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LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE - AZIONE NON EMESSA E AZIONE DEMATERIALIZZATA
Quando si parla di rappresentazione dell’azione però si fa riferimento a tre diverse tecniche e
non solo a quella cartolare prevista dal Codice Civile. Nel tempo però si sono raffinate altre due
forme di azione e cioè l’azione non emessa e l’azione dematerializzata.
- Azione non emessa è una terminologia sintetica non del tutto corretta in quanto è il titolo
come pezzo di carta che non viene emesso ma l’azione in quanto tale come partecipazione è
chiaramente emessa. L’azione non emessa non è rappresentata da titoli, si ha una
rappresentazione virtuale come nelle quote delle S.R.L o delle società si persone. In questo
caso la partecipazione è rappresentata dall’iscrizione sul libro soci, è da questa iscrizione he
deriva lo status di socio. Finché non si è iscritti al loro soci non possiamo esercitare i diritti
sociali, per cui è necessario distinguere la titolarità delle azioni dalla legittimazione
all’esercizio dei diritti sociali.
- Azioni dematerializzate: non sono comunque rappresentate da titoli, la rappresentazione
avviene attraverso l’intestazione delle azioni su conti tenuti da intermediari e cioè le banche.
Per poter operare su queste azioni però è necessario rivolgersi all’intermediario il quale
comunica le operazioni effettuate ad una società di gestione accentrata ovvero la
Montetitoli S.p.a la quale registra le varie operazioni e a sua volta si preoccupa di comunicare
le varie modificazioni effettuate sull’azione all’emittente. Questo sistema garantisce la
velocità dei traffici commerciali, in questo modo si comprano azioni nell’arco di minuti.
A differenza delle azioni quotate che devono essere necessariamente demateriliazzate poiché
altrimenti viene meno la peculiarità della borsa; le azioni non quotate possono essere
rappresentate come meglio crede la società. Al giorno d’oggi però occorre considerare che la
tecnica dell’azione non emessa e dell’azione dematerializzata rappresentano le forme meno
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vincolate e dunque preferibili. La dematerializzazione ha dei costi che le società quotate
spalmano fra gli azionisti che sono un numero più elevato, la mancata emissione dei titoli invece
è la forma che meno costa e meglio si addice a società per azioni di medie dimensioni. Si hanno
poi anche società che inizialmente hanno adottato la tecnica della cartella ma che adesso le
stanno annullando e che sono passate alla forma dell’azione non emessa. E’ quindi possibile che
la forma dell’azione cambi nel corso della vita della società mentre le azioni cartolari restano
per le società di capitali di piccole dimensioni.
Quanto alla circolazione delle azioni:
- L’azione senza emissione: non prevede la modifica del nome sulla cartula in quanto la
rappresentazione è virtuale per cui si provvede solo a modificare il libro sociale, sulla base di
compravendite.
- La tecnica di dematerializzazione: prevede che la società emittente sia in un certo senso
esclusa dall’operazione di modifica in quanto se ne occupa l’emittente, la banca e la
Montetitoli, la società infatti ne viene a conoscenza tramite la comunicazione dalla Montetitoli
oppure quando il nuovo socio attua diritti sociali.
IL DISINVESTIMENTO
Una volta diventati azionisti è possibile avvertire l’esigenza di uscire dalla società monetizzando
il conferimento versato per diventare soci. Questa esigenza di disinvestimento può essere
esercitata in due modi ovvero, tramite l’esercitazione del diritto di recesso oppure con la
cessione della partecipazione.
Per poter esercitare il diritto di recesso occorre che si verifichino le condizioni necessarie per
poterlo esercitare. Il fatto che questo sia vincolato a certi presupposti però fa accentrare
l’attenzione sulle modalità della cessione e alienazione del trasferimento.
Quanto alla cessione si ha la regola della libera trasferibilità, la quale deriva dalle
caratteristiche della società di capitali per cui non c’è un sistema che blocca la sostituzione di
un socio rispetto ad un altro, basta che sia garantito l’impegno economico, non interessa se
questo impegno proviene da un soggetto o da un altro. Tendenzialmente dunque nelle società per
azioni le azioni sono trasferibili quindi cedibili a chi che sia. A tale libera trasferibilità però si
hanno delle eccezioni che si distinguono in eccezioni o limiti legali ed eccezioni o limiti
convenzionali, questo significa che in alcuni casi il limite è previsto dalla legge, in altri casi il
limite è previsto non da fonti normative ma da statuto o da patti parasociali.
LIMITI LEGALI ALLA CESSIONE
1. Azioni emesse a fronte di un conferimento a natura: azioni emesse in cambio di un
conferimento in natura che il socio ha apportato alla società. Il conferimento in natura è
ammissibile se lo stabilisce lo statuto ma visto che il bene deve avere una valutazione
economica sulla base di una perizia, è necessario che il bene venga appunto stimato in modo
super partes. Questa valutazione è poi oggetto di una revisione da parte degli amministratori
che hanno 6 mesi di tempo per verificare se ci sono state delle sopravvalutazioni; è in questo
frangente temporale che le azioni non possono essere cedute.
possono essere cedute nei 6 mesi durante i quali gli amministratori possono chiedere la
➣Non
revisione della stima del bene conferito in natura.
2. Azioni con prestazioni accessorie: le azioni attribuiscono dei diritti e dei doveri sociali che
possono essere anche devianti rispetto a quelli ordinari, si tratta delle azioni di categorie,
fra le quali si trovano le azioni con prestazioni accessorie. Queste azioni impongono
all’azionista oltre al conferimento anche l’espletamento di un’opera in favore della società
ulteriore rispetto al conferimento ed è per questo motivo che vengono emesse in misura
minore. Nelle società di capitali però non si può effettuare il conferimento di opere o servizi
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in quanto questo sconta un tasso di discrezionalità elevato poiché si ha un incertezza sulla
valutazione dell’opera che la S.P.A. non tollera. In questo caso infatti l’azione con
prestazione accessoria viene emessa a fronte di un conferimento tollerato dall’ordinamento,
l’opera non è l’oggetto di conferimento ma piuttosto di un azione accessoria. Se sono state
emesse tali azioni, esse non possono essere trasferite a chi che sia, non si ha libertà di
vendita a chiunque ma solo a soggetti graditi all’organo amministrativo. Questo è un limite
non assoluto ma relativo, mentre nell’ipotesi di prima il limite è assoluto seppur circoscritto a
livello temporale, in questo caso le azioni si vendono ma solo a coloro che risultano graditi.
possono essere cedute a chiunque ma solo a chi è gradito dagli amministratori.
➣Non LIMITI CONVENZIONALI ALLA CESSIONE - LIMITI STATUTARI
* Solo le società con azioni quotate non possono derogare in via eccezionale alla regola della
liberà trasferibilità.
Partendo dall’atto costitutivo spesso utilizzato come sinonimo dello statuto, in realtà vi sono
delle differenze. L’atto costitutivo infatti è la parte del contratto sociale che contiene le
informazioni relative alla costituzione in senso stretto quindi la clausola sulla denominazione,
sull’oggetto, sul capitale, sull’indicazione dei primi soci fondatori, la durata. Lo statuto invece è
la parte del contratto sociale che contiene le clausole sul funzionamento a cui si guarda per
tutta la durata della società: clausola che individua la scelta dell’organo amministrativo
(amministrativo unico, consiglio di amministrazione), convocazione dell’assemblea, modalità per la
ripartizione degli utili.
E’ a livello statutario che spesso si trovano clausole convenzionali e le più frequenti sono due:
1. Clausola di prelazione: clausola statutaria che contempla un tipico limite alla circolazione
che impone all’azionista che intende vendere le proprie azioni di preferire, a parità di
condizioni economiche, ad un terzo estraneo alla compagine sociale quelli che sono già soci.
Il socio ha l’obbligo di offrire cioè la stessa condizione economica ai vecchi soci sarà solo
dopo lo scadere del termine previsto che avrà la possibilità di vendere al terzo. Se invece
prima dello scadere del tempo perviene una proposta di acquisito da un ex socio, l’emittente
è tenuto a preferire l’ex socio. Il motivo è quello di conservare la compagine originaria, è
una forma di chiusura, si vuole evitare che si inseriscano soggetti non graditi agli altri. Se
tutti gli ex soci si propongono per l’acquisto si va a vendere l’azione mantenendo le vecchie
proporzioni.
2. Clausola di gradimento: si inserisce anche in questo caso un vincolo di chiusura della
società. La circolazione è efficace nei conforti della società solo previo gradimento da parte
di un organo indicato all’interno della clausola, di solito l’organo amministrativo. Gradimento
che riguarda l’eventuale acquirente.
Le clausole gradimento si distinguono in:
- Clausole di mero gradimento: rimettono il placet alla discrezionalità pura dell’organo
non individuano cioè i presupposti e le condizioni oggettive
- Clausole di non mero gradimento: clausole che contemplano le condizioni al verificarsi
delle quali l’acquirente sarà gradito.
Fino al 2003 le clausole di mero gradimento erano considerate illegittime perché rimettendosi
alla discrezionalità arbitraria dell’organo si rischiava che l’azionista restasse prigioniero delle
sue azioni. Con la riforma del 2003 invece si positivizzano tali clausole che vengono considerate
valide a condizioni che vengano congegnate in modo tale da superare quel pericolo che aveva
portato la Cassazione a negarne la legittimità e cioè consegnate in modo da garantire una via di
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fuga. Dunque o la clausola contempla il diritto di recesso oppure potrebbe prevedere l’obbligo
di acquisto delle azioni da parte degli altri soci o da parte della società.
Cosa succede se si viola un limite statuario alla circolazione?
Se il socio vende l’azione violando il limite statutario, l’atto di trasferimento non è invalido
purché non abbia altri vizi. La conseguenza infatti è l’inefficacia dell’atto di trasferimento e
cioè il fatto che l’atto non sarà opponibile alla società: è valido inter parte