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Il DIRITTO COMMERCIALE fa parte del DIRITTO PRIVATO. Ha per oggetto gli imprenditori, la loro

attività e il contesto in cui operano. Si tratta di un insieme di regole complesse, perché:

• Per mettere d’accordo diversi interessi: ci sono tante posizioni diverse e degli interessi che

sono “a geometria variabile” (cambiano, si evolvono e si rapportano tra loro sempre in

modo diverso). Bisogna anche tener conto dell’imprenditore e di tutti i soggetti che ruotano

intorno a lui (i loro interessi cambiano nel tempo, come anche il rapporto che c’è tra di loro).

Le regole devono essere

• ELASTICHE a causa dei continui cambiamenti

• RIGIDE per mancare la veridicità e la legittimità

• Derivano sia da leggi, che da “leggi speciali” e regolamenti emanati da soggetti diversi

[della Banca d’Italia, della CONSOB (società quotata in borsa) e dell’ISUAP (attività

assicurativa)]. Questi regolamenti valgono solo per alcune categorie. In questi casi si tiene

conto l’interpretazione pratica (applicazione pratica) della legge da parte del legislatore ->

quindi si studia il modo in cui i giudici applicano una determinata regola

- Vocazione ultranazionale della regola -> si cercherà di creare una regola per unificare la

disciplina oltre i confini nazionali in funzione di direttive comunitarie (per garantire equità di

trattamento) -> VOCAZIONE TRANSNAZIONALE -> stessi diritti tra soggetti di diversa

provenienza EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE

L’origine viene fatta risalire al Basso Medioevo (XI secolo), periodo di fine del feudalesimo e

nascita della città. Nel sistema feudale la regola principale era che “ogni feudo deve bastare a sé

stesso” -> non c’erano scambi con l’esterno a meno che non fosse strettamente necessario. Con

la nascita della città lo scambio commerciale è attivo, emerge la figura del MERCANTE. Essi

davano vita agli scambi per guadagnarci (acquisivano prodotti da rivendere a altri soggetti: fini

speculativi). La legge però era inadatta a questo tipo di tendenza innovativa, si trattava di un mix

tra diritto romano e canonico che aveva l’obiettivo della conservazione della ricchezza e della

tutela della proprietà privata (inadatta a garantire sicurezza e velocità agli scambi). Una delle

soluzioni fu la nascita delle CORPORAZIONI (delle arti e dei mestieri) -> vengono individuate

regole per disciplinare gli scambi commerciali (sono loro a creare le regole) basandosi sugli USI

COMMERCIALI che garantivano velocità e sicurezza negli scambi (ex tutela della posizione di una

delle due parti del contratto) -> LEX MERCATOIA, diritto “speciale” perché creato e amministrato

dagli stessi mercanti che creavano leggi e le applicavano.

Questo sistema comincia a inclinarsi durante gli STATI NAZIONALI , le grandi monarchie del XVI

secolo . Le monarchie non volevano l’autoregolamentazione dei mercanti (volevano essere loro, a

livello centrale, a dettare le regole). Le corporazioni perdono repentinamente il loro potere: si tratta

di un passaggio poco traumatico per i mercanti a causa delle nuove scoperte geografiche.

Le monarchie ambivano all’egemonia per allargare i territori e ai mercanti ciò interessava, per

poter avere nuovi mercanti con prodotti sconosciuti. È da questo momento che nascono gli

antenati delle moderne SOCIETA’ DI CAPITALI, dette COMPAGNIE DELLE INDIE OCCIDENTALI.

Si tratta di società necessarie perché per le spedizioni estere servivano risorse finanziarie e

necessità di non far rischiare il patrimonio a coloro che decidono di investire, quindi si raccoglieva

denaro ai risparmiatori che erano LIMITATAMENTE RESPONSABILI (non possono rischiare di

perdere più di quanto hanno messo). La fine delle corporazioni si ha durante la Rivoluzione

Francese del 1789 con le CODIFICAZIONI NAPOLEONICHE -> erano di riferimento anche

all’ordinamento italiano. I codici regolamentano i rapporti fra i soggetti. Nell’ordinamento italiano i

codici più importanti sono:

- CODICE CIVILE = regolamenta i rapporti fra soggetti privati (diritto di famiglia, di

successione, ecc)

- CODICE DI COMMERCIO = regolamenta e disciplina gli atti di commercio

L’ultima versione del codice di commercio risale al 1882. La ripartizione tra codice civile e codice di

commercio tramonta con l’emanazione dell’attuale CODICE CIVILE, con le opportune modifiche

che si sono succedute (1942) -> si ha quindi un unico codice che unifica quello civile e quello di

commercio. L’unica cosa che contraddistingue i due codici è il DESTINATARIO -> la parte del

codice di commercio ha come destinatario l’IMPRENDITORE. Il codice civile nel corso del tempo

non ha cambiato struttura ma si è molto evoluto: la situazione economico-finanziaria si è evoluta e

il diritto deve stare “al passo coi tempi” -> nel 2004 ci fu una riforma del diritto societario:

cambiano alcuni articoli nelle società di capitali (BIS-TER-QUATER). A partire dagli anni ’90

iniziano interventi di modifica, spesso di tipo settoriale o dedicati all’innovazione della figura

dell’imprenditore agricolo. FIGURA DELL’IMPRENDITORE

L’art. 2082 definisce dal punto di vista giuridico l’IMPRENDITORE come “colui che svolge

PROFESSIONALMENTE un’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA al fine della produzione e

dello scambio di beni e servizi”

- ATTIVITA’= il legislatore vuole escludere coloro che si limitano ad un mero godimento di

beni

- ECONOMICA= l’attività è svolta in modo economico quando l’obiettivo è la copertura dei

costi tramite ricavi (si punta al pareggio di bilancio)

- ORGANIZZATA= l’organizzazione è tipica dell’azienda. L’imprenditore deve coordinare

diversi elementi e l’apparato organizzativo è l’azienda. Si distingue l’imprenditore dal

LAVORATORE AUTONOMO

- PROFESSIONALMENTE= inteso come l’opposto di occasionale = attività svolta con

continuità nel tempo. Anche le attività stagionali sono considerate attività d’impresa ->

attività che dipende dal grado climatico

N.B. Un affare isolato può essere ATTIVITA’ D’IMPRESA?

- se deve ripetersi nel tempo NO

- se si tratta di un’operazione piccola e isolata SI (es. costruzione di un ponte)

Se consideriamo la costruzione di un ponte, parliamo di una sola operazione isolata, anche se in

realtà le operazioni sono tante, devono essere coordinate e durano un certo lasso di tempo -> è

certamente ATTIVITA’ DI IMPRESA. Se invece acquisto e rivendo un bene NON sono

imprenditore. AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI -> questa

definizione esclude quindi lo SPECULATORE DI BORSA perché non acquista azioni per

rivenderle, ma semplicemente fa scommesse sui prezzi (non producono beni e servizi e non si

interpongono nel loro scambio).

Lo speculatore non è nemmeno soggetto alle procedure fallimentari.

IMPRENDITORE DEL PROPRIO CONTO = soggetto che rileva beni e servizi non destinandoli al

mercato ma usandoli per proprio conto (es. soggetto che fa costruire una casa per sé, ma che poi

alla fine la rivende)

È considerata ATTIVITA’ D’IMPRESA? Opinioni contrastanti:

- SI= l’articolo 2082 non richiede la destinazione al mercato

- NO= la destinazione al mercato è implicita nell’articolo e l’imprenditore per proprio conto non

possiede il requisito dell’ECONOMICITA’ (non ha ricavi, bensì RISPARMI DI SPESE)

In pratica non si può essere certi di queste opinioni: si deve considerare il singolo caso.

CATEGORIE DELL’IMPRENDITORE sulla base di diversi criteri

OGGETTO DELL’ATTIVITA’

1) • IMPRENDITORE AGRICOLO

• IMPRENDITORE COMMERCIALE

• IMPRENDITORE CIVILE

DIMENSIONI

2) • PICCOLO IMPRENDITORE

• ALTRI (MEDIO/GRANDI)

IN BASE AL SOGGETTO CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ (NATURA DEL SOGGETTO)

3) • IMPRESA INDIVIDUALE

• IMPRESA COLLETTIVA

• IMPRENDITORE PUBBLICO

• IMPRENDITORE PRIVATO

IMPRENDITORE AGRICOLO

(prima del Codice Civile del 1942 non era nemmeno considerato imprenditore)

Art. 2135 “colui che svolge attività agricola ESSENZIALE e attività agricola CONNESSA”.

- ATTIVITA’ AGRICOLA ESSENZIALE = coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di

animali

COLTIVAZIONE DEL FONDO= inizialmente si parlava di coltivazione della TERRA, ma

a) facendosi strada nuove coltivazioni (serre, colture idroponiche) ora si parla di FONDO:

legato a un ciclo biologico vegetale

SILVICOLTURA= cura del bosco (non sfruttamento): si reimpiantano alberi, si pulisce il

b) bosco

ALLEVAMENTO DI ANIMALI= prima si parlava di allevamento del BESTIAME (ovini,

c) bovini, suini, caprini). Il termine viene sostituito perché ora si allevano anche cavalli da

corsa, cani di razza e bachi da seta.

- ATTIVITA’ AGRICOLA CONNESSA= CONNESSA all’attività agricola essenziale

(tipicamente di carattere commerciale). È un’attività che riguarda la trasformazione,

manipolazione e commercializzazione di prodotti ottenuti dall’attività agricola essenziale.

Es: soggetto che alleva mucche (imprenditore agricolo), il soggetto utilizza il latte delle

mucche per produrre formaggi (trasformazione, manipolazione) e li vende

(commercializzazione). Questo sembrerebbe essere un imprenditore commerciale, più che

agricolo: se l’attività presenta 2 requisiti fondamentali, l’imprenditore rimane agricolo:

CONNESSIONE DI CARATTERE SOGGETTIVO= colui che trasforma deve essere

a) imprenditore agricolo e svolgere l’attività agricola essenziale

CONNESSIONE DI CARATTERE OGGETTIVO=requisito della PREVALENZA (per

b) svolgere l’attività agricola connessa l’imprenditore deve utilizzare in prevalenza i

prodotti della propria attività agricola essenziale)

ATTIVITA’ DI AGRITURISMO= “si forniscono prestazioni di vitto e alloggio che per rimanere

nell’ambito dell’attività agricola devono usare prevalentemente le risorse della loro attività”

IMPRENDITORE COMMERCIALE

Art. 2195 . 5 tipi di attività di tipo commerciale:

- Attività industriale (non agricola) diretta alla produzione di beni o servizi;

- Attività intermediaria nella circolazione di beni (coloro che scambiano e vendono beni);

- Attività bancaria e/o assicurativa. N.B.: le IMPRESE DI FINANZIAMENTO svolgono solo

una parte dell’attività bancaria, si trovano al limite tra attività bancaria e attività

intermediaria;

- Attività di trasporto: via terra, aria, acqua;

- Attività ausiliarie delle precedenti: rientrano tutte le attività che non rientrano nelle

precedenti a meno che non siano attività agricole.

IMPRENDITORE CIVILE

L’IMPRESA era citata nel codice di commercio del 1942 ma oggi le caratteristiche dell’imprenditore

civile rientrano nei 5 punti dell’art 2195 (quello dell’imprenditore commerciale). Ormai è condivisa

l’idea che l’imprenditore civile non esista più -> l’imprenditore è o agricolo o commerciale.

PICCOLO IMPRENDITORE

Art 2083 “sono piccoli imprenditori coloro che svolgono un’attività quale coltivatori diretti del fondo,

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che svolgono un’attività professionale e organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei propri familiari”. Il carattere distintivo è lo

svolgimento dell’attività con il lavoro proprio e quello dei propri familiari: i coltivatori del fondo, gli

artigiani e i piccoli commercianti vanno solo a precisare la figura del piccolo imprenditore.

LA PREVALENZA DEL LAVORO PROPRIO DEVE RIGUARDARE TUTTI I FATTORI.

Esempio: L’artigiano orafo (importante impiego di materia, il cui acquisto comporta un investimento

rilevante) che lavora da solo, è considerato piccolo imprenditore? Dipende: bisogna verificare se

c’è la prevalenza di lavoro proprio su tutti gli altri fattori -> la manualità dell’artigiano non ha una

prevalenza (capitale impiegato compreso). Però nel caso in cui qualcuno portasse dei lingotti d’oro

da lavorare (prevalenza del lavoro proprio), allora si parla di piccolo imprenditore. Ci sono 4

precisazioni da fare quando si parla di piccolo imprenditore:

ARTIGIANO = la definizione di artigiano non si trova nel Codice Civile, ma si trova nella

1) LEGGE QUADRO SULL’ARTIGIANATO la quale ha subito svariate modifiche, ma nella

versione attuale: “l’artigiano è colui che ha l’obiettivo particolare di produzione di beni e

servizi con scopo artistico, che si avvale della collaborazione altrui entro certi limiti che

variano secondo il settore”: Artigiano può essere anche una società ma la maggior parte

dei soci devono prestare lavoro personalmente e direttamente. Prima la definizione di

artigiano conteneva questa locuzione “l’artigiano è tale a tutti i sensi di legge” -> definizione

che viene confinata alla legge dedicata agli artigiani.

Obiettivo: tutelare attività di tipo manuale che rischiavano di perdersi; quindi le regole in

esso contenute sono delle agevolazioni, dei benefici, delle esenzioni da regole per

preservare attività di tipo artigianale. Viene anche creato l’ALBO ARTIGIANI: sezione

speciale del registro delle imprese. L’artigiano è piccolo imprenditore? Dipende se ha il

carattere distintivo dei piccoli imprenditori (svolgimento di un’attività prevalentemente con il

lavoro proprio e dei familiari);

SOCIETA’ = il tipo di società fa dedurre se sia piccolo imprenditore o no. Nelle società di

2) persone (rispetto a quelle di capitali) è più facile che ci sia prevalenza di lavoro proprio;

COORDINAMENTO CON LA LEGGE FALLIMENTARE = benché l’art 2221 sancisca che “il

3) piccolo imprenditore è esonerato dal fallimento”, abbiamo la legge fallimentare che regola

le procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata) -> pensate per situazioni

di crisi di imprenditori commerciali (il piccolo imprenditore fa parte degli imprenditori

commerciali) con un impatto più ampio -> se un imprenditore diventa INSOLVENTE può

avere impatto sui suoi dipendenti.

LEGGE FALLIMENTARE (1942, rinnovata nel 2007).

Nella versione del 1942 il profilo del piccolo imprenditore era problematico -> l’art 1

indicava una definizione diversa:

COMMA 1: coloro che riconoscono l’accertamento della ricchezza mobile. Titolari di un

reddito inferiore al minimo

COMMA 2: coloro che hanno investito nell’attività un capitale inferiore a £ 900.000(mai

aggiornato)

COMMA 3: non sono mai piccoli imprenditori le società commerciali

Questi commi vengono abrogati, a parte il 3.

Nel 2007 l’art 1 venne riscritto in due tempi:

- si ripristinano i limiti quantitativi, mantenendo l’indicazione di piccoli imprenditori

- l’attivo dev’essere = 300.00 €, i ricavi = 200.000 €, debiti = 500.000 €. Si fa la media degli

ultimi 3 anni. Se un soggetto sta al di sotto di questi requisiti può essere esonerato dal

fallimento ed essere chiamato piccolo imprenditore.

N.B.: Nella versione attuale sono esonerati dal fallimento i soggetti che sono al di sotto di

queste cifre. Ma tendenzialmente non sarà esonerato seriamente dal fallimento (il lavoro è

più importante del capitale)

IMPRESA FAMILIARE = la parte del Codice Civile dedicata al DIRITTO DI FAMIGLIA (metà

4) anni 70) è compresa nell’art 230 bis. È una definizione dai molteplici obiettivi, non serve per

determinare un certo tipo di impresa, ma per dotare i familiari dell’imprenditore di tutela.

In passato, il capofamiglia si faceva aiutare dalla sua famiglia per svolgere attività

d’impresa; tutto ciò senza dar vita a società (i familiari non erano nemmeno assunti).

I familiari quindi non godevano dei diritti dei dipendenti né dei diritti dei soci -> il

capofamiglia abusava della sua posizione non riconoscendo nulla ai suoi familiari, i quali

non partecipavano neanche alla distruzione degli utili.

L’impresa familiare è quindi un’impresa individuale (dove il capofamiglia è l’imprenditore)

dove vi collaborano i parenti (entro il 3 grado e gli affini entro il 2).

La legge è cambiata: ora i familiari hanno diritti di carattere patrimoniale e amministrativo ->

diritto al mantenimento, diritto a partecipare agli utili dell’impresa (in base alla qualità e alla

quantità di lavoro prestato), diritti sui beni acquistati con utili, diritti di prelazione in caso di

cessazione dell’azienda, diritti di carattere amministrativo (partecipano alle decisioni di

gestione STRAORDINARIA). Non è automatico che l’impresa familiare sia una piccola

impresa (ci deve essere la prevalenza del lavoro proprio).

In caso di insolvenza solo l’imprenditore seguirà le procedure fallimentari.

IMPENDITORE INDIVIDUALE

Nell’impresa individuale vi è un unico soggetto, l’imprenditore, che nello svolgimento dell’attività

può avvalersi dell’ausilio di dipendenti.

VANTAGGI: semplicità di costituzione e snellezza decisionale (è un unico soggetto)

SVANTAGGI: l’imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall’impresa

IMPRENDITORE COLLETTIVO

Impresa esercitata in comune da più soggetti oppure nell’interesse di più persone. La forma più

tipica è l SOCIETA’. IMPRENDITORE PUBBLICO

Il fallimento è una procedura che si applica solamente agli imprenditori commerciali. I soggetti

pubblici possono assumere la carica di imprenditori commerciali.

Tra i soggetti pub

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lau_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Vercellino Francesca Letizia.
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