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Formazione del contratto di mandato
Se si eccettuano due norme specifiche dettate in tema di perfezionamento del mandato, la conclusione del mandato resta disciplinata dalle disposizioni generali sul contratto. Le due norme sono:
- La proposta diretta a concludere un mandato congiuntivo o disgiuntivo non può dar luogo a un contratto perfetto sino a quando non intervengono le accettazioni di tutti i mandatari;
- Restano a carico di colui il quale abbia ricevuto un incarico di mandato a titolo professionale senza però accettarlo, le obbligazioni di custodia e tutela degli interessi dell'altra parte che la legge stabilisce per il mandatario accentante.
Per quanto attiene alla disciplina generale dettata per la conclusione del contratto, il mandato può essere perfezionato con ognuna delle varie tecniche procedimentali ammesse dalla legge:
- Proposta-accettazione;
- Proposta-inizio di esecuzione;
- Proposta-silenzio e altri;
Dovendosi quindi ammettere ipotesi di mandato a...
11. FORMA DEL MANDATO
Nulla ci dice la legge in merito, pertanto:
- nei riguardi del mandato con rappresentanza è sufficiente che la forma prescritta venga adottata nella procura e nel contratto rappresentativo, atteso che quest'ultimo costituisce il titolo degli effetti formali che si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato
- nei riguardi del mandato senza rappresentanza prevale la tesi della dottrina la quale prevede che in nessun caso potrebbe considerarsi sottoposto a oneri di forma ad substantiam in quanto nessuna norma di legge richiede per esso una forma solenne. È necessario però sottolineare che, la giurisprudenza ribatte sottolineando che il c.c. fonda l'esigenza della forma, sotto pena di nullità, sulla qualità degli effetti che scaturiscono dal contratto pertanto qualora il mandato incida su diritti che richiedono la forma scritta ad substantiam, allora è dato pensare che questo
idoneità a produrre, ricada o no in una previsione legale di forma solenne. Il mandato è un contratto ad effetti variabili pertanto la soluzione non potrà essere sempre identica. Anticipando taluni risultati possiamo dire che:
- il mandato ad alienare immobili deve essere stipulato per iscritto;
- per il mandato a donare immobili sarà sufficiente una scrittura privata;
- non dovrà adottarsi alcuna forma speciale per il mandato a donare beni mobili.
Nei casi in cui il mandato sia affetto da nullità per mancanza di forma solenne, non producendosi alcun tipo di effetto tipico di questo negozio, non sarà ipotizzabile alcuna azione di danni del mandante contro il mandatario per mancato trasferimento dell'immobile, come alcun diritto di compenso da parte di questo, rimandando soltanto salva la pretesa del mandante alla restituzione delle eventuali anticipazioni.
EFFETTI E RILEVANZA ESTERNA DEL MANDATO
1. EFFETTI DEL MANDATO IN NOME PROPRIO: STATO
DEL PROBLEMA. Il principio generale in materia di effetti del mandato in nome proprio sarebbe da rilevare nell'art. 1705 c.c il quale ricollega alla sfera del mandatario l'acquisto della titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal negozio gestorio e chiarisce nel contempo che, la semplice conoscenza del mandato da parte del terzo contraente non determina il sorgere di un rapporto diretto tra questo e il mandante, escludendo in tal modo gli effetti tipici della rappresentanza. La disposizione allora, esclude l'esistenza di un rapporto contrattuale tra mandante e terzo contraente, ma non anche che il mandante possa divenire acquirente di un singolo diritto reale alienato al mandatario dal terzo stesso o possa divenire titolare di un singolo credito nei confronti del terzo. 2. LE VICENDE DEI DIRITTI DI CREDITO, DEGLI OBBLIGHI E DELLE C.D. AZIONI CONTRATTUALI Qualora oggetto del contratto di mandato senza rappresentanza fosse l'acquisto di un dirittodicredito ai sensi dell'art. 1705 c.c. nessun rapporto contrattuale verrebbe ad instaurarsi traterzo contraente e mandante; questi può tuttavia sostituirsi al mandatario per esercitare idiritti di credito derivanti dal negozio gestorio concluso dal mandatario in nome proprio.
La norma è particolarmente di difficile interpretazione e a questa difficoltà si va ad aggiungereil fatto che la stessa prevede contemporaneamente tre ordini di rapporti:
- Mandante e mandatario;
- Mandatario e terzo contraente (debitore);
- Mandante e terzo.
Fino a che il mandante non decida di sostituirsi al mandatario, il terzo debitore puòadempiere a quest’ultimo, e pacifico è che all’avvento della sostituzione venga paralizzatala legittimazione del mandatario. A seguito della sostituzione, il mandatario esce discena e il mandante diviene titolare esclusivo del credito medesimo.
Secondo alcuni l’azione concessa dall’art. 1705 c.c. al mandante, contro
il terzo debitore, sarebbe un'azione diretta; ciò equivale a dire che il credito verrebbe acquistato in via diretta dal mandante (dal terzo al mandante) e il mandatario avrebbe una mera titolarità nominale. Non può però ammettersi, nel nostro ordinamento, che il contratto, all'insaputa di uno dei contraenti e comunque senza apposita clausola possa produrre taluno dei suoi effetti direttamente nella sfera di un terzo. Si è proposto allora, di costruire la fattispecie in esame nei termini di un trasferimento automatico del credito dal mandatario al mandante; il mandatario acquista il diritto di credito per effetto del negozio gestorio ma nello stesso momento in cui lo acquista lo perde, passando automaticamente, il diritto, al mandante. Se tale tesi fosse esatta, il terzo contraente a conoscenza del mandato, potrebbe rifiutare legittimamente di adempiere al mandatario anche prima che il mandante dichiari di volersi sostituire allo stesso, conclusione.Che sembra contraria alla ratio della disposizione. Si ritiene allora che la sostituzione della quale si è parlato funzioni alla stregua di una condizione legale la quale non è contemplata nell'accordo delle parti ma nel regime giuridico del mandato. Tale condizione si pone come co-elemento della fattispecie che non fa retroagire gli effetti al momento della nascita del diritto: con l'esercizio della facoltà di sostituzione, il mandante acquista il diritto di credito ex nunc. Si realizza una vicenda traslativa del credito dal mandatario al mandante, escludendo invece che le obbligazioni a carico del mandatario possano essere trasmesse al mandante. Il terzo pertanto non potrà chiedere al mandante sostituto, l'adempimento; vi è solo una sostituzione riguardo al credito e non un trasferimento del rapporto contrattuale e le situazioni soggettive che discendono dal contratto continuano a far capo esclusivamente al mandatario.
3. IL MANDATO AD
ACQUISTARE BENI MOBILI Il mandante può rivendicare le cose acquistate per suo conto dal mandatario (in nome proprio), con la sola salvezza dei diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Anche in relazione all'ipotesi in esame è stata proposta la tesi del trasferimento diretto, dal terzo al mandante, della cosa acquistata dal mandatario in esecuzione del mandato. Non può però ammettersi, nel nostro ordinamento, che il contratto, all'insaputa di uno dei contraenti e comunque senza apposita clausola possa produrre taluno dei suoi effetti direttamente nella sfera di un terzo. Non minori obiezioni incontra la tesi secondo la quale la legge adotterebbe per queste ipotesi, il meccanismo del c.d. doppio atto di trasferimento (una volta avvenuto l'acquisto da parte del mandatario, sarebbe necessario un ulteriore distinto negozio traslativo per determinare il passaggio della proprietà del bene dal mandatario al mandante). Maproprioal primo comma dell'art. 1706 vi è l'enunciazione esplicita del trasferimento immediato al mandante. Non può quindi stupire che i maggiori consensi si raccolgano ormai intorno alla costruzione del c.d. trasferimento automatico, secondo la quale il diritto reale sulla cosa, non appena acquistato dal mandatario per effetto del negozio gestorio, viene perduto dallo stesso e si trasferisce automaticamente, senza nuovo atto, al mandante, in forza di un titolo traslativo la cui natura e composizione appaiono molto incerte. 4. IL MANDATO AD ACQUISTARE BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI All'art. 1706 c.c si disciplina il mandato ad acquistare beni immobili o mobili registrati. In base a questa norma il mandatario è obbligato a ritrasferire il bene al mandante. La differenza di disciplina tra mandato mobiliare e mandato immobiliare è ampia ma la dottrina non si è data particolare cura di approfondire la vera ragione di tale diversa scelta di.regime daparte della legge. Ci si limita a costatare che la diversa regolamentazione dettata per gli immobili e i mobili registrati fa capo al sistema di pubblicità della trascrizione. La dottrina formatasi dopo l’emanazione del codice del ’42 non potendosi ritenere soddisfacente, si orientò verso costruzioni che, in un modo o nell’altro, postulano l’esistenza di un trasferimento diretto (dal terzo al mandante) della proprietà della cosa. In base a ciò, il mandante acquisterebbe immediatamente la proprietà sostanziale della cosa, mentre il mandatario, avendo contratto col terzo in nome proprio e avendo effettuato la trascrizione del contratto gestorio a proprio favore, acquisterebbe una proprietà formale ovvero una semplice legittimazione ad alienare a terzi. All’accoglimento di tale tesi si oppongono tutti coloro che non possono accettare che la volontà dei compilatori sia stata quella di assegnare al negozio
diritrasferimento una semplice efficacia dichiarativa, utile ai soli fini della trascrizione, invece