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IL DANNO

Definizione di danno

Generalmente col termine danno si intede qualsiasi disutilità.

Nel codice civile danno è un termine che resta senza definizione. Si sono affacciate varie teorie sulla nozione giuridica di danno. È una nozione distinta da quella comune di danno.

Ci si pone il problema se il danno sia un elemento ulteriore della lesione di un interesse o se sia in re ipsa nel concetto di lesione. C'è chi vede il danno come conseguenza della lesione dell'interesse. La centralità del danno è ampiamente ribadita da molta dottrina (vedi Salchi e Rodotà).

  • Locuzione danno ingiusto equivalente a lesione di interesse giuridicamente rilevante (G. Visintini)
  • Il danno NON è la conseguenza della lesione MA è proprio tale lesione → determina la
  • Onde la situazione soggettiva oggetto della lesione patrimonialità o meno del danno (Castronovo).

Quindi il danno non sarebbe insito della lesione ma la

conseguenza stessa dell'lesione! Le due teorie portano a ragionamenti molto diversi sulla consistenza, sulla prova e anche sulla quantificazione del danno. Monateri - Situazioni non patrimoniali: danno = lesione - Esempio: immagine - La lesione stessa è già dannosa per la vittima - Situazioni patrimoniali: danno = conseguenza patrimoniale negativa della lesione. - Esempio: calpestare erba nel Trespass - Veuve Cliquot c. Zarri 1576/89 Nei paesi di common law viene identificato il danno nella lesione stessa. (Il fatto stesso di aver fatto ingresso nella proprietà di altri è già lesione di tale diritto. 32) Quella inglese è ancorata ancora a un'idea molto ferrea della proprietà. Cliquot era un produttore di champagne mentre Zarri era produttore di saponette. Le saponette riproducevano la forma delle bottiglie di champagne più note. Cliquot fece causa a Zarri perché riteneva lesa l'immagine del

Il tuo prodotto. Non venne accolta la richiesta di risarcimento poiché il danno non sussisteva. Così come nei casi di mero trespass se non c'è danno non scattano i casi di responsabilità civile. La fattispecie si perfeziona solo laddove il danno sia stato prodotto. Questa considerazione che semplificherebbe l'istituto è attenuata dai danni non patrimoniali.

Conclusione:

  • Danno è elemento ulteriore della fattispecie.
  • Ma considerazione attenuata da:
    • dannosità per sé delle situazioni non patrimoniali
    • Equitatività ex art. 1226
    • Scindibilità del giudizio sull'an e sul quantum: mera responsabilità dannosa
    • Casi di danno in re ipsa (possesso)

Il danno patrimoniale

La certezza del danno

Il danno non si presenta a noi come puro in sé ma come danno patrimoniale e non.

  • Danno valutabile dal giudice con riferimento a parametri economici
  • Anche indiretto risarcibile

quanto in rapporto di normalità statistica.• NON risarcibile il danno eventuale ovvero il mero pericolo di danno = al di fuori della normale catena statistica.• Diverso il danno da pericolo: pregiudizio certo e attuale.Patrimoniale e non patrimoniale ha a che fare con la scarsità o meno della risorsa rispetto agli utilizzi che se ne vuole fare. La patrimonialità ha a che fare quindi con il rapporto scarsità/utilizzo che può variare nel tempo al variare dei parametri della33

  scarsità e dell'utilizzo.I beni unici in realtà non hanno prezzo, ma sono soggetti anch'essi a valutazione patrimoniale. Per qualunque cosa può esistere un mercato.Caratteristica indispensabile per il venire in essere il risarcimento è la certezza del danno.Esposizione al rischio: esporre al rischio di epatite per me è già un danno. Il concetto di danno da pericolo. Se uno ogni mille viene infettato. Il danno è

di unmillesimo. Il danno da pericolo va a minare la certezza del danno. Con conseguente perdita di chance.

Perdita di Chance

  • Perdita attuale di un miglioramento patrimoniale futuro e possibile
  • Come entità patrimoniale già valutabile
  • Danni futuri: SI se è certo = in rapporto di regolarità statistica con quanto si è già verificato
  • No quindi se meramente eventuale = non regolarità
  • Danno evitabile = quello dell'art. 1227.

Si introduce l'idea della chance dell'entità patrimoniale in se e per sé valutabile.

I danni futuri sono risarcibili se sono certi. Rimarrebbe non risarcibile il danno meramente eventuale: quel danno che non sia in rapporto di regolarità statistica con quanto era favorevole.

Con la teoria della chance si incrina di loto il concetto dell'idea della certezza di danno.

Il danno evitabile è quel danno che la vittima stessa avrebbe potuto evitare.

usandola normale diligenza. Il danno evitabile ex art. 1227 non è risarcibile.
  • Danno certo (dato lo spazio attuale della c.d. perdita di chance)
  • Non risarcibili sono il danno eventuale ed evitabile.
Gli interessi compensativi Si tratta degli interessi dovuti sulle somme stesse oggetto del risarcimento.
  • Debito di valore 34
  • Rivalutazione nella liquidazione
  • + interessi che non sono veri e propri interessi ma = utilità di cui è stato privato per il mancato godimento della somma riparatrice (id quod plerumque accidit)
  • Rivalutazione = stock compensativi = flusso
  • Risarciscono il mancato guadagno da tempestivo godimento della somma (criteri presuntivi equitativi) Sono come un risarcimento nel risarcimento. Si calcolano sulla base dell'id quod plerumque accidit.
Il debito che sorge da responsabilità è un debito di valore, non di valuta. Gli interessi compensativi non sono veri e propri interessi ma sono appunto

le utilità di cui è stato privato per il mancato intervento immediato della somma riparatrice. Danno biologico morale ed esistenziale. Il contenuto vero di ciò che è patrimoniale e ciò che non lo è. Noi vedremo l'evoluzione del danno non patrimoniale e il quadro attuale. Il quadro del codice del '42 è stato completamente ricostruito per due volte.

I termini Patrimoniale/Non patrimoniale. I tedeschi nel 1900 introdussero questa distinzione nel BGB. Le Pecuniary Losses sono le perdite meramente pecuniarie e non hanno a che fare con il danno patrimoniale. Questi termini non hanno un loro omologo in Europa. La personal injury è il danno fisico a un soggetto e alla mente in quanto sia una patologia rintracciata nel corpo. Gli inglesi non hanno una categoria così generale di moral damage.

Biologico: Personal Injury. Morale: Nervous Shock, Loss of Amenities, Emotional Distress, Loss of Consortium, pain and suffering...

CrimeNoi includiamo tutto ciò nella categoria del danno morale che così contiene fattispecie molto variegate. Abbiamo anche il danno esistenziale che afferisce al campo esistenziale del soggetto.
  • La nuova categorizzazione del danno non patrimoniale.
La nascita del danno biologico

Siamo nel 1942. C'è un danno patrimoniale risarcito ex art 2043.

In tutti i casi di ferimento io risarcivo il danno patrimoniale e il mancato guadagno. E quindi risarcivo il danno morale solo se ricorreva reato di lesioni dolose o colpose. Venia risarcito solo a titolo di danno morale. La salute in se e per sé considerata non valeva niente. Questa situazione veniva ribaltata da un caso genovese di un tamponamento di un'autovettura (fiat 500). Alla guida c'era una casalinga la quale subì colpo di frusta in seguito all'incidente. I giudici teorizzarono un caso particolare di danno biologico (Sentenza Monetti-Pellegrino, 1971).

15.11.11 Sentenza di

Monetti e Pellegrino, Genova, 1971: Mero tamponamento, merocolpo di frusta sono danni di scarso rilievo. Le spese mediche non sono minime. Viene così inventata la categoria del danno biologico, prevista in nessun testo di legge.

Danno biologico: specie del danno ingiusto ex art. 2043 + 32 Cost. Concezione valore biologico della persona e della sua personalità. I medici legali già usavano questa terminologia, ma non si trattava di terminologia giuridica. Il consulente medico-tecnico legale accerta la percentuale di invalidità temporanea e permanente.

Il problema era duplice: risarcimento danno in quanto invalidità temporanea o permanente. La concezione del danno morale riflette molto di più la concezione dell'onore che quella biologica. I giudici fanno un esperimento su una parte fattibile del digesto italiano: il c.d. danno di Scognamiglio.

L'enciclopedia del diritto è molto più ricca del digesto italiano con voci molto

piùspesse ma per questo non di immediata interpretaz. Quando il cod. del '42 haintrodotto la concezione di danno patrimoniale l'ha presa dal tedesco BGB(VermoegenSchaden / NichtVermoegSchaden).Scognamilio utilizza il termine danno non patrimoniale ma con questo intendevadire morale. (Dice non patrimoniale ma intende solo morale).Qualsiasi danno che non abbia a che fare con il patrimonio è risarcibile ex art.2059.Il danno biologico non è un danno morale: è una specie di danno ingiusto ex art.2043 da cui il legislatore ha sottratto solo la categoria del danno morale ex art.2059.Indipendentemente dai suoi riflessi sul patrimonio da un lato o sulla sofferenzamorale dall'altro. Il danno biologico non si va a sostituire al danno morale.Ogni specie di danno non riconducibile all' art. 2059 è un danno che ricade nellasfera dell'art. 2043.L'art. 2059 indica il danno morale. Noi non abbiamo mai avuto il danno nonpatrimoniale. La

disposizione del 2059 è di derivazione tedesca, poi francese. Il biologico non è danno patrimoniale. Per danni non patrimoniali si intende ogni conseguenza peggiorativa che non tollera, alla tregua di criteri oggettivi, di mercato, una valutazione pecuniaria rigorosa. Viene fatto nascere un tertium genus tra danno patrimoniale e non patrimoniale (morale): il danno biologico. Questa sentenza dispiace enormemente agli assicuratori. La sentenza del 1971 viene pubblicata su tutte le riviste di giurisprudenziali. La Cassazione rifiutò di riconoscere il danno biologico. Nel 1979 un giudice emerito di Pisa va a teorizzare una rivalutazione. Il punto dolente del danno biologico è che la risarcibilità è uguale per tutti. Lui elabora la teoria dei punti di invalidità in via equitativa e quindi differenziale. Con una
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martval di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Monateri Pier Giuseppe.