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MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
L’estinzione è la vicenda finale dell’obbligazione stessa, diversa dall’adempimento, che rappresenta
la vicenda naturale di estinzione dell’obbligazione perché si conclude con il soddisfacimento del
creditore. Parlando di una figura affine, dobbiamo differenziare l’estinzione del contratto e
l’estinzione dell’obbligazione. La prima è l’estinzione della fonte (risoluzione, annullamento),
mentre la seconda è l’estinzione della situazione debitoria, creditoria di due soggetti nell’ambito di
un rapporto contrattuale.
L’ESTINZIONE può essere:
• ASSOLUTA: NEL SENSO CHE ESTINGUE DEFINITIVAMENTE LA SITUAZIONE
DEBITORIA E CREDITORIA
• RELATIVA: PER ESEMPIO QUANDO ABBIAMO UNA SURROGAZIONE (LE
MODIFICHE SOGGETTIVE SOTTO L’ASPETTO CREDITORIO – DEBITORIO)
• TOTALE: QUANDO ESTINGUE TOTALEMENTE L’OBBLIGAZIONE
• PARZIALE: NEL CASO DELL’ART. 1181 C.C ADEMPIMENTO PARZIALE
• DEFINITIVA
• NON DEFINITIVA: PER ESEMPIO NEL CONTRATTO ANNULLABILE,
L’ESTINZIONE è NN DEFINITIVA PERCHE’ SUSCETTIBILE DI ESSERE
RIPRISTINATA
• MODI SATISFATTIVI
• MODI NON SADISFATTIVI
Tra i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento che il codice civile contiene:
Art. 1197 c.c. DATAZIONE IN PAGAMENTO (DATIO IN SOLUTUM)
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Dice l’art. 1197, il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta
anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore vi consente. La norma parte con
un’accezione negativa perché il debitore è vincolato ad eseguire quella determinata prestazione,
tuttavia è prevista la possibilità di sostituire alla prestazione dovuta un’altra prestazione quando il
creditore vi consenta.
DEFINIZIONE DAZIONE IN PAGAMENTO: è un’obbligazione (natura giuridica)facoltativa
E’ un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, caratterizzato dalla
sostituzione della prestazione dovuta con un’ altra prestazione, in base ad un accordo espresso dalle
parti.
La seconda parte dell’art. 1197 dice che l’effetto solutorio è immediato, l’obbligazione in questo
caso si estingue quando la prestazione è eseguita, tuttavia è possibile che l’esecuzione non sia
immediata, ma futura e condizionata (ipotesi dell’art. 1198 c.c. cessione pro solvendo es: credito).
In questo caso abbiamo una situazione in itinere, cioè si deve aspettare che il debitore della
prestazione sostitutiva, adempia puntualmente. Quindi si riscontra che l’obbligazione originaria
diventa inesigibile (cioè quella che io dovevo inizialmente), se questo debitore non adempie, si ha la
reviviscenza della situazione originaria, perché la prestazione iniziale era quella per la quale il
debitore si era obbligato.
La natura giuridica della datazione in pagamento: è un contratto solutorio di natura reale
(BIANCA) perché si perfeziona con l’esecuzione della prestazione e con la cessione del credito.
Esistono però anche altre teorie minoritarie: la dottrina ritiene la dazione in pagamento come
struttura giuridica, come un contratto simile alla vendita, novazione, contratto a prestazione
corrispettive, contratto modificativo del soggetto.
La disciplina giuridica (bianca) è quella del negozio giuridico 1321 c.c. e ss.,però poiché è una
forma di pagamento si richiameranno anche le norme del titolo I libro IV del c.c. (in materia di
pagamento)
Contenuto della dazione in pagamento: la prestazione non deve essere esageratamente superiore
perché si configurerebbe come una donazione, mentre se fosse esageratamente inferiore sarebbe un
inadempimento.
LA NOVAZIONE OGGETTIVA ART. 1230 C.C. 24
Anch’essa è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento.
Novazione oggettiva art.1230 c.c.: la norma ci fa capire in primo luogo che la natura giuridica della
novazione è quella di un contratto perché una natura correlata all’adempimento di carattere
solutorio è di natura non satisfattiva parchè ad un obbligo si sostituisce un altro.
CONTENUTI ED ELEMENTI OGGETTIVI SECONDO COMMA
ALIQUID NOVI: oggetto o titolo diverso. La norma 1231 c.c. dice che le modificazioni accessorie
non sono una modifica dell’oggetto. Questo concetto è confermato sia dal legislatore che dalla
giurisprudenza, ma BIANCA è contrario perché dice che dal momento che sono le parti che
determinano l’intento novativo, cioè l’animus novandi, allora le parti compirebbero ugualmente una
novazione anche se usufruirebbero di modalità accessorie .
ANIMUS NOVANDI: volontà di novare, cioè di sostituire alla obbligazione precedente una nuova
obbligazione.(Nella pratica perché ci sono figure affini come la ripetizione del contratto ciò non è
semplice ed è importante rifarsi alle norme sull’interpretazione dei contratti art. 1362, perché esiste
una presunzione di non novazione)
Quindi l’effetto della novazione è quello di sostituire una obbligazione ad un'altra (le garanzie si
estinguono art. 1232 e 1233 c.c.
CAUSA DELLA NOVAZIONE è un intento solutorio, xò dice BIANCA che ci potrebbe essere
anche un intento transattivo, cioè di regolare in maniera definitiva determinati rapporti. La
novazione dell’obbligazione non è una novazione del contratto, cioè laddove viene a novarsi
l’obbligazione, la fonte e la causa non è detto che debba essere novata, se non quando abbiamo una
situazione del tutto diversa (es. di BIANCA. Tizio deve dare a Caio una certa somma in mutuo ed
invece di trovare questa soluzione intendono attuare, nell’ambito novativo, una partecipazione
societaria entro una certa quota pari al mutuo. In questo caso però cambiando totalmente la
situazione e viene a snaturarsi anche la fonte del contratto allora in questo caso la novazione
dell’obbligazione rappresenta anche la novazione del contratto)
Altro elemento importante è il PRESUPPOSTO della novazione:
ART. 1234 C.C. COMMA 1 inefficacia della novazione: presupposto fondamentale della novazione
in termine di efficacia è l’esistenza di un obbligazione precedente. La novazione è senza effetto, se
non esisteva l’obbligazione originaria. 25
Secondo comma: se invece l’obbligazione precedente è annullabile, dice il legislatore che la
novazione ha un altro intento, cioè ai sensi dell’art. 1444 c.c. quello della convalida, cioè
praticamente attraverso la novazione noi convalidiamo, perché chi nova rinuncia al potere di
annullare perché si dà acquiescenza implicita attraverso la stipula di un altro contratto novativo del
precedente (convalida implicita)
Bianca aggiunge un’ipotesi per la quale l’obbligazione precedente risulti suscettibile di risoluzione
(quindi un’ipotesi patologica diversa), secondo una certa giurisprudenza vige il “principio della
discontinuità”, cioè la novazione non si può fare, BIANCA invece fa una distinzione nell’ambito del
principio di discontinuità, e dice che la novazione si può fare quando questa riguarda il titolo mentre
non può essere adottato quando questa riguarda l’oggetto.
LA REMISSIONE ART. 1236 C.C.
Modo di estinzione dell’ obbligazione diverso dall’ adempimento
La natura giuridica: è la dichiarazione unilaterale del creditore di rimettere il debito che estingue l’
obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di
non volerne approfittare.
La dichiarazione porta quindi all’ estinzione dell’ obbligazione una volta comunicata, salvo che il
debitore dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare. In questo caso si ha, secondo
Bianca, una situazione legale di efficacia cioè si ha una sorta di condizione risolutiva avvenuta
grazie alla volontà del debitore unilaterale.
Secondo alcuni autori la remissione è un contratto, mentre secondo altri è un negozio bilaterale,
secondo altri ancora è una fattispecie a formazione progressiva.
La remissione può essere ( forma):
espressa: è contemplata dall’ art. 1236 c.c. con la dichiarazione espressa
tacita: è prevista dall’ art.1237 e 1240 c.c. cioè la restituzione del titolo e la rinunzia delle garanzie.
Bisogna aggiungere la tesi tra Bianca e Perlingieri per quanto riguarda la natura giuridica dell’atto.
Seconda Bianca la remissione è un atto dismissivo del potere e quindi si tratta di un atto di rinunzia
il cui effetto è quello di estinguere l’ obbligazione. Secondo Perlingieri si ha un atto tipico che è
quello di rinunzia cioè l’atto dismissivo, a cui poi deve essere accompagnato un ulteriore
dichiarazione di volontà estintiva. Quindi secondo Bianca le 2 situazioni sono una consequenziale
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all’altra ( se dismetto estinguo), mentre secondo Perlingieri i 2 momenti non sono necessari, perché
la rinunzia non implica anche estinzione.
La remissione è un modo di estinzione non satisfattivo
La causa della remissione è una causa gratuita ( Bianca causa neutra)
LA COMPENSAZIONE ART. 1241 E 1252 C.C.
E’ un modo di estinzione dell’obbligazione, diverso dall’adempimento di carattere satisfattivo,
sostanzialmente essa consiste nella elisione delle reciproche pretese. (debitore e creditore l’uno è
creditore debitore verso l’altro)
La legge dice che la “compensazione legale” si verifica quando si hanno crediti reciproci,
omogenei, certi liquidi ed esigibili, tra due soggetti e questo porta ad un elisione reciproca.
Reciprocità: due soggetti sono creditori-debitori l’uno verso l’altro. La compensazione e
- personale e non avviene tra due entità giuridiche diverse
Omogeneità: somme di denaro o cose fungibili.
- Certezza: i debiti e i crediti reciproci nn devono essere oggetto di un contenzioso
- giurisdizionale
Liquidi: i crediti ed i debiti devono essere determinati nel loro ammontare
- Esigibili: che nn sono sottosti a condizione e a termine
- Autonomia dei rapporti: i crediti e i debiti sono voci di dare e avere nell’ambito di una
- contabilità.
La compensazione legale che opera di diritto( ipso iure) avverrà quando saranno rispettate le
caratteristiche sovraesposte.
La C. in sede giurisdizionale, per quanto opera ipso iure nn può essere rilevata d’ufficio dal giudice,
ma può solo essere eccepita dalle parti, mentre al di fuori del processo, opera di di