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2. OBIEZIONI CONTRO LA COSTITUZIONE DELL’ACCOLLO COME

STIPULAZIONE A FAVORE DI TERZO

Contro la costituzione dell’accollo come stipulazione a favore di terzo la dottrina

minoritaria ha elaboratore sei teorie, tutte prontamente smentite da Cicala.

Innanzitutto bisogna sottolineare che per Cicala la causa dell’accollo è la causa del

contratto di cui l’accollo è clausola o modalità; cioè la causa traslativa; inoltre per

Cicala l’accollo è successione nel debito di valuta a titolo particolare.

riprende l’art. 1406 c.c. e presuppone che la ratifica del creditore sia

1° teoria:

elemento costitutivo e di efficacia dell’accollo; sicché si esclude che sia contratto a

favore di terzo.

il consenso previsto dall’art. 1406 c.c. è un mero requisito di efficacia del

Cicala:

contratto di cessione, dunque la liberazione del debitore è effetto della

dichiarazione del creditore e non del negozio di accollo.

l’accollo ha come unico fine quello di liberare il debitore

2° teoria (Falzea-Rescigno):

originario, quindi un’efficacia interna; mentre l’efficacia esterna è utilizzata per una

migliore attuazione dell’efficacia interna

pur riconoscendo un’efficacia esterna dell’accollo, questa si tramuta in

Cicala:

efficacia interna quando il vantaggio che arreca è a favore del debitore originario,

perché in virtù della stipulazione ottiene la liberazione dal peso economico del

debito. l’accollo offre al creditore la possibilità di aderire o di respingere la

3°teoria (Falzea):

proposta, quindi l’accollo ha come effetto naturale quello di far subentrare un

nuovo soggetto (accollante) nel rapporto originario tra debitore e creditore; tale

effetto si produce non solo per volontà espressa delle parti come avviene invece nel

contratto a favore di terzo.

afferma che per valutare se un accollo è interno o esterno bisogna aver

Cicala:

riguardo alla volontà delle parti.vi è infatti accollo esterno con stipulazione a favore

di terzo solo se la parti vogliono che la convenzione produca effetti nei confronti del

creditore. mentre nel contratto a favore di terzo l’efficacia si ottiene al

4° teoria (Falzea):

momento della stipulazione, nell’accollo l’efficacia si ottiene dopo l’adesione del

creditore.

la teoria è contestabili in quanto, riprendendo l’art. 1411 c.c., dalla sua

Cicala:

lettura non si evince la differenza cronologica tra gli effetti, e non si stabilisce se

l’efficacia sia istantanea o meno.

nell’accollo, sia cumulativo che liberatorio, manca il favor

5° teoria (Falzea):

creditoris ,non solo perché il creditore non acquista un nuovo diritto, bensì solo la

possibilità di chiedere l’adempimento a due soggetti; ma anche perché nei suoi

confronti è indifferente la sostituzione del debitore originario con un altro debitore.

nell’accollo cumulativo c’è il favor creditoris in quanto la duplicazione dei

Cicala:

debitori raddoppia la possibilità di adempimento; mentre nell’accollo liberatorio il

favor debitoris si riscontra nella possibilità di poter scegliere tra debitore originario e

accollante (nuovo debitore)

l’accollante può opporre al creditore le eccezioni del rapporto di

6°teoria (Rescigno):

valuta (debitore originario e creditore) perché in quanto debitore solidale può far

valere le eccezioni del rapporto in cui è subentrato, perché si assume il debito del

vecchio debitore. Invece l’art. 1413 c.c. stabilisce che il promittente può opporre al

terzo solo le eccezioni basate sul rapporto dal quale deriva il suo diritto.

critica Rescigno dichiarando che l’inopponibilità delle eccezioni del rapporto

Cicala:

di valuta deriva dal fatto che tale rapporto sia richiamato nella stipulazione, di

conseguenza sono opponibili sia le eccezioni del rapporto di valuta sia quelle del

rapporto di provvista.

3. ACCOLLO COME STIPULAZIONE A FAVORE DI TERZO

l’accollo è stipulazione a favore di terzo in quanto questo schema produce:

Cicala:

• La moltiplicazione dei soggetti passivi dell’obbligazione; cioè l’ingresso

dell’accollante nel rapporto preesistente che continua a far capo all’accollato

(accollo cumulativo); oppure produce la costituzione di una nuova

obbligazione a carico dell’accollante che rimane affianco a quella

dell’accollato

• L’ingresso dell’accollante nella stessa obbligazione dell’accollato che viene

liberato (accollo privativo: l’accollato è liberato dalla dichiarazione del

creditore); oppure la costituzione di una nuova obbligazione che estingue la

precedente (accollo novativo: la dichiarazione del creditore estingue la

precedente obbligazione)

Per verificare tutto ciò è sufficiente il contratto tra assuntore e debitore, visto

che per contratto è possibile obbligarsi verso i terzi art. 1411 c.c.

La liberazione del debitore è effetto della dichiarazione del creditore; questa è

implicita nell’adesione all’accollo (accollo liberatorio), mentre nell’accollo

dichiarativo è dichiarazione di voler profittare della stipulazione a suo favore.

I due tipi di accollo riportano anche delle differenze strutturali:

-ACCOLLO CUMULATIVO: è stipulazione a favore di terzo non sottoposta ad

alcuna condizione; quindi se il creditore aderisce i verifica il subingresso

dell’accollante nel rapporto

-ACCOLLO PRIVATIVO: è stipulazione a favore di terzo sottoposta alla condizione

della liberazione del debitore originario; l’ingresso dell’accollante si verifica solo

se il debitore è liberato.

Quindi per Cicala l’accollo produce la successione nel debito, cosa con cui

concorda a maggior parte della dottrina; tuttavia c’è una dottrina minoritaria

rappresentata da

per Nicolò la causa dell'accollo è neutra, perché non è successione a

NICOLO’:

titolo particolare nel rapporto di valuta, bensì è frutto di una novazione

soggettiva; si verifica cioè una nuova obbligazione che estingue quella

precedente, ha lo stesso oggetto ma cambiano i soggetti. Dunque non può più

dirsi che la causa dell’accollo sia la causa del rapporto di provvista (contratto

base); dunque si ci chiede come sia possibilità che si possono opporre le

eccezioni della provvista (accollo clausola della provvista) art. 1273 c.c.?

Nicolò risponde dicendo che l’accollo dipende dalla provvista, ma si tratta

comunque di due realtà autonome, e ciò è prova della sua autonomia, perché

dipendenza non significa identificazione.

Per l’accollo non ha una propria causa, perché questo ha come causa

Cicala

quella del contratto di cui è clausola o modalità, ed è successione a titolo

particolare nella valuta.

ribatte dicendo che in questo modo significherebbe ammettere dei

Nicolò

paradossi inaccettabili, soprattutto perché quando l’accollante fa valere i vizi

della provvista li fa valere anche nella valuta creando appunto un vizio/difetto.

risponde dicendo che Nicolò non distingue il titolo costitutivo del debito

Cicala

(contratto di mutuo tra accollato e accollatario) dal titolo traslativo (rapporto di

provvista tra accollante ed accollato che ha trasferito il titolo costitutivo. Di

conseguenza l’accollante che fa valere le eccezioni della provvista, non fa valere

un vizio del titolo costitutivo, ma un vizio del titolo traslativo.

per Nicolò non si possono opporre le eccezioni della valuta perché non è

n.b.

successione a titolo particolare.

DELEGAZIONE ED ESPROMISSIONE

La delegazione si ha quando un debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di

assumersi il debito verso il proprio creditore (delegatario). Esistono due tipi di

delegazione:

-delegatio promittendi: il terzo (delegato) si assume l’obbligazione nei confronti del

creditore (delegatario)

-delegatio solvendi: il terzo (delegato) esegue il pagamento senza assumere

l’obbligazione con il creditore (delegatario)

L’ espromissione si ha quando un terzo (espromittente)di sua iniziativa si assume il

debito nei confronti del creditore

1. L’INIZIATIVA DEL DEBITORE DELEGANTE

La dottrina dominante utilizza il carattere dell’iniziativa del debitore per

distinguere la delegazione dall’espromissione:

1) nella delegazione l’iniziativa è del delegante (debitore); e dunque l’iniziativa

c’è

2) nell’espromissione l’iniziativa non c’è

2. L’ INTERVENTO DEL DEBITORE DELEGANTE

Secondo Cicala il requisito dell’iniziativa non è sufficiente per distinguere le

ipotesi di delegazione da quelle di espromissione; in quanto anche un’iniziativa

del creditore e non del debitore non esclude la possibilità che la fattispecie si

perfezioni come delegatoria. Infatti facendo riferimento alla delegazione non può

parlarsi di generica iniziativa del delegante (debitore), ma dell’iniziativa del

delegante verso il delegato che è lo iussum delegatario: esso consiste in un

mandato con cui i debitore delega un terzo (delegato) ad obbligarsi verso il suo

creditore. Questa iniziativa si definisce DELEGAZIONE SUL DEBITO, quando cioè

c’è una preventiva autorizzazione del delegante al delegato o un preventivo

mandato; mentre si ha DELGAZIONE ALLO SCOPERTO quando c’è un’offerta di

mandato del delegante al delegato.

3.MANDATO E DELEGAZIONE

Dimostrata la teoria dell’ insufficienza del criterio distintivo, Cicala sottolinea poi

che la dottrina ha accolto la teoria del mandato .La premessa di partenza è

affermare l’esistenza, all’interno della delegazione, di un mandato tra delegante

e delegato con cui il primo ottiene dall’altro il compiersi di un’attività giuridica

;questa consiste nel pagamento di un debito nei confronti del creditore del

debitore delegante, cosa che si evince anche dalla lettura dell’art. 1269 c.c.

Per quanto riguarda l’intento del delegante, con la delegazione non si intende

ottenere solo la cooperazione giuridica del delegato, ma si tende anche a

conseguire scopi ulteriori; ad esempio il delegante vuole ottenere un mutuo

perché non vuole rimborsare o anticipare subito al delegato la somma che ha

versato al delegatario, ma intenda pagare questa somma alla scadenza di un

certo termine (promessa di mutuo).

4.MANDATO ED ESPROMISSIONE

Secondo Cicala anche nell’espromissione, come nella delegazione, c’&eg

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
24 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossyy88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Grasso Biagio.