Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Surrogazione Legale e Solidarietà  Pag. 1 Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Surrogazione Legale e Solidarietà  Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Surrogazione Legale e Solidarietà  Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Grasso, libro consigliato Surrogazione Legale e Solidarietà  Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La surrogazione come modo di agire in via di regresso

La giurisprudenza e la dottrina considerano la surrogazione come un modo per agire in via di regresso, solo che il condebitore solidale agisce il via di regresso con la tutela del creditore. Il prof Grasso, invece, fa notare che, purtroppo, che il condebitore solidale ha la sua sola tipica azione, che è quella dell'art. 1299 cod. civ. (regresso tra i condebitori).

Dice Grasso, ma che cosa è stato messo a fare l'art. 1299 cod. civ. se poi all'interno delle obbligazioni solidali come tipica azione del condebitore solidale quando poi gli viene offerta sempre la possibilità di surrogarsi. L'azione di regresso è più debole della surrogazione, questo non è un problema della giurisprudenza e della dottrina unanime, secondo la quale il condebitore solidale può surrogarsi. Allora Grasso vuol far capire che questa surrogazione, ex art. 1203 numero 3, non riguarda il condebitore solidale, prima di tutto perché il condebitore.

solidale che paga è un debitore è cometale estingue l'obbligo, oltre a soddisfare l'interesse creditorio, quindi non vediamocome è possibile surrogarsi in un'entità infinita, ma poi sarebbe inattuata nell'azionetipica del condebitore solidale. Non ha senso predisporre un rimedio più debole,quando il destinatario di qual rimedio e il destinatario del rimedio più forte.A questo punto c'è una parte della dottrina che per tornare all'idea unanime che ilpagamento del condebitore solidale è un pagamento compatibile con la surrogazione,quindi che l'art. 1203 numero 3, si riferisce al condebitore solidale, ci sono duedisposizioni che ci ricordano delle situazioni, che Grasso forse non ha considerato, ecioè una è l'art. 1202 cod. civ. (surrogazione per volontà del debitore) e l'altra è l'art.1203, numero 4. Siamo in presenza di due norme che esprimono

Il fatto che c'è un debitore che paga (Grasso in tal caso ha detto che il debitore che paga, estingue l'obbligo, ed è quindi incompatibile con la surrogazione) eppure l'obbligo non si è estinto. Quindi, il debitore che ha pagato può surrogarsi. Quindi, l'art. 1203 numero 3, riguarda il condebitore solidale, perché non è vero che il pagamento del debitore estingue sempre l'obbligazione, es. art. 1202 cod. civ., che afferma: "il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo". Quando c'è un rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, il debitore (mutuatario) non ha i mezzi economici per eseguire la prestazione, stipula un mutuo con la banca (mutuante) per estinguere il debito, cioè soddisfare l'interesse del creditore, eppure il mutuante

può farsi surrogare nelle ragioni del creditore, dopo il pagamento del debitore. Siamo in presenza dell'adempimento del debitore, che nonostante tutto non estingue l'obbligo, anzi consente anche alla banca, mutuate, di surrogarsi in quell'obbligo. E, quindi, non è vero che il pagamento del debitore estingue l'obbligo ed è incompatibile con la surrogazione. Grasso, in tal senso, non può negare l'evidenza, nel senso che adempie il debitore, ma con il denaro prestato dalla banca, e quindi non estingue l'obbligazione. Ma secondo Grasso vi è un motivo per il quale questo non estingue l'obbligazione, perché quando è il debitore che prende a mutuo una somma di denaro dalla banca ed è interessato a pagare il debito, se il mutuatario, cioè il debitore, non promettesse alla banca mutuante una garanzia, che è quella di surrogarsi nelle ragioni del creditore, quindi di essere solo mutuante per il mutuo.

ma anche creditore del rapporto obbligatorio, nel quale il creditore viene soddisfatto nel debito del mutuo, la banca non concederebbe mai questo mutuo.

Oltretutto, si è in presenza di una eccezionale possibilità di disporre all'interno del rapporto obbligatorio del credito, attraverso la sua volontà di surrogare il mutuante nelle ragioni del creditore, proprio per consentire al debitore di effettuare la prestazione che non potrebbe mai pagare qualora il mutuante non fosse messo in condizioni di surrogarsi nelle ragioni del creditore.

Questa norma è eccezionale, perché permette al debitore di disporre del lato attivo del rapporto obbligatorio, perché fa si che il mutuante si sostituisca alla ragioni del creditore, perché se non lo facesse, la banca mutuante non concederebbe mai questo prestito. Allora, per consentire nell'ambito di un mercato, la garanzia e, quindi, le aperture di credito che la banca fa all'imprenditore,

È chiaro che bisogna garantire delle garanzie, se l'imprenditore, che deve pagare un debito, non si fa prestare i soldi dalla banca e non offre delle garanzie, la banca non gli concede il prestito. Però per evitare degli effetti a catena, se la banca non offre il mutuo all'imprenditore, l'imprenditore non può pagare il suo fornitore, il suo fornitore, a sua volta è debitore di un altro imprenditore, si verifica la c.d. crisi. Allora la legge prevede una ratio particolare in situazioni come questa esposta, cioè offrire una garanzia al mutuante mediante la surrogazione nelle ragioni del creditore soddisfatto solo così la banca erogherà il mutuo. Art. 1203, numero 4, afferma che: "la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari". Accettazione con beneficio d'inventario è l'accettazione.

Dell'eredità che consente all'erede di separare l'attivo dal passivo del patrimonio e, quindi, di rinunciare ai debiti. Questa accettazione con beneficio di inventario va tutelare l'erede da eredità passive, o prevalentemente passive. Da ciò si desume la risposta di Grasso all'obiezione della dottrina, perché, secondo Grasso, l'erede che accetta con beneficio d'inventario non è un debitore che paga ed estingue l'obbligo, ma non è debitore, perché, accettando mediante il beneficio d'inventario, va a separare il proprio patrimonio dai debiti ereditari. Anzi, quando lui paga il debito ereditario è come se fosse il terzo che paga il debito altrui, in quanto il debito non fa parte del suo patrimonio, perché con l'accettazione con beneficio d'inventario quel debito è separato dal proprio patrimonio. Quindi, l'erede, in questo caso, non sta pagando un suo debito.

Anche in questo caso, il prof Grasso resta convinto che l'adempimento compatibile con la surrogazione è solo quello che lascia non attuato l'obbligazione anche se soddisfa l'interesse del creditore e il pagamento incompatibile con la surrogazione è quella, invece, che parte dal debitore, perché soddisfa l'interesse del creditore, estinguendo l'obbligazione. Il condebitore solidale, siccome è un debitore, il suo pagamento è idoneo ad estinguere l'obbligazione, quindi il condebitore solidale non si può surrogare.

Il prof Grasso, secondo la dottrina avversa, probabilmente ha ragione, perché è vero che il condebitore solidale non può surrogarsi, ma ha ragione solo quando si tratta di un particolare tipo di obbligazione solidale. Ebbene, vi sono due ipotesi di obbligazioni solidali, l'ipotesi in cui i condebitori solidali sono tenuti alla medesima prestazione e legati ad un'unica obbligazione,

quindi vi sono le obbligazioni solidali astruttura unitaria. Anzi proprio in questo caso, abbiamo più debitori, titolari dellostesso debito, ed è proprio questa l’ipotesi del con debito solidale, cioè quando tutti idebitori sono titolari del medesimo contratto, ipotesi dell’obbligazione assunta daiconiugi in regime di comunione legale, es. il marito e la moglie, in regime dicomunione legale, stipulano degli obblighi con un’unica obbligazione, e, quindiun’unica causa. Quindi, l’adempimento di un condebitore solidale non solo eseguel’interesse del creditore ma estingue anche l’obbligo, perché l’obbligo è unico. Manon avrebbe ragione Grasso ad un altro tipo di obbligazioni solidali, a strutturaplurima. In tale tipo di obbligazione, è vero che ci sono più debitori per le medesimaprestazione, ma sono obbligazioni diverse, quindi con più cause. La qualità dicondebitore solidale sipuò attribuire solo al primo tipi di obbligazione solidale, cioè quella a struttura unitaria, questo solo nel caso in cui c'è una sola causa si può parlare di con debito solidale, perché non si può parlare di con debito solidale nelle obbligazioni a struttura plurima, laddove si parla solamente di debitori solidali, ma non di condebitori solidali, ad esempio la fideiussione. Il rapporto obbligatorio è tra debitore e creditore. Il fideiussore è colui che stipula un contratto di fideiussione con il creditore, che è diverso dall'obbligazione garantita, perché siamo in presenza di due obbligazioni. Ma debitore originario e fideiussore sono debitori solidali come ci dice l'art. 1944, primo comma, cod. civ. "il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito", quindi siamo in presenza di due obbligati solidali, per i quali il vincolo di solidarietà deriva non dalla stessacausa di obbligazione, ma da due obbligazioni, cioè quella del rapporto originario e quella della fideiussione. In questo caso, dice la dottrina dominante, non possiamo più dire che l'adempimento di uno di essi soddisfa l'interesse del creditore ed estingue anche il gruppo di obbligazioni separate l'una dall'altra. Se il fideiussore paga e soddisfa l'interesse del creditore, ma attua sola la sua parte di debito, cioè della fideiussione rimanendo in vita l'obbligazione garantita, in quanto soddisfa l'interesse del creditore, il fideiussore può surrogarsi. Il prof Grasso contraddice la dottrina che abbiamo poco anzi menzionato, in quanto, afferma che, anche nelle obbligazioni solidali a struttura plurima il pagamento di uno dei debitori solidali, non solo soddisfa l'interesse del creditore, ma estingue anche l'obbligo e, quindi, incompatibile con la surrogazione, quindi, l'art. 1203, numero 3, non si riferisce.

al condebitore solidale.Il Grasso, nel spiegare la surrogazione, i tre punti salienti sono:più debitori sono obbligati alla medesima prestazione;

Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Grasso Biagio.