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RETE DI IMPRESA
Nata dall'articolo 3 decreto legge 5 del 2009 (comma 4 ter e seguenti), è una variante del
consorzio, sul piano funzionale sono coincidenti (si possono dettare regole di disciplina ecc).
L'obiettivo della rete è accrescere la capacità produttiva delle imprese che ne fanno parte
attraverso la condivisione di tecnologie, informazioni, solitamente accentrando nella rete
stessa la funzione di ricerca e sviluppo riunendo tutte le competenze e il know how.
La rete può avere una struttura simile a quella consortile, di contratto di scambio di
prestazioni tra consociati e stabilisce i reciproci obblighi per realizzare gli obiettivi.
Può anche nascere come soggetto del diritto terzo rispetto alle società che l'hanno costituita:
in questo caso nella rete deve figurare un amministratore che spenda il nome della rete nel
traffico di mercato. Inoltre deve anche possedere un fondo patrimoniale = fondo consortile.
Il contratto di costituzione dev'essere iscritto al RDI: anche il consorzio dev'essere iscritto nel
registro ma per la rete la pubblicità è necessaria per assumere qualifica di vero proprio Ente.
Cosa succede se il contratto non è iscritto? La rete può costituirsi con ufficio amministrativo
e con fondo comune pur senza iscriversi al registro: attraverso l'ufficio la rete solitamente
svolge un'attività nei confronti dei terzi assumendo diritti e obblighi spendendo il nome delle
imprese, solo che in questo particolare caso non esiste soggetto del diritto non essendo
iscritto nel RDI.
Questa situazione diventa molto simile al caso della comunione (si adottano le norme che la
trattano): l'ufficio assume infatti debiti o crediti, non di nuovi soggetti di rete, bensì rapporti
pro quota (parti uguali) di tutti i soggetti che hanno partecipato alla formazione della rete.
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COMUNIONE DI IMPRESA: esercitata da due o più soggetti ma non entificata e viene
imputata pro quota a tutti i soggetti interessati.
Art.177 lettera d cc: Costituiscono oggetto di comunione "le aziende gestite da entrambi i
coniugi e costituite dopo il matrimonio" (impresa coniugale).
I coniugi hanno dato vita a un'impresa collettiva giuridicamente imputata, non a un centro
autonomo bensì ai soggetti che ne hanno dato vita.
SCOPO ALTRUISTICO
Una società con questo scopo produce utili che vengono eterodestinati= destinati a terzi.
Mentre una società ha normalmente scopo egoistico, dove il risultato viene assegnato ai
soci, nell'associazione lo scopo è altruistico e il risultato viene distribuito a terzi diversi da
associati.
Es. una gestione di ospedale può costituire oggetto di una società oppure può essere gestito
da un'associazione.
La differenza di fatto non si coglie sul piano dell'attività svolta bensì sulla ripartizione degli
utili:
- Società = utili auto destinati ai soci (utili prodotti obbligatoriamente)
- Associazione = utili eterodestinati ai terzi (utili prodotti eventualmente)
Nelle società una parte degli utili può essere destinata a scopo altruistico?
Salvo norma di legge non è ammissibile la destinazione della gran parte degli utili a tale
scopo.
Il Testo unico della finanza TUF prevede 2 casi di società senza scopo di lucro:
1) Società di gestione accentrata, in Italia l'unica è Montetitoli SPA: ha l'obiettivo
raccogliere le azioni di tutte le società quotate al fine di agevolarne il trasferimento sul
mercato finanziario;
2) Società di gestione del mercato, la più importante è Borsa italiana SPA: svolge il
servizio di gestione del mercato in forma di impresa.
3) L'articolo 11 legge 59/1992 prevede un'altra società senza scopo di lucro, il Fondo
Mutualistico. Può assumere forma di SPA, SRL e il suo oggetto è produrre servizi a favore
dei soci (es. finanziamento, formazione personale).
4) Una quarta ipotesi di queste società sono quelle che gestiscono le cosiddette Imprese
Sociali (dl 155/2006): produzioni di beni e servizi ceduti e scambiati nel mercato sociale la
cui forma giuridica può essere assunta da parte di una società ma dev'essere senza scopo
di lucro.
CASO TIPICO --> SOCIETÀ TIPICA
Quando si costituisce una società bisogna individuarne la tipologia; si parla in riferimento
alla costituzione di una società senza fare una scelta sul "tipo societario".
Si può costituire per comportamento concludente (società di fatto art.2247). I soci fanno dei
conferimenti per lo svolgimento di un'attività economica che permette di ottenere degli utili
da ripartire.
La società di fatto è tipica?
Se sì, deve essere ricondotta al tipo societario, in particolare viene ricondotta ai tipi residuali
poiché si applicano quando i soci non hanno scelto in maniera diversa.
Ci sono due tipi residuali SNC e SS: se c'è una società di fatto, o è una SNC oppure una
SS. La scelta dipende dal tipo di attività economica che i soci hanno svolto.
- Se la natura è di impresa commerciale (art.2195) la società di fatto è SNC;
- Se la natura non è di impresa commerciale (agricola oppure non impresa) la società è
SS.
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Negli altri casi ci vuole un contratto formale (manifestazione di volontà esplicita) il quale
deve rispettare il tipo societario prescelto e il contenuto di tale tipo societario.
I tipi societari superiori hanno l'esigenza di una formalità costitutiva (norme e contenuti):
- SAS= almeno un socio dev'essere accomandatario e almeno uno accomandante;
- SRL (patto di limitazione del rischio): all'interno del contratto di società deve essere
indicato che il rischio di impresa ricade esclusivamente sulla società.
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Società tipica e residuale
Fattispecie del tipo superiore: nel contratto devono essere presenti gli elementi essenziali
che caratterizzano la fattispecie superiore. L'elemento essenziale della:
- SAS è la distinzione tra soci accomandatari (rispondono per le obbligazioni) e
accomandanti (finanziatori).
- SRL è il patto di limitazione del rischio.
La SPA è il tipo societario superiore più complesso perché presenta 3 elementi essenziali
che la caratterizzano sul piano della fattispecie:
1) Patto di limitazione del rischio (come SRL)
2) Partecipazione sociale standardizzata che contiene obblighi e poteri minimi per essere
soci
3) Struttura organizzativa corporativa
2) La partecipazione sociale è un modo diverso di dire "status di socio" ovvero insieme di
obblighi e poteri che si riconoscono al soggetto in quanto socio:
- Il principale è il conferimento;
- Il diritto di voto (pesa in base al conferimento fatto);
- Il diritto agli utili.
La Partecipazione sociale standardizzata contiene gli obblighi e i poteri minimi necessari per
essere soci: il socio di SPA ha quindi obblighi e poteri in relazione alle partecipazioni
acquistate.
Normalmente accade che la partecipazione sociale minima viene incorporata nell'azione, la
cui funzione è quella di soddisfare l'esigenza dei soci di mobilizzare più facilmente il loro
investimento della società, agevolando così i trasferimenti nel mercato finanziario.
Art.1153: La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal
titolo e vi è la buona fede dell'acquirente (possesso vale titolo).
3) Lo svolgimento dell'attività sociale nella SPA viene affidata a determinati organi cui
vengono conferiti poteri di prendere e attuare decisioni. Gli organi della SPA:
- Assemblea dei soci= decide applicando la regola collegiale (potere decisionale);
- Amministrazione= competenza di decidere sulla gestione dell'impresa affidata all'unico
amministratore oppure al Consiglio di Amministrazione (più amministratori che decidono
con la regola collegiale). Le cariche si rinnovano ogni 3 anni tramite l'assemblea;
- Organo di controllo (eventuale).
In una SPA si possono scegliere 3 modelli di governance:
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1) Modello Tradizionale (default): sicuramente presente l'organo di controllo Collegio
Sindacale.
2) Modello Monistico: non ci sono organi di controllo
3) Modello Dualistico: l'organo amministrativo è suddiviso tra due organi, il Consiglio di
Gestione (attività tipica degli amministratori esecutivi) e il Consiglio di Sorveglianza il
quale è di natura amministrativa e svolge attività di controllo sul consiglio di gestione. La
differenza con il Collegio Sindacale è che oltre al controllo di tipo legale il Consiglio di
Sorveglianza effettua anche controllo di merito e di opportunità (stabilire se le decisioni
prese erano opportune o meno).
Tema di esame: Tizio e Caio svolgono SRL, Tizio assume l'impegno di ripianare le perdite
di esercizio tutte le volte che queste dovessero essere accertate.
- Ipotesi 1: la clausola renderebbe atipica la società; è invalida perché non rispetta la
fattispecie della SRL (non può esistere). Di fatto Tizio non sarebbe obbligato a ripianare le
perdite. Questa è ritenuta l'ipotesi più corretta.
- Ipotesi 2: l'alternativa è che la società assuma una forma diversa da SRL dove un socio
può rispondere per le obbligazioni sociali. Si potrebbe infatti pensare che i soci abbiano
imposto quella clausola perché volevano creare una società diversa dalla SRL, quindi si
deve provvedere a una riqualificazione della società.
COSTITUZIONE
Costituzione della SNC (norme di riferimento 2251-52, 2293-94-95): molte norme si
trovano nella disciplina della Società Semplice che, mentre nella pratica è pressoché
inesistente (non essendo impresa commerciale), è fondamentale dal punto di vista
normativo per la SNC e SAS.
Casi di costituzione:
- Fatto concludente o contratto (manifestazione di volontà non necessariamente formale).
- Contratto formale necessario in due ipotesi:
1)Necessità di forma scritta per la validità del contratto nel conferimento di bene immobile.
Caso: Tizio e Caio formano una SNC il cui oggetto sociale è un'attività alberghiera. Tizio
conferisce 100.000€ e Caio un immobile: la società viene conclusa come fatto concludente.
Risposta: il contratto di costituzione è invalido perché è invalido il contratto di trasferimento
dell'albergo (bene essenziale rispetto all'oggetto sociale). Se il bene non fosse essenziale, il
trasferimento di quello non sarebbe valido mentre la società rimarrebbe.
2) Pubblicità della società: una SNC non iscritta al RDI è irregolare.
Ar