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Diritto civile - la nozione di contratto - Appunti Pag. 1
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Nozione del contratto

La nozione di fatto giuridico abbraccia tutti gli eventi al cui prodursi consegue una modificazione della situazione giuridica. L'orientamento dottrinale prevalente tende a collegare fatti giuridici ed effetti giuridici con un nesso di causalità, riscontrando nei primi l'idoneità a produrre i secondi.

Si pone la distinzione tra:

  • fatto giuridico in senso stretto
  • atto giuridico

L'atto giuridico è un fatto giuridico caratterizzato dalla circostanza che si tratta di un comportamento umano per la rilevanza giuridica del quale assume peso la consapevolezza più la volontarietà. Ma non solo, occorre che la volontarietà abbia rilevanza per l'ordinamento giuridico.

L'ordinamento giuridico può dare rilevanza ai fatti considerandoli nella loro interezza o attribuendo peso solo a determinati aspetti; ciò detto può:

  • trovarsi di fronte ad un comportamento umano e far
prescindere dalla circostanza che l'evento sia prodotto o meno da un comportamento umano, si contemplano gli effetti solo se ci si trova di fronte ad un comportamento umano volontario. Solo in questo caso ci si trova di fronte ad un atto giuridico. Il negozio giuridico è un atto giuridico caratterizzato dalla circostanza che per la produzione degli effetti giuridici serve non solo la volontarietà del comportamento ma anche la finalità che il soggetto persegue con l'atto. In questo caso la volontà rileva anche come volontà di dar luogo a certi effetti. La valutazione dell'ordinamento giuridico ha ad oggetto non un comportamento, quanto, piuttosto, l'autoregolamento delle parti. Ci si è chiesto se debba trattarsi di una volontà degli effetti giuridici (intento giuridico) o di una volontà dei risultati pratici (intento empirico). L'orientamento prevalente tende ad accontentarsi di questo secondo tipo di intento.volontà. Nonostante ciò Cesare Grassetti affermava che "l'intento giuridico, in caso di divergenza con lo scopo empirico-tipico ipotizzato legislativamente come caratteristico della fattispecie tipica, è rilevante". Resta vero che le parti non hanno presenti tutti gli effetti giuridici conseguenti al negozio, ma è fuor di dubbio che vogliono realizzare non un mero risultato pratico bensì un risultato pratico garantito dall'ordinamento giuridico. E' difficile realizzare una teoria generale dell'atto giuridico, invece l'elaborazione di una teoria generale del negozio giuridico è antica. Nel concetto di negozio giuridico rientrano varie realtà: - negozi unilaterali - negozi con pluralità di parti - negozi caratterizzati dall'essere destinati ad operare per il periodo successivo alla morte del loro autore - negozi senza connotazione patrimoniale (es. matrimonio) - negozidi patrimonialità (es. contratti)
Il nostro legislatore ha dettato una disciplina compiuta del contratto senza fare menzione del negozio.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Questa norma sostanzialmente sanziona l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dettate per i contratti perché non afferma l'applicazione delle stesse agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale in quanto le subordina ad una valutazione di compatibilità. L'articolo non preclude l'applicazione in via analogica delle norme sui contratti sia ai negozi unilaterali mortis causa che inter vivos (unilaterali e plurilaterali) non patrimoniali.
L'ATTITUDINE PSICHICA DEL SOGGETTO è apprezzata in modo diverso se si tratta di:
- atto giuridico la volontà rileva solo come volontà di porre in

essere l'atto• negozio giuridico la volontà rileva anche come volontà degli effetti. Per il negozio giuridico, quindi, è richiesta la capacità di agire del soggetto. MANCANZA DELLA CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE consegue l'annullabilità del negozio, per annullare il quale basta che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, sia stato incapace di intendere e di volere e che ricorressero le condizioni ex art. 428. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti). E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente). Capacità giuridica e capacità di agire.

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Ricca Lucio.