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CAPITOLO TERZO
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
Nozione e caratteri distintivi.
La società in accomandita semplice artt. 2313-2324, è una società di persone che si differenzia
dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:
→ I soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali.
→ I soci accomodanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. Sono obbligati solo
nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non
hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del conferimento promosso e non
ancora eseguito.
Diversa è anche la posizione dei soci per quanto concerne l’amministrazione della società che
compete esclusivamente ai soci accomandatari, i soci accomodanti sono esclusi dalla direzione
dell’impresa sociale. Questo tipo di società risponde alla funzione economica di consentire
l’aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali assumendo
responsabilità illimitata e di soggetti che intendono finanziare l’attività con rischio e poteri limitati
assumendo pur sempre la veste di soci. È il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio
in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento
personale per alcuni soci è un tipo di società che potrebbe facilmente prestarsi ad abusi
particolarmente gravi per l’ordinato svolgimento della vita economica. il nodo centrale su questo
argomento è di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di evitare un uso anomalo e distorto di
tale tipo di società con la previsione di numerosi divieti e l’esigenza di non estraniare del tutto i soci
accomandanti dall’attività della società.
La costituzione della società. La ragione sociale.
Per la costituzione della società in accomandita semplice valgono le regole esposte per la società
in nome collettivo. L’atto costitutivo dovrà ovviamente indicare distintamente quali sono i soci
accomandatari e quali gli accomandanti (2316). Anche l’atto costitutivo dell’accomandita semplice
è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese ma l’omessa registrazione comporta
esclusivamente irregolarità della società. La formazione della ragione sociale deve essere formata
col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale.
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L’accomodante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde di
fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
L’accomandante perde così il beneficio della responsabilità limitata. Per i conferimenti dei soci è da
ritenersi che sia per entrambe le categorie di soci trova piena applicazione la disciplina dettata per
le altre società di persone.
I soci accomandanti e l’amministrazione della società.
L’ordinamento della società ricalca quello della collettiva. Articolo 2318 pone il principio che i soci
accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva e che
l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.
Dall’amministrazione della società (potere di gestione e potere di rappresentanza) sono invece
esclusi i soci accomandanti e la portata di tale esclusione è poi puntualizzata dall’articolo 2320: I
soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in
nome della società , se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandanti ch
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le
obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286. I soci accomandanti possono
tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e se l’atto costitutivo lo
consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di
sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del
conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti
della società.
Da ciò si deduce che possono prestare la loro opera manuale o intellettuale, sotto la direzione
degli amministratori quindi mai in posizione autonoma e indipendente.
Divieto di immistione.
Il contenuto del divieto di immistione degli accomandanti nella gestione della società e le sanzioni
per la violazione dello stesso sono fissati dal primo comma dell’articolo 2320. La norma stabilisce
che gli accomandanti non possono compiere atti di ordinaria amministrazione, né trattare o
concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per i singoli affari.
L’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i
terzi per tutte le obbligazioni sociali. Può inoltre essere escluso dalla società con decisione a
maggioranza degli altri soci. All’accomandante è preclusa sia la partecipazione all’amministrazione
interna della società sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni. Deve ritenersi privo
di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali. I pareri o le
autorizzazioni eventualmente previsti dall’atto costitutivo non possono assumere carattere
generale: non possono riferirsi a tutti gli atti di amministrazione ma devono riguardare solo
operazioni determinate. È da escludersi (ma ci sono controversie a riguardo) che in regime di
amministrazione disgiuntiva gli accomandanti possano partecipare alla decisione sull’opposizione
di un amministratore al compimento di una atto da parte di altro amministratore. Non contrasta col
divieto di immistione la collaborazione degli accomandanti nell’amministrazione interna della
società sotto le direttive degli accomandatari e nel quadro di un rapporto di subordinazione rispetto
a questi ultimi. L’accomandante può infatti legittimamente trattare e concludere affari in nome della
società in forza di procura speciale per singoli affari. È quindi necessario che siano
predeterminati gli affari per i quali l’accomandante è investito del potere di rappresentanza della
società. L’accomandante che viola il divieto di immistione si espone ad una sanzionale
patrimoniale particolarmente grave e non proporzionata all’infrazione commessa. Egli infatti
risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali che a
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qualsiasi titolo siano imputabili alla società, l’accomandante che viola il divieto di immistione non
diventa socio accomandatario a tutti gli effetti ed in particolare perde il beneficio della
responsabilità limitata solo nei confronti dei terzi. La società resta obbligata solo se
l’accomandante ha agito in base a procura o se il suo operato è stato successivamente ratificato
dagli amministratori. In caso contrario, responsabile verso il terzo sarà solo l’accomandante che ha
compiuto l’atto, così come previsto per il rappresentante senza poteri.
Il trasferimento della partecipazione sociale.
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, IL TRASFERIMENTO PER ATTO FRA VIVI DELLA
QUOTA DEGLI ACCOMANDATARI PUO’ AVVVENIRE SOLO COL CONSENSO DI TUTTI GLI
ALTRI SOCI. Per la trasmissione mortis causa sarà necessario anche il consenso degli eredi.
Diversa è la disciplina per il trasferimento della quota degli accomandanti. La loro quota è
liberamente trasferibile per cause di morte senza che vi sia bisogno del consenso dei soci
superstiti. Per il trasferimento per atto fra vivi è invece necessario il consenso dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Lo scioglimento della società.
La duplice categoria di soci che caratterizza la società in accomandita semplice deve permanere
per tutta la vita della società. Tale società si scioglie, oltre che per le cause previste per la società
in nome collettivo quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti,
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Durante il
periodo di sei mesi, concesso per ricostituire la duplice categoria di soci, l’attività della società
continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se invece sono venuti meno i
soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un AMMINISTRATORE PROVVISORIO i
cui i poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Spirato il
termine di sei mesi senza che venga ricostituita la categoria dei soci mancanti e senza che si dia
inizio al procedimento di liquidazione, la società si trasformerà tacitamente in una collettiva
irregolare.
La società in accomandita irregolare.
È irregolare la società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non sia ISCRITTO nel registro
delle imprese. L’omessa registrazione non impedisce la nascita della società nell’accomandita
irregolare il divieto di immistione degli accomandanti abbia portata più ampia, ha carattere
assoluto. Neppure il rilascio di una procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante da
responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Per il testo vale per
l’accomandita irregolare la stessa disciplina esposta per la collettiva irregolare: i creditori sociali
hanno diritto di agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Incombe su
questi ultimi l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui
quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi. Viene meno il beneficio di escussione
automatica. I creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della
quota del loro debitore provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli.
Possibilità preclusa quando la società regolare. Si presume che ciascun socio che agisce per la
società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio.
CAPITOLO QUARTO.
LA SOCIETA’ PER AZIONI. 28
Nozione e caratteri essenziali.
La società di capitoli si dividono in Società per azioni, società in accomandita per azioni per azioni
e società a responsabilità limitata. La società per azioni è il tipo di società più importante nella
realtà economica per la sua ampia di