Diritto civile: la responsabilità civile
Definizione
Dalle lezioni di P.G. Monateri. Non esiste una definizione soddisfacente di responsabilità civile. Nel manuale di Bianca si afferma che “la responsabilità extracontrattuale è la soggezione alle sanzioni di illecito civile”; questa definizione è insoddisfacente in quanto si limita ad affermare che ad un illecito corrisponderà una sanzione. Così in altri manuali si afferma che l’illecito civile sia un “fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati”, altra definizione insoddisfacente in quanto è indefinito il “interesse giuridicamente tutelato”. Anche il diritto statunitense ha difficoltà a definire la responsabilità civile. Prosser, nel suo manuale sul diritto dei torts, afferma che questo riguardi i vari fatti da cui scaturisce un risarcimento.
Caso Cir vs. Fininvest
Primo punto è quale sia la definizione di ingiustizia. L’art. 2043 cc menziona, tra gli altri vocaboli indefiniti, l’elemento di ingiustizia del danno. È la principale sentenza di responsabilità civile degli ultimi tempi. La vicenda origina tra un contratto Cir (Debenedetti) e Formenton (eredi Mondadori) per la gestione Mondadori. Formenton ha anche un contratto, patto di sindacato, di gestione con Fininvest. Formenton si accorda con Cir per cedere la propria quota di proprietà di Mondadori. Cir intendeva includere nel gruppo Mondadori anche il gruppo l’Espresso, e questo richiedeva un incremento di capitale anche da parte di Formenton, che non accetta perché il controllo resterebbe comunque a Cir. Decide allora di cedere le proprie azioni, più alcune altre, a Fininvest. In tal modo Cir non avrà la possibilità di montare la “grande Mondadori”. Quando Cir viene a sapere dei contatti con Fininvest, diffida Formenton e Fininvest da proseguire le trattative e richiede a Formenton l’immediato adempimento.
Il tutto viene demandato ad un giudizio arbitrale, in quanto nessuna delle parti ha interesse a ricorrere davanti ad un giudice, per evitare che un funzionario pubblico venga a conoscenza di tutti i fatti. Il giudizio arbitrale è difeso da Rescigno per Cir, e Formenton e Fininvest erano difesi da Irti. Arbitro indipendente è Pratis, presidente di sezione di cassazione. Il giudizio arbitrale si risolve in favore di Cir. Formenton e Fininvest impugnano il lodo arbitrale, e la sentenza Metta dà ragione a Fininvest sulla base del patto di sindacato e annulla il lodo. Cir non ricorre in Cassazione, fa una transazione (“per evitare o terminare l’insorgere di liti”) e cede anche la propria quota di Mondadori. Anni dopo si scopre che il giudice Metta era stato corrotto, e quella sentenza fosse quindi basata sulla corruzione. Cir chiede a questo punto il danno: entra qui in gioco la responsabilità civile, e richiede 540 milioni di euro.
Punti principali
- Si ha un contratto in violazione di un altro contratto;
- Una sentenza ottenuta mediante corruzione;
- La questione è il controllo di una spa.
La richiesta di risarcimento di danno è formulata “in quanto la sentenza era ingiusta, l’ingiustizia era frutto della corruzione: il danno ingiusto era consistito nella violazione del diritto a non subire l’annullamento del lodo, e a beneficiare della trasmissione delle azioni” viene presentato un presunto diritto, e questa azione discende in campo civile dal reato di corruzione. Berlusconi era però stato assolto dall’accusa di corruzione, perché gli vennero riconosciute le attenuanti generiche e dovette constatare che il reato fosse prescritto. Ma si risponde che in ambito civile la sua azione fosse rilevante per la condotta valutata diversamente dal giudice, e rientrante quindi nell’articolo 2049 cc.
Il danno lamentato è una perdita di chance: concreto risultato favorevole la differenza tra il valore della spa e la transazione. Il danno sarebbe quindi la differenza tra quanto si era disposti a pagare prima e quanto invece venne pattuita durante la transazione, il tutto moltiplicato per il deprezzamento della moneta. Altro danno è il danno non patrimoniale: la lesione del diritto ad avere un giudice imparziale. A ciò si aggiunge il danno a immagine e reputazione.
Le difese presentate da Berlusconi
Tutta la vicenda deriva da un contratto in violazione del patto di sindacato tra Fininvest e Formenton, e che il contratto tra Cir e Formenton fosse un contratto illecito e quindi nullo. Ulteriore difesa è che un solo giudice era stato corrotto, ma i giudici fossero tre. Si è in caso di dolo incidens, non è dimostrato che l’azione criminosa abbia influito sulla sentenza. Inoltre Cir aveva rifiutato di ricorrere in Cassazione e aveva deciso di fare transazione, evidentemente perché ritenuta conveniente. Ultima difesa è che in penale era stato assolto, e non si potesse quindi chiedere il danno per il reato.
Ulteriore elemento è che l’azione da responsabilità civile conosce il limite temporale per l’esercizio di 5 anni, e il diritto civile sarebbe quindi prescritto. Le principali norme coinvolte sono 2043, 1223, 1226, 2049. È necessaria una ricostruzione dei casi per avere un'idea della responsabilità civile. Il problema circa l’ingiustizia del danno si ha già nel passaggio dalla formula romana a quella giustinianea, passando dal danno come violazione di un diritto tecnico alla violazione della giustizia sostanziale. Eppure proprio la atecnicità della formulazione del 2043 consente un'ampia applicazione di questo articolo, anche affermando che la sentenza sia ingiusta. Così per ricostruire in senso tecnico il 2043 è necessario lavorare molto sul testo.
Così per il riferimento al 2049, il cui testo letto sulla base del 12 preleggi non sarebbe applicabile mai, ed è invece alla base di tutto il diritto della responsabilità civile dell’impresa. Così è per l’applicazione di 1223 e 1226 alla perdita di chance, che in questi articoli non è mai nominato e anzi si parla di conseguenza immediata e diretta, con riferimento quindi al lucro cessante e mancato guadagno. Così per l’estensibilità del 2043, se il neminem laedere fosse principio assoluto e regola, allora la vita sociale sarebbe impossibile perché qualunque azione cagionerebbe un danno ad un altro soggetto.
Tutto il libro IV del codice è incentrato sulla patrimonialità, e principale è la patrimonialità derivante da obbligazione contrattuale. Il fatto illecito è sì fonte di obbligazione, ma solo residuale rispetto al contratto. Per questo motivo gli articoli sul risarcimento non sono seguenti al 2043 ma fanno riferimento a tutte le obbligazioni e quindi anche al contratto, perché il codice era incentrato sul contratto. Il riferimento all’ingiustizia del codice, potrebbe essere inteso principalmente verso l’iniuria piuttosto che verso l'altra fonte.
Tutte le altre fonti legislative si pongono come leggi speciali interpretate alla luce degli articoli 2043-2059 cc. E la responsabilità civile è pensata come istituto di chiusura, quando non operi il rimedio della disciplina speciale.
Il richiamo è agli articoli di parte generale delle obbligazioni (1223-1227), anche per le norme specifiche. Questo richiamo è fatto tenendo chiare tutte le altre norme di parte generale delle obbligazioni. È quindi fondamentale la parte generale sulle obbligazioni, che è essenziale nella trattazione pratica in tutti i casi in cui la fattispecie sia complicata.
L’oggetto stesso dell’obbligazione è un'obbligazione di valuta o di valore, in quanto la responsabilità civile concerne il danno. Nasce con un'obbligazione di valore che viene trasformata in un'obbligazione di valuta dalla sentenza che riconosce e quantifica il danno. Così la questione Cir vs Fininvest copre proprio il passaggio da valore a valuta.
Vi è la possibilità di utilizzare più termini per indicare la responsabilità civile. Il termine più utilizzato è quello di Responsabilità Civile. Questa denominazione è passata poi dalla pratica anche alla teoria. Con questa denominazione si potrebbe fare riferimento anche al contratto. Il senso però è quello di richiamo a 2043 e seguenti, e quindi a responsabilità extracontrattuale. Civile indica quindi come una responsabilità non penale e non amministrativa. La responsabilità penale è in realtà quella più simile alla responsabilità civile, in quanto gli elementi previsti nella parte generale del reato sono gli stessi elementi del 2043 cc. Questa denominazione si affianca quindi a quella di responsabilità extracontrattuale, cioè quello di essere estranea al contratto. Ciò non è in realtà così chiaro. Molto comune è il caso in cui apparentemente si ha una sovrapposizione. Es. il paziente che entra in ospedale, scivola e si fa male: è un caso di responsabilità extracontrattuale, mentre il medico che commette un errore nella cura è responsabilità contrattuale. Questo perché nel secondo caso ci si aspetta una prestazione precisa mentre nel primo caso è extracontrattuale in quanto non rientra nell’oggetto tipico della prestazione del medico; nel contratto con l’ospedale però rientrano tutte le prestazioni, quali locazione del letto, dei servizi, e potrebbe quindi rientrare anche il ricevere avviso di “pavimento bagnato” e potrebbe quindi essere responsabilità di tipo contrattuale. Il danno però non nasce ex contractu e presenta quindi le caratteristiche della responsabilità aquiliana. In Common Law questo caso rientrerebbe in un writ di trespass on the case, il medico risponde di tort on medical.
Cercare di definire extracontrattuale pone quindi delle difficoltà, così un patto di sindacato può coinvolgere non solo la responsabilità contrattuale ma anche quella extracontrattuale: è quindi difficile individuare dove si passi da contratto a extracontratto: la Cassazione ha creato una responsabilità apposita per i casi come lo scivolone in ospedale, che è responsabilità da contatto sociale, che presenta caratteristiche della responsabilità civile, ma ha caratteristiche simili a quella contrattuale. Dal punto di vista della vittima è sicuramente diverso agire per responsabilità contrattuale o per extracontrattuale. Così la sentenza è solo una risposta endoprocessuale alle domande delle parti, da ciò l’importanza di agire sul corretto tipo di responsabilità. A seconda della posizione di vittima o di danneggiante può convenire diversamente invocarsi a responsabilità ex contratto o responsabilità extracontrattuale. Nel caso dell’ospedale ad esempio per il paziente è difficile dimostrare la colpa specifica della responsabilità extracontrattuale in quanto la cartella clinica è in mano alla controparte. Nel caso però del medico si pone la questione se l’obbligazione sia di risultato o di mezzo, è ovviamente di mezzo consistente nel solo utilizzare la diligenza media: a questo punto però è difficile agire in quanto si agisce contro un risultato sbagliato, e la dimostrazione della colpa sta nel risultato. Potrebbe esserci una ipotesi di responsabilità oggettiva anzi e si potrebbe raggiungere la conclusione assurda per cui si dovrebbe dimostrare la colpa.
Altre distinzioni tra contrattuale ed extracontrattuale è per prescrizione in quanto la extracontrattuale si prescrive in 5 anni, mentre la responsabilità contrattuale in 10. Nel codice napoleonico la differenza temporale per la prescrizione era ancora maggiore. Rispetto al risarcimento invece per la responsabilità contrattuale si devono solo i danni prevedibili al momento della stipula del contratto, prevedibilità che non rileva per il danno extracontrattuale. Così i risarcimenti per l’amianto si basano prevalentemente su danni imprevedibili al momento in cui si sono verificati, perché non se ne conosceva la pericolosità. Le due regole sono quindi molto diverse e disposizioni più o meno favorevoli a scacchiera.
Nel 1936 in Francia la Cassazione si trova a dover affrontare un caso di responsabilità del medico, tipicamente strutturata come extracontrattuale. Il caso riguarda le prime cure con i raggi X, che causano tumori, conseguenza allora imprevedibile, e che si verifica ben oltre il termine di 3 anni per la responsabilità extracontrattuale. La Cassazione Francese allora afferma che le cure del medico siano un rapporto contrattuale, estendendo di molto quindi il termine di prescrizione. Si cambia così completamente l’impostazione della responsabilità del medico, generando però altri problemi: ad esempio circa il danno cagionato al feto nel grembo materno in quanto il contratto è tra la madre e il medico e non con il feto che è terzo estraneo nonostante ancora non abbia capacità giuridica. Il danno cagionato dal feto dovrebbe essere coperto da un contratto a favore del terzo che però non è tipico del contratto medicale, dovendo specificare nel contratto che si agisce per la tutela anche del feto. Almeno a questo livello si dovrebbe quindi tutelare ai sensi della responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità civile è quindi, per il suo essere, indifferente all’esserci o meno di un contratto. Il diritto leso tutelato dalla responsabilità civile prescinde dal contratto, cioè è un diritto che esiste in capo al soggetto indipendentemente dal contratto. Si pone quindi sempre un problema di responsabilità civile, salvo poi il caso del cumulo delle norme che tutelano e la necessità quindi poi di individuare a cosa sarà limitato il risarcimento. I francesi utilizzano il principio del divieto di cumulo di rapporti giuridici: fra due soggetti rispetto ad un determinato oggetto può ricorrere un solo rapporto giuridico. L’esistenza di un rapporto contrattuale, che è speciale rispetto a quella extracontrattuale, l’esistenza del rapporto contrattuale porta all’applicazione solo delle norme che regolano la responsabilità ex contratto. Il nostro codice invece, secondo il modello tedesco, afferma che ogni fattispecie dia origine a tutte quelle cui sia idonea a dare origine, e quindi le due tutele possono sommarsi. Esistono quindi molte ipotesi di esistenza di responsabilità extracontrattuale anche in presenza di un contratto.
A questa responsabilità si attribuisce anche la denominazione di aquiliana, con riferimento alla lex aquilia de damno, legata all’origine storica romanistica dell’istituto. La lex aquilia è considerata il prototipo del 2043 poiché in essa compare la formula “damnum iniuria datum” con condanna della colpa, poi apprezzata dai giusnaturalisti e poi ripresa dal 1382 del codice napoleonico. La lex aquilia però non copriva danni alle res nec mancipi, così non copriva danni arrecati alle non-res ad esempio alle persone le quali non essendo res non hanno un valore in denaro (era un’azione penale perché si considerava l’offesa e non il danno e il ferimento era una lesione della personalità e non un danno alla salute come è oggi), diversamente da ciò che oggi è coperto dal nostro 2043 cc.
Caso interessante è quello della responsabilità del notaio, che raramente cagiona un danno a un diritto soggettivo, e la responsabilità sarebbe quindi solo contrattuale. Nel nostro sistema il notaio è un pubblico ufficiale e quindi i suoi doveri di attenzione non derivano solo dal contratto con il cliente ma dalla sua posizione, e quindi si può parlare di responsabilità extracontrattuale in quanto la fonte del dovere è nella legge e non nel contratto. Così per i doveri deontologici degli avvocati che sono previsti dalla legge.
La struttura della responsabilità civile è finalizzata a ottenere il denaro in risarcimento, e quindi l’attività dell’interprete sarà orientata verso il patrimonio effettivamente in grado di risarcire. Mantenere la denominazione di aquiliana significa stabilire un nesso di continuità tra il diritto romano del II – III secolo a.C., e il 2043, quindi affermando che i ragionamenti dottrinali e di interpretazione precedenti restano validi, anche se non come fonti immediate. La lex aquilia terminava con le parole “damnas esto”, con il riferimento alla dannazione dell’autore, e da qui l’esistenza del danno concepito come pena, anche se rapportato al valore della pena in quanto l’obbligazione nasceva dalla damnatio. Il danno legato alla responsabilità extracontrattuale è quindi un danno che potrebbe diventare punitivo, tenendo conto anche della sua origine, potendo arrivare a un risarcimento in duplum o in quadriplum (come era in duplum nella lex aquilia), si pensi al caso Tyssen.
Altro elemento è quello del fatto illecito. Il codice usa la locuzione di fatto, sebbene dogmaticamente sarebbe più opportuno fare riferimento alla nozione di atto che come concetto implica l’azione umana. Così il negozio è la manifestazione della volontà diretta a produrre effetti giuridici. Così in termini aulici dogmatici quello del 2043 cc sarebbe un atto illecito, non un fatto (e neppure un negozio in quanto non si volevano le conseguenze). Eppure la disciplina della responsabilità civile deve raffrontarsi anche con il negozio in quanto lo stesso fatto umano può essere sia un negozio sia un atto illecito.
Il 2043 può parere atipico poiché fa riferimento a “qualunque” atto illecito. Se invece si considera l’elemento dell’illiceità del danno come danno che viola un diritto soggettivo, allora ci si sposta verso la tipicità. Nel caso di Superga la Cassazione risponde al Torino Calcio che non vi sia alcun risarcimento da dare in quanto i...
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Responsabilità aquiliana, diritto civile
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