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SCOPO DI LUCRO E DI PROFITTO.!

È lo scopo di alcuni tipi di società: PERSONE e CAPITALI = Società LUCRATIVE!

!

Società cooperative —> scopo MUTUALISTICO => fornire ai soci, beni e servizi o occasioni di

lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.!

! ! ! —> scopo di procurare ai soci un VANTAGGIO PATRIMONIALE DIRETTO

che consiste in un RISPARMIO DI SPESA o in una MAGGIORE REMUNERAZIONE del lavoro.!

!

Società possono essere utilizzare anche per la realizzazione di uno SCOPO CONSORTILE:

vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati => sopportazione di minori costi o

realizzazione di maggiori guadagni nelle rispettive imprese.!

!

Secondo lo scopo ! —> Soc. LUCRATIVE!

! ! ! —> Soc. MUTUALISTICHE!

! ! ! —> Soc. CONSORTILI!

! TIPI DI SOCIETÀ!

NOZIONE. CLASSIFICAZIONE.!

Attività della società riscontra problemi circa: 1) ordinamento interno della società!

! ! ! ! ! ! 2) rapporti fra società e terzi!

RAPPORTI INTERNI —> definire le regole procedimentali di formazione della volontà di gruppo

! ! ! per quel che riguarda la gestione dell’impresa comune !! !

! ! ! (amministrazione della soc.) e le possibili modifiche delle basi !!

! ! ! organizzative della società (modificazione dell’atto costitutivo)!

34

! ! ! —> definire le modalità di partecipazione del singolo socio alla formazione

! ! ! della volontà sociale (diritti amministrativi) e ai risultati dell’attività !

! ! ! comune (diritti patrimoniali)!

RAPPORTI ESTERNI —> stabilire CHI e secondo quali MODALITÀ è abilitato ad agire con i !

! ! ! terzi!

! ! ! —> stabilire il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali!

FONDAMENTALI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE!

1) SCOPO ISTITUZIONALE PERSEGUIBILE—> soc. cooperative e le mutue assicuratrici VS !

! ! ! ! ! ! alle altre che sono società lucrative.!

2) NATURA DELL’ATTIVITÀ —> Soc. semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività NON !

! ! ! ! commerciale!

! ! ! ! —> Tutte le altre società lucrative possono essere esercitare sia !

! ! ! ! attività commerciale che non commerciale e sono sempre !

! ! ! ! soggette a iscrizione nel registro delle imprese con effetti di !

! ! ! ! pubblicità legale.!

3) PERSONALITÀ GIURIDICA —> HANNO per. giu. —> società di capitali e cooperative!

! ! ! ! —> NON HANNO per. giu. —> società di persone!

!

Società di capitali = società con personalità giuridica!

—> è legislativamente prevista e inderogabile un’organizzazione di tipo CORPORATIVO =>

basata sulla necessaria presenza di una pluralità di organi con specifiche funzioni e

competenze.!

!

—> funzionamento degli organi sociali è dominato dal PRINCIPIO MAGGIORITARIO —>

l’assemblea delibera a maggioranza anche le modifiche dell’atto costitutivo e le maggioranze

assembleari sono calcolate in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale!

!

—> singolo socio ha solo il diritto di concorrere con il suo voto una assemblea alla destinazione

dei membri dell’organo amministrativo e di controllo.!

!

Società di persone = società prive di personalità giuridica!

—> NON è prevista un’organizzazione di tipo corporativo basata sulla presenza di una pluralità

di organi.!

—> attività delle società si fonda su un modello organizzativo che riconosce a un socio a

responsabilità limitata il potere di amministrare la società e richiede i consenso di tutti i soci per

le modificazioni dell’atto costitutivo.!

—> singolo socio a responsabilità illimitata ha il potere di amministrazione e rappresentanza

della società indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito e dalla consistenza del

suo patrimonio personale.!

!

4) REGIME DI RESPONSABILITÀ —> società nelle quali le obbligazioni sociali rispondono sia il

! ! ! ! ! patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente e !

! ! ! ! ! illimitatamente.!

! ! ! ! —> società come l’accomandita semplice e per azioni nelle !

! ! ! ! ! quali coesistono istituzionalmente soci a responsabilità !

! ! ! ! ! illimitata (accomandatari) e soci a responsabilità limitata

! ! ! ! ! (accomandanti)!

! ! ! ! —> società nelle quali per le obbligazioni sociali risponde !

! ! ! ! ! solo al società con il proprio patrimonio (società per !

! ! ! ! ! azioni e a responsabilità limitata e società cooperative)!

!

!

!

35

PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ!

!

Codice di commercio 1882 definisce i 3 tipi di società allora previsti: !

1)! soc. in nome collettivo!

2)! soc. in accomandita!

3)! soc. anonima!

= enti collettivi distinti dalle persone dei soci!

!

dal 1942 —> distinzione: !

1)! soc. di capitali e le soc. cooperative—>sono persone giuridiche!

2)! soc. di persone—>NO personalità giuridica MA godono di AUTONOMIA PATRIMONIALE!

!

PERSONALITÀ GIURIDICA e AUTONOMIA PATRIMONIALE = 2 diverse tecniche legislative !

! ! ! ! ! ! ! ! => creare le condizioni di diritto !

! ! ! ! ! ! ! ! privato per la diffusione e sviluppo

! ! ! ! ! ! ! ! di imprese societarie.!

! ! ! ! ! ! ! ! —> tutela dei creditori delle !

! ! ! ! ! ! ! ! imprese societarie!

! ! ! ! ! ! ! ! —> incentivi giuridici che fanno !

! ! ! ! ! ! ! ! propendere l’iniziativa economica !

! ! ! ! ! ! ! privata verso il modello societario!

TIPI DI SOCIETÀ E AUTONOMIA PRIVATA!

!

Chi costituisce una società può scegliere!

SE l’attività da esercitare NON è COMMERCIALE —> fra tutti i tipi di società!

Se è COMMERCIALE —> fra tutti i tipi tranne la società semplice.!

!

La scelta di un determinato tipo NON è essenziale per la valida costituzione di una società => art

2249 stabilisce che in tal caso si applica la disciplina della SOCIETÀ SEMPLICE.!

SOCIETÀ SEMPLICE e la SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO = regimi residuali dell’attività

societaria, NON commerciale (semplice) e commerciale (collettivo)!

!

!

CAPITOLO 11 -SOCIETÀ SEMPLICE-appunti!

!

Studiare la disciplina delle società di persone con oggetto non commerciale => agricola!

disciplina = prototipo normativo di tutte le società di persone!

! ! —> di norma (in assenza di disposizione specifiche) è applicabile anche alle SNC

! ! la quale è applicabile anche alla SS!

art 2251 !

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste

dalla natura dei beni conferiti !

=> salvo il caso in cui conferiamo in proprietà un immobile, il contratto non ha bisogno di forme

particolari. + norma di applicazione generale a tutte le società di persone!

!

Il contratto di società di persone è valido e efficace a prescindere che abbia rispettato

determinate formalità. !

È L’EFFICACIA del contratto nei confronti dei terzi a generare problemi a prescindere

dall’osservanza di norme specifiche.!

!

36

la società semplice è iscritta nel registro delle imprese come le imprese agricole. NON sono

assoggettate allo statuto dell’impresa commerciale ma è prevista la loro iscrizione in una

sezione speciale del registro dell’imprese.!

!

modifiche al contratto sociale —> art 2252 —> necessitano del consenso di tutti i soci!

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è

convenuto diversamente.!

!

2 ASPETTI di disciplina: !

1)! conferimenti !—> è quello che il socio investe nella società => mette a rischio, l’entità !

! ! ! conferita non è detto che venga rimborsata!

! ! ! —> contributo suscettibile di valutazione patrimoniale e utilità funzionale !

! ! ! all’esercizio dell’attività sociale.!

APPORTI PATRIMONIALI: somme di denaro, capitale!

APPORTI D’OPERA: prestazioni, servizi.!

CONFERIMENTI IN NATURA: in proprietà e in godimento!

CONFERIMENTI DI CREDITI!

! ! —> la determinazione del valore del conferimento di ciascun socio NON è

! ! condizione necessaria per la valida costituzione della società di persone.

! ! —> art 2253 !

(1)

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i

(2)

conferimenti non sono determinati , si presume che i soci siano obbligati a conferire, in

parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.)! !

—> sviluppa il tema del QUANTUM => quanto devo conferire. !

CHE COSA me lo dice il contratto sociale.!

! ! ! —> se il contratto sociale non è stato formalizzato o se non si è ! !

! ! ! soffermato su un certo aspetto= qual’è l’entità del conferimento!

! ! ! —> garanzia dovuta sul conferimento —> 2254!

!

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi

(1)

sono regolati dalle norme sulla vendita [1470] .! (2)

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite .

(3)

La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione .!

!

confer. in proprietà—> la proprietà si trasferisce dal socio alla società.!

confer. in godimento—> la proprietà resta al socio che fornisce solo la possibilità di godere della

! ! ! cosa. NON ha nulla a che fare con la VENDITA!

in entrambi i casi il socio acquisisce la qualità di socio in cambio del conferimento.!

!

es. : conferire un macchinario agricolo industriale —> lo conferisco in proprietà perché se il

macchinario si rompe e anche la garanzia è finita sono affari della società che lo possiede.ù!

è un ragionamento che vale per tutte le cose che possono perire.!

!

art 2263 ! (1)

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai

(2)

conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono

eguali.2)! amministrazione e rappresentanza!

!

conferimento d’opera

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
86 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabonamin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.