CAP 1: BUONA FEDE E RESPONSABILITÀ NELLA FORMAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il dovere di buona fede
- La buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto
Art 1337 cc: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Con la clausola generale di
buona fede, il legislatore ha attribuito al giudice il potere di sindacare la condotta
delle parti nella fase che precede la conclusione del contratto, poiché la parte ha il
dovere di informare l’altra parte su eventuali cause di invalidità e di non
coinvolgerla in trattative inutili e ha il dovere di condurre le trattative con
chiarezza.
L'art 1337 cc fa riferimento alla buona fede in senso oggettivo, intesa come
correttezza, che si distingue dalla buona fede in senso soggettivo, intesa come
ignoranza di ledere il diritto altrui ex art 1147 cc. Quindi vi è violazione del dovere
di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto quando:
- il convenuto non ha agito con dolo o colpa grave, ma ha agito con colpa
semplice. - il convenuto non ha agito con colpa, ma ha solo deluso il legittimo
affidamento di controparte.
- Le conseguenze della violazione del dovere di buona fede
La vittima di una scorrettezza precontrattuale può chiedere l’annullamento del
contratto, oltre al risarcimento del danno ex art 1338 cc, nei soli casi previsti dalla
legge, cioè in caso di responsabilità per mancata conclusione del contratto e di
responsabilità per violazione di un obbligo informativo. Art 1338 cc: la parte che
conosce o doveva conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto,
non ne ha data notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa
risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Sentenza Fin. Com. Valori vs San Paolo IMI: un soggetto investe in titoli tramite la
banca, che è l’intermediario finanziario che ha acquistato i titoli, ma l’emittente
dei titoli è insolvente e il soggetto agisce contro la banca chiedendo la
dichiarazione di nullità del contratto in base al quale la banca aveva effettuato
l'operazione di investimento oppure la dichiarazione di nullità delle singole
operazioni che si erano rivelate dannose e quindi la restituzione dei soldi. Le
Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che qui la violazione di un obbligo di
condotta precontrattuale non possa determinare la nullità del contratto fuori dei
casi previsti dalla legge, ma è solo un investimento sbagliato, di cui la banca non
ha colpa perché non poteva saperlo.
- Esclusione della limitazione del dovere di buona fede
Il dovere precontrattuale di buona fede durante le trattative o nella formazione
del contratto comprende obblighi e responsabilità che possono avere contenuto
vario e può dare luogo anche a forme di responsabilità oggettiva, quindi si ritiene
che le parti non possano escludere del tutto il dovere di buona fede, ma siano
libere di limitarlo. Pertanto, la clausola di un'intesa precontrattuale che dovesse
escludere del tutto il dovere di buona fede sarebbe nulla, viceversa sarebbe valida
la clausola di un'intesa precontrattuale che limitasse solamente il dovere di buona
fede, escludendo l'applicazione di determinate regole a esso riconducibili.
Es le parti sarebbero libere di escludere la responsabilità in caso di recesso
ingiustificato dalle trattative ma rimane ferma la disposizione che prevede la
nullità di qualsiasi clausola che esclude la responsabilità delle parti per dolo o
colpa grave ex art 1229 cc.
2. La responsabilità precontrattuale
- Ambito di applicazione
La responsabilità precontrattuale ha un ambito di applicazione molto esteso. In
dottrina si distingue tra: - responsabilità in caso di mancata conclusione del
contratto: es parte che recede da una trattativa senza
giustificato motivo.
- responsabilità in caso di conclusione di un contratto invalido o inefficace: es caso
in cui la violazione del dovere di buona fede consiste nell'avere causato l'invalidità
o l'inefficacia del contratto oppure consiste nel non aver informato controparte
della invalidità o inefficacia del contratto.
- responsabilità in caso di conclusione di un contratto valido ed efficace, ma non
conveniente o meno conveniente di quanto sperato: es la violazione dell'obbligo
di buona fede non è di tale intensità da determinare l'invalidità del contratto
oppure ha determinato l'invalidità del contratto ma non ha voluto chiedere
l'annullamento oppure non ha potuto farlo a causa della prescrizione dell'azione.
- Natura
In dottrina è discusso quale sia la natura della responsabilità precontrattuale.
Secondo alcuni autori ha natura extracontrattuale: la violazione del dovere di
buona fede è come un qualsiasi illecito extracontrattuale. La responsabilità
extracontrattuale si prescrive nel termine breve di 5 anni. Secondo altri autori ha
natura contrattuale: la violazione del dovere di buona fede è come un
inadempimento. La responsabilità da inadempimento di un'obbligazione si
prescrive nel termine ordinario di 10 anni. La giurisprudenza è unanime
nell'attribuire natura extracontrattuale alla responsabilità precontrattuale. La Cass
lo ha ribadito, con particolare riferimento al profilo della prescrizione, nei diversi
tipi di responsabilità precontrattuale: nei casi di responsabilità ex art 1337 cc per
mancata conclusione del contratto. A favore della natura contrattuale della
responsabilità precontrattuale si era pronunciata la giurisprudenza di merito che si
era occupato della responsabilità da prospetto, cui attribuiva natura
precontrattuale. La giurisprudenza liberava l'investitore, che aveva confidato nella
veridicità e completezza del prospetto informativo, dell'onere di provare la colpa
dell'emittente o dell'intermediario che aveva assistito l'emittente dell'operazione
di collocamento.
Sentenza Minoggi et al. vs American Service Bank: un gruppo di investitori aveva
acquistato delle obbligazioni emesse da una società poi fallita, gli investitori
avevano agito in giudizio per il risarcimento del danno contro la banca che aveva
assistito l'emittente nella operazione di collocamento. Il tribunale di Milano ha
affermato che la responsabilità da prospetto ha natura precontrattuale e che la
responsabilità precontrattuale ha natura contrattuale, quindi gli investitori devono
solo provare la falsità del prospetto, essendo onere della banca convenuta
dimostrare l'assenza di colpa, ovvero che essa non avrebbe potuto rilevare la
falsità del prospetto neppure usando la dovuta diligenza. La Cass. nella sentenza
Tessival vs Banco di Napoli, ha negato che la responsabilità da prospetto sia
riconducibile alla responsabilità precontrattuale, ribadendo che la responsabilità
precontrattuale ha natura extracontrattuale.
- Danno risarcibile
La vittima di una scorrettezza precontrattuale può pretendere solo il risarcimento
del danno commisurato al suo interesse negativo, cioè il danno d'affidamento, non
può pretendere il risarcimento di un danno commisurato al suo interesse positivo,
cioè il danno da aspettativa. Gli art 1338 cc: conoscenza delle cause di invalidità e
1398 cc: rappresentanza senza potere, prevedono che la vittima possa pretendere
il risarcimento del danno sostenuto per avere confidato nella validità del
contratto. Tali disposizioni hanno valore generale e si applicano a tutti i casi di
responsabilità precontrattuale.
L’interesse negativo è l'interesse a non confidare nella futura conclusione del
contratto o l'interesse a non confidare nella validità del contratto concluso.
L’interesse positivo è l'interesse ad ottenere l'esecuzione del contratto. Il danno
comprende il danno emergente e il lucro cessante: il danno emergente è
composto dalle spese e dalle obbligazioni assunte confidando nella futura
conclusione o del contratto, il lucro cessante è composto da quanto la vittima
avrebbe guadagnato da occasioni alternative che ha trascurato per avere
confidato nella futura conclusione o validità del contratto.
La Cass. ha chiarito che è risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale
anche quanto la vittima avrebbe guadagnato da un contratto di tipo diverso da
quello sulla cui conclusione o validità essa ha confidato. È onere della vittima della
scorrettezza precontrattuale provare che, se non avesse confidato nella validità o
nella futura conclusione del contratto, avrebbe concluso lo stesso o altro contratto
con un terzo.
Sentenza Montedison S.p.A. vs Di Pietro: un disoccupato era stato indotto da
Montedison a confidare in una futura assunzione come operaio specializzato:
danno da affidamento. La Cass. ha condannato Montedison a risarcire quanto
l'operaio avrebbe guadagnato da altre occupazioni alternative sulla base della
sola prova dell'iscrizione alle liste di collocamento, ma non è stato risarcito il
mancato guadagno da occupazioni alternative nel periodo in cui l'operaio non era
iscritto a queste liste poiché la mancata iscrizione faceva presumere che l'operaio
avesse trovato un lavoro alternativo o che avesse negligentemente tralasciato di
cercarlo.
- L'interesse positivo come limite del danno da affidamento
La vittima della scorrettezza precontrattuale non può pretendere di essere messa
per effetto del risarcimento in una posizione migliore di quella in cui si sarebbe
trovata se il contratto fosse stato validamente concluso: essa otterrebbe un
arricchimento ingiustificato. Quindi il danno commisurato all'interesse negativo
non può essere superiore all'interesse positivo.
Se la vittima della scorrettezza precontrattuale aveva un interesse non
patrimoniale alla conclusione del contratto? in un caso celebre della
giurisprudenza tedesca un chimico aveva lasciato il proprio posto di lavoro, dove
guadagnava x al mese, confidando nel fatto di essere assunto dalla PA come
insegnante in una scuola pubblica, dove avrebbe guadagnato y al mese (y
inferiore a x). Quando la PA recede senza giusta causa dalla trattativa, il chimico
torna al vecchio posto di lavoro, ma nel frattempo era rimasto senza retribuzione
per n mesi. Il chimico era stato indotto ad abbandonare il vecchio posto di lavoro
a favore del nuovo posto di lavoro da considerazioni ulteriori rispetto alla mera
retribuzione (es fare l'insegnante era il sogno della sua vita).
Qui l'interesse positivo (cioè l'interesse ad essere assunto come insegnante) è
solo apparentemente inferiore all'interesse negativo (cioè l'interesse a mantenere
il vecchio posto di lavoro), quindi il primo non può essere correttamente invocato
come limite del secondo.
3. La responsabilità in caso di mancata conclusione del contratto
- La formazione progressiva del contratto
Nell’ambito della responsabilità per mancata conclusione del contratto la
fattispecie più rilevante è quella del recesso ingiustificato dalle trattative. Bisogna
individuare il momento della conclusione del contratto. Nei contratti conclusi a
seguito di trattative lunghe e intense, non è sempre possibile applicare la regola
secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta
conosce l’accettazione dell’altra parte, quindi durante le trattative le parti si
scambiano reciproche dichiarazioni che contribuiscono a determinare il futuro
contenuto il contratto.
Queste dichiarazioni sono dette lettere di intenti o puntuazioni, che non hanno
efficacia obbligatoria, ma servono ad individuare i punti su cui è già stato
raggiunto un accordo, anche solo di massima. Per giurisprudenza costante, in
caso di formazione progressiva, il contratto si conclude nel momento in cui
sussiste la comunicazione delle parti di essere giuridicamente vincolante che
accertata dal giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se non per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Il giudice deve considerare sia il tenore letterale di documenti formati dalle parti,
sia il comportamento tenuto dalle parti anche dopo la formazione di documenti e
anche il nome attribuito dalle parti al documento. Al fine di accertare la comune
intenzione di concludere il contratto è ammessa la prova testimoniale. Se c’è
stata una puntuazione completa di clausole (puntuazione che definisce tutti gli
elementi, sia essenziali che non essenziali, che sono stati discussi tra le parti
durante le trattative), il giudice deve presumere, salvo prova contraria, l'esistenza
della comune intenzione di concludere contratto.
Se c’è stata una puntuazione incompleta, il giudice deve presumere salvo prova
contraria, l'inesistenza della comune intenzione di concludere contratto. La prova
contraria alla presunzione non deve necessariamente essere fornita dalla parte
interessata, ma può essere desunta dal giudice da tutte le circostanze dedotte in
giudizio.
Tuttavia l’aver raggiunto un accordo su tutti gli elementi del contratto, essenziali e
non essenziali, non comporta necessariamente che il contratto sia stato concluso,
dal momento che le parti possono essersi riservate di riflettere sulla sua
convenienza; anche il non aver raggiunto l'accordo su tutti gli elementi del
contratto non comporta necessariamente che il contratto non sia stato concluso,
dal momento che le parti possono aver inteso di vincolarsi subito. Il contratto
invece non può essere validamente concluso quando le parti non abbiano
raggiunto l'accordo almeno sugli elementi essenziali.
- I diversi tipi di responsabilità Regola generale: ciascuna parte è libera di
recedere dalle trattative sino alla conclusione del contratto senza incorrere in
alcuna responsabilità. Eccezione: la parte che recede può incorrere in
responsabilità quando ha tenuto una condotta caratterizzata da dolo o colpa
oppure quando ha deluso ingiustificatamente un legittimo affidamento della
controparte nella futura conclusione del contratto e si parla di responsabilità per
recesso ingiustificato dalle trattative. Il giudizio sulla sussistenza dell'affidamento
nella futura conclusione del contratto è di competenza del giudice di merito e non
è censurabile in Cassazione se non per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione.
La responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative ha lo scopo di spostare
sulla parte che recede il rischio della mancata conclusione del contratto e
consente che le conseguenze negative del recesso non rimangano sulla parte che
ha modificato la propria posizione confidando legittimamente nella futura
conclusione del contratto, ma siano spostate sulla parte cui è imputabile il
fallimento delle trattative. Nonostante l'affidamento della controparte, la parte
che recede dalle trattative non incorre in responsabilità se sussiste un giustificato
motivo del recesso, es ha appreso che il contratto che si intende concludere è
illecito.
- Il danno commisurato all'interesse negativo Di regola, il danno è
commisurato all’interesse negativo. - Nella responsabilità precontrattuale fondata
sulla prova del dolo e della colpa del convenuto: sono risarcibili tutte le spese
sostenute, le perdite subite durante tutto il corso delle trattative, a condizione che
esse siano imputabili mediante il nesso di causalità alla condotta illecita del
convenuto. Es se il convenuto ha iniziato la trattativa senza avere intenzione di
concludere il contratto, ma al solo per indurre la controparte a svolgere una certa
attività, sono risarcibili tutte le spese sostenute e le perdite subite dalla
controparte sin dall’inizio della trattativa.
- Se il convenuto ha semplicemente omesso di informare la controparte della sua
intenzione di recedere dalle trattative: sono risarcibili le sole spese sostenute, le
perdite subite nel periodo intercorso tra il momento in cui il convenuto avrebbe
dovuto comunicare la propria intenzione di recedere dalle trattative e il momento
in cui la controparte è venuta a conoscenza del fatto del recesso.
Queste spese e perdite sarebbero state evitate se il convenuto avesse informato
tempestivamente la controparte della volontà di recedere; le spese e perdite
sostenute prima di questo momento non devono essere risarcite, perché non
sarebbero state evitate se il convenuto avesse agito in modo corretto, sono
espressione di un rischio che la controparte si era assunta partecipando alle
trattative.
- Nella responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative: devono essere
risarcite le sole spese sostenute e le perdite subite a partire dal momento in cui si
è verificato l'affidamento alla futura conclusione del contratto. Fino a questo
momento ciascuna parte ha agito a proprio rischio, si è assunta il rischio di non
riuscire a recuperare quanto investito nelle trattative nel caso in cui esse non
fossero andate a buon fine.
- Il danno commisurato all'interesse positivo
In via di eccezione, il danno è commisurato all’interesse positivo e si può
condannare la parte cui è imputabile la mancata conclusione del contratto a
risarcire la controparte: risarcimento del danno da aspettativa quando: - il
convenuto non aveva il diritto di non concludere contratto e deve essere
condannato a risarcire alla controparte il suo danno da aspettativa. Es nell’ambito
della conclusione dei contratti pubblici, la PA che ha annullato la gara mediante un
provvedimento illegittimo è condannata a risarcire al privato il danno
commisurato al suo interesse positivo.
- il convenuto ha tenuto una condotta grave nei confronti della controparte e
bisogna punirlo e garantire una tutela
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