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STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

 Regole presenti sempre nel codice civile, che richiamano solamente agli imprenditori commerciali.

Possono essere individuate 4 macro aree:

a) Pubblicità legale

b) Le scritture contabili

c) Rappresentanza commerciale

d) Le procedure concorsuali.

Un tempo la distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo era molto netta su ciascuno di

questi punti. In realtà oggi questa separazione si sta assottigliando perché inizialmente l’imprenditore agricolo

era esentato dalle regole della pubblicità legale, ora invece no. Le scritture contabili, civilisticamente

l’imprenditore agricolo non è tenuto a tenerle, ma fiscalmente il discorso è differente.

a) PUBBLICITA’ LEGALE

 far conoscere a terzi informazioni relative all’impresa, e non banalmente per informare.

Per fare ciò si utilizza il REGISTRO DELLE IMPRESE. Il Registro delle Imprese era già previsto nel 1942, ma

non c’erano gli strumenti fattibili per realizzarlo fino al 1995. Fino ad allora la funzione del Registro delle

Imprese veniva svolta dalle Cancellerie dei Tribunali.

• Chi è obbligato a iscriversi?

Inizialmente gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori erano totalmente esonerati dall’iscrizione. Si

iscrivevano soltanto gli imprenditori commerciali, non piccoli. Successivamente si è individuata una sezione

ordinaria e una sezione speciale. Nella sezione ordinaria si iscrivono tutti coloro che lo erano fin dall’inizio:

imprenditori commerciali (non piccoli), le società commerciali, i consorzi con attività esterna, gli enti pubblici

economici, le società estere con sede in Italia.

Nella sezione speciale si iscrivono: i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, le società semplici e anche le

società tra professionisti.

• Che cosa si scrive nel Registro delle Imprese?

Si devono scrivere tutti gli atti e i fatti relativi all’attività d’impresa: sede, collaboratori, oggetto. Tutte le

informazioni utili a chiunque entri in contatto con questa impresa.

• Perché?

- efficacia dichiarativa -

L’efficacia dell’iscrizione del Registro delle Imprese viene chiamata dichiarativa. Può essere intesa sia come

efficacia dichiarativa positiva, ossia tutto ciò che è scritto nel registro delle imprese è opponibile ai terzi, ossia

posso pretendere che i terzi conoscano quella informazione, ossia la do per scontata. Efficacia dichiarativa

negativa significa che tutto ciò che non è scritto nel Registro delle imprese non è opponibile ai terzi, però potrei

dimostrare con altri mezzi che terzi erano a conoscenza dell’informazione, ma l’onere della prova è a mio

carico.

Questo tipo di efficacia lo hanno tutte le iscrizioni nel registro delle imprese.

- efficacia normativa –

Viene presa in considerazione quando si parla di società di persone (Società semplice, SNC, SAS). Ossia

l’iscrizione è il presupposto per poter applicare determinate norme. Se una società di persone non si iscrive

nel Registro delle Imprese, esiste lo stesso, verrà detta società irregolare e ad essa non potranno essere

applicate tutte le regole inerenti alla sua tipologia, ma solo norme inerenti alle società di persone in generale.

- efficacia costitutiva totale (=nei confronti di tutti) –

È generalmente prevista per le società di capitale (SPA, SRL, cooperative). Se la SPA non si iscrive nel

Registro delle Imprese non esiste, perché le SPA acquisiscono personalità giuridica nel momento in cui si

iscrivono.

- efficacia costitutiva parziale –

Se avviene una riduzione del capitale di una impresa, essa dovrà scrivere questa decisione nel Registro delle

Imprese perché a partire da quel momento decorre l’arco di tempo in cui i creditori imprenditori si possono

opporre a questa decisione. Se io non iscrivo questa decisione nel Registro delle Imprese i creditori non hanno

la possibilità di opporsi, allora questa decisione non ha efficacia nei confronti dei creditori sociali (parziale,

ossia relativa a un determinato gruppo di soggetti).

b) SCRITTURE CONTABILI

Sono la rappresentazione numerica delle operazioni che vengono compiute (acquisto / vendita)., utili per capire

l’andamento interno dell’impresa (miglioramenti, peggioramenti), ma anche ai soggetti che vogliono entrare in

contatto con questa impresa.

Vi sono alcune scritture contabili pressoché obbligatorie, o almeno di comune utilizzo:

• Libro giornale (diario – modo cronologico)

• Libro degli inventari (fotografia periodica)

Vi sono poi ulteriori scritture contabili, utili a seconda dell’attività svolta dall’impresa:

⎯ Libro mastro

⎯ Libro cassa

⎯ Libro magazzino

Civilisticamente sono obbligati a tenerle tutti gli imprenditori commerciali non piccoli.

Devono essere tenute in modo ordinato e senza cancellature, in modo da rappresentare in maniera veritiera le

operazioni effettuate.

Civilisticamente – per l’irregolare scrittura – la sanzione è l’impossibilità di utilizzarle come mezzo di prova a

favore dell’imprenditore.

Se sono irregolari, possono essere utilizzate come prova, ma contro l’imprenditore.

c)RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Regole che specificatamente si adattano alla situazione dell’esercizio d’impresa dell’attività commerciale. Nel

diritto privato c’è la possibilità di farsi rappresentare. Il soggetto che entra in contatto con il mandatario deve

ogni volta verificare che questo rapporto sia valido, ossia che io abbia effettivamente dato questo incarico.

Questa regola nell’esercizio dell’attività d’impresa renderebbe più difficili gli scambi commerciali. Allora

si è pensato di individuare alcuni collaboratori dell’imprenditore commerciale che hanno una certa

rappresentanza, per cui non è necessario andare a verificare:

• Institore

• Procuratore

• Commesso

A queste tre figure tipiche sono associati dei poteri di rappresentanza via via decrescente.

Istituto giuridico in base al quale un soggetto viene incaricato, in maniera stabile e continuata nel tempo, da una

o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

INSTITORE

Alla figura dell’istitore viene data la rappresentanza più alta, chiamato anche alter ego dell’imprenditore

poiché si sostituisce in tutto e per tutto all’imprenditore. Se nomino una persona come institore questo è

investito di una rappresentanza sia di carattere generale e sia sostanziale (=di fatto si può sostituire

all’imprenditore nel compiere gli atti d’impresa) sia processuale, attiva e passiva (=può sostituire l’imprenditore

in tribunale sia come attore che come convenuto, ossia “se l’imprenditore fa causa a qualcuno l’institore può

rappresentarlo in tribunale e lo stesso se un terzo fa causa all’imprenditore).

A questo tipo di rappresentanza la legge impone due limiti: non può vendere in blocco l’azienda e non può

alienare o ipotecare beni immobili. Salvo che l’imprenditore lo autorizzi espressamente a farlo. Un’altra

eccezione – l’institore può alienare beni immobili senza l’autorizzazione dell’imprenditore quando l’attività

d’impresa riguarda proprio l’alienazione di immobili.

L’imprenditore può limitare questa rappresentanza così ampia, ricordando però di scrivere questa limitazione

del Registro delle Imprese. Il responsabile dell’operazione posta in essere dall’institore è l’imprenditore.

Quando l’institore compie operazioni che eccede i suoi limiti, bisogna distinguere se va a eccedere un limite

imposto dalla legge o individuato dall’imprenditore. Se eccede un limite di legge, oppure un limite dato

dall’imprenditore e iscritto nel registro delle imprese, risponde di questa operazione l’institore perché i terzi

dovevano saperlo che questa operazione non poteva essere fatta.

Se invece l’institore compie un atto, che è stato limitato dall’imprenditore, ma non scritto nel Registro delle

Imprese, ne risponde comunque l’imprenditore. (Nomina di un institore deve essere scritta nel Registro delle

Imprese).

L’ipotesi in cui l’institore compie un’operazione utilizzando anziché il nome dell’imprenditore, ma il proprio;

anche qualora ciò accada, dell’operazione risponde l’institore stesso, per il principio della spendita del nome,

ma se l’operazione è inerente all’attività d’impresa, risponde anche l’imprenditore. ← Questa è una regola

speciale.

L’institore ha questa rappresentanza così ampia e divide con l’imprenditore due obblighi: tenuta delle scritture

contabili e iscrizioni nel Registro delle Imprese. (entro 30gg devono essere scritte nel Registro delle Imprese

tutte le attività riguardo l’impresa).

PROCURATORE

La sua rappresentanza è più limitata. Può sostituire l’imprenditore solo e soltanto in un determinato settore o

ambito. Ossia ha una rappresentanza generale ma circoscritta a un certo ambito (es. direttore personale,

marketing). Può fare delle scelte autonomamente (nell’ambito della competenza), così come l’institore, ossia

non seguono direttive dell’imprenditore e hanno potestà decisionale.

Il procuratore non ha rappresentanza processuale e non condivide gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e

iscrizione nel Registro delle Imprese.

È solito ci siano più procuratori. Anche il procuratore viene iscritto nel Registro delle Imprese.

COMMESSO

Hanno una funzione meramente esecutiva. Non hanno quindi potestà decisionale, ma eseguono le direttive

dell’imprenditore. Non possono derogare condizioni di contratto, non possono ricevere il prezzo di merci che

non consegnano e non possono esigere il pagamento di queste merci fuori dai locali dell’impresa, o concedere

sconti (salvo quelli autorizzati dall’imprenditore).

Possono rappresentare l’imprenditore nel ricevere segnalazioni e lamentele. Possono compiere atti cautelativi a

favore dell’imprenditori. Il numero dei commessi può essere molto elevato, per cui per i commessi non è

prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’imprenditore utilizzerà degli altri mezzi per portare la

conoscenza di questi soggetti.

d) PROCEDURE CONCORSUALI

In generale le procedure concorsuali sono utilizzate per risolvere una situazione di crisi. Per ogni tipologia di crisi

si utilizza una procedura concorsua

Dettagli
A.A. 2023-2024
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaresyferrara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pericu Andrea.