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L’OGGETTO
L’art 1325 cc: requisiti essenziali del contratto: accordo, causa, oggetto, forma se
prescritta a pena di nullità. Art 1326: l’oggetto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile. La dottrina e la giurisprudenza hanno
interpretato la nozione di oggetto:
1) oggetto del contratto come bene materiale: A sostegno di questa
interpretazione si fa riferimento all’art 1472 cc: la vendita ha come oggetto gli
alberi o i
frutti del fondo e l’art 1531 cc riguardante la vendita che ha per oggetto titoli
azionari. La giurisprudenza afferma in tema di decisioni in materia di
compravendita immobiliare che l’oggetto è determinato quando l’immobile è
identificato o comunque identificabile tramite l’indicazione dei confini o di altri
dati oggettivi. In materia di contratto di permuta, l’oggetto che deve essere
determinato o determinabile è costituito dai beni che vengono scambiati e non
dall’utilità che le parti conseguono con lo scambio. Ma la critica che si muove è
che non in tutti i contratti può trovarsi un oggetto che sia rappresentato da un
bene. Es i patti di non concorrenza, contratti di lavoro subordinato. Questo
porterebbe parte della dottrina ad individuarlo non nel bene materiale ma nel
bene dovuto in base al contratto e dedotto nella prestazione.
2) oggetto come interesse delle parti (Emilio Betti)
3) oggetto come prestazione: a sostegno si fa riferimento agli art 1347-1349 cc
che contengono nel testo l’espressione prestazione, sostenuto anche dalla
giurisprudenza maggioritaria. Es nei contratti di appalto l’oggetto è impossibile
quando c’è
l’impossibilità giuridica della prestazione al momento della conclusione del
contratto.
4) oggetto come contenuto del contratto (Rodolfo Sacco) Oggetto è tutto ciò che
le parti hanno dichiarato di volere e programmato con la stipulazione del
contratto, quindi si tratterebbe di un’estensione più ampia di quella di oggetto
come bene o prestazione che comunque verrebbero ricompresi. Tesi poco accolta
in giurisprudenza. In Europa e secondo i principi dell’Unidroit si è abbandonata la
nozione di oggetto per abbracciare quella di contenuto.
- L’impossibilità
L’impossibilità dell’oggetto determina la nullità del contratto quando è originaria
(presente al momento di conclusione del contratto), oggettiva, assoluta. Ma
l’art1347 cc prevede la possibilità sopravvenuta dell'oggetto: “Il contratto
sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione
inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione
o della scadenza del termine”. Quindi:
- l’impossibilità deve essere intrinseca alla situazione finale che le parti intendono
realizzare e dei mezzi che a tal fine potranno o dovranno essere impiegato, tale
da costituire un impedimento a realizzare quel risultato nei modi previsti dalle
parti.
- si ha impossibilità materiale: se la prestazione ha ad oggetto cose irrealizzabili o
inesistenti in natura. Es appalto di un progetto già realizzato.
- un bene futuro, ammesso ex art 1347, come oggetto del contratto non
determina la sua impossibilità es art 1472 nella vendita di cose future, la proprietà
si acquista quando la cosa viene ad esistenza.
- l’impossibilità originaria solo parziale: il contratto è nullo se risulta che le parti
non lo avrebbero concluso se ne fossero state a conoscenza al momento della
stipulazione del contratto ex art. 1419 cc. Diversamente, sarà possibile richiedere
il risarcimento del danno pari alla differenza fra quello che è stato corrisposto e
quanto sarebbe stato pagato.
- l’impossibilità giuridica: si ha quando una norma o un provvedimento
amministrativo rendono la prestazione impossibile.
- definizione di prestazione: è l’insieme delle vicende di situazioni giuridiche
contemplate dal contratto, pertanto l’impossibilità si presenta raramente e la
nullità per impossibilità il più delle volte è invocata per sfuggire alle conseguenze
più gravi dell’inadempimento.
- L’illiceità
L’oggetto è illecito quando è contrario a norme imperative, ordine pubblico e
buon costume. L’illiceità dell’oggetto è sempre stata rinvenuta nei casi di res
extra commercium o nel compimento di opere senza autorizzazione edilizia. Caso
di compimento di opere senza autorizzazione edilizia: una società agisce in
giudizio nei confronti della PA per ottenere il pagamento di quanto sarebbe stato
dovuto, compreso interessi, rivalutazione e risarcimento del danno in base a un
contratto di appalto. L'attrice lamenta di non aver avuto l'immediata consegna del
cantiere dopo l'aggiudicazione e di aver dovuto attendere poi un lungo periodo
per ottenere la concessione edilizia. Inoltre dopo la ripresa dei lavori sono state
effettuate due perizie che avevano ritardato i tempi e aumentato i costi. La
domanda è rigettata dal tribunale, mentre la Corte d'Appello dichiara la nullità del
contratto per illiceità dell'oggetto. La Cassazione cassa, pur confermando
l'orientamento secondo cui un contratto d'appalto in assenza di concessione
edilizia è nullo e non sanabile retroattivamente in virtù di condono edilizio,
afferma che se il negozio è stipulato con l'intenzione di rispettare la legge non può
essere dichiarato nullo per comune motivo illecito o per violazione di norme
imperative. Esso è considerato come contratto sospensivamente condizionato a
rilascio della concessione. Quindi ritardare l’inizio dei lavori fino all’ottenimento
della concessione, deve essere considerato un comportamento valido e non
sanzionabile con la nullità. L’impossibilità, cioè l’inidoneità alla realizzazione
dell’effetto giuridico desiderato è diversa dalla illiceità, cioè l’espressione della
disapprovazione dell’ordinamento, ma entrambe sono sancite da nullità. Le
violazioni di norme determinano la nullità del contratto ed è diversa dalle
irregolarità che comportano la risoluzione.
- L’oggetto determinato o determinabile
- determinato: quando la prestazione è sufficientemente chiara e definita, pur
non essendo necessario che venga determinata in tutti i suoi aspetti. -
determinabile: quando sono indicati i criteri in base ai quali fissare le modalità o
le quantità della prestazione oppure sono previsti i procedimenti medianti i quali
pervenire al risultato es contratto per relationem.
La Cassazione afferma che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta a pena
di nullità, l’oggetto è determinabile solo quando può essere individuato in base
agli elementi contenuti nell’atto stesso. Non possono essere utilizzati elementi
estrinseci al contratto, se no la funzione della forma scritta sarebbe vanificata. Se
l’oggetto non è determinato o determinabile, il contratto è nullo, ma la legge
ammette il ricorso a fonti extracontrattuali per integrarlo (legge o giudice) e si
dice determinabilità legale. es manca prezzo espresso o modi per determinarlo
e si usano leggi sul presso normalmente praticato dal venditore, listini, mercuriali.
- L’arbitraggio
Art 1349: determinazione dell'oggetto: “Se la determinazione della prestazione
dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o
erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero
arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se
manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il
contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche
delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia
riferimento.”
Tale art prevede la possibilità per le parti di deferire ad un terzo la determinazione
dell’oggetto. La dottrina e la giurisprudenza distinguono: - arbitrato: strumento
con cui le parti definiscono una controversia con lodo dell’arbitro che ha natura di
sentenza nei casi di arbitrato rituale o negozio nei casi di arbitrato irrituale.
- perizia contrattuale: è un incarico al terzo di effettuare una valutazione tecnica,
in base alle sue conoscenze e criteri specialistici. Il perito non deve determinare
né un elemento né un equilibrio economico del contratto. Non si applica l’art 1349
cc. La perizia si impugna per errore, violenza, dolo.
- arbitraggio: è un atto dell’autonomia privata con cui le parti affidano un terzo la
determinazione dell’oggetto, in via sostitutiva alla loro volontà. L’arbitratore deve
ispirarsi al principio di equità contrattuale e di bilanciamento degli interessi in
gioco. Il suo giudizio non è arbitrario perché rimesso al controllo del giudice. Si
applica l’art 1349. Non è arbitrato irrituale perché non risolve la controversia.
L’arbitraggio può essere: - boni viri: la determinazione dell’oggetto è rimessa
all’equo apprezzamento del terzo che deve valutare in modo saggio ed equilibrato
gli elementi soggettivi ed oggettivi, conosciuti e conoscibili. Si tratta di un criterio
oggettivo basato sui valori di buona fede, ragionevolezza ed efficienza. È possibile
che intervenga il giudice per iniquità o erroneità manifeste, evidenti.
- merum arbitrium: la volontà delle parti di sottoporsi all’arbitrio del terzo deve
risultare espressamente dal contratto. Il terzo deve sempre fare una valutazione
imparziale e obiettiva. Se manca la determinazione del terzo non è ammesso il
ricorso al giudice, ma le parti dovranno accordarsi sulla nomina di un nuovo
soggetto oppure il contratto sarà nullo per mancanza di un elemento essenziale.
PARTE II: L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
- L’integrazione legale
Art 1374 cc: integrazione del contratto: “Il contratto obbliga le parti non solo a
quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.” Art 1375
cc: esecuzione di buona fede. “Il contratto deve essere eseguito secondo buona
fede.”
La Cassazione afferma che l’art 1374 opera solo quando mancano specifiche
previsioni delle parti, sono consider