Analisi di Cicala sul principio di causalità della cessione del credito
Il nostro ordinamento ormai riconosce la causalità della cessione del credito. Nonostante ciò esistono due dottrine contrarie, le quali sostengono che la cessione del credito sia un’eccezione al principio di causalità:
- 1° teoria: L’efficacia reale ed obbligatoria dei contratti traslativi, ma riconosce l’eccezionalità della cessione del credito rispetto alla regola.
- 2° teoria: Non riconosce l’efficacia reale ed obbligatoria dei contratti traslativi, ma ritiene comunque che la cessione del credito sia acausale, in quanto sostiene che l’atto traslativo della cessione del credito sia autonomo rispetto al rapporto obbligatorio di attribuzione patrimoniale.
Cicala critica ampiamente queste teorie e ritiene innanzitutto che non è possibile distinguere all’interno del contratto traslativo un atto autonomo sottostante il negozio obbligatorio causale; perché nel nostro ordinamento l’efficacia traslativa è collegata ai negozi causali di vendita, permuta e donazione. In secondo luogo Cicala sostiene che la cessione del credito sia un negozio causale, e ciò si evince anche dalla lettura dell’art. 1260 c.c. nella parte in cui dichiara che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito...”; quindi nel nostro ordinamento esiste sia una causa onerosa sia una causa gratuita.
Infine Cicala respinge non solo l’acausalità, ma anche l’astrattezza della cessione del credito, ed in più contrasta con coloro che credono che la cessione del credito sia un tipo contrattuale a sé stante; la cessione del credito va identificata nei negozi traslativi utilizzati (vendita, permuta, donazione). Accogliendo questa conclusione sembra dunque da respingere quella secondo cui la cessione del credito sia un negozio a causa generica; questa ricorre quando un interesse (interesse al trasferimento del credito) non è idoneo a dare contenuto sufficiente al contratto, e dunque viene integrato in uno schema più grande che assume agli occhi del legislatore un elevato grado di autonomia, tanto grande da meritare una disciplina autonoma.
In conclusione per Cicala la cessione del credito non è altro che il trasferimento del diritto di credito, utilizzando i contratti traslativi di vendita, permuta e donazione; di conseguenza la causa della cessione del credito è la causa dei contratti che di volta in volta vengono utilizzati per trasferire il credito.
Critica di Cicala alla teoria di Panuccio
Panuccio ritiene che la cessione del credito sia un negozio con doppia causa:
- Generica: che è quella imminente e costante, cioè l’interesse generico al trasferimento del credito.
- Specifica: che va a supporto di quella generica, dato che da sola non potrebbe sorreggere causalmente la cessione del credito.
Cicala dichiara che è inammissibile che sul piano giuridico il legislatore ammetta l’esistenza di un contratto il cui interesse non è sufficiente a reggerlo; la causa della cessione del credito è unica, ed è l’interesse specifico alla vendita, permuta o donazione; cioè la causa può essere o quella gratuita o quella onerosa.
L'accollo
È un contratto a favore di terzo con il quale un terzo (accollante) si impegna a pagare il debito del debitore (accollato) nei confronti del suo creditore (accollatario).
La struttura dell'accollo
Per comprendere la struttura dell’accollo bisogna chiarire due punti fondamentali:
- 1) Se il creditore accollatario sia terzo oppure parte del negozio di accollo. La dottrina dominante ritiene che il creditore sia terzo rispetto al negozio di accollo, al contrario dell’espromissione e della delegazione dove invece è parte del negozio.
- 2) Se l’adesione del creditore richiesta dall’art. 1273 c.2 c.c. sia requisito di efficacia o elemento perfezionativo dell’accollo. La dottrina di impronta tedesca stabilisce che l’assunzione può realizzarsi tramite un contratto tra assuntore e debitore, che il creditore con l’accettazione ratifica (si tratta di assunzione privativa con liberazione del solo debitore principale), nel nostro ordinamento corrisponde all’accollo liberatorio.
Tuttavia l’art. 1273 comprende nel suo schema tanto l’accollo liberatorio quanto l’accollo cumulativo (non si ha liberazione del debitore originario) ed inquadra lo schema dell’accollo come esempio tipico di “contratto a favore di terzo” e l’adesione del creditore è “dichiarazione di voler profittare della stipulazione a suo favore.”
Obiezioni contro la costituzione dell'accollo come stipulazione a favore di terzo
Contro la costituzione dell’accollo come stipulazione a favore di terzo la dottrina minoritaria ha elaborato sei teorie, tutte prontamente smentite da Cicala.
Innanzitutto bisogna sottolineare che per Cicala la causa dell’accollo è la causa del contratto di cui l’accollo è clausola o modalità; cioè la causa traslativa; inoltre per Cicala l’accollo è successione nel debito di valuta a titolo particolare.
- 1° teoria: Riprende l’art. 1406 c.c. e presuppone che la ratifica del creditore sia elemento costitutivo e di efficacia dell’accollo; sicché si esclude che sia contratto a favore di terzo. Cicala: il consenso previsto dall’art. 1406 c.c. è un mero requisito di efficacia del contratto di cessione, dunque la liberazione del debitore è effetto della dichiarazione del creditore e non del negozio di accollo.
- 2° teoria (Falzea-Rescigno): L’accollo ha come unico fine quello di liberare il debitore originario, quindi un’efficacia interna; mentre l’efficacia esterna è utilizzata per una migliore attuazione dell’efficacia interna. Cicala: pur riconoscendo un’efficacia esterna dell’accollo, questa si tramuta in efficacia interna quando il vantaggio che arreca è a favore del debitore originario, perché in virtù della stipulazione ottiene la liberazione dal peso economico del debito.
- 3° teoria (Falzea): L’accollo offre al creditore la possibilità di aderire o di respingere la proposta, quindi l’accollo ha come effetto naturale quello di far subentrare un nuovo soggetto (accollante) nel rapporto originario tra debitore e creditore; tale effetto si produce non solo per volontà espressa delle parti come avviene invece nel contratto a favore di terzo. Cicala: afferma che per valutare se un accollo è interno o esterno bisogna aver riguardo alla volontà delle parti. Vi è infatti accollo esterno con stipulazione a favore di terzo solo se le parti vogliono che la convenzione produca effetti nei confronti del creditore.
- 4° teoria (Falzea): Mentre nel contratto a favore di terzo l’efficacia si ottiene al momento della stipulazione, nell’accollo l’efficacia si ottiene dopo l’adesione del creditore. Cicala: la teoria è contestabile in quanto, riprendendo l’art. 1411 c.c., dalla sua lettura non si evince la differenza cronologica tra gli effetti, e non si stabilisce se l’efficacia sia istantanea o meno.
- 5° teoria (Falzea): Nell’accollo, sia cumulativo che liberatorio, manca il favor creditoris, non solo perché il creditore non acquista un nuovo diritto, bensì solo la possibilità di chiedere l’adempimento a due soggetti; ma anche perché nei suoi confronti è indifferente la sostituzione del debitore originario con un altro debitore. Cicala: nell’accollo cumulativo c’è il favor creditoris in quanto la duplicazione dei debitori raddoppia la possibilità di adempimento; mentre nell’accollo liberatorio il favor debitoris si riscontra nella possibilità di poter scegliere tra debitore originario e accollante (nuovo debitore).
- 6° teoria (Rescigno): L’accollante può opporre al creditore le eccezioni del rapporto di valuta (debitore originario e creditore) perché in quanto debitore solidale può far valere le eccezioni del rapporto in cui è subentrato, perché si assume il debito del vecchio debitore. Invece l’art. 1413 c.c. stabilisce che il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni basate sul rapporto dal quale deriva il suo diritto. Cicala: critica Rescigno dichiarando che l’inopponibilità delle eccezioni del rapporto di valuta deriva dal fatto che tale rapporto sia richiamato nella stipulazione, di conseguenza sono opponibili sia le eccezioni del rapporto di valuta sia quelle del rapporto di provvista.
Accollo come stipulazione a favore di terzo
L’accollo è stipulazione a favore di terzo in quanto questo schema produce:
- La moltiplicazione dei soggetti passivi dell’obbligazione; cioè l’ingresso dell’accollante nel rapporto preesistente che continua a far capo all’accollato (accollo cumulativo); oppure produce la costituzione di una nuova obbligazione a carico dell’accollante che rimane affianco a quella dell’accollato.
- L’ingresso dell’accollante nella stessa obbligazione dell’accollato che viene liberato (accollo privativo: l’accollato è liberato dalla dichiarazione del creditore); oppure la costituzione di una nuova obbligazione che estingue la precedente (accollo novativo: la dichiarazione del creditore estingue la precedente obbligazione).
Per verificare tutto ciò è sufficiente il contratto tra assuntore e debitore, visto che per contratto è possibile obbligarsi verso i terzi, secondo l’art. 1411 c.c. La liberazione del debitore è effetto della dichiarazione del creditore; questa è implicita nell’adesione all’accollo (accollo liberatorio), mentre nell’accollo dichiarativo è dichiarazione di voler profittare della stipulazione a suo favore.
I due tipi di accollo riportano anche delle differenze strutturali:
- Accollo cumulativo: è stipulazione a favore di terzo non sottoposta ad alcuna condizione; quindi se il creditore aderisce si verifica il subingresso dell’accollante nel rapporto.
- Accollo privativo: è stipulazione a favore di terzo sottoposta alla condizione della liberazione del debitore originario; l’ingresso dell’accollante si verifica solo se il debitore è liberato.
Quindi per Cicala l’accollo produce la successione nel debito, cosa con cui concorda la maggior parte della dottrina; tuttavia c’è una dottrina minoritaria rappresentata da Nicolò che sostiene che la causa dell'accollo è neutra, perché non è successione a titolo particolare nel rapporto di valuta, bensì è frutto di una novazione soggettiva; si verifica cioè una nuova obbligazione che estingue quella precedente, ha lo stesso oggetto ma cambiano i soggetti. Dunque non può più dirsi che la causa dell’accollo sia la causa del rapporto di provvista (contratto base); dunque si ci chiede come sia possibilità che si possono opporre le eccezioni della provvista (accollo clausola della provvista) art. 1273 c.c.
Nicolò risponde dicendo che l’accollo dipende dalla provvista, ma si tratta comunque di due realtà autonome, e ciò è prova della sua autonomia, perché dipendenza non significa identificazione. Per Cicala l’accollo non ha una propria causa, perché questo ha come causa quella del contratto di cui è clausola o modalità, ed è successione a titolo particolare nella valuta.
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