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Estratto del documento

Anche un ente che per statuto o per legge non deve avere scopo di lucro può avere scopo di

impresa: enti cioè associazioni, fondazioni, comitati ma anche enti di natura pubblica che non

possono percepire uno scopo di lucro soggettivo; la qualificazione come attività di impresa non

esclude che quell’ente possa essere etichettato del concetto di “Imprenditore”. L’organizzazione

(attività economica organizzata al fine della produzione): si individuano da una parte elementi

personali dell’organizzazione cioè l’utilizzo di lavoratori dipendenti, dall’altra elementi organizzativi

oggettivi in senso materiale quali strumenti, macchinari, materie prime,.. Questi due elementi non

devono sussistere insieme. Lavoratore autonomo (disciplinato agli articoli 2222 e seguenti cc) : il

lavoratore autonomo non è imprenditore per la mancanza di un’attività organizzativa che sia

prevalente rispetto alla propria forza lavoro. Quanto alla distinzione tra imprenditore e

professionista intellettuale (art 2229 cc): il secondo è un lavoratore autonomo dove il tipo di opera

svolta è di carattere intellettuale. Si potrebbe avere un professionista intellettuale dove l’elemento

organizzativo è assimilabile al concetto di impresa (es. medico che fonda e gestisce una casa di

cura). Ci sono poi settori che danno la possibilità di costituire società tra professionisti : quando

questo non accade e rimane il singolo soggetto che svolge la propria professione, la legge tende a

far prevalere la peculiarità dell’opera realizzata, salvo quello che prevede la norma dell’art 2238 cc:

Il professionista diviene imprenditore, e dunque assume gli obblighi e le prerogative proprie dello

statuto dell’imprenditore se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività

organizzata in forma di impresa. Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che il farmacista è

sempre

imprenditore perché l’attività organizzativa si ritene prevalente. La principale distinzione data dalla

legge riguarda: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. Visto che le attività agricole

sono specificate dalla legge, si potrebbe dire che tutto quello che non rientra in quel catalogo di

attività è imprenditore commerciale. L’imprenditore commerciale, rispetto all’imprenditore agricolo

ha come statuto proprio la disciplina della rappresentanza commerciale; per l’imprenditore

commerciale vale l’obbligo per le scritture contabili, obbligo di carattere civilistico. Solo

l’imprenditore commerciale è soggetto a fallimento. Per l’imprenditore agricolo il codice civile 2135

cc: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Specifiche

norme riguardano la figura dell’imprenditore “ittico”. Attività connesse: date queste attività che la

legge frontalmente considera come attività agricole, vi sono attività agricole per connessione, che

può essere di tipo soggettivo o oggettivo. Soggettive Tizio che fa imprenditore agricolo svolge

anche altre attività in connessione a quella di imprenditore agricolo; oggettive: concernente attività

complementari all’attività agricola diretta, come commercializzazione e industrializzazione di

prodotti di tipo agricolo. La connessione agricola in senso oggettivo è basata sul criterio della

prevalenza. Assumono lo statuto di imprenditore agricolo le cooperative e i consorzi. Tutto il resto è

imprenditore commerciale: attività industriale, attività di produzione di beni e servizi, attività di

intermediazione nella circolazione die beni prodotti, attività di trasporto, attività bancarie e

assicurative, attività ausiliare. Art 2083 cc definisce il “piccolo imprenditore”: coltivatori diretti,

artigiani e piccoli commercianti nonché coloro che esercitano un’attività professionale organizzata

con il lavoro proprio e con i componenti della famiglia. Il piccolo imprenditore deve iscriversi nel

registro delle imprese ; per norme dell’azione comunitaria la distinzione tra piccolo imprenditore e

imprenditore si è arricchita ulteriormente con la previsione delle piccole medio-imprese, quando

non occupano più di 250 dipendenti e il fatturato non supera i 10 milioni; microimpresa 10

dipendenti, 2 milioni. Terza categoria oggetto di incentivo e di sostegno > essa è considerata alla

stregua di un consumatore, la mirto-impresa è inserita dal Codice del consumo tra quei soggetti

che hanno la tutela specifica prevista per i consumatori nelle pratiche commerciali. L’impresa

sociale è una realtà di impresa che presenta dei requisiti peculiari: - attività di produzione o di

scambio che ha ad oggetto beni o servizi di utilità sociale - deputata alla valorizzazione del

patrimonio culturale - l’attività di impresa deve essere esercitata in via stabile e principale: se

un’ente x svolge questa attività di impresa ma non è l’unica, perché abbia lo statuto di impresa

sociale deve fare in modo che la sua attività porti ad una percentuale di ricavi superiore al 70%

rispetto all’attività complessivamente svolta. L’impresa sociale non può avere uno scopo di lucro

soggettivo, non può distribuire utili dunque quello che costituisce il ricavato dell’attività svolta è

devoluto per realizzare lo scopo di carattere sociale, scopo che si ritrova in parte nella legge, in

parte nello statuto dell’ente. Lo statuto generale dell’imprenditore si compone del registro

dell’imprese e disciplina generale dell’azienda: si tratta di un mezzo di pubblicità delle vicende

concernenti l’impresa. Le categorie che l’ordinamento prevede circa la pubblicità

danno luogo a : - pubblicità dichiarativa: rende conoscibili determinati fatti; nel momento in cui una

norma di legge prevede che una data vicenda debba essere trascritta in un registro, quel fatto si

reputa legalmente conosciuto dai terzi. Il terzo non può dire di esser stato ignaro di quella vicenda.

Rende opponibile ai terzi gli atti e le vicende soggetti a pubblicità - pubblicità notizia: lo scopo è

quello di rendere legalmente conoscibili determinati fatti, ma quando la pubblicità si qualifica come

“Notizia” non deriva alcuna conseguenza sul piano dell’atto, ma è sanzioniate la condotta di

omissione, è di carattere obbligatorio ma non produce effetti sull’atto in quanto tale, non incide

sulle vicende relative al fatto che non è stato reso pubblico. - pubblicità costitutiva: se un

determinato atto non viene iscritto, la fattispecie non si produce (se un contratto è soggetto a

pubblicità costituiva, come società di capitali come srl o spa, l’atto costitutivo deve essere iscritto

nel registro delle imprese - pubblicità ad regularitatem: le società di persone devono ugualmente

essere iscritte nel registro delle imprese; la pubblicità è ai fini della regolarità perché se non

avviene viene iscritta come società irregolare. Il registro delle imprese si compone di una sezione

ordinaria dove sono iscritti gli imprenditori, società di persone, società di capitale e poi sezioni

speciali (v. imprenditore agricolo, …) 10.05 Art 1372 e seguenti: degli EFFETTI DEL CONTRATTO

La norma di esordio di questo settore afferma : Il contratto ha forza di legge tra le parti. Siamo

obbligati a rispettare l’oggetto del contratto in quanti ha forza di legge. Legge e contratto tuttavia

non possono essere posti sullo stesso piano: Il concetto di autonomia privata comporta un

rapporto continuo dialettico tra la nostra volontà e i limiti posti dalla legge, lo stesso contratto è

subordinato come efficacia vincolante al fatto che rispetto la legge: l’equiparazione tra legge e

contratto però non è possibile. Inoltre la legge vincola tutti, il contratto vincola i contraenti, per cui il

terzo tendenzialmente non è toccato dall’efficacia vincolante del contratto. Questa norma vuole

porre la premessa di tutto quello che segue, cioè la disciplina relativa al dissenso, al recesso, il

legislatore subito dopo disciplina le fattispecie che permettono di sottrarsi all’efficacia vincolante

del contratto. Se un contratto è validamente concluso, costituisce per i contraenti un vincolo

giuridico ed essendo tale il consenso è irretrattabile unilateralmente, cioè non il singolo contraente

da solo, se non a determinate condizioni, non può pentirsi. Irretrattabilità del consenso: una volta

concluso il contratto vincola le parti. 2^ comma: il contratto non può essere sciolto per mutuo

consenso o per cause ammesse dalla legge. La fusione delle due volontà non può unilateralmente

sciogliere il contratto. il primo istituto che l’ordinamento prevede come eccezione è dato dal

MUTUO DISSENSO: si tratta di un vero e proprio contratto. Mutuo dissenso significa che se tizio e

caio hanno concluso un contratto originario (di primo grado), solo se entrambi sono d’accordo

possono sciogliere quel contratto tramite un accordo di secondo grado, la cui funzione è di

risolvere (svolgere) il contratto. Esplicazione dell’art. 1321 a proposito della nozione di contratto,

l’accordo con cui uno o più parti costituiscono, modificano o ESTINGUONO un rapporto giuridico

patrimoniale. L’ordinamento accoglie il principio di libertà delle forme: tuttavia per il mutuo

dissenso viene in rilievo il PRINCIPIO DI SIMMETRIA DELLE FORME (analogo alla forma del

preliminare, che deve essere la stessa forma del definitivo, si determina per relationem): se va a

sciogliere modalità di risoluzione di un contratto formale, simmetria significa che anche il contratto

di secondo grado (o risolutorio o che modificano la norma) deve avere la forma del primo contratto.

(1350 i contratti che riguardano vicende reali immobiliari devono presentare la forma scritta). Con il

mutuo dissenso gli effetti vengono meno retroattivamente, quel diritto di proprietà passato

all’acquirente retroattivamente (retroagendo fino al momento di conclusione del contratto) torna

all’alienante. Più complessa è la questione del RECESSO: si tratta di qualcosa di contrario all’art.

1372 cc. Il singolo contraente non può decidere di recedere. Il recesso deve essere visto come

qualcosa di “eccezionale”: o la legge prevede la facoltà di recesso oppure deve essere previsto dal

contratto stesso con apposita clausola (il contratto di primo grado deve contenere una clausola che

dà o a entrambi o ad uno o all’altro contraente la facoltà di recedere a talune condiz

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A.A. 2017-2018
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pozzo1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.