Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 67
Diritto commerciale Pag. 1 Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 66
1 su 67
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

S.A.S. IRREGOLARE

La S.A.S. (Società in Accomandita Semplice) è considerata irregolare se l'atto costitutivo non è iscritto nel registro delle imprese. Per essa valgono le stesse norme che disciplinano la collettiva irregolare, ma con un'aggiunta: i soci accomandanti di una S.A.S. irregolare rispondono illimitatamente se hanno partecipato ad operazioni sociali (quindi non valgono in questo caso le eccezioni previste per il divieto di immiszione nelle S.A.S. regolari).

SOCIETÀ PER AZIONI

La Società per Azioni gode di personalità giuridica propria e di una perfetta autonomia patrimoniale. L'organizzazione è corporativa basata sulla compresenza di vari organi. Vige inoltre il principio maggioritario per quote. Le quote sono rappresentate da azioni, partecipazioni di eguale valore liberamente trasferibili secondo la disciplina dei titoli di credito. Oltre alle società di grandi dimensioni (nelle quali vi è compresenza di azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori) vi possono anche essere S.p.A. di

  1. minori dimensioni, il tetto di capitale minimo è infatti fissato a 50000 euro.
  2. Dal 1942 vi è stata una profonda evoluzione della disciplina:
    • 1974 -> introduzione delle azioni di risparmio, introduzione della Consob
    • 1998 -> introduzione degli investitori istituzionali, e del tuf (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
    • 2003 -> introduzione delle S.r.l., e delle S.p.A. unipersonali.
  3. COSTITUZIONE, IL PROCEDIMENTO
    1. La costituzione si articola in 2 distinte fasi:
      1. stipulazione dell'atto costitutivo:
        • stipulazione simultanea
        • stipulazione per pubblica sottoscrizione (raccolta tra il pubblico del capitale iniziale)
      2. iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (con la quale la spa assume la personalità giuridica).
  4. ATTO COSTITUTIVO: FORMA E CONTENUTO
    • Pena nullità, l'atto costitutivo deve essere redatto secondo atto pubblico.
    • Esso deve indicare:
      • le generalità dei soci e degli eventuali promotori,

nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.

la denominazione, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

l'oggetto sociale

l'ammontare del capitale sottoscritto e versato

il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione

il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura

le norme secondo i quali gli utili devono essere ripartiti

i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori - l'unico beneficio può essere una partecipazione agli utili che però non può superare il 10% degli utili netti di bilancio, e non può avere una durata superiore ai 5 anni.

il sistema di amministrazione adottato, il numero di amministratori e i loro poteri, indicando qualità essi hanno la rappresentanza della società.

il numero dei componenti del collegio

sindacale

la nomina dei primi amministratori e dei sindaci

l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società.

la durata della società

i soci (se le azioni non sono quotate) possono liberamente recedere entro Max 1 anno (se non diversamente pattuito nello statuto), con un preavviso di almeno 120 gg (allungabile fino a 1 anno dallo statuto).

Oltre all'atto costitutivo è necessaria la redazione dello statuto. Esso è parte integrante dell'atto costitutivo, deve pertanto essere redatto secondo atto pubblico, pena la nullità.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:

  • capitale sociale di minimo 50000 euro.
  • che sia sottoscritto per intero il capitale sociale
  • sia versato il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca (100% nel caso di spa unilaterale).
  • che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni necessarie richieste dalle leggi speciali per la costituzione della
società in relazione al suo particolare oggetto. NB. I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo e restano vincolati presso la banca fino al completamento della procedura di costituzione. I sottoscrittori hanno tuttavia diritto a rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese, entro 90 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo. Decorso tale termine l'atto costitutivo perde infatti di efficacia. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Il notaio che ha ricevuto l'atto deve depositarlo, entro 20 giorni, nel registro delle imprese; se egli non vi provvede devono provvedervi gli amministratori, o qualunque socio con spese a carico della società. La fase di omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale è ora solo facoltativa, tuttavia spetta al notaio attuare un controllo di legalità, e di conformità. Spetta poiall'ufficio del registro delle imprese un controllo solo formale. Per le operazioni compiute prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, sono responsabili illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito, i soci fondatori, e tutti i soci che hanno deciso o autorizzato o consentito il compimento delle operazioni. La società resta poi automaticamente vincolata per le operazioni necessarie alla sua costituzione; resta invece libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie alla sua costituzione. L'accollamento da parte della società non fa venir meno la responsabilità verso terzi dei soggetti agenti. È vietata l'emissione di azioni prima della costituzione della società (l'emissione non comporta comunque la nullità della stessa). LA NULLITÀ DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Prima della registrazione vi è solo un contratto di società, che pertanto

è regolata dalle norme delladisciplina generale dei contratti.

Quando invece la società è già iscritta, la nullità è tassativamente prevista nei 3 seguenti casi:

  1. mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico
  2. illiceità dell’oggetto sociale
  3. mancanza nell’atto costitutivo (o nello statuto) di ogni indicazione riguardante la denominazionedella società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

NB. La nullità non ha effetti retroattivi, cioè non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome dellasocietà dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

La nullità è inoltre:

  • sanabile
  • imprescrittibile
  • può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

SPA UNIPERSONALI

Il socio unico è responsabile illimitatamente solo

Per gli atti avvenuti prima della registrazione della società nel registro delle imprese, limitatamente dopo essa. Il socio unico è tenuto a versare la totalità dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione. Per garantire trasparenza nei confronti dei terzi, negli atti e nella corrispondenza (ma non nella denominazione sociale) della società deve essere indicato che essa è unipersonale. Inoltre, gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese i dati anagrafici dell'unico socio, penala responsabilità illimitata. I contratti fra società e unico socio, o comunque le operazioni ad esso favorevole (es. fideiussione), sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Sono previste 2 eccezioni alla responsabilità limitata:

  1. quando non è osservata la disciplina
dell'integrale liberazione dei conferimenti2. fin quando il socio non adempie alle pubblicità sopra esposte. Entrambe sono comunque "sanabili". I PATRIMONI DESTINATI Sono patrimoni che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni economiche. Vi sono 2 tipi di modelli di patrimoni destinati: - PATRIMONI DESTINATI OPERATIVI Il patrimonio speciale non può eccedere il 10% del patrimonio netto, e non deve trattarsi di attività riservate a leggi speciali. La costituzione di tale patrimonio avviene con deliberazione dell'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera deve contenere una serie di dati volti ad identificare l'affare, i beni, e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato; inoltre è necessario indicare gli eventuali apporti di terzi. La delibera deve essere verbalizzata da un notaio e iscritta nel registro delle imprese; essa è efficace dopo 60 giorni,

periodo nel quale possono opporsi i creditori sociali. Se la società ha espresso strumenti finanziari di partecipazione all'affare, è prevista un'organizzazione costituita da un'assemblea speciale e un rappresentante comune. Per ciascun patrimonio destinato vanno tenute separate scritture contabili e separata indicazione in bilancio delle voci relative. Gli amministratori devono poi redigere un rendiconto finale, al quale i creditori possono opporsi entro 90 gg, chiedendo la liquidazione del patrimonio destinato.

FINANZIAMENTO DESTINATO è un contratto di finanziamento di uno specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale del finanziamento, vengano destinati tutti o parte dei proventi dell'affare stesso. Il contratto deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione, il relativo piano finanziario, e le eventuali garanzie che la società offre, per il rimborso di una parte del finanziamento. Delle obbligazioni nei

confronti del finanziatore risponde la società con il solo patrimonio destinato, salvo che essa fallisca: in tal caso il finanziatore potrà insinuarsi nel fallimento per le somme non ancora riscosse. I creditori generali della società non potranno agire sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione, ma sugli stessi potranno esercitare solo azioni conservative a tutela dei loro diritti. CONFERIMENTI principi ispiratori: - garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società - garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero. CONFERIMENTI IN DENARO - Oversamento dei conferimenti (25% o 100%) - Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti, e in caso di trasferimento delle azioni, l'obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale, sia sull'alienante. La responsabilità dell'alienante è tuttavia limitata nelIl tempo è un elemento fondamentale nella nostra vita. Ci accompagna costantemente, influenzando le nostre attività quotidiane e il nostro umore. Il tempo può essere caldo o freddo, soleggiato o nuvoloso, piacevole o sgradevole. Può essere misurato in ore, minuti e secondi, ma può anche essere percepito in modo soggettivo. Il tempo è un grandezza fisica che ha un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana.
Dettagli
A.A. 2018-2019
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardopolito98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Morini Alessandro.