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Nozione del contratto
La nozione di fatto giuridico abbraccia tutti gli eventi al cui prodursi consegue una modificazione della situazione giuridica. L'orientamento dottrinale prevalente tende a collegare fatti giuridici ed effetti giuridici con un nesso di causalità, riscontrando nei primi l'idoneità a produrre i secondi.
Si pone la distinzione tra:
- fatto giuridico in senso stretto
- atto giuridico
L'atto giuridico è un fatto giuridico caratterizzato dalla circostanza che si tratta di un comportamento umano per la rilevanza giuridica del quale assume peso la consapevolezza più la volontarietà. Ma non solo, occorre che la volontarietà abbia rilevanza per l'ordinamento giuridico.
L'ordinamento giuridico può dare rilevanza ai fatti considerandoli nella loro interezza o attribuendo peso solo a determinati aspetti; ciò detto può:
- trovarsi di fronte ad un comportamento umano e far
Il nostro legislatore ha dettato una disciplina compiuta del contratto senza fare menzione del negozio.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Questa norma sostanzialmente sanziona l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dettate per i contratti perché non afferma l'applicazione delle stesse agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale in quanto le subordina ad una valutazione di compatibilità. L'articolo non preclude l'applicazione in via analogica delle norme sui contratti sia ai negozi unilaterali mortis causa che inter vivos (unilaterali e plurilaterali) non patrimoniali.
L'ATTITUDINE PSICHICA DEL SOGGETTO è apprezzata in modo diverso se si tratta di:
- atto giuridico la volontà rileva solo come volontà di porre in
essere l'atto• negozio giuridico la volontà rileva anche come volontà degli effetti. Per il negozio giuridico, quindi, è richiesta la capacità di agire del soggetto. MANCANZA DELLA CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE consegue l'annullabilità del negozio, per annullare il quale basta che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, sia stato incapace di intendere e di volere e che ricorressero le condizioni ex art. 428. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti). E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente). Capacità giuridica e capacità di agire.