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Diritto del proprietario di un bene e norme sulla prescrizione

Cass. civ., Sez. II, 15/05/1998, n.4906. Il diritto del proprietario di un bene, divenuto tale a seguito di contratto traslativo stipulato con scrittura privata, di trasfonderne il contenuto in un atto pubblico, ai fini della successiva trascrizione ed opponibilità ai terzi, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.

Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo

2936. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione. – 1. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (c. 1418 ss.

Cass. civ., Sez. III, 12/04/2006, n.8606. Il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la

La prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso.

1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Cass. civ., Sez. I, 17/01/2003, n.651. Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione era maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a

rinunciare ad essa, con la conseguenza che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un Ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione (ovvero a rinunciarvi).

2938. Non rilevabilità d'ufficio. — 1. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Cass. civ., Sez. lavoro, 23/02/2004, n.3578. L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale.

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Diritto civile (progredito)

– Prof. Mario Nuzzo2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi. —

1. La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere(c. 2900). Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (c. 2937) .2940.2935. Decorrenza della prescrizione. —

1. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (c. 184, 387, 4283 , 4802 , 4953 , 5023 ,5262 , 5913 , 6062 , 6192 , 6243 , 7612 , 7633 , 7752 , 848, 10732 , 14422 , 1449, 14953 ,1541, 16673 , 16692 , 17972 , 2880, 2903, 2957; nav. 383, 395, 418, 438, 481, 487, 500,509, 513, 547, 577, 973, 979, 992, 995; l. camb. 94; l. ass. 75).

*****Cass. civ., Sez. III, 27/02/2002, n.2913. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, salva l'esistenza di cause ostative all'esercizio del diritto stesso, costituenti impedimenti d'ordine

giuridico e non di mero fatto (nel caso di specie, poiché l'obbligazione aveva ad oggetto la costruzione entro un anno dal rilascio della licenza edilizia di alcuni appartamenti, il diritto di pretendere l'adempimento iniziava a prescriversi decorso un anno dal rilascio della suddetta licenza. Cass. civ., Sez. III, 02/04/2004, n.6515.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il crollo di un muro di contenimento fosse dovuto alle abbondanti precipitazioni che avevano comportato il riversamento di liquami esondanti dalle condotte idriche sul muro stesso, considerando irrilevanti, al fine di retrodatare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione.

Precedenti denunce dei danneggiati relative all'omessa manutenzione della condotta fognaria che correva in prossimità del muro stesso).

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2946. Prescrizione ordinaria. — 1. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (c.3872 , 4283 , 4822 , 4953 , 5023 , 5242 , 5262 , 5913 , 6062 , 6192 , 6243 , 646, 7612 , 7633, 7753 , 848, 9544 , 970, 1014 n. 1, 1026, 10731 , 14421 , 14491 , 14953 , 14972 , 15223 ,1541, 16673 , 16692 , 17974 , 22262 , 2880, 2903, 2947 ss.; nav. 240, 373, 383, 395, 418,481, 487, 500, 509, 513, 547, 577, 855, 937, 973, 992, 995; l. camb. 94; l. ass. 75), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (att. c. 248).

2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. — 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (c.

2043 ss.).

2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (c. 2054) (1).

3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (c. 14491).

2948. Prescrizione di cinque anni. — 1. Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue (c. 1861) o vitalizie (c. 1872);

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato (1) emessi al portatore (2);

2) le annualità delle pensioni alimentari (c. 433 ss.);

3) le pigioni

delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (c. 1587n. 2, 1639);
4) gli interessi (c. 1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (3);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (c. 1751, 2118 ss.) (4).
2949. Prescrizione in materia di società. — 1. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali (c. 2941 n. 7), se la società è iscritta nel registro delle imprese (c. 2188, 2200).
2. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (c. 2394, 24872). (omissis)
2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi. — 1. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si

prescrivono con il decorso di dieci anni (c.2946).2962. Compimento della prescrizione. — 1. In tutti i casi contemplati dal presente codice edalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.

Facoltà di Giurisprudenzaanno acc. 2007/2008Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo2963. Computo dei termini di prescrizione. — 1. I termini di prescrizione contemplati dalpresente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e laprescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

3. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo(1).

4. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questocorrispondente al giorno del mese iniziale.

5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie

con l'ultimo giorno dello stesso mese. Facoltà di Giurisprudenza anno acc. 2007/2008 Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo 2941. Sospensione per rapporto tra le parti. – 1. La prescrizione rimane sospesa (c.10736 , 13102 , 29524): 1) tra i coniugi (c. 184); 2) tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 (1) o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore (c. 346 ss.) o l'interdetto (c. 424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (c. 386), salvo quanto è disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato (c. 392 ss.) o l'inabilitato (c. 424); 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (c. 484 ss., 490); 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui.

l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;

tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

2942. Sospensione per la condizione del titolare. — 1. La prescrizione rimane sospesa:

  1. contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi allanomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
  2. in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse.

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Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.