Disciplina dell'impresa
L'insieme di norme applicabili secondo criteri che delimitano l'inizio e la fine dell'impresa si suddivide in due gruppi di norme: statuto dell'impresa commerciale e diritto societario.
Statuto dell'impresa commerciale
- Pubblicità
- Rappresentanza commerciale
- Tenuta delle scritture
- Disciplina della crisi
Piccolo imprenditore
La nozione di piccola impresa (e piccolo imprenditore) si trova all'art. 2083cc e all'art. 1 Legge Fallimentare.
Art 2083cc
Definizione applicabile per regolarne le scritture, la pubblicità e la rappresentanza.
- Questo articolo prevede che, per parlare di piccola impresa, sia necessario che l'attività rientri nelle fattispecie tipiche citate (coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti) e che l'attività rispetti il criterio di prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori rispetto alla loro contribuzione sul fatturato.
- Art 1 Legge Fallimentare: definizione applicabile per regolarla in caso di crisi. Questo articolo prevede che, per parlare di piccola impresa e poterla esonerare dal fallimento, sia necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i requisiti di: totale attivo < 300,000, ricavi < 200,000, debiti anche non scaduti < 500,000.
Da ciò si deduce che un'impresa, in base alla circostanza nella quale la stiamo considerando, può essere piccola o no.
Impresa agricola
La nozione di impresa agricola si trova all'art 2135cc, ampliato dalla legge 228/2001.
Art 2135cc
Definizione originaria delle fattispecie di attività agricola. Fa la distinzione in:
- Attività agricole essenziali (coltivazione, selvicoltura, allevamento)
- Attività agricole connesse (trasformazione e/o commercializzazione rientranti nell'esercizio dell'attività essenziale)
Legge 228/2001: intervento che amplia la nozione introducendo l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese con effetti dichiarativi e l'esonero dal fallimento. Inoltre, rivede il testo dell'art 2135cc suddividendolo nelle due categorie sopra citate.
È importante sottolineare l'ultimo comma dell'art 2135cc nel quale si specificano le attività agricole per connessione. Ai sensi del suddetto articolo, le attività agricole per connessione diventano tali per effetto di un rapporto soggettivo e oggettivo con l'attività essenziale:
- Rapporto soggettivo: l'attività connessa deve essere svolta dal medesimo soggetto imprenditore agricolo che svolge l'attività essenziale
- Rapporto oggettivo: l'attività connessa deve essere svolta prevalentemente con prodotti derivanti dall'attività essenziale
Ciò significa che un'attività che trasforma e/o commercializza prodotti agricoli senza produrli internamente è attività commerciale, mentre quella che commercializza e/o trasforma prodotti agricoli di sua produzione è attività agricola.
Impresa artigiana
La nozione di impresa artigiana si trova all'art 2083cc e nella legge 443/1985 che disciplina l'artigianato.
Art 2083cc
Definizione applicabile per regolarla e collegarla rispetto all'ambito della piccola impresa in quanto rientra nelle fattispecie descritte.
Legge 443/1985: definizione applicabile per regolare la disciplina fiscale di questa categoria di imprese. Ciò significa che l'impresa artigiana segue i criteri e la disciplina delle piccole imprese solo se soddisfa le fattispecie dell'art 2083cc e del criterio di prevalenza. Ha comunque diversa disciplina fiscale. Nel caso non rispettasse i criteri del 2083cc, l'impresa artigiana è considerata impresa commerciale e soggetta alla relativa disciplina e non esonerata dal fallimento.
Modalità di imputazione dell'attività di impresa
A chi si applica
La condizione di applicazione delle norme di disciplina delle imprese è il rispetto della fattispecie, ovvero l'essere un'impresa commerciale non piccola. È importante capire a chi si applica, ovvero quali sono i soggetti a cui tale disciplina si riflette e quali sono i soggetti a cui è imputabile (riferibile giuridicamente) quella determinata attività di impresa.
Per individuare l'imprenditore ci sono due criteri di imputazione complementari:
- Criterio di spendita del nome
- Criterio di assunzione del rischio
Criterio di spendita del nome
Principio secondo cui l'imprenditore è il soggetto nel nome del quale viene esercitata l'attività di impresa. In questo modo egli ha la responsabilità d'impresa e i terzi fanno affidamento, più o meno limitatamente, sul patrimonio di chi appare.
Esistono due modi di spendere il nome:
- Spendita del nome diretta: si ha quando l'atto è compiuto da colui il cui nome è speso per l'esercizio dell'attività
- Spendita del nome indiretta: si ha per mezzo della rappresentanza. Questa può essere:
- Volontaria: institori spendono il nome dell'imprenditore
- Legale: rappresentanti legali esercitano l'attività di impresa per nome e per conto dell'incapace o interdetto
La spendita del nome indiretta nell'esercizio dell'impresa attuata con la rappresentanza legale, può avere luogo solo nel caso in cui l'interdetto o l'incapace abbiano un'attività di impresa preesistente da continuare (es. ottenuta per via ereditaria). Nell'ambito delle particolarità sulla capacità di agire solo il minore emancipato può iniziare un'attività di impresa previa autorizzazione giudiziaria.
Questo criterio di imputazione da solo non è sufficiente per delineare i soggetti da prendere in considerazione, questo ha dei limiti: se esistesse solo questo criterio di imputazione, nel caso ci si trovi di fronte a soci o imprenditori occulti, con il solo criterio di spendita del nome andremmo ad applicare la disciplina delle imprese solo al prestanome e non a chi sta dietro.
Per questo esiste il criterio di assunzione del rischio.
Criterio di assunzione del rischio
A differenza dell'altro criterio, questo non trova codificazione in norme esplicite, ma va ricostruito per via interpretativa. Per renderlo applicabile è stato necessario ricostruire una base normativa di riferimento che faccia da fondamento giuridico, composta dall'art 147 legge fallimentare dedicata al fallimento delle società ma applicabile per analogia anche alla disciplina delle imprese non piccole.
Secondo la norma il fallimento della società palese comporta automaticamente l'estensione del fallimento ai soci palesi illimitatamente responsabili. Stessa regola si applica anche al socio occulto, sia di società occulta sia di società palese.
Secondo l'art 147 legge fallimentare e il principio della spendita del nome si delineano fattispecie diverse:
- Soci palesi in società palesi: normalità dei casi dove sia il rapporto societario che l'esistenza di questi sono resi palesi all'esterno. In caso di fallimento si imputa l'attività dell'impresa in base alla spendita del nome e questo si estende sui soci in quanto responsabili
- Soci occulti di società palesi: secondo l'art 147 legge fallimentare il principio di estensione del fallimento si estende anche sui soci occulti oltre che sulla società palese. La società palese fallisce per il principio di spendita del nome, lo stesso gli eventuali soci palesi, quelli occulti invece per il criterio di assunzione del rischio. Questa situazione all'esterno si configura come una società palese che opera nel suo nome con dei soci che fanno altrettanto, ma alcuni di loro rimangono occulti e operano nella figura di un prestanome e la loro presenza non è rivelata all'esterno
- Soci occulti di società occulte: in questo caso oltre che rimanere nascosta la partecipazione dei singoli soci, rimane occulta anche la partecipazione negli atti della società stessa che si individua in una società etichetta. All'esterno appare un imprenditore individuale che compie degli atti per cui è responsabile, ma in realtà questo condivide la responsabilità con altri soggetti e li attua in suo nome, ma per conto di una società che è occulta, ovvero non compare all'esterno il nome della società palese ma appare quello della società etichetta. In caso di fallimento sia i soci occulti che la società occulta falliscono in base al criterio di assunzione del rischio.
Quando si applica
Per quanto riguarda l'inizio dell'attività, sia per le imprese che per le società vale il principio di effettività dell'esercizio, secondo il quale ciò che conta è l'effettivo svolgimento dell'attività. Questo principio non è formulato esplicitamente da alcune norme, ma si sottintende dall'art 2082cc.
In particolare per le società, è fondamentale l'atto di iscrizione al registro delle imprese poiché questo sancisce formalmente la loro nascita. Questo atto però è una conseguenza dell'inizio dell'impresa, quindi si può dire che un'impresa è nata prima della sua iscrizione nei pubblici registri.
Il principio di effettività presuppone dei criteri per dire che un'impresa è iniziata, distinguendo due tipi di atti che devono verificarsi:
- Atti di organizzazione: sono gli atti di manifestazione specifica dell'inizio dell'attività di gestione. Sono quelli che portano ad avere un'organizzazione e che possono essere considerati come fase preliminare rispetto all'attività propria dell'azienda (es. iscrizione ai pubblici registri, conferimenti iniziali di costituzione)
- Atti dell'organizzazione: sono gli atti che si compiono quando l'attività è già iniziata. Sono gli atti di gestione veri e propri
Sicuramente l'attività può dirsi iniziata quando si sono verificati entrambi, l'inizio può essere anche anticipato al compimento degli atti di organizzazione se questi possono essere destinati all'esercizio dell'attività (es. costituisco attività alberghiera e conferisco immobile già funzionante come hotel).
Rispetto alla fine dell'attività, per le imprese vale il principio di effettività dell'esercizio, secondo il quale la fine dell'impresa coincide con l'ultimazione della liquidazione, ovvero con la totale disgregazione del patrimonio aziendale. Per le società vale il criterio di esistenza dell'ente, ovvero solo con la sua cessazione termina l'applicazione della disciplina e viene meno l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.
Non tutta la disciplina delle imprese e società termina contemporaneamente alla cessazione dell'impresa e della qualifica di imprenditore:
- Disciplina della pubblicità, scritture, rappresentanza termina con l'ultimazione della liquidazione o cessazione. Ovvero secondo il principio di effettività dell'esercizio
- Disciplina della crisi perdura per un anno dopo la fine dell'attività
Disciplina della crisi
Dato che la fine dell'attività comporta l'immediata revoca della qualifica di imprenditore, al fine di evitare che ciò implichi la sottrazione dal fallimento e dalle sue conseguenze da parte dell'attività e dei soggetti coinvolti, l'art 10 Legge Fallimentare prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
L'art 10 L. Fallimentare disciplina la crisi derogando il principio dell'effettività dell'esercizio.
Questo articolo presenta due eccezioni, cioè dei casi in cui l'anno non si fa decorrere dal momento della cancellazione dal registro delle imprese, ma dal momento della disgregazione del patrimonio aziendale. Questo vale solo per:
- Impresa individuale
- Società con cancellazione d'ufficio
La possibilità di far valere questa eccezione è data ai creditori o solo a chi ha interesse ad estendere l'area della fallibilità (all'imprenditore no perché è colui che si difende dalla dichiarazione di fallimento).
Azienda e bene aziendale
Dall'art 2555cc si ricava la nozione di azienda ovvero "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
Da questo articolo si deduce il rapporto mezzo-fine tra azienda-impresa, cioè: l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda è il mezzo di cui si serve l'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa.
Il concetto di bene si ricava dall'art 810cc, secondo cui "un bene è ogni entità materiale che può formare oggetto di diritti". Ciò significa che sono esclusi dai beni aziendali i crediti, debiti, diritti reali o personali anche se in capo all'azienda, questo perché tutti questi elementi sono posizioni giuridiche in cui l'azienda si trova e non entità materiali definite.
Un bene è aziendale quando è destinato funzionalmente (impiegato) nell'attività d'impresa. Significa che non è necessario che questo sia di proprietà dell'azienda o dell'imprenditore, basta che sia impiegato nell'attività.
Nell'esercizio dell'attività aziendale, tali beni sono coordinati funzionalmente dall'organizzazione, con l'obiettivo di produrre utili.
Si definisce avviamento oggettivo il plusvalore che un'azienda ha, rispetto alla somma del valore di ogni singolo bene che la compone e il nesso di coordinamento funzionale con cui sono legati i beni. L'avviamento soggettivo è invece il maggior valore che un'azienda ha rispetto alla somma dei beni che la compongono e il modo con cui il complesso è stato organizzato dall'imprenditore in base alle sue capacità.
Statuto dell'impresa commerciale
È composto da quattro gruppi di norme che regolano:
- Pubblicità commerciale
- Rappresentanza commerciale
- Tenuta delle scritture contabili
- Disciplina della crisi
Disciplina della pubblicità
La pubblicità è disciplinata dall'art 2195cc e seguenti. Questa disciplina nasce dall'esigenza di rendere conoscibili ai terzi determinati dati essenziali relativi all'esistenza e struttura dell'impresa commerciale.
I metodi per rendere rilevante l'atto per il terzo sono:
- Conoscenza effettiva dell'atto: sistema usato del diritto privato. L'atto è rilevante per il terzo solo se se ne prova l'effettiva conoscenza da parte di questo, si richiede la prova della conoscenza effettiva. Metodo efficace tra privati se le relazioni sono occasionali, infatti è di particolare rilievo nel diritto privato
- Conoscibilità dell'atto: sistema usato nel diritto dell'impresa ma non in modo esclusivo. Si ipotizza una presunzione di conoscenza, ovvero non è necessario provare l'effettiva conoscenza dei terzi, ma la mera conoscibilità. Il mezzo per rendere conoscibile un atto ed avere presunzione di conoscenza è la sua iscrizione a registri pubblici.
Il sistema della conoscibilità è basato su norme che attribuiscono alla mera conoscibilità lo stesso effetto della conoscenza effettiva.
La pubblicità può essere di due tipi in base alla sua rilevanza giuridica e i relativi effetti:
- Pubblicità legale (con effetti giuridici) = produce diversi effetti giuridici:
- Effetto dichiarativo
- Effetto costitutivo
- Effetto normativo
- Mera pubblicità (senza effetti giuridici) = pubblicità notizia, con solo scopo di generica conoscibilità. Non crea opponibilità verso i terzi.
Gli atti che devono essere iscritti per essere resi conoscibili sono esplicitamente prescritti dalla legge, sul presupposto del principio di tassatività, ovvero gli atti attraverso cui si può produrre gli effetti giuridici della pubblicità sono previsti dalla legge.
Disciplina dell'iscrizione nel registro delle imprese
Il registro delle imprese è tenuto nelle camere di commercio in formato elettronico. All'art 2195cc sono elencate le categorie soggette a registrazione:
- Parte ordinaria: imprese commerciali non piccole anche in forma societaria, società commerciali e cooperative. Questa parte del registro delle imprese ha effetto di pubblicità legale
- Parte straordinaria: piccole imprese, imprese agricole, società semplice, professionisti e gruppi di società. Per questa parte, solo per l'impresa agricola si ha pubblicità legale
Effetti della pubblicità
- Pubblicità legale con effetti dichiarativi: regolata all'art 2193cc. Questo effetto si traduce con la possibilità di far valere ai terzi dell'atto. All'art 2193cc si trova quali sono gli atti che la legge ne prevede l'iscrizione e qual è la sua efficacia:
- Art 2193cc 1° comma: efficacia negativa. Nel caso in cui un atto obbligatorio non venga iscritto, l'imprenditore non può invocare pretese o ottenere benefici che la legge condiziona alla altrui conoscibilità
- Art 2193cc 2° comma: efficacia positiva. Se un atto obbligatorio viene regolarmente iscritto si ha la presunzione di conoscenza dei terzi, quindi è opponibile ai terzi. Essi non possono far valere l'ignoranza dell'atto dal momento che questo è stato iscritto.
- Pubblicità legale con effetti costitutivi: regolata a...
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