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SOCIETÀ CHE NON SONO QUOTATE MA SONO DIFFUSE IN MODO RILEVANTE
2. (grado inferiore di apertura) dove il numero di azionisti non è inferiore a 200, non possono
redigere il bilancio abbreviato
SOCIETÀ APERTE NON QUOTATE E NON DIFFUSE IN MODO RILEVANTE perché non
3. superano i limiti individuati.
Fino al 1974 non c'era nessuna distinzione ma è stata introdotta la CONSOB (Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa) con lo scopo di controllare le società quotate per tutelare gli
investitori -> emana norme dedicate solo alle Spa quotate come obblighi informativi, redazioni di
documenti particolari. Fino al 1998 c'è stata un'alluvione legislativa -> interventi legislativi che
hanno introdotto regole ad hoc in particolare per le società aperte dedicate a situazioni particolari e
ambiti dettagliati (es. informazioni sul bilancio). Nel ‘98 è stato creato il TESTO UNICO
DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO (il TUIF) che riassume le regole che erano dedicate alle
società aperte dandole una collocazione unitaria.
Nel 2004 c'è stata la riforma del DIRITTO SOCIETARIO: direttamente nel codice civile si è inserita
una disciplina differenziata per le società aperte, quotate o chiuse.
Per le società aperte c'è una minore possibilità di deroga (minore autonomia contrattuale)mentre è
richiesta una maggiore informazione verso l'esterno. La riforma del 2004 ha introdotto due
fattispecie che vanno a incentivare l'utilizzo della spa:
• SPA UNIPERSONALE -> consente a 1 sola persona (socio) di godere del beneficio della
responsabilità limitata.
Si costituisce con un ATTO UNILATERALE (si poteva già fare dal 1993 ma solo per le srl per
favorire le piccole-medie imprese). Prima della riforma la SPA poteva essere unipersonale:
UNIPERSONALITA’ ORIGINARIA (quando già costituisco la società con 1 solo socio)
≠UNIPERSONALITA’ SUCCESSIVA (ad un certo punto della vita della società le azioni si
trovano concentrate nelle mani di 1 solo socio perché ad esempio le acquista).
Prima della riforma quindi l’unipersonalità era solo successiva ma con regole diverse: c’era un
intero articolo dedicato al socio unipersonale che era obbligato a rispondere illimitatamente
delle obbligazioni sociali per tutto il periodo in cui rimane l’unico socio. Grazie alla riforma si è
consentito all’unico socio di mantenere la responsabilità limitata aggiungendo un secondo tipo
di unipersonalità (originaria). Questo a patto che il socio rispetti alcune condizioni:
− i conferimenti devono essere effettuati integralmente -> se l’unipersonalità è
originaria è immediato, ma se è successiva l'adempimento deve essere effettuato
entro 90 giorni
− l'unico socio deve pubblicizzare la sua unipersonalità: bisogna indicare nel registro
delle imprese le generalità dell'unico socio e deve risultare da tutti gli atti e da tutti i
documenti. Il modo più esaustivo di adempiere a questo obbligo è inserire nella
denominazione sociale i termini unipersonale con unico socio ( es. Alfa Spa
unipersonale).
− Tutti i rapporti tra la società e l'unico socio devono risultare da un atto scritto avente
data certa e devono essere portati nel LIBRO DELLE ADUNANZE.
Nel caso in cui l'unico socio non rispetta queste condizioni la società esiste in ogni caso ma il
socio diventa illimitatamente responsabile fino a quando non adempirà a quanto deve.
• PATRIMONI DESTINATI (O DEDICATI O SEPARATI)-> sono la risposta a 2 situazioni
particolari:
si vuole realizzare uno specifico affare che però ha un rischio elevato: (es ALFA
1. SPA decide di destinare, separare un pezzo del suo patrimonio a uno specifico
affare) questa decisione viene presa dell'organo amministrativo con una delibera
nella quale verrà indicato qual è questo affare, quali sono i beni del patrimonio
sociale che verranno destinati a quest'operazione.
Limiti da rispettare:
il vincolo di destinazione deve essere conosciuto in ogni momento e in ogni
operazione
limite di tipo quantitativo -> non più del 10% del patrimonio netto della
società.
Per le obbligazioni derivanti dallo specifico affare andrà a rispondere solo il
patrimonio destinato, mentre per tutte le altre obbligazioni sociali risponde solo la
restante parte del patrimonio sociale.
Finanziamento destinato -> va a rispondere ad un'esigenza leggermente diversa: la
2. società vuole realizzare un'operazione caratterizzata da costi elevati -> non vuole
indebitarsi per creare una sola operazione specifica. Contratto con un finanziatore
dove si stabilisce che ciò che viene erogato dal finanziatore (prestito/finanziamento)
dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento di quello specifico affare. I proventi
derivanti da quell’affare saranno utilizzati per rimborsare quel finanziamento, se
dovessero avanzarne confluirà tutto nel patrimonio globale della società, se invece
ci fosse una perdita i creditori dello specifico affare potranno chiedere la
liquidazione del patrimonio dedicato.
LA COSTITUZIONE DELLA SPA si articola in 2 fasi:
stipula dell'atto costitutivo
1. iscrizione nel registro delle imprese -> l' esistenza vera e propria si avrà alla fine di questa
2. 2° fase. Si scrive nel registro delle imprese per renderlo noto (efficacia dichiarativa) ai terzi,
nel caso della Spa si parla anche di efficacia costitutiva TOTALE poiché la spa nasce sotto
gli occhi di tutti.
Per iscrivere la Spa nel registro delle imprese prima dobbiamo:
STIPULARE UN ATTO COSTITUTIVO -> ci sono 2 modi per farlo:
1. COSTITUZIONE SIMULTANEA -> l'atto è stipulato dai soci che contestualmente,
o nello stesso momento, sottoscrivono l'intero capitale sociale (questi soggetti hanno
le disponibilità per coprire l'intero capitale) e si impegnano ad apportare lintero
capitale sociale. È la modalità più spesso utilizzata grazie alla riduzione dell'apporto
minimo di capitale sociale (da 120000 € a 50000€).
Sottoscrivere una parte del capitale significa impegnare quel pezzo di capitale.
COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE -> può capitare che i soggetti
o che vogliono dare vita alla Spa non abbiano la disponibilità o anche solo la volontà
di sottoscrivere l'intero capitale allora scelgono questa seconda modalità dove l'iter
è più lungo e si passa attraverso diverse fasi:
i soggetti che vogliono, ma non possono, costituire la spa redigono un
progetto/programma che è una specie di linea guida (attività che si andrà a
fare, che capitale avrà) -> SOGGETTI PRMOTORI Progetto che va
presentato ai notai e viene reso pubblico. Nel progetto sono anche indicati i
termini per arrivare alla stipula dell'atto costitutivo e viene specificato il
termine per la FASE DELLE ADESIONI.
i soci, quindi entro il termine della fase delle adesioni, sottoscriveranno una
parte del capitale sociale
FASE DELL’ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI -> si deve redigere l'atto
costitutivo. L'Assemblea è valida se sono presenti sottoscrittore per la metà
del capitale -> il QUORUM COSTITUTIVO è dato dalla metà del capitale e il
QUORUM DELIBERATIVO è dato dalla maggioranza con un voto per teste.
L'assemblea deve verificare che ci siano tutte le condizioni per poter
costituire una spa.
Un’ eccezione al principio maggioritario -> serve l'unanimità dei soggetti
quando l'assemblea dei sottoscrittori vuole modificare qualche elemento del
progetto (come stravolgere l'oggetto sociale).
Ora si ha la redazione dell'atto costitutivo.
POSIZIONE DEI PROMOTORI -> hanno molti obblighi e alcuni benefici
Sono responsabili verso i soci e i terzi per la veridicità di quello che hanno scritto nel
progetto
Sono responsabili della esistenza e del valore dei conferimenti diversi da quelli in
denaro
Sono responsabili dell’integrale sottoscrizione del capitale
Sono responsabili di tutte le obbligazioni precedenti all’iscrizione nel registro delle
imprese
I benefici dei promotori, invece, sono enunciati nell’atto costitutivo dall’assemblea.
Non è detto che i promotori diventino anche soci della società (se apportano capitale si).
È riconosciuta una partecipazione agli utili, che non può eccedere ad alcuni limiti (max 10%
degli ultimi netti di bilancio) e può durare al massimo 5 anni.
L’atto costitutivo può essere integrato dallo STATUTO (parte integrante dell’atto costitutivo).
Come dev’essere redatto l’atto costitutivo?
FORMA -> inderogabilmente quella dell’atto pubblico (se manca avremo la nullità)
CONTENUTO -> l’art 2328 elenca una serie di norme:
Indicare le generalità dei primi soci e la parte di capitale che hanno sottoscritto
Indicare la denominazione della società con limite di liceità e indicare “SPA”
Indicare il comune dove è posta la sede sociale: per il tribunale d’appartenenza e la
camera di commercio competente. Si omette di chiedere l’indirizzo specifico
Indicare l’oggetto sociale -> in seguito alla nascita della società ci sarà più
irrigidimento
Indicare se ci sono categorie speciali di azioni (AZIONI PRIVILEGIATE, DI
RISPARMIO, ecc) e indicarne le caratteristiche
Indicare se si vogliono dare limiti alla circolazione delle azioni
Indicare il valore dei conferimenti diversi dal denaro: i soci infatti possono apportare
crediti o beni in natura per diventare soci
Indicare eventuali regole diverse dalla disciplina base sulla ripartizione degli utili / se
rimangono nella disciplina base non va indicato nell’atto costitutivo, altrimenti si
Indicare se, quando e come vengono distribuiti gli utili -> se e quando è deciso
dall’assemblea dei soci; il come è detto nell’atto costitutivo
L’assemblea è ORDINARIA quando approva il bilancio: se c’è un utili decide se va
accantonato nelle riserve (per aumentare il capitale, per rimborsare un socio, ecc) o
distribuito ai soci
RISERVA LEGALE -> utile accantonato imposto dalla legge: quando arriva a 1/5 del
capitale non si accantona più
Benefici accordati ai promotori (importo delle spese di costituzione)
Sistema di amministrazione che si intende usare: SISTEMA TRADIZIONALE
oppure i 2 sistemi introdotti dopo la riforma -> SISTEMA MONISTICO e SISTEMA
DUALISTICO
Ora la società è ben i