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CAP 1: BUONA FEDE E RESPONSABILITÀ NELLA FORMAZIONE DEL

CONTRATTO

1. Il dovere di buona fede

- La buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto

Art 1337 cc: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del

contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Con la clausola generale di

buona fede, il legislatore ha attribuito al giudice il potere di sindacare la condotta

delle parti nella fase che precede la conclusione del contratto, poiché la parte ha il

dovere di informare l’altra parte su eventuali cause di invalidità e di non

coinvolgerla in trattative inutili e ha il dovere di condurre le trattative con

chiarezza.

L'art 1337 cc fa riferimento alla buona fede in senso oggettivo, intesa come

correttezza, che si distingue dalla buona fede in senso soggettivo, intesa come

ignoranza di ledere il diritto altrui ex art 1147 cc. Quindi vi è violazione del dovere

di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto quando:

- il convenuto non ha agito con dolo o colpa grave, ma ha agito con colpa

semplice. - il convenuto non ha agito con colpa, ma ha solo deluso il legittimo

affidamento di controparte.

- Le conseguenze della violazione del dovere di buona fede

La vittima di una scorrettezza precontrattuale può chiedere l’annullamento del

contratto, oltre al risarcimento del danno ex art 1338 cc, nei soli casi previsti dalla

legge, cioè in caso di responsabilità per mancata conclusione del contratto e di

responsabilità per violazione di un obbligo informativo. Art 1338 cc: la parte che

conosce o doveva conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto,

non ne ha data notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa

risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Sentenza Fin. Com. Valori vs San Paolo IMI: un soggetto investe in titoli tramite la

banca, che è l’intermediario finanziario che ha acquistato i titoli, ma l’emittente

dei titoli è insolvente e il soggetto agisce contro la banca chiedendo la

dichiarazione di nullità del contratto in base al quale la banca aveva effettuato

l'operazione di investimento oppure la dichiarazione di nullità delle singole

operazioni che si erano rivelate dannose e quindi la restituzione dei soldi. Le

Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che qui la violazione di un obbligo di

condotta precontrattuale non possa determinare la nullità del contratto fuori dei

casi previsti dalla legge, ma è solo un investimento sbagliato, di cui la banca non

ha colpa perché non poteva saperlo.

- Esclusione della limitazione del dovere di buona fede

Il dovere precontrattuale di buona fede durante le trattative o nella formazione

del contratto comprende obblighi e responsabilità che possono avere contenuto

vario e può dare luogo anche a forme di responsabilità oggettiva, quindi si ritiene

che le parti non possano escludere del tutto il dovere di buona fede, ma siano

libere di limitarlo. Pertanto, la clausola di un'intesa precontrattuale che dovesse

escludere del tutto il dovere di buona fede sarebbe nulla, viceversa sarebbe valida

la clausola di un'intesa precontrattuale che limitasse solamente il dovere di buona

fede, escludendo l'applicazione di determinate regole a esso riconducibili.

Es le parti sarebbero libere di escludere la responsabilità in caso di recesso

ingiustificato dalle trattative ma rimane ferma la disposizione che prevede la

nullità di qualsiasi clausola che esclude la responsabilità delle parti per dolo o

colpa grave ex art 1229 cc.

2. La responsabilità precontrattuale

- Ambito di applicazione

La responsabilità precontrattuale ha un ambito di applicazione molto esteso. In

dottrina si distingue tra: - responsabilità in caso di mancata conclusione del

contratto: es parte che recede da una trattativa senza

giustificato motivo.

- responsabilità in caso di conclusione di un contratto invalido o inefficace: es caso

in cui la violazione del dovere di buona fede consiste nell'avere causato l'invalidità

o l'inefficacia del contratto oppure consiste nel non aver informato controparte

della invalidità o inefficacia del contratto.

- responsabilità in caso di conclusione di un contratto valido ed efficace, ma non

conveniente o meno conveniente di quanto sperato: es la violazione dell'obbligo

di buona fede non è di tale intensità da determinare l'invalidità del contratto

oppure ha determinato l'invalidità del contratto ma non ha voluto chiedere

l'annullamento oppure non ha potuto farlo a causa della prescrizione dell'azione.

- Natura

In dottrina è discusso quale sia la natura della responsabilità precontrattuale.

Secondo alcuni autori ha natura extracontrattuale: la violazione del dovere di

buona fede è come un qualsiasi illecito extracontrattuale. La responsabilità

extracontrattuale si prescrive nel termine breve di 5 anni. Secondo altri autori ha

natura contrattuale: la violazione del dovere di buona fede è come un

inadempimento. La responsabilità da inadempimento di un'obbligazione si

prescrive nel termine ordinario di 10 anni. La giurisprudenza è unanime

nell'attribuire natura extracontrattuale alla responsabilità precontrattuale. La Cass

lo ha ribadito, con particolare riferimento al profilo della prescrizione, nei diversi

tipi di responsabilità precontrattuale: nei casi di responsabilità ex art 1337 cc per

mancata conclusione del contratto. A favore della natura contrattuale della

responsabilità precontrattuale si era pronunciata la giurisprudenza di merito che si

era occupato della responsabilità da prospetto, cui attribuiva natura

precontrattuale. La giurisprudenza liberava l'investitore, che aveva confidato nella

veridicità e completezza del prospetto informativo, dell'onere di provare la colpa

dell'emittente o dell'intermediario che aveva assistito l'emittente dell'operazione

di collocamento.

Sentenza Minoggi et al. vs American Service Bank: un gruppo di investitori aveva

acquistato delle obbligazioni emesse da una società poi fallita, gli investitori

avevano agito in giudizio per il risarcimento del danno contro la banca che aveva

assistito l'emittente nella operazione di collocamento. Il tribunale di Milano ha

affermato che la responsabilità da prospetto ha natura precontrattuale e che la

responsabilità precontrattuale ha natura contrattuale, quindi gli investitori devono

solo provare la falsità del prospetto, essendo onere della banca convenuta

dimostrare l'assenza di colpa, ovvero che essa non avrebbe potuto rilevare la

falsità del prospetto neppure usando la dovuta diligenza. La Cass. nella sentenza

Tessival vs Banco di Napoli, ha negato che la responsabilità da prospetto sia

riconducibile alla responsabilità precontrattuale, ribadendo che la responsabilità

precontrattuale ha natura extracontrattuale.

- Danno risarcibile

La vittima di una scorrettezza precontrattuale può pretendere solo il risarcimento

del danno commisurato al suo interesse negativo, cioè il danno d'affidamento, non

può pretendere il risarcimento di un danno commisurato al suo interesse positivo,

cioè il danno da aspettativa. Gli art 1338 cc: conoscenza delle cause di invalidità e

1398 cc: rappresentanza senza potere, prevedono che la vittima possa pretendere

il risarcimento del danno sostenuto per avere confidato nella validità del

contratto. Tali disposizioni hanno valore generale e si applicano a tutti i casi di

responsabilità precontrattuale.

L’interesse negativo è l'interesse a non confidare nella futura conclusione del

contratto o l'interesse a non confidare nella validità del contratto concluso.

L’interesse positivo è l'interesse ad ottenere l'esecuzione del contratto. Il danno

comprende il danno emergente e il lucro cessante: il danno emergente è

composto dalle spese e dalle obbligazioni assunte confidando nella futura

conclusione o del contratto, il lucro cessante è composto da quanto la vittima

avrebbe guadagnato da occasioni alternative che ha trascurato per avere

confidato nella futura conclusione o validità del contratto.

La Cass. ha chiarito che è risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale

anche quanto la vittima avrebbe guadagnato da un contratto di tipo diverso da

quello sulla cui conclusione o validità essa ha confidato. È onere della vittima della

scorrettezza precontrattuale provare che, se non avesse confidato nella validità o

nella futura conclusione del contratto, avrebbe concluso lo stesso o altro contratto

con un terzo.

Sentenza Montedison S.p.A. vs Di Pietro: un disoccupato era stato indotto da

Montedison a confidare in una futura assunzione come operaio specializzato:

danno da affidamento. La Cass. ha condannato Montedison a risarcire quanto

l'operaio avrebbe guadagnato da altre occupazioni alternative sulla base della

sola prova dell'iscrizione alle liste di collocamento, ma non è stato risarcito il

mancato guadagno da occupazioni alternative nel periodo in cui l'operaio non era

iscritto a queste liste poiché la mancata iscrizione faceva presumere che l'operaio

avesse trovato un lavoro alternativo o che avesse negligentemente tralasciato di

cercarlo.

- L'interesse positivo come limite del danno da affidamento

La vittima della scorrettezza precontrattuale non può pretendere di essere messa

per effetto del risarcimento in una posizione migliore di quella in cui si sarebbe

trovata se il contratto fosse stato validamente concluso: essa otterrebbe un

arricchimento ingiustificato. Quindi il danno commisurato all'interesse negativo

non può essere superiore all'interesse positivo.

Se la vittima della scorrettezza precontrattuale aveva un interesse non

patrimoniale alla conclusione del contratto? in un caso celebre della

giurisprudenza tedesca un chimico aveva lasciato il proprio posto di lavoro, dove

guadagnava x al mese, confidando nel fatto di essere assunto dalla PA come

insegnante in una scuola pubblica, dove avrebbe guadagnato y al mese (y

inferiore a x). Quando la PA recede senza giusta causa dalla trattativa, il chimico

torna al vecchio posto di lavoro, ma nel frattempo era rimasto senza retribuzione

per n mesi. Il chimico era stato indotto ad abbandonare il vecchio posto di lavoro

a favore del nuovo posto di lavoro da considerazioni ulteriori rispetto alla mera

retribuzione (es fare l'insegnante era il sogno della sua vita).

Qui l'interesse positivo (cioè l'interesse ad essere assunto come insegnante) è

solo apparentemente inferiore all'interesse negativo (cioè l'interesse a mantenere

il vecchio posto di lavoro), quindi il primo non può essere correttamente invocato

come limite del secondo.

3. La responsabilità in caso di mancata conclusione del contratto

- La formazione progressiva del contratto

Nell’ambito della responsabilità per mancata conclusione del contratto la

fattispecie più rilevante è quella del recesso ingiustificato dalle trattative. Bisogna

individuare il momento della conclusione del contratto. Nei contratti conclusi a

seguito di trattative lunghe e intense, non è sempre possibile applicare la regola

secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta

conosce l’accettazione dell’altra parte, quindi durante le trattative le parti si

scambiano reciproche dichiarazioni che contribuiscono a determinare il futuro

contenuto il contratto.

Queste dichiarazioni sono dette lettere di intenti o puntuazioni, che non hanno

efficacia obbligatoria, ma servono ad individuare i punti su cui è già stato

raggiunto un accordo, anche solo di massima. Per giurisprudenza costante, in

caso di formazione progressiva, il contratto si conclude nel momento in cui

sussiste la comunicazione delle parti di essere giuridicamente vincolante che

accertata dal giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se non per

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Il giudice deve considerare sia il tenore letterale di documenti formati dalle parti,

sia il comportamento tenuto dalle parti anche dopo la formazione di documenti e

anche il nome attribuito dalle parti al documento. Al fine di accertare la comune

intenzione di concludere il contratto è ammessa la prova testimoniale. Se c’è

stata una puntuazione completa di clausole (puntuazione che definisce tutti gli

elementi, sia essenziali che non essenziali, che sono stati discussi tra le parti

durante le trattative), il giudice deve presumere, salvo prova contraria, l'esistenza

della comune intenzione di concludere contratto.

Se c’è stata una puntuazione incompleta, il giudice deve presumere salvo prova

contraria, l'inesistenza della comune intenzione di concludere contratto. La prova

contraria alla presunzione non deve necessariamente essere fornita dalla parte

interessata, ma può essere desunta dal giudice da tutte le circostanze dedotte in

giudizio.

Tuttavia l’aver raggiunto un accordo su tutti gli elementi del contratto, essenziali e

non essenziali, non comporta necessariamente che il contratto sia stato concluso,

dal momento che le parti possono essersi riservate di riflettere sulla sua

convenienza; anche il non aver raggiunto l'accordo su tutti gli elementi del

contratto non comporta necessariamente che il contratto non sia stato concluso,

dal momento che le parti possono aver inteso di vincolarsi subito. Il contratto

invece non può essere validamente concluso quando le parti non abbiano

raggiunto l'accordo almeno sugli elementi essenziali.

- I diversi tipi di responsabilità Regola generale: ciascuna parte è libera di

recedere dalle trattative sino alla conclusione del contratto senza incorrere in

alcuna responsabilità. Eccezione: la parte che recede può incorrere in

responsabilità quando ha tenuto una condotta caratterizzata da dolo o colpa

oppure quando ha deluso ingiustificatamente un legittimo affidamento della

controparte nella futura conclusione del contratto e si parla di responsabilità per

recesso ingiustificato dalle trattative. Il giudizio sulla sussistenza dell'affidamento

nella futura conclusione del contratto è di competenza del giudice di merito e non

è censurabile in Cassazione se non per omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione.

La responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative ha lo scopo di spostare

sulla parte che recede il rischio della mancata conclusione del contratto e

consente che le conseguenze negative del recesso non rimangano sulla parte che

ha modificato la propria posizione confidando legittimamente nella futura

conclusione del contratto, ma siano spostate sulla parte cui è imputabile il

fallimento delle trattative. Nonostante l'affidamento della controparte, la parte

che recede dalle trattative non incorre in responsabilità se sussiste un giustificato

motivo del recesso, es ha appreso che il contratto che si intende concludere è

illecito.

- Il danno commisurato all'interesse negativo Di regola, il danno è

commisurato all’interesse negativo. - Nella responsabilità precontrattuale fondata

sulla prova del dolo e della colpa del convenuto: sono risarcibili tutte le spese

sostenute, le perdite subite durante tutto il corso delle trattative, a condizione che

esse siano imputabili mediante il nesso di causalità alla condotta illecita del

convenuto. Es se il convenuto ha iniziato la trattativa senza avere intenzione di

concludere il contratto, ma al solo per indurre la controparte a svolgere una certa

attività, sono risarcibili tutte le spese sostenute e le perdite subite dalla

controparte sin dall’inizio della trattativa.

- Se il convenuto ha semplicemente omesso di informare la controparte della sua

intenzione di recedere dalle trattative: sono risarcibili le sole spese sostenute, le

perdite subite nel periodo intercorso tra il momento in cui il convenuto avrebbe

dovuto comunicare la propria intenzione di recedere dalle trattative e il momento

in cui la controparte è venuta a conoscenza del fatto del recesso.

Queste spese e perdite sarebbero state evitate se il convenuto avesse informato

tempestivamente la controparte della volontà di recedere; le spese e perdite

sostenute prima di questo momento non devono essere risarcite, perché non

sarebbero state evitate se il convenuto avesse agito in modo corretto, sono

espressione di un rischio che la controparte si era assunta partecipando alle

trattative.

- Nella responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative: devono essere

risarcite le sole spese sostenute e le perdite subite a partire dal momento in cui si

è verificato l'affidamento alla futura conclusione del contratto. Fino a questo

momento ciascuna parte ha agito a proprio rischio, si è assunta il rischio di non

riuscire a recuperare quanto investito nelle trattative nel caso in cui esse non

fossero andate a buon fine.

- Il danno commisurato all'interesse positivo

In via di eccezione, il danno è commisurato all’interesse positivo e si può

condannare la parte cui è imputabile la mancata conclusione del contratto a

risarcire la controparte: risarcimento del danno da aspettativa quando: - il

convenuto non aveva il diritto di non concludere contratto e deve essere

condannato a risarcire alla controparte il suo danno da aspettativa. Es nell’ambito

della conclusione dei contratti pubblici, la PA che ha annullato la gara mediante un

provvedimento illegittimo è condannata a risarcire al privato il danno

commisurato al suo interesse positivo.

- il convenuto ha tenuto una condotta grave nei confronti della controparte e

bisogna punirlo e garantire una tutela

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gambaro Antonio.
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