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Estratto del documento

B.

C. L’ammontare del capitale sociale

L’oggetto sociale (tipologia di attività imprenditoriale)

D.

Solo queste ragioni soprastanti possono portare alla dichiarazione di nullità della società,

2. quindi a cascata cade tutto il resto (relazioni e contratti con i terzi)

La nullità viene privata della sua valenza retroattiva, quindi la nullità non opera con efficacia

3. retroattiva ma da “ora in avanti”. Significa che per tutte le operazioni pregresse la società

continua ad esserci perché non viene cancellata nel passato, quindi non viene cancellata

ma dovrà obbligatoriamente sciogliersi.

Le società non si estinguono quando si sciolgono, ma esiste una fase di liquidazione: ci sono dei

liquidatori che definiscono le operazioni pendenti, cioè dei contratti che devono essere eseguiti,

crediti e debiti da riscuotere e da pagare ma ovviamente non proseguire l’attività imprenditoriale.

Se c’è dell’attivo da ripartire, si ripartisce. La società quindi non viene meno quando viene

dichiarata nulla ma va in fase di liquidazione, i terzi non perdono la loro parte contrattuale seppure

sia entrata in una fase di irrelazione. Quando tutte le operazioni pendenti vengono risolte, la

società viene cancellata dal registro delle imprese. L’art 2332 dice la dichiarazione di nullità non

pregiudica gli atti compiuti dalla società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e la sentenza di

nullità nomina i liquidatori. I soci non sono liberati dalla società finché non sono esauriti i debiti

della società.

Se prendiamo la disciplina della nullità del contratto, la nullità è data da un vizio insanabile. Nel

caso delle società, il legislatore deve prendere a carico le esigenze di legalità e quelle del mercato.

Così il legislatore adotta una posizione più pragmatica rispetto alle esigenze di legalità e dice che

se i soci riescono a rimediare al vizio di nullità (es. denominazione della società, versamento del

capitale sociale) sarebbe uno spreco mettere la società in liquidazione. Quindi se i vizi di nullità

sono sanati prima della sentenza di nullità, la sentenza di nullità non può essere pronunciata. Nel

campo societario, la nullità è sanabile così da tutelare il mercato.

Quindi: Pagina 13 di 51

Nullità secondo la disciplina del contratto, 1418 e Nullità atto costituivo della società secondo 2332

seguenti (numerose ragioni di nullità) (limitati vizi come ragioni di nullità)

Efficacia retroattiva della nullità Efficacia “da oggi in avanti” (ex nunc), dichiarata la

nullità la società entra nella fase di liquidazione,

quindi la causa

Nullità insanabile La sanabilità del vizio è possibile prima della

sentenza di nullità

Questi tre punti sono sintetizzati nell’articolo 2332.

Aggiunge anche che i soci restano vincolati ai loro conferimenti, il contratto è ancora in essere e

quindi potrebbe essere richiesto di completare i conferimenti in denaro. La sentenza di nullità non

può essere dichiarata se viene eliminato il vizio.

La fase di liquidazione è reversibile? Normalmente sì, ma non è sempre detto perché è una

patologia di base e quindi visto che c’è una chance per non arrivare alla sentenza e quindi la fase

di liquidazione non viene considerata irreversibile.

Lezione 6 - 06/10 - SRL semplificata e capitale ridotto

Il legislatore della crisi ha inserito due varianti, la Srl semplificata e quella a capitale ridotto, con

anche l’inserimento della Srl unipersonale.

Dal 2008 il legislatore ha cambiato le regole per facilitare l’avvio di nuove idee imprenditoriali. Qual

è l’idea di fondo che anima queste varianti?

ridurre al minimo il tasso di formalismo per semplificare l’iter, diminuire i costi e aumentare

1. l’accessibilità

ridurre il capitale sociale minimo

2.

Nelle Srl c’era il capitale sociale minimo di 10mila euro ma il legislatore della crisi ha ammesso che

ci potessero essere delle Srl con del capitale sociale minore. Così tra i soci, anziché impegnarsi

nel conferimento delle risorse fino a 10mila euro, possono impegnarsi molto meno visto che il

minimo legale è ora 1 euro. Questo per facilitare i giovani che hanno idee brillanti ma non

dispongono di grosse risorse.

Sembra che in questo modo si sia risolto ogni problema ma c’è un punto debole a tutto questo:

una Srl che parte con un capitale sociale di 1 euro, se deve realizzare una struttura produttiva di

un certo peso, deve per forza fare affidamento a un canale bancario. Il creditore, banca, prima di

concedere il finanziamento valuterà il suo “debito creditizio”, che si valuta in due modi:

- in base alla solidità patrimoniale

- redditività e l’attendibilità del progetto

Le banche però non vanno spesso a guardare e studiare le potenzialità del progetto ma spesso

studiano quali son i beni aggredibili come garanzia del finanziamento. Se non ci sono beni che

fungano da garanzia, la banca cercherà dei garanti o chiederà ai soci di rilasciare delle ??

dimissioni?? a garanzia del finanziamento.

Spesso non concede un prestito ma una apertura di credito, quindi un fido. Quando si ottiene un

fido, però, si deve porre delle garanzie e quindi se una Srl fallisce non si perde solo il capitale

sociale conferito (1 euro) ma si rischia di essere chiamati a rispondere per tutti i debiti della società

e perdere ciò che si era iscritto come garanzia personale. Pagina 14 di 51

Se quindi la prima Srl deve affidarsi al canale bancario per poter iniziare l’attività, comunque c’è un

rischio perché una garanzia materiale che è stata data e che è aggredibile. Sempre concesso che i

soci abbiano un patrimonio appetibile dalla banca, perché se i soci sono anche nullatenenti allora

la banca non concede finanziamenti, a meno che non si trovino altri garanti.

Quindi queste misure sì sono utili ma nessuno presta soldi al buio, quindi c’è sempre da scontrarsi

con la realtà.

La SRL SEMPLIFICATA

E’ disciplinata nell’articolo 2463 bis, questo è stato il primo tentativo per affrontare la crisi su

questo argomento. Nell’ideazione originaria questo doveva essere uno strumento ideato solo per i

giovani che non avessero compiuto i 35 anni di età. Questa idea iniziale è poi venuta meno e

quindi oggi tutti possono costituire una Srl semplificata.

Caratteristiche:

1. Può essere pluripersonale o unipersonale

Non c’è limite di età

2.

3. I soci devono essere persone fisiche (diversamente dalle Spa o le altre Srl)

Riduzione del minimo legale del capitale sociale (da 1 euro a 9’999 euro)

4. Nell’ottica di ridurre al minimo le spese, in particolare quelle notarili, è previsto che l’atto

5. costitutivo deve essere redatto secondo un modello standard definito dal Ministero della

Giustizia e da quello dell’Economia e Finanza. Questa è una rigidità perché, rispetto alla Srl

nomale in cui c’è autonomia statutaria, qui non c’è autonomia perché si è tenuti a rifarsi a

un modello standard. Il fatto di servirsi di un modello predefinito fa sì che il notaio abbia un

lavoro minimo ma comunque rigido.

6. Necessità di deliberare fin da subito tutti i conferimenti, quindi tutto il capitale sociale deve

essere versato subito. Nella disciplina generale i conferimenti in denaro possono essere

deliberati subito solo per il 25%, mentre il questo caso devono essere deliberati subito

Nella denominazione della società non basta aggiungere il tipo ma bisogna precisare che si

7. tratta di una Srl semplificata. Devono essere avvertiti tutti i terzi che entrano in contatto con

una società ridotta i minimi termini, per garantire e tutelare i terzi in questo caso.

Questa condizione è stabile e destinata a durare nel tempo, non è una fase transitoria. Non sono

un mix di agevolazioni destinate a rimanere solo in fase di avvio, ma può operare con questa

struttura per tutta la durata della sua vita.

Se si fa una ricapitalizzazione superiore a 10mila euro, si cambia da Srls a Srl nomale.

Per quale motivo si vuole ritornare alle Srl normale? Per dare maggiori garanzie a terzi e avere più

accesso a garanzie di credito.

La SRL a CAPITALE RIDOTTO

La Srl a capitale ridotto è disciplinata ai commi 4 e 5 dell’art 2463. La Srl a c.r. è stata introdotta in

un momento successivo rispetto a quella semplificata: la sua introduzione è stata criticata perché

si va a configurare uno strumento che per molti aspetti si sovrappone a quella semplificata, che

senso ha aggiungere una sorta di doppione? Prima perché la semplificata era solo per gli under 35

ma poi il limite è stato tolto e quindi non ha molto senso, anche se qualche differenza permane.

La principale differenza sta nel fatto che la Srl c.r. è uno strumento concepito per essere effimero

per aiutare l’impresa nel momento dell’avvio ma è destinata naturalmente ad evolvere in una Srl

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nomale se le cose vanno bene. Quindi se produce profitti, questa variante si trasformerà in una Srl

nomale.

Caratteristiche:

L’ammontare del capitale può essere inferiore a 10mila ma pari ad almeno 1 euro

1.

2. Pluripersonale o unipersonale

I conferimenti devono essere eseguiti in denaro e essere deliberati integralmente

3.

4. Non c’è vincolo sull’atto costitutivo standard perché il flow naturale è diventare Srl nomale e

quindi possono usufruire dall’autonomia statutaria

Meccanismo:

Per favorire l’avvio dell’impresa si può partire con un capitale sociale ridotto, però il quinto comma

dice che se l’iniziativa va bene, quindi al termine dell’esercizio ci sono degli utili, questi utili

saranno distribuibili detratta una quota pari a un quinto degli stessi che deve essere destinata

a formare una riserva, ogni anno incrementata, fino al raggiungimento del capitale sociale di

10mila euro. Questa riserva quindi può essere usata solo per imputazione a capitale. Quindi una

volta raggiunta la soglia di 10mila euro, la Srl c.r. diventa una Srl nomale.

Se una Srl normale scende sotto i 10mila euro, non si può tornare a questa forma societaria.

Il fenomeno unipersonale, cioè società costituite da un unico socio, che partono con una

compagine sociale di più soci ma poi si vede poi una riduzione della compagine sociale di un unico

socio (unipersonalità sopr

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sumo993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minneci Ugo.