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RILEGGERE)
La circolazione della legittimazione
Le regole sulla legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo e sul suo trasferimento
sono alla base della principale distinzione tra i titoli di credito, quella tra i titoli al portatore,
all’ordine e titoli nominativi.
I titoli al portatore
Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo: la sola presentazione del
titolo da parte del possessore è sufficiente a legittimare all’esercizio del diritto. La norma anti-
riciclaggio ha posto regole limitative al trasferimento e pagamento dei titoli al portatore di valore
superiore a 2 500 euro, prescrivendo l’uso di strumenti e la partecipazione di soggetti per
identificare acquirenti e percettori del pagamento: la violazione non toccherà la validità dei
trasferimenti né dei pagamenti ma indurrà sanzioni previste dalla legge.
I titoli all’ordine
Sono quelli la cui legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo e la girata: per legittimarsi
all’esercizio del diritto è necessario il possesso del titolo in base a una serie continua di girate e
l’identità soggettiva fra presentatore e ultimo giratario (se nome viene indicato). La girata è una
dichiarazione apposta sul titolo di credito con la quale l’attuale portatore (il girante) ordina al
debitore emittente di eseguire la prestazione incorporata nel titolo in favore di un altro soggetto
(giratario). Il legislatore riconosce anche la girata in bianco (senza indicazione del giratario) e la
girata al portatore. In questi due casi, il soggetto che riceve il titolo può farlo circolare, anche non
apponendo alcuna firma di girata e cioè il titolo circola come se fosse al portatore. In realtà esso
resta un titolo all’ordine: l’assenza dell’indicazione del giratario consente a ogni portatore di
legittimarsi in forza della girata in bianco ma la girata resta necessaria. Il possessore di un titolo
girato in bianco può inoltre: a) girare a sua volta il titolo pure in bianco, b) riempire la girata con il
suo nome e successivamente girare il titolo. Ciascun giratario deve essere il successivo girante e la
girata in bianco non interrompe la serie in quanto la successiva girata può essere apposta da
chiunque. La girata non può essere condizionata, mentre la girata parziale è nulla. Di regola, la
girata del titolo all’ordine non comporta la responsabilità del girante in caso di inadempimento
dell’emittente, anche se è previsto tale effetto nella cambiale. Esistono poi delle girate speciali:
- girata per l’incasso o per procura: conferisce al giratario solo il diritto di incassare il
titolo quale rappresentante del girante. Essa non conferisce quindi al giratario un diritto
cartolare autonomo e l’emittente può opporre al giratario per procura le eccezioni
opponibili al girante. Il giratario a sua volta può girare ulteriormente il titolo solo per
l’incasso.
- La girata a titolo di pegno o in garanzia, che è quella che attribuisce al giratario il
pegno sul diritto ivi incorporato: il giratario fa dunque valere la posizione sostanziale di
creditore pignoratizio, acquista il diritto cartolare in modo autonomo ed è immune dalle
eccezioni che l’emittente poteva opporre al girante. Egli però non può disporre del bene
oggetto della garanzia, ma solo girare il titolo per procura o incassarlo alla scadenza.
I titoli nominativi
Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce mediante la consegna e la duplice annotazione del
nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente: il portatore del titolo nominativo è
legittimato all’esercizio del diritto cartolare se è il soggetto in cui favore vi è l’intestazione sul titolo
e sul registro dell’emittente. Ci sono due modi previsti dalla legge per la circolazione della
legittimazione. Il primo (transfert) può avvenire in due forme:
- su iniziativa dell’alienante , il quale può chiedere all’emittente l’annotazione sul registro
e l’intestazione del titolo a favore di un diverso soggetto esibendo il documento e
provando la propria identità e capacità di disporre tramite certificazione notarile,
- su iniziativa dell’acquirente , il quale può chiedere all’emittente l’annotazione sul
registro e l’intestazione del titolo in suo favore, esibendo il documento e provando il
proprio diritto mediante un atto autentico, in genere il contratto idoneo al trasferimento
della proprietà autenticato da notaio.
Il secondo metodo è il trasferimento mediante girata: il cedente appone sul titolo una girata, che
deve essere datata, indicare il nome del giratario (non è ammessa quella in bianco) e la cui
sottoscrizione deve essere autenticata da notaio o agente di cambio. Il giratario possessore del titolo
in forza di una serie di girate ha il diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro
dell’emittente. Solo con l’annotazione si completa la fattispecie di circolazione della legittimazione
con effetto anche nei confronti dell’emittente. Sono ammissibili la girata per procura e quella in
garanzia. Il trasferimento tramite girata consente una circolazione più agevole e discreta del titolo,
specie nel caso in cui non si debbano esercitare i diritti incorporati nel titolo verso l’emittente, ma si
intenda solo trasferire il titolo: il documento in tal modo può circolare molte volte senza che
l’emittente ne abbia conoscenza.
La circolazione impropria dei titoli di credito
Finora si è parlato della circolazione di proprietà e legittimazione dei titoli di credito intesa come
trasferimento del credito autonomo e letterale incorporato nel documento. E’ però possibile che il
credito cartolare circoli, a titolo derivativo, con gli effetti di un ordinaria cessione di credito e si
parla quindi di circolazione impropria del titolo di credito. Tale ipotesi ricorre, per esempio:
- nei titoli all’ordine, quando vengono trasferiti con un mezzo diverso dalla girata,
- nel caso in cui le parti abbiano pattuito tale forma di circolazione,
- nel caso di ipotesi particolari di circolazione in cui non si realizzano le forme del
trasferimento cartolare (es successione per causa di morte).
Il cessionario del credito cartolare deve essere quantomeno in possesso del titolo.
La costituzione di diritti e vincoli sul credito cartolare
Il credito incorporato in un titolo può essere oggetto di contratti volti alla costituzione o al
trasferimento di diritti o vincoli reali differenti dalla proprietà. L’incorporazione e la conseguente
qualità del titolo di credito come veicolo esclusivo del diritto cartolare impone che tali diritti e
vincoli, per poter essere validi e opponibili, debbano risultare dal titolo.
Art 1997:” il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un
titolo di credito o su merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo”.
Quindi, senza attuazione sul titolo, il vincolo non ha alcun effetto anche fra le parti che l’hanno
pattuito. Per i titoli al portatore, è sufficiente la consegna del documento (l’annotazione non è
necessaria ma impedisce che un successivo acquirente possa in buona fede acquisirne la proprietà),
per i titoli all’ordine, il pegno si costituisce mediante la consegna e l’apposizione della girata a
titolo di pegno e per i titoli nominativi, l’art 2004 prevede che i diritti e vincoli debbano essere
annotati sia sul titolo sia sul registro dell’emittente (ammissibile anche la girata a titolo di pegno).
L’esercizio del diritto cartolare
Legittimazione attiva e passiva
L’esercizio del diritto cartolare presuppone la presentazione del titolo al debitore da parte del
possessore legittimo, la cui situazione soggettiva viene definita legittimazione attiva all’esercizio
del diritto. In caso di distruzione/smarrimento/sottrazione, la legge ammette a certe condizioni che il
diritto sia esercitabile senza il possesso. Il debitore invece avrà una situazione di legittimazione
passiva e se senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione verso il possessore, è liberato anche
se questi non è titolare del diritto. Per escludere l’effetto liberatorio non basta l’assenza della
titolarità del credito ma si esige anche la dimostrazione che il debitore abbia pagato al non titolare
per effetto di DOLO o COLPA grave, pur essendo a conoscenza del difetto di titolarità del
legittimato. Il debitore, perché l’effetto sia liberatorio, deve verificare la sussistenza della
legittimazione attiva:
- per i titoli al portatore, basta il mero possesso del documento,
- per quelli all’ordine, deve sussistere anche la girata in favore del presentatore e la serie
continua di girate,
- per i titoli nominativi, l’indicazione del nome del presentatore sul titolo e sul registro
dell’emittente.
Per i titoli all’ordine e nominativi, il debitore dovrà controllare l’identità soggettiva del presentatore
con il nominativi risultante dal titolo. Serve media diligenza.
L’autonomia del diritto cartolare: le eccezioni reali
Il debitore cartolare paga “bene” se, senza dolo o colpa grave, esegue la prestazione nelle mani del
possessore qualificato del titolo. Quali eccezioni si possono sollevare per evitare l’esecuzione della
prestazione? Parliamo di autonomia del diritto cartolare e il legislatore ha stabilito due tipi di
eccezioni: a) eccezioni reali (opponibili dal debitore a qualsiasi portatore) e b) eccezioni personali
(opposte solo a un determinato portatore del titolo).
Le eccezioni reali attengono all’essenza stessa del diritto cartolare in quanto si fondano su
circostante che viziano il procedimento di incorporazione del diritto nel titolo oppure sul contenuto
del diritto. Esse sono:
- eccezioni di forma – si fondano sulla violazione delle regole attinenti ai dati e alle
indicazioni formali che devono essere necessariamente presenti sul documento,
- eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo – quelle che derivano dal contrasto
fra la pretesa creditoria azionata e ciò che invece risulta dalla lettera del titolo. Si tratta
di una regola che deriva dalla letteralità del diritto cartolare, a cui va anche ricondotto
l’eccezione di alterazione del titolo (il debitore può opporre al portatore che la lettera è
stata alterata contro la sua volontà). Il senso di letteralità va inteso in senso ampio e
comprende non solo quanto risulta dal titolo ma anche da altri documenti che nel titolo
siano richiamati,
- eccezioni di falsità della firma – intendendo non solo la contraffazione dell’altrui firma