Il DIRITTO COMMERCIALE fa parte del DIRITTO PRIVATO. Ha per oggetto gli imprenditori, la loro
attività e il contesto in cui operano. Si tratta di un insieme di regole complesse, perché:
• Per mettere d’accordo diversi interessi: ci sono tante posizioni diverse e degli interessi che
sono “a geometria variabile” (cambiano, si evolvono e si rapportano tra loro sempre in
modo diverso). Bisogna anche tener conto dell’imprenditore e di tutti i soggetti che ruotano
intorno a lui (i loro interessi cambiano nel tempo, come anche il rapporto che c’è tra di loro).
Le regole devono essere
• ELASTICHE a causa dei continui cambiamenti
• RIGIDE per mancare la veridicità e la legittimità
• Derivano sia da leggi, che da “leggi speciali” e regolamenti emanati da soggetti diversi
[della Banca d’Italia, della CONSOB (società quotata in borsa) e dell’ISUAP (attività
assicurativa)]. Questi regolamenti valgono solo per alcune categorie. In questi casi si tiene
conto l’interpretazione pratica (applicazione pratica) della legge da parte del legislatore ->
quindi si studia il modo in cui i giudici applicano una determinata regola
- Vocazione ultranazionale della regola -> si cercherà di creare una regola per unificare la
disciplina oltre i confini nazionali in funzione di direttive comunitarie (per garantire equità di
trattamento) -> VOCAZIONE TRANSNAZIONALE -> stessi diritti tra soggetti di diversa
provenienza EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE
L’origine viene fatta risalire al Basso Medioevo (XI secolo), periodo di fine del feudalesimo e
nascita della città. Nel sistema feudale la regola principale era che “ogni feudo deve bastare a sé
stesso” -> non c’erano scambi con l’esterno a meno che non fosse strettamente necessario. Con
la nascita della città lo scambio commerciale è attivo, emerge la figura del MERCANTE. Essi
davano vita agli scambi per guadagnarci (acquisivano prodotti da rivendere a altri soggetti: fini
speculativi). La legge però era inadatta a questo tipo di tendenza innovativa, si trattava di un mix
tra diritto romano e canonico che aveva l’obiettivo della conservazione della ricchezza e della
tutela della proprietà privata (inadatta a garantire sicurezza e velocità agli scambi). Una delle
soluzioni fu la nascita delle CORPORAZIONI (delle arti e dei mestieri) -> vengono individuate
regole per disciplinare gli scambi commerciali (sono loro a creare le regole) basandosi sugli USI
COMMERCIALI che garantivano velocità e sicurezza negli scambi (ex tutela della posizione di una
delle due parti del contratto) -> LEX MERCATOIA, diritto “speciale” perché creato e amministrato
dagli stessi mercanti che creavano leggi e le applicavano.
Questo sistema comincia a inclinarsi durante gli STATI NAZIONALI , le grandi monarchie del XVI
secolo . Le monarchie non volevano l’autoregolamentazione dei mercanti (volevano essere loro, a
livello centrale, a dettare le regole). Le corporazioni perdono repentinamente il loro potere: si tratta
di un passaggio poco traumatico per i mercanti a causa delle nuove scoperte geografiche.
Le monarchie ambivano all’egemonia per allargare i territori e ai mercanti ciò interessava, per
poter avere nuovi mercanti con prodotti sconosciuti. È da questo momento che nascono gli
antenati delle moderne SOCIETA’ DI CAPITALI, dette COMPAGNIE DELLE INDIE OCCIDENTALI.
Si tratta di società necessarie perché per le spedizioni estere servivano risorse finanziarie e
necessità di non far rischiare il patrimonio a coloro che decidono di investire, quindi si raccoglieva
denaro ai risparmiatori che erano LIMITATAMENTE RESPONSABILI (non possono rischiare di
perdere più di quanto hanno messo). La fine delle corporazioni si ha durante la Rivoluzione
Francese del 1789 con le CODIFICAZIONI NAPOLEONICHE -> erano di riferimento anche
all’ordinamento italiano. I codici regolamentano i rapporti fra i soggetti. Nell’ordinamento italiano i
codici più importanti sono:
- CODICE CIVILE = regolamenta i rapporti fra soggetti privati (diritto di famiglia, di
successione, ecc)
- CODICE DI COMMERCIO = regolamenta e disciplina gli atti di commercio
L’ultima versione del codice di commercio risale al 1882. La ripartizione tra codice civile e codice di
commercio tramonta con l’emanazione dell’attuale CODICE CIVILE, con le opportune modifiche
che si sono succedute (1942) -> si ha quindi un unico codice che unifica quello civile e quello di
commercio. L’unica cosa che contraddistingue i due codici è il DESTINATARIO -> la parte del
codice di commercio ha come destinatario l’IMPRENDITORE. Il codice civile nel corso del tempo
non ha cambiato struttura ma si è molto evoluto: la situazione economico-finanziaria si è evoluta e
il diritto deve stare “al passo coi tempi” -> nel 2004 ci fu una riforma del diritto societario:
cambiano alcuni articoli nelle società di capitali (BIS-TER-QUATER). A partire dagli anni ’90
iniziano interventi di modifica, spesso di tipo settoriale o dedicati all’innovazione della figura
dell’imprenditore agricolo. FIGURA DELL’IMPRENDITORE
L’art. 2082 definisce dal punto di vista giuridico l’IMPRENDITORE come “colui che svolge
PROFESSIONALMENTE un’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA al fine della produzione e
dello scambio di beni e servizi”
- ATTIVITA’= il legislatore vuole escludere coloro che si limitano ad un mero godimento di
beni
- ECONOMICA= l’attività è svolta in modo economico quando l’obiettivo è la copertura dei
costi tramite ricavi (si punta al pareggio di bilancio)
- ORGANIZZATA= l’organizzazione è tipica dell’azienda. L’imprenditore deve coordinare
diversi elementi e l’apparato organizzativo è l’azienda. Si distingue l’imprenditore dal
LAVORATORE AUTONOMO
- PROFESSIONALMENTE= inteso come l’opposto di occasionale = attività svolta con
continuità nel tempo. Anche le attività stagionali sono considerate attività d’impresa ->
attività che dipende dal grado climatico
N.B. Un affare isolato può essere ATTIVITA’ D’IMPRESA?
- se deve ripetersi nel tempo NO
- se si tratta di un’operazione piccola e isolata SI (es. costruzione di un ponte)
Se consideriamo la costruzione di un ponte, parliamo di una sola operazione isolata, anche se in
realtà le operazioni sono tante, devono essere coordinate e durano un certo lasso di tempo -> è
certamente ATTIVITA’ DI IMPRESA. Se invece acquisto e rivendo un bene NON sono
imprenditore. AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI -> questa
definizione esclude quindi lo SPECULATORE DI BORSA perché non acquista azioni per
rivenderle, ma semplicemente fa scommesse sui prezzi (non producono beni e servizi e non si
interpongono nel loro scambio).
Lo speculatore non è nemmeno soggetto alle procedure fallimentari.
IMPRENDITORE DEL PROPRIO CONTO = soggetto che rileva beni e servizi non destinandoli al
mercato ma usandoli per proprio conto (es. soggetto che fa costruire una casa per sé, ma che poi
alla fine la rivende)
È considerata ATTIVITA’ D’IMPRESA? Opinioni contrastanti:
- SI= l’articolo 2082 non richiede la destinazione al mercato
- NO= la destinazione al mercato è implicita nell’articolo e l’imprenditore per proprio conto non
possiede il requisito dell’ECONOMICITA’ (non ha ricavi, bensì RISPARMI DI SPESE)
In pratica non si può essere certi di queste opinioni: si deve considerare il singolo caso.
CATEGORIE DELL’IMPRENDITORE sulla base di diversi criteri
OGGETTO DELL’ATTIVITA’
1) • IMPRENDITORE AGRICOLO
• IMPRENDITORE COMMERCIALE
• IMPRENDITORE CIVILE
DIMENSIONI
2) • PICCOLO IMPRENDITORE
• ALTRI (MEDIO/GRANDI)
IN BASE AL SOGGETTO CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ (NATURA DEL SOGGETTO)
3) • IMPRESA INDIVIDUALE
• IMPRESA COLLETTIVA
• IMPRENDITORE PUBBLICO
• IMPRENDITORE PRIVATO
IMPRENDITORE AGRICOLO
(prima del Codice Civile del 1942 non era nemmeno considerato imprenditore)
Art. 2135 “colui che svolge attività agricola ESSENZIALE e attività agricola CONNESSA”.
- ATTIVITA’ AGRICOLA ESSENZIALE = coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di
animali
COLTIVAZIONE DEL FONDO= inizialmente si parlava di coltivazione della TERRA, ma
a) facendosi strada nuove coltivazioni (serre, colture idroponiche) ora si parla di FONDO:
legato a un ciclo biologico vegetale
SILVICOLTURA= cura del bosco (non sfruttamento): si reimpiantano alberi, si pulisce il
b) bosco
ALLEVAMENTO DI ANIMALI= prima si parlava di allevamento del BESTIAME (ovini,
c) bovini, suini, caprini). Il termine viene sostituito perché ora si allevano anche cavalli da
corsa, cani di razza e bachi da seta.
- ATTIVITA’ AGRICOLA CONNESSA= CONNESSA all’attività agricola essenziale
(tipicamente di carattere commerciale). È un’attività che riguarda la trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti ottenuti dall’attività agricola essenziale.
Es: soggetto che alleva mucche (imprenditore agricolo), il soggetto utilizza il latte delle
mucche per produrre formaggi (trasformazione, manipolazione) e li vende
(commercializzazione). Questo sembrerebbe essere un imprenditore commerciale, più che
agricolo: se l’attività presenta 2 requisiti fondamentali, l’imprenditore rimane agricolo:
CONNESSIONE DI CARATTERE SOGGETTIVO= colui che trasforma deve essere
a) imprenditore agricolo e svolgere l’attività agricola essenziale
CONNESSIONE DI CARATTERE OGGETTIVO=requisito della PREVALENZA (per
b) svolgere l’attività agricola connessa l’imprenditore deve utilizzare in prevalenza i
prodotti della propria attività agricola essenziale)
ATTIVITA’ DI AGRITURISMO= “si forniscono prestazioni di vitto e alloggio che per rimanere
nell’ambito dell’attività agricola devono usare prevalentemente le risorse della loro attività”
IMPRENDITORE COMMERCIALE
Art. 2195 . 5 tipi di attività di tipo commerciale:
- Attività industriale (non agricola) diretta alla produzione di beni o servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione di beni (coloro che scambiano e vendono beni);
- Attività bancaria e/o assicurativa. N.B.: le IMPRESE DI FINANZIAMENTO svolgono solo
una parte dell’attività bancaria, si trovano al limite tra attività bancaria e attività
intermediaria;
- Attività di trasporto: via terra, aria, acqua;
- Attività ausiliarie delle precedenti: rientrano tutte le attività che non rientrano nelle
precedenti a meno che non siano attività agricole.
IMPRENDITORE CIVILE
L’IMPRESA era citata nel codice di commercio del 1942 ma oggi le caratteristiche dell’imprenditore
civile rientrano nei 5 punti dell’art 2195 (quello dell’imprenditore commerciale). Ormai è condivisa
l’idea che l’imprenditore civile non esista più -> l’imprenditore è o agricolo o commerciale.
PICCOLO IMPRENDITORE
Art 2083 “sono piccoli imprenditori coloro che svolgono un’attività quale coltivatori diretti del fondo,
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che svolgono un’attività professionale e organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei propri familiari”. Il carattere distintivo è lo
svolgimento dell’attività con il lavoro proprio e quello dei propri familiari: i coltivatori del fondo, gli
artigiani e i piccoli commercianti vanno solo a precisare la figura del piccolo imprenditore.
LA PREVALENZA DEL LAVORO PROPRIO DEVE RIGUARDARE TUTTI I FATTORI.
Esempio: L’artigiano orafo (importante impiego di materia, il cui acquisto comporta un investimento
rilevante) che lavora da solo, è considerato piccolo imprenditore? Dipende: bisogna verificare se
c’è la prevalenza di lavoro proprio su tutti gli altri fattori -> la manualità dell’artigiano non ha una
prevalenza (capitale impiegato compreso). Però nel caso in cui qualcuno portasse dei lingotti d’oro
da lavorare (prevalenza del lavoro proprio), allora si parla di piccolo imprenditore. Ci sono 4
precisazioni da fare quando si parla di piccolo imprenditore:
ARTIGIANO = la definizione di artigiano non si trova nel Codice Civile, ma si trova nella
1) LEGGE QUADRO SULL’ARTIGIANATO la quale ha subito svariate modifiche, ma nella
versione attuale: “l’artigiano è colui che ha l’obiettivo particolare di produzione di beni e
servizi con scopo artistico, che si avvale della collaborazione altrui entro certi limiti che
variano secondo il settore”: Artigiano può essere anche una società ma la maggior parte
dei soci devono prestare lavoro personalmente e direttamente. Prima la definizione di
artigiano conteneva questa locuzione “l’artigiano è tale a tutti i sensi di legge” -> definizione
che viene confinata alla legge dedicata agli artigiani.
Obiettivo: tutelare attività di tipo manuale che rischiavano di perdersi; quindi le regole in
esso contenute sono delle agevolazioni, dei benefici, delle esenzioni da regole per
preservare attività di tipo artigianale. Viene anche creato l’ALBO ARTIGIANI: sezione
speciale del registro delle imprese. L’artigiano è piccolo imprenditore? Dipende se ha il
carattere distintivo dei piccoli imprenditori (svolgimento di un’attività prevalentemente con il
lavoro proprio e dei familiari);
SOCIETA’ = il tipo di società fa dedurre se sia piccolo imprenditore o no. Nelle società di
2) persone (rispetto a quelle di capitali) è più facile che ci sia prevalenza di lavoro proprio;
COORDINAMENTO CON LA LEGGE FALLIMENTARE = benché l’art 2221 sancisca che “il
3) piccolo imprenditore è esonerato dal fallimento”, abbiamo la legge fallimentare che regola
le procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata) -> pensate per situazioni
di crisi di imprenditori commerciali (il piccolo imprenditore fa parte degli imprenditori
commerciali) con un impatto più ampio -> se un imprenditore diventa INSOLVENTE può
avere impatto sui suoi dipendenti.
LEGGE FALLIMENTARE (1942, rinnovata nel 2007).
Nella versione del 1942 il profilo del piccolo imprenditore era problematico -> l’art 1
indicava una definizione diversa:
COMMA 1: coloro che riconoscono l’accertamento della ricchezza mobile. Titolari di un
reddito inferiore al minimo
COMMA 2: coloro che hanno investito nell’attività un capitale inferiore a £ 900.000(mai
aggiornato)
COMMA 3: non sono mai piccoli imprenditori le società commerciali
Questi commi vengono abrogati, a parte il 3.
Nel 2007 l’art 1 venne riscritto in due tempi:
- si ripristinano i limiti quantitativi, mantenendo l’indicazione di piccoli imprenditori
- l’attivo dev’essere = 300.00 €, i ricavi = 200.000 €, debiti = 500.000 €. Si fa la media degli
ultimi 3 anni. Se un soggetto sta al di sotto di questi requisiti può essere esonerato dal
fallimento ed essere chiamato piccolo imprenditore.
N.B.: Nella versione attuale sono esonerati dal fallimento i soggetti che sono al di sotto di
queste cifre. Ma tendenzialmente non sarà esonerato seriamente dal fallimento (il lavoro è
più importante del capitale)
IMPRESA FAMILIARE = la parte del Codice Civile dedicata al DIRITTO DI FAMIGLIA (metà
4) anni 70) è compresa nell’art 230 bis. È una definizione dai molteplici obiettivi, non serve per
determinare un certo tipo di impresa, ma per dotare i familiari dell’imprenditore di tutela.
In passato, il capofamiglia si faceva aiutare dalla sua famiglia per svolgere attività
d’impresa; tutto ciò senza dar vita a società (i familiari non erano nemmeno assunti).
I familiari quindi non godevano dei diritti dei dipendenti né dei diritti dei soci -> il
capofamiglia abusava della sua posizione non riconoscendo nulla ai suoi familiari, i quali
non partecipavano neanche alla distruzione degli utili.
L’impresa familiare è quindi un’impresa individuale (dove il capofamiglia è l’imprenditore)
dove vi collaborano i parenti (entro il 3 grado e gli affini entro il 2).
La legge è cambiata: ora i familiari hanno diritti di carattere patrimoniale e amministrativo ->
diritto al mantenimento, diritto a partecipare agli utili dell’impresa (in base alla qualità e alla
quantità di lavoro prestato), diritti sui beni acquistati con utili, diritti di prelazione in caso di
cessazione dell’azienda, diritti di carattere amministrativo (partecipano alle decisioni di
gestione STRAORDINARIA). Non è automatico che l’impresa familiare sia una piccola
impresa (ci deve essere la prevalenza del lavoro proprio).
In caso di insolvenza solo l’imprenditore seguirà le procedure fallimentari.
IMPENDITORE INDIVIDUALE
Nell’impresa individuale vi è un unico soggetto, l’imprenditore, che nello svolgimento dell’attività
può avvalersi dell’ausilio di dipendenti.
VANTAGGI: semplicità di costituzione e snellezza decisionale (è un unico soggetto)
SVANTAGGI: l’imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall’impresa
IMPRENDITORE COLLETTIVO
Impresa esercitata in comune da più soggetti oppure nell’interesse di più persone. La forma più
tipica è l SOCIETA’. IMPRENDITORE PUBBLICO
Il fallimento è una procedura che si applica solamente agli imprenditori commerciali. I soggetti
pubblici possono assumere la carica di imprenditori commerciali.
Tra i soggetti pub
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