DIRITTO COMMERCIALE
Lezione 1 - 20/09 - Introduzione 2
Lezione 2 - 22/09 - Definizione di società, differenze tra capitali e di persone 2
Lezione 3 - 27/09 - Tipologie di società 5
Lezione 4 - 29/09 - Atto costitutivo della società Srl 7
Lezione 5 - 04/10 - Atto costitutivo e problemi, nullità della società 11
Lezione 6 - 06/10 - SRL semplificata e capitale ridotto 14
Lezione 7 - 11/10 - Conferimenti 17
Lezione 8 - 13/10 - Il capitale sociale 19
Lezione 9 - 18/10 - Capitale sociale e partecipazione sociale 22
Lezione 10 - 22/10 - Partecipazioni e finanziamenti delle Srl 25
Lezione 11 - 25/10 - Organo decisorio e diligenza professionale 28
Lezione 12 - 27/10 - Azione sociale di responsabilità 30
Lezione 13 - 3/11 - Conflitto di interessi 32
Lezione 14 - 8/11 - Competenze dei soci 34
Lezione 15 - 15/11 - Funzione di Controllo pt.1 37
Lezione 16 - 17/11 - Funzione di Controllo pt.2 40
Lezione 17 - 22/11 - Aumento e riduzione del capitale sociale 45
Lezione 18 - 24/11 - Fine della società 48
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Lezione 1 - 20/09 - Introduzione
Le SRL sono in numero maggiore rispetto alle SPA presso la Camera di Commercio.
Le SRL sono società di partenza per carattere imprenditoriale perché:
1. Costano meno
2. Lasciano ampio spazio all'autonomia statutaria, ossia fissare le regole più
convenienti ai loro interessi, è un modello flessibile ed elastico
È il modello più idoneo a far ripartire l'economia, il modello è stato facilitato appunto a causa della
crisi. Consente di cogliere delle facilitazioni per superare la crisi.
Nel 2003 entra in vigore la riforma delle società di capitali e ha ridiseganto il tipo delle SRL.
NORMATIVA VIGENTE DAL 2003.
Manuale: Diritto Commerciale ed. Giappichelli curatore Marco Cian
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Lezione 2 - 22/09 - Definizione di società, differenze tra capitali e di
persone
SRL, due ranghi possibili:
La SRL è una società
1. La SRL appartiene alla categoria delle società di capitali
2.
Le definizioni presentano delle forti ambiguità:
1) Il concetto di società, fino ai primi anni 90, presuppone una iniziativa imprenditoriale di
carattere collettivo, cioè portata avanti da più soci e quindi le società di qualunque tipo
presupponevano a monte un contratto
2) il contratto stipulato dai soci in base al quale i soci davano vita a un nuovo ente (la società)
conferendo a questo ente una serie di risorse
3)
4) risorse necessarie per svolgere un’attività economica produttiva
per svolgere questa attività economica produttiva insieme (Esercizio in comune)
5) per svolgere insieme questa attività allo scopo di dividersi gli utili
6)
Quindi c’è la necessità di un contratto perché le iniziative imprenditoriali sono di carattere collettivo
e quindi è necessario che questi soci si accordino. Questo accordo verte sulla materia
patrimoniale.
SPIEGAZIONI:
1) L’accordo che verte sulla materia patrimoniale è l’articolo 1321 è la nozione di contratto
perché a monte c’è la pluralità dei soci. Pagina 2 di 51
Contratto costitutivo di un nuovo ente: la nascita di un nuovo ente che va sotto il nome di
2) società. Nella realtà giuridica vuole dire nascita di una nuova figura soggettiva che significa
che c’è un nuovo centro di imputazione di obblighi e diritti. Fra i soci e la società c’è la finalità di
distinguere il centro di imputazione tra soci e società. La società ha sia la capacità giuridica
(articolo 1 cc) e sia la capacità di agire (articolo 2 cc). Nella società non può esserci
confusione di patrimonio tra quello societario e quello dei soci.
Il contratto è uno strumento per movimentare la propria sfera giuridica, è un fattore dinamico.
Dopo la stipulazione di un contratto, la realtà giuridica cambia, è un fattore dinamico. Possiamo
avere contratto che producono ordini di effetti diversi, i contratti conducono a risultati diversi.
Distinguendo i contratti in funzione del tipo di effetti, possiamo parlare di contratti con effetti
obbligatori o di contratti con effetti reali.
Effetti obbligatori: contratti che conducono obbligazioni, ossia dal contratto nascono
obbligazioni per l’una o per l’altra parte (es. contratto di appalto, c’è quindi un obbligo di
impegno da parte del commissionato e un obbligo di pagare da parte del committente).
Contratto in base al quale nascono delle specifiche obbligazioni.
Effetti reali: sono contratti che producono vicende di carattere traslativo, ossia il trasferimento
della proprietà di un bene. Ossia il trasferimento del diritto di proprietà da A a B. (es. contratto
di compravendita). Reale significa che si determina una vicenda di carattere traslativo. Se il
pagamento è differito (non pago subito) ho comunque degli obblighi. Ci sono effetti reali che
sono attivi nel momento della stipulazione del contratto (art 1976) ma nel tempo può residuare
una obbligazione pecuniaria relativa a quella parte di prezzo che non viene corrisposta
immediatamente. Un contratto può produrre quindi una molteplicità di effetti, alcuni reali ed altri
obbligatori e può non essere inquadrato né nell’una né nell’altra categoria.
Il contratto di stipulazione della società non è inquadrato nelle due categorie ma va nei
contratti di organizzazione e hanno come caratteristica principale quella di dare origine a una
nuova figura soggettiva, a un nuovo ente. Il contratto è uguale o si può equiparare al contratto
costitutivo di una associazione ma le associazione è solitamente no profit. Il contratto
costitutivo produce anche come effetto che i soci trasferiscono delle risorse in capo alla nuova
società (effetti reali) o effetti obbligatori se i soci si impegnano all’apportare risorse.
I soci danno vita a un nuovo ente conferendo beni e servizi (risorse). C’è questa
3) necessità perché deve svolgere la propria attività e ha bisogno di una dote e i necessari
strumenti per raggiungere il proprio scopo e devono in prima istanza essere conferiti dai soci
medesimi. Quindi la costituzione di una società comporta sempre un sacrificio di beni
(conferimenti in natura), denaro o prestazioni in fare. Il socio non riceverà uno stipendio
mensile ma la sua forma di remunerazione sarà un utile eventuale.
Le società sono veicoli per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Gli enti no profit, non
4) perseguono scopo di lucro, e possono svolgere attività di carattere ideale e non per forza
imprenditoriale (es. no profit per l’ambiente). Le attività di carattere imprenditoriali sono attività
produttive di nuove ricchezza, il cui risultato è la produzione di nuovi beni o servizi.
L’attività imprenditoriale deve essere esercitata in comune, ossia la possibilità di co-gestire
5) e incidere sullo svolgimento delle attività sociali. Ad esempio, in una Snc tutti i soci sono anche
amministratori ma questa possibilità non esiste nella Spa dove esiste una netta distinzione fra
l’organo amministrativo e i soci che hanno prerogative limitate e vanno esercitate
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nell’assemblea, quindi ancora più limitate perché il voto del socio conta solo all’interno
dell’assemblea. Quindi questo requisito è quello più elastico e più flessibile e può essere ridotto
nelle Spa con solo la possibilità di concorrere alla nomina degli amministratori e cioè di coloro
che avranno l’incarico effettivamente l’attività imprenditoriale.
6) La produzione è a scopo di lucro per avere la possibilità sotto forma di utili i profitti dell’attività
svolta.
Dopo gli anno 90 sono stati messi in discussione alcuni aspetti di queste nozioni. Una evoluzione
che è stata innescata da modifiche normative. C’è un requisito nelle società di persone (Snc e
Sas) della pluralità dei soci che devono essere di 2 o più. La pluralità dei soci può essere
originaria (ossia al momento della nascita della società, che può trasformarsi in unicità se gli altri
soci muoiono) mentre sopravvenuta (se gli altri muoiono, l’altro superstite ha 6 mesi di tempo per
trovare altri soci perché la pluripersonalità è un carattere fondante e necessario).
Nelle Srl invece, dal 1993, il legislatore ha inserito la possibilità dell’unipersonalità originaria,
ossia un socio solo può fondare una Srl. Nel 2003, ha esteso questa possibilità anche alle Spa.
L’unipersonalità può esistere al momento della nascita come anche nel corso dell’esistenza, sia
originaria sia sopravvenuta, sia delle Srl e delle Spa. Al momento della costituzione con un unico
socio ci sarà un atto unilaterale di costituzione, o di negozio unilaterale di costituzione, che però
bisogna rivedere anche l’assemblea dei soci e altri organi “normali” delle srl e spa.
I conferimenti delle risorse, all’atto della costituzione, era obbligatorio definire un capitale sociale di
un determinato ammontare. Nel 2008, il legislatore della crisi è intervenuto svuotando il requisito
dei conferimenti. All’oggi è possibile costituire una Srl con un minimo di un euro a un massimo di
9999 euro.
Lo scopo di lucro per la maggior parte c’è, mentre le società cooperative c’è uno scopo
mutualistico che non è esattamente di lucro, quindi lo scopo di lucro è l’elemento meno idoneo a
raccogliere l’essenza dello scopo societario. Ad oggi il legislatore ha introdotto il concetto di
impresa sociale che è caratterizzata dal fatto che non viene svolta per il perseguimento uno scopo
di lucro.
Oggi, per definire un fenomeno societario rimangono due elementi: il primo è lo svolgimento
dell’attività di carattere imprenditoriale (art 2082 cc) (anche le cooperative svolgono attività
imprenditoriale) ossia attività in cui i costi siano minori dei ricavi; il secondo elemento è la società
è un nuovo soggetto, ossia un organismo stabile e quindi è possibile definire un soggetto distinto,
autonomo e separato dai singoli soci. La Srl quindi è un veicolo distinto dai singoli soci
destinato a svolgere una attività di carattere imprenditoriale.
Oggi esistono discipline giuridiche che si applicano trasversalmente a tutte le società di capitali.
Quindi è possibile costituire la categoria delle società di capitali.
Quindi si identificano quali sono gli elementi comuni delle società di capitali. Esistono 3 elementi
che distinguono le società di capitali:
in una società di capitali non è necessaria la pluralità dei soci
1) il socio amministratore risponde dei debiti della società. Le quote delle Srl e le azioni delle Spa
2) sono trasferibili mentre le partecipazioni delle S.n.c. o Sass sono trasferibili solo su consenso
di tutti i soci, quindi nelle società capitali è una cessione “personale” mentre nelle società di
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persone è una modifica dell’atto costitutivo, le quote o azioni sono equiparate a un bene e può
essere liberamente ceduta a terzi
Nelle società di persone la struttura è ridotta ai minimi termini, non esiste l’organizzazione
3) corporativa, non c’è assemblea, organo gestorio o organo di controllo. Nelle società di capitali
c’è una struttura più codificata, degli organi come assemblea, collegio e quant’altro. Quindi ci
sono regole che disciplinano i comportamenti.
Lezione 3 - 27/09 - Tipologie di società
COS’E’ UNA SRL: La Srl è una società che appartiene alla famiglia delle società di capitali. La Srl
è una struttura organizzativa stabile che svolge attività di carattere imprenditoriale. Appartiene alle
società di capitali può essere unipersonale o pluripersonale, sin dall’inizio o nel corso della sua
esistenza. Ha una organizzazione di carattere corporativo, ossia è composta da organi
(assemblea, organo amministrativo, di controllo) e conosce un processo di oggettivazione delle
partecipazioni dei soci, ossia possono essere cedute o trasferite senza fare una modifica dell’atto
costitutivo (a differenza delle società di persone).
In questo caso il contratto è un momento importante nel momento della costituzione ma poi tende
a sbiadire la sua importanza, le Srl tendono a “spersonalizzarsi”. (Contratto di società art. 2247)
LE FUNZIONI DELL’SRL: che risultato persegue ogni socio? Quello di perseguire un organismo
stabile per fare un’attività imprenditoriale al fine di dividersi gli utili. Perché scegliere Srl anziché un
altro tipo di società?
I tipi societari non sono stati disegnati a tavolino ma fondano le radici nella storia e nella tradizione,
e quindi costituiscono una risposta storica per il soddisfacimento di determinati bisogni.
Le società di persone (Snc, Sas) nascono al tempo dei comuni (1100 circa), la Spa nasce con la
rivoluzione industriale, si tratta di risposte a bisogni pratici diversi.
- SAS (Società in Accomandita Semplice): è quella più semplice, nata al tempo dei comuni
per il divieto di usura tra le classi dei mercanti, artigiani e i latifondisti ma non potevano
svolgere attività commerciale perché era considerato “svilimento del ruolo”. Quindi il
latifondista aveva liquidità ma non sapeva come impiegarla, dall’altra parte c’era il mercante
che aveva l’idea imprenditoriale ma non aveva risorse per realizzarle. Questo modello di
società permettere di costituire una situazione win-win, perché si prevede una società da una
parte l’accomandante (socio di capitale, quello che ci mette i soldi ma è escluso dalla
gestione dell’impresa, non è un prestito!) e dall’altra parte l’accomandatario (il mercante, ed
è l’amministratore della società, soggetto che gestisce l’impresa sociale). Il rischio
dell’accomandante limita il rischio al capitale conferito, quindi eventuali futuri creditori non
potranno agire nei confronti dell’accomandante ma si varranno sull’accomandatario. Si
possono coinvolgere altri soci nell’impresa nella veste di accomandante. Autonomia nella
divisione degli utili tranne il divieto che qualcuno sia escluso o unico destinatario delle perdite.
- SNC (Società in Nome Collettivo): trova origine nell’età dei comuni, nasce per soddisfare le
esigenze dei mercanti di seconda generazione. Il mercante inizia la sua attività da solo, poi le
cose vanno bene, si mette su famiglia e nascono i figli. Se i figli vanno d’accordo, decidono di
proseguire l’attività imprenditoriale e così l’impresa da individuale diventa collettiva e quindi la
Snc è la risposta alla domanda di disciplina di questo nuovo fenomeno (da individuale a
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collettiva). C’è l’esigenza di governance (chi comanda?) e esigenze dei creditori (a chi mi
relaziono per il mio credito?). La Snc risponde a questo tipo di problemi perché:
Si può conservare la denominazione della società e quindi il suo avviamento (la
1. capacità del nome di attrarre clientela)
2. Tutti i soci sono amministratori così da non differenziare tra i figli
Tutti i soci sono hanno potere di rappresentare la società allo stesso modo sul territorio
3. esteso e di compiere atti a nome di essa
Si introduce la regola che se ci sono debiti, tutti i soci rispondono della società con il
4. loro patrimonio personale. Se fallisce la società, falliscono tutti i soci, questo per evitare
che anche un solo socio faccia azioni sconsiderate
La Snc è un tipo societario che si utilizza su imprese medio-piccole, perché
5. presuppongono una compagine sociale molto ristretta e ci sia un forte vincolo di
reciproca fiducia tra i vari soci perché ancora oggi tutti i soci, che sono anche
amministratori e hanno la rappresentanza della società, si trovano a rispondere per i
debiti della società. Non c’è un capitale minimo sociale, richiede pochissime formalità e
tutto questo va bene finché si va d’accordo perché la maggior forza di questo tipo
societario costituisce anche i lato debole del tipo.
Normalmente viene utilizzata per il tramando di società agricole
6.
- SPA (Società Per Azioni): nasce con la rivoluzione industriale e iniziano a nascere imprende
medio-grandi o grandi (stabilimenti industriali, imprese coloniali). Hanno il problema di avere
la necessità di ingentissimi capitali che non possono essere richiesti a un numero limitato di
soci e nasce allora il concetto di ricorso al risparmio pubblico, ossia chiedere i capitali alla
platea dei consumatori. Si passa dal concetto di risparmio nominato (soggetto ben
identificato) al concetto di risparmio anonimo (ci si rivolge alla massa). Così si hanno soci
con partecipazioni minuscole (es. 1 su un milione) così che il poco di ciascuno faccia il tanto.
Una volta che mi rivolgo al risparmio anonimo e chiedo risorse alla moltitudine non è possibile
fare ogni socio amministratore e quindi nasce la struttura corporativa, ossia una struttura di
governance con la presenza di più organi: assemblea dei soci, organo amministrativo
(persone che portano avanti l’attività imprenditoriale e gestiscono giorno per giorno l’attività),
organo di controllo. I soci sono esclusi dell’amministrazione della società
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