Diritto commerciale
Lezione 1
Impresa (Art. 2082)
Si tratta di un’attività, una serie di attività coordinate e finalizzate ad un unico risultato: produzione e scambio di beni e servizi. È un’attività di carattere produttivo: creare nuova ricchezza, nuove risorse.
Si caratterizza per un requisito di carattere strutturale: è organizzata. Presuppone un apparato produttivo, un coordinamento dei fattori produttivi, attività svolta attraverso un organismo produttivo, l’azienda. L’impresa è un tipo di produzione organizzata che implica un’organizzazione produttiva: l’azienda.
- Vincolo finalistico: scambio e produzione di beni e servizi per una maggiore ricchezza. Perché lo scambio di beni e servizi crea ricchezza? Dà valore aggiunto, offre un’allocazione più efficiente del bene.
- Vincolo di carattere modale: l’impresa la esercita secondo due metodi:
- Economico: deve essere programmata in modo che i ricavi pareggino almeno i costi. Se i costi sono maggiori dei ricavi, abbiamo una dissipazione delle risorse. Peró possono esserci attività produttive di risorse che però non sono considerate imprese. Come ad esempio l'azienda dei pullman che offre servizio gratis: distrugge ricchezza, non ne genera nuova.
- Professionalità: in modo continuativo, stabile, l’impresa deve essere pensata per durare nel tempo: attività abituale. Gli stabilimenti balneari sono imprese ma non sono continuative, ma periodiche.
Continuità: Continuità non dev’essere sinonimo di quotidianità (stabilimenti balneari). Essa può essere compatibile con il concetto di periodicità, ma è antitetica con atto isolato o sporadico. L’attività d’impresa è continuativa, stabile, si proietta nel tempo, è legittimo valutare la conformazione dell’attività eseguita quando deve adempiersi l’obbligazione, tramite la perizia art 1176 2o comma.
Significato più sofisticato: è legittimo attendersi da chi svolge l’attività di impresa la perizia. Dalla professionalità abbiamo il presupposto che bisogna agire secondo il filtro della perizia. Quando si verifica un’attività con queste caratteristiche siamo di fronte ad un’impresa. Significato più sofisticato. Es: compagnie aeree.
Bisogna distinguere un’impresa dalle altre perché l’impresa ha una propria disciplina. Si tratta di vedere qual è la normativa applicabile all’impresa. Statuto generale (regole che si applicano) dell’impresa.
- Sonno poche le norme che si applicano all’impresa in quanto tale:
- Disciplina della concorrenza
- Istituto dell’azienda
- Disciplina dei segni distintivi
- Brevetti
- Disposizioni sparse che sono disseminate di qua e di là:
ART. 1330 Fa riferimento al soggetto che invia una proposta e quando questa è ancora in viaggio o il destinatario ancora non l’ha accettata e il proponente muore.
- Se muore prima che si è concluso il contratto la proposta inviata si estingue. Quando però il proponente è un soggetto qualunque.
- Mentre nel caso in cui la proposta sia inviata dall’imprenditore in questo caso la proposta sopravvive perché qui abbiamo l’idea che l’azienda sia in grado di sopravvivere alla morte del proponente e che quindi il contratto verrà portato avanti da colui che prenderà le redini dell’impresa.
ART. 1368 Se il contratto contiene clausole ambigue potranno interpretarsi secondo le abitudini e gli usi del luogo dove il contratto è stato concluso. Mentre per quanto riguarda l’impresa bisognerà vedere in base al luogo nel quale l’impresa ha sede. Queste trattano di casi isolati.
Il L divide la normativa in più sub-fattispecie che si distinguono in funzione di:
- Attività svolta dall’impresa (agricola/commerciale)
- Dalle dimensioni dell’attività esercitata (piccola, media e grande)
La vera normativa dell’impresa riguarda quella commerciale medio-grande. Normativa complessa: statuto dell’imprenditore commerciale (disciplina molto importante si compone di capitoli importanti). Mentre l’impresa piccola è disciplinata da una normativa ridotta. Per cui lo statuto dell’impresa agricola o piccola lo si ricava per sottrazione/riduzione dello statuto commerciale, vale anche per l’impresa di piccole dimensioni. Figure di ritaglio negativo (disapplicazione più o meno intensa che costituiscono lo statuto commerciale).
Capitoli in cui si declina lo statuto commerciale medio-grande
- L’imprenditore fallisce: assoggettamento a procedure concorsuali.
- Obbligo tenuta scritture contabili.
- Assoggettamento al sistema di pubblicità commerciale.
- Assoggettamento di rappresentanza commerciale.
Bisogna distinguere impresa commerciale da quella agricola perché in quella commerciale vengono applicati tutti e 4 gli istituti mentre in quella agricola no.
Come identificare la piccola impresa?
Quando abbiamo un’impresa agricola?
L’art. 2135 ci fornisce la nozione di impresa agricola. La norma è un po’ furbiante. Il comma più importante è il 2o non il 1o. Questo perché il L ha introdotto il 2o comma più recentemente rispetto al 1o.
1o comma: È imprenditore agricolo chi esercita:
- Coltivazione del fondo
- Allevamento di bestiame
- Selvicoltura (coltivazione dei boschi)
Tutte queste attività hanno come elemento in comune lo sfruttamento della terra. Non conosce ancora l’ausilio della tecnologia siccome è stato realizzato prima dell’avvento della tecnologia. Dopo quindi non è stato più necessario lo sfruttamento della cultura, adesso ci sono una serie di coltivazioni che possono prescindere dall’uso della terra. Nel 2000 L ha tenuto conto di ciò, modificando la nozione emancipandola dallo sfruttamento della terra.
Attività agricola
Ogni attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizza o può utilizzare un fondo. Può novità: può avvenire anche senza lo sfruttamento della terra e anche in quel caso rimane un’attività agricola. In questa definizione ci sono tutte le attività che usano o non usano la terra ma sviluppo di un ciclo biologico.
Attività agricola per connessione attività di per sé non agricola, quindi non diretta allo sviluppo di un ciclo biologico. Se un contadino vende i suoi ortaggi non è un’attività agricola però nel caso in cui sono stati realizzati da lui abbiamo un’attività agricola. Attività di per sé non agricole (vendita di prodotti o trasformazione) organizzate. Due requisiti:
- Requisito soggettivo: svolta da un soggetto di cui è l’attività principale.
- Requisito oggettivo: utilizzando i prodotti dell’attività principale, allora anche queste attività che di per sé non sono agricole vengono regolate dallo statuto dell’impresa agricola.
Franciacorta (vino/spumante): viene prodotto attraverso i suoi vigneti in questo caso viene considerata un’azienda agricola.
Differenza con l’impresa commerciale
- Impresa agricola non fallisce. Perché? L ha dettato una disciplina di favore nei confronti dell’impresa agricola. Vantaggio: non fallisce. Questo perché un’impresa agricola corre un doppio rischio rispetto a quella commerciale:
- Di mercato: questo è un rischio sia commerciale che agricolo (vestiti e frutta possono non piacere), Armani ogni anno corre il rischio che la propria collezione non piaccia anche l’imprenditore agricolo corre il rischio che la propria frutta non piaccia.
- Legato ai fattori meteorologici (rischio atmosferico) tipico dell’impresa agricola molto più ridotto in quella commerciale. Quindi secondo L l’impresa agricola è svantaggiata per questo è esente al fallimento. Discorso valido nel 42, oggi con il progresso tecnologico è molto diminuito questo rischio. Tenderà quindi sempre di più a diminuire, oggi c’è, però negli anni questo rischio potrebbe sparire. Non ci sarà più distinzione tra le due.
- L’impresa agricola deve iscriversi al registro delle imprese? Nel 42 la risposta sarebbe stata no, mentre adesso l’impresa deve iscriversi. È iniziato il percorso di ribellamento in quanto non c’è più differenza tra le due imprese.
- Ha l’obbligo dei tenere le scritture contabili? No, l’impresa agricola no, mentre quella commerciale sì, ulteriore privilegio. Però quando parleremo delle S.C scopriremo che queste vanno tenute indipendentemente dalla natura delle attività. Strumento per lo svolgimento ordinario delle proprie attività. Allora un buon imprenditore agricolo non può fare a meno di tenere le S.C.
- La rappresentanza commerciale non si applica all’impresa agricola.
Fattispecie impresa commerciale
Art. 2195: differenza non ha carattere definitorio come l’art. 1135. È il 2o comma che dà valore definitorio alla norma. Le disposizioni di leggi riferite alle imprese commerciali si applicano a tutte le attività indicate nel 1o comma. Sempre grazie al 2o comma riusciremo a capire che il 2195 si riferisce a un’impresa commerciale. Fornisce un elenco di attività commerciali. Due domande:
- Elenco ridondante? Tutte sono servizi e potevano stare dentro i primi dell’elenco. Gli altri elenchi sono solo specificazioni dell’altro elenco. Ridondante perché numero 3 poteva essere assorbito nel numero 1, il numero 4 poteva essere assorbito nel 1 perché sono servizi. Le attività ausiliarie poteva stare nel numero 1. Il legislatore avrebbe potuto fermarsi al numero 1 e 2, il 3, 4, 5 sono specificazioni delle attività 1 e 2.
- Elenco lacunoso? Si dimentica alcune attività, deve essere completato.
Lezione 2
Il 2195 è implicitamente definitorio. Il carattere definitorio della norma si ricava dal 2o comma. L’elenco che fa il 2195 serve a identificare le attività che devono registrarsi al Registro delle imprese. Questo elenco apparentemente va integrato perché bisogna aggiungere le imprese agricole. Questo elenco è ridondante, composto di cinque elenchi ma il 1/2/3 sono ridondanti.
- Attività industriale dirette alla produzione di beni e servizi
- Intermediazione nella circolazione dei beni (imp. bancaria)
- Attività di trasporto per terra, acqua, aria
- Attività bancaria, assicurativa
- Altre attività ausiliari delle precedenti
Esistono imprenditori che sono al servizio di altre imprese. Soprattutto in Italia essendo quasi tutte delle piccole imprese. Quindi si avvale di agenti esterni che lavorano regione per regione e quindi svolgono un’attività ausiliaria.
Ma è completo o lacunoso? Dipende dal significato che attribuiamo a industriale!
1o lettura: industriale assumerebbe lo stesso linguaggio che assumerebbe nel linguaggio comune. Attività di carattere trasformativo. Se noi accettiamo questo significato, ci troviamo di fronte a delle attività produttive che sono difficili da classificare (estrazioni). Questo tipo di attività non può essere né agricolo né commerciale siccome queste attività non implicano trasformazioni. Quindi dove la collochiamo? Abbiamo una serie di attività che quindi rimangono fuori allora probabilmente dobbiamo utilizzare un terzo tipo d’impresa che non è possibile classificare in entrambi (A e C). Quindi abbiamo l’impresa civile. Però quest’idea in realtà non convince fino in fondo proprio a livello giuridico. Per L serve distinguere quando ci sono discipline diverse, mentre per quanto riguarda l’impresa civile non abbiamo nessuna disciplina a sé. Ma è un errore del L: ha fatto in modo di creare i presupposti per questo tipo d’impresa ma non ha dettato nessuna regola per l’impresa civile. Quest’obiezione si scontra con alcune norme che a L non è mai passato per la testa l’idea di un’impresa civile, per lui esistono solo A e C. quindi detta una regola commerciale e poi decide di estenderla a tutte le imprese. Questo dimostra che per L ci sono solo A e C.
2557 (esempio) riguarda la trasformazione dell’impresa. Questa norma è dettata per le imprese commerciali, ma alla fine, nell’ultimo comma il legislatore dice che la norma è estesa anche alle aziende agricole.
Conclusione
- Non c’è spazio nel nostro ordinamento per le imprese civili perché:
- Manca normativa doc
- Serie di norme che fanno capire che L ammette solo A e C
Che significato diamo quindi al termine industriale? No 1o lettura, il termine ha un significato diverso: ma qui industriale assume un significato tutto particolare, stipulativo, convenzionale, vale solo per il 2195 ed è semplicemente non agricola. Quindi al posto d’industriale è non agricola. Qualunque attività non agricola, estranea alla cura di un ciclo biologico, comunque diretta alla produzione di beni e servizi.
Disciplina impresa commerciale
- Prima regola: Le imprese commerciali sono soggette a fallimento, disciplina non nel cc ma è una legge speciale del 1942 modificata dal 2005, Disciplina fallimentare. Fallisce quando: l’imprenditore non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Quando abbiamo i debiti maggiori all'attivo (creditori da pagare subito) o debiti uguali all'attivo (attivo difficile da mobilizzare, quindi è poco liquida, anche in questo caso l’imprenditore può non far fronte alle spese).
- Cosa comporta? Apprensione del suo patrimonio non solo aziendale, sottratto la proprietà del patrimonio e affidata a un curatore fallimentare che ha il compito di apprendere questo patrimonio, gestirlo per un po’ di tempo se conviene e poi monetizzare il patrimonio in modo da soddisfare le pretese dei creditori. Questi devono per forza rivolgersi al curatore fallimentare. I singoli creditori non possono andare dall’imprenditore e chiedere di essere pagati. Trattati secondo il principio della parità di trattamento fatte salve cause legittime di prelazione, pegno e ipoteca. Il valore aggiunto del fallimento è duplice: individuale, colpisco singoli beni del patrimonio del debitore e soddisfano il creditore. Qui il principio di parità di trattamento 2741 riguarda l’assegnazione del creditore e poi a quelli successivi che si aggiungono. Procedura che investe non singoli beni ma intero patrimonio, i creditori che vogliono essere soddisfatti non possono chiedere individualmente il pagamento dei debiti ma si devono insinuare nella procedura fallimentare se no non portano niente a casa.
- Seconda regola: pubblicità commerciale. Art. 2188 e seguenti. È un mezzo/strumento attraverso cui determinati fatti o atti sono resi di dominio pubblico, resi conoscenti ai terzi. Es: conservatorie dei registri immobiliari (circolazione dei beni mobili, ipoteca) e registri dello stato civile (interdetto, inabilitato, amministrazione di sostegno).
- Registro delle imprese previsto già dal 42, ma per varie ragioni è entrato in vigore solo nel 1993. Anche se c’è voluto un po’ di tempo hanno fatto una cosa giusta, bella. È uno strumento utilissimo: offre una serie di informazioni importanti anche per decidere se entrare in rapporti con una determinata impresa o meno. Il registro delle imprese è telematico, in rete, tutto collegato, c’è un’organizzazione: le camere di commercio che raccolgono le informazioni relative alle imprese che operano nel territorio di competenza e poi le veicolano all’interno del circuito. I dati vengono inseriti dalle singole camere di commercio, accessibili da chiunque. Esso è un circuito telematico che viene alimentato dalle singole camere di commercio nel momento in cui raccolgono le informazioni relative alle imprese che operano nel territorio di competenza. Questo circuito è accessibile a chiunque per via telematica. Il sistema è governato dal principio di tipicità: nel registro delle imprese devono essere inserite solo le informazioni previste dalla legge.
- Doverosità o tassatività: Tutti gli imprenditori sono tenuti a inserire tutti i dati richiesti dalla legge e se non è rispettato?
- Sanzione pecuniaria per l’imprenditore che non ha inserito quel dato.
- Iscrizione d’ufficio del dato.
- Devo dare notizia di questi dati entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata l’esigenza di modificare le informazioni nel registro delle imprese. Art. 2196 ci dà l’elenco dei dati che vanno inseriti nel R.I. Entro 30 giorni le imprese devono richiedere l’iscrizione al RI indicando la propria generalità, la ditta (nome dell’impresa), oggetto dell’azienda (attività realizzata), cognome e nome di istitori e procuratori (collaboratori dell’imprenditore con poteri di rappresentanza). Norma fondamentale: qual è l’efficacia dell’iscrizione nel RI? Efficacia di carattere informativo, i dati inseriti diventano di dominio pubblico = strumenti comuni agli altri sistemi di pubblicità. RI ha un’altra ulteriore funzione: art.2193 1o comma si chiama funzione dichiarativa significa che i fatti o gli atti iscritti nel RI si presumono conosciuti dai terzi, noti ai terzi indipendentemente dalla loro conoscenza effettiva. Piena totale conoscenza legale e conoscenza effettiva. Il terzo non può dire che non lo sapeva o era all’oscuro, è stato negligente, non ha visto il RI. È importante per stabilire il giudice.
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