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CAPITOLO TERZO

LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Nozione e caratteri distintivi.

La società in accomandita semplice artt. 2313-2324, è una società di persone che si differenzia

dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:

→ I soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni

sociali.

→ I soci accomodanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. Sono obbligati solo

nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non

hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del conferimento promosso e non

ancora eseguito.

Diversa è anche la posizione dei soci per quanto concerne l’amministrazione della società che

compete esclusivamente ai soci accomandatari, i soci accomodanti sono esclusi dalla direzione

dell’impresa sociale. Questo tipo di società risponde alla funzione economica di consentire

l’aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali assumendo

responsabilità illimitata e di soggetti che intendono finanziare l’attività con rischio e poteri limitati

assumendo pur sempre la veste di soci. È il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio

in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento

personale per alcuni soci è un tipo di società che potrebbe facilmente prestarsi ad abusi

particolarmente gravi per l’ordinato svolgimento della vita economica. il nodo centrale su questo

argomento è di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di evitare un uso anomalo e distorto di

tale tipo di società con la previsione di numerosi divieti e l’esigenza di non estraniare del tutto i soci

accomandanti dall’attività della società.

La costituzione della società. La ragione sociale.

Per la costituzione della società in accomandita semplice valgono le regole esposte per la società

in nome collettivo. L’atto costitutivo dovrà ovviamente indicare distintamente quali sono i soci

accomandatari e quali gli accomandanti (2316). Anche l’atto costitutivo dell’accomandita semplice

è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese ma l’omessa registrazione comporta

esclusivamente irregolarità della società. La formazione della ragione sociale deve essere formata

col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale.

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L’accomodante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde di

fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

L’accomandante perde così il beneficio della responsabilità limitata. Per i conferimenti dei soci è da

ritenersi che sia per entrambe le categorie di soci trova piena applicazione la disciplina dettata per

le altre società di persone.

I soci accomandanti e l’amministrazione della società.

L’ordinamento della società ricalca quello della collettiva. Articolo 2318 pone il principio che i soci

accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva e che

l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.

Dall’amministrazione della società (potere di gestione e potere di rappresentanza) sono invece

esclusi i soci accomandanti e la portata di tale esclusione è poi puntualizzata dall’articolo 2320: I

soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in

nome della società , se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandanti ch

contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le

obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286. I soci accomandanti possono

tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e se l’atto costitutivo lo

consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di

sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del

conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti

della società.

Da ciò si deduce che possono prestare la loro opera manuale o intellettuale, sotto la direzione

degli amministratori quindi mai in posizione autonoma e indipendente.

Divieto di immistione.

Il contenuto del divieto di immistione degli accomandanti nella gestione della società e le sanzioni

per la violazione dello stesso sono fissati dal primo comma dell’articolo 2320. La norma stabilisce

che gli accomandanti non possono compiere atti di ordinaria amministrazione, né trattare o

concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per i singoli affari.

L’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i

terzi per tutte le obbligazioni sociali. Può inoltre essere escluso dalla società con decisione a

maggioranza degli altri soci. All’accomandante è preclusa sia la partecipazione all’amministrazione

interna della società sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni. Deve ritenersi privo

di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali. I pareri o le

autorizzazioni eventualmente previsti dall’atto costitutivo non possono assumere carattere

generale: non possono riferirsi a tutti gli atti di amministrazione ma devono riguardare solo

operazioni determinate. È da escludersi (ma ci sono controversie a riguardo) che in regime di

amministrazione disgiuntiva gli accomandanti possano partecipare alla decisione sull’opposizione

di un amministratore al compimento di una atto da parte di altro amministratore. Non contrasta col

divieto di immistione la collaborazione degli accomandanti nell’amministrazione interna della

società sotto le direttive degli accomandatari e nel quadro di un rapporto di subordinazione rispetto

a questi ultimi. L’accomandante può infatti legittimamente trattare e concludere affari in nome della

società in forza di procura speciale per singoli affari. È quindi necessario che siano

predeterminati gli affari per i quali l’accomandante è investito del potere di rappresentanza della

società. L’accomandante che viola il divieto di immistione si espone ad una sanzionale

patrimoniale particolarmente grave e non proporzionata all’infrazione commessa. Egli infatti

risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali che a

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qualsiasi titolo siano imputabili alla società, l’accomandante che viola il divieto di immistione non

diventa socio accomandatario a tutti gli effetti ed in particolare perde il beneficio della

responsabilità limitata solo nei confronti dei terzi. La società resta obbligata solo se

l’accomandante ha agito in base a procura o se il suo operato è stato successivamente ratificato

dagli amministratori. In caso contrario, responsabile verso il terzo sarà solo l’accomandante che ha

compiuto l’atto, così come previsto per il rappresentante senza poteri.

Il trasferimento della partecipazione sociale.

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, IL TRASFERIMENTO PER ATTO FRA VIVI DELLA

QUOTA DEGLI ACCOMANDATARI PUO’ AVVVENIRE SOLO COL CONSENSO DI TUTTI GLI

ALTRI SOCI. Per la trasmissione mortis causa sarà necessario anche il consenso degli eredi.

Diversa è la disciplina per il trasferimento della quota degli accomandanti. La loro quota è

liberamente trasferibile per cause di morte senza che vi sia bisogno del consenso dei soci

superstiti. Per il trasferimento per atto fra vivi è invece necessario il consenso dei soci che

rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Lo scioglimento della società.

La duplice categoria di soci che caratterizza la società in accomandita semplice deve permanere

per tutta la vita della società. Tale società si scioglie, oltre che per le cause previste per la società

in nome collettivo quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti,

sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Durante il

periodo di sei mesi, concesso per ricostituire la duplice categoria di soci, l’attività della società

continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se invece sono venuti meno i

soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un AMMINISTRATORE PROVVISORIO i

cui i poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Spirato il

termine di sei mesi senza che venga ricostituita la categoria dei soci mancanti e senza che si dia

inizio al procedimento di liquidazione, la società si trasformerà tacitamente in una collettiva

irregolare.

La società in accomandita irregolare.

È irregolare la società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non sia ISCRITTO nel registro

delle imprese. L’omessa registrazione non impedisce la nascita della società nell’accomandita

irregolare il divieto di immistione degli accomandanti abbia portata più ampia, ha carattere

assoluto. Neppure il rilascio di una procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante da

responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Per il testo vale per

l’accomandita irregolare la stessa disciplina esposta per la collettiva irregolare: i creditori sociali

hanno diritto di agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Incombe su

questi ultimi l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui

quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi. Viene meno il beneficio di escussione

automatica. I creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della

quota del loro debitore provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli.

Possibilità preclusa quando la società regolare. Si presume che ciascun socio che agisce per la

società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio.

CAPITOLO QUARTO.

LA SOCIETA’ PER AZIONI. 28

Nozione e caratteri essenziali.

La società di capitoli si dividono in Società per azioni, società in accomandita per azioni per azioni

e società a responsabilità limitata. La società per azioni è il tipo di società più importante nella

realtà economica per la sua ampia di

Dettagli
A.A. 2016-2017
128 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaia.lucchini96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Cera Mario.