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Diritto civile: la riforma della filiazione

Prof. Paolo Marozzo della Rocca (23 gennaio 2014)

L. 219 e d. lgs 154

Con questo pacchetto normativo si conclude un itinerario, anche se nulla si conclude nel diritto e tanto più nel diritto di famiglia, comunque si approda ad un punto diverso dal codice del 1942. In quell'orizzonte, che non è più il nostro, c'era il matrimonio e la filiazione legittima e fuori dal matrimonio non era lecito procreare. Questo significava per esempio il divieto di indagini sulla paternità mentre quelle sulla maternità erano senza limiti e anche piuttosto semplici.

Passaggio alla piena eguaglianza nella filiazione

Fino ad un anno e qualche mese fa avremmo parlato di diversi status di filiazione che oggi invece è unico ma sono molteplici le modalità con cui si può costituire. Modalità della procreazione biologica, medicalmente assistita e filiazione adottiva che è importante perché fino al dicembre 2012 si componeva di due diversi status e modalità di adozione, ma ad essere pignoli tre (l'adozione degli adulti, che però non sta nella legge speciale ma nel codice civile insieme agli altri articoli sulla filiazione). All'interno dell'adozione dei minori c'erano due discipline giuridiche con effetti giuridici distinti che erano l'adozione legittimante, che rendeva l'adottato minorenne non solo figlio dell'adottante ma anche parente dei familiari dell'adottante; poi c'era l'adozione di casi particolari (art. 44 e ss l. adozione) che è più agevole da compiere nelle modalità per esempio relative all'età dei coniugi o anche un solo adottante, non presuppone necessariamente lo stato di abbandono dell'adottato. Questa adozione ha effetti diversi perché si diceva, e qualcuno lo continua a dire, che è un'adozione senza rapporto di filiazione in quanto per esempio, si mantiene il vecchio cognome e l'adozione creava una rapporto di successibilità solo nei confronti dell'adottante ma escludendone la cerchia familiare. Quindi adozione non legittimante o adozione minus quam perfecta che sottolineava l'estraneità all'ingresso dell'adottato nella nuova famiglia. Questo è stato vero fino al dicembre 2012.

Articoli cardine della riforma

3 articoli cardine della riforma: 315, 74, 258. Si potrebbe dire che è una riforma imprecisa fatta anche da non giuristi. L'art 258 dice una cosa chiara in una parte non giusta.

Art 258 cc: “Effetti del riconoscimento - Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto salvo i casi previsti dalla legge. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate”.

Non esisteva parentela naturale prima, zio e nonno esistevano solo nel matrimonio. Era il matrimonio a fondare la parentela. L'art 258 già contiene l'intera riforma ma nel luogo sbagliato perché il luogo prescelto è il luogo in cui il Legislatore voleva solo dire che nessuno può riconoscere il figlio anche per altri. Ci sono ordinamenti in cui l'uomo si presenta e dice: «questo è figlio mio e di mia moglie che è rimasta a casa». Da noi c'è una presunzione giuridica e fuori dal matrimonio non si può dire ciò perché l'atto di riconoscimento è puro e personalissimo. Si intravede la prevaricazione del messaggio di politica del diritto rispetto alla tecnica normativa che avrebbe consigliato di dire la stessa cosa ma in un altro luogo come è stato poi fatto perché lo stesso messaggio è contenuto anche nell'art 315 che dice che tutti i figli hanno lo stesso status giuridico.

Ma lo dice in modo poco chiaro. Mentre nell'art 74 lo dice con meno ambiguità. L'inizio è molto chiaro e limpido, poi aggiunge «sia nel caso in cui il figlio è adottivo» qui c'è qualche incomprensione però giuridicamente si può ancora parlare di stipite, dopo di che parla dell'adozione del maggiore di età e gli art. richiamati sono quelli che fanno riferimento ad un istituto che noi erediamo dai codici dell'800 e che sembrava essere morto. Ha ritrovato nuova vita derivante dal fatto che alcune volte l'allungamento della vita porta ad adottare anche persone più grande. Poi ci sono le ipotesi di scusa in cui l'adozione serve per avere una retribuzione di un lungo rapporto di servizio o altri interessi affettivi quanto economico.

L'art 74 dice sono tutti figli ma non quelli maggiorenni adottati e questo è ovvio soprattutto se si legge l'art 300 del codice civile:

Art. 300 cc: “Diritti e doveri dell'adottato - L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

Come si fa a definire figlio una persona che mantiene il legame di filiazione con la precedente famiglia e non diventa parente dei familiari dell'adottato? È chiaro che questa non è una filiazione in senso stretto. L'art. 300 esclude la filiazione, non è l'unico ma è il più significativo.

Interpretazioni e opinioni sulla riforma

All'indomani della legge 219 molti, alcuni autorevoli interpreti come il prof. Bianca, presidente della commissione per i lavori, Michele Serra e altri, hanno detto che l'art 74 afferma che gli adottati minorenni acquisiscono lo status di figlio, quelli maggiorenni no, ma il 74 è impreciso. Che poi se lo dice Bianca che è il redattore dell'art. è come se io dicessi «vengo a lezione perché sono impreciso. E se fosse vero non lo direi… ma è vero».

Non ci sono comunque motivi per sostenere che un minore adottato rimanga fuori dai rapporti giuridici di una famiglia. La vera differenza in termini funzionanti è l'essere adottati da minorenne e maggiorenni e non tra adozione legittimante e casi particolari. Ci sono motivi diversi che portano all'adozione di un maggiorenne e ciò legittima una disciplina diversa dall'adozione del minorenne. Una buona regola dell'interprete e quella di dare un interpretazione conforme al sistema e non vi è nessuna ragione per cui il legislatore doveva isolare la disciplina di alcuni minori e quindi casi particolari. Comunque questo il 74 non lo dice anche se poi Bianca si è reso conto di qualcosa di cui la commissione non si era accorta ed espresso un commento comunque mai considerato. Non sto qui a dirvi un’altra opinione molto minoritaria, anzi ve la dico, di Leonardo Lenti che ha scritto il Trattato sul diritto di famiglia, e che dice che non c'è nessun motivo per escludere i maggiorenni dalla filiazione ma la critica è al legislatore e non alla riforma. Il prof. però non concorda perché differenziare le situazioni gli pare ragionevole.

Abbiamo in qualche modo chiarito l'ambito di applicazione del 74:

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Marozzo Della Rocca Paolo.
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