Anteprima
Vedrai una selezione di 26 pagine su 123
Diritto Commerciale Pag. 1 Diritto Commerciale Pag. 2
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 6
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 11
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 16
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 21
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 26
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 31
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 36
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 41
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 46
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 51
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 56
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 61
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 66
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 71
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 76
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 81
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 86
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 91
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 96
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 101
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 106
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 111
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 116
Anteprima di 26 pagg. su 123.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale Pag. 121
1 su 123
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

RILEGGERE)

La circolazione della legittimazione

Le regole sulla legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo e sul suo trasferimento

sono alla base della principale distinzione tra i titoli di credito, quella tra i titoli al portatore,

all’ordine e titoli nominativi.

I titoli al portatore

Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo: la sola presentazione del

titolo da parte del possessore è sufficiente a legittimare all’esercizio del diritto. La norma anti-

riciclaggio ha posto regole limitative al trasferimento e pagamento dei titoli al portatore di valore

superiore a 2 500 euro, prescrivendo l’uso di strumenti e la partecipazione di soggetti per

identificare acquirenti e percettori del pagamento: la violazione non toccherà la validità dei

trasferimenti né dei pagamenti ma indurrà sanzioni previste dalla legge.

I titoli all’ordine

Sono quelli la cui legittimazione si trasferisce con la consegna del titolo e la girata: per legittimarsi

all’esercizio del diritto è necessario il possesso del titolo in base a una serie continua di girate e

l’identità soggettiva fra presentatore e ultimo giratario (se nome viene indicato). La girata è una

dichiarazione apposta sul titolo di credito con la quale l’attuale portatore (il girante) ordina al

debitore emittente di eseguire la prestazione incorporata nel titolo in favore di un altro soggetto

(giratario). Il legislatore riconosce anche la girata in bianco (senza indicazione del giratario) e la

girata al portatore. In questi due casi, il soggetto che riceve il titolo può farlo circolare, anche non

apponendo alcuna firma di girata e cioè il titolo circola come se fosse al portatore. In realtà esso

resta un titolo all’ordine: l’assenza dell’indicazione del giratario consente a ogni portatore di

legittimarsi in forza della girata in bianco ma la girata resta necessaria. Il possessore di un titolo

girato in bianco può inoltre: a) girare a sua volta il titolo pure in bianco, b) riempire la girata con il

suo nome e successivamente girare il titolo. Ciascun giratario deve essere il successivo girante e la

girata in bianco non interrompe la serie in quanto la successiva girata può essere apposta da

chiunque. La girata non può essere condizionata, mentre la girata parziale è nulla. Di regola, la

girata del titolo all’ordine non comporta la responsabilità del girante in caso di inadempimento

dell’emittente, anche se è previsto tale effetto nella cambiale. Esistono poi delle girate speciali:

- girata per l’incasso o per procura: conferisce al giratario solo il diritto di incassare il

titolo quale rappresentante del girante. Essa non conferisce quindi al giratario un diritto

cartolare autonomo e l’emittente può opporre al giratario per procura le eccezioni

opponibili al girante. Il giratario a sua volta può girare ulteriormente il titolo solo per

l’incasso.

- La girata a titolo di pegno o in garanzia, che è quella che attribuisce al giratario il

pegno sul diritto ivi incorporato: il giratario fa dunque valere la posizione sostanziale di

creditore pignoratizio, acquista il diritto cartolare in modo autonomo ed è immune dalle

eccezioni che l’emittente poteva opporre al girante. Egli però non può disporre del bene

oggetto della garanzia, ma solo girare il titolo per procura o incassarlo alla scadenza.

I titoli nominativi

Sono quelli in cui la legittimazione si trasferisce mediante la consegna e la duplice annotazione del

nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente: il portatore del titolo nominativo è

legittimato all’esercizio del diritto cartolare se è il soggetto in cui favore vi è l’intestazione sul titolo

e sul registro dell’emittente. Ci sono due modi previsti dalla legge per la circolazione della

legittimazione. Il primo (transfert) può avvenire in due forme:

- su iniziativa dell’alienante , il quale può chiedere all’emittente l’annotazione sul registro

e l’intestazione del titolo a favore di un diverso soggetto esibendo il documento e

provando la propria identità e capacità di disporre tramite certificazione notarile,

- su iniziativa dell’acquirente , il quale può chiedere all’emittente l’annotazione sul

registro e l’intestazione del titolo in suo favore, esibendo il documento e provando il

proprio diritto mediante un atto autentico, in genere il contratto idoneo al trasferimento

della proprietà autenticato da notaio.

Il secondo metodo è il trasferimento mediante girata: il cedente appone sul titolo una girata, che

deve essere datata, indicare il nome del giratario (non è ammessa quella in bianco) e la cui

sottoscrizione deve essere autenticata da notaio o agente di cambio. Il giratario possessore del titolo

in forza di una serie di girate ha il diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro

dell’emittente. Solo con l’annotazione si completa la fattispecie di circolazione della legittimazione

con effetto anche nei confronti dell’emittente. Sono ammissibili la girata per procura e quella in

garanzia. Il trasferimento tramite girata consente una circolazione più agevole e discreta del titolo,

specie nel caso in cui non si debbano esercitare i diritti incorporati nel titolo verso l’emittente, ma si

intenda solo trasferire il titolo: il documento in tal modo può circolare molte volte senza che

l’emittente ne abbia conoscenza.

La circolazione impropria dei titoli di credito

Finora si è parlato della circolazione di proprietà e legittimazione dei titoli di credito intesa come

trasferimento del credito autonomo e letterale incorporato nel documento. E’ però possibile che il

credito cartolare circoli, a titolo derivativo, con gli effetti di un ordinaria cessione di credito e si

parla quindi di circolazione impropria del titolo di credito. Tale ipotesi ricorre, per esempio:

- nei titoli all’ordine, quando vengono trasferiti con un mezzo diverso dalla girata,

- nel caso in cui le parti abbiano pattuito tale forma di circolazione,

- nel caso di ipotesi particolari di circolazione in cui non si realizzano le forme del

trasferimento cartolare (es successione per causa di morte).

Il cessionario del credito cartolare deve essere quantomeno in possesso del titolo.

La costituzione di diritti e vincoli sul credito cartolare

Il credito incorporato in un titolo può essere oggetto di contratti volti alla costituzione o al

trasferimento di diritti o vincoli reali differenti dalla proprietà. L’incorporazione e la conseguente

qualità del titolo di credito come veicolo esclusivo del diritto cartolare impone che tali diritti e

vincoli, per poter essere validi e opponibili, debbano risultare dal titolo.

Art 1997:” il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un

titolo di credito o su merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo”.

Quindi, senza attuazione sul titolo, il vincolo non ha alcun effetto anche fra le parti che l’hanno

pattuito. Per i titoli al portatore, è sufficiente la consegna del documento (l’annotazione non è

necessaria ma impedisce che un successivo acquirente possa in buona fede acquisirne la proprietà),

per i titoli all’ordine, il pegno si costituisce mediante la consegna e l’apposizione della girata a

titolo di pegno e per i titoli nominativi, l’art 2004 prevede che i diritti e vincoli debbano essere

annotati sia sul titolo sia sul registro dell’emittente (ammissibile anche la girata a titolo di pegno).

L’esercizio del diritto cartolare

Legittimazione attiva e passiva

L’esercizio del diritto cartolare presuppone la presentazione del titolo al debitore da parte del

possessore legittimo, la cui situazione soggettiva viene definita legittimazione attiva all’esercizio

del diritto. In caso di distruzione/smarrimento/sottrazione, la legge ammette a certe condizioni che il

diritto sia esercitabile senza il possesso. Il debitore invece avrà una situazione di legittimazione

passiva e se senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione verso il possessore, è liberato anche

se questi non è titolare del diritto. Per escludere l’effetto liberatorio non basta l’assenza della

titolarità del credito ma si esige anche la dimostrazione che il debitore abbia pagato al non titolare

per effetto di DOLO o COLPA grave, pur essendo a conoscenza del difetto di titolarità del

legittimato. Il debitore, perché l’effetto sia liberatorio, deve verificare la sussistenza della

legittimazione attiva:

- per i titoli al portatore, basta il mero possesso del documento,

- per quelli all’ordine, deve sussistere anche la girata in favore del presentatore e la serie

continua di girate,

- per i titoli nominativi, l’indicazione del nome del presentatore sul titolo e sul registro

dell’emittente.

Per i titoli all’ordine e nominativi, il debitore dovrà controllare l’identità soggettiva del presentatore

con il nominativi risultante dal titolo. Serve media diligenza.

L’autonomia del diritto cartolare: le eccezioni reali

Il debitore cartolare paga “bene” se, senza dolo o colpa grave, esegue la prestazione nelle mani del

possessore qualificato del titolo. Quali eccezioni si possono sollevare per evitare l’esecuzione della

prestazione? Parliamo di autonomia del diritto cartolare e il legislatore ha stabilito due tipi di

eccezioni: a) eccezioni reali (opponibili dal debitore a qualsiasi portatore) e b) eccezioni personali

(opposte solo a un determinato portatore del titolo).

Le eccezioni reali attengono all’essenza stessa del diritto cartolare in quanto si fondano su

circostante che viziano il procedimento di incorporazione del diritto nel titolo oppure sul contenuto

del diritto. Esse sono:

- eccezioni di forma – si fondano sulla violazione delle regole attinenti ai dati e alle

indicazioni formali che devono essere necessariamente presenti sul documento,

- eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo – quelle che derivano dal contrasto

fra la pretesa creditoria azionata e ciò che invece risulta dalla lettera del titolo. Si tratta

di una regola che deriva dalla letteralità del diritto cartolare, a cui va anche ricondotto

l’eccezione di alterazione del titolo (il debitore può opporre al portatore che la lettera è

stata alterata contro la sua volontà). Il senso di letteralità va inteso in senso ampio e

comprende non solo quanto risulta dal titolo ma anche da altri documenti che nel titolo

siano richiamati,

- eccezioni di falsità della firma – intendendo non solo la contraffazione dell’altrui firma

Dettagli
A.A. 2013-2014
123 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rossellaferrini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Speranzin Marco.