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Diritto commerciale

Diritto positivo e norme comportamentali

Il diritto positivo individua le sue norme in particolari regole di comportamento.

  • Esperienza/raccolta normativa
  • Comportamenti = disciplina
  • Presupposto = fattispecie
  • Soggetto che deve rispettare le regole = imprenditore

Confronto con il diritto privato

Differenza con il diritto privato riguardante la fattispecie: nel diritto privato essa prevede la condotta che un soggetto deve o vuole tenere nei confronti di un altro soggetto (es. contratto), oppure nei confronti di beni o "cose". Nel diritto commerciale la fattispecie disciplina i comportamenti che vengono tenuti da soggetti, mantenendoli però idealmente "distaccati" da coloro che li compiono.

Fenomeno produttivo nel diritto commerciale

Il comportamento in sé si va a inserire in un fenomeno più ampio detto fenomeno produttivo. Quindi il diritto commerciale stabilisce il modo in cui un fenomeno produttivo deve svolgersi e svilupparsi. La condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione delle norme è l'esistenza del fenomeno produttivo stesso, il quale dev'essere rilevante dal punto di vista normativo.

Interessi nella compravendita

Dobbiamo considerare l'esistenza di diversi interessi all'interno di una compravendita:

  • L'interesse del produttore è trarre il massimo profitto dalla compravendita.
  • L'interesse del fornitore o lavoratore (creditori) è la remunerazione o il rimborso del fenomeno produttivo.

C'è un conflitto tra questi interessi e quindi il diritto deve regolare il comportamento dei soggetti per evitare il fenomeno di azzardo morale (può portare anche al fallimento): se il produttore fosse libero di agire potrebbe anche tentare piani rischiosi (pericolo di perdite anche per i creditori) oppure in caso di successo può incassare il profitto, e solo se vi è qualche residuo, provvedere al pagamento dei creditori.

Norma che definisce l'imprenditore

Art. 2082. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (sono presupposti per definire l'impresa).

Concetti di produzione

Produzione: Risultato produttivo: incremento della ricchezza preesistente tramite la trasformazione spazio/temporale di un prodotto.

Risultato non produttivo: si parla dell'attività di godimento, diversa da quella di incremento di valore: può essere d'uso cioè si esercita un diritto soggettivo sul bene traendone utilità senza aumentarne il valore. In alcuni casi, come la coltivazione di un terreno, o l'investimento di denaro in partecipazioni, possono essere attività ambigue (sia di godimento che produttive).

Presupposti dell'impresa

I presupposti d'impresa sono verificati quando un'attività è:

  • Professionale: non occasionale bensì sistematica ed esercitata con continuità (eccetto attività stagionali); non dev'essere necessariamente esclusiva; non si deve trattare necessariamente di produzione in serie, basta un solo prodotto/grande opera.
  • Organizzata: vengono impiegati fattori produttivi organizzati tra loro (lavoro, beni, capitale) indipendentemente dalla modalità del loro acquisto. Nel caso in cui l'attività produttiva abbia come unico fattore produttivo il lavoro dell'imprenditore non si parla più di impresa bensì di lavoro autonomo (liberi professionisti). Nel caso in cui un idraulico assuma due apprendisti, e ricorrono anche gli altri requisiti, egli viene considerato imprenditore.

Fonti di investimento

Fonti di investimento:

  • Capitale sociale: capitale proprio dei soci che viene versato senza vincolo di restituzione (non si percepiscono dividendi).
  • Capitale di terzi: capitale con vincolo di restituzione (rimborso quota più remunerazione/interesse).

Concetto di attività economica

Un'attività è definita economica quando riesce a ricavare dal mercato le risorse sufficienti a rimborsare i propri debiti. Nel momento in cui questa attività si interfaccia sul mercato, questo può accogliere l'offerta di prodotto e proporre un prezzo sufficiente tale per cui risulti possibile rimborsare i finanziamenti. Agendo in questo modo si è soggetti al rischio di mercato: è possibile che la domanda di mercato sia inferiore rispetto all'offerta dell'impresa, di conseguenza l'impresa non riesce a raccogliere le risorse necessarie per il rimborso dei finanziamenti.

Attività produttive non economiche

Si definisce attività produttiva non economica quella solitamente svolta da parte dello Stato che si rivolge al mercato senza vendere beni e servizi, bensì erogandoli a un prezzo politico (in genere inferiore ai costi di produzione). Le associazioni di volontariato sono solite offrire gratuitamente servizi sociali; non sono considerate imprese. Infatti, esse non sono tenute a seguire la disciplina dell'impresa, non sono esposte al rischio di impresa e hanno vita limitata dato che dipendono da terze economie che sostengono la loro attività produttiva (cessano di vivere quando non ci sono più volontari). Le attività economiche hanno un prezzo che consente di rinnovare gli investimenti. Qualunque forma di finanziamento è però esposta al rischio di impresa perché se il mercato non dà le risorse (domanda minore dell'offerta) l'impresa non soddisfa le aspettative di nessun finanziatore, sia di chi finanzia a credito sia di chi apporta capitale proprio. Il diritto commerciale ha l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi finanziari rispetto al rischio: a parità di rischio devono essere più esposti i portatori di capitale proprio rispetto ai creditori.

Esempi di attività illecite

Caso 1: attività illecita

Un soggetto svolge attività produttiva di duplicazione e distribuzione di Cd musicali pirata venduti sul mercato a un prezzo inferiore del 60% rispetto all'originale. Il soggetto utilizza uno studio con apparecchiature, 5 dipendenti più una rete di altri collaboratori che distribuiscono il prodotto finito.

Questo è un fenomeno qualificabile come impresa?

  • È un'attività produttiva? Sì, perché trasforma cd vuoti in cd musicali.
  • È professionale? Sì, perché la esercita abitualmente.
  • È organizzata perché utilizzo dipendenti e attrezzature (coordinamento di lavoro e capitale).
  • È attività economica perché fisso un prezzo maggiore/uguale ai costi di produzione (obiettivo primario di recuperare le risorse e rimpiazzare i finanziamenti).

L'illiceità dell'attività non conta nel determinare se un'attività sia economica o meno perché c'è ugualmente una tutela degli interessi dei finanziatori. La logica economica tipica dell'impresa è recuperare dal mercato ciò che si investe; se l'obiettivo è erogare prodotti e servizi, magari anche gratuitamente, allora non abbiamo un'attività produttiva economica. Nel caso in questione l'azienda è illecita: deve essere assoggettata allo stesso diritto dell'impresa? Sì, perché è irrilevante il carattere illecito: in questa attività c'è un investimento finanziato dal creditore e dal lavoratore e l'interesse del finanziatore deve essere tutelato anche se l'impresa è illecita (può non essere al corrente dell'illiceità). Il titolare che esercita attività illecita non può però chiedere l'applicazione della tutela degli interessi dell'imprenditore dato che per legge nessuno può trarre vantaggi da attività illecite, mentre l'interesse dei terzi viene tutelato a prescindere.

Statuto generale dell'impresa

Statuto generale dell'impresa (vedi da art. 2084 a 2093): aveva lo scopo di assoggettare tutte le produzioni derivanti da attività di impresa alle norme corporative (principi economici di carattere generale durante il fascismo). Autorizzazione: richiesta per lo svolgimento di alcune attività, come quella bancaria, se e solo se esistono determinati presupposti. Controllo sull'indirizzo della produzione delle attività secondo gli obiettivi stabiliti dalla legge. Oggi regola tutte le tipologie di imprenditori: agricolo, commerciale, le piccole e medie imprese e le imprese pubbliche e private. Lo statuto generale dell'imprenditore comprende la disciplina dell'azienda e dei caratteri distintivi, la disciplina e tutela della concorrenza e dei consorzi e infine la disciplina delle opere dell'ingegno.

Statuto particolare dell'impresa

Si rivolge soprattutto verso l'impresa commerciale con diversi obblighi comportamentali:

  • Di pubblicità nei registri delle imprese
  • Di documentazione attraverso le scritture contabili
  • Di organizzazione del lavoro (collaboratori) e dei mezzi usati nell'attività economica (azienda)
  • Di mercato attraverso i segni distintivi d'impresa (marchio, ditta e insegna) e la disciplina della concorrenza (regola i comportamenti nei confronti dei concorrenti per evitare concorrenza sleale oppure la trasformazione di un mercato concorrenziale in uno di oligopolio/monopolio).

Questo statuto particolare non regolamenta le imprese non commerciali (imprese agricole) e le piccole imprese commerciali. Il motivo di questa esclusione è il rischio di mercato a cui si espongono queste due realtà: si ritiene che nelle imprese agricole il rischio di mercato non esista o comunque può essere tutelato in altro modo mentre in quelle piccole è talmente esiguo da non richiedere l'intervento dello statuto particolare.

Impresa agricola

Art. 2135. Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per procedere con l'attività agricola si ricorre alle fonti di capitale proprio e di credito. In questo caso il credito d'impresa non viene soddisfatto nella stessa misura della attività economica, dove si ha un differenziale tra ricavi e costi (profitto) che sia anche conseguito (l'offerta dell'impresa trova un riscontro nella domanda di mercato).

Specificità dell'impresa agricola

Nell'impresa agricola la situazione è differente per la presenza di più rischi: le banche che finanziano l'impresa agricola normalmente richiedono anche una garanzia sul fondo (ipoteca). Quindi, se il mercato non assorbe la domanda e l'impresa agricola non riesce a restituire il finanziamento, il creditore escute la garanzia. Come già detto l'impresa agricola non è assoggettata allo statuto particolare dato che il rischio di mercato viene dunque temperato e circoscritto attraverso le garanzie reali che vengono rilasciate.

Aggiunta di comma all'Art. 2135: nel secondo comma "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". Con quest'aggiunta il fondo passa da elemento essenziale ad elemento eventuale, per l'attività agricola; si rende invece caratteristica dell'impresa agricola la finalità riguardante la cura di un ciclo biologico anche se fuori fondo. È sempre attività agricola ma in questo caso assoggetta allo statuto particolare perché vengono meno le garanzie. Si vanno quindi a penalizzare i creditori perché senza il fondo non si può ricorrere all'ipoteca: si espone il finanziamento al pieno rischio che il mercato possa o meno assorbire l'offerta dell'impresa. Si chiarisce che l'attività riferita alla cura di un ciclo biologico (su fondo o fuori fondo) è intesa come attività agricola.

Attività connesse e loro considerazione

Nel terzo comma si definiscono le attività connesse ovvero attività che se effettuate dallo stesso soggetto che esercita l'attività agricola, vengono considerate come attività aggiuntive e di completamento di quella agricola principale (attività di tipo soggettivo: medesimo soggetto).

Esempio: attività principale cura del ciclo biologico vegetale per la coltivazione di olive dove in prevalenza il prodotto oliva è destinato al mercato mentre in parte è destinato alla trasformazione in olio, che non rientra nel ciclo biologico ma può rientrarvi per connessione se esercitata dallo stesso imprenditore agricolo. Con queste attività si ripresentano dei problemi tipici delle normali imprese commerciali: regolare i rapporti con le altre imprese, contenimento del rischio di mercato.

Si consente all'imprenditore agricolo di fare tutte queste attività perché la connessione delle attività a quella agricola è sia di tipo soggettivo (attività connesse svolte dal medesimo soggetto economico) che oggettivo (secondaria dal punto di vista economico cioè non rientra nella gestione caratteristica; es. si fa olio per "arrotondare" il risultato d'impresa).

Terzo comma: "Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata...".

Prevalentemente significa che:

  • Si possono utilizzare materie prime acquisite sul mercato a condizione che gli acquisti di queste non siano prevalenti rispetto al prodotto che si utilizza.
  • Un soggetto può limitarsi a svolgere l'attività per connessione (trasformazione in olio nell'esempio) quindi il produttore avrebbe quest'ultima come gestione caratteristica poiché determinante nel risultato dell'impresa.

La modifica sul terzo comma della norma ha provocato la liberazione di attività che in passato non erano qualificabili come agricole mentre oggi lo sono.

Impresa commerciale (non agricola)

L'articolo di riferimento stabilisce le regole di comportamento da rispettare se si svolge impresa commerciale.

Art. 2195: imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (rientra nella produzione di servizi);
  • Un'attività bancaria o assicurativa (rientrano entrambe nella produzione di servizi);
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti (mediazione, concessione, spedizione, commissione).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Tipologie di attività di produzione

  • Industriale: letteralmente significa produzione in serie, trasformazione fisico/tecnica della materia prima in prodotto finito.
  • Intermediaria: significa posta tra venditore e compratore (si acquista per poi rivendere) e si offre un servizio di intermediazione facendo l'interesse di una o entrambe le parti.

Casi di studio

Caso 1

Tizio e Caio decidono di costituire un'associazione culturale con i seguenti scopi: da un lato la gestione di un teatro nel quale produrre pubblici spettacoli, in secondo luogo gestire in maniera gratuita una scuola di canto per i minori di 15 anni.

Domanda: Tizio e Caio fanno un'attività di impresa? Se sì, che tipo di impresa? (Capire se assoggettata o meno alla disciplina dell'impresa).

Risposta: Senza dubbio è un'attività di impresa perché è produttiva (capace di incrementare il benessere complessivo), professionale, organizzata (si utilizzano strumenti acquisiti con capitale, vengono usati palco, luci, personale), attività economica (si fanno pagare i biglietti per coprire i costi ed eventualmente trarre profitto). È un'impresa senza dubbio non agricola; può essere impresa commerciale? L'attività di pubblico spettacolo non può essere qualificata come di produzione industriale non essendo questa produzione né in serie, né di trasformazione di materia prima. Leggendo in senso restrittivo l'articolo 2195 un'impresa non agricola e non commerciale può essere considerata come impresa civile.

Caso 2

Tizio fa attività finanziaria in seguito a una grande eredità ricevuta. Il patrimonio di Tizio viene quindi usato per erogare credito.

Domanda: È un'attività di impresa? Se sì, di che tipo?

Risposta: È attività d'impresa, ma di che tipo? Non è agricola. Con lettura restrittiva del 2195 notiamo che:

  • Non è industriale
  • Non è intermediaria nella circolazione di beni
  • È un'impresa civile.

Caso 3

Tizio fa attività di mediatore di prodotti agricoli: acquista prodotti agricoli dai luoghi produttivi, li detiene in un consorzio/luogo di vendita (strutture e persone per scaricare, inscatolare ecc.) e infine vengono acquistati dal compratore (es. Esselunga).

Domanda: È attività di impresa? Di che tipo?

Risposta: Senza dubbio attività di impresa. Non è agricola perché non c'è una connessione rispetto a un'attività principale agricola. Parrebbe attività commerciale perché sembra intermediaria ma bisogna approfondire. Lo scopo del mediatore è fare comunicare venditore e compratore; più che comprare per rivendere il mediato...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DavideTogno di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.
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