Diritto civile: i contratti – parte generale
Nozione di contratto
Fatto giuridico, atto giuridico e negozio giuridico
La nozione di fatto giuridico ricomprende in sé tutti gli eventi al cui verificarsi consegue una modificazione della situazione giuridica. La si identifica con quella fattispecie alla quale l’ordinamento giuridico ricollega alcune conseguenze giuridiche e ne prevede una disciplina normativa. Nella situazione giuridica vi è di regola una norma giuridica che prevede la fattispecie alla quale ricollega determinate conseguenze giuridiche.
L’atto giuridico è un fatto giuridico caratterizzato dalla circostanza che si tratta di un comportamento umano consapevole, cosciente e volontario. È necessario che detto comportamento abbia rilevanza per l’ordinamento giuridico poiché solo in base a questa si possono produrre effetti giuridici che altrimenti non si produrrebbero.
Il negozio giuridico è un atto giuridico connotato dalla circostanza che, ai fini della produzione di effetti giuridici, l’ordinamento giuridico considera non solo la volontarietà di un determinato comportamento, ma anche le finalità che il soggetto, attraverso quel comportamento, intende realizzare. Qui la volontà rileva anche come volontà di dare luogo a determinati effetti.
Ci si chiede se debba trattarsi di una volontà degli effetti giuridici o di una volontà dei risultati pratici. L’orientamento nettamente prevalente tende ad accontentarsi di questa seconda tipologia di volontà, anche in considerazione del fatto che le parti non sempre sono consapevoli degli effetti giuridici, ma piuttosto consapevoli dei risultati pratici che vogliono conseguire. È indubitabile però che ponendo in essere un negozio giuridico le parti vogliono realizzare un risultato, sì pratico, ma garantito dall’ordinamento giuridico.
Pertanto, per la configurabilità stessa del negozio giuridico sono necessari due elementi:
- L’intento empirico;
- La volontà delle parti di vincolarsi giuridicamente.
Le dichiarazioni contrattuali emesse senza uno di questi due elementi (ad esempio quelle rese ai fini didattici o scherzosi) sono dichiarazioni connotate dalla totale assenza di un intento giuridico che impedisce che le stesse possano essere fonte di impegno per le parti.
La disciplina codicistica del negozio giuridico
Nel codice civile manca un puntuale riferimento normativo al “negozio giuridico”, ma tale mancanza può dirsi solo apparente; l’art. 1324 c.c. infatti, detta che, salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, subordinando l’applicazione delle stesse ad una sola valutazione di compatibilità.
Per il negozio giuridico si richiede la capacità di agire del soggetto, la capacità di badare ai propri interessi. Alla mancanza di capacità di agire consegue quindi, l’annullabilità del negozio giuridico, mentre per rendere annullabile il negozio giuridico posto in essere da un soggetto legalmente capace di agire, occorre che, al momento della conclusione dello stesso, questi si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale) e ricorressero le condizioni stabilite dall’art. 428 c.c.
Per l’atto giuridico è sufficiente la capacità di intendere e di volere poiché gli effetti dell’atto sono fissati dall’ordinamento giuridico, prescindendo dalla volontà di questo perciò non rileva la capacità del soggetto a badare ai propri interessi.
L’autonomia privata
Con il termine “autonomia privata” si intende la legittimazione riconosciuta ai privati, da parte dell’ordinamento giuridico, di regolare i propri interessi. Ciò non significa che il negozio giuridico sia fonte normativa e il dettato dell’art. 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti”, si intende solo sottolineare il valore giuridicamente vincolante dell’impegno contrattuale.
Ad ogni modo, bisognerebbe sempre far capo all’ordinamento statale per attribuire validità e operatività all’ordinamento privato. Il riconoscimento ai privati del potere di regolare i propri interessi si spiega tenendo conto che l’ordinamento non può disciplinare tutti i rapporti tra i consociati, perché sarebbe impossibile prevedere tutte le situazioni e regolarle.
C’è però un interesse generale a che questi rapporti trovino comunque una regola onde evitare che la soluzione di eventuali conflitti sia lasciata all’arbitrio dei singoli con intollerabile turbamento dell’ordine sociale. Ciò spiega la garanzia offerta dall’ordinamento che si esplica sia controllando la corretta formazione della volontà dei soggetti titolari del potere di autonomia, sia offrendo agli stessi la possibilità di ottenere l’attuazione coattiva dell’assetto di interessi realizzato con il negozio giuridico, sia dettando effetti giuridici che tendenzialmente armonizzano con le regole poste dalle parti.
La tutela che il nostro ordinamento riserva all’autonomia privata trova nell’art. 41 Cost., che garantisce la libertà dell’iniziativa economica, indiretto fondamento. L’autonomia privata incontra comunque, sul piano giuridico, solo i limiti posti dall’ordinamento giuridico e ciò viene sancito dallo stesso art. 41 Cost. che al secondo comma, indica gli interessi generali e i diritti fondamentali come limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica.
Nella definizione del negozio giuridico, la dottrina è stata a lungo divisa tra chi ha posto l’accento sulla volontà dei suoi autori e chi lo ha posto sull’autoregolamento. Le posizioni non appaiono inconciliabili: quando si parla di autoregolamento di interessi si ha riguardo ad un complesso di regole dettate dagli autori del negozio e perciò non si può esulare la volontà degli stessi. Quando si parla di volontà non si può fare riferimento a una volontà astratta ma a una volontà concreta, indirizzata a un risultato che non può, quindi, che articolarsi in un complesso di regole.
La nozione di contratto
A differenza del negozio giuridico, il nostro codice civile ha dettato una disciplina specifica per il contratto (Libro IV, titoli secondo e terzo - art. 1321 ss.), ripartita in parte generale e speciale, oggi suddivisione considerata impropria. Il contratto, secondo la nozione che ne è data dall’art. 1321 c.c., è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Si tratta dunque di un negozio giuridico poiché realizza un autoregolamento di interessi dei contraenti, però si distingue dagli altri negozi giuridici per la necessaria presenza di due o più parti, che non equivale a presenza di due o più soggetti:
- Parte indica un centro di riferimento di interessi, perciò uno o più soggetti portatori di identici interessi, costituiscono una sola parte. In casi particolari un solo soggetto può essere il centro di imputazione di due o più distinti centri di interesse, come accade nella fattispecie del contratto con sé stesso (art. 1395 c.c.).
Nota caratterizzante il contratto è, dunque, la pluralità di parti. Quando l’assetto di interessi è dettato da una sola parte non siamo di fronte ad un contratto bensì ad un negozio giuridico unilaterale.
Le parti, con il contratto, disciplinano i loro interessi superando, normalmente, un effettivo o potenziale conflitto di interessi. Vi sono delle ipotesi tuttavia, nelle quali il conflitto non è così evidente perché si manifesta piuttosto come una sorta di confluenza di interessi.
Nel contratto di società – secondo la definizione dell’art. 2247 c.c. – due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili; qui il tipo di interessi realizzato appare diverso da quello consueto, perché la composizione di un eventuale conflitto non si attua con uno scambio di prestazioni ma facendo confluire mezzi e servizi per lo svolgimento di un’attività comune.
Contratti normativi e contratti tipo
Nell’ambito dei contratti (eventualmente) plurilaterali, la dottrina ha da tempo evidenziato l’esistenza di accordi connotati da una funzione normativa, idonei cioè a determinare l’insorgenza di precetti ai quali le parti dovranno uniformarsi o sottostare nel compimento di una determinata futura attività.
I contratti normativi vincolano solo i contraenti, obbligandoli ad atteggiare in un certo modo contratti che avessero a concludere in futuro tra loro (contratti normativi bilaterali) o con terzi (contratti normativi unilaterali). Ed hanno operatività futura ed eventuale, perché subordinata alla conclusione di successivi contratti.
Il contratto normativo altro non è che il contratto con il quale si predetermina il contenuto di eventuali futuri contratti che le parti, però, non si obbligano a stipulare (se però tali contratti verranno effettivamente conclusi, sarà vincolante per le parti il contenuto previsto nel contratto normativo).
Il punto fondamentale è quello della speciale funzione del contratto normativo, quale contratto destinato a produrre non già effetto immediato, bensì un’efficacia che si esplica in relazione a determinate future pattuizioni. Il CCNL non rientra nel novero dei contratti normativi poiché non conforma i futuri contratti individuali di lavoro ma prevede regole destinate a prevalere su quelle previste dai contratti individuali di lavoro che risultino meno favorevoli per il lavoratore.
Il contratto-tipo è un sotto caso di contratto normativo poiché, in esso, la funzione della predisposizione consiste proprio nel fissare uno schema destinato a futuri contratti. A fissare tale schema concorrono due parti: siano esse le medesime che stipuleranno il futuro contratto o siano diverse da queste; per cui nel secondo caso i partecipanti ai futuri contratti sono da considerarsi terzi rispetto ad una parte o a entrambe le parti del contratto-tipo. Il contratto-tipo costituisce uno schema astratto che sarà trasformato in contratti in concreto, soltanto in quanto sia, di fatto, adottato dalle parti stesse, che stipulano sulla base di esso.
I requisiti del contratto
L’art. 1325 c.c. elenca, quali requisiti del contratto:
- L’accordo delle parti;
- La causa;
- L’oggetto;
- La forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità.
Quindi tre requisiti costanti e uno eventuale (la forma). Prescindendo dalla definizione prevista dall’art. 1325 c.c., che elenca in modo tassativo gli elementi essenziali – imprescindibili – del contratto, appare opportuno cercare di individuare, quelle che, al vaglio di una considerazione logica dovrebbero costituire le componenti indispensabili del contratto, come fornite dal codice civile.
Il contratto, quale strumento di autoregolamento dei propri interessi, necessita di un complesso di regole che le parti intendono adottare nel caso specifico, esternandole. Infatti se un soggetto pensa ad una regola destinata a valere anche per altre parti, non può non esternarla, non sussistendo regola senza manifestazione. Quindi un primo elemento individuante è l’esternazione del comportamento dei contraenti. Nell’autoregolamento quindi è dato individuare sia un contenuto della regola, ciò che la regola detta, sia una forma della regola, intesa come esternazione della regola stessa.
Il complesso di regole esternate con il contratto può essere considerato sotto due profili:
- Profilo statico: si tiene conto delle regole così come sono dettate, analizzandone il contenuto;
- Profilo dinamico: si valutano i risultati che le regole sono idonee a realizzare.
Pertanto l’autoregolamento, visto staticamente, è il contenuto del contratto, visto dinamicamente è la funzione del contratto, c.d. causa del contratto. La nozione di contratto, inteso come autoregolamento di interessi ci porta a concludere che gli elementi imprescindibili del contratto sono il contenuto, la forma e la causa.
I negozi giuridici, anch’essi aventi sempre una causa, i quali producono effetti che prescindono dalla causa, che la accantonano, si definiscono negozi astratti. La causa ha comunque rilevanza ai fini della validità del negozio ma l’astrazione può essere di due tipologie:
- Astrazione sostanziale: il negozio resta svincolato in un certo momento, dalle vicende della causa, salvo poi dare la possibilità a chi ha effettuato la prestazione sine causa, di ottenerne la restituzione;
- Astrazione processuale: presuppone che il negozio giuridico sia comunque causale e chi agisce per ottenere la prestazione derivante dalla conclusione di un negozio del genere non ha l’onere di dimostrare l’esistenza o la liceità della causa ma è sulla controparte che ricade l’onere della prova dell’eventuale mancanza o illiceità se vuole sottrarsi dalla condanna (es. promessa di pagamento o ricognizione di debito).
La struttura del contratto non è il portato della somma del contenuto, della forma e della causa in quanto questi sono inscindibili, sono una realtà unitaria rappresentata dall’autoregolamento di interessi. L’insegnamento tradizionale contrappone agli elementi essenziali del contratto i c.d. elementi accidentali, vale a dire elementi che possono esserci o non esserci, indicando tra questi la condizione (un evento esterno al contratto), il termine (decorso del tempo) e l’onere o modus (impongono un modus, fissano una penale, prevedono un periodo di prova).
Siamo di fronte a clausole contrattuali che servono ad atteggiare in un certo modo l’assetto di interessi; esse vanno pertanto considerato nel quadro del contenuto ulteriore del contratto, la cui presenza modifica l’assetto di interessi senza avere incidenza sulla configurabilità del tipo contrattuale. La circostanza che nell’art. 1325 c.c. l’essenzialità della forma è vista come un dato solo eventuale, induce alla conclusione che qui il termine forma è adoperato in un senso diverso da quello che gli si è attribuito per via logica; il riferimento del legislatore, quindi è alla forma c.d. vincolata per la quale l’esternazione della regola deve avere determinate caratteristiche a pena di nullità del contratto.
L’accordo tra le parti
Il contratto, appunto perché disciplina l’assetto di interessi tra due o più parti, in potenziale conflitto, non nasce se le parti non sono d’accordo; uno strumento che viene in essere allorquando le parti interessate trovino quella concordanza di determinazioni designata accordo.
Al fine di intendere la portata del richiamo all’accordo nell’art. 1325, è d’obbligo tener presente che il termine può assumere vari significati:
- Accordo come conclusione del contratto: accordo come fase terminale di un procedimento che si conclude con l’incontro delle volontà delle parti;
- Accordo come contenuto del contratto: accordo che coincide con il complesso di regole dettate dai contraenti, ponendo in essere un nuovo assetto di interessi.
L’oggetto
Di oggetto del contratto si può parlare in varie accezioni:
- Oggetto come contenuto del contratto: oggetto come complesso di regole che le parti dettano con l’accordo;
- Oggetto come elemento estraneo alla struttura del contratto, che si riferisce alla realtà esterna sulla quale l’assetto di interessi opera.
In dottrina, oggetto come:
- Interessi regolati dal contratto;
- Prestazione: parte del contenuto del contratto che individua le prestazioni il termine abbraccia non solo i comportamenti che vengono posti in essere in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto ma anche i risultati che immediatamente conseguono all’accordo. L’oggetto così inteso è, quindi, estraneo alla struttura del contratto allo stesso modo che ne sono estranee le parti del contratto. Il bene al quale la regola ha riguardo non è l’oggetto del contratto ma l’oggetto della prestazione.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile (art. 1346). La possibilità della prestazione, che sussiste quando alla stessa non si frappongono né impedimenti materiali (impossibilità fisica) né impedimenti giuridici (impossibilità giuridica: prestazione che la legge non consente di dedurre in contratto), non è necessariamente attuale; è possibile infatti, una prestazione che diventi tale anche successivamente rispetto alla conclusione del contratto, come si rileva dagli artt. 1347 (a tenore del quale “il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine, è valido, se la prestazione inizialmente impossibile, diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine”) e 1348 che ammette la deducibilità in contratto di prestazioni aventi ad oggetto cose future. L’impossibilità oggettiva e assoluta rende il contratto nullo.
La prestazione è illecita quando contrasti con norme imperative o con l’ordine pubblico o con il buon costume e in tutti questi casi il contratto è nullo. È illecita la prestazione che la legge vieta.
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