La norma basilare dell’ordinamento civile è l’art. 2043. Responsabilità civile/ responsabilità
aquiliana.
Struttura dell’illecito aquiliano.
la struttura dell’illecito aquiliano delineata dall’art. 2043. Elementi in presenza dei quali noi
abbiamo un illecito completo e quindi la nascita di una obbligazione appunto risarcitoria.
Se leggiamo il 2043 ci rendiamo conto che il 2043 nel disciplinare il risarcimento del danno – ciò
che serve affinché nasca l’obbligazione a risarcire il danno – l’articolo 2043 menziona la parola
“danno” in due occasioni, nelle due tre righe che lo compongono. “Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno”. Quindi c’è un primo danno che viene qualificato come danno ingiusto e poi si prevede che
colui che ha cagionato il danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno, questa volta senza ulteriori
qualificazioni. Si afferma comunemente, anzi ormai possiamo dire che ormai questa è una
affermazione sorretta da una giurisprudenza forte e consolidata, che questi due danni menzionati
nell’art. 2043 non identifichino lo stesso concetto, ma consentono di riferirsi a due diverse nozioni
di danno che caratterizzano e compongono la struttura di illecito aquiliano. Da un lato abbiamo la
struttura del cosiddetto danno evento, quello che l’art. 2043 qualifica in termini di danno ingiusto. Il
danno ingiusto è il cosiddetto danno evento, l’evento lesivo; e poi vedremo in cosa consiste;
possiamo anticipare che il danno evento consiste nella lesione di un interesse che deve essere
giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria, quindi non un interesse qualsiasi, un
interesse comunque normativamente selezionato, cioè un interesse che l’ordinamento seleziona, che
qualifica a cui riconosce una tutela risarcitoria. Se manca la lesione di un interesse che ha queste
caratteristiche già ci possiamo fermare, non c’è illecito aquiliano. Sul punto ci ritorneremo, per
adesso fissiamo il fatto che quando il 2043 menziona il danno ingiusto fa riferimento al danno
evento, evento lesivo.
Poi c’è l’altro danno, quello fatto oggetto dalla obbligazione “chi cagiona un fatto ingiusto è
obbligato a risarcire il danno”. Quindi c’è danno come oggetto del risarcimento: il danno
conseguenza. Il danno conseguenza è proprio la conseguenza negativa che deriva, che consegue
dalla lesione, dall’evento lesivo e che si produce, questa conseguenza negativa, nella sfera
patrimoniale (o non patrimoniale) del soggetto che ha subito la lesione. Io subisco un evento lesivo,
un mio interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria è stato leso; per avere un
risarcimento del danno bisogna andare a vedere se c’è stato anche un danno conseguenza, cioè in
conseguenza di quella lesione io ho subito o una perdita economia – e allora abbiamo danno
patrimoniale – oppure una perdita non economica ma che ha riguardato la sfera
personale/patrimoniale del soggetto e allora abbiamo il danno non patrimoniale di cui si occupa il
2059. Anche questa annotazione è importante: quindi serve una condotta che cagiona la lesione, una
lesione che ha ad oggetto, che colpisce un interesse giuridicamente rilevante (quindi una situazione
giuridica) un interesse che l’ordinamento deve selezionare; non basta ancora perché è necessario
che in conseguenza di quella lesione io abbia sopportato una perdita, possiamo dire o economica o
esistenziale. Quindi il danno conseguenza ha la sua importanza, già quello che ho detto ci consente
di capire ad esempio che la tradizionale dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale
(dicotomia su cui si fonda il sistema della responsabilità aquiliana: il danno non patrimoniale è
oggetto di una specifica disciplina da parte del 2059 che ne condiziona la risarcibilità ai danni
previsti dalla legge, ne limita la risarcibilità ai danni previsti dalla legge) ad esempio la distinzione
tra danno patrimoniale e non patrimoniale è una distinzione che noi andiamo a ricercare sul piano
delle conseguenze. Cioè è una qualificazione – danno patrimoniale e danno non patrimoniale – che
non riguarda l’evento lesivo ma la conseguenza che ne deriva. Facciamo un esempio: il danno alla
lesione del diritto alla salute è patrimoniale o non patrimoniale? La lesione del diritto alla salute è il
danno evento (è stato leso un diritto alla salute, cioè un diritto certamente giuridicamente rilevante e
meritevole di tutela risarcitoria) dalla lesione del diritto alla salute deriva un danno patrimoniale o
non patrimoniale? Possiamo dire che può derivare, normalmente deriva dalla lesione della salute
(poi dobbiamo vederlo in concreto) sia un danno patrimoniale (perché se io ho una salute menomata
non lavoro o lavoro di meno e quindi non guadagno e quindi è una perdita economica) e poi deriva
un danno non patrimoniale perché la salute è un bene essenziale per vivere bene e la mia qualità
della vita peggiora se la mia salute è menomata. Ma quando si dice che il danno non patrimoniale è
il danno che deriva dalla lesione di un diritto della persona si dice una cosa imprecisa perché dalla
lesione del diritto della persona può derivare anche un danno patrimoniale! Cioè non bisogna
confondere l’evento e le conseguenze. La lesione della reputazione crea un patrimoniale o non
patrimoniale? Beh, anche patrimoniale perché magari guadagno di meno perché se sto sul mercato
viene lesa la reputazione, guadagno di meno. Ma non c’è dubbio che mi deriva anche sofferenza e
dolore e magari alterazione delle abitudini di vita perché è un danno non patrimoniale. Quindi la
qualificazione patrimoniale e non patrimoniale attiene al danno conseguenza.
Ancora, dalla distruzione di un bene, oggetto del diritto di proprietà: cosa deriva, un danno
patrimoniale o non patrimoniale? A prescindere da se è risarcibile, cosa deriva? Sicuramente una
perdita economica perché quel bene ha un valore economico o magari è un bene che mi serve a
produrre altra ricchezza. Però magari se è un bene che ha un valore di affezione deriva anche un
danno non patrimoniale dalla lesione della proprietà. Solo che come poi scopriremo dal 2059,
siccome il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto in certi casi tassativi che sono quelli previsti
dalla legge, in questo caso noi abbiamo un danno non patrimoniale irrisarcibile. Però non è corretto
dire che dalla lesione di diritti patrimoniali derivano solo danni patrimoniali: no, possono derivare
anche danni non patrimoniali ma magari non sono risarcibili. Perché la sofferenza che provo perché
il bene che ha un valore di affezione perché me l’ha regalato la mamma e viene distrutto, è una
sofferenza che integra un danno non patrimoniale ma un danno non patrimoniale che leggendo poi
il 2059 ci rendiamo conto che probabilmente è irrisarcibile. Ma non sempre perché anticipando cose
che poi approfondiremo, ad esempio laddove la lesione sia prodotta da un reato, il danno non
patrimoniale da reato, anche laddove il reato incide sul bene patrimoniale, è risarcibile perché
quello è uno dei casi previsti dalla legge: quindi se un soggetto commette un reato doloso e
distrugge un bene che ha un valore di affezione, noi abbiamo un danno non patrimoniale da lesione
di un diritto patrimoniale, che è anche risarcibile. Questo per farvi capire che un conto è il danno
evento il quale è la lesione del bene, dell’interesse giuridicamente rilevante che può avere una
consistenza patrimoniale e non patrimoniale. Ma quando ci occupiamo di definire il danno
patrimoniale e non patrimoniale noi ci stiamo già spostando dall’evento alla conseguenza, perché
quella distinzione è una distinzione che noi andiamo a compiere nell’ambito di quello che noi
abbiamo definito danno conseguenza. E quindi vedete quanto è importante capire la struttura
dell’illecito aquiliano perché comprendendo la struttura possiamo comprendere una serie di nozioni
che sono fondamentali e che a volte si danno erroneamente per scontato.
Ancora, due danni: danno evento e danno conseguenza. La condotta cagiona il danno evento cioè la
lesione di un interesse. Per ora abbiamo detto giuridicamente rilevante ed un interesse meritevole di
tutela risarcitoria. Abbiamo aggiunto, ma sul punto ci torneremo, un interesse che è giuridicamente
selezionato: abbiamo detto che l’ingiustizia che compare nel 2043 come aggettivo che qualifica il
danno-evento ha una funzione di filtro, di selezione. Siccome il 2043 ci dice che il danno evento
deve essere ingiusto, questo significa che l’interesse leso è un interesse che non può essere un
interesse qualunque, deve essere un interesse selezionato; un interesse che fa parte di una categoria
di interessi, di un catalogo. E quindi il giudice deve chiedersi se l’interesse di cui la vittima lamenta
la lesione, fa parte di questo catalogo, lo deve cercare in questo catalogo e se non lo trova deve dire
“purtroppo non l’ho trovato questo interesse, quindi il tuo è un interesse che non è meritevole di
tutela risarcitoria, quindi il tuo non è un danno ingiusto e se manca l’ingiustizia si ferma”. Anche
questa sembra una cosa ovvia ma non lo è: l’ingiustizia ha avuto, nella interpretazione del 2043 un
ruolo in passato centrale. Oggi il ruolo selettivo, il ruolo di filtro svolto dall’ingiustizia si è
certamente attenuato, perché la giurisprudenza ne ha accolto l’interpretazione molto ampia e ha
trasformato questo filtro che un tempo era strettissimo, in un tempo a maglie larghe. È un caso in
cui la norma è rimasta uguale eppure nel diritto vivente l’interpretazione giurisprudenziale è
completamente cambiata. A cosa faccio riferimento? In origine, ad esempio – voi lo sapete – si
riteneva che fosse ingiusto soltanto il danno che derivava dalla lesione di diritti soggettivi assoluti:
quindi diritti reali o diritti della personalità. Soltanto in quel caso si riteneva che ci fosse
l’ingiustizia. In quei tempi non così lontano: siamo negli anni 70, recentemente c’è stato il 50esimo
della morte del calciatore Meroni e quella è stata la vicenda che ha portato alla vera svolta, perché
con riferimento a quella svolta la giurisprudenza ha affermato per la prima volta la risarcibilità del
danno da lesione del credito ampliando il requisito della ingiustizia. Fino a quel momento si
pensava solo ai diritti assoluti: tutto ciò che non era diritto assoluto non meritava la tutela
risarcitoria. Questo non significa che dalla lesione di un diritto non assoluto non derivavano
conseguenze negative o perdite economiche, solo che si riteneva che quelle perdite economiche
derivanti da un diritto non assoluto non fossero risarcibili perché non erano conseguenze di un
danno evento ingiusto. Pensiamo all’interesse legittimo la cui risarcibilità arriva in tempi
relativamente recenti: nessuno dubitava che chi partecipava alla gara di appalto e doveva vincerla e
poteva provarlo, per il fatto che invece non lo vinceva perché l’amministrazione invece lo buttava
fuori, non è che si diceva “tu non hai una perdita economica”, solo che si diceva che era una perdita
ma era una perdita economica non risarcibile perché consegue ad un danno evento che non è
ingiusto. Quindi pensiamo al filtro, alla ingiustizia era centrale. A quei tempi l’illecito aquiliano era
un illecito tipico nel senso che le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela aquiliana erano
tipizzate in maniera rigida: erano una stretta categoria di diritti. Prima ho fatto riferimento ad un
catalogo che in origine era molto sottile, erano pochi i diritti che stavano dentro quel catalogo. Poi
piano piano si arriva alla tutela risarcitoria del credito (ho parlato del caso Meroni) nel senso che se
ammazzano il debitore che deve eseguire una prestazione infungibile, non c’è dubbio che c’è un
danno dalla morte del debitore. Pensiamo a una prestazione infungibile e il creditore può avere un
danno perché quella prestazione non può procurarsela da nessun altro e quindi il fatto di non avere
quella prestazione può derivare una perdita economica. Nel caso Meroni, Torino Calcio, questo si
diceva: si sosteneva che quello era un giocatore molto forte e quindi era una perdita non poterlo
avere più; infatti la giurisprudenza disse “il danno da lesione è risarcibile” ma in realtà disse che
non avevano provato che ci fosse la conseguenzialità nella perdita economica. Si disse “in realtà la
prestazione non era così infungibile, così forte” ma si affermò il principio della risarcibilità anche
del danno derivante dalla lesione del credito che è una situazione in cui il creditore lamenta il fatto
che ha perso una prestazione infungibile avendo la quale avrebbe potute avere dei risultati
economici che invece appunto non può più avere (poi va provato il concreto). Poi piano piano
superata ed estesa l’ingiustizia anche al credito la si estende ancora anche a situazioni rilevanti ma
non protette nella forma magari del diritto soggettivo: il danno da lesione del possesso, il danno da
lesione da aspettativa giuridicamente rilevante, il danno da lesione della chance e poi si arriva in
questa ottica di progressivo ampliamento del catalogo degli interessi, fino alla sentenza n. 500 nel
quale si dice che non solo è risarcibile pure l’interesse legittimo ma va oltre perché ci dice che il
2043 va sempre dato nel senso che in fondo sono risarcibili non solo i diritti, non solo gli interessi
legittimi ma qualsiasi altro interesse anche non protetto nelle forme del diritto soggettivo e
dell’interesse legittimo che sia giuridicamente rilevante e meritevole della tutela risarcitoria. E
quindi ampia tanto da dire che in questo modo l’illecito aquiliano è divenuto atipico cioè tutela
interessi non più tipizzati ovvero interessi che sono non più predeterminati in maniera rigida. Si
passa dalla tipicità alla atipicità: e la norma è rimasta la stessa (questa è una norma curiosa
interessante, come possa l’interpretazione giurisprudenziale a volte trasformare il significato di una
norma).
In realtà l’affermazione secondo cui oggi l’illecito aquiliano è atipico, nella sua assolutezza, non è
corretta, perché l’ingiustizia non è stata cancellata. In fondo la giurisprudenza cosa ci dice? Questo
interesse deve avere un connotato, deve avere una caratteristica, non deve essere un interesse di
mero fatto. Deve essere un interesse che si, può non essere un diritto soggettivo, può non essere un
interesse legittimo ma deve essere un interesse giuridicamente qualificato, cioè un interesse che una
norma protegge e protegge, la giurisprudenza dice “meritevole di tutela risarcitoria sulla base
dell’ordinamento giuridico” quindi è necessario individuarla la norma che attribuisca a
quell’interesse la protezione. Poi certo la giurisprudenza dice che quella protezione si possa ricavare
anche implicitamente, non serve che la norma parli di risarcibilità ma una norma la dobbiamo
trovare e se non la troviamo, se non troviamo il fondamento normativo, oggi pure diremmo non c’è
l’ingiustizia. E siccome una norma la dobbiamo trovare, e si, più che di assoluta atipicità possiamo
dire che c’è una tendenziale atipicità nel senso che è necessario che ci sia una norma tipizzante: alla
fine si, il 2043 presuppone che ci sia un’altra norma la quale espressamente o implicitamente tutela
l’interesse e quindi l’idea secondo cui il 2043 sia una norma di secondo grado, che ne presuppone
un’altra che ne tutela l’interesse – che un tempo era una idea pacifica – oggi viene messa in
discussione, ma in realtà noi una base normativa la dobbiamo trovare: poi può anche essere tacita,
che il catalogo cresce ma una base normativa la dobbiamo trovare.
Quindi il nostro è un sistema che di fronte la dicotomia tipico-atipico andiamo verso l’atipicità ma
non raggiungiamo la totale atipicità. Per comprendere meglio questo concetto, può essere utile un
breve riferimento. Quando il 2043 venne scritto, il nostro sistema era un sistema – e ancora oggi lo
è – che si collocava a metà strada tra il modello tedesco ed il modello francese della tutela
aquiliana. Nel modello tedesco si riconosce la tutela risarcitoria ad un elenco chiuso formato
rispettivamente da diritti assoluti. Poi c’è una norma di sfogo, di apertura, una sorta di valvola in cui
si dice “poi sono risarciti anche quei danni che non derivano dalla lesione di questi diritti purché la
condotta sia posta in essere in violazione di norme che hanno una particolare funzione protettiva”
c’è un elemento di tipicità ma questo non ci interessa perché fa parte del dibattito tedesco, ci
interessa pensare che la regola lì è la tipicità, l’illecito aquiliano è un sistema tipico; poi certo nella
applicazione concreta si cerca sempre di introdurre un elemento di elasticità in un sistema così
rigido. Il sistema francese che caratterizzata il nostro codice previgente, nel codice previgente non
c’è l’ingiustizia, come nel codice francese, napoleonico “chiunque cagiona un danno deve
risarcirlo” non c’è l’ingiustizia: quindi è atipico. La condotta deve essere antigiuridica, scorretta e
deve essere contra ius (serve la lesione) e nel diritto francese serve una condotta che cagiona ad altri
una perdita ec
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