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Responsabilità da fatto illecito

Nozione

Ai sensi del 2043, "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto (lesivo di una situazione giuridicamente rilevante), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

La violazione del precetto neminem laedere, quale insieme dei doveri che incombono su ciascuno in relazione alle altrui situazioni giuridicamente tutelate, costituisce concettualmente una pluralità di responsabilità avente ognuna una denominazione e funzione differente:

  • Responsabilità da fatto illecito (esige il prevalere della funzione sanzionatoria a quella riparatoria)
  • Responsabilità civile (sottolinea l’effetto legale dell’illecito ed esige il prevalere della funzione riparatoria piuttosto che sanzionatoria)
  • Responsabilità aquiliana (di origine romana)
  • Responsabilità extracontrattuale (indica il contrapporsi tra la responsabilità civile e quella gravante sul debitore inadempiente)

Ciò che è certo è che dal fatto illecito, ai sensi del 1173, sorge l’obbligazione risarcitoria del danno. Per molto tempo si è considerata la situazione di diritto rilevante esclusivamente i diritti soggettivi assoluti, in virtù della loro opponibilità erga omnes; progressivamente la giurisprudenza ha ampliato le ipotesi di risarcibilità del danno, tramite la valutazione in sede giudiziale degli interessi meritevoli di tutela, sì da comprendere anche i diritti relativi e nello specifico di credito.

Fatto illecito e inadempimento

Fatto illecito e inadempimento dell’obbligazione sono due istituti autonomi ma parte di un più ampio concetto di illecito civile, quale fatto lesivo di un’altrui situazione, a cui consegue il risarcimento del danno, del resto comune ad entrambi gli istituti; c’è la possibilità che in uno stesso illecito civile via sia concorso fra fatto illecito e inadempimento dell’obbligazione, sì da determinare un concorso anche fra responsabilità (contrattuale e extra contrattuale), dando una più ampia tutela al danneggiato (si pensi alla lesione di un diritto assoluto di una persona, di competenza del fatto illecito, derivante da inadempimento di un'obbligazione, es. chirurgica).

Elementi costitutivi del fatto illecito

I requisiti o elementi costitutivi del fatto illecito che permettono l’imputazione del fatto all’agente, sì da costituire responsabilità da fatto illecito sono:

  • Comportamento commissivo od omissivo: è la contrarietà del comportamento della persona al modello legale che era idoneo ad evitare eventi lesivi di un altrui diritto, frutto di una azione o di una omissione (questa ultima è rilevante a seguito dell’inosservanza di un dovere di agire).
  • Nesso di causalità: riguarda la connessione fra il comportamento della persona e l'evento lesivo del bene tutelato; tale elemento si ispira al principio di adeguatezza causale, secondo il quale si devono imputare alla persona soltanto le normali conseguenze del suo comportamento di quel determinato momento storico, secondo lo stato della scienza e della tecnica.
  • Colpevolezza: è da intendere o quale volontà di produrre l’evento lesivo (dolo) o quale atteggiamento del soggetto che, senza voler causare un certo evento, ha tenuto un comportamento improvvido (negligente o imprudente), causativo della lesione del diritto (colpa in senso proprio); dolo e colpa quindi si differenziano dalla presenza o meno di volontà, tuttavia nella colpa con previsione, la persona ha previsto che l’evento avrebbe potuto prodursi ma non l’abbia voluto. Si aggiunge alla colpa la necessità che l’autore del fatto, per poterne rispondere, sia capace di intendere e di volere quando lo ha posto in essere (2046), salvo che la causa sia a lui imputabile, allora sarebbe comunque imputabile.
  • Danno ingiusto: si intende la sua antigiuridicità, cioè la capacità del fatto illecito a ledere un interesse giuridicamente rilevante. Nel corso del tempo per danno ingiusto si sono intesi vari elementi, tra i quali il pregiudizio risarcibile, andando però a confondere la lesione di un interesse con il depauperamento del quale può essere chiesta la riparazione: a risposta di ciò va detto che qualora non vi sia lesione di un diritto altrui, il danno, quale anche depauperamento patrimoniale, è giusto, nel senso che va sopportato da chi lo subisce e non può essere imputato/trasferito ad altri (es. atto di concorrenza leale); da questo ultima considerazione va distinta l’attività illecita dannosa (da cui scaturisce il danno ingiusto e quindi il fatto illecito) e attività lecita dannosa (da cui scaturisce il danno giusto e il fatto lecito dannoso).

Imputazione del fatto illecito

Sempre in tema di imputazione del fatto illecito, il codice predispone una serie di fattispecie (2047-2054) c.d. speciali di responsabilità, dettate per alcune ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (anche per cose o animali). Il fine è quello di ricondurre una responsabilità civile a un fatto proprio di un agente, dove per "fatto proprio" (fatto imputabile a…) si intende sia quello immediatamente riferibile alla persona (2043-2046), sia quello riferibile a fattispecie espressamente previste dalla legge (2047-2054: è fatto proprio quello del sorvegliante il fatto dannoso compiuto dall’incapace naturale a lui affidato; del genitore è fatto illecito del figlio minore abitante con lui, ecc.).

I criteri di cui prima fanno parlare di una responsabilità c.d. oggettiva, una situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso. L'introduzione della pluralità dei criteri di responsabilità (proprietà delle cose, loro custodia, la potestà della persona, ecc.) riportati nel codice, ha fatto negare la visione della colpa come criterio generale di imputazione della responsabilità. È una figura che implica l’esistenza del solo nesso causale e prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa).

Applicabilità del 2043

Nell’ambito di applicabilità del 2043 rientra la lesione derivante dalla diffusione di informazioni inesatte (concretizzante nell’interesse a non subire un’alterazione del processo di formazione della volontà, per l’opera dolosa o colposa di un terzo: es. responsabilità civile di una società di revisione); di interessi legittimi; di legittime aspettative (situazioni sostanzialmente di fatto ritrovabili nello specifico nell’ambito dei rapporti familiari: es. risarcimento del danno per i congiunti di una casalinga deceduta a seguito di altrui fatto illecito, in quanto privati di utilità economica).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
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