CAP.I 1.Il mercato
La MANCANZA DI AUTOSUFFICENZA PRODUTTIVA ha comportato la NECESSITA’ PER OGNI
INDIVIDUO DI OTTENERE DAGLI ALTRI I BENI E I SERVIZI A LUI NECESSARI.
Vi sono DIVERSI SISTEMI DI PRODUZIONE DI BENI O DI SERVIZI
PRODUZIONE RISERVATA PRODUZIONE LIBERA
ESCLUSIVAMENTE ALLO
STATO (libero MERCATO)
(economie pianificate) SISTEMI
MISTI
in parte allo Stato ed
in parte libera
L’economia di mercato vive attraverso il riconoscimento della libertà di scelta del privato.
Lo strumento giuridico che permette al mercato di espandersi è il CONTRATTO, che dà rilevanza giuridica allo
scambio voluto dalle parti ed espresso attraverso il consenso.
Il MERCATO è :
Il luogo fisico nel quale si realizzano normalmente gli scambi (mercato rionale, mercato dei fiori).
TUTTAVIA, questo termine è andato assumendo nel tempo un significato più ampio tanto da disancorarsi dal
preciso luogo fisico sino ad indicare tutti coloro che scambiano determinati beni o servizi .
QUINDI è il luogo virtuale ove si realizzano scambi all’interno di un determinato segmento merceologico
( mercato del petrolio, mercato della moda, ecc.)
2. Mercato e diritto
La qualificazione del mercato come Uno dei possibili modi attraverso cui scambiare beni o servizi, implica
l’ARTFICIALITA’ dello stesso; nel senso che esso non esiste in natura, ma è il frutto della scelta di un
determinato ordinamento.
QUINDI è il diritto che dà forma e contenuto al mercato, che non esiste senza regole sia esterne che interne.
L’operatività delle regole è largamente condizionata dalla struttura economica del mercato, cui vanno applicate.
Queste regole del mercato sono ispirate a 2 prospettive
Assicurare la massima Contrastare le ingiustizie
efficenza del prodotte dal mercato
sistema produttivo
Ecco allora che regolare il mercato significa scegliere il punto di equilibrio tra queste 2 prospettive diverse.
L’ordinamento giuridico del mercato è composto da norme appartenenti alle diverse branche del diritto
(costituzionale, amministrativo, penale, civile, processuale, commerciale).
3. Evoluzione del mercato e storia del diritto commerciale
La nascita del D. Commerciale si fa risalire in Italia al Basso Medioevo (XII s.). A partire da quel momento è
possibile individuare 4 periodi :
1° Periodo: XII secolo – XVI secolo;
2° Periodo: inizio XVII secolo – metà XVIII secolo;
3° Periodo: metà XVIII secolo – metà XX secolo;
4° Periodo: metà XX secolo – oggi.
1° Periodo: XII secolo – XVI secolo
Si sviluppa la figura del mercante, cioè di colui che traeva il proprio sostentamento dal commercio. I mercanti e
gli artigiani per difendere i loro interessi si organizzano in corporazioni di arti e di mestieri. Si assiste così alla
creazione da parte dei mercanti e degli artigiani di un diritto funzionale allo sviluppo dei traffici.
Nasce così lo JUS MERCATORUM.
2° Periodo: inizio XVII secolo – metà XVIII secolo
E’ caratterizzato da 2 eventi fondamentali:
- la statalizzazione del diritto commerciale (che resta un diritto speciale) e
- la creazione delle Compagnie delle Indie, si tratta di una nuova forza giuridica necessaria per finanziare
rilevanti operazioni economiche. Lo sfruttamento delle Indie richiedeva infatti enormi capitali mai prima di
allora messi insieme. COMPAGNIA DELLE INDIE
Limitazione della responsabilità Possibilità di monetizzare la
alla sola parte di patrimonio Partecipazione cedendola a terzi,
investita nella Compagnia senza dover attendere la
liquidazione della Compagnia
In questo periodo nascono le BORSE, come luoghi/mercati in cui vengono negoziate le merci e le
partecipazioni (BORSE VALORO – BORSE MERCI)
3° Periodo: metà XVIII secolo – metà XX secolo
E’ caratterizzato dalla rivoluzione industriale che determina la riconversione dell’intero sistema economico, in
quanto non più fondato sulla produzione degli artigiani, ma sulla produzione di massa nella fabbrica.
Nasce la SOCIETA’ ANONIMA. Caratteristiche:
limitazione della responsabilità dei partecipanti all’iniziativa;
alienabilità delle partecipazioni;
accesso automatico a tale forma giuridica, nel rispetto delle modalità di costituzione fissate dalla legge;
l’assemblea dei soci è la fonte di legittimazione di ogni potere.
Il contratto, fondato sul consenso, viene visto come lo strumento migliore per favorire la circolazione della
ricchezza, in quanto basato sull’idea della libertà individuale e sul principio della eguaglianza giuridica del
cittadino. Questi principi trovano formulazione nelle codificazioni ottocentesche. Viene inoltre mantenuta la
distinzione tra codice civile e codice di commercio.
In Italia sono emanati nel 1865 il Codice civile ed il Codice di commercio (quest’ultimo sostituito nel 1882).
La concezione egalitaria, che è alla base dei codici, sposta l’attenzione della disciplina commerciale dal criterio
soggettivo (la qualifica di commerciante) al criterio oggettivo, quale la natura dell’atto (il codice di commercio
si applica agli atti di commercio, anche occasionalmente compiuti da un non commerciante.
4. Dal codice del 1942 all’epoca attuale.
Nel 1942 i due codici vengono unificati nel vigente codice civile, ciò avviene attraverso la commercializzazione
del diritto privato, nel senso che scompare la contrapposizione tra obbligazioni civili ed obblig. commerciali e
tra contratti civili e contra. commerciali, in quanto l’applicazione dei principi del d. commerciale viene estesa
anche alle obblig. ed ai contratti civili. Inoltre l’intero codice è concepito in modo da facilitare la circolazione
dei beni.
La figura del commerciante è sostituita da quella dell’imprenditore nella quale rientrano:
- il produttore
- il commerciante
- l’agricoltore
- l’artigiano
- l’operatore economico privato
- l’operatore economico pubblico 4° Periodo: metà XX secolo - oggi
E’ caratterizzato dal venir meno dell’industria produttrice di beni.
Le caratteristiche del mercato nella SOCIETA’ POSTINDUSTRIALE sono:
emerge la categoria dei consumatori
finanziarizzazione : termine che indica il fenomeno per il quale le attività finanziarie assumono un peso
crescente con l’effetto che i profitti delle imprese sono spesso più legati alla speculazione che alla
produzione di beni o di servizi
disintermediazione bancaria : inizia in Italia negli anni settanta. Sino a quel momento il rapporto tra
risparmiatori e imprese era intermediato dalle banche. I risparmiatori affidavano i loro risparmi alle banche
che li prestavano alle imprese. Per i risparmiatori significava remunerazioni più basse, ma con la certezza
della restituzione del capitale. Per le imprese significava un costo del denaro più alto e difficoltà di ottenere
prestiti in assenza di un’adeguata garanzia patrimoniale.
Negli anni ’70, l’impresa ha iniziato a richiedere direttamente denaro ai risparmiatori, promettendo
remunerazioni più alte di quelle bancarie.
processo di privatizzazione : lo Stato imprenditore inizia a trasferire ai privati aziende di cui era titolare
globalizzazione : i suoi effetti sono stati esaltati dal progresso delle tecnologie della comunicazione
(internet).
Globalizzazione, finanziarizzazione e disintermediazione hanno fatto emergere il problema del conflitto di
interessi.
5. Le categorie del diritto commerciale
Categoria del DIRITTO COMMERCIALE
Criterio di individuazione Criterio di individuazione
FORMALE SOSTANZIALE
(es. fonte) La disciplina volta a regolare
la produzione Professionale
di beni e servizi:
il DIRITTO DELL’IMPRESA
Il DIRITTO COMMERCIALE è la parte del diritto dell’impresa che rientra nell’ambito del diritto privato
CAP.II L’impresa
6. La libertà di impresa ed i suoi limiti
La Carta di Nizza afferma che “è riconosciuta la libertà d’impresa conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali”. Questo principio è stato poi ripreso dalla Costituzione Europea. Nella Cost.
italiana art. 41 afferma che l’iniziativa economica privata è libera, mentre art 42 sottolinea la natura private
anche della proprietà dei mezzi di produzione.
Il sistema di mercato si fonda in via di principio:
sulla libertà degli scambi
sulla proprietà privata anche dei mezzi di produzione
sull’organizzazione privata dei processi produttivi
Storica incapacità dell’economia capitalistica di autogovernarsi
SISTEMA DI PUBBLICO GOVERNO DELL’ECONOMIA:
Regole volte a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile del mercato
La libertà di impresa deve coordinarsi con gli altri interessi protetti dall’ordinamento e
può svolgersi solo in modo compatibile con il perseguimento di tali ulteriori interessi
7. Concetto economico e giuridico di imprenditore
Non vi è necessaria coincidenza tra la nozione economica e la nozione giuridica di imprenditore.
Nozione economica: l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra coloro che offrono capitale o
domandano lavoro e coloro che richiedono beni o servizi.
L’imprenditore:
- sopporta il rischio economico dell’attività
- fa proprio il profitto
- dirige l’impresa
Nozione giuridica: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Requisiti perché un soggetto possa essere qualificato come imprenditore sono:
- esercizio di un’attività, cioè il compimento di una serie coordinata di atti
- attività deve essere rivolta allo scopo specifico della produzione o dello scambio di beni o servizi (produzione
di nuova ricchezza)
- attività caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento: organizzazione, economicità e professionalità.
8. Organizzazione, economicità e professionalità
L’impresa è ATTIVITA’ ORGANIZZATA: l’imprenditore organizza i fattori della produzione (capitale e lavoro)
al fine di creare nuova ricchezza.
Per l’esistenza del requisito dell’organizzazione non è necessaria la presenza di entrambi i fattori della
produzione, infatti vi è organizzazione sia nell’ipotesi della fabbrica completamente automatizzata e senza
dipendenti, che viene gestita dall’imprenditore attraverso un pc, sia nell’ipotesi in cui manca il capitale e vi
sono solo dipendenti come nell’impresa di facchinaggio.
L’impresa è ATTIVITA’ ECONOMICA: attività deve essere condotta secondo il metodo economico, nel senso
che deve essere volta alla copertura dei costi con i ricavi. Non è necessario che persegua anche lo scopo di lucro
Lo scopo di lucro è presente nella nozione economica di imprenditore,
ma non necessariamente in quella giuridica
L’impresa è ATTIVITA’ PROFESSIONALE: la professionalità è l’esercizio abituale e non occasionale di una
determinata attività produttiva. La professionalità non richiede che:
l’attività sia svolta senza interruzioni (es. stabilimento balneare)
l’attività sia quella esclusiva o principale dell’imprenditore (es. impiegato che è contemporaneamente
titolare di un ristorante)
9. Il professionista intellettuale e l’artista
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa si applicano
anche le disposizioni che disciplinano l’impresa.
Il professionista intellettuale e l’artista non sono imprenditori (scelta politica). Attività intellettuale: prestazione
di servizi di carattere intellettuale (avvocato, medico, ecc).
L’esercizio della professione intellettuale può essere:
PROTETTO LIBERO
subordinato all’iscrizione non richiesta iscrizione
in appositi albi o elenchi in appositi albi o elenchi
La violazione di questa riserva di attività è punita in sede penale e civile (non è possibile rivolgersi al giudice
per chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite)
10. L’impresa illecita
L’IMPRESA ILLECITA si ha quando la sua attività e contraria nell’oggetto, nel fine o nelle complessive e
costanti modalità esecutive a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Per oggetto dell’impresa si deve intendere sia l’azienda sia il prodotto dell’attività.
Per fine o scopo si deve intendere l’orientamento complessivo dell’attività, che si manifesta anche senza o
contro la volontà del soggetto.
DISCIPLINA applicabile all’impresa illecita:
l’autore ed il partecipe di un’impresa illecita non possono invocare in loro favore la disciplina dell’impresa
all’impresa illecita si applicano le disposizioni non di favore della disciplina dell’impresa (es. il fallimento)
11. Le categorie di imprese. L’impresa commerciale e l’impresa agricola
Le principali categorie di imprese sono:
- impresa agricola e impresa commerciale
- piccola impresa
- impresa familiare
- impresa pubblica
- impresa individuale, impresa collettiva ed impresa societaria.
E’ imprenditore commerciale, l’imprenditore che esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2) un’attività di intermediazione nella circolazione di beni
3) un’attività di trasporto per terra, per aria o per acqua sia di persone sia di cose
4) un’attività bancaria o assicurativa
5) un’attività ausiliaria delle precedenti
Poiché i termini utilizzati sono molto ampi si arriva alla conclusione che sono imprenditori commerciali tutti
quelli che non sono qualificabili come agricoli.
12. L’imprenditore agricolo
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animale si
intendono le attività rivolte alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, marine o
salmastre.
Le attività connesse non rientrano nell’ambito delle attività agricole, tuttavia sono equiparate ad esse quando vi
ricorrono 2 condizione:
connessione soggettiva: attività connessa è esercitata dallo stesso soggetto che esercita un’attività agricola
essenziale
connessione soggettiva: attività connessa ha per oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio di
un’attività agricola essenziale o si svolge utilizzando le attrezzature o le risorse dell’attività agricola.
13. La piccola impresa. L’impresa artigiana. L’impresa familiare
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia. QUINDI la piccola impresa è caratterizzata da 2 elementi:
- la prestazione diretta del proprio lavoro da parte dell’imprenditore
- la prevalenza del lavoro dell’imprenditore ed eventualmente dei suoi familiari sui fattori della produzione
(capitale e lavoro altrui).
L’impresa artigiana è anche oggetto della legge 443 del 1985 che qualifica come artigiana l’impresa che
produce beni o presta servizi ed il cui titolare svolge in modo prevalente il proprio lavoro nel ciclo produttivo.
Questa legge non richiede che il lavoro del titolare e dei suoi familiari sia prevalente sugli altri fattori della
produzione; ciò implica che l’artigiano non è automaticamente un piccolo imprenditore, ma per essere
qualificato come tale deve presentare i 2 requisiti sopra indicati.
14. L’impresa familiare. L’azienda coniugale
E’ impresa familiare quella nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado. E’ altresì impresa familiare quella il cui titolare si avvale del lavoro dei familiari non
nell’impresa, ma nella famiglia. Non è richiesta la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei familiari sui
fattori della produzione. Perciò questo fenomeno può riguardare anche l’impresa non piccola.
Ai familiari partecipanti al
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