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Il mio viaggio in Giappone

GUENZEPATRDIVORZIO Questamateria è stata oggetto di molte discussioni e di interventi giurisprudenziali. Lo scioglimento degli effetti del matrimonio è oggetto della L898/1970 il cui testo è stato riformato nel 1987. L'accesso al regime del divorzio è stato semplificato negli ultimi anni attraverso due interventi legislativi che hanno reso il procedimento più rapido soprattutto laddove non vi sono figli non sorgono controversie. Comunque il problema centrale riguarda l'assegno divorzile che spetta quando il coniuge avente diritto non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per le sue ragioni oggettive (art. 5 comma 6 L1970). Il diritto all'assegno è indisponibile. Cioè un coniuge non può rinunciare all'assegno perché è necessario per la sua sussistenza. Questo ha portato la cassazione a ritenere gli accordi in vista del divorzio come nulli per violazione di questa norma e metterebbero in ombra la natura assistenziale dell'assegno. Cassasezioni unite 11490/1990. Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente tenendo conto dei suoi redditi esistenti e delle spese patrimoniali di cui può disporre e conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto il quale può essere anche autosufficiente economicamente rilevando l'apprezzabile deterioramento indipendenza del divorzio e delle condizioni economiche del medesimo che devono essere ripristinate in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell'assegno che ha carattere esclusivamente assistenziale deve essere fissata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico di ciascuno, reddito di entrambi, durata del matrimonio). Questo principio rende l'assegno divorzile un tema di contesa perché nel diritto italiano non è stato prefissato un termine, un ex coniuge può trovarsi a mantenere a vita l'altro coniuge giustificato in base alla solidarietà postconiugale. Questa solidarietà ha una sua ultrattività, non cessa con il matrimonio ma si protrae laddove un coniuge non abbia i mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo al precedente. La sentenza del '90 non piaceva molto e questa si è pronunciata la cassazione con la sentenza 11504/2017 Lamorgese. Affermando che la cassazione nel '90 ha fatto un errore logico perché ha sovrapposto l'analisi dell'quantum, non tenendo conto del mutato costume sociale e dell'emancipazione femminile cioè del fatto che le donne hanno accesso al mercato del lavoro, un loro reddito e ormai i coniugi si pongono anche socialmente su un piano di parità, sono individui liberi che si sposano per stare insieme. Il matrimonio non è più un ass
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Publisher
A.A. 2021-2022
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilary98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Marella Maria Rosaria.