Responsabilità medica
La prospettiva di analisi, dottrinaria e giurisprudenziale, in materia di responsabilità medica ha conosciuto orientamenti diversi volti alla configurazione dei caratteri peculiari e strutturali della disciplina in materia di assistenza medico-sanitaria. Il percorso evolutivo sul tema ha subito forti condizionamenti dettati dall'esigenza di elaborare un meccanismo di tutela e garanzia per il paziente idoneo ad operare nell'ambito della contestuale e dinamica trasformazione della professione medica e della articolazione sanitaria nazionale.
La riflessione sulle problematiche tecnico-giuridiche non può, infatti, prescindere dalle constatazioni in merito alla progressiva spersonalizzazione dell'attività medica con la conseguente tendenza ad una organizzazione complessa e multifunzionale delle strutture mediche nazionali. La tradizionale espressione responsabilità medica è oggi stata sostituita da quella di responsabilità medico-sanitaria, e ciò costituisce chiaro sintomo di un mutamento globale del modo di intendere i rapporti tra medico e paziente, oggi riflesso anche sul piano giuridico nella consolidata configurazione in termini di responsabilità contrattuale.
Il sistema sanitario moderno presenta una segmentazione complessa che trascende il profilo della mera prestazione medica fino ad inglobare ulteriori obblighi di protezione e accessori. L'attività giurisprudenziale condotta dalle Corti nel 2008 ha contribuito alla pianificazione concettuale della materia de quo segnandone una tappa fondamentale.
Principi giurisprudenziali
La Cassazione, traendo occasione dalla specifica ipotesi di responsabilità medico-sanitaria derivante da trasfusione di sangue ed emoderivati infetti, è giunta alla affermazione di una serie di principi di fondamentale importanza. A prescindere dalla circostanza che si tratti di una struttura medica a gestione pubblica o privata, innanzitutto, la natura contrattuale del rapporto discende direttamente dalla accettazione in ospedale come momento a cui ricondurre la conclusione di un vero e proprio contratto con il paziente.
A fronte di una impostazione precedentemente volta ad appiattire la responsabilità dell'ente su quella del singolo medico configurando il rapporto in termini di contratto di prestazione d'opera intellettuale, si riconosce oggi all'assistenza medico-sanitaria dignità di contratto autonomo e atipico definito convenzionalmente contratto di spedalità.
Responsabilità contrattuale
La rielaborazione contrattualistica della responsabilità medica permette di inquadrare a pieno titolo tale disciplina in quella dell'inadempimento ex art 1218 c.c. Trova altresì applicazione l'art. 1228 c.c. in tema di responsabilità del debitore per fatto altrui, come elemento di garanzia a tutela del creditore nelle ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione viene devoluta all'operato di un terzo. Il debitore infatti, salva diversa volontà delle parti, risponde per il fatto doloso o colposo degli ausiliari.
Ciò consente di configurare la responsabilità contrattuale dell'ente non soltanto per fatto del medico dipendente, ma anche per fatto degli ausiliari, riconducibile in un'ottica più ampia ad una indiretta responsabilità della struttura per insufficiente o inidonea organizzazione. Da sempre maggiori difficoltà interpretative ha presentato la contrattualità del rapporto diretto tra singolo medico e singolo paziente. Se la natura negoziale del rapporto con l'ente si fa discendere dall'essenza contrattuale della accettazione in ospedale, in realtà, era stata proprio la mancanza di un rapporto obbligatorio immediato tra medico e paziente a far maggiormente propendere per una configurazione in termini di responsabilità extra contrattuale.
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Diritto Civile
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Diritto Civile - Responsabilità Civile
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Responsabilità medica: tesi di laurea di diritto privato comparato
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Diritto civile