Facoltà di giurisprudenza anno accademico 2007/2008
Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
Prescrizione
2934. Estinzione dei diritti. — 1. Ogni diritto si estingue per prescrizione (att. c. 252), quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
2. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (c. 2482, 2492, 2633, 2701, 5332, 713, 841, 9022, 9483, 1111, 1422, 1865).
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Cass. civ., Sez. II, 15/05/1998, n.4906. Il diritto del proprietario di un bene, divenuto tale a seguito di contratto traslativo stipulato con scrittura privata, di trasfonderne il contenuto in un atto pubblico, ai fini della successiva trascrizione ed opponibilità ai terzi, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
2936. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione. — 1. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (c. 1418 ss.).
Cass. civ., Sez. III, 12/04/2006, n.8606. Il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso.
Rinunzia alla prescrizione
2937. Rinunzia alla prescrizione. — 1. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
2. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
3. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Cass. civ., Sez. I, 17/01/2003, n.651. Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione era maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a rinunciare ad essa, con la conseguenza che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un Ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione (ovvero a rinunciarvi).
Non rilevabilità d'ufficio
2938. Non rilevabilità d'ufficio. — 1. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Cass. civ., Sez. lavoro, 23/02/2004, n.3578. L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi comprese la data di inizio del decorso prescrizionale.
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi. — 1. La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere (c. 2900). Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (c. 2937).
Decorrenza della prescrizione
2935. Decorrenza della prescrizione. — 1. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (c. 184, 387, 4283, 4802, 4953, 5023, 5262, 5913, 6062, 6192, 6243, 7612, 7633, 7752, 848, 10732, 14422, 1449, 14953, 1541, 16673, 16692, 17972, 2880, 2903, 2957; nav. 383, 395, 418, 438, 481, 487, 500, 509, 513, 547, 577, 973, 979, 992, 995; l. camb. 94; l. ass. 75).
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Cass. civ., Sez. III, 27/02/2002, n.2913. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, salva l'esistenza di cause ostative all'esercizio del diritto stesso, costituenti impedimenti d'ordine giuridico e non di mero fatto (nel caso di specie, poiché l'obbligazione aveva ad oggetto la costruzione entro un anno dal rilascio della licenza edilizia di alcuni appartamenti, il diritto di pretendere l'adempimento iniziava a prescriversi decorso un anno dal rilascio della suddetta licenza).
Cass. civ., Sez. III, 02/04/2004, n.6515. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il crollo di un muro di contenimento fosse dovuto alle abbondanti precipitazioni che avevano comportato il riversamento di liquami esondanti dalle condotte idriche sul muro stesso, considerando irrilevanti, al fine di retrodatare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, precedenti denunce dei danneggiati relative all'omessa manutenzione della condotta fognaria che correva in prossimità del muro stesso).
Prescrizione ordinaria
2946. Prescrizione ordinaria. — 1. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (c. 3872, 4283, 4822, 495).
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