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Estratto del documento

Il codice del 1942 si è mantenuto in questa linea per la formulazione letterale, e la dottrina

ha quindi sviluppato l’argomento.

Rodotà, analizzando la fattispecie del 2049cc, ha parlato di criterio autonomo di

imputazione. La colpa sarebbe diversa da quella del 2043cc, ma si avrebbe un autonomo

criterio che si fonda sull’assunzione, da parte del soggetto committente, del rischio di

impresa. Questa impostazione è stata approfondita da Trimarchi, come già visto. Il

committente deve rispondere degli illeciti del proprio dipendente perché è responsabile

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dell’organizzazione aziendale e d’impresa per perseguire i suoi fini, e tra i mezzi

predisposti ha anche dovuto calcolare i rischi derivanti dall’attività dei propri soggetti

dipendenti. Il datore di lavoro non è quindi solo soggetto solvibile, ma è anche il soggetto

che era nella posizione migliore per poter gestire il rischio di causare danno.

La natura giuridica di questo sistema è quello di una responsabilità che di fatto è

oggettiva. Non assoluta e suscettibile di prova contraria, ma comunque oggettiva, cioè

ancorata a parametri fissi e la non sussistenza della responsabilità dovrà essere oggetto di

specifica prova.

Perché si configuri la responsabilità del committente il soggetto dipendente dovrà aver

posto in atto, nello svolgimento della sua attività come dipendente, una condotta illecita

che abbia causato danno al terzo, ma questa condotta dovrà essere caratterizzata da colpa

o dolo, anche semplice colpa lieve. Si può anche avere l’ipotesi dell’accettazione, da parte

del soggetto danneggiato, di un rischio maggiore: il soggetto poteva essere conscio del

fatto che quanto svolto fosse fuori dai compiti del dipendente che lo stava svolgendo, o

fuori dalle sue competenze, e poteva quindi rendersi conto della maggiore rischiosità

dell’operazione e accetta quindi un rischio maggiore. Accettando questo rischio sgrava

uno dei requisiti, e sarà sufficiente la concreta antigiuridicità del comportamento, cioè la

presenza del requisito dell’ingiustizia, senza la necessità che il soggetto che lo ha posto in

essere sia anche in colpa.

Lo stesso soggetto imprenditore si fa carico anche a tutti i rischi cosiddetti anonimi: alcune

attività non sono riconducibili ad un preciso dipendente, e restano quindi in capo al datore

di lavoro che è responsabile. Le direttive comunitarie sono entrate nel merito dei

cosiddetti danni anonimi, che sono state recepite con norme che sono speciali, e in questi

casi non si fa quindi più riferimento al 2049cc.

Lo scopo di questa responsabilità sarebbe quello dell’allocazione dei costi: cioè che il

soggetto imprenditore si faccia carico di alcuni costi. Vengono internalizzati solo i costi di

due care, cioè gli obblighi di protezione in capo all’imprenditore che sono predeterminati e

predeterminabili, e il soggetto può farsene carico perché può prevederli e prevenirli.

Può darsi il caso che il soggetto preposto all’attività sia incapace. Sembrerebbe

doversi applicare l’art. 2047cc, ma in realtà tra i due prevale il 2049cc: si fa gravare sul

dominus l’obbligo di risarcire i danni provocati dal dipendente incapace, sempre sulla base

di ragionamenti di culpa in vigilando e culpa in eligendo, in quanto il datore di lavoro

avrebbe dovuto tenerne conto sia al momento della scelta sia con una maggiore

sorveglianza al momento dello svolgimento dell’attività.

Il 2049cc si applica quando il soggetto versi in colpa, intesa in senso stretto ai sensi del

2043cc per il dipendente, e colpa con autonomo criterio quando si parli del datore di

lavoro. Il presupposto può essere anche un caso di lavoratore che incorre nell’illecito in

virtù di una responsabilità di tipo oggettivo, che può verificarsi ad esempio nel caso del

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2050cc: attività pericolosa. Il committente risponde anche in questo caso come vicario ex

2049cc. Stesso discorso valsi per il minore che svolga attività lavorativa: la responsabilità

del genitore sarà assorbita dal datore di lavoro, per gli illeciti commessi durante l’attività

lavorativa. La giurisprudenza è stata oscillante, ed in alcuni casi rari è arrivata a stabilire

comunque una culpa in vigilando dei genitori.

Caso di legittima difesa: quando il lavoratore commette un atto illecito ma agisce in

legittima difesa è comunque dovuto un indennizzo al soggetto danneggiato. Questo

indennizzo sarebbe dovuto dal datore di lavoro. Anche in questo caso la giurisprudenza

riconosce, per la maggior parte, che il datore di lavoro non sia tenuto.

I requisiti della responsabilità ex 2049cc:

primo requisito è il rapporto di preposizione. Il dettato è particolarmente generico e

potrebbe ricoprire varie diverse fattispecie.

Non rientra il semplice rapporto di cortesia e la negotiorum gestio, così come le attività

compiute nell’esclusivo interesse del terzo, senza un interesse diretto del soggetto che

agisce. Nel rapporto di preposizione è necessario identificare due aspetti, definito come il

criterio del respondeat superior: vi deve essere da una parte una chiara manifestazione di

volontà del soggetto superiore, cioè del dominus (che manca nel rapporto di cortesia e nella

negotiorum gestio), e d’altra parte, come secondo elemento, deve sussistere in capo al datore

di lavoro un potere di direzione e sorveglianza nello svolgimento di determinate attività,

impartendo direttive e stabilendo le modalità con cui l’attività deve essere svolta e poi di

verifica dei risultati dell’attività stessa.

La giurisprudenza, sulla base di questi criteri, ha ulteriormente ristretto il campo.

Rapporto di lavoro principale cui si applica il 2049cc è quindi il rapporto di lavoro

subordinato, casi in cui il dominus mantiene sia potere di direttiva sia di sorveglianza, e si

soddisfa quindi il requisito della preposizione.

Anche il lavoro a domicilio, in cui il rapporto di sorveglianza e direttiva è meno diretto e

meno definito, viene comunque ricompreso nei casi di applicazione.

Infortuni: l’infortunio sul luogo di lavoro è un fatto illecito, e può cagionare un

danno al soggetto lavoratore o ad un terzo. Oggi è prevista l’assicurazione obbligatoria per

tutte le imprese.

Si possono avere delle ipotesi di RC dell’impresa a seguito della responsabilità penale da

parte dei dirigenti di una determinata impresa.

Caso interessante è quello della responsabilità penale del dipendente per un illecito

commesso sul luogo di lavoro: anche in questo caso residua una responsabilità civile

dell’impresa.

In tutti i casi la società sarà quindi tenuta a risarcire: nella compagine societaria, il datore

di lavoro è l’impresa in sé, non tanto il dirigente, quindi anche l’illecito dei dirigenti ricade

sotto la responsabilità civile dell’impresa. 83

Nei casi di cessione di impresa o ramo d’azienda, il soggetto acquirente risponderà verso i

terzi per quanto si è verificato dal passaggio di proprietà, ma anche per quanto verificatosi

prima dell’acquisto, facendo salvo il diritto di rivalersi sul soggetto alienante da cui ha

acquistato e che sarebbe stato responsabile prima dell’alienazione.

Altri casi sono quelli di esproprio: sarà la PA a subentrare nei doveri risarcitori nei

confronti dei danneggiati. Stessa ratio ispira l’ipotesi, codificata dalla giurisprudenza,

della successione a titolo universale: l’erede a titolo universale titolare dell’impresa

risponderà anche per gli illeciti avvenuti prima della successione.

La responsabilità varia a seconda della struttura dell’impresa, in particolare nel caso

di società: i soci risponderanno sulla base del modello societario di riferimento, a seconda

che godano dell’autonomia patrimoniale rispetto alla società o meno.

Così per la locazione di azienda: tenuto alla responsabilità vicaria di cui al 2049cc è il

soggetto conduttore dell’azienda, e non il locatore, in quanto è lui il soggetto nella

posizione miglio per adottare le misure di prevenzione del danno.

Ultimo problema è il rapporto tra mandante e mandatario: la giurisprudenza è

varia e oscillante. Si è affermato che il mandante sarebbe responsabile per i danni a terzi

da parte del mandatario, a condizione che il mandato sia stato dato con rappresentanza e

che il fatto illecito che si è verificato rientri nei limiti del mandato, ovvero dell’attività che

il mandante ha delegato al mandatario.

Questa regola pare incompleta: si subordina la responsabilità del mandante al solo fatto

che il mandato sia con rappresentanza. Ciò che in realtà deve sussistere, perché il

mandante risponda ex 2049cc, è un nesso di occasionalità necessaria tra la volontà spesa

dal mandante al momento delle istruzioni, e quanto posto in essere dal mandatario nei

limiti di quelle istruzioni, con una stretta connessione tra la volontà del mandante e le sue

direttive e la condotta dannosa del mandatario. Pare che sia svuotata l’attività del

mandatario, come se si fosse limitato a porre in essere, senza alcuna autonomia, quanto

devoluto lui dal mandante.

Circa i lavoratori autonomi, questi, secondo l’enunciazione classica, dovrebbero

essere esclusi dall’applicazione del 2049cc.

I primi a elaborare la responsabilità anche per i lavoratori autonomi furono gli interpreti

del Common Law, i quali affermano che esitano due generi di obblighi in capo al

committente: il duty to take care, cioè obbligo di occuparsi come obbligo attivo, e d’altra

parte un obbligo passivo, il duty del cares taken, cioè l’obbligo che una determinata

condotta sia mantenuta.

Questo è stato recepito in Italia in due casi. Primo fu un istruttore di tennis che cagionava

un danno all’allievo che stava allenando: non si ha un rapporto di subordinazione in

quanto l’istruttore prestava liberamente la propria opera al circolo tennistico; la corte

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riconobbe come il circolo dovesse assicurarsi che l’istruttore non arrecasse danni all’allievo

e adempisse la propria prestazione in maniera idonea.

Secondo caso riguarda l’attività di notaio: per alcuni tipi di atti può essere affiancato da un

coadiutore, e si specificò che il notaio rispondesse per quanto commesso dal coadiutore

(che non ha un rapporto di lavoro con il notaio) per obblighi di take care, cioè di

controllare l’operato del soggetto che lo coadiuva nell’atti

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Publisher
A.A. 2013-2014
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.albrile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Monateri Pier Giuseppe.