Definizione obbligazione
È un dovere specifico di eseguire una determinata prestazione, che ha come soggetti fondamentali il debitore e il creditore. L’obbligazione richiama anche il concetto di rapporto obbligazionario.
Rapporto obbligazionario
È il vincolo tra un soggetto debitore e un soggetto creditore avente per oggetto la prestazione. Il rapporto obbligazionario va distinto dal rapporto contrattuale perché quest’ultimo attiene a una struttura più complessa che è il contratto, dove inerenti a questo si possono riportare situazioni giuridiche attive, passive, effetti reali o obbligatori, oppure posizioni di poteri o di oneri. Il rapporto obbligazionario, invece, riguarda solo il vincolo diretto tra creditore e debitore in relazione all’oggetto del vincolo che è la prestazione.
Fonti dell’obbligazione Art. 1173 c.c.
Il nostro legislatore ha voluto posizionare le obbligazioni in maniera anteposta al contratto, perché il concetto generale riguarda proprio le obbligazioni e all’interno delle stessa troviamo la disciplina specifica e particolareggiata del contratto.
Art. 1173 c.c. = Le obbligazioni derivano da contratto (abbiamo una situazione obbligazionaria bilaterale e quindi più complessa), da fatto illecito (consiste in un evento nel quale si sostanzia nella lesione di un diritto soggettivo perfetto e chi ha violato questo diritto soggettivo perfetto deve un risarcimento danni), o ogni altro atto (è l’atto giuridico cioè quel tipico atto i cui effetti sono determinati ex lege esempio l’art. 1987 c.c. la promessa) o fatto idoneo (es. art. 2028 c.c. gestione di affari altrui, genera obbligazione). Quindi abbiamo individuato sia situazioni negoziali fonti di obbligazioni (il contratto), sia fonti legali di obbligazioni (l’atto illecito, il fatto illecito e l’atto giuridico es. art. 1987 c.c.).
Gli elementi costitutivi dell’obbligazione
- Il debito
- Il credito
- La prestazione
- L’interesse
Il debito
È una posizione giuridica passiva (sotto l’aspetto soggettivo), ma possiamo anche dire che il debito è un dovere specifico (perché collegata ad una situazione specifica che è l’obbligazione, nell’ambito di un preciso ambito obbligazionario che è la prestazione), contrapposto a quello che è il concetto di dovere generico (es. andare a scuola). Quindi il debito è una posizione giuridica imposta o di necessità (sotto l’aspetto oggettivo).
Possiamo distinguere due concetti nel debito:
- Soggezione: per esempio in tema di contratto di opzione (dove una parte si obbliga a rimanere in attesa dell’espressione di volontà dell’altra parte di addivenire o meno al contratto). Quindi questa situazione passiva di attesa, comunque vincolante, in relazione a quello che è un diritto potestativo si chiama soggezione. Quindi il soggetto passivo nella sua posizione di soggezione, deve attendere che si venga ad esplicare il potere potestativo (situazione passiva perfetta).
- Onere: è una posizione di sacrificio correlata alla realizzazione di un interesse della parte (es. la prescrizione: è onere del soggetto che non vuole far prescrivere il diritto, di attuare gli atti interruttivi).
Abbiamo parlato del debito e l’abbiamo distinto da figure a fini, cioè la soggezione e l’onere. Correlazione tra debito e responsabilità.
Correlazione tra debito e responsabilità
(Prof Grassi dice) = Nell’ambito del rapporto obbligazionario noi abbiamo un momento precettivo, cioè il momento in cui viene imposta una determinata regola, comportamento o richiesta, e il momento sanzionatorio cioè un evento che si verifica quando non si rispetta la regola. Si distinguono però le obbligazioni civili, dove si verifica questa correlazione, da quelle che sono le regole sociali dove non sono sanzionate.
Domanda di esame
Ma il debito è sempre correlato al concetto di responsabilità?
No grazie all’art. 1229 c.c. il quale menziona le clausole di esonero della responsabilità. Grazie all’autonomia negoziale le parti possono decidere di esonerare il debitore solo per la colpa lieve e non per il dolo e la colpa grave.
Il credito
Consiste nella posizione giuridica attiva del rapporto obbligazionario. Qualche autore (Giorgiano) parla di potere, però questo concetto non è piaciuto alla maggior parte della dottrina, perché il potere evoca poteri coercitivi cioè qualcosa in positivo (bisogna esercitare il potere in maniera coercitiva nella fase patologica dell’obbligazione nei confronti di un altro soggetto). In realtà il credito è il diritto all’adempimento, (es. io creditore, titolare del diritto di credito, aspetto il debitore che mi viene a eseguire la prestazione a mio favore).
Che tipo di diritto è il credito? È un diritto soggettivo, cioè un diritto riconosciuto come tale dall’ordinamento. Nell’ambito del diritto soggettivo, il diritto di credito è un diritto relativo perché è un diritto che si va a valere nei confronti di un’altra persona (opposto al diritto assoluto che vale erga omnes).
La prestazione
È il programma contrattuale, è ciò che il debitore deve realizzare nell’ambito di questo vincolo obbligazionario, cioè che è dovuto.
L’interesse all’obbligazione (Art. 1174 c.c.)
L’art 1174 nella seconda parte della norma si ritiene l’interesse della prestazione quello del creditore.
Definizione interesse: l’interesse è un bisogno obiettivamente valutabile di beni o di servizi. La norma 1174 c.c. individua l’interesse come un elemento costitutivo e necessario, cioè non può esservi un obbligazione senza interesse. Ma l’interesse è anche un elemento funzionale, perché attraverso l’interesse s’individua la finalità dell’obbligazione (es. nell’ambito del contratto di trasporto qual è l’interesse? È il trasporto). L’interesse quindi non è un’interpretazione soggettiva, che invece si chiama in termini giuridici utilità mediata nell’ambito soggettivo, ma l’interesse invece è un concetto collegato al titolo cioè la fonte che caratterizza quella determinata obbligazione e quindi è significativo per capire la prestazione. (es. nel contratto di trasporto la causa è il trasporto).
Con l’art. 1455 c.c. con l’interesse si valuta anche l’esistenza e la gravità dell’adempimento. (per le ipotesi risarcitorie). L’interesse del creditore, che potrebbe essere patrimoniale o non patrimoniale, si distingue dal concetto di vantaggio economico, che è il valore di mercato della prestazione e mi serve soprattutto in sede risarcitoria cioè in caso di inadempimento. Nell’ambito di un obbligazione anche l’interesse del debitore è significativo, per esempio le obbligazioni alternative, anche l’interesse di un terzo è significativo nell’ambito, ad esempio, della surrogazione (art. 2900 c.c.).
I presupposti soggettivi dell’obbligazione
- Debitore: è colui che deve adempiere la prestazione.
- Creditore: è l’avente diritto alla prestazione.
I presupposti soggettivi sono caratterizzati in primo luogo dalla dualità (non c’è obbligazione se non c’è creditore e debitore), in secondo luogo la determinatezza cioè la precisa individuazione di un soggetto.
Ci possono essere obbligazioni soggettivamente determinabili?
Si, prima di tutto, nell’obbligazione soggettivamente determinabile esiste ed è chiara la fonte dell’obbligazione cioè esiste un vincolo obbligatorio ma il problema sta nell’individuazione del soggetto (es. prometto 100 a chi in seduta di esame riporterà il voto più alto, c’è un vincolo obbligatorio ma non ho ancora individuato il soggetto perché deve avvenire un accadimento per l’individuazione del soggetto). L’individuazione del soggetto si distingue dall’identificazione del soggetto, perché nel caso di mancata identificazione io sono in presenza di un obbligazione soggettivamente determinata ma io non ho accertato l’identità del soggetto. Esempio di obbligazione soggettivamente determinabile si può far l’esempio dell’art. 1989 c.c. Promessa al pubblico.
Promessa al pubblico
Prima di parlare della promessa al pubblico, dobbiamo parlare di una figura affine, cioè è l’obbligazione ambulatoria e obbligazione a soggetto incerto. Nell’ambito dell’obbligazione ambulatoria ad esempio nelle girate delle cambiali o assegno, danno una serie di obbligate cartolari ed abbiamo situazioni ambulatorie che cambiano, ma non è un obbligazione soggettivamente determinabile perché muta il soggetto nella serie continue di girate. Così non è un obbligazione soggettivamente determinata l’obbligazione a soggetto incerto (es. darò 100 al bambino che nascerà).
Promessa al pubblico (art. 1989): Colui che rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica (1 comma). In questa norma riscontriamo che il soggetto è vincolato ma non obbligato, o vincolato e obbligato.
- Vincolato: vuol dire che il soggetto si è impegnato e sotto il profilo obbligazionario questo soggetto è un debitore, cioè un soggetto correlato ad un altro soggetto da individuare, a fare una determinata cosa. (Es. devo dare 100 allo studente che prende il voto più alto, in questo caso il soggetto è vincolato e obbligato essendo un elemento futuro e certo).
- (Es. Colui che scoprirà il rimedio per curare determinate malattie e quindi abbiamo un soggetto vincolato ma non obbligato perché si configura un elemento futuro e incerto).
Il vincolo derivante dalla promessa al pubblico, proprio perché vincola e proprio perché il nostro ordinamento non sopporta le situazioni vincolanti che imbrigliano per tempi e modalità indeterminate, il 2 comma dell’art. 1989 ci dice che questo vincolo può durare al massimo un anno:
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa. Può anche essere revocata la promessa grazie all’art. 1990.
Domanda di esame
Qual è la differenza tra promessa al pubblico e offerta al pubblico?
- Offerta al pubblico (Art. 1336 c.c.): è una proposta (elementi costitutivo del contratto) correlata all’accettazione di altro soggetto – sinallagma contrattuale.
- Promessa al pubblico: è fonte di obbligazione, una situazione giuridica perfetta perché caratterizzata da un impegno vincolante di un soggetto.
Il vincolo e obbligo elemento futuro e certo.
Il vincolo senza obbligo elemento futuro e incerto. Nell’ambito del vincolo possono essere apposte azioni cautelari per chi gode un’aspettativa.
Che cosa è la prestazione Art. 1174 c.c.
La prestazione è l’oggetto della obbligazione, praticamente è il programma che andremmo a realizzare nell’ambito del rapporto obbligazionario. Altri autori parlano di prestazione soggettiva e oggettiva. La prestazione soggettiva perché si dà importanza al comportamento del debitore, prestazione oggettiva invece intesa come risultato ottenuto.
Obbligazioni di mezzo e di risultato
Obbligazioni di mezzo: es. Operazione chirurgica, si chiede al medico una serie di operazioni con la speranza di arrivare al risultato della guarigione.
Obbligazioni di risultato: è l’obbligazione che ha per obiettivo la realizzazione di un risultato.
Il prof Grassi dice che sia nelle obbligazioni di mezzo che di risultato esiste la stessa struttura (debitore – creditore - oggetto – prestazione – etc.). Dice Bianca la differenza tra obbligazioni di mezzo e di risultato si vede dall’impossibilità giuridica dell’adempimento cioè nell’obbligazione di risultato l’impossibilità giuridica deriva dal fatto che il falegname non riesce a costruire la sedia ad esempio. Nell’obbligazione di mezzo non è possibile verificare l’impossibilità giuridica, ad es. nell’ambito dell’operazione chirurgica.
Dice Grassi, l’elemento che distingue le due obbligazioni è la misura della diligenza individuata usata cioè l’art. 1176 c.c. (diligenza dell’adempimento): nel caso delle obbligazioni di risultato, non aver usato diligenza e ad es. non aver costruito la sedia ci porta a dire che il soggetto è inadempiente. Nelle obbligazioni di mezzo, invece, l’inosservanza da parte del dottore di quelle che sono le elementari regole di tecnica chirurgica ci portano a dire che il dottore è inadempiente.
Requisiti legali della prestazione
Abbiamo un requisito con carattere specifico:
- Patrimonialità: la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, cioè la prestazione deve essere economicamente ponderabile quindi deve avere un supporto qualitativo che è il valore di mercato. Ma la valutazione economica deve essere oggettivamente rilevante e non soggettiva delle parti.
La patrimonialità è importante perché è correlata al concetto di sanzionabilità, perché se la prestazione non è economicamente valutabile non è sanzionabile e quindi non è oggetto di responsabilità (arco senza frecce).
Condizioni di esistenza
- Possibilità: possibilità sia in termini materiali che come possibilità giuridica.
- Liceità: non deve essere contrario a norme ordine pubblico, buon costume ecc.
- Determinatezza e determinabilità: le parti si obbligano ad esempio a fare qualcosa che non è precisamente individuato, è possibile? Si, perché in effetti il titolo e gli usi, possono aiutarci ad individuare le caratteristiche dell’obbligazione. Quindi determinabile entro limiti e parametri precisi e determinanti. La determinabilità può essere anche rimessa dalla legge che sono la buona fede e la diligenza:
Art. 1175 c.c. Buona fede
Noi leggiamo il concetto di correttezza ma in realtà il legislatore ha voluto esprimere in questa norma la buona fede oggettiva, cioè come un principio di salvaguardia e di cooperazione che il debitore è tenuto ad attuare. (es. le trattative vanno effettuare secondo buona fede). Buona fede soggettiva è diversa. (la lealtà, ecc. della buona fede).
Art. 1176 c.c. Diligenza
Il debitore nell’adempiere deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Al 2 comma la diligenza deve valutarsi secondo natura cioè correlata a quella determinata attività professionale. (lo sforzo per realizzare quell’adempimento).
Quando noi parliamo dell’oggetto della prestazione è importante definire il bene dovuto, (es. il falegname mi costruisce una sedia sulle mie indicazioni) che è ciò che le parti vogliono realizzare in relazione a quelli che sono i principi informativi del sinallagma e si distingue dal bene reale (il falegname mi costruisce una sedia, che seppur funzionale, non era come intendevo io).
Come si individua il bene dovuto?
I criteri sono:
- Quantità: es. un bene può essere acquistato a corpo o a misura.
- Qualità essenziali.
- Integrità giuridica: quel bene non deve appartenere ad altri (art. 1478 c.c.).
- Integrità materiale: un bene privo di vizi.
- Caratteristiche legali: bene che è alterato e non possiede requisiti legali.
Tempo e luogo dell’adempimento
Il tempo ed il luogo dell’adempimento possono essere definite modalità autonome ed elementi della prestazione.
Modalità autonome
Fattispecie accessorie alla obbligazione ed in particolare alla prestazione. Non ne caratterizzano in senso stretto il contenuto (debito, credito, profilo oggettivo e soggettivo, debitore creditore, interesse creditorio). Gli elementi che la caratterizzano vanno visti sotto un profilo esterno (accidentale), possono non esserci ma non per questo manca l’obbligazione. L’accessorietà è esterna, non integrano in senso stretto la struttura, ma completano il contenuto dell’obbligazione, come il termine, che anche in assenza di indicazione specifica potrebbe essere diversamente dedotto attraverso la determinazione giudiziale (diversamente gli elementi strutturali sono quelli senza i quali l’obbligazione non esiste – interesse creditorio-). Il termine ed il luogo dell’adempimento specificano e completano il contenuto dell’obbligazione e, se non incidono sulla struttura dell’obbligazione, insisteranno sul momento funzionale e quindi sulla esigibilità. Aspetto statico (aspetto strutturale)/ aspetto dinamico (esigibilità). Bisogna ben individuare i termini logici della questione.
Definizione di termine
Il termine è il tempo dell’adempimento. Unità di misura: giorno o periodo (cfr. art. 1187 c.c. relativo al computo in combinato disposto con l’art. 2973 c.c. norma relativa alla prescrizione – regole generali relativi al termine).
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