Anteprima
Vedrai una selezione di 25 pagine su 118
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 1 Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 2
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 6
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 11
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 16
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 21
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 26
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 31
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 36
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 41
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 46
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 51
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 56
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 61
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 66
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 71
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 76
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 81
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 86
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 91
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 96
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 101
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 106
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 111
Anteprima di 25 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto civile I, prof. Gambaro, libro consigliato Lezioni di diritto civile Pag. 116
1 su 118
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’OGGETTO

L’art 1325 cc: requisiti essenziali del contratto: accordo, causa, oggetto, forma se

prescritta a pena di nullità. Art 1326: l’oggetto deve essere possibile, lecito,

determinato o determinabile. La dottrina e la giurisprudenza hanno

interpretato la nozione di oggetto:

1) oggetto del contratto come bene materiale: A sostegno di questa

interpretazione si fa riferimento all’art 1472 cc: la vendita ha come oggetto gli

alberi o i

frutti del fondo e l’art 1531 cc riguardante la vendita che ha per oggetto titoli

azionari. La giurisprudenza afferma in tema di decisioni in materia di

compravendita immobiliare che l’oggetto è determinato quando l’immobile è

identificato o comunque identificabile tramite l’indicazione dei confini o di altri

dati oggettivi. In materia di contratto di permuta, l’oggetto che deve essere

determinato o determinabile è costituito dai beni che vengono scambiati e non

dall’utilità che le parti conseguono con lo scambio. Ma la critica che si muove è

che non in tutti i contratti può trovarsi un oggetto che sia rappresentato da un

bene. Es i patti di non concorrenza, contratti di lavoro subordinato. Questo

porterebbe parte della dottrina ad individuarlo non nel bene materiale ma nel

bene dovuto in base al contratto e dedotto nella prestazione.

2) oggetto come interesse delle parti (Emilio Betti)

3) oggetto come prestazione: a sostegno si fa riferimento agli art 1347-1349 cc

che contengono nel testo l’espressione prestazione, sostenuto anche dalla

giurisprudenza maggioritaria. Es nei contratti di appalto l’oggetto è impossibile

quando c’è

l’impossibilità giuridica della prestazione al momento della conclusione del

contratto.

4) oggetto come contenuto del contratto (Rodolfo Sacco) Oggetto è tutto ciò che

le parti hanno dichiarato di volere e programmato con la stipulazione del

contratto, quindi si tratterebbe di un’estensione più ampia di quella di oggetto

come bene o prestazione che comunque verrebbero ricompresi. Tesi poco accolta

in giurisprudenza. In Europa e secondo i principi dell’Unidroit si è abbandonata la

nozione di oggetto per abbracciare quella di contenuto.

- L’impossibilità

L’impossibilità dell’oggetto determina la nullità del contratto quando è originaria

(presente al momento di conclusione del contratto), oggettiva, assoluta. Ma

l’art1347 cc prevede la possibilità sopravvenuta dell'oggetto: “Il contratto

sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione

inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione

o della scadenza del termine”. Quindi:

- l’impossibilità deve essere intrinseca alla situazione finale che le parti intendono

realizzare e dei mezzi che a tal fine potranno o dovranno essere impiegato, tale

da costituire un impedimento a realizzare quel risultato nei modi previsti dalle

parti.

- si ha impossibilità materiale: se la prestazione ha ad oggetto cose irrealizzabili o

inesistenti in natura. Es appalto di un progetto già realizzato.

- un bene futuro, ammesso ex art 1347, come oggetto del contratto non

determina la sua impossibilità es art 1472 nella vendita di cose future, la proprietà

si acquista quando la cosa viene ad esistenza.

- l’impossibilità originaria solo parziale: il contratto è nullo se risulta che le parti

non lo avrebbero concluso se ne fossero state a conoscenza al momento della

stipulazione del contratto ex art. 1419 cc. Diversamente, sarà possibile richiedere

il risarcimento del danno pari alla differenza fra quello che è stato corrisposto e

quanto sarebbe stato pagato.

- l’impossibilità giuridica: si ha quando una norma o un provvedimento

amministrativo rendono la prestazione impossibile.

- definizione di prestazione: è l’insieme delle vicende di situazioni giuridiche

contemplate dal contratto, pertanto l’impossibilità si presenta raramente e la

nullità per impossibilità il più delle volte è invocata per sfuggire alle conseguenze

più gravi dell’inadempimento.

- L’illiceità

L’oggetto è illecito quando è contrario a norme imperative, ordine pubblico e

buon costume. L’illiceità dell’oggetto è sempre stata rinvenuta nei casi di res

extra commercium o nel compimento di opere senza autorizzazione edilizia. Caso

di compimento di opere senza autorizzazione edilizia: una società agisce in

giudizio nei confronti della PA per ottenere il pagamento di quanto sarebbe stato

dovuto, compreso interessi, rivalutazione e risarcimento del danno in base a un

contratto di appalto. L'attrice lamenta di non aver avuto l'immediata consegna del

cantiere dopo l'aggiudicazione e di aver dovuto attendere poi un lungo periodo

per ottenere la concessione edilizia. Inoltre dopo la ripresa dei lavori sono state

effettuate due perizie che avevano ritardato i tempi e aumentato i costi. La

domanda è rigettata dal tribunale, mentre la Corte d'Appello dichiara la nullità del

contratto per illiceità dell'oggetto. La Cassazione cassa, pur confermando

l'orientamento secondo cui un contratto d'appalto in assenza di concessione

edilizia è nullo e non sanabile retroattivamente in virtù di condono edilizio,

afferma che se il negozio è stipulato con l'intenzione di rispettare la legge non può

essere dichiarato nullo per comune motivo illecito o per violazione di norme

imperative. Esso è considerato come contratto sospensivamente condizionato a

rilascio della concessione. Quindi ritardare l’inizio dei lavori fino all’ottenimento

della concessione, deve essere considerato un comportamento valido e non

sanzionabile con la nullità. L’impossibilità, cioè l’inidoneità alla realizzazione

dell’effetto giuridico desiderato è diversa dalla illiceità, cioè l’espressione della

disapprovazione dell’ordinamento, ma entrambe sono sancite da nullità. Le

violazioni di norme determinano la nullità del contratto ed è diversa dalle

irregolarità che comportano la risoluzione.

- L’oggetto determinato o determinabile

- determinato: quando la prestazione è sufficientemente chiara e definita, pur

non essendo necessario che venga determinata in tutti i suoi aspetti. -

determinabile: quando sono indicati i criteri in base ai quali fissare le modalità o

le quantità della prestazione oppure sono previsti i procedimenti medianti i quali

pervenire al risultato es contratto per relationem.

La Cassazione afferma che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta a pena

di nullità, l’oggetto è determinabile solo quando può essere individuato in base

agli elementi contenuti nell’atto stesso. Non possono essere utilizzati elementi

estrinseci al contratto, se no la funzione della forma scritta sarebbe vanificata. Se

l’oggetto non è determinato o determinabile, il contratto è nullo, ma la legge

ammette il ricorso a fonti extracontrattuali per integrarlo (legge o giudice) e si

dice determinabilità legale. es manca prezzo espresso o modi per determinarlo

e si usano leggi sul presso normalmente praticato dal venditore, listini, mercuriali.

- L’arbitraggio

Art 1349: determinazione dell'oggetto: “Se la determinazione della prestazione

dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero

rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o

erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero

arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se

manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il

contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche

delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia

riferimento.”

Tale art prevede la possibilità per le parti di deferire ad un terzo la determinazione

dell’oggetto. La dottrina e la giurisprudenza distinguono: - arbitrato: strumento

con cui le parti definiscono una controversia con lodo dell’arbitro che ha natura di

sentenza nei casi di arbitrato rituale o negozio nei casi di arbitrato irrituale.

- perizia contrattuale: è un incarico al terzo di effettuare una valutazione tecnica,

in base alle sue conoscenze e criteri specialistici. Il perito non deve determinare

né un elemento né un equilibrio economico del contratto. Non si applica l’art 1349

cc. La perizia si impugna per errore, violenza, dolo.

- arbitraggio: è un atto dell’autonomia privata con cui le parti affidano un terzo la

determinazione dell’oggetto, in via sostitutiva alla loro volontà. L’arbitratore deve

ispirarsi al principio di equità contrattuale e di bilanciamento degli interessi in

gioco. Il suo giudizio non è arbitrario perché rimesso al controllo del giudice. Si

applica l’art 1349. Non è arbitrato irrituale perché non risolve la controversia.

L’arbitraggio può essere: - boni viri: la determinazione dell’oggetto è rimessa

all’equo apprezzamento del terzo che deve valutare in modo saggio ed equilibrato

gli elementi soggettivi ed oggettivi, conosciuti e conoscibili. Si tratta di un criterio

oggettivo basato sui valori di buona fede, ragionevolezza ed efficienza. È possibile

che intervenga il giudice per iniquità o erroneità manifeste, evidenti.

- merum arbitrium: la volontà delle parti di sottoporsi all’arbitrio del terzo deve

risultare espressamente dal contratto. Il terzo deve sempre fare una valutazione

imparziale e obiettiva. Se manca la determinazione del terzo non è ammesso il

ricorso al giudice, ma le parti dovranno accordarsi sulla nomina di un nuovo

soggetto oppure il contratto sarà nullo per mancanza di un elemento essenziale.

PARTE II: L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

- L’integrazione legale

Art 1374 cc: integrazione del contratto: “Il contratto obbliga le parti non solo a

quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne

derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.” Art 1375

cc: esecuzione di buona fede. “Il contratto deve essere eseguito secondo buona

fede.”

La Cassazione afferma che l’art 1374 opera solo quando mancano specifiche

previsioni delle parti, sono consider

Dettagli
A.A. 2013-2014
118 pagine
11 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gambaro Antonio.