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SNC IRREGOLARI
Momento fluido
Si applica la norma prevista per le società semplici: e quindi viene in considerazione
art.2267 che permette ai creditori della società di agire fin da subito nei confronti dei soci,
senza cioè escutere in via brevia il patrimonio della società e i soci potranno deviare l’azione
esecutiva sul patrimonio della società soltanto se sono in grado di indicare i cespiti della
società aggredibili.
Il creditore personale del socio può in qualunque momento chiedere la liquidazione della
partecipazione del socio qualora sia in grado di dimostrare che il restante patrimonio del
socio non è sufficientemente capiente da soddisfare la sua pretesa creditoria.
Il regime delle Snc irregolari è più severo, da meno sicurezze per i soci. Questo è il prezzo che
viene fatto pagare dai soci per il rifiuto di iscrivere la società nel RI.
SAS
Ci sono due categorie di soci: accomandante e accomandatario….. Il socio accomandatario ha il
potere di condurre la gestione della società e risponde dei debiti della società con il suo patrimonio.
32
Si vuole impedire che il socio amministratore assumi decisioni azzardate, tenga condotte
imprudenti. Casi in cui il socio accomandante perde il beneficio della limitazione della
responsabilità? SI:
Quando accetta che nel nome della società sia utilizzato il proprio nome. Viene
o trasmesso un segnale di dubbio significato al mercato. E L vuole tutelare i terzi.
Quando il socio accomandante pretende di interferire nella gestione dell’impresa,
o pretende di limitare il potere dell’accomandatario pretendendo…. Si altera lo schema
di sas, perché si ha un soggetto che pretende di intromettersi, allora L adotta una
soluzione: far rispondere con il suo patrimonio per tu……
L’accomandante sarà solo un socio che mette a disposizione le proprie risorse (conferimento)
mentre l’accomandatario porta avanti il progetto aziendale, a proprio rischio e pericolo, rispondendo
con il proprio patrimonio alle obbligazioni della società.
SOCIETA’ PER AZIONI
Queste società appartengono alle società di capitali: spa, s.r.l., società in accomandita per azioni.
Per diverso tempo si è dubitato di poter distinguere società per persone e società per capitali. Poi L
ha dettato norme che valgono solo per le società di capitali, individuando le differenze:
1. Nelle società di persone, prevale la dimensione del contratto anche quando la società è
venuta in essere (prova: quando un socio vuole trasferire la propria partecipazione questo
rapporto viene regolato come …., modifica del contratto costitutivo, occorrerà il consenso di
tutti i soci, perché viene equiparata con una modifica del contratto di società ). Nelle società
di capitali invece abbiamo un processo di oggettivazione, la partecipazione del socio viene
equiparata ad una res, cosa, bene, entità oggettiva e per il trasferimento della partecipazione
basterà il consenso tra cedente e cessionario non serve il consenso di tutti i soci. Nelle SNC
la partecipazione….
2. Le società di capitali sono contraddistinte da una struttura corporativa. L’architettura delle
società di capitali deve prevedere l’esistenza di due organi più uno: assemblea dei soci,
organo gestori, e di un organo di controllo. Struttura organizzata per uffici. Tre organi con
competenze, funzioni determinate dalla legge, invece nelle società di persone manca questa
struttura pesante. Non abbiamo la necessità di questi 3 organi. Struttura organizzata non per
uffici ma per persone: per decidere i soci non devono riunirsi in assemblea, possono dare il
proprio consenso in momenti separati, non esiste un organo amministrativi, i soci sono gli
amministratori che decidono e fanno.
3. Nelle società di capitali il capitale sociale assume un’importanza ulteriore e superiore
rispetto alle società di persone. In particolare nelle società di capitali è previsto il capitale
minimo che prevede da un lato che per costituire una società il capitale deve coprire una
certa soglie e poi se il capitale sociale va al di sotto del minimo a causa di perdite occorrerà
prendere provvedimenti, non si potrà andare avanti come se nulla fosse. Per le società di
persone il capitale sociale ha la sua rilevanza ma non esiste la regola del capitale sociale
minimo perché i creditori sociali possono rivalersi su almeno il patrimonio del socio 33
Lezione 11
SOCIETA’ PER AZIONI
Processo di costituzione
Ci troviamo di fronte ad una sequenza di atti. L prevede due modelli di procedimento:
Costituzione della società fra presenti (art.2328 e seguenti), in origine il numero dei soci era
contenuto. Non c’era la moltitudine, se no questo procedimento non avrebbe luogo.
Costituzione della società per pubblica sottoscrizione (art2333 e seguenti) rimasto sulla
carta, dal 1942 si sono verificati solo due casi di adozione di questo procedimento entrambe
finite male, procedimento pensato per coinvolgere fin dal momento della costituzione un
numero elevato di soci.
Ma se le spa si rivolge al pubblico dei risparmiatori come si concilia con un procedimento
costitutivo che ha un numero limitato di soci?
Esempio: Moncler spa. La società parte con una compagine ristretta, poi se l’iniziativa
imprenditoriale mantiene le promesse la società si apre al pubblico dei risparmiatori con un
aumento del capitale e quindi attraverso il collocamento di azioni sul mercato da far sottoscrivere
agli eventuali risparmiatori. La realtà non nasce immediatamente con una vasta compagine sociale,
nasce almeno inizialmente con una compagine sociale ristretta salvo poi espandersi con un aumento
di capitale e l’emissione di nuove partecipazione di far sottoscrivere agli interessati
Costituzione fra presenti
Sequenza di atti che parte con la stipulazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico, poi si ha
il controllo notarile, e terzo atto: deposito dell’atto costitutivo nel RI.
Dimensione fisiologica
ATTO COSTITUTIVO
Le spa viene ad esistere nel momento in cui l’atto costitutivo viene iscritto nelle RI. Quindi
l’iscrizione nelle RI, non ha solo una valenza dichiarativa e normativa ma ha una valenza
costitutiva. È l’elemento imprescindibile per l’avvenuta esistenza delle spa. L’atto che innesca la
sequenza, il primo atto è costituito nella stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto
pubblico. Tutti i soci che danno vita alla società devono essere presenti al momento della
sottoscrizione dell’atto costitutivo. Forma scritta particolarmente sofisticata perché richiede
l’intervento del notaio. Atto costitutivo: art.2328 fissa il contenuto dell’atto costitutivo, contiene una
serie di impegni, informazioni:
1. Informazioni relative alle generalità dei soci
2. Informazioni relative all’identificazione della società vera e propria, (nome della
società denominazione sociale, sede, indicazione dell’oggetto sociale attività
imprenditoriale che la società intende svolgere, settore merceologico in cui la società
intende operare, l’oggetto sociale determina le condizioni di rischio, la misura del rischio
legata all’investimento, l’oggetto sociale infatti non può essere modificato se non con una
assemblea straordinaria.
3. Ammontare del capitale sociale, quello sottoscritto e versato, ci fa capire di quale risorse è
dotata la società nel momento in cui viene costituita. 34
4. Informazioni sul rapporto tra soci e società (conferimenti che intendono destinare alla
società. E possiamo avere sia conferimenti in denaro che in natura, ma non conferimenti
d’opera o di servizi, e bisogna indicare le caratteristiche delle azioni che vengono emesse,
indicazioni delle partecipazioni che il socio acquisisce in cambio al conferimento effettuato);
5. Utili e modalità di ripartizione degli utili;
6. Serie di informazioni sulla struttura, architettura sul governo della spa (cioè sistema di
amministrazione adottato, n di amministratori, i poteri, quello che tra gli amministratori ha
la rappresentanza legale, e devono essere indicati anche i componenti dell’organo di
controllo)
7. Durata della società: determinato o indeterminato, si lega al recesso del socio.
Dal 2003 il L ha previsto 3 modelli di amministrazioni:
- modello tradizionale: assemblea, collegio sindacale e organo amministrativo
- quello duale
- quello monistico
CONTOLLO DEL NOTAIO
Art.2329 del cc. Il notaio deve verificare che l’atto costitutivo non contenga clausole incompatibili
con il tipo di spa. Nelle spa il potere gestorio (decidere gli atti dell’impresa) viene concentrato nelle
mani degli amministratori, dal 2003 i soci sono privati di ogni competenza in materia gestoria. Se
l’atto costitutivo contenesse una clausola che prima di prendere una decisone gli amministratori
devono chiedere consenso ai soci questa clausola sarebbe contraria, e il notaio dovrebbe farla
rimuovere dall’atto costitutivo, se il notaio se ne accorge non può depositare l’atto costitutivo nel
RI, ma se lo fa sarà soggetto a una sanzione. Si chiede al notaio di verificare alcune circostanze
particolari:
1. Il capitale nominale interamente sottoscritto dai soci (quindi che i soci si siano impegnati a
corrispondere alla società un ammontare di risorse pari alla cifra indicata nel capitale
nominale). Dev’essere interamente sottoscritto dai soci. I soci devono impegnarsi a
corrispondere alla società un ammontare di risorse pari alla cifra indicata nel capitale
nominale.
2. I conferimenti in natura (bene immobile, brevetto, credito) diverso rispetto al denaro. Per i
conferimenti in natura non esiste un prezzo corrente, L quindi non si accontenta del valore
eventualmente attribuito dal socio conferente o che tutti i scoi decidono di attribuire a quel
conferimento, non si accontenta perché rischierebbe di essere un valore sganciato dalla
realtà, per L è importante che l’ammontare del capitale sociale indicato nell’atto costitutivo
venga completamente coperto dal conferimento dei soci, importante perché i creditori posso
rivalersi solo sul capitale della società. Quindi L adotta delle cautele, il conferimento in
natura deve essere accompagnato da una perizia redatta da un esperto nominato dal tribunale
che attesti che il valore del bene conferito è almeno pari all’entità del conferimento che il
socio si è impegnato a conferire nell’atto costitutivo. Al momento dell’atto costitutivo è
necessario