Diritto civile: le invalidità
Nullità a valle
Prof. Francesco Longobucco (18 gennaio 2014)
Questione finita al vaglio delle SU 2005. Responsabilità per lesione dei diritti dei consumatori per effetto di comportamenti anticoncorrenziali o anticompetitivi delle imprese. La soluzione è quella di porre un ristoro a questa lesione attraverso una misura risarcitoria sagomata in base alle peculiarità di questa responsabilità. Il rimedio come tutela posta a protezione di un determinato interesse è quello del risarcimento del danno.
Prima che si giungesse a questa consapevolezza, la dottrina e la giurisprudenza ricorrevano ad altre soluzioni, in particolare l'invalidità.
La sentenza SU introduce la parola di "contratto a valle". È una parola che si riscontra nel diritto amministrativo. Il contratto a valle è il contratto che l'impresa stipula con il fornitore rispetto ad una fattispecie a monte regolata o vietata dalla legge antitrust. A questa fattispecie viene data esecuzione attraverso il c.d. contratto a valle.
L'Italia si è dotata in ritardo di una legge antitrust, l'ha fatto nel 1990 con la 287, e nel fare ciò l'Italia ha ripreso le fattispecie vietate a livello comunitario: intesa, concentrazione e abuso di posizione dominante. L'intesa è stata maggiormente richiamata con riferimento alla tematica dei contratti del consumatore. È un contratto, molto spesso di durata, sia pure illecito perché l'intesa ha una durata temporale spalmata nel tempo.
È formata da due o più imprese che perseguono un obiettivo illecito, che sia la causa o il motivo non rileva. Abbiamo una nullità che opera di pieno diritto. Guardiamo qual è la produzione di questo accordo: falsare il gioco della concorrenza, paralizzare la concorrenza. Anche i casi di accordo possono essere i più disparati. Bisogna guardare allo scopo dell'accordo che se è ridotto a falsare la concorrenza può essere sanzionato.
Ipotesi tipiche
- Intese price fixing, "fissare il prezzo".
- L'altra fattispecie importante è la c.d. pratica gemellata: individua l'ipotesi di un contratto volto a trasferire la proprietà di un bene o servizio a condizione che quel bene si accompagni ad un altro bene. Ipotesi banale di un venditore di scarpe che vende un paio di scarpe a un prezzo superiore se il consumatore acquista un altro bene.
L'interpretazione va fatta guardando allo scopo. La conseguenza è la nullità di pieno diritto, retroattiva. Nullità sopravvenuta che retroagisce. È una nullità che può essere rilevata dal giudice. Individuare una nozione di intesa non eccessivamente formale -> pratiche concordate. Tutte queste finalità possono essere realizzate anche tramite l'abuso di posizione dominante che invece ha un carattere di unilateralità nel quale viene a trovarsi un'impresa.
Abuso di posizione dominante
Abuso di posizione dominante: posizione in cui si trova un'impresa in relazione ad altre imprese e a diversi fattori come quello geografico e merceologico. Quindi si deve guardare sia al tipo di bene sia al tipo di nicchia di mercato. Se si rinviene l'abuso per cui l'impresa è capace di tenere fuori dal mercato alcune imprese allora quell'impresa...
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