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Cassazione ha chiarito definitivamente la natura della obbligazione medica in termini di obbligazione di mezzi.
La giurisprudenza precedente aveva ritenuto di dovere applicare una disciplina differente in materia di riparto dell'onere della prova a seconda del particolare grado di difficoltà dell'intervento medico. Nelle ipotesi di intervento di routine, infatti, al paziente spettava solo l'onere di provare di essere stato sottoposto ad un intervento ordinario che non presentasse particolari profili di complessità tecnica o di rischio sulla base di una generalizzata presunzione di errore medico nei casi de quo, mentre alla controparte spettava la prova della corretta osservanza dei doveri di diligenza e che la circostanza negativa era stata causata da elementi non addebitabili alla condotta imprudente o negligente del medico. Nel caso di prestazioni sanitarie complesse incombeva sul paziente la prova dell'errore medico essendo rimessa al debitore.L'allegazione di elementi da cui desumere il carattere fortemente aleatorio della operazione intrapresa. Nelle ipotesi di obbligazioni di mezzo in pratica la diligenza veniva ad identificarsi come strumento di valutazione e controllo della condotta del medico, nelle obbligazioni di risultato essa assumeva valenza diversa in quanto comunque sull'esito positivo del risultato erano suscettibili di incidere fattori di rischio esterni. Superata tale distinzione le SU riconducono a criterio unitario e univoco il criterio di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica. La Cassazione ha affermato che il regime in tema di onere della prova è il medesimo a prescindere dalla specifica tipologia di obbligazione. Il paziente è quindi tenuto a dimostrare nella veste di creditore della prestazione sanitaria la conclusione del rapporto contrattuale, a dedurre l'inadempimento e il nesso di causalità tra evento lesivo e condotta del medico.
capo al medico e alla struttura incombeprovare che l inadempimento non è avvenuto o è dipeso da fatto non imputabile..Venuta meno ladistinzione in ambito probatorio resta il fatto che la prospettiva della aleatorietà dell’interventocontinua ad assumere rilevanza alla luce del disposto normativo dell’articolo 2336 c.c. ai sensi delquale la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave in tutti icasi in cui la fattispecie presenta problematiche tecniche di particolare complessità. Ingiurisprudenza è stato chiarito che la norma si riferisce esclusivamente alla sfera di competenza delsoggetto restando inalterati i profili valutativi in ordine alla attenzione e prudenza richieste.Come si accennava in tema di prova per la configurabilità del risarcimento in capo al danneggiatooccorre il riconoscimento del nesso causale tra fatto lesivo e condotta del medico. Lagiurisprudenzatradizionale ha operato una distinzione tra il nesso di causalità materiale improntato ai profili penalistici della condicio sine qua non e della regolarità causale e il diverso concetto di causalità giuridica ex art 1223 c.c. In particolare è stato affermato che il nesso materiale è propedeutico all'accertamento di un collegamento tra comportamento ed evento per la configurabilità di una responsabilità strutturale, mentre la causalità giuridica permette l'individuazione delle singole conseguenze dannose risarcibili. La regolarità causale in ambito di responsabilità medica viene ricondotta ad una valutazione ex ante della condotta da riferire alle migliori conoscenze scientifiche del momento e alle regole statistiche e scientifiche in base allo scopo della norma violata. Da ciò si trae occasione per chiarire che nella omissione colposa il danno equivale proprio alla verificazione in concreto di quel rischio che la normaviolata era preordinata a prevenire. Tale assunto si risolve nel principio della preponderanza dell'evidenza impostato su un criterio di probabilità logica. Con sentenza 581/2008 la Cassazione ha affermato che in assenza di fattori alternativi doveva ritenersi che la condotta omissiva del ministero della salute fosse stata causa determinante della insorgenza della malattia derivante da sangue ed emoderivati infetti, riconducendo il criterio alla regola della prevedibilità ex 1225 cc. Questa impostazione è criticata da quella parte della dottrina volta a sostenere che il richiamo alle migliori conoscenze scientifiche e allo scopo della norma violata rivelerebbe in realtà l'incompatibilità della preponderanza dell'evidenza rispetto al concetto di regolarità causale. La trasposizione di elementi della causalità giuridica nel nesso di causalità materiale restringerebbero infatti eccessivamente l'ambito delle possibili.conseguenze dell'evento dannoso. Esaurita l'analisi delle questioni di maggiore rilevanza circa la dimensione contrattualistica della responsabilità medica, in conclusione è d'obbligo soffermarsi sulla questione della responsabilità per omessa informazione del medico al paziente, anche a prescindere dall'esistenza o meno di una condotta valutabile in termini di collegamento con l'evento dannoso. In tema di consenso informato, giurisprudenza e dottrina si sono mosse verso l'individuazione di soluzioni contemporaneamente rivolte sia alla sensibilizzazione degli operatori sanitari verso la necessità di un pieno coinvolgimento del paziente al programma terapeutico, che all'elaborazione di criteri di valutazione di liceità dello stesso atto medico. Alla questione generale fa sfondo la ricerca della compatibilità tra il principio del pieno rispetto della libertà di autodeterminazione del paziente in merito al proprio stato di salute e.osservanza dei doveri gravanti sul medico in virtù di quella posizione di garanzia avente in generale ad oggetto la tutela del bene della vita del soggetto sottoposto alle cure mediche. Il diritto alla libertà di autodeterminazione trova fondamento nel divieto di trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi stabiliti dalla legge ex art 32 cost e nel diritto fondamentale alla libertà personale in cui, ai sensi dell'art 13 cost, rientra anche il profilo inerente la salute e le cure mediche. Il consenso informato assume oggi la valenza di strumento di contemperamento degli interessi in gioco trascendendo la prospettiva funzionale di elemento di