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SEZIONE NONA: LE SOCIETÀ DI PERSONE
SEZIONE DECIMA: LE SOCIETÀ PER AZIONI
SEZIONE UNDICESIMA: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
a) Costituzione della società
LA SOCEITA IN NOME COLLETTIVO
34 II. Costituzione. Partecipazione. Invalidità dell’atto costitutivo
La società in nome collettivo si costituisce con un contratto che si conclude coni l
conferimento dei soci. Il contratto di s.n.c. quindi non necessita delle regole o dei requisiti
formali, ma si conclude anche semplicemente perché due o più soci conferiscono un
capitale e iniziano a esercitare l’attivata di impresa in maniera comune. Può anche essere
formalizzato in forma scritta che se viene usata bisogna fare attenzione a riportare il
contenuto dell’art. 2295 CC. Il contenuto minimo del contratto della società in nome
collettivo coincide con le informazioni minime che devono essere portate nel registro delle
imprese per l’iscrizione:
1. Generalità dei soci
2. Sede della società
3. Oggetto della società
4. Eventuali soggetti con potere di rappresentanza.
C’è infatti un obbligo di iscrizione del registro delle impese e per fare ciò la scrittura del
contratti deve essere autenticata, salvo contratto redatto per forma pubblica.
Qualsiasi soggetto può avere la qualifica di socio di una società collettiva, quindi qualsiasi
persona fisica o altra società. Nel caso della persona fisica essa deve avere capacità
giuridica e capacità legale di agire. In riferimento a quest’ultimo vale la norma della società
dell’incapace (pg 10), quindi tutore + autorizzazione dell’assunzione della società da parte
di un giudice.
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ PER AZIONI
54. Caratteristiche tipologiche e struttura formale
40. La costituzione della s.p.a.
s.r.l.: art. 2463-2463 bis
s.p.a.: art. 2328 ss
Non possono essere concluse per fatto concludente, ma deve esserci un contratto di
costituzione di s.r.l. o di s.p.a. In questo caso il contratto può essere sostituito da un atto
negoziale unilaterale. La s.p.a. e la s.r.l. possono quindi essere costituite sia per contratto
sia per atto unilaterale. Nel caso di un contratto ci sono due o più soci (il contratto è un
negozio bilaterale), mentre nel caso di un negozio unilaterale c'è una sola parte, quindi
solo un socio. La società può essere costituita anche da un solo soggetto. Il motivo di
questa scelta è che il soggetto esercita un’impresa individuale in regime di limitazione di
rischio. La società unipersonale deve soddisfare due condizioni:
- Adempiere agli obblighi di conferimento: assicurare un certo patrimonio all’interno
dell’impresa
- Dare pubblicità al fatto che la società sia unilaterale: bisogna dire al mercato che la
società è di questo tipo. Formalmente è un società, di fatto è un’impresa.
Se non vengono rispettati questi due obblighi, allora l’obbligazionista della società
risponde personalmente.
Il contratto e l’atto negoziale unilaterale devono sempre avere la forma all’atto pubblico,
quindi i soci devono far intervenire un notaio per rendere pubblica la costituzione della
società. l’intervento del notaio ha una prospettiva di controllo sulla società dal momento di
costituzione e per tutelare i terzi. Il notaio controlla che i conferimenti siano adempiuti, che
l’oggetto della società non sia illegale, che ci siano le clausole di responsabilità e che
siano rispettati gli elementi essenziali. Un incapace può essere titolare di s.r.l. se c'è un
tutore, anche senza il permesso del giudice (è un atto di ordinaria amministrazione) [es. se
il tutore investe 10 euro nella s.r.l. diventa socio anche senza l’autorizzazione del giudice
perché a differenza delle s.n.c. non risponde di tutte le obbligazioni sociali].
Art. 2463 CC: elementi che deve almeno contente i contratto di s.r.l. simili a quello per
s.p.a.
- Presenza di un capitale sociale pari almeno a 10.000 euro
- Si consente a una s.r.l. di avere capitale sociale compreso fra 1 euro e 9.999 euro,
senza raggiungere i 10.000 euro: questa silenziose del capitale capitale sociale ridotto
deve ricorrere nella s.r.l. c.d.semplificata a cui è dedicato l’art. 2463 bis CC.
Nella disciplina della s.r.l., in particolare all’art. 2463 comma II di fa riferimento alle norme
della s.p.a., art. 2329-2330-2331. La costituzione della s.r.l. avviene attraverso l’intervento
di un notaio perché deve vedere un atto pubblico. Il notaio deve adempiere a due cose:
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1. Deve accertare che i soci abbiano rispettato la disciplina dei conferimenti, cioè che i
conferimenti siano avvenuto secondo le regole della s.r.l.
2. Deve curare l’iscrizione dell’atto costitutivo della società nel Registro delle Imprese
Quindi mentre nelle società in nome collettivo possono esistere società non iscritte nel
registro delle imprese (quelle concluse per fatto concludente), le s.p.a. e le s.r.l. devono
sempre essere iscritti nel registro delle imprese
LE S.R.L. C.D. SEMPLIFICATE
La s.r.l. c.d. semplificata (art. 2463-bis) si chiama così perché l’atto costitutivo è
standardizzato, quindi l’atto costitutivo deve coincidere con un modello standard contenuto
nel sito del Ministero della Giustizia. Anche in questo caso la forma standardizzata deve
avere la forma solenne di atto pubblico e il passaggio dal notaio non permette al notaio di
chiedere dei diritti (deve essere effettuato gratis). Essendo che l’atto costitutivo abbia un
modello standard, non si può modificare il contratto standard. 15/05/2019
NULLITÀ DELLE SOCIETÀ
Art. 2332 CC viene applicato alle s.r.l.: stabilisce le cause e le conseguenze della nullità
della società. Bisogna intendere questo termine come un vizio che ha come conseguenza
quello di rendere invalido il contratto di società. Questa norma è importante perché
rappresenta l’unica norma con riferimento ai contratti associativi (contratti da cui nasce in
soggetto del diritto), che disciplina cause e conseguenze dei contratti viziati, il cui vizio pio
portare all’invalidità del contratto. Inoltre essa dice quali sono i vizi importanti per la nullità
e quali sono le conseguenze in caso di nullità.
Ci sono tre cause per cui un contratto è viziato e quindi si può chiedere l’invalidità (o
nullità):
1. Mancanza dell’atto pubblico quindi della forma solenne
2. L’oggetto della società rappresenta un’attività illecita
3. Mancanza dell’indicazione di alcuni dati che devono essere riportati nel contatto:
indicazione dell’oggetti sociale, capitale sociale, conferimenti che concorrono a
formare il capitale sociale e la denominazione sociale (il nome della società). La
mancanza di uno di quelli elementi porta alla nullità del contratto e quindi della società.
Le conseguenze che scaturiscono una volta che il contratto di società viene dichiarato
invalido:
a. La società viene messa in liquidazione. Sentenza giudiziale che nomina i liquidatori
della società. Tutti i rapporti instaurati devono essere risolti (pagamento dei debiti),
trasformazione del patrimonio sociale in denaro che viene usato per pagare i debiti,
restituzione ai soci dell’eventuale patrimonio netto di liquidazione
L’invalidità di una società opera soltanto per il futuro. Netta differenza fra l’invalidità di un
normale contratto e il contratto di società. In questo caso la nullità guarda avanti, è come
se fosse causa di scioglimento, mentre nei normali contratti gli effetti della nullità sono su
azioni già avvenute e bisogna arrivare alla situazione prima della stipulazione del
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contratto. Se si modifica il contatto eliminando il vizio che che sta alla base dell’invalidità,
l’inalidita non può più essere dichiarata, quindi l’invalidità è sanabile.
Questa norma non è prevista nell’ambito delle società di persone, quindi una società in
nome collettivo può presentare vizi che comportano l’invalidità. Le cause che comportano
l’invalidità delle s.n.c. sono le stesse dell’art. 2332 con riferimento all’oggetto (oggetto
illecito).
L’art. 2332 contiene una norma di principi per in motivo legato al funzionamento del
mercato. Per tutelare il normale funzionamento del mercato è necessario ritenere che l’art.
2332 in quanto compatibile deve essere palliato anche alle società di persone. le società
di persone gestiscono un’impresa e quindi ha relazione con il mercato e non può essere
cancellata.
Pagina 72 21/05/2019
b) Il funzionamento della società: disciplina del conferimento
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
34 III. Profili finanziari e rapporti patrimoniali tra i soci.
Responsabilità per le obbligazioni sociali
Le norme nella società in nome collettivo sono molto scarne e sono norme molto
essenziali. art. 2247 CC.
Per costituire il captale sociale il conferimento occorre che sia valutabile.
Nelle s.n.c. non esiste alcuna regole che attiene la formazione del capitale sociale:
- Non c’è nessuna norma che dice quale sia l’ammontare minimo del capitale sociale
- Non c’è nessuna regola che riguarda la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro.
Quando viene conferito bene o un servizio si pone il problema della loro valutazione.
Queste due questioni (minimo di capitale e valutazione conferimenti) sono questioni che i
soci sono liberi di affrontare come credono. Il legislatore sa che lasciare ai soci la
soluzione di queste due questioni può portare a situazioni paradossali.
Il minimo nelle s.n.c. ad esempio potrebbe essere anche di 1 € poiché non c’è nessuna
norma che lo escluda.
Le valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle in qualunque società è lasciata ai
soci, quindi sono i soci a scegliere quale valore attribuire all’entità conferita. La valutazione
viene effettuata nell’ottica di attribuire al socio che conferisce una partecipazione sociale. I
soci conferiscono la partecipazione sociale attraverso la valutazione. I soci devono
valutare i conferimenti per formare il capitale sociale.
La questione dei conferimenti è una questione interna ai soci perché il conferimento è
immaginabile come il prezzo della partecipazione e sociale. C’&e