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Estratto del documento

PROBLEMI DEL CAMPOBASSO

Abbassato la quota per la creazione della S.p.a a 50.000 €, esistono le azioni con voto maggiorato

e con voto plurimo.

24/04/15

Struttura finanziaria e conferimenti nella S.p.a. Cosa si può conferire nella S.p.a?

Non si possono conferire le prestazioni d'opera, perché non è possibile stimare in maniera

oggettiva la prestazione d'opera e perché non è di facile liquidazione.

Se ho un bene di difficile liquidazione di fatto non ho niente. Questa è la ratio della S.p.a; quindi i

conferimenti:

- stima attendibile, definire il valore con criteri oggettivi

- facile (o agevole) liquidazione, facilmente erogabile fra i creditori

I conferimenti devono essere fatti in denaro. Si possono dare beni in natura e crediti pecuniaria

perché suscettibili di stima attendibili e facile liquidità purché il conferimento si concreti in una

sicura e irrevocabile messa in disposizione del bene alla società.

Il passaggio di proprietà si deve effettuare subito al momento del conferimento. La dottrina

vuole ampliare il novero delle risorse conferibili cercando di rendere conferibili anche delle risorse

che non siano di pronta liquidazione, fermo restando la attendibile stima (con criteri oggettivi) la

dottrina vuole tralasciare il requisito della pronta liquidazione - purché vi sia l'immediata

disponibilità nella società.

Diritti personali di godimento, licenza di un marchio. La licenza di un marchio è un valore. La

società ha un valore perché c'ha un marchio da sfruttare senza pagare. Anche un brevetto di

invenzione posso darlo alla società. Pagina 48

Se si da un usufrutto il bene deve essere libero da vincoli e subito a disposizione della società.

Prestazione d'opera e servizi mai, tranne alcuni casi. Le procedure per assicurare il bene

conferito in natura o nel credito hanno particolari procedimenti.

Nelle S.r.l era il conferente che portava il bene e la relazione di stima. Non c'è nessuna norma

nella S.r.l che prevede un controllo della relazione di stima.

Nella S.p.a la relazione di stima non è scelto ma è nominato dal tribunale, in alcuni casi può

mancare la relazione di stima (2343 ter). In questi casi però la situazione è tale che una stima

attendibile di questi beni già c'è. Perché in un primo caso si tratta di beni il cui valore viene

determinato da una relazione matematica. art. 2343 ter

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e'

richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo

medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi

precedenti il conferimento.

Altri due casi in cui non è necessaria la valutazione di stima:

- determinabile in maniera matematica

- attestazione di valore attendibile

Art. 2343 ter

- quando il valore è almeno pari al valore che questo stesso bene ha in una valutazione

precedente con criteri attendibili. Diamo a quel bene lo stesso valore che quel bene ha in un

bilancio - determinato con criteri adeguati.

- valore risultante alla valutazione non oltre i 6 mesi

Entrato nel 2008.

Gli amm. dopo che la società si è costituita prima di emettere le azioni corrispondenti al valore del

bene conferito, controllano se il valore del bene è quello attribuitogli nella valutazione di stima se

non lo fanno sono inadempienti e quindi è possibile fargli contro una azione di responsabilità.

Quando c'è una discrepanza maggiore di 1/5 del valore di un bene allora c'è la riduzione del

capitale sociale proporzionale a meno che il socio non integra in denaro. Altra possibilità è

decidere di andarsene.

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Amministratore, obbligo di controllo della valutazione di stima, possono anche cambiare la

valutazione del tribunale (????)

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quando non c'è valutazione di stima il controllo è eventuale da parte degli amministratori.

Per quelli per cui valore è attestato:

- non spendo soldi per la stima

- non faccio rivalutare agli amm.

Per quel bene che è più lontano nel tempo:

- amm. hanno obbligo di rivalutazione (es. degli strumenti finanziari)

Particolare disciplina per gli acquisti della società da soggetti che sono legati alla società stessa da

particolari legami. Beni o crediti acquistati dalla società da soggetti che hanno particolari legami

con la società (soci, amm., promotori - quelli che prendono sulle spalle la costituzione per

pubblica sottoscrizione - e fondatori - firmano il contratto). Pagina 49

Questi acquisti sono con sospetto perché potrebbe nascondere una restituzione del

conferimento. Se il bene era necessario alla società perché non l'ha conferito? Proprio dall'amm.

devono comprare un bene?

Queste operazione potevano nascondere una pratica sotto, per far passare una operazione

aggirare il divieto legale ossia quello di partecipare alla società senza conferire niente. Si fa

entrare, ad. es, un bene che vale 50 a 100 senza nessun controllo perché non essendo un

conferimento non è soggetto a stima.

Quando ci sono degli acquisti entro i primi 2 anni dalla costituzione, da parte di alcuni personaggi

particolari, questi possono essere fatti ma vengono valutati come il conferimento. Non solo, ma

sottopone al giudizio dell'assemblea la decisione sull'acquisto.

Quella dei conferimenti è una disciplina molto rigida. Il fatto che esiste una disciplina così rigida

non vuol dire che ogni apporto sia un conferimento o che vi siano modi meno rigidi per fare entrare

delle utilità non conferibili dentro il patrimonio.

Non è detto che ogni cosa che il socio dia alla società sia un conferimento.

Cosa può fare entrare la società nei conferimenti.

Apporti diversi dai conferimenti

Un modo per far entrare più ricchezza è il sovrapprezzo (già presente nella S.r.l - libera scelta),

qua è obbligatorio.

Vuol dire che l'azione costa 10 (valore nominale) il socio non la paga "10" ma 20. 10 va a capitale

10 nella riserva di sovrapprezzo. Il primo 10 non si può toccare mentre la riserva di sovrapprezzo

sì. E' obbligatoria quando realizziamo un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

escludendo il diritto di opzione.

Entrano nuove persone ed è obbligatorio il sovrapprezzo.

E' facoltativo il sovrapprezzo in sede di costituzione ella società. Questo c'è quando conferisco un

bene che vale 100 ma imputiamo al capitale 50, nella stessa relazione dell'esperto c'è la possibilità

di sapere quanto è a capitale e quanto a sovrapprezzo. Lui riceverà meno azioni (il bene 100 e lui

riceve 50) e gli altri 50 vanno nel sovrapprezzo.

Una prima maniera per cui si fa il sovrapprezzo il valore del conferimento è maggiore della

quota sottoscritta. Conferisco 20 ma sottoscrivo 10 (ticket per l'entrata del socio in società - pago

di più).

Questa parte in più viene inserita in una riserva che è detta riserva da sovrapprezzo. Do alla

società un bene che vale 100 ma imputiamo 50 non va confusa con ipotesi di esuberanza del

conferimento (chi da di più ma prende di meno - imputato tutto a capitale) la legge afferma

che tra conferimento e azioni deve esserci proporzionalità se conferisco 100 mi devono dare 100

di azioni. Questo è un principio residuale in cui si può fare diversamente.

Se vogliamo che Tizio vuole entrare ma vuole conferire poco, conferire 5 ma gli vogliamo dare 10.

Allora il 5 che manca lo mettiamo noi. Si fa allora un conferimento esuberante.

NON SI PUO' VARIARE IL VALORE ESPRESSO DELLA CIFRA ESPOSTA A CAPITALE, CHE

DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO DELLE RISORSE CONFERITE.

Altro modo che il socio ha di contribuire, di dare risorse alla società che non verranno imputate a

capitale:

- versamenti a fondo perduto

Non c'è obbligo di darle e serve per un futuro aumento di capitare o una copertura delle perdite.

Sono leciti questi apporti ma il problema è la rappresentazione in bilancio. Pagina 50

Il legislatore ha regolato tutto nelle S.r.l qua nella S.p.a sta completamente zitto. Parte della

dottrina prospetta interpretazione analogica della disciplina della S.r.l. Quindi vanno postergati

nella restituzione (dopo che sono soddisfatti tutti i creditori - nella liquidazione).

Azioni con prestazioni accessorie. Documentano impegno del socio al conferimento della

qualità di socio ma anche obbligo del socio ad eseguire prestazione d'opera o di servizi. Rapporti

paralleli e distinti:

- obbligo di conferimento

- obbligo di eseguire prestazione accessoria di opera e di servizi

Tutto ciò è disciplinato nell'atto costitutivo. Partecipazione viene personalizzata perché su queste

azioni c'è un vincolo alla circolazione perché possono essere validamente trasferite solo se c'è il

consenso di tutti gli amministratori, perché se la persona che sia offerta come socio non è detto

che l'altro nuovo socio ne sia capace.

E' necessario, unica deroga al principio della maggioranza, il consenso di tutti i soci (unanimità).

Modificazioni dell'atto costitutivo con la unanimità.

Altra porta delle prestazioni d'opera strumenti finanziari partecipativi, che non sono azioni.

Questi che danno strumenti finanziari non sono soci, possono votare però sono posizioni giuridiche

differenti. Lo strumentista non è un socio, non fa un conferimento. Questi strumenti possono

essere dotati di particolari diritti patrimoniali (simili all'azionista) dotati anche di diritti amministrativi.

Obbligazioni; c'hanno in comune con le azioni il fatto di essere un prestito. Anch'esse sono titoli,

obbligazione è sia il diritto che il titolo. Sono anch'esse legate al principio di unitarietà e di

uguaglianza. Hanno stessi diritti e stesso valore. Non è capitale di rischio ma di debito. Questi

hanno diritto di vedersi restituito il credito.

Nelle società chiuse non si possono emettere obbligazioni per valore maggiori al 50% del capitale

sociale nominale. Nelle quotate non c'è questo limite.

AZIONI

Il capitale sociale (valore uguale alla somma dei conferimenti) è nella S.p.a diviso in un numero

arbitrario, deci

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaegat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof D'Arcangeli Antonella.