Diritto commerciale è diritto positivo, disciplina il comportamento che è parte
di un determinato fenomeno: le attività produttive qualificate come imprese.
Capiremo le modalità di svolgimento, evoluzione e sviluppo di un’impresa.
Bisogna fare innanzitutto due precisazioni:
-cos’è l’impresa? Quando il mio comportamento è vincolato a certe regole
perché impresa?
-perché il comportamento che rientra nel fenomeno impresa deve essere
vincolato? Perché esiste la disciplina dell’impresa?
Perché l’impresa non riguarda solo il soggetto che fa impresa, cioè
l’imprenditore, ma anche l’interesse di altri soggetti (i creditori, che siano
banche, fornitori o lavoratori). Gli interessi di imprenditore e creditore sono
simili, sono accomunati dall’esigenza di rientrare nell’apporto finanziario. La
condizione è che avvenga produzione di ricchezza altrimenti non si rientra
nell’apporto finanziario, come nel caso di una perdita, che distrugge ricchezza.
L’utile o la perdita dipende dalla gestione attraverso la produzione di beni e
servizi. La finalità della produzione è rivolgere essa stessa al mercato. Questo
rende l’attività di impresa un’attività rischiosa. Rischio d’impresa: rischio che
attraverso il mercato io non riesca a rientrare nelle risorse che ho utilizzato,
che la domanda di mercato non sia sufficiente a coprire i costi sostenuti per la
produzione. Quando viene conseguita una perdita (manifestazione del rischio di
impresa) vuol dire che le risorse investite non hanno avuto un riscontro positivo
sul mercato. Chi sopporta il rischio di impresa: chi conferisce capitale proprio e
i creditori, ovvero tutti i finanziatori. Tra i due chi deve sopportare di più il
rischio? Quello più esposto dovrebbe essere tutelato.
Capitale proprio: l’imprenditore non sa se rientrerà nel finanziamento, la ripresa
è incerta.
Capitale di credito: diritto soggettivo alla ripresa del finanziamento.
Di fatto l’interesse di imprenditore e creditore sono in conflitto rispetto al
rischio d’impresa, anche se il creditore è meno esposto al rischio d’impresa. È
finanziamento residuale per l’imprenditore, dopo che tutti gli altri finanziatori
sono stati remunerati. L’imprese deve essere svolta in modo da tutelare i
creditori rispetto all’imprenditore sul rischio d’impresa, deve svolgersi secondo
regole che riducono il verificarsi del rischio d’impresa sui creditori. Deve essere
assicurato equilibrio degli interessi dei finanziatori rispetto al rischio d’impresa.
L’impresa agisce per il mercato, non per sé stessa. Sul mercato ci sono molte
imprese che producono beni e servizi che soddisfano bisogni analoghi e hanno
ulteriore offerta. Il comportamento deve essere disciplinato anche sul mercato,
cioè tra diverse imprese. In che modo le imprese possono indirizzare la
domanda sulla propria offerta? Deve essere assunto un comportamento, una
disciplina che rispetti le altre imprese. Nell’ipotesi in cui l’impresa sia svolta da
più imprenditori si ha società. In che modo il comportamento degli imprenditori
soci deve essere tenuto all’interno della società? La risposta è la disciplina dei
rapporti tra soci. In che modo la società entra in contatto col mercato? In che
modo i creditori sono tutelati rispetto al rischio d’impresa della società?
(comportamento rilevante rispetto alle norme). Quando il comportamento deve
osservare certe regole? Quando questo comportamento rientra nel fenomeno
d’impresa.
Definizione di impresa all’art 2082. Un’altra definizione la si troverà in diritto
tributario. La nozione è strumentale alla disciplina a cui si applica. In tributario
la nozione è specifica per fenomeni la cui attività è tassabile. L’impresa è
un’attività di produzione di beni e servizi che ha tre requisiti: professionalità,
organizzazione ed economicità.
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Attività produttiva: in grado di incrementare il bene preesistente, un’attività
che non aggiunge nulla non è attività produttiva. Es. un risparmiatore ha del
denaro, può depositarlo in banca con tasso d’interesse al 2% (non è attività
produttiva) e poi decide di investire il denaro comprando partecipazioni in altre
imprese sotto forma di azioni o quote (è attività di finanziamento ma non
produttiva). Se la partecipazione nell’impresa è di maggioranza (permette di
avere il controllo nell’impresa partecipata, cioè chi ha il controllo può prendere
due decisioni: nominare e revocare i gestori e approvare il rendiconto della
gestione ovvero il bilancio d’esercizio), allora il finanziamento diventa attività
produttiva, se ricorrono elementi di professionalità, organizzazione ed
economicità. Il comportamento deve essere sottoposto alla disciplina
d’impresa. C’è un orientamento di diritto applicato, quello dei giudici della
Cassazione, che afferma che sia attività produttiva l’esercizio del controllo
tramite partecipazione di maggioranza, che crea un servizio di coordinazione
unitaria sulla partecipata e conseguenza logica è che il comportamento del
controllo deve essere disciplinato.
Professionalità: attività svolta professionalmente, abitualmente, non
occasionalmente, per professione abituale, con costanza, senza interruzioni
(non proprio perché ci sono le attività stagionali, è importante considerare il
ciclo produttivo). L’interruzione contrasta con la professionalità quando è
decisa unilateralmente dall’imprenditore.
Organizzazione: fattori produttivi in senso tecnico utilizzati per lo svolgimento
di una certa attività, sono lavoro e capitale, essi devono essere disponibili.
Disponibilità del lavoro: non è importante il tipo di rapporto bensì che vi sia
qualcuno disponibile a lavorare. Disponibilità del capitale: non è importante
come ci si sia procurati il capitale (che sia per proprietà, leasing...) bensì che io
disponga del capitale. I fattori produttivi possono essere alternativi: o solo
lavoratori o solo capitale (in quest’ultimo caso il processo produttivo è
completamente automatizzato). Attività organizzata: il ciclo produttivo può
iniziare e terminare attraverso l’organizzazione, l’imprenditore è colui che
organizza i fattori produttivi.
Economicità: attraverso il mercato ritorna ciò che è stato investito, i costi
vengono coperti dai ricavi provenienti dal mercato. Costi di produzione: costi
derivanti dall’impiego dei fattori produttivi, ricavi: sono fissati ex ante
dall’imprenditore nella misura tale da recuperare almeno i costi di produzione.
Prezzo di vendita=costi. Il bilancio dovrebbe chiudersi almeno in pareggio. Il
prezzo viene fissato sperando che il mercato risponda all’offerta. Un’attività è
non economica, cioè di erogazione quando il prezzo ricavo è tale da non coprire
i costi, ad es. il prezzo di vendita è sottocosto o è pari a zero. Un’attività di
erogazione è a tempo, mentre l’attività di impresa è in grado di andare avanti
in maniera autonoma, perpetua.
Quesito: caso in cui viene fissato un prezzo di vendita sottocosto ma so che
qualcun altro finanzierà la perdita, è attività economica o no?
Se c’è impegno ex ante di coprire la perdita, l’attività può essere considerata
economica e quindi attività produttiva.
La definizione di impresa è declinata in diverse categorie in base alla disciplina
cui viene applicata la definizione. Esistono categorie di imprese disciplinate in
maniera parziaria.
Impresa agricola: Art.2135.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
È una categoria che per diverse ragioni è corpo estraneo al diritto commerciale,
è privilegiata sul piano della disciplina applicabile, c’è una sorta di esenzione.
attività essenziali
È attività di coltivazione del fondo e di allevamento di animali
attività connesse
+
C’è una sorta di esenzione perché queste attività usano un fattore produttivo
che è il fondo. Il processo produttivo ruota attorno al fondo. Questa esenzione
parte dal fatto che il fattore produttivo fondo è di proprietà dell’imprenditore e
perciò non ci sia la ragione di imporre la disciplina dell’impresa. Questo fattore
produttivo non deve essere comprato sul mercato. L’eventualità del credito per
comprare fattori produttivi è molto ridotta. Il credito che eventualmente viene
dato è un credito che è in grado di tutelarsi tramite strumenti di autotutela. Se
una banca fa credito a un imprenditore agricolo gli richiede una garanzia, cioè
un’ipoteca, che dipende dal fatto che l’imprenditore è proprietario del fondo.
L’art.2135 è stato modificato con l’aggiunta di due parti di norma (II e III
comma) dove viene esplicitato che cosa sono le attività agricole essenziali (II
comma) e le attività per connessione (III comma). Connessa vuol dire
secondaria, esiste quindi un’attività principale. Es. di attività connessa:
trasformazione dell’uva in vino e attività agricola essenziale: viticoltura.
Attività agricola essenziale: allevamento, coltivazione del fondo utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il fondo diventa quindi fattore produttivo eventuale.
Serre, laboratori industriali, allevamento di animali in capannoni, sono attività
fuori fondo, sono essenziali perché curano il ciclo biologico o vegetale.
I fattori produttivi sono finanziati anche con un credito bancario senza garanzia
del fondo.
Attività connesse: esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, di
trasformazione di prodotti che provengono principalmente dalle attività
agricole essenziali. Se coltivo l’uva e la trasformo in vino faccio un’attività
agricola per connessione alla condizione che la materia prima provenga
prevalentemente dalla coltivazione sul fondo. Acquistassi materia prima sul
mercato, non sarebbe attività qualificabile come agricola. Sono attività
connesse anche quelle attività di prestazione di servizi prodotti mediante
attrezzature utilizzate nello svolgimento di attività agricole all’interno di
un’azienda come ad esempio i servizi di agriturismo: ristorazione e alberghiero.
L’impresa agricola non è sottoposta all’intera disciplina.
Piccola impresa: Art.2083.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
È organizzata ma l’organizzazione è incentrata principalmente sul lavoro
personale dell’imprenditore o della sua famiglia. Non è destinata alla totalità
della disciplina. Immancabile è il lavoro dell’imprenditore, esso è essenziale,
non può essere sostituito da altri fattori produttivi.
Es. impresa sartoriale: i fattori produttivi necessari, che possono essere un
capannone, i dipendenti, ..., non bastano al processo produttivo, devono essere
affiancati dal lavoro del titolare necessariamente, che non è sufficiente però
perché ha bisogno di altri fattori produttivi, che contribuiscono a rendere
l’attività organizzata.
Es. orafo: ci sono altri fattori produttivi ma il lavoro dell’orafo è necessario ma
non sufficiente perché un’attività svolta dal solo titolare non è attività
organizzata e quindi non è impresa. Differenza impresa e piccola impresa: per
completare il processo produttivo è necessario l’intervento del titolare
dell’impresa, egli ha un ruolo attivo. Il concetto non è quantitativo (come
numero di dipendenti, quantità di capitale) ma qualitativo. Però c’è da dire che
più dipendenti ci sono meno probabile diventa che i dipendenti non siano in
grado di agire autonomamente. È astrattamente possibile che ci siano fattori
produttivi esterni al lavoro dell’imprenditore ma normalmente il fattore
produttivo principale è il lavoro dell’imprenditore.
È problematico capire se un’impresa sia qualificabile come piccola.
L’esenzione principale della piccola impresa e di quella agricola la si trova nelle
procedure concorsuali. In caso di crisi dell’impresa e di successiva insolvenza
(non in grado di pagare i debiti in maniera regolare per mancato rispetto delle
scadenze, assenza di strumenti di pagamento normalmente accettati) ciò
assoggetta l’impresa a procedure concorsuali come il fallimento. Piccola
impresa e impresa agricola non sono assoggettate alle procedure concorsuali.
Perché non falliscono? Perché il credito sollecitato è modesto, bastano i rimedi
di diritto privato (messa in mora, pignoramento).
Problematico è nel concreto stabilire se l’impresa è piccola o no. In soccorso
II.
accorre la Legge fallimentare all’art.1 comma
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso
congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale
di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad
euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della
media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
Essa stabilisce dei criteri di individuazione della piccola impresa alternativi a
quelli dell’art.2083, sono criteri quantitativi, sono di verifica. Se l’impresa è al
di sotto di parametri certamente essa sarà piccola impresa: scatta una
presunzione assoluta, è ipotesi del legislatore che non può essere superata dal
contrario, è postulato presuntivo.
Parametri (due di carattere patrimoniale e uno di carattere reddituale):
-esposizione debitoria non superiore a 500.000 euro
-attivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti
-ammontare dei ricavi non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti.
Devono valere tutti e tre contemporaneamente. Il problema sorge quando uno
dei parametri viene superato: c’è presunzione che l’impresa non sia piccola
impresa, ma qui sorge l’incertezza sulla natura della presunzione (relativa o
assoluta?), deve essere dimostrato che il lavoro dell’imprenditore è prevalente
rispetto agli altri fattori produttivi.
Togliendo i concetti di impresa agricola e piccola impresa si fa riferimento
all’impresa disciplinata: impresa commerciale.
Manca di una norma di carattere definitorio che dica cos’è, la definizione deve
essere ricostruita. La nozione può essere desunta da una norma di disciplina
che detta un obbligo comportamentale: le imprese devono adempiere obblighi
di trasparenza. Art. 2195 stabilisce quali sono le imprese obbligate a prendere
iscrizione nel registro delle imprese e devono quindi adempiere obblighi di
trasparenza.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese
gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
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