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SEZIONE NONA: LE SOCIETÀ DI PERSONE

SEZIONE DECIMA: LE SOCIETÀ PER AZIONI

SEZIONE UNDICESIMA: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ

LIMITATA. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

a) Costituzione della società

LA SOCEITA IN NOME COLLETTIVO

34 II. Costituzione. Partecipazione. Invalidità dell’atto costitutivo

La società in nome collettivo si costituisce con un contratto che si conclude coni l

conferimento dei soci. Il contratto di s.n.c. quindi non necessita delle regole o dei requisiti

formali, ma si conclude anche semplicemente perché due o più soci conferiscono un

capitale e iniziano a esercitare l’attivata di impresa in maniera comune. Può anche essere

formalizzato in forma scritta che se viene usata bisogna fare attenzione a riportare il

contenuto dell’art. 2295 CC. Il contenuto minimo del contratto della società in nome

collettivo coincide con le informazioni minime che devono essere portate nel registro delle

imprese per l’iscrizione:

1. Generalità dei soci

2. Sede della società

3. Oggetto della società

4. Eventuali soggetti con potere di rappresentanza.

C’è infatti un obbligo di iscrizione del registro delle impese e per fare ciò la scrittura del

contratti deve essere autenticata, salvo contratto redatto per forma pubblica.

Qualsiasi soggetto può avere la qualifica di socio di una società collettiva, quindi qualsiasi

persona fisica o altra società. Nel caso della persona fisica essa deve avere capacità

giuridica e capacità legale di agire. In riferimento a quest’ultimo vale la norma della società

dell’incapace (pg 10), quindi tutore + autorizzazione dell’assunzione della società da parte

di un giudice.

Pagina 69

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ PER AZIONI

54. Caratteristiche tipologiche e struttura formale

40. La costituzione della s.p.a.

s.r.l.: art. 2463-2463 bis

s.p.a.: art. 2328 ss

Non possono essere concluse per fatto concludente, ma deve esserci un contratto di

costituzione di s.r.l. o di s.p.a. In questo caso il contratto può essere sostituito da un atto

negoziale unilaterale. La s.p.a. e la s.r.l. possono quindi essere costituite sia per contratto

sia per atto unilaterale. Nel caso di un contratto ci sono due o più soci (il contratto è un

negozio bilaterale), mentre nel caso di un negozio unilaterale c'è una sola parte, quindi

solo un socio. La società può essere costituita anche da un solo soggetto. Il motivo di

questa scelta è che il soggetto esercita un’impresa individuale in regime di limitazione di

rischio. La società unipersonale deve soddisfare due condizioni:

- Adempiere agli obblighi di conferimento: assicurare un certo patrimonio all’interno

dell’impresa

- Dare pubblicità al fatto che la società sia unilaterale: bisogna dire al mercato che la

società è di questo tipo. Formalmente è un società, di fatto è un’impresa.

Se non vengono rispettati questi due obblighi, allora l’obbligazionista della società

risponde personalmente.

Il contratto e l’atto negoziale unilaterale devono sempre avere la forma all’atto pubblico,

quindi i soci devono far intervenire un notaio per rendere pubblica la costituzione della

società. l’intervento del notaio ha una prospettiva di controllo sulla società dal momento di

costituzione e per tutelare i terzi. Il notaio controlla che i conferimenti siano adempiuti, che

l’oggetto della società non sia illegale, che ci siano le clausole di responsabilità e che

siano rispettati gli elementi essenziali. Un incapace può essere titolare di s.r.l. se c'è un

tutore, anche senza il permesso del giudice (è un atto di ordinaria amministrazione) [es. se

il tutore investe 10 euro nella s.r.l. diventa socio anche senza l’autorizzazione del giudice

perché a differenza delle s.n.c. non risponde di tutte le obbligazioni sociali].

Art. 2463 CC: elementi che deve almeno contente i contratto di s.r.l. simili a quello per

s.p.a.

- Presenza di un capitale sociale pari almeno a 10.000 euro

- Si consente a una s.r.l. di avere capitale sociale compreso fra 1 euro e 9.999 euro,

senza raggiungere i 10.000 euro: questa silenziose del capitale capitale sociale ridotto

deve ricorrere nella s.r.l. c.d.semplificata a cui è dedicato l’art. 2463 bis CC.

Nella disciplina della s.r.l., in particolare all’art. 2463 comma II di fa riferimento alle norme

della s.p.a., art. 2329-2330-2331. La costituzione della s.r.l. avviene attraverso l’intervento

di un notaio perché deve vedere un atto pubblico. Il notaio deve adempiere a due cose:

Pagina 70

1. Deve accertare che i soci abbiano rispettato la disciplina dei conferimenti, cioè che i

conferimenti siano avvenuto secondo le regole della s.r.l.

2. Deve curare l’iscrizione dell’atto costitutivo della società nel Registro delle Imprese

Quindi mentre nelle società in nome collettivo possono esistere società non iscritte nel

registro delle imprese (quelle concluse per fatto concludente), le s.p.a. e le s.r.l. devono

sempre essere iscritti nel registro delle imprese

LE S.R.L. C.D. SEMPLIFICATE

La s.r.l. c.d. semplificata (art. 2463-bis) si chiama così perché l’atto costitutivo è

standardizzato, quindi l’atto costitutivo deve coincidere con un modello standard contenuto

nel sito del Ministero della Giustizia. Anche in questo caso la forma standardizzata deve

avere la forma solenne di atto pubblico e il passaggio dal notaio non permette al notaio di

chiedere dei diritti (deve essere effettuato gratis). Essendo che l’atto costitutivo abbia un

modello standard, non si può modificare il contratto standard. 15/05/2019

NULLITÀ DELLE SOCIETÀ

Art. 2332 CC viene applicato alle s.r.l.: stabilisce le cause e le conseguenze della nullità

della società. Bisogna intendere questo termine come un vizio che ha come conseguenza

quello di rendere invalido il contratto di società. Questa norma è importante perché

rappresenta l’unica norma con riferimento ai contratti associativi (contratti da cui nasce in

soggetto del diritto), che disciplina cause e conseguenze dei contratti viziati, il cui vizio pio

portare all’invalidità del contratto. Inoltre essa dice quali sono i vizi importanti per la nullità

e quali sono le conseguenze in caso di nullità.

Ci sono tre cause per cui un contratto è viziato e quindi si può chiedere l’invalidità (o

nullità):

1. Mancanza dell’atto pubblico quindi della forma solenne

2. L’oggetto della società rappresenta un’attività illecita

3. Mancanza dell’indicazione di alcuni dati che devono essere riportati nel contatto:

indicazione dell’oggetti sociale, capitale sociale, conferimenti che concorrono a

formare il capitale sociale e la denominazione sociale (il nome della società). La

mancanza di uno di quelli elementi porta alla nullità del contratto e quindi della società.

Le conseguenze che scaturiscono una volta che il contratto di società viene dichiarato

invalido:

a. La società viene messa in liquidazione. Sentenza giudiziale che nomina i liquidatori

della società. Tutti i rapporti instaurati devono essere risolti (pagamento dei debiti),

trasformazione del patrimonio sociale in denaro che viene usato per pagare i debiti,

restituzione ai soci dell’eventuale patrimonio netto di liquidazione

L’invalidità di una società opera soltanto per il futuro. Netta differenza fra l’invalidità di un

normale contratto e il contratto di società. In questo caso la nullità guarda avanti, è come

se fosse causa di scioglimento, mentre nei normali contratti gli effetti della nullità sono su

azioni già avvenute e bisogna arrivare alla situazione prima della stipulazione del

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contratto. Se si modifica il contatto eliminando il vizio che che sta alla base dell’invalidità,

l’inalidita non può più essere dichiarata, quindi l’invalidità è sanabile.

Questa norma non è prevista nell’ambito delle società di persone, quindi una società in

nome collettivo può presentare vizi che comportano l’invalidità. Le cause che comportano

l’invalidità delle s.n.c. sono le stesse dell’art. 2332 con riferimento all’oggetto (oggetto

illecito).

L’art. 2332 contiene una norma di principi per in motivo legato al funzionamento del

mercato. Per tutelare il normale funzionamento del mercato è necessario ritenere che l’art.

2332 in quanto compatibile deve essere palliato anche alle società di persone. le società

di persone gestiscono un’impresa e quindi ha relazione con il mercato e non può essere

cancellata.

Pagina 72 21/05/2019

b) Il funzionamento della società: disciplina del conferimento

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

34 III. Profili finanziari e rapporti patrimoniali tra i soci.

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Le norme nella società in nome collettivo sono molto scarne e sono norme molto

essenziali. art. 2247 CC.

Per costituire il captale sociale il conferimento occorre che sia valutabile.

Nelle s.n.c. non esiste alcuna regole che attiene la formazione del capitale sociale:

- Non c’è nessuna norma che dice quale sia l’ammontare minimo del capitale sociale

- Non c’è nessuna regola che riguarda la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro.

Quando viene conferito bene o un servizio si pone il problema della loro valutazione.

Queste due questioni (minimo di capitale e valutazione conferimenti) sono questioni che i

soci sono liberi di affrontare come credono. Il legislatore sa che lasciare ai soci la

soluzione di queste due questioni può portare a situazioni paradossali.

Il minimo nelle s.n.c. ad esempio potrebbe essere anche di 1 € poiché non c’è nessuna

norma che lo escluda.

Le valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle in qualunque società è lasciata ai

soci, quindi sono i soci a scegliere quale valore attribuire all’entità conferita. La valutazione

viene effettuata nell’ottica di attribuire al socio che conferisce una partecipazione sociale. I

soci conferiscono la partecipazione sociale attraverso la valutazione. I soci devono

valutare i conferimenti per formare il capitale sociale.

La questione dei conferimenti è una questione interna ai soci perché il conferimento è

immaginabile come il prezzo della partecipazione e sociale. C’&e

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.r8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.