Diritto commerciale
Imprenditore
L'imprenditore esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Organizza il processo produttivo assumendosi il rischio d'impresa (le entrate non coprono le uscite) in vista del profitto.
Requisiti
- Scopo di lucro:
- Lucro soggettivo: movente psicologico dell’imprenditore
- Lucro oggettivo
- Società: lucro oggettivo poi devoluto ai soci
- Imprese mutualistica: vantaggio dei soci
- Modalità economica: tesa al procacciamento di entrate produttive.
- Mercato quale destinazione
- Liceità
- Attività produttiva: scambio, produzione, godimento e investimento. No mero godimento
Investimento: impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimenti, speculazioni e finanziamenti. Es. società di investimento —> patrimonio composto da titoli, società finanziarie —> erogano credito. Holdings —> acquisto e gestione di partecipazioni di altre società.
Organizzazione: attività organizzata e coordinata, impiego coordinato dei fattori produttivi (capitale e lavoro), propri o altrui. (Eteroorganizzazione) Quando l’attività si fonda esclusivamente sul lavoro dell’imprenditore (autoorganizzazione) non si ha attività d’impresa. L’organizzazione si riferisce solo all’apparato produttivo, non a quello strumentale (es. locali, macchinari).
Legislatore: rilievo al potere direttivo e alla supremazia gerarchica dell’imprenditore.
Professionalità: esercizio abituale, non occasionale. Possono esserci delle interruzioni; attività cicliche o stagionali —> sufficiente il ripetersi dell’attività con una certa cadenza. L’attività non deve necessariamente essere unica o principale, è attività anche il compimento di un unico affare. La professionalità è accertata con criteri oggettivi ed esteriori.
Impresa illecita
Impresa illecita può dare luogo al compimento di atti validi, contratti validi per tutelare i terzi ignari. Terzi tutelati anche se impresa illecita.
Impresa illegale: contraria a norme imperative, non impedisce l’acquisto del titolo di imprenditore. Impresa immorale: oggetto stesso illecito. Principio: da un comportamento illecito non possono derivare effetti favorevoli per l’autore.
Professioni intellettuali
Art 2238: impresa solo se l’esercizio dell’attività intellettuale costituisce uno degli elementi dell’attività d’impresa, solo se esplicata nell’ambito di un’altra attività. Professionista intellettuale non diventa imprenditore nemmeno se si avvale di collaboratori, mancherebbe sempre di un requisito fondamentale dell’imprenditore; diventa imprenditore quando perde il carattere strettamente personale.
Professioni più antiche: regolamentazione dell’accesso, iscrizione negli albi, potere disciplinare degli ordini (tariffe, onorari).
Categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo
Art 2135 cc: attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse (trasformazioni e alienazione dei prodotti).
- Attività agricole essenziali:
- Coltivazione: orticoltura, coltivazioni in serra e vivai, floricoltura, funghi.
- Selvicoltura: cura del bosco per i relativi prodotti.
- Allevamento: attività agricola più ricca; zootecnica, allevamento per prodotti, cavalli da corsa, animali da pelliccia, cinotecnica, allevatore ittico.
- Attività agricole per connessione:
- Trasformazione e alienazione prodotti.
- Altre attività connesse.
Connessione soggettiva: attività coerente con quella commerciale. Connessione oggettiva: prima necessario che rientrasse nell’esercizio normale dell’attività e che l’attività connesse abbiano carattere accessorio, ora sostituiti dalla prevalenza (prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola).
Vecchia nozione:
- Ogni impresa che produce specie animali e vegetali, ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico.
- Rilievo al modo di produzione
Nuova nozione: coltivazione, silvicoltura, allevamento e attività connesse, attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Imprenditore commerciale
Art 2195:
- Attività industriale: produzione beni e servizi
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Trasporto per terra, acqua, aria: produzione servizi
- Attività bancaria o assicurativa: banche > raccolta di risparmio e esercizio del credito.
- Attività ausiliarie
Piccolo imprenditore
Sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ma esonerato dalle scritture contabili e dal fallimento, la registrazione nel RDI ha solo scopo di pubblicità notizia.
Codice civile: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Necessario che:
- Imprenditore presti il lavoro nell’impresa.
- Lavoro imprenditore prevalga sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale.
Legge Fallimentare: art 1, comma 2 > attività commerciale ai quali sono stati riconosciuti titolari di una reddito inferiore al minimo imponibile per la tassa di ricchezza mobile (900.000 lire).
Due modifiche:
- Imposta di ricchezza mobile sostituita con l’IRPEF (reddito sulle persone fisiche).
- Abrogazione del criterio nominale.
Riforma del diritto fallimentare del 2006: individua nuovi criteri dimensionali:
- Patrimonio attivo non superiore a 300.000 €
- Ricavi lordi non superiore a 200.000 €
- Debiti non superiori a 500.000 €
Impresa artigianale
Legge n. 860 del ’56: risponde ai requisiti fondamentali ed era da considerarsi artigiana a tutti gli effetti di legge. Delineava quale dato caratterizzante la natura artistica o usuale.
Società artigiane: stessa disciplina solo se cooperative o in nome collettivo e se lavoro preminente sul capitale.
Legge n. 440 del ’85 Legge Quadro dell’Artigianato: nuove definizione:
- Oggetto dell’impresa
- Ruolo dell’artigiano, lavoro preminente
Riafferma la disciplina per le società se cooperative e a nome collettivo, se la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale. Scomparso il riferimento alla natura artistica o usuale.
Impresa familiare
Collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (famiglia nucleare). Fenomeno largamente diffuso che può dare vita ad abusi: tutela minima e inderogabile, riconosciuta ai familiari che lavorano in modo continuato:
- Diritti patrimoniali:
- Diritto al mantenimento
- Partecipazione agli utili
- Diritto sui beni acquistati
- Diritto di prelazione
- Diritti amministrativi: decisioni di rilievo adottate a maggioranza, ognuno ha un voto.
Imprese pubbliche
- Stato o altro ente pubblico esercitano direttamente attività d’impresa
- Pubblica amministrazione può dar vita ad enti pubblici economici, enti di diritto pubblico.
Dagli anni ’90: privatizzazione formale (trasformazione in spa o partecipazione statale) Privatizzazione sostanziale (dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo).
- Strutture di diritto privato, si presenta formalmente come un’impresa societaria privata. Sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore e allo statuto dell’imprenditore commerciale se attività commerciale, sono esonerato dal fallimento.
Imprese sociali
Imprese senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione o allo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Espressamente tenuta a non avere un scopo di lucro anche per operazioni di trasformazione, fusione e scissione, non è vietato avanzo di gestione. È vietata l’auto destinazione dei risultati della gestione. Responsabilità patrimoniale: possibile limitarla, se il patrimonio sociale supera i 20.000 € si ha autonomia patrimoniale.
Disciplina:
- RDI apposita sezione
- Scritture contabili
- Soggette a liquidazione coatta
- Costituzione per atto pubblico
- Controllo interno: controllo fiscale affidato a revisori
Acquisto della qualità di imprenditore
Si ottiene con l’esercizio dell’attività, è necessario che l’attività sia a lui giuridicamente riferibile e a lui imputabile. Esercizio diretto/tramite rappresentanza. Esercizio tramite interposta persona: distinzione tra soggetto che compie atti (imprenditore palese/prestanome) è soggetto che di fatto gestisce l’impresa e percepisce i guadagni, il dominus dell’impresa (imprenditore indiretto o occulto). I creditori potranno far fallire il prestanome, Il rischio d'impresa non è del dominus ma del prestanome, ed è trasferito ai creditori più deboli. Responsabilità cumulativa: sanzionata l’indiscindibilità del rapporto potere-responsabilità. Teoria dell’imprenditore occulto: il dominus fallisce sempre quando fallisce il prestanome.
Inizio dell’impresa
Le società iniziano ad esistere nel momento della loro costituzione, l’accertamento dell’effettivo inizio dell’attività è superfluo in quanto l’esercizio è l’unico scopo della costituzione. Preceduta da una fase organizzativa: attività omogenee e coordinate.
Fine dell’impresa
Effettiva cessazione dell’attività. Art. 101 fall: un anno dalla cessazione, fine preceduta dalla fase di liquidazione (completa i cicli produttivi, licenzia, vende le giacenze). Fine della società: cancellazione dal RDI, da ritenersi esistente ed esposta al fallimento fino a quando non sia estinto l’ultimo debito. Riforma 2006: imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, cancellazione quale condizione necessaria ma non sufficiente (serve anche cessazione). Le società irregolari e occulte possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo.
Capacità e impresa
Capacità piena di agire (+18). Incompatibilità: determinati uffici o professioni.
Impresa agricola: nessuna regola
Commerciale: rappresentante solo atti di ordinaria amministrazione, straordinaria solo se necessità; l’attività giudiziaria decide atto per atto.
Divieto assoluto di iniziare un’impresa commerciale per morire, interdetto e disabile.
Minore: consentito l’esercizio provvisorio, non può iniziare ma continuare; genitore o tutore può compiere tutti gli atti.
Minore emancipato: autorizzato ad iniziare, piena capacità.
Interdetto: uguale a minore
Inabilitato: capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione, solo continuazione e può esercitare personalmente l’impresa.
Amministrazione di sostegno: conserva capacità di agire per gli atti che non richiedono assistenza, provvedimenti autorizzativi iscritti nel RDI.
Statuto dell’imprenditore commerciale
Pubblicità legale: dare informazioni di carattere organizzativo, producono l’effetto dell’opponibilità ai terzi.
Registro delle Imprese: inserito nel codice civile del 1942 ma non usato per 50 anni. Regime transitorio: iscrizione sui registri di cancelleria, introduzione di BUSARL e BUSC, e Registro delle ditte. 1993 > RDI. Strumento di pubblicità legale e informazione. Affidata alle camere di commercio. Tenuto con tecniche informatiche.
Registro delle Imprese:
- Sezione ordinaria: iscrizione originariamente prevista
- Imprenditorio Società
- Consorzio Gruppi europei
- Enti pubblici
- Società estere con sede in Italia
- Reti di Imprese
- Sezioni speciali:
- Imprenditori piccoli e agricoli
- Società tra professionisti
- Attività di direzione e coordinamento
- Imprese sociali
- Società di capitali in lingua straniera
- Start-up
I fatti e gli atti da registrare cambiano a seconda della struttura della società, sono registrati le modificazioni, non si possono registrare gli atti non previsti da legge. Iscrizione nella provincia in cui ha sede l’impresa, a seguito di domanda dell’interessato o per ufficio. Cancellazione d’ufficio: impresa che ha cessato l’attività, rileva alcune circostanze. Controllo d’ufficio: prima dell’iscrizione, ufficio del registro controlla la validità (legalità sostanziale) la veridicità (legalità formale). L’iscrizione è eseguita entro 10 giorni, il rifiuto motivato deve intercorrere entro 8 giorni. Sanzioni: amministrative e pecuniarie.
Effetti iscrizione:
- Sezione ordinaria:
- Efficacia dichiarativa: opponibile a terzi
- Efficacia costitutiva: sia fra le parte che i terzi (totale), solo per i terzi (parziale).
- Efficacia normativa: applicazione di un regime giuridico.
- Sezione speciale: solo pubblicità-notizia
Scritture contabili
Libro giornale: cronologico-analitico, registrazione delle operazioni nell’ordine in cui sono state compiute. Libro degli inventari: periodico-sistematico, ogni anno. Indicazione e valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa.
Bilancio:
- Stato patrimoniale: situazione attuale dell’impresa
- Conto economico: utili conseguiti e perdite sofferte
- Altre scritture: libro mastro (non cronologicamente ma sistematicamente), libro cassa, libro magazzino.
Regole di tenuta: numerati progressivamente, numero delle pagine, no spazi bianchi, cancellazioni, conservate per 10 anni.
Controllo esterno:
- 1975: società quotate
- 2003: società non quotate
Efficacia probatoria: sul piano processuale:
- Sempre da terzi contro imprenditore
- Imprenditore contro terzi: solo se regolari, se controparte è imprenditore e se la controversia è legata all’attività commerciale.
Rappresentanza commerciale
Art. 2203-2213 sistema speciale di rappresentanza. Collaboratori automaticamente investiti del potere di rappresentanza, costituisce un effetto naturale.
Institore: direttore generale, nell’impresa è un lavoratore subordinato. È al vertice del personale se nella stessa sede dell’imprenditore, vertice assoluto se in una sede separata. Più institori agiscono disgiuntamente. Obblighi: stessi dell’imprenditore, iscrizione, scritture contabili.
Poteri:
- Rappresentanza sostanziale: tutti gli atti pertinenti all’esercizio, no atti che prevedono alienazione o ipoteca.
- Rappresentanza processuale: sia attiva che passiva
I poteri possono essere ampliati e revocati, le limitazioni devono essere iscritti nel RDI. Contemplatio domini: rappresentante deve essere palese, se occulto non obbliga il rappresentato ma solo se stesso. In caso di omissione sono obbligati sia l’institore sia il preponente.
Procuratori: Atti pertinenti all’esercizio di impresa, il loro potere è circoscritto. No rappresentanza processuale, iscrizione e scritture. Commessi: mansioni esecutive e materiali, potere di rappresentanza limitato agli atti che ordinariamente comporta la loro mansione. Non possono: pretendere il prezzo se non consegnano, no deroghe e no prezzo fuori dai locali. Possono: ricevere reclami e lamentele, i loro poteri possono essere ampliati e limitati.
Azienda
Art 2555: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Insieme di beni eterogenei con modificazioni qualitative e quantitative, organizzati per una destinazione produttiva. Possono firmare l’azienda tutti i beni, a prescindere dal titolo giudiziario.
Circolazione dell’azienda:
- Beni: trasmessi con la stessa situazione giuridica, valido solo se osserva le forme stabilite dalla legge.
- Contratto di trasferimento: atto pubblico o scrittura privata, depositato presso un notaio entro 30 giorni.
- Contratti: agevolato il subingresso, subentra nei contratti che non hanno carattere personale, il terzo contraente può recedere entro 3 mesi per giusta causa. Non è necessario il consenso del terzo, si trasmette immediatamente.
- Contratti personali: espressa pattuizione fra alienante e acquirente sia il consenso del contraente ceduto.
Crediti e debiti:
- Crediti (art. 2559): sono automaticamente tutti ceduti, salvo diversamente pattuito. Il debitore non può opporsi, se egli paga al vecchio debitore in buona fede, è liberato.
- Debiti (art 2560): in caso di cessione di azienda, entrambi restano vincolati al debito, salvo che il creditore liberi il cedente.
Vendita dell’azienda > divieto di concorrenza: massimo di 5 anni, solo se nuova azienda è idonea a concorrere e sviare la clientela.
Casi controversi:
- Divisione ereditaria: non si ha trasferimento
- Scioglimento con assegnazione di quota di liquidazione: non si ha trasferimento
- Vendita della partecipazione sociale: negozio traslativo ma di azioni, non di beni.
I segni distintivi
Favoriscono il mantenimento della clientela (collettori di clientela), all’interno dell’azienda.
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