Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DISCIPLINA DELLE MODIFICHE DI CAPITALE
Oltre che al momento della costituzione, il capitale sociale può essere oggetto di modifiche volontarie e non. Si parla di disciplina vincolistica del capitale quando si fa riferimento alle norme che regolano la formazione iniziale e successiva del capitale.
Questa disciplina si compone di due gruppi di norme che hanno la stessa finalità, ovvero assicurare i mezzi propri:
- Norme sull'effettiva formazione del capitale (disciplina dei conferimenti e del momento in cui il capitale si forma)
- Norme sul mantenimento dell'integrità del capitale (disciplina della gestione del patrimonio durante l'attività)
NORME SULL'EFFETTIVA FORMAZIONE DEL CAPITALE
Insieme di disposizioni sulle modalità di acquisizione dei mezzi propri. Ne fanno parte:
- disciplina dell'aumento gratuito di capitale sociale
- disciplina dei conferimenti imputati a riserva
- disciplina dell'aumento a pagamento
quello del conferimento sul quale assegnare la percentuale dipartecipazioni. In questo caso il principio di effettività è sempre rispettato perché al capitale in generale viene sempre attribuito un valore non superiore alla somma dei conferimenti, ai soci però può anche spettare una quota superiore al conferimento per effetto di una deroga statutaria. Infatti la ripartizione interna delle partecipazioni non è interesse dei terzi, vincola soltanto i soci internamente. Mentre la veridicità dell'effettivo valore del capitale è interesse anche dei terzi.
Aumento gratuito di capitale: Non è coperto da nuovi conferimenti, ma tramite l'imputazione di riserve disponibili. Regolato dall'art 2442cc per le spa e dall'art 2481cc per le srl. Viene imputata a capitale una parte di patrimonio netto già esistente ma sottoposta a una diversa disciplina. Anche se non comporta nuovi conferimenti rimane sempre una modifica.
statutaria perchè si aumenta la cifra del capitale sociale. Il presupposto essenziale di questo tipo di aumento è che le riserve imputate siano disponibili, ovvero le riserve possono essere diminuite solo per l'eccedenza disponibile. La disponibilità della riserva non coincide con la sua distribuibilità: la distribuibilità è l'attitudine ad essere corrisposta ai soci, la disponibilità è la possibilità di utilizzarla per aumenti o per distribuirla. Tutte le riserve distribuibili sono disponibili, ma ciò non vale viceversa. Lo stesso, non tutte le riserve indistribuibili sono indisponibili. Possono essere quindi utilizzate: - Riserva legale disponibile solo per l'eccedenza dal 20% del capitale sociale - Riserva da sovrapprezzo, statutaria e facoltativa sempre disponibile interamente Però la distribuibilità è regolata diversamente: - Riserva legale mai distribuibile - Riserva daRiserva statutaria distribuibile solo previa modifica statutaria
Riserva facoltatativa distribuibile solo previa deliberazione assembleare
L'aumento può essere attuato in due modi
Aumento del valore nominale delle azioni = non influisce sulla percentuale di partecipazione di ciascun socio, né modifica il rapporto partecipativo.
Emissione di nuove azioni = le nuove azioni emesse devono avere le stesse caratteristiche delle preesistenti e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in base alla loro percentuale di partecipazione.
Una deroga a queste modalità consiste nella particolare previsione statutaria di creazione di una categoria speciale di azioni di assegnazione di utili ai lavoratori dipendenti.
Passaggio da capitale a riserva
Viene regolato dall'art 2445cc che disciplina la riduzione volontaria di capitale, viene
comunque applicato per analogia in quanto può produrre gli stessi effetti. Rappresenta l'operazione inversa all'aumento gratuito in quanto consiste nel passaggio da capitale a riserva di certe somme di denaro. Anche questa è neutra rispetto alle partecipazioni dei singoli soci che mantengono la loro percentuale invariata e per attuarla è necessaria una modifica all'atto costitutivo. L'art. 2445cc si applica per le riduzioni volontarie di capitale ma si ritiene applicabile anche nel caso di passaggio da capitale a riserva. La distribuzione volontaria fa attuare la distribuzione ai soci del capitale sociale liberato e fa diminuire il valore del patrimonio netto, il passaggio da capitale a riserva non fa attuare né la distribuzione ai soci dell'importo del capitale da diminuire né fa diminuire il valore del patrimonio netto. Viene comunque applicato l'art. 2445cc per analogia perché, una volta imputato il capitale a riserva.isoci potrebbero distribuirla.Conferimenti imputati a riservaQuesta ipotesi è a conferma che non vi è coincidenza tra i conferimenti e il valore del capitale. Siritiene possibile imputare nuovi conferimenti a riserve da sovrapprezzo. In questo modo non si va adaumentare il valore del capitale sociale ma comunque incrementa il valore del patrimonio netto.Le riserve da sovrapprezzo sono soggette a vincoli, infatti potranno essere sempre imputate acapitale (attuando un aumento gratuito di capitale successivamente al conferimento del bene), manon sono distribuibili fino a che la riserva legale non raggiunge il suo limite.Aumento di capitale a pagamentoA differenza dell'aumento di capitale gratuito che può essere effettuato solo in un momentosuccessivo alla costituzione, l'aumento di capitale a pagamento è necessario al momento dellanascita della società per conferirgli quanto necessario per iniziare l'attività, poi può essere
poi rifatto in momenti successivi.
I conferimenti a pagamento possono suddividersi in due tipi:
Aumenti inscindibili - se la delibera assembleare non esprime diversamente si applica questa ipotesi. L'effettiva iscrizione del capitale e dei conferimenti è subordinata all'integrale sottoscrizione di tutte le relative azioni. Se al termine previsto non sono stati effettuati tutti gli apporti, decade l'intero aumento di capitale e al socio non spetta alcuna nuova azione.
Aumenti scindibili - se la delibera lo specifica allora anche se non sono stati apportati tutti i conferimenti promessi entro il termine previsto, il capitale aumenta solo per la parte conferita e al socio spettano le relative azioni.
Il principale vincolo previsto dalla legge all'art 2438cc è l'impossibilità di effettuare nuovi aumenti a pagamento se le precedenti azioni emesse non sono state ancora liberate.
L'aumento è deliberato dall'assemblea.
straordinario di capitale, invece, si può prevedere la possibilità di attribuire agli amministratori la delega per la delibera, ma solo fino ad un importo massimo stabilito nello statuto e solo nei primi cinque anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Questa delega deve essere approvata dall'assemblea straordinaria e ha carattere temporaneo e limitato ad un certo importo. È importante sottolineare che la delega agli amministratori non è uno strumento per privare l'assemblea dei suoi poteri, ma è solo una soluzione temporanea e limitata. Inoltre, la delega può avvenire solo attraverso l'emissione di nuove azioni e non può comportare un aumento del valore nominale di tutte le azioni, poiché ciò obbligherebbe i soci a effettuare conferimenti aggiuntivi, il che è contrario alla legge. In conclusione, la delega agli amministratori per la delibera è ammessa solo in determinati casi e con determinate limitazioni, e deve sempre essere approvata dall'assemblea straordinaria.Di capitale mediante apporto di beni in natura o crediti, se gli amministratori decidono di evitare la relazione di stima dei beni conferiti, tale apporto non ha immediata efficacia a meno che non vi sia il consenso di tutti i soci a non stimare i beni. Altrimenti ha efficacia 30 giorni dopo la registrazione nel registro delle imprese.
Questi apporti devono essere liberati integralmente al momento della sottoscrizione delle azioni.
Nel caso di conferimenti di denaro, contestualmente alla sottoscrizione delle azioni o quote (per la srl) di nuova emissione, i soci devono versare il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo. Tale regola non vale per la società unipersonale nella quale al momento della sottoscrizione l'apporto deve essere versato integralmente pena perdita della responsabilità limitata del socio unico.
L'aumento di capitale a pagamento va a favorire la crescita della percentuale di partecipazione solo di uno o alcuni soci.
preesistenti o nuovi, questo può essere a discapito degli altri soci. La legge prevede una tutela per gli altri soci attraverso il diritto di opzione, è un diritto che i soci possono far valere per mantenere inalterata la loro percentuale di azioni sottoscrivendo nuove azioni. Questo diritto è previsto per tutti i soci e agli obbligazionisti in possesso di obbligazioni convertibili, dà a questi soggetti la facoltà di essere preferiti rispetto ai terzi nella sottoscrizione delle nuove azioni in proporzione a quelle già possedute. Per far sì che i soci possano esercitare tale diritto, gli amministratori delle spa devono depositare nel registro delle imprese l'offerta di opzione. Azioni inoptate È possibile che alcuni soci non esercitino il diritto o che non ne siano titolari. Occorre stabilire regole per il collocamento delle azioni non optate. La disciplina è diversa nel caso di spa quotata o non, o srl. Nella spa non quotata i soci