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ANTICIPAZIONE BANCARIA
È un contratto bancario tipico definito all'art. 1846 c.c. ed è il contratto con il quale la banca
concede al cliente una somma di denaro in prestito che è proporzionale a quello che è il valore di
beni (denaro, merci, titoli) che riceve in pegno. Quindi vi è un collegamento necessario all'interno
dello stesso contratto determinato dalla legge, nel senso che elemento saliente perché si possa
parlare di anticipazione bancaria è che vi sia un pegno, cioè una garanzia reale su beni mobili.
Quindi la garanzia non è qui un qualcosa di meramente accessorio che può esserci o non esserci,
come avviene nella fideiussione rispetto all'apertura di credito. Qui la garanzia della forma del
pegno è un elemento essenziale se manca significa che siamo in presenza di un altro negozio. È un
meccanismo rigido perché tra il valore del credito che viene erogato e il valore dei beni ricevuti in
pegno deve sussistere sempre uno scarto, cioè una differenza nel valore a vantaggio della banca. È
un contratto abbastanza rigido perché c'è un automatismo, ci sono tutta una serie di ulteriori
pattuizioni accessorie, come l'assicurazione dei beni dati in pegno, beni che possono essere della più
varia natura. Ad esempio questa è una forma che si usava molto nel credito agrario, quando
venivano finanziate le campagne di raccolta dei prodotti agricoli ricevendo in pegno gli stessi
prodotti agricoli. Nella prassi è una forma di contratto che spesso è sostituita da una forma un po'
più elastica che è quella dell'apertura di credito garantita da un pegno che consente di realizzare le
stesse finalità senza quei meccanismi così rigidi legati allo scarto perché ovviamente questo scarto,
questa eccedenza di valore dei beni dati in garanzia rispetto al prestito deve sussistere non solo al
momento dell'erogazione ma per tutto il rapporto, quindi occorre un monitoraggio periodico circa il
valore di questi beni dati in pegno e laddove questi beni dovessero diminuire di valore ecco che si
possono verificare alcune conseguenze. Esempio: ipotizziamo che la banca abbia erogato 100
prendendo in garanzia beni per 120, quindi con uno scarto di 20, ipotizziamo poi che il valore di
questi titoli si dimezzi, quindi da 120 a fronte di un prestito di 100 causa il crollo in borsa di questi
titoli dati in garanzia il valore diventa 60. A questo punto si aprono tre scenari:
1. il primo è quello di ripristinare lo scarto, cioè il cliente conferisce nuovi beni in modo da
riportare il valore complessivo a 120 e ripristinare così questo criterio di proporzionalità;
2. oppure la banca diminuisce proporzionalmente la propria esposizione, quindi significa
che 120 in garanzia sono diventati 60, i 100 di prestito diventano 50. Di fatto si chiede un
rientro parziale in modo da ripristinare comunque questo meccanismo di proporzionalità tra
debito e valore dei beni dati in garanzia.
3. In alternativa la banca può anche recedere dal contratto e quindi procederà a vendere
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direttamente i beni oggetto del pegno perché qui sta la particolarità. Il meccanismo di
realizzo della garanzia è un meccanismo che tende a favorire il realizzo da parte della banca.
Quindi nel caso di vendita dei titoli la banca incamera 60 però il prestito erogato era di 100 e
quindi chiede la restituzione degli ulteriori 40 che non è stata in condizione di poter ottenere
a seguito della vendita dei beni.
Vi è dunque questa tendenziale distinzione all'interno della anticipazione bancaria perché
normalmente si distingue una anticipazione propria da un'anticipazione impropria, laddove
l'anticipazione propria è quella in cui i beni rimangono di proprietà dell'anticipato (il cliente),
l'anticipazione impropria è invece un'anticipazione nella quale i beni rientrano nella proprietà della
banca, cioè alla banca è data la facoltà di servirsene liberamente, sono beni fungibili. Normalmente
a garanzia di una anticipazione bancaria sono dati beni fungibili, l'anticipazione che si va a
realizzare è un'anticipazione di natura impropria quindi con la banca che assume la possibilità di
disporre liberamente dei beni salvo eventualmente l'obbligo di restituirli. Quindi potrebbe anche
decidere di alienarli mantenendo in essere il prestito, magari il cliente va in banca e ripiana
interamente la propria esposizione a quel punto la banca sarà tenuta a restituire al cliente altrettanti
beni della stessa specie e genere.
Una figura per certi versi affine all'anticipazione bancaria è il PEGNO IRREGOLARE che viene ad
essere disciplinato all'interno delle stesse norme in materia di anticipazione bancaria, in particolare
dall'art. 1851 c.c. Mentre l'anticipazione bancaria impropria, quella in cui alla banca è data la facoltà
di disporre, è una figura molto poco usata, il pegno irregolare invece è una forma di garanzia che si
ritrova spesso nella prassi perché si risolve in una garanzia reale avente ad oggetto uno o più beni
immobili che può accedere a qualunque forma di contratto, normalmente accede ad una apertura di
credito. Quindi questa è una garanzia in senso pieno e non è un contratto di credito con annessa una
garazia, ma è una garanzia che potrà assistere una qualunque operazione creditizia in alternativa o
cumulandosi ad altre garanzie. Ad esempio si potrà avere a garanzia una fideiussione e un pegno
irregolare, si potrà avere un'ipoteca su un bene immobile e un pegno irregolare su titoli. Quindi si
vincolano in favore della banca depositi di denaro, merci o titoli. La caratteristica è che si tratta di
beni non individuati o per i quali è conferita alla banca la facoltà di disporne. Il tratto saliente del
pegno irregolare sta nel fatto che ancorché si tratti di un negozio a scopo di garanzia, tuttavia i beni
oggetto della garanzia passano in proprietà della banca con una vera e propria compensazione legale
tra quello che è il valore dei beni e quella che è la somma di denaro che è stata data in prestito e con
l'obbligo a carico della banca di restituire l'eccedenza. Esempio: c'è un'apertura di credito che scade
il 31 dicembre del 2014, in condizioni normali la banca dovrebbe richiedere indietro la restituzione
di ciò che ha prestato. In un rapporto tra privati se il creditore a garanzia di questi 100 avesse avuto
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in pegno dei titoli non avrebbe potuto incamerarne la proprietà perché nell'ordinamento vige un
principio che è il principio del divieto del patto commissorio, cioè il patto con il quale si conviene
che nel caso di inadempimento la proprietà dei beni dati in garanzia passa direttamente al creditore.
C'è questo divieto per evitare che il creditore possa approfittare della sua posizione di forza. Nel
pegno irregolare succede un qualcosa che sembrerebbe urtare con il patto commissorio perché al
momento della scadenza del credito che la banca ha fatto al cliente, la banca procede in realtà ad
incamerare questi beni e il cliente sarà tenuto unicamente a versare l'eventuale differenza nel caso in
cui il realizzo o il valore dei beni, perché la banca teoricamente potrebbe anche decidere incamerarli
al valore che i beni avevano a quella determinata data, salvo l'obbligo del cliente di restituire alla
banca l'eventuale differenza perché dalla vendita si è ricavato meno di quello che è l'esposizione
debitoria e salva altresì l'ipotesi opposta cioè se la banca dalla vendita incassa di più perché quei
titoli invece che deprezzarsi fortunatamente si sono apprezzati la banca sarà tenuta a restituire al
cliente l'eccedenza. Quindi ci si è spesso interrogati sulla possibilità di rendere compatibile questo
negozio con il divieto del patto commissorio. Il pegno irregolare è un contratto eslusivamente
bancario, cioè solo la banca può trovarsi nella situazione di beneficiarsi di una simile garanzia
perché dovrebbero venire sterilizzati quei rischi che sono alla base del divieto del patto
commissario, cioè quei rischi di profittare dello stato di necessità del soggetto che va a chiedere un
prestito, in realtà in capo ad un soggetto che istituzionalmente, professionalmente esercita attività
creditizia dovrebbero essere sterilizzati, sono istituti soggetti ad un sistema di vigilanza quindi la
natura sicuramente bancaria del pegno irregolare porterebbe anche a giustificare il perché si possa
avere un negozio che sembra confliggere con il divieto del patto commissorio. Il pegno irregolare
non è ammissibile al di fuori di quelli che sono i rapporti tra banca e cliente. Non per caso il pegno
irregolare è previsto all'art. 1851 c.c. e non già dalle norme generali in tema di pegno di cui all'art.
2740 c.c. Quindi in questo senso si possono sterilizzare quelli che sono i rischi, in realtà qui la
funzione di garanzia è a sostegno di un'agevolazione nelle modalità di restituzione di un prestito che
fa parte dell'attività professionale della banca.
SCONTO – art. 1858 e 1859 c.c.
Figura diffusissima nei rapporti tra banca e impresa, molto più che nei rapporti con un cliente
consumatore o con un cliente che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale perché
questo è un contratto con il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito che il cliente
stesso vanta verso un terzo e che non è ancora scaduto operando contestualmente una decurtazione
degli interessi anticipata (sconto) e ottenendo la proprietà di questo credito, quindi ottenendo la
cessione in suo favore del credito stesso, salva la garanzia della solvibilità del debitore ceduto. Si
parla di sconto perché la banca sconta anticipatamente gli interessi. Esempio: io vado in banca
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chiedendogli di anticiparmi l'importo di un credito che ho verso un mio cliente. Io devo avere 100
da Tizio per delle forniture che ho fatto durante gli ultimi mesi, Tizio tarda a pagarmi e allora vado
in banca e le cedo il credito verso Tizio. La banca mi anticipa questo importo decurtando gli
interessi, a quel punto è la banca che diventa titolare del credito verso Tizio e dovrà essere la banca
a curarne l'incasso in modo da poter rientrare in quello che mi ha prestato. Questo però ferma la
garanzia della solvibilità, quindi se il cliente Terzo debitore ceduto non paga ecco che la banca può
tornare da me e dirmi che "il credito che tu mi hai ceduto que