Diritto commerciale: imprenditore
L'imprenditore è un uomo economico che si muove sul mercato in maniera particolare rispetto agli altri, detenendo, di conseguenza, regole diverse da altri soggetti.
Processo di qualificazione
Il processo di qualificazione serve a definire il soggetto in un modo tale da applicare determinate regole. Difatti l'imprenditore:
- Soggiace al fallimento
- Deve tenere giornali contabili
- Deve essere iscritto presso il registro degli imprenditori
Il legislatore definisce l'imprenditore nell'art. 2082: È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi. Può essere chiunque: persona fisica, associazione, società ecc. Compie una serie di atti uniti dalla pianificazione, continuità, abitualità.
L'imprenditore per essere tale non deve necessariamente operare a scopo di lucro. Non può essere solo, ma deve fondare un'organizzazione (azienda) della quale è il burattinaio.
L'art. 2238 disciplina che un soggetto che svolge un'attività di tipo intellettuale (es. avvocato, medico, architetto) viene esonerato dalla definizione di imprenditore, anche qualora dovesse avere i requisiti necessari per essere tale.
Verranno definiti imprenditori nel momento in cui prevale il carattere dell'organizzazione del lavoro e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale.
Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolge una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il substrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio.
Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo.
Lecità dell’attività
L'attività che l'imprenditore mette in atto deve essere lecita? Per rispondere a ciò dobbiamo effettuare un'analisi della norma 2082; tale interpretazione avviene secondo due canoni: comprensione letterale e ratio (finalità): la norma non esplica che l'attività debba essere lecita o che l'imprenditore sia per meno lecita, tutelare lui che il mercato. Perciò, anche se la norma non lo prevede come condizione, io non potrò sottrarmi a mio vantaggio dalla disciplina di imprenditore solo per il fatto che non ho rispettato le regole; in quest’ottica si dice che è imprenditore anche chi svolge un’attività economica illecita, subendo tutte le conseguenze legali o civili della sua illegittimità; dopodiché a lui vengono applicate comunque le norme sfavorevoli dell’imprenditore, in quanto soggiace al fallimento dell’attività svolta.
Tipologie di imprenditore
Nella categoria di imprenditore distinguiamo, in base a:
- Commerciale
- Agricolo: Si desume dalla privazione dell'art. 2135. Si ha poi l'applicazione di un universo normativo diverso.
Imprenditore agricolo
Bisogna interpretare la norma 2135: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Inclusi cani, gatti, ecc. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo.
L’imprenditore agricolo è anche colui che produce i prodotti e li vende. Sappiamo però che la vendita è un’attività commerciale. Però il legislatore afferma che si è imprenditore agricolo nel momento della vendita, in quanto stai svolgendo un’attività (e non commerciale) anche connessa alla principale, ovvero una commerciale affiancata a quella agricola. L’importante è che in prevalenza si commercializzino prodotti agricoli della propria produzione (es. 80% miei + 20% acquistato e rivenduto).
Attività agricola deve prevalere su quella commerciale.
Imprenditori e aziende
Ulteriore distinzione si ha tra piccolo imprenditore e grande imprenditore:
- Piccolo imprenditore: disciplinato nell’art. 2083 “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”
- Grande imprenditore: si desume dalla privazione dell’art. 2083.
L’azienda (eterorganizzazione; strumento di cui si avvale l’imprenditore per svolgere l’attività d’impresa) è disciplinata nell’art. 2555. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Si intende la sommatoria di utilità. Tutto ciò, materiale e immateriale, utile allo svolgimento dell’attività d’impresa. Non bisogna considerare, dunque, il complesso di beni come una mera sommatoria, ma come una unificazione dei beni, ovvero l’azienda. Il legislatore consente di qualificare l’azienda come bene unitario. L’esistenza tra questi beni di un invisibile filo che li unifica, fa si che loro perdano la loro individualità per diventare un nuovo concetto, un nuovo bene unico.
Il complesso di beni ha un valore maggiore rispetto alla singola sommatoria di ogni bene. Nel momento in cui l’imprenditore decidesse di monetizzare tale complesso di beni, e dunque di vendere l’azienda, bisogna tener conto anche dell’avviamento di quest’ultima.
Per avviamento si intende il maggior valore che questo complesso di beni ha per diventare azienda; ovvero quanto vale in più l’azienda rispetto ai singoli beni. (es. squadra di calcio: se decidessi di vendere contratto per contratto, la sede, lo stadio in maniera singola avrei un determinato valore rispetto a quando decido di vendere la squadra come un unico complesso e dunque con la sua storia, gli scudetti ecc e dunque l’avviamento).
Azienda ------ > Patrimonio + Avviamento
Cessione aziendale
Affinché l’azienda circoli come un complesso di beni in maniera unitaria, il legislatore detta una serie di regole. Quando vendo l’azienda non faccio diversi contratti per ogni bene, ma uno unico per la vendita del bene azienda composto da vari elementi; non solo, visto che l’azienda è un bene collegato ad un’attività economica che è l’impresa, devo anche verificare le relazioni che si instaurano in tale azienda: es. contratti verso dipendenti, fornitori ecc.
L’art 2556 consente ad un soggetto di cedere la propria attività, ovvero a monetizzarla. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
Permette di cedere l’azienda tramite contratto, il quale ai fini della validità non necessita di una determinata forma, laddove però all’interno dell’azienda vi sono beni che hanno bisogno di un contratto scritto per circolare (immobili) o per la natura del contratto (fare riferimento all’art. 1350 per atti che prevedono la forma scritta).
L’importanza dell’iscrizione del contratto, non è importante ai fini della validità, bensì perché possa essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese affinché si venga a sapere che l’azienda è stata ceduta ad un altro soggetto da chiunque controlli il registro.
L’azienda oltre ad essere venduta può essere data in godimento ovvero, io imprenditore, non vendo l’azienda ma per un tempo di 5 anni te la concedo in affitto, al termine dei quali torna di mia proprietà con la “speranza” che non abbia rovinato la sua integrità con la tua attività. Ciò è disciplinato nell’art 2561.
Rapporto cedente-cessionario
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Disciplinando la cessione dell’azienda il legislatore si preoccupa di disciplinare i rapporti tra cedente e cessionario. Il legislatore in primis vuole garantire che, nel passaggio dell’azienda tra cedente e cessionario, non venga persa la sua integrità; ciò avviene attraverso le norme di garanzia.
Una di queste è il divieto di concorrenza. È che colui che cede l’azienda debba astenersi dallo svolgere dell’attività tali da sviare la clientela al cessionario. Ciò trova la sua disciplina nell’art. 2557.
Divieto di concorrenza: Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Tempo di 5 anni: tempo necessario ad affermarsi. Se perdi, dunque, la tua attività è a causa della tua incapacità nel mandarla avanti, di non aver fortificato la clientela e non per concorrenza.
In caso di usufrutto/affitto il divieto di concorrenza vale per il periodo dell’usufrutto o dell’affitto.
Contratto
Qualora decidessi di cedere solo un contratto, ciò può avvenire se il soggetto del contratto lo approvi, come stabilito dall’art. 1406. Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta. Nel caso in cui vendo l’azienda, però, il soggetto del contratto non può rifiutarsi di non accettare, in quanto i contratti sono parte dell’azienda nella sua unitarietà. L’unico motivo per cui il soggetto del contratto può recedere dal passaggio è per una causa motivata.
Crediti e debiti
Nel momento in cui vendo l’azienda cosa faccio coi crediti e debiti? Il legislatore disciplina i due casi attraverso due articoli: Art.2560 e Art. 2559.
Art. 2560 debiti: L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Art. 2559 crediti: La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Se i crediti fanno parte del rapporto della cessione, il soggetto debitore dovrà pagare al titolare dell’azienda, quindi al cessionario. Nel momento in cui cedo l’azienda devo creare una sorta di garanzia nei confronti del creditore (tutelato dall’art 2560). I debiti rimangono comunque al venditore; quest’ultimo non se ne libera per il fatto di vendere l’azienda. In parte ne risponderà l’acquirente qualora fosse registrato nel contratto di cessione.
L’acquirente deve rispondere dei debiti scritti nella scrittura contabile, presupponendo il fatto che, una volta che acquista l’azienda, dovrebbe essere a conoscenza di ciò che è incluso e ciò che non è di interesse di esso, comprese le scritture contabili. Se il debito non è scritto nelle scritture contabili il creditore non può fare affidamento all’acquirente. Nel caso di godimento dell’azienda i debiti rimangono al venditore senza passare all’acquirente.
Eccezione dell’art. 2558 è che se dovesse essere applicata a tutti i contratti potrebbe essere pregiudicata la posizione dei dipendenti con la cessione d’azione, per questo l’art. 2212 stabilisce che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Dei crediti che il lavoratore ha nei confronti dell’azienda risponde sia il cedente che il cessionario in via solidale a prescindere dal fatto che questi debiti risultino nelle scritture contabili obbligatorie. Mentre per il debito verso il fornitore, nel momento in cui cedo l’azienda, continuo ad essere responsabile io di questo debito anche chi acquista l’azienda (cessionario) laddove questo debito risulti nelle scritture contabili obbligatorie. Se invece tale debito non risulta dalle scritture il cessionario non è responsabile; questa disciplina non si applica nell’ambito dei contratti di lavoro.
Se esiste, dunque, un rapporto di lavoro in essere e dev’essere pagato lo stipendio o un debito nei confronti nei dipendenti ne risponderà sia il cedente che il cessionario anche nel momento in cui non risultino scritte nelle scritture contabili. Il dipendente può liberare il debitore solo con determinate norme di procedure civile. La vendita dell’azienda non permette il licenziamento del dipendente.
Conclusione sull'imprenditore
Non si è più imprenditore quando vengono meno i requisiti per cui posso essere dichiarato tale. La cancellazione dal registro delle imprese non è motivo di fine dell’attività d’impresa.
Infatti, se sei iscritto presso il registro delle imprese, cessi l’attività d’impresa ma non ti cancelli dal registro, il legislatore continua a considerarti come imprenditore esistente e soggiaci al fallimento. Quindi quando si cessa l’attività d’impresa è obbligo cancellarsi dal registro d’impreso.
La legge fallimentare, art 10, stabilisce che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Ratio Legis: La norma contempera l'esigenza di tutelare l'imprenditore da fallimenti temporalmente distanti dalla chiusura della sua attività commerciale e tutelare il creditore dandogli una finestra temporale limitata successiva alla cessazione dell'impresa per ottenerne comunque la dichiarazione di fallimento.
Società
Frutto dell'unione di due o più soggetti che danno vita ad un nuovo soggetto giuridico che diventa imprenditore. Soggetto giuridico distinto dai singoli soci volta allo svolgimento dell’attività d’impresa e può nascere da un atto di autonomia negoziale che può essere un contratto laddove ci sono più persone o un atto unilaterale, cioè il singolo soggetto che ha la capacità di partorire un nuovo soggetto giuridico.
Il legislatore mette a disposizione più modelli di società:
- Società semplice
- Società in nome collettivo società di persone
- Società in accomandita semplice
- Società per azioni società di capitali
- Società in accomandita per azioni
Esistono dunque diversi modelli di società da scegliere per la nascita della propria società secondo le proprie capacità e potenzialità. Non è possibile smontare un modello societario esistente e crearne uno atipico per una questione di garanzia del mercato in quanto il mercato stesso deve sapere il tipo di modello societario utilizzato tra quelli proposti dal legislatore.
La disciplina inerente la società trova un primo approccio nell’art 2247: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La società, come detto, può essere costituita anche da un patto unilaterale; ciò trova fondamento nella coordinazione di due leggi:
- Art. 2328: La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare...
- Art. 2463: La società può essere costituita con contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare...
Attraverso il contratto con cui si fonda la società si prevede che il soggetto o i soggetti conferiscano beni o servizi, dando un patrimonio alla società.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.