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LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE - AZIONE NON EMESSA E AZIONE DEMATERIALIZZATA

Quando si parla di rappresentazione dell’azione però si fa riferimento a tre diverse tecniche e

non solo a quella cartolare prevista dal Codice Civile. Nel tempo però si sono raffinate altre due

forme di azione e cioè l’azione non emessa e l’azione dematerializzata.

- Azione non emessa è una terminologia sintetica non del tutto corretta in quanto è il titolo

come pezzo di carta che non viene emesso ma l’azione in quanto tale come partecipazione è

chiaramente emessa. L’azione non emessa non è rappresentata da titoli, si ha una

rappresentazione virtuale come nelle quote delle S.R.L o delle società si persone. In questo

caso la partecipazione è rappresentata dall’iscrizione sul libro soci, è da questa iscrizione he

deriva lo status di socio. Finché non si è iscritti al loro soci non possiamo esercitare i diritti

sociali, per cui è necessario distinguere la titolarità delle azioni dalla legittimazione

all’esercizio dei diritti sociali.

- Azioni dematerializzate: non sono comunque rappresentate da titoli, la rappresentazione

avviene attraverso l’intestazione delle azioni su conti tenuti da intermediari e cioè le banche.

Per poter operare su queste azioni però è necessario rivolgersi all’intermediario il quale

comunica le operazioni effettuate ad una società di gestione accentrata ovvero la

Montetitoli S.p.a la quale registra le varie operazioni e a sua volta si preoccupa di comunicare

le varie modificazioni effettuate sull’azione all’emittente. Questo sistema garantisce la

velocità dei traffici commerciali, in questo modo si comprano azioni nell’arco di minuti.

A differenza delle azioni quotate che devono essere necessariamente demateriliazzate poiché

altrimenti viene meno la peculiarità della borsa; le azioni non quotate possono essere

rappresentate come meglio crede la società. Al giorno d’oggi però occorre considerare che la

tecnica dell’azione non emessa e dell’azione dematerializzata rappresentano le forme meno

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vincolate e dunque preferibili. La dematerializzazione ha dei costi che le società quotate

spalmano fra gli azionisti che sono un numero più elevato, la mancata emissione dei titoli invece

è la forma che meno costa e meglio si addice a società per azioni di medie dimensioni. Si hanno

poi anche società che inizialmente hanno adottato la tecnica della cartella ma che adesso le

stanno annullando e che sono passate alla forma dell’azione non emessa. E’ quindi possibile che

la forma dell’azione cambi nel corso della vita della società mentre le azioni cartolari restano

per le società di capitali di piccole dimensioni.

Quanto alla circolazione delle azioni:

- L’azione senza emissione: non prevede la modifica del nome sulla cartula in quanto la

rappresentazione è virtuale per cui si provvede solo a modificare il libro sociale, sulla base di

compravendite.

- La tecnica di dematerializzazione: prevede che la società emittente sia in un certo senso

esclusa dall’operazione di modifica in quanto se ne occupa l’emittente, la banca e la

Montetitoli, la società infatti ne viene a conoscenza tramite la comunicazione dalla Montetitoli

oppure quando il nuovo socio attua diritti sociali.

IL DISINVESTIMENTO

Una volta diventati azionisti è possibile avvertire l’esigenza di uscire dalla società monetizzando

il conferimento versato per diventare soci. Questa esigenza di disinvestimento può essere

esercitata in due modi ovvero, tramite l’esercitazione del diritto di recesso oppure con la

cessione della partecipazione.

Per poter esercitare il diritto di recesso occorre che si verifichino le condizioni necessarie per

poterlo esercitare. Il fatto che questo sia vincolato a certi presupposti però fa accentrare

l’attenzione sulle modalità della cessione e alienazione del trasferimento.

Quanto alla cessione si ha la regola della libera trasferibilità, la quale deriva dalle

caratteristiche della società di capitali per cui non c’è un sistema che blocca la sostituzione di

un socio rispetto ad un altro, basta che sia garantito l’impegno economico, non interessa se

questo impegno proviene da un soggetto o da un altro. Tendenzialmente dunque nelle società per

azioni le azioni sono trasferibili quindi cedibili a chi che sia. A tale libera trasferibilità però si

hanno delle eccezioni che si distinguono in eccezioni o limiti legali ed eccezioni o limiti

convenzionali, questo significa che in alcuni casi il limite è previsto dalla legge, in altri casi il

limite è previsto non da fonti normative ma da statuto o da patti parasociali.

LIMITI LEGALI ALLA CESSIONE

1. Azioni emesse a fronte di un conferimento a natura: azioni emesse in cambio di un

conferimento in natura che il socio ha apportato alla società. Il conferimento in natura è

ammissibile se lo stabilisce lo statuto ma visto che il bene deve avere una valutazione

economica sulla base di una perizia, è necessario che il bene venga appunto stimato in modo

super partes. Questa valutazione è poi oggetto di una revisione da parte degli amministratori

che hanno 6 mesi di tempo per verificare se ci sono state delle sopravvalutazioni; è in questo

frangente temporale che le azioni non possono essere cedute.

possono essere cedute nei 6 mesi durante i quali gli amministratori possono chiedere la

➣Non

revisione della stima del bene conferito in natura.

2. Azioni con prestazioni accessorie: le azioni attribuiscono dei diritti e dei doveri sociali che

possono essere anche devianti rispetto a quelli ordinari, si tratta delle azioni di categorie,

fra le quali si trovano le azioni con prestazioni accessorie. Queste azioni impongono

all’azionista oltre al conferimento anche l’espletamento di un’opera in favore della società

ulteriore rispetto al conferimento ed è per questo motivo che vengono emesse in misura

minore. Nelle società di capitali però non si può effettuare il conferimento di opere o servizi

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in quanto questo sconta un tasso di discrezionalità elevato poiché si ha un incertezza sulla

valutazione dell’opera che la S.P.A. non tollera. In questo caso infatti l’azione con

prestazione accessoria viene emessa a fronte di un conferimento tollerato dall’ordinamento,

l’opera non è l’oggetto di conferimento ma piuttosto di un azione accessoria. Se sono state

emesse tali azioni, esse non possono essere trasferite a chi che sia, non si ha libertà di

vendita a chiunque ma solo a soggetti graditi all’organo amministrativo. Questo è un limite

non assoluto ma relativo, mentre nell’ipotesi di prima il limite è assoluto seppur circoscritto a

livello temporale, in questo caso le azioni si vendono ma solo a coloro che risultano graditi.

possono essere cedute a chiunque ma solo a chi è gradito dagli amministratori.

➣Non LIMITI CONVENZIONALI ALLA CESSIONE - LIMITI STATUTARI

* Solo le società con azioni quotate non possono derogare in via eccezionale alla regola della

liberà trasferibilità.

Partendo dall’atto costitutivo spesso utilizzato come sinonimo dello statuto, in realtà vi sono

delle differenze. L’atto costitutivo infatti è la parte del contratto sociale che contiene le

informazioni relative alla costituzione in senso stretto quindi la clausola sulla denominazione,

sull’oggetto, sul capitale, sull’indicazione dei primi soci fondatori, la durata. Lo statuto invece è

la parte del contratto sociale che contiene le clausole sul funzionamento a cui si guarda per

tutta la durata della società: clausola che individua la scelta dell’organo amministrativo

(amministrativo unico, consiglio di amministrazione), convocazione dell’assemblea, modalità per la

ripartizione degli utili.

E’ a livello statutario che spesso si trovano clausole convenzionali e le più frequenti sono due:

1. Clausola di prelazione: clausola statutaria che contempla un tipico limite alla circolazione

che impone all’azionista che intende vendere le proprie azioni di preferire, a parità di

condizioni economiche, ad un terzo estraneo alla compagine sociale quelli che sono già soci.

Il socio ha l’obbligo di offrire cioè la stessa condizione economica ai vecchi soci sarà solo

dopo lo scadere del termine previsto che avrà la possibilità di vendere al terzo. Se invece

prima dello scadere del tempo perviene una proposta di acquisito da un ex socio, l’emittente

è tenuto a preferire l’ex socio. Il motivo è quello di conservare la compagine originaria, è

una forma di chiusura, si vuole evitare che si inseriscano soggetti non graditi agli altri. Se

tutti gli ex soci si propongono per l’acquisto si va a vendere l’azione mantenendo le vecchie

proporzioni.

2. Clausola di gradimento: si inserisce anche in questo caso un vincolo di chiusura della

società. La circolazione è efficace nei conforti della società solo previo gradimento da parte

di un organo indicato all’interno della clausola, di solito l’organo amministrativo. Gradimento

che riguarda l’eventuale acquirente.

Le clausole gradimento si distinguono in:

- Clausole di mero gradimento: rimettono il placet alla discrezionalità pura dell’organo

non individuano cioè i presupposti e le condizioni oggettive

- Clausole di non mero gradimento: clausole che contemplano le condizioni al verificarsi

delle quali l’acquirente sarà gradito.

Fino al 2003 le clausole di mero gradimento erano considerate illegittime perché rimettendosi

alla discrezionalità arbitraria dell’organo si rischiava che l’azionista restasse prigioniero delle

sue azioni. Con la riforma del 2003 invece si positivizzano tali clausole che vengono considerate

valide a condizioni che vengano congegnate in modo tale da superare quel pericolo che aveva

portato la Cassazione a negarne la legittimità e cioè consegnate in modo da garantire una via di

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fuga. Dunque o la clausola contempla il diritto di recesso oppure potrebbe prevedere l’obbligo

di acquisto delle azioni da parte degli altri soci o da parte della società.

Cosa succede se si viola un limite statuario alla circolazione?

Se il socio vende l’azione violando il limite statutario, l’atto di trasferimento non è invalido

purché non abbia altri vizi. La conseguenza infatti è l’inefficacia dell’atto di trasferimento e

cioè il fatto che l’atto non sarà opponibile alla società: è valido inter parte

Dettagli
A.A. 2017-2018
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonearsenithebest di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Kutufà Ilaria.