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Cassazione lo ha abbandonato perché ha detto “non fuggiamo dal 2059, cerchiamo di risolvere il

problema di sempre – cioè il fatto che il 2059 subordina la risarcibilità del danno non patrimoniale

alla previsione di legge ma io non posso negare tutela risarcitoria piena ai diritti costituzionali, che è

stato sempre il problema con un riferimento al salute ma poi in qualche modo esteso ad altri diritti,

perché poi si pone il problema della genitorialità, dei rapporti parentali – e allora la giurisprudenza

ha iniziato a dire facciamo la interpretazione costituzionalmente orientata del 2059. Quando il 2059

dice che il danno non patrimoniale va risarcito nei casi previsti dalla legge, non è che richiede per

forza che la legge dica proprio “è risarcibile anche il danno non patrimoniale”; se c’è benissimo,

tanto meglio e chiusa la partita ma se la legge non c’è quella previsione di risarcibilità noi la

possiamo anche desumere dalla Costituzione. La Costituzione è in grado di integrare soddisfare la

riserva di legge del 2059. Certo non ci possiamo aspettare che la Costituzione si preoccupi di

esplicitare il danno non patrimoniale è risarcibile ma in qualche modo lo riconoscerà in maniera

implicita. E dice la Cassazione che quando la Costituzione mi tutela un valore della persona come

diritto fondamentale inviolabile, in quella tutela dei valori delle persone come diritti inviolabili non

può non essere compresa una tutela risarcitoria piena e quindi estesa al danno non patrimoniale

perché non avrebbe senso proteggere un diritto come non violabile e poi non dargli la tutela minima

che è quella risarcitoria. Ed ecco che se noi nella Costituzione troviamo diritto inviolabile della

persona, la riserva di legge del 2059 è integrata. Ecco quindi che il 2059 viene detto nel senso che il

danno non patrimoniale è risarcibile anche quando manca una norma espressa, ogni qualvolta è u

danno che consegue e ritroviamo coerenza ad un evento lesivo da una lesione particolarmente

qualificata, cioè una lesione di un diritto fondamentale della persona. Ed ecco che troviamo la

coerenza perché noi abbiamo l’identica struttura (danno evento e danno conseguenza) solo che se il

danno è patrimoniale, il danno evento è la lesione di un interesse normativamente qualificato. C’è

un ampio catalogo. Se invece il danno è non patrimoniale, il danno evento in questo caso deve

consistere nella lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato. Oppure

se il diritto leso non ha quel rango, serve un espressa previsione di legge. Prima parlavo del danno

da reato: se la condotta è reato il 185 mi basta. E quindi anche se il reato non colpisce un diritto

fondamentale della persona c’è la risarcibilità del danno non patrimoniale; se manca la previsione

espressa serve un diritto fondamentale della persona. E quindi noi possiamo dire che in materia di

danno patrimoniale noi abbiamo un illecito aquiliano tendenzialmente atipico, non proprio atipico

(perché c’è la ingiustizia) solo che la ingiustizia la tingiamo in questi termini “l’interesse deve avere

una base normativa che lo protegga rendendolo meritevole di tutela risarcitoria” e allora una base

normativa la dobbiamo trovare e trovarla è importante anche per capire come poi si risarcisce, di

fronte a quale giudice per esempio. In materia non patrimoniale si potrebbe immaginare che invece

si va verso la tipicità (casi previsti dalla legge) anche nell’ottica costituzionalmente orientata,

comunque è necessario che ci sia un diritto fondamentale della persona. Quindi o c’è la norma di

legge oppure il catalogo sono i diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti. Anche

su questo c’è una ulteriore riflessione: è corretto che il risarcimento del danno non patrimoniale è

corretto da un principio di tipicità? Si potrebbe dire, si, c’è la riserva di legge quindi c’è un elenco

chiuso, però la riserva di legge oggi è letta in una ottica costituzionalmente orientata e quindi

potrebbe non esserci la legge ma basta la previsione costituzionale. Si potrebbe dire, si va bene ma

l’elenco dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati è a sua volta un elenco

chiuso. E invece no, perché si dice a sua volta che non è un elenco chiuso, perché c’è l’art. 2 che

tutela diritti inviolabili, c’è l’apertura agli ordinamenti internazionali, articolo 10, 11, oggi c’è il

117, la costituzione oggi recepisce la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalle fonti

sovranazionali. Quali sono? È un elenco aperto. Dove l’elenco si completa e si aggiorna. Perché

l’art. 2 è a sua volta una valvola, ieri i diritti che non erano considerati inviolabili, oggi lo sono. E

quindi c’è un continuo aggiornamento quindi non è nemmeno corretto dire che il sistema è così

tipico. In realtà è un sistema che ha una nota di atipicità e tendenzialmente tipico ma in realtà

l’elenco dei diritti inviolabili della persona è u elenco aperto e non chiuso, è un elenco in continua

evoluzione. Non c’è bisogno che nella Costituzione ci sia scritto quel diritto ma si può desumere

dall’art. 2 o dalle fonti sovranazionali. Questo è il sistema del risarcimento del danno non

patrimoniale e danno patrimoniale. Danno patrimoniale e non patrimoniale sono due colori della

conseguenza: la conseguenza può avere un colore, cioè una ripercussione sul portafoglio o sulla

sfera esistenziale.

Quando parliamo di danno non patrimoniale oggi facciamo riferimento ad una categoria unica

dentro la quale ci possiamo mettere una serie di sotto voci che non hanno però più una autonoma

dignità normativa o giuridica. Oggi non ha più senso parlare di danno morale per contrapporlo al

danno biologico o al danno esistenziale. Oggi ha senso parlare di danno non patrimoniale come

l’insieme di conseguenze che incidono sulla sfera non patrimoniale, che vanno dal dolore

dell’animo transeunte o non transeunte, non necessariamente perché ci sono dei dolori che non

finiscono mai. Anche l’idea del patema d’animo transeunte, lo diranno le Sezioni Unite non ha

senso neanche quella: la necessaria transitabilità che in passato si riconosceva al danno morale

(quando si diceva il danno morale è il patema dell’animo e si diceva transitorio…che senso aveva?

Se invece dura per sempre non è più danno morale?). in realtà il danno morale è una sotto voce che

ci può servire a descrivere non una categoria di danno non patrimoniale ma una componente del

danno non patrimoniale. Così come il danno biologico che possiamo chiamarlo così per semplicità

ma quando parliamo di danno biologico noi facciamo riferimento al danno non patrimoniale che

deriva dalla lesione del diritto alla salute (non è diverso dagli altri). La giurisprudenza lo diceva: il

danno biologico è una cosa, poi c’è il danno morale e poi esistenziale. Quindi si guarda la tabella

per il risarcimento – quanti anni hai e quanti punti di invalidità ed in base alla tabella ti do 50 – poi

ti devo dare il danno soggettivo che è un’altra cosa, quindi 25; poi siccome era emersa l’idea del

danno esistenziale, ti do altri 50. E la giurisprudenza dirà: qui stiamo sbagliando tutto. Quando la

tabella dice che un punto vale 100, dirà la Cassazione, dice che vale 100 perché già considera che il

punto di invalidità ti cambia la vita e ti fa soffrire un po' e quindi già esiste la componente morale

soggettiva. Tu non puoi prendere la tabella e calcolare danno morale ed esistenziale perché stai

duplicando. Quando la tabella dice che ti spetta 500 in quel 500 c’è già l’insieme delle conseguenze

morali e soggettive ed esistenziali che si presume – perché la tabella è una presunzione che riguarda

l’uomo medio – che tu abbia subito. Quindi tu puoi aumentare il valore tabellare, dice la

Cassazione, ma non in automatico dicendo adesso ti do il danno morale, esistenziale ecc. perché

quelli stanno già dentro la tabella. Tu devi fare questo ragionamento: la tabella è una presunzione (si

presume che un ventenne che subisce una invalidità abbia una conseguenza di ___) poi in concreto

quel ventenne potrà dimostrare che lui ha sofferto molto di più e che ha avuto uno sconvolgimento

esistenziale superiore. Perché il fatto che non abbia potuto usare bene la mano, non è come per gli

altri, lui suonava il piano ed era il sogno della sua vita. Ma questo è concreto, non su può fare

l’automatismo che quindi è precluso; devi fare la personalizzazione guardando le circostanze

concrete.

Ma tutto dimostra come danno evento e come danno conseguenza, sempre la conseguenza. Oggi è

tutto più semplice: io ho fatto l’esempio storico ma oggi noi diciamo l’illecito aquiliano contiene

danno evento e danno conseguenza. Danno evento che è lesione che deve essere lesione non ad un

qualsiasi interesse ma un interesse selezionato, dove il criterio di selezione diventa più generoso o

più severo a seconda del danno da risarcire: nel patrimoniale il criterio selettivo è abbastanza

generoso nel senso che ci si accontenta di poco; se non patrimoniale serve una norma di legge o una

tutela costituzionale. I danni che vanno risarciti sono sempre danni conseguenza: quindi o la perdita

patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) oppure vado a risarcire le conseguenze non

patrimoniali che sono tutte le conseguenze possibili: il pianto, il dolore, il patema d’animo. È

conseguenza non patrimoniale anche al di là del patema d’animo che ad un certo punto puoi anche

superare, ciò che una volta facevi e che oggi non fai più o che oggi fai cose che non avresti fatto, lo

sconvolgimento delle abitudini di vita, che ti cambiano la vita: come si risarciscono? Quello

patrimoniale, chiaramente accertabile, laddove sia molto difficile accertarlo, anche quello

patrimoniale – quando sia molto difficile quantificarlo – c’è la possibilità della valutazione

equitativa. Quello non patrimoniale siccome è interiore e riguarda la sfera esistenziale, quello

normalmente non è oggettivamente misurabile, si fa la valutazione equitativa che per quel

particolare danno no patrimoniale che deriva dalla saluta, è una valutazione equitativa guidata dalle

tabelle nel senso che si parte dalla tabella che mi dice mediamente quando soffri, se viene lesa la

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Publisher
A.A. 2017-2018
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sab.sar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Giovagnoli Roberto.