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2. OBIEZIONI CONTRO LA COSTITUZIONE DELL’ACCOLLO COME
STIPULAZIONE A FAVORE DI TERZO
Contro la costituzione dell’accollo come stipulazione a favore di terzo la dottrina
minoritaria ha elaboratore sei teorie, tutte prontamente smentite da Cicala.
Innanzitutto bisogna sottolineare che per Cicala la causa dell’accollo è la causa del
contratto di cui l’accollo è clausola o modalità; cioè la causa traslativa; inoltre per
Cicala l’accollo è successione nel debito di valuta a titolo particolare.
riprende l’art. 1406 c.c. e presuppone che la ratifica del creditore sia
1° teoria:
elemento costitutivo e di efficacia dell’accollo; sicché si esclude che sia contratto a
favore di terzo.
il consenso previsto dall’art. 1406 c.c. è un mero requisito di efficacia del
Cicala:
contratto di cessione, dunque la liberazione del debitore è effetto della
dichiarazione del creditore e non del negozio di accollo.
l’accollo ha come unico fine quello di liberare il debitore
2° teoria (Falzea-Rescigno):
originario, quindi un’efficacia interna; mentre l’efficacia esterna è utilizzata per una
migliore attuazione dell’efficacia interna
pur riconoscendo un’efficacia esterna dell’accollo, questa si tramuta in
Cicala:
efficacia interna quando il vantaggio che arreca è a favore del debitore originario,
perché in virtù della stipulazione ottiene la liberazione dal peso economico del
debito. l’accollo offre al creditore la possibilità di aderire o di respingere la
3°teoria (Falzea):
proposta, quindi l’accollo ha come effetto naturale quello di far subentrare un
nuovo soggetto (accollante) nel rapporto originario tra debitore e creditore; tale
effetto si produce non solo per volontà espressa delle parti come avviene invece nel
contratto a favore di terzo.
afferma che per valutare se un accollo è interno o esterno bisogna aver
Cicala:
riguardo alla volontà delle parti.vi è infatti accollo esterno con stipulazione a favore
di terzo solo se la parti vogliono che la convenzione produca effetti nei confronti del
creditore. mentre nel contratto a favore di terzo l’efficacia si ottiene al
4° teoria (Falzea):
momento della stipulazione, nell’accollo l’efficacia si ottiene dopo l’adesione del
creditore.
la teoria è contestabili in quanto, riprendendo l’art. 1411 c.c., dalla sua
Cicala:
lettura non si evince la differenza cronologica tra gli effetti, e non si stabilisce se
l’efficacia sia istantanea o meno.
nell’accollo, sia cumulativo che liberatorio, manca il favor
5° teoria (Falzea):
creditoris ,non solo perché il creditore non acquista un nuovo diritto, bensì solo la
possibilità di chiedere l’adempimento a due soggetti; ma anche perché nei suoi
confronti è indifferente la sostituzione del debitore originario con un altro debitore.
nell’accollo cumulativo c’è il favor creditoris in quanto la duplicazione dei
Cicala:
debitori raddoppia la possibilità di adempimento; mentre nell’accollo liberatorio il
favor debitoris si riscontra nella possibilità di poter scegliere tra debitore originario e
accollante (nuovo debitore)
l’accollante può opporre al creditore le eccezioni del rapporto di
6°teoria (Rescigno):
valuta (debitore originario e creditore) perché in quanto debitore solidale può far
valere le eccezioni del rapporto in cui è subentrato, perché si assume il debito del
vecchio debitore. Invece l’art. 1413 c.c. stabilisce che il promittente può opporre al
terzo solo le eccezioni basate sul rapporto dal quale deriva il suo diritto.
critica Rescigno dichiarando che l’inopponibilità delle eccezioni del rapporto
Cicala:
di valuta deriva dal fatto che tale rapporto sia richiamato nella stipulazione, di
conseguenza sono opponibili sia le eccezioni del rapporto di valuta sia quelle del
rapporto di provvista.
3. ACCOLLO COME STIPULAZIONE A FAVORE DI TERZO
l’accollo è stipulazione a favore di terzo in quanto questo schema produce:
Cicala:
• La moltiplicazione dei soggetti passivi dell’obbligazione; cioè l’ingresso
dell’accollante nel rapporto preesistente che continua a far capo all’accollato
(accollo cumulativo); oppure produce la costituzione di una nuova
obbligazione a carico dell’accollante che rimane affianco a quella
dell’accollato
• L’ingresso dell’accollante nella stessa obbligazione dell’accollato che viene
liberato (accollo privativo: l’accollato è liberato dalla dichiarazione del
creditore); oppure la costituzione di una nuova obbligazione che estingue la
precedente (accollo novativo: la dichiarazione del creditore estingue la
precedente obbligazione)
Per verificare tutto ciò è sufficiente il contratto tra assuntore e debitore, visto
che per contratto è possibile obbligarsi verso i terzi art. 1411 c.c.
La liberazione del debitore è effetto della dichiarazione del creditore; questa è
implicita nell’adesione all’accollo (accollo liberatorio), mentre nell’accollo
dichiarativo è dichiarazione di voler profittare della stipulazione a suo favore.
I due tipi di accollo riportano anche delle differenze strutturali:
-ACCOLLO CUMULATIVO: è stipulazione a favore di terzo non sottoposta ad
alcuna condizione; quindi se il creditore aderisce i verifica il subingresso
dell’accollante nel rapporto
-ACCOLLO PRIVATIVO: è stipulazione a favore di terzo sottoposta alla condizione
della liberazione del debitore originario; l’ingresso dell’accollante si verifica solo
se il debitore è liberato.
Quindi per Cicala l’accollo produce la successione nel debito, cosa con cui
concorda a maggior parte della dottrina; tuttavia c’è una dottrina minoritaria
rappresentata da
per Nicolò la causa dell'accollo è neutra, perché non è successione a
NICOLO’:
titolo particolare nel rapporto di valuta, bensì è frutto di una novazione
soggettiva; si verifica cioè una nuova obbligazione che estingue quella
precedente, ha lo stesso oggetto ma cambiano i soggetti. Dunque non può più
dirsi che la causa dell’accollo sia la causa del rapporto di provvista (contratto
base); dunque si ci chiede come sia possibilità che si possono opporre le
eccezioni della provvista (accollo clausola della provvista) art. 1273 c.c.?
Nicolò risponde dicendo che l’accollo dipende dalla provvista, ma si tratta
comunque di due realtà autonome, e ciò è prova della sua autonomia, perché
dipendenza non significa identificazione.
Per l’accollo non ha una propria causa, perché questo ha come causa
Cicala
quella del contratto di cui è clausola o modalità, ed è successione a titolo
particolare nella valuta.
ribatte dicendo che in questo modo significherebbe ammettere dei
Nicolò
paradossi inaccettabili, soprattutto perché quando l’accollante fa valere i vizi
della provvista li fa valere anche nella valuta creando appunto un vizio/difetto.
risponde dicendo che Nicolò non distingue il titolo costitutivo del debito
Cicala
(contratto di mutuo tra accollato e accollatario) dal titolo traslativo (rapporto di
provvista tra accollante ed accollato che ha trasferito il titolo costitutivo. Di
conseguenza l’accollante che fa valere le eccezioni della provvista, non fa valere
un vizio del titolo costitutivo, ma un vizio del titolo traslativo.
per Nicolò non si possono opporre le eccezioni della valuta perché non è
n.b.
successione a titolo particolare.
DELEGAZIONE ED ESPROMISSIONE
La delegazione si ha quando un debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di
assumersi il debito verso il proprio creditore (delegatario). Esistono due tipi di
delegazione:
-delegatio promittendi: il terzo (delegato) si assume l’obbligazione nei confronti del
creditore (delegatario)
-delegatio solvendi: il terzo (delegato) esegue il pagamento senza assumere
l’obbligazione con il creditore (delegatario)
L’ espromissione si ha quando un terzo (espromittente)di sua iniziativa si assume il
debito nei confronti del creditore
1. L’INIZIATIVA DEL DEBITORE DELEGANTE
La dottrina dominante utilizza il carattere dell’iniziativa del debitore per
distinguere la delegazione dall’espromissione:
1) nella delegazione l’iniziativa è del delegante (debitore); e dunque l’iniziativa
c’è
2) nell’espromissione l’iniziativa non c’è
2. L’ INTERVENTO DEL DEBITORE DELEGANTE
Secondo Cicala il requisito dell’iniziativa non è sufficiente per distinguere le
ipotesi di delegazione da quelle di espromissione; in quanto anche un’iniziativa
del creditore e non del debitore non esclude la possibilità che la fattispecie si
perfezioni come delegatoria. Infatti facendo riferimento alla delegazione non può
parlarsi di generica iniziativa del delegante (debitore), ma dell’iniziativa del
delegante verso il delegato che è lo iussum delegatario: esso consiste in un
mandato con cui i debitore delega un terzo (delegato) ad obbligarsi verso il suo
creditore. Questa iniziativa si definisce DELEGAZIONE SUL DEBITO, quando cioè
c’è una preventiva autorizzazione del delegante al delegato o un preventivo
mandato; mentre si ha DELGAZIONE ALLO SCOPERTO quando c’è un’offerta di
mandato del delegante al delegato.
3.MANDATO E DELEGAZIONE
Dimostrata la teoria dell’ insufficienza del criterio distintivo, Cicala sottolinea poi
che la dottrina ha accolto la teoria del mandato .La premessa di partenza è
affermare l’esistenza, all’interno della delegazione, di un mandato tra delegante
e delegato con cui il primo ottiene dall’altro il compiersi di un’attività giuridica
;questa consiste nel pagamento di un debito nei confronti del creditore del
debitore delegante, cosa che si evince anche dalla lettura dell’art. 1269 c.c.
Per quanto riguarda l’intento del delegante, con la delegazione non si intende
ottenere solo la cooperazione giuridica del delegato, ma si tende anche a
conseguire scopi ulteriori; ad esempio il delegante vuole ottenere un mutuo
perché non vuole rimborsare o anticipare subito al delegato la somma che ha
versato al delegatario, ma intenda pagare questa somma alla scadenza di un
certo termine (promessa di mutuo).
4.MANDATO ED ESPROMISSIONE
Secondo Cicala anche nell’espromissione, come nella delegazione, c’&eg