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DELL’ANTIGIURIDICITA’

Circostanze o situazioni tassativamente previste che escludono o limitano la responsabilità

dell’autore del fatto lesivo, prime fra tute:

- Legittima difesa (2044 e 52 c.p.): “Non è punibile (né responsabile) chi ha commesso il

fatto (oggettivamente ingiusto) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un

diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa

sia proporzionata all’offesa”; è causa di esonero dalla responsabilità, che funge oltre che

funzione risarcitoria e riparatoria, quella di prevenzione dell’illecito. La legittima difesa

giustifica l’azione dannosa nei confronti dell’aggressore e a seconda del caso anche nei

confronti dei terzi che potrebbero da questa azione essere danneggiati, configurandosi in

questo ultimo caso come stato di necessità.

Caratteri/requisiti della legittima difesa sono: pericolo di aggressione di un diritto proprio o

altrui; offesa ingiusta, che si definisce tale se lede un interesse personale o patrimoniale

(la concorrenza sleale potrebbe rientrare nella legittima difesa qualora necessaria a

difendersi da un comportamento ugualmente scorretto); proporzionalità tra difesa e offesa

(tra diritto in pericolo e difeso e diritto leso), qualora l’atto di legittima difesa ecceda

l’attività necessaria per paralizzare l’aggressione altrui, si parla di eccesso colposo di

legittima difesa, che può portare ad un concorso di colpa con l’aggressore ed eventuale

riduzione del risarcimento.

- Stato di necessità (2045): “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso è stato costretto dalla

necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il

pericolo non è stato volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è

dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento dl giudice”; circa la

qualificazione del fatto dannoso, alcuni lo inquadrano negli atti leciti dannosi, altri tra le

ipotesi di responsabilità per fatto proprio, mentre lo stato di necessità funge allora da

causa parzialmente esoneratrice della responsabilità.

Presupposti sono una condotta volontaria dell’autore del fatto dannoso, contraria a norme

di legge, alla comune prudenza, diligenza o tecniche; effettiva sussistenza del pericolo,

quale ragionevole probabilità che si verifichi l’evento dannoso; rapporto di proporzionalità

fra fatto dannoso e pericolo che si vuole evitare; il danno (e non il pericolo) deve essere

inevitabile, cioè non deve esistere altra via per sfuggirvi. La determinazione dell’indennità

non segue criteri rigidi e predeterminati, ma si basa su una pluralità di fattori quali la

gravità del danno, il pericolo, le condizioni economiche delle parti e tende, nei limiti del

possibile, a riprestare le potenzialità del soggetto leso.

- Consenso dell’avente diritto (50 c.p.): il soggetto autorizza un fatto lesivo del proprio

diritto (es. intervento chirurgico).

- Incapacità di intendere e di volere (2046): è esclusa la responsabilità di chi commettendo

il fatto dannoso fosse in quel momento incapace di intendere e di volere (inidoneità

psichica della persona, che non è in grado di comprendere la rilevanza sociale negativa

degli atti che compie), salvo che l’incapacità derivi da sua colpa.

- Caso fortuito (evento assolutamente imprevedibile) e forza maggiore (evento di una forza

tale per il quale è oggettivamente impossibile resistervi): come l’incapacità naturale, sono

esonero della responsabilità di cui al 2043 solo se non di causa imputabile all’agente.

DISTRIBUZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

Ai sensi del 2697, l’onore probatorio del fatto illecito altrui, incombe su chi intende agire per la

riparazione del pregiudizio subito, il quale deve dimostrare non il comportamento lesivo del

responsabile e la sua difformità rispetto alla legge, ma la connessione dell’evento con l’attività o

la situazione prevista dalla legge, nonché la posizione della persona indicata dalla legge come

responsabile. A tale regola l’ordinamento e la giurisprudenza pongono alcune eccezioni: qualora

l’agente del fatto dannoso sostenga di non essere imputabile per incapacità naturale, è onere

suo provarla; in alcune fattispecie tassative, il nesso di causalità fra fatto lesivo e

comportamento di certe persone in virtù della loro posizione è presunto (sorvegliare la

incapacità, genitore, custode), sì che l’onere probatorio è meno gravoso se non assente per il

danneggiato; il danno derivante da attività di dipendenti o da attività pericolose escludono

l’onere probatorio del leso, in quanto la legge adotta delle presunzioni di colpa, cioè che il

comportamento dei responsabili sia colposo, in quanto è probabile che non sia stato idoneo ad

evitare l’evento lesivo, come è doveroso. A questo ultimo riguardo la legge stabilisce prove

liberatorio per il danneggiante spesso abbastanza gravose, quali dimostrare di non aver potuto

impedire il fatto, aver fatto tutto il possibile per impedire il danno o che l’evento dannoso è

imputabile al caso fortuito.

PRINCIPIO DELLA COLPA

Ultimamente è stato criticato il principio in base al quale la responsabilità della persona si fonda

necessariamente su un suo comportamento (sulla colpa in particolare), dal momento che la

legge prescrive la responsabilità anche per colpa lievissima; da ciò deriva che non può essere la

colpa il fondamento della responsabilità civile, in quanto il danneggiante non potrà mai dire di

aver preso tutte le precauzione possibili affinché il fatto non si producesse. A questa tesi si

aggiunge il fatto che ad oggi buona parte dei danni e quindi dei diritti lesi sono anonimi, cioè in

cui è difficile se non impossibile trovare chi, nell’interno di una certa organizzazione (es.

produttiva), sia l’autore del fatto lesivo, sì che in tal caso non si riuscirebbe quasi mai ad

assicurare la riparazione del danno cagionato e la tutela sarebbe un fenomeno residuale:

l’obiettivo da garantire è il trasferimento (con successiva riparazione) del danno dal danneggiato

a persona diversa, non necessariamente l’autore. In ultimo si deve riflettere sull’esistenza di una

pluralità di criteri di imputazione del fatto dannoso che non si basano sulla colpa di colui che

sarà definito responsabile. La risposta è nella c.d. presunzione di responsabilità, in cui la colpa

gioco un ruolo marginale, mentre è la posizione che una persona ricopre a determinare la

imputabilità del fatto lesivo (es. il custode della cosa che risponde dei danni sulla stessa, ecc.).

Nella prospettiva di cui sopra, è chiaro che se l’imputazione della responsabilità non deriva da

colpa, la responsabilità civile non può avere una funzione sanzionatoria (il custode che per colpa

lieve diviene responsabile, non può essere “sanzionato”), ma riparatoria, cioè restitutoria della

situazione lesa, permettendo il trasferimento del danno subito dal danneggiato su altri.

L’elemento della colpa, quale contrarietà ad un modello di comportamento idonea ad evitare

eventi lesivi del diritto altrui, è garanzia della persona, in quanto consente di conoscere

preventivamente quali eventi possono essere imputati a chi agisce, assicurando una libera

scelta dei propri comportamenti.

RESPONSABILITA’ c.d. SPECIALI

Nel prevedere casi speciali di responsabilità il legislatore si è spesso discostato dalla disciplina

generale dell'art. 2043, prevedendo, casi di responsabilità oggettiva dove si prescinde dalla

indagine sulla colpevolezza, come nel caso dell'art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e

dei committenti.

Dove c'è responsabilità oggettiva si assiste ad una inversione dell'onere della prova rispetto ai

casi generali dell'art. 2043 c.c. In altre parole sarà il danneggiante dover dimostrare di non avere

colpa nella causa del danno, e non il danneggiato:

1. Responsabilità per danno cagionato dall’incapace (2047): quando il danno è arrecato da

persona incapace di intere o di volere (indipendentemente dall’età), l’obbligo del risarcimento

è posto dalla legge a carico delle persone che sono tenute alla sua sorveglianza, le quali si

presumono, salvo prova contraria, non abbiamo fatto quanto era necessario per impedire il

prodursi del fatto dannoso.

2. Responsabilità dei genitori, tutori, precettori, maestri d’arte (2048): per il fatto illecito dei

minori di età non emancipati, ma capaci di intendere e di volere, sono responsabili i genitori

o il tutore con essi coabitanti, i quali, fino a prova contraria, si presume non abbiano fatto

quanto necessario per impedire il fatto.

3. Responsabilità dei padroni e dei committenti (2049): i preponenti sono responsabili per i

fatti illeciti compiuti dai loro preposti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

4. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa (2050): chi svolge un’attività

pericolosa per sua natura o pericolosa per la natura dei mezzi operati deve risarcire il danno

causato, salvo provi di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.

5. Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (2051): chi ha una o più cose in

custodia è responsabile dei danni da queste cagionati (per un connaturale dinamismo o per

la intrinseca natura), salvo che provi il caso fortuito. Se il danno è stato provocato non dalla

cosa ma con la cosa, quindi fatto umano, anche omissivo, si applica il 2043.

6. Responsabilità per danno cagionato da animali (2052): il proprietario di un animale o chi

se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, risponde dei danni cagionati dall’animale, anche

se fuggito o smarrito, salvo che provi il caso fortuito; la norma relativa alla tipica società ad

economia agricola assume sempre più un ruolo marginale, salvo per le attività di

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi d mammiferi e rettili pericolosi per la

salute e l’incolumità pubblica.

7. Responsabilità per rovina di edificio (2053): il proprietario di un edificio o altra costruzione

risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non sia dovuta a

difetto di manutenzione o vizio di costruzione; è particolare ipotesi di danno di cose in

custodia. Risponde il custode dell’edificio qualora quest

Dettagli
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.