Appunti di diritto commerciale
Elementi essenziali del contratto
Prerequisito essenziale, elementi che devono essere presenti e devono avere certe caratteristiche. La causa del contratto è stata da sempre un elemento problematico, anzitutto perché il legislatore non ne dà una nozione specifica (art. 1343 e seguenti). Gli interpreti si sono cimentati nello sforzo di dare una definizione alla causa: essenzialmente si sono sviluppate due teorie:
- Una più tradizionale, che è affiorata subito dopo gli anni in cui il codice civile è stato promulgato (42), nei primi decenni di vigenza del codice civile: causa come funzione economico-sociale del contratto, concezione hegeliana nel senso di come qualcosa che trascende, va oltre gli intenti del singolo, qualcosa di diverso e di lontano dal singolo contraente. Contratto che risponde ad una funzione socialmente apprezzabile, che prescinde dall’intento dei singoli.
- Negli ultimi anni si è affermata la concezione della causa come causa concreta, richiamando una teoria che parla della causa come funzione economica INDIVIDUALE, riportando tale concetto all’interno del singolo atto con attenzione a quello che è l’obiettivo specifico perseguito dai contraenti. Ciascuno dei contraenti ritiene, tramite il contratto, di perseguire specifici obiettivi nell’ottica di una propria utilità. Entrambi i contraenti conseguono una certa utilità; la causa come funzione economico individuale è recentemente emersa, e rimanda all’aspetto del contratto come effetto in concreto conseguito dal contraente.
L’obiezione che può emergere a questa teoria è che, il codice civile, pur non definendo la nozione di causa, elabora il concetto di motivo illecito e immediatamente afferma che il motivo (interno alla sfera psichica del soggetto) in linea di principio non ha una rilevanza, acquista rilevanza solo quando ha una connotazione negativa (motivo illecito). La rilevanza del motivo rimanda solo a un motivo COMUNE ad entrambi: se concludiamo un contratto di appalto, dove una parte deve eseguire una certa opera e l’altra deve pagare un corrispettivo, concludiamo un contratto lecito, disciplinato dall’ordinamento; stando alla funzione economico-sociale della causa, il contratto non prevede problemi, è ritenuto possibile e lecito, dunque valido. Se i due contraenti si mettono d’accordo sul fatto che per esempio il committente non darà il corrispettivo ma lavorerà gratis per uno scambio di lavori in altra sede, tale contratto realizza un motivo illecito, che può essere di corruzione. Sotto il contratto cela qualcosa di riprovevole dal pdv dell’ordinamento.
Motivo illecito
Comune ad entrambi, non rimane nella sfera di uno dei contraenti ed è connotato dal suo carattere illecito; il contratto di conseguenza diventa illecito. Se sul piano positivo il motivo non rileva, se si tratta cioè di un motivo lecito, diviene rilevante se e quando ha una connotazione negativa che è condivisa da entrambi i contraenti. Questa norma è indice della nozione di motivo, del fatto che il motivo illecito si riverbera e inclina tutto il contratto al punto di considerarlo invalido e dunque fornisce qualche elemento per valutare la teoria della causa come funzione concreta. La causa non è sufficiente, il contratto viene ad essere inquinato da qualcosa che è patologico per l’ordinamento, il motivo illecito comune alle parti.
Negozi in frode alla legge
L’ulteriore aspetto della causa è dato dal negozio in frode alla legge (art.1344). I contratti di mutuo e in genere di finanziamento, contratti nei quali un soggetto (banca) conferisce denaro per un determinato scopo, la prestazione che il cliente deve fornire è data dall’interesse, da una somma di denaro aggiuntiva quale corrispettivo che ottengo un godimento della somma di denaro (obbligazione pecuniaria).
Un limite che l’obbligazione pone per pattuire la misura degli interessi è quello del divieto di interessi usurari: ciò significa che le parti sono libere di pattuire la misura degli interessi (e se diverso da come stabilito hanno l’onere di esplicitarlo in forma scritta), ma nel contenuto l’interesse non può essere stabilito in una misura che va oltre il cosiddetto tasso soglia, determinato dal Ministero del tesoro sulla base della media degli interessi applicati. La norma, esplicitata nei contratti di mutuo, stabilisce che un interesse oltre il tasso soglia costituisce una clausola nulla, dunque la banca non riceverà alcunché.
Esempio: la banca stabilisce un tasso variabile sulla base di determinate variabili: per evitare il pericolo che in concreto questo tasso di interesse andasse oltre il tasso solido e diventasse usurario, la banca stabilisce che questa clausola, sottoscritta dal cliente, nell’ipotesi in cui il tasso superasse il tasso soglia, questo automaticamente si ridurrà al di sotto, ma questa riduzione non avviene ad opera della banca, addebitando in misura minore, ma avverrà dando al cliente il diritto di chiedere la restituzione degli interessi nella misura maggiore. Se il tasso arriva al 20%, la banca non farà essa la riduzione automatica, ma spetterà al cliente chiedere il minore addebito sul conto o la restituzione dell’eccedenza. Questa clausola è giudicata illecita; formalmente questa clausola non va contro il divieto degli interessi usurari perché dà la possibilità di chiedere gli interessi, ma in concreto persegue un effetto che va contro la legge. La clausola formalmente rispetta il divieto, ma in realtà è una causa in frode alla legge (art. 1344): si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Collegamento negoziale
Il negozio in frode alla legge sta nel fatto che anziché fare qualcosa che va direttamente contro la legge, uso un procedimento articolato che fa percepire un effetto vietato. Formalmente il contratto sarebbe valido e non andrebbe contro la norma imperativa, ma adotto un contratto che nella sua interezza ha lo scopo di conseguire un effetto vietato dalla legge. Ultimo aspetto è dato dal cosiddetto collegamento negoziale. Il negozio giuridico è un concetto per astrarre, rimanda al contratto; il collegamento negoziale consiste nel fatto che due contratti sono l’uno collegato all’altro, cioè nell’intento dei contraenti questi due contratti che pure strutturalmente sono due realtà a sé stanti con una loro causa. Collegamento = i due contratti sono visti in un’ottica unitaria; due contratti sono collegati quando negli intenti dei contraenti i due negozi vanno a realizzare un risultato unitario.
Strutturalmente sono due contratti distinti, ma l’intento è unitario (v. preliminare ed definitivo), i contraenti vogliono perseguire effetti che sono la sintesi e la risultanza di entrambi i contratti. Il collegamento negoziale rimanda al fatto che non si parla più di cause distinte, ma si deve parlare della sintesi degli effetti giuridici di entrambi i contratti; il CN rimanda a contratti collegati, perché l’effetto che si vuole raggiungere va oltre i singoli, riguarda una sintesi maggiore degli effetti dell’uno e dell’altro contratto. Il collegamento negoziale è argomento della causa perché la causa stessa del contratto è data dalla sintesi inscindibile dell’uno e dell’altro contratto. Se uno dei due contratti non è valido o non è produttivo di effetti, di conseguenza cadono entrambi, attraverso il CN le vicende del contratto vanno ad influire sulle vicende di un’ulteriore contratto che sarebbe di per sé valido ma che in quanto collegato, perde di valore (simul stabunt vel simul cadent).
Questa figura parte dall’intento dei contraenti, e l’aspetto critico ex post diventa provare l’intento di questi contraenti.
L'accordo
Stando all’art. 1325, non vi è contratto senza accordo. L’accordo presuppone una volontà di entrambi i contraenti, costituisce la fusione delle loro volontà. L’aspetto problematico è dato dall’aspetto delle volontà dei singoli contraenti. Se si ha la volontà di concludere un certo contratto e questa volontà rimane interna alla sfera psichica, non acquista giuridica rilevanza, la volontà ancora non è stata esplicitata, esternata. L’ordinamento si disinteressa della volontà, fino a quando questa non sia esternata; è necessario introdurre il concetto di dichiarazione: la volontà del singolo acquista rilevanza giuridica nel momento in cui viene manifestata, viene esternata. La dichiarazione è il veicolo e lo strumento con il quale si rende esplicita e si manifesta la propria volontà.
Il problema è dato dal rapporto tra la volontà e la dichiarazione, quale manifestazione della volontà. Affinché si possa parlare di una dichiarazione quale manifestazione di volontà, non solo deve emergere materialmente, ma la devo trasmettere al destinatario: requisito fondamentale è l’indirizzamento volontario. Volontà interna del soggetto (no rilevanza giuridica) - esternazione/traduzione in una dichiarazione intesa come veicolo empirico (fase intermedia) - trasmissione della propria volontà al destinatario (indirizzamento volontario): solo con quest’ultima fase si può parlare di un fisiologico perfezionamento dell’iter che fa sì che la volontà sia esternata e produca effetti giuridici con l’invio della dichiarazione. Tutte le fasi devono essere accompagnate da questo specifico intento, le dichiarazioni devono giungere al destinatario per concludere i contratti.
Possono emergere diverse anomalie e situazioni di divergenza tra la volontà (intento nella sfera psichica) e la dichiarazione:
- Ipotesi più radicalmente patologica: la dichiarazione viene emessa in assenza totale della volontà, si produce una manifestazione di volontà ma in realtà l’autore non vuole l’effetto giuridico. La conseguenza è data dalla nullità del contratto. Si può verificare una formazione della dichiarazione sotto minaccia, tale da integrare la violenza fisica, manca del tutto la volontà. Il contraente si ritrova ad essere autore materiale ma non vuole alcuno degli effetti pattuiti.
- La maggior parte delle ipotesi sono più sfumate: la dichiarazione stessa non si forma correttamente, la divergenza sussiste non nella formazione propria della volontà, ma nel trasporla nella dichiarazione. Conseguenza: il contratto risulta annullabile, è possibile che venga annullato, non è un fatto certo e automatico, si tratta sempre di una forma patologica del contratto. Questo tipo di errore è detto ostativo: la dichiarazione non corrisponde alla volontà. Se tale situazione viene provata, il contratto risulta annullabile.
- La dichiarazione viene emessa correttamente, ma è la volontà che sta alla base, che pur non essendo assente, si è formata in modo non libero, è viziata: il contraente è caduto in errore. La conseguenza è la medesima della seconda ipotesi: annullamento del contratto. Le tre fasi descritte devono svolgersi senza vizi, non in modo distorto. Questa ipotesi è errore/vizio: la volontà si forma erroneamente, è viziata.
Nullità e annullamento
Nullità e annullamento sono due concetti diversi: emerge nullità del contratto, radicale invalidità, quando la volontà manca del tutto, se sono privo della capacità giuridica e dunque la dichiarazione non è a me imputabile, il contratto è nullo, così come se è emersa costrizione fisica, radicale invalidità. L’annullabilità è un concetto diverso: il contratto potrebbe essere annullato nel caso di errori nella trasposizione della dichiarazione o nel caso di volontà viziata. L’accordo c’è ma volontà è viziata, emerge un’anomalia. Quando si crea questa situazione di discrasia, di divergenza tra ciò che effettivamente si vuole e si dichiara, può accadere che la controparte non se ne accorga. L’ordinamento deve tutelare chi, ignaro dell’errore altrui, confida in una conclusione di un contratto valido. L’ordinamento prima di dichiarare nullo o annullabile il contratto enuncia un affidamento, che consiste nel punto di equilibrio tra la tutela dei due contraenti; l’affidamento comporta il fatto che prevarrà la dichiarazione rispetto alla volontà, quando il destinatario ha confidato senza sua colpa della conclusione di un valido contratto, perché non poteva accorgersi della divergenza tra volontà e dichiarazione. L’annullamento non è una conseguenza automatica, è necessaria una tutela della controparte, che si traduce nella teoria dell’affidamento: prevale la dichiarazione e ciò che ne risulta se non ci si poteva accorgere della discrasia.
La volontà
Ipotesi in cui il soggetto che vuole concludere un preciso contratto forma la volontà non in modo pienamente corretto e libero; il codice civile prevede diverse figure di vizio della volontà: l’errore, il dolo, la violenza (non fisica poiché comporta nullità) fisica o morale, vis compulsiva per distinguerla dalla violenza fisica. Già l’incapacità di agire è un vizio del volere, una situazione che l’ordinamento considera tale da dar luogo ad una volontà non libera, con la stessa conseguenza di annullamento del contratto. Questi vizi sono disciplinati da articoli 1427 e seguenti: la volontà c’è, perché se manca del tutto nullità (ipotesi 1), però è viziata, è formata in modo anomalo.
Errori rilevanti
- Errore: consiste in una falsa rappresentazione della realtà. Ci si è determinati a concludere un contratto su un presupposto erroneo; questa situazione di errore non è prodotta da altri, ma è spontanea. La volontà si forma in modo non libero perché alla base c’è una falsa rappresentazione della realtà: questa situazione dà luogo ad un contratto potenzialmente annullabile, potenzialmente in quanto bisogna tenere in conto della teoria dell’affidamento: la controparte infatti non è a conoscenza di questo errore. L’errore che sia rilevante e dia luogo a nullità del contratto deve presentare due essenziali condizioni:
- Deve essere essenziale. L’Art. 1429 definisce quando un errore è essenziale: più si va verso elementi centrali del contratto, più l’errore è rilevante. Errore in re ipsa: Error in negotio (natura del rapporto) = errore riguarda la natura del rapporto contrattuale che vado a stipulare (es. confondo un contratto di compravendita con un contratto di locazione). Error in corpore = errore che concerne l’oggetto della prestazione. Error in substantia = consiste in una qualità della cosa tale da influire sull’oggetto stesso, qualità che incide sulle caratteristiche dell’oggetto. Error in persona = anche la qualità del contraente può essere rilevante (es. avvocato penale e non criminale). Error in quantitate = discorso quantitativo. Errore di diritto = si tratta di quello in cui la fase di errore concerne taluni profili giuridici del contratto; l’errore di diritto concerne l’aspetto giuridico che pongo alla base del contratto. È richiesto che quella situazione erronea sia la ragione unica o principale.
- Deve essere riconoscibile. Art. 1431: riconoscibilità in quanto l’errore deve essere in astratto riconoscibile, in relazione alle circostanze, dall’altro contraente, alla stregua del criterio della diligenza. Quando sussistono le suddette condizioni il contratto è annullabile; c’è la possibilità di evitare l’annullabilità del contratto (pur essendo essenziale e riconoscibile l’errore) quando il mantenimento del contratto si dice rettificato, quando si riesce a concludere il contratto nel modo in cui erroneamente una parte si era prefigurata il contratto stesso. La rettifica (diversa dall’errore di calcolo, concernente la quantità della prestazione). In generale il contratto annullabile per errore rimane in essere quando procede nel modo in cui erroneamente è stato inteso. Il contraente non in errore, pur di evitare l’annullabilità, offre di eseguirlo in modo conforme a come l’altro lo aveva inteso.
L’errore sul motivo non rileva, perché non è oggettivo, non è riconoscibile essendo all’interno della sfera psichica del soggetto. L’errore sul motivo non può avere rilevanza, così come l’errore sul valore della prestazione in quanto tale, perché il valore è un parametro soggettivo.
Il dolo
Il dolo è un errore indotto, provocato dall’altro contraente. Si tratta di un vizio del consenso perché vi è alla base una falsa rappresentazione della realtà; la differenza sta che mentre nella prima ipotesi l’errore è spontaneo, il dolo deriva dall’altro contraente. Il dolo negoziale consiste in una condotta, comportamento, azione od omissione posta in essere da uno dei due contraenti, per trarre in inganno l’altro. L’equivalente penalistico del dolo civile è la truffa; vi è una corrispondenza tra la fattispecie di truffa e il dolo negoziale. Il dolo da una parte è un illecito da parte del contraente, dall’altra è un vizio del consenso. Mentre l’errore è solo vizio del consenso in quanto spontaneo, il dolo presenta un doppio aspetto: il contraente commette un vero e proprio illecito, d’altra parte il risultato è provocare l’errore nell’altro dunque il vizio di consenso. Non si parla più di essenzialità o riconoscibilità; ciò che conta è l’attività scorretta idonea a determinare il consenso dell’altro.
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