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AZIONI;

• TITOLI OBBLIGAZIONARI;

• STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.

LE AZIONI

Le azioni sono quote di partecipazione dei soci nella società per azioni.

Nella società per azioni, infatti, il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato

di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali costituisce un'azione e attribuisce identici diritti

nella società e verso la società. La singola azione rappresenta perciò, nel contempo, l'unità minima

di partecipazione al capitale sociale e l'unità di misura dei diritti sociali. È perciò indivisibile. Se più

soggetti diventano titolari di un'unica azione devono nominare un rappresentante comune per

l'esercizio dei diritti verso la società 2347.

Azioni e capitale sociale.

Le azioni devono essere tutti di uguale valore (2348.1); devono cioè tutte rappresentare un'identica

frazione del capitale sociale nominale. E si definisce valore nominale delle azioni la parte del

capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria.

Nelle azioni con valore nominale, lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma

anche il valore nominale di ciascuna azione ed il loro numero complessivo. Così, ad esempio, il

capitale sottoscritto di un milione di euro potrà essere diviso in centomila azioni da dieci euro.

Il valore nominale delle azioni, al pari del capitale sociale nominale, è insensibile alle vicende

patrimoniali della società. Rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo attraverso una

modifica dell'atto costitutivo, dando luogo al frazionamento o al raggruppamento delle azioni. E

poiché il valore nominali deve essere indicato anche sui titoli azionari, si dovrà in tal caso procedere

alla sostituzione di tutti i titoli azionari in circolazione; così come alla sostituzione si dovrà

procedere in caso di cambiamento della moneta legale.

Nelle azioni senza valore nominale lo statuto deve indicare solo il capitale sottoscritto ed il n° delle

azioni emesse, fermo restando che anche le azioni senza valore nominale sono frazioni uguali del

capitale sociale.

In tal caso la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa in una percentuale del

numero complessivo delle azioni emesse.

Per tutte le azioni (con o senza valore nominale) vale la regola che in nessun caso il valore

complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale

(2346.5).

Si vuole così evitare che il capitale realmente conferito dai soci sia inferiore a quello dichiarato.

Altrimenti, si avrebbe per la differenza la formazione di capitale sociale solo apparente.

Il valore di emissione delle azioni va tenuto distinto dal valore reale delle stesse, che si ottiene

dividendo il patrimonio netto della società per il numero delle azioni.

Diverso ancora è il valore di mercato delle azioni, che risulta giornalmente dai listini ufficiali

quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato (borsa valori).

È fuori dubbio infine che un pacchetto azionario, soprattutto se consente il controllo della società,

ha un proprio specifico valore, spesso notevolmente maggiore della somma dei valori delle singole

azioni.

Inoltre, non è senza fondamento prospettare specifici obblighi di comportamento a carico di chi

vende un pacchetto azionario di controllo, nonché a carico di chi lo acquista.

La partecipazione azionaria.

Le azioni << conferiscono ai loro possessori uguali diritti >> (2348.1). Abbiamo qui un principio di

uguaglianza relativa (non assoluta) e di un'uguaglianza oggettiva (non soggettiva).

L'uguaglianza è relativa in quanto è possibile creare <<categorie di azioni fornite di diritti diversi

>> (2348.2). Da qui la distinzione fra azioni ordinarie e di azioni di categoria o speciali.

L'uguaglianza è oggettiva, poiché uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, e non i diritti di

cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo tener conto del numero delle

azioni di cui ciascuno è titolare.

Infatti, se è vero che alcuni diritti dell'azionista sono indipendenti dal numero di azioni possedute,

non è meno vero che i diritti più significativi spettano in proporzione del numero di azioni

possedute (es: diritto di voto, diritto agli utili ed alla quota di liquidazione e diritto di opzione).

È con riferimento a questi diritti che si coglie la situazione di disuguaglianza soggettiva degli

azionisti.

Le categorie speciali di azioni.

Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla

disciplina legale. Esse possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello

stesso.

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea (generale) che pregiudicano i

diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale della categoria

interessata. Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie (2376).

Alcune categorie speciali di azioni sono espressamente previste e regolate dal legislatore. La società

gode di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, sia pure con

l'osservanza dei limiti espressamente posti dalla legge (2348):

il divieto di emettere azioni a voto plurimo (2351.4); azioni cioè che attribuiscono ciascun più

di un voto

tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto.

Si consente a tutte le società:

a)la creazione di azioni (anche non privilegiate) <<con diritto di voto limitato a particolari

argomenti>>, (es: approvazione del bilancio e determinate delibere modificative dell'atto

costitutivo);

b) di azioni <<con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non

meramente potestative>> (es: azioni senza voto, che riacquistano tale diritto se la società non

distribuisce utili per un certo periodo).

Azioni senza voto, a voto limitato e a voto condizionato non possono tuttavia superare

complessivamente la metà del capitale sociale in modo da evitare una eccessiva concentrazione di

potere nelle mani degli azionisti a voto pieno.

Alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è inoltre consentito:

a)il diritto di voto sia limitato ad una misura massima (es: fino al 10% del capitale posseduto ogni

azione attribuisce un voto, mentre per l'eccedenza non è riconosciuto diritto di voto);

b) sia introdotto il c.d. voto scalare (es: fino al 10% del capitale spetta un voto per azione, dal 10 al

20% un voto ogni due azioni e cosi via).

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella

distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.

Nessuna disciplina specifica è comunque dettata per quanto riguarda natura e misura del privilegio.

Azioni correlate: azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale di un

determinato settore, anche quando non si danno vita a patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Lo statuto deve tuttavia stabilire << i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al

settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali

condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria >> (2350.2).

Le azioni di risparmio.

Vengono disciplinate dal TUF. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui

azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE. Non possono

superare, in concorso con le azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale.

Con le azioni di risparmio la distinzione fra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori trova

pieno riconoscimento legislativo: le azioni di risparmio sono infatti del tutto prive di diritto di voto.

Tuttavia esse si differenziano dalle azioni senza voto emesse dalle società non quotate, per il fatto

che devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale.

Inoltre, a differenza delle altre azioni, possono essere emesse al portatore. Assicurano quindi

l'anonimato e ciò costituisce un forte incentivo alla loro sottoscrizione.

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Di

esse perciò non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi.

Le azioni di risparmio sono << dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale >> e l'atto

costitutivo <<determina il contenuto del privilegio, le condizioni, il privilegio, i limiti, le

modalità e i termini per il suo esercizio>>, così i contenuti patrimoniali delle azioni di risparmio

sono modellati in relazione alle esigenze.

La disciplina delle azioni di risparmio è poi completata dalla previsione di un'organizzazione di

gruppo per la tutela degli interessi comuni. L'organizzazione si articola nell'assemblea speciale e nel

rappresentante comune.

L'assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune ed in particolare sull'approvazione delle

delibere dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio.

Il rappresentante comune, nominato dall'assemblea, può essere anche una persona giuridica

autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento (banche, sim) o una società fiduciaria. Provvede

all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di

risparmio nei confronti della società. Nell'ambito di tale funzione, gli è riconosciuto il diritto di

assistere alle assemblee della società e di impugnare le deliberazioni, diritti che invece sono oggi

preclusi al singolo azionista di risparmio.

Le azioni a favore dei prestatori di lavoro.

Speciali categorie di azioni vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro (2349). Per tali

azioni la società può stabilire << norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e

ai diritti spettanti agli azionisti >>, fermo restando che esse devono essere assegnate

individualmente ai dipendenti.

In base all'attuale disciplina, sempre con delibera dell'assemblea straordinaria, la società può infine

assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi

diversi dalle azioni. In tal caso possono essere previste norme particolari per l'esercizio dei diritti

attribuiti nonché per quanto riguarda la possibilità

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
140 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher calosh22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Bavetta Carlo.