni non può fare concorrenza all’azienda ceduta.

LE SOCIETA’

L’impresa societaria è un’impresa collettiva.

E’ tuttavia prevista in taluni casi la possibilità di costituire un’impresa unilaterale.

DISTINZIONE SOCIETA’ PER TIPI:

1. DI PERSONE: società semplice

 s.a.s.

 s.n.c.

2. DI CAPITALE: s.r.l.

 s.p.a

 s.a.p.a.

DISTINZIONE SOCIETA’ PER CAUSA:

lucrative

 mutualistiche

 consortili’

ART. 2247 C.C. Con il contratto di società due o più

nozione legislativa del contratto di società.

persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di

dividerne gli utili

.

Distinguiamo tra:

società come contratto

 atto unilaterale

NB. per le società di persone vale solo la matrice contrattuale, ovvero per procedere alla modificazione del

contratto è necessario che tutte le parti siano d’accordo nel volerlo modificare. Questo perché non ci sono

organi; se ci fossero degli organi le modifiche avranno luogo sulla base del principio di maggioranza.

Vale il principio di tipicità per la costituzione di società. L’elenco è incluso nell’ART. 2249 C.C.

All’interno del 2247 ritroviamo i criteri per definire se una determinata situazione può effettivamente

divenire una società.

QUALI SONO TALI CRITERI?

BILATERALITA’ tutte le volte che nelle società di persone il numero di soci scende a 1, esso potrà

 continuare la società solo a patto che venga ricostituita la pluralità.

Invece nell’ambito delle società di capitali, se ci fosse 1 solo soggetto, verranno applicate le norme

delle società unipersonali (che infatti sono contemplate). vedi ART. 1420 C.C. (la nullità vi è se è

essenziale la compresenza di più persone).

CONFERIMENTO ART. 2253 C.C. i soci si obbligano verso la società per costituire un fondo

 

comune che sarà destinato allo svolgimento dell’attività economica, c’è un’analogia col 2082.

Per le società di persone l’obbligo del conferimento riguarda qualsiasi cosa sia necessaria per il

conseguimento dell’oggetto sociale. In termini quantitativi si presumono in parti uguali se non

diversamente specificato;

Nelle società di capitale invece le entità sono determinate dalla legge.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

NB. non è rilevante l’elemento della lucratività soggettiva, perché potrei destinare a terzi gli utili della mia

società.

INCAPIENZA incapacità del patrimonio sociale di soddisfare i

Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 67
Diritto commerciale Pag. 1 Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 66
1 su 67
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardopolito98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Morini Alessandro.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community