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La norma basilare dell’ordinamento civile è l’art. 2043. Responsabilità civile/ responsabilità

aquiliana.

Struttura dell’illecito aquiliano.

la struttura dell’illecito aquiliano delineata dall’art. 2043. Elementi in presenza dei quali noi

abbiamo un illecito completo e quindi la nascita di una obbligazione appunto risarcitoria.

Se leggiamo il 2043 ci rendiamo conto che il 2043 nel disciplinare il risarcimento del danno – ciò

che serve affinché nasca l’obbligazione a risarcire il danno – l’articolo 2043 menziona la parola

“danno” in due occasioni, nelle due tre righe che lo compongono. “Qualunque fatto doloso o

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno”. Quindi c’è un primo danno che viene qualificato come danno ingiusto e poi si prevede che

colui che ha cagionato il danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno, questa volta senza ulteriori

qualificazioni. Si afferma comunemente, anzi ormai possiamo dire che ormai questa è una

affermazione sorretta da una giurisprudenza forte e consolidata, che questi due danni menzionati

nell’art. 2043 non identifichino lo stesso concetto, ma consentono di riferirsi a due diverse nozioni

di danno che caratterizzano e compongono la struttura di illecito aquiliano. Da un lato abbiamo la

struttura del cosiddetto danno evento, quello che l’art. 2043 qualifica in termini di danno ingiusto. Il

danno ingiusto è il cosiddetto danno evento, l’evento lesivo; e poi vedremo in cosa consiste;

possiamo anticipare che il danno evento consiste nella lesione di un interesse che deve essere

giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria, quindi non un interesse qualsiasi, un

interesse comunque normativamente selezionato, cioè un interesse che l’ordinamento seleziona, che

qualifica a cui riconosce una tutela risarcitoria. Se manca la lesione di un interesse che ha queste

caratteristiche già ci possiamo fermare, non c’è illecito aquiliano. Sul punto ci ritorneremo, per

adesso fissiamo il fatto che quando il 2043 menziona il danno ingiusto fa riferimento al danno

evento, evento lesivo.

Poi c’è l’altro danno, quello fatto oggetto dalla obbligazione “chi cagiona un fatto ingiusto è

obbligato a risarcire il danno”. Quindi c’è danno come oggetto del risarcimento: il danno

conseguenza. Il danno conseguenza è proprio la conseguenza negativa che deriva, che consegue

dalla lesione, dall’evento lesivo e che si produce, questa conseguenza negativa, nella sfera

patrimoniale (o non patrimoniale) del soggetto che ha subito la lesione. Io subisco un evento lesivo,

un mio interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria è stato leso; per avere un

risarcimento del danno bisogna andare a vedere se c’è stato anche un danno conseguenza, cioè in

conseguenza di quella lesione io ho subito o una perdita economia – e allora abbiamo danno

patrimoniale – oppure una perdita non economica ma che ha riguardato la sfera

personale/patrimoniale del soggetto e allora abbiamo il danno non patrimoniale di cui si occupa il

2059. Anche questa annotazione è importante: quindi serve una condotta che cagiona la lesione, una

lesione che ha ad oggetto, che colpisce un interesse giuridicamente rilevante (quindi una situazione

giuridica) un interesse che l’ordinamento deve selezionare; non basta ancora perché è necessario

che in conseguenza di quella lesione io abbia sopportato una perdita, possiamo dire o economica o

esistenziale. Quindi il danno conseguenza ha la sua importanza, già quello che ho detto ci consente

di capire ad esempio che la tradizionale dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale

(dicotomia su cui si fonda il sistema della responsabilità aquiliana: il danno non patrimoniale è

oggetto di una specifica disciplina da parte del 2059 che ne condiziona la risarcibilità ai danni

previsti dalla legge, ne limita la risarcibilità ai danni previsti dalla legge) ad esempio la distinzione

tra danno patrimoniale e non patrimoniale è una distinzione che noi andiamo a ricercare sul piano

delle conseguenze. Cioè è una qualificazione – danno patrimoniale e danno non patrimoniale – che

non riguarda l’evento lesivo ma la conseguenza che ne deriva. Facciamo un esempio: il danno alla

lesione del diritto alla salute è patrimoniale o non patrimoniale? La lesione del diritto alla salute è il

danno evento (è stato leso un diritto alla salute, cioè un diritto certamente giuridicamente rilevante e

meritevole di tutela risarcitoria) dalla lesione del diritto alla salute deriva un danno patrimoniale o

non patrimoniale? Possiamo dire che può derivare, normalmente deriva dalla lesione della salute

(poi dobbiamo vederlo in concreto) sia un danno patrimoniale (perché se io ho una salute menomata

non lavoro o lavoro di meno e quindi non guadagno e quindi è una perdita economica) e poi deriva

un danno non patrimoniale perché la salute è un bene essenziale per vivere bene e la mia qualità

della vita peggiora se la mia salute è menomata. Ma quando si dice che il danno non patrimoniale è

il danno che deriva dalla lesione di un diritto della persona si dice una cosa imprecisa perché dalla

lesione del diritto della persona può derivare anche un danno patrimoniale! Cioè non bisogna

confondere l’evento e le conseguenze. La lesione della reputazione crea un patrimoniale o non

patrimoniale? Beh, anche patrimoniale perché magari guadagno di meno perché se sto sul mercato

viene lesa la reputazione, guadagno di meno. Ma non c’è dubbio che mi deriva anche sofferenza e

dolore e magari alterazione delle abitudini di vita perché è un danno non patrimoniale. Quindi la

qualificazione patrimoniale e non patrimoniale attiene al danno conseguenza.

Ancora, dalla distruzione di un bene, oggetto del diritto di proprietà: cosa deriva, un danno

patrimoniale o non patrimoniale? A prescindere da se è risarcibile, cosa deriva? Sicuramente una

perdita economica perché quel bene ha un valore economico o magari è un bene che mi serve a

produrre altra ricchezza. Però magari se è un bene che ha un valore di affezione deriva anche un

danno non patrimoniale dalla lesione della proprietà. Solo che come poi scopriremo dal 2059,

siccome il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto in certi casi tassativi che sono quelli previsti

dalla legge, in questo caso noi abbiamo un danno non patrimoniale irrisarcibile. Però non è corretto

dire che dalla lesione di diritti patrimoniali derivano solo danni patrimoniali: no, possono derivare

anche danni non patrimoniali ma magari non sono risarcibili. Perché la sofferenza che provo perché

il bene che ha un valore di affezione perché me l’ha regalato la mamma e viene distrutto, è una

sofferenza che integra un danno non patrimoniale ma un danno non patrimoniale che leggendo poi

il 2059 ci rendiamo conto che probabilmente è irrisarcibile. Ma non sempre perché anticipando cose

che poi approfondiremo, ad esempio laddove la lesione sia prodotta da un reato, il danno non

patrimoniale da reato, anche laddove il reato incide sul bene patrimoniale, è risarcibile perché

quello è uno dei casi previsti dalla legge: quindi se un soggetto commette un reato doloso e

distrugge un bene che ha un valore di affezione, noi abbiamo un danno non patrimoniale da lesione

di un diritto patrimoniale, che è anche risarcibile. Questo per farvi capire che un conto è il danno

evento il quale è la lesione del bene, dell’interesse giuridicamente rilevante che può avere una

consistenza patrimoniale e non patrimoniale. Ma quando ci occupiamo di definire il danno

patrimoniale e non patrimoniale noi ci stiamo già spostando dall’evento alla conseguenza, perché

quella distinzione è una distinzione che noi andiamo a compiere nell’ambito di quello che noi

abbiamo definito danno conseguenza. E quindi vedete quanto è importante capire la struttura

dell’illecito aquiliano perché comprendendo la struttura possiamo comprendere una serie di nozioni

che sono fondamentali e che a volte si danno erroneamente per scontato.

Ancora, due danni: danno evento e danno conseguenza. La condotta cagiona il danno evento cioè la

lesione di un interesse. Per ora abbiamo detto giuridicamente rilevante ed un interesse meritevole di

tutela risarcitoria. Abbiamo aggiunto, ma sul punto ci torneremo, un interesse che è giuridicamente

selezionato: abbiamo detto che l’ingiustizia che compare nel 2043 come aggettivo che qualifica il

danno-evento ha una funzione di filtro, di selezione. Siccome il 2043 ci dice che il danno evento

deve essere ingiusto, questo significa che l’interesse leso è un interesse che non può essere un

interesse qualunque, deve essere un interesse selezionato; un interesse che fa parte di una categoria

di interessi, di un catalogo. E quindi il giudice deve chiedersi se l’interesse di cui la vittima lamenta

la lesione, fa parte di questo catalogo, lo deve cercare in questo catalogo e se non lo trova deve dire

“purtroppo non l’ho trovato questo interesse, quindi il tuo è un interesse che non è meritevole di

tutela risarcitoria, quindi il tuo non è un danno ingiusto e se manca l’ingiustizia si ferma”. Anche

questa sembra una cosa ovvia ma non lo è: l’ingiustizia ha avuto, nella interpretazione del 2043 un

ruolo in passato centrale. Oggi il ruolo selettivo, il ruolo di filtro svolto dall’ingiustizia si è

certamente attenuato, perché la giurisprudenza ne ha accolto l’interpretazione molto ampia e ha

trasformato questo filtro che un tempo era strettissimo, in un tempo a maglie larghe. È un caso in

cui la norma è rimasta uguale eppure nel diritto vivente l’interpretazione giurisprudenziale è

completamente cambiata. A cosa faccio riferimento? In origine, ad esempio – voi lo sapete – si

riteneva che fosse ingiusto soltanto il danno che derivava dalla lesione di diritti soggettivi assoluti:

quindi diritti reali o diritti della personalità. Soltanto in quel caso si riteneva che ci fosse

l’ingiustizia. In quei tempi non così lontano: siamo negli anni 70, recentemente c’è stato il 50esimo

della morte del calciatore Meroni e quella è stata la vicenda che ha portato alla vera svolta, perché

con riferimento a quella svolta la giurisprudenza ha affermato per la prima volta la risarcibilità del

danno da lesione del credito ampliando il requisito della ingiustizia. Fino a quel momento si

pensava solo ai diritti assoluti: tutto ciò che non era diritto assoluto non meritava la tutela

risarcitoria. Questo non significa che dalla lesione di un diritto non assoluto non derivavano

conseguenze negative o perdite economiche, solo che si riteneva che quelle perdite economiche

derivanti da un diritto non assoluto non fossero risarcibili perché non erano conseguenze di un

danno evento ingiusto. Pensiamo all’interesse legittimo la cui risarcibilità arriva in tempi

relativamente recenti: nessuno dubitava che chi partecipava alla gara di appalto e doveva vincerla e

poteva provarlo, per il fatto che invece non lo vinceva perché l’amministrazione invece lo buttava

fuori, non è che si diceva “tu non hai una perdita economica”, solo che si diceva che era una perdita

ma era una perdita economica non risarcibile perché consegue ad un danno evento che non è

ingiusto. Quindi pensiamo al filtro, alla ingiustizia era centrale. A quei tempi l’illecito aquiliano era

un illecito tipico nel senso che le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela aquiliana erano

tipizzate in maniera rigida: erano una stretta categoria di diritti. Prima ho fatto riferimento ad un

catalogo che in origine era molto sottile, erano pochi i diritti che stavano dentro quel catalogo. Poi

piano piano si arriva alla tutela risarcitoria del credito (ho parlato del caso Meroni) nel senso che se

ammazzano il debitore che deve eseguire una prestazione infungibile, non c’è dubbio che c’è un

danno dalla morte del debitore. Pensiamo a una prestazione infungibile e il creditore può avere un

danno perché quella prestazione non può procurarsela da nessun altro e quindi il fatto di non avere

quella prestazione può derivare una perdita economica. Nel caso Meroni, Torino Calcio, questo si

diceva: si sosteneva che quello era un giocatore molto forte e quindi era una perdita non poterlo

avere più; infatti la giurisprudenza disse “il danno da lesione è risarcibile” ma in realtà disse che

non avevano provato che ci fosse la conseguenzialità nella perdita economica. Si disse “in realtà la

prestazione non era così infungibile, così forte” ma si affermò il principio della risarcibilità anche

del danno derivante dalla lesione del credito che è una situazione in cui il creditore lamenta il fatto

che ha perso una prestazione infungibile avendo la quale avrebbe potute avere dei risultati

economici che invece appunto non può più avere (poi va provato il concreto). Poi piano piano

superata ed estesa l’ingiustizia anche al credito la si estende ancora anche a situazioni rilevanti ma

non protette nella forma magari del diritto soggettivo: il danno da lesione del possesso, il danno da

lesione da aspettativa giuridicamente rilevante, il danno da lesione della chance e poi si arriva in

questa ottica di progressivo ampliamento del catalogo degli interessi, fino alla sentenza n. 500 nel

quale si dice che non solo è risarcibile pure l’interesse legittimo ma va oltre perché ci dice che il

2043 va sempre dato nel senso che in fondo sono risarcibili non solo i diritti, non solo gli interessi

legittimi ma qualsiasi altro interesse anche non protetto nelle forme del diritto soggettivo e

dell’interesse legittimo che sia giuridicamente rilevante e meritevole della tutela risarcitoria. E

quindi ampia tanto da dire che in questo modo l’illecito aquiliano è divenuto atipico cioè tutela

interessi non più tipizzati ovvero interessi che sono non più predeterminati in maniera rigida. Si

passa dalla tipicità alla atipicità: e la norma è rimasta la stessa (questa è una norma curiosa

interessante, come possa l’interpretazione giurisprudenziale a volte trasformare il significato di una

norma).

In realtà l’affermazione secondo cui oggi l’illecito aquiliano è atipico, nella sua assolutezza, non è

corretta, perché l’ingiustizia non è stata cancellata. In fondo la giurisprudenza cosa ci dice? Questo

interesse deve avere un connotato, deve avere una caratteristica, non deve essere un interesse di

mero fatto. Deve essere un interesse che si, può non essere un diritto soggettivo, può non essere un

interesse legittimo ma deve essere un interesse giuridicamente qualificato, cioè un interesse che una

norma protegge e protegge, la giurisprudenza dice “meritevole di tutela risarcitoria sulla base

dell’ordinamento giuridico” quindi è necessario individuarla la norma che attribuisca a

quell’interesse la protezione. Poi certo la giurisprudenza dice che quella protezione si possa ricavare

anche implicitamente, non serve che la norma parli di risarcibilità ma una norma la dobbiamo

trovare e se non la troviamo, se non troviamo il fondamento normativo, oggi pure diremmo non c’è

l’ingiustizia. E siccome una norma la dobbiamo trovare, e si, più che di assoluta atipicità possiamo

dire che c’è una tendenziale atipicità nel senso che è necessario che ci sia una norma tipizzante: alla

fine si, il 2043 presuppone che ci sia un’altra norma la quale espressamente o implicitamente tutela

l’interesse e quindi l’idea secondo cui il 2043 sia una norma di secondo grado, che ne presuppone

un’altra che ne tutela l’interesse – che un tempo era una idea pacifica – oggi viene messa in

discussione, ma in realtà noi una base normativa la dobbiamo trovare: poi può anche essere tacita,

che il catalogo cresce ma una base normativa la dobbiamo trovare.

Quindi il nostro è un sistema che di fronte la dicotomia tipico-atipico andiamo verso l’atipicità ma

non raggiungiamo la totale atipicità. Per comprendere meglio questo concetto, può essere utile un

breve riferimento. Quando il 2043 venne scritto, il nostro sistema era un sistema – e ancora oggi lo

è – che si collocava a metà strada tra il modello tedesco ed il modello francese della tutela

aquiliana. Nel modello tedesco si riconosce la tutela risarcitoria ad un elenco chiuso formato

rispettivamente da diritti assoluti. Poi c’è una norma di sfogo, di apertura, una sorta di valvola in cui

si dice “poi sono risarciti anche quei danni che non derivano dalla lesione di questi diritti purché la

condotta sia posta in essere in violazione di norme che hanno una particolare funzione protettiva”

c’è un elemento di tipicità ma questo non ci interessa perché fa parte del dibattito tedesco, ci

interessa pensare che la regola lì è la tipicità, l’illecito aquiliano è un sistema tipico; poi certo nella

applicazione concreta si cerca sempre di introdurre un elemento di elasticità in un sistema così

rigido. Il sistema francese che caratterizzata il nostro codice previgente, nel codice previgente non

c’è l’ingiustizia, come nel codice francese, napoleonico “chiunque cagiona un danno deve

risarcirlo” non c’è l’ingiustizia: quindi è atipico. La condotta deve essere antigiuridica, scorretta e

deve essere contra ius (serve la lesione) e nel diritto francese serve una condotta che cagiona ad altri

una perdita ec

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sab.sar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Giovagnoli Roberto.
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