Diritto civile e autonomia contrattuale
Articolo 1322 del Codice Civile
L'art. 1322 c.c., rubricato dispone: "L'autonomia contrattuale, le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico."
Contratti tipici e atipici
Questa norma riflette la distinzione tra contratti tipici (il primo comma si riferisce alle ipotesi contrattuali contemplate nel codice civile e pertanto già regolamentate) e atipici (il secondo comma). Ad esempio la vendita, l'appalto, il mutuo, il deposito sono tutti contratti tipizzati dal legislatore e quindi idonei a realizzare interessi meritevoli di tutela previsti dal codice civile con una specifica disciplina, come avviene per il contratto di vendita con tutte le garanzie per i vizi della cosa venduta.
Autonomia privata
Le parti possono anche stipulare contratti che non rientrano tra quelli tipizzati dal legislatore, con un unico limite: purché realizzino un interesse meritevole di tutela e cioè purché abbiano una causa giuridicamente rilevante.
Potere di autoregolamentazione
Con questo primo approccio dell'autonomia privata, nell'immediatezza si è portati a ritenere che c'è un potere illimitato di autoregolamentazione attribuito ai privati. Secondo quest'approccio formale che rinviene dalla formulazione normativa del secondo comma dell'art. 1322, induce a pensare che le parti abbiano un potere di autonomia o di autoregolamentazione senza limiti, cioè un potere di stipulare contratti convenendo un regolamento adeguato alle esigenze che si vogliono realizzare, fatta eccezione per il limite della causa giuridicamente rilevante, non solo nell'individuazione degli schemi contrattuali al di fuori di quelli tipizzati, ma anche per la possibilità di riempire questi schemi con delle regole e clausole proprie.
Integrazione del contratto
In realtà, questa prima lettura dell'art. 1322 induce a questo tipo di conclusione nell'immediatezza, ma deve essere coordinata con l'art. 1374 c.c., rubricato in cui è stabilito che: "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità."
Obblighi delle parti
Per l'art. 1374 quando si conclude un contratto le parti stipulanti sono obbligate non solo a quanto esse stabiliscono discrezionalmente nel regolamento contrattuale, ma anche a tutte le conseguenze derivanti dalla legge o, in mancanza di questa, secondo gli usi e l'equità. Per esempio, nel contratto di locazione gli elementi più importanti a cui i contraenti, il locatore e il conduttore, rivolgono la loro attenzione sono la durata e il canone di locazione ed eventualmente anche aspetti indennitari di prelazione.
Legislazione speciale in materia di locazione
Il locatore e il conduttore possono stipulare il contratto di locazione avente per oggetto il godimento di un immobile, però non tutta la regolamentazione posta in essere in esecuzione del potere di autoregolamentazione può essere considerata produttiva di effetti giuridici, perché in materia di locazione esiste una legislazione speciale (c.d. interventistica), rispetto a quella tipizzata dal legislatore del codice civile del 1942.
La legislazione speciale in materia di locazione, la legge 27 luglio 1978, n. 392, successivamente modificata, stabilisce delle regole perentorie, cioè imperative o inderogabili. Ad esempio, se due soggetti stipulano un contratto di locazione di un immobile per uso abitativo della durata di un anno, la pattuizione sulla durata del contratto, in virtù dell'esercizio del potere di autoregolamentazione, non è valida perché contraria alla norma imperativa della legislazione speciale, la quale stabilisce che in materia di locazione di un immobile per uso abitativo la durata è di 4 anni più 4, con la possibilità per il locatore di interrompere il rapporto alla prima scadenza, ma solo se ricorrono le cause previste dalla normativa speciale.
Sostituzione legale delle clausole
Quindi, anche se un contratto di locazione ha una clausola che prevede una diversa pattuizione per la durata, questa si caduca e vi è una sostituzione legale con la durata prevista dalla legge. Lo stesso accade laddove venga stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo, ma commerciale; la pattuizione sulla durata deve rispettare la legislazione speciale in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, la cui durata del contratto deve essere di 6 anni più 6. Quindi, laddove venga stipulato un contratto in cui le parti abbiano previsto una durata diversa dai 6 anni, questa pattuizione sarà sostituita con la durata prevista dalla legislazione speciale che è una norma imperativa.
Limitazioni al canone di locazione
Con l'entrata in vigore della legge del 1978 sulle locazioni il canone non poteva superare quello determinato dalla legge sulla base di coefficienti che tenevano conto della vetustà dell'abitazione, dei servizi, delle superfici, eccetera per cui se il canone superava il risultato matematico derivante dall'applicazione di questi coefficienti, l'importo non era dovuto perché violava una norma imperativa. Successivamente questo aspetto limitativo dell'autonomia privata è stato superato ed oggi la legge consente alle parti di stabilire discrezionalmente un canone, anche se quello stabilito all'inizio non è suscettibile di aumenti, se non nei limiti del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno.
Contratti ad uso commerciale
Questo discorso vale anche per il contratto di locazione ad uso non abitativo e anche in questo caso c'è la possibilità di convenire un canone; però dato che sono contratti che hanno una durata di 8 anni (4+4 per uso abitativo) e 12 anni (6+6 per uso non abitativo) è facile che l'inflazione possa incidere molto sul potere d'acquisto della moneta, tuttavia le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (art. 32 legge 392/1978).
Clausole contrattuali e nullità
Questa importante limitazione comporta notevoli conseguenze, ad esempio se il locatore impone al conduttore un contratto nel quale è previsto un canone iniziale di 500 euro, aumentato di 100 euro per ogni anno successivo, è evidente che una clausola di questo tipo sarebbe nulla perché viola la norma imperativa che stabilisce che il canone può essere aumentato solo nei limiti del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno.
Conseguenze di clausole nulle
Le conseguenze di un contratto con una clausola del genere non si producono nell'immediatezza, perché se il conduttore sottoscrive il contratto e il rapporto è pacifico non viene invocata la nullità della clausola, ma se vi sono momenti di tensione, che in genere coincidono con la prima scadenza del contratto, s'invoca la nullità della clausola con la richiesta di ripetizione di quei canoni pagati nella misura non dovuta. Quando questa richiesta viene fatta dopo anni di locazione, gli importi ripetibili, cioè da restituire, diventano consistenti anche perché si aggiungono gli interessi legali e la svalutazione monetaria che possono determinare per il locatore una condanna alla restituzione di somme molto vicine a quelle riscosse per l'intero periodo di locazione, tenuto conto che la prescrizione del diritto di ripetizione dei canoni non dovuti decorre dalla cessazione del rapporto di locazione e quindi il locatore non si deve preoccupare di interrompere la prescrizione quinquennale (art. 2948 terzo comma), perché inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto.
Norme sulla prelazione
Oltre alle norme della legislazione speciale che incidono sul contenuto della regolamentazione contrattuale per la durata e il canone, ce ne sono altre sulla prelazione che impongono vincoli su chi contrattare per vendere l'immobile in locazione. In passato la legge attribuiva il diritto di prelazione al conduttore solo per gli immobili ad uso commerciale, ma successivamente è stato esteso questo diritto anche al conduttore di un immobile ad uso abitativo.
Obbligo di interpello
In maniera imperativa la legislazione speciale prevede per il conduttore un diritto di preferenza sulla vendita dell'immobile in locazione e a tal fine il locatore è obbligato ad interpellare il conduttore dell'intenzione di vendere l'immobile per chiedergli se, nel termine stabilito dalla legge, è interessato all'acquisto. Se il locatore non rispetta l'obbligo di interpello del conduttore, quindi non notifica al conduttore la sua intenzione e stipula un atto di vendita con un terzo, il conduttore, per legge, ha un anno di tempo dalla trascrizione del contratto di vendita per far valere il suo diritto di riscatto, cioè può proporre un'azione per far dichiarare inefficace la vendita tra il locatore e il terzo acquirente e sostituirsi nell'acquisto dell'immobile al terzo, ma il conduttore dovrà pagare l'importo pattuito nel contratto di vendita.
Effetti delle limitazioni imperative
Ad una prima, superficiale, osservazione questa limitazione imperativa può apparire poco rilevante per il locatore, in quanto comunque riceve il prezzo della vendita dal conduttore o dal terzo. In realtà non è così se pensiamo che il contratto di vendita di immobili è sottoposto ad un'imposta di registro (oltre alle altre imposte laddove ci sono i presupposti) e nell'atto di vendita c'è la possibilità di indicare un importo non inferiore alla rendita catastale che quasi sempre è di gran lunga inferiore al prezzo di mercato e quindi di vendita; per cui se c'è la possibilità di indicare un prezzo calibrato sulla rendita catastale, verrà pagata un'imposta del registro inferiore rispetto a quella calcolata sul prezzo effettivo di vendita.
Questo comporta che se il locatore conclude il contratto con il terzo acquirente, non rispettando l'obbligo di interpello del conduttore, se l'immobile è stato pagato 100.000 euro, però nell'atto di vendita è indicato 50.000 euro, pari al valore catastale, laddove il conduttore entro l'anno eserciti il suo diritto di prelazione, ha la possibilità di riscattare l'immobile al prezzo indicato nell'atto di vendita, cioè per il valore catastale e questo si traduce in un grave danno per il locatore e per il terzo, se il prezzo di vendita effettivo è più alto.
Autonomia contrattuale e norme imperative
Possiamo dire che l'art. 1322 sull'autonomia contrattuale è in stretta correlazione con l'art. 1374 che stabilisce che in un contratto le parti sono obbligate, non solo a quanto abbiano potuto autoregolamentarsi, ma a tutte le conseguenze giuridiche stabilite dalla legge e in mancanza dagli usi e dall'equità. Infatti le parti devono rispettare le leggi interventistiche, le leggi speciali, sui singoli contratti che pongono limiti e condizioni imperative; quindi quando l'art. 1374 stabilisce che le parti sono obbligate anche alle conseguenze giuridiche derivanti dalla legge si riferisce alle norme imperative, cioè quelle inderogabili.
Esempio legislativo
L'excursus legislativo citato sulla legge sui contratti di locazione è un esempio di come l'autonomia contrattuale (o regolamentare) non può essere assolutamente discrezionale come può sembrare da una lettura superficiale dell'art. 1322, perché la regolamentazione del contratto di locazione riguarda molti aspetti precipui (essenziali) per il quale sono posti dei limiti derivanti da norme imperative, previste dalla legge del 1978, a tutela della parte più debole, cioè del conduttore, e anche per questo inderogabili.
Contratti agrari
Un discorso ancora più pregnante lo troviamo in materia di contratti agrari, anche qui non sono più possibili quei contratti risalenti nei secoli, come quelli di mezzadria sostanzialmente caratterizzati dalla concessione in godimento al conduttore, cioè all'occupante che poteva essere un contadino o un coltivatore diretto, che in cambio cedeva una parte dei prodotti al proprietario.
Oggi questi contratti non sono più possibili ad eccezione del contratto di affitto che deve seguire comunque le regole della legge agraria fondamentale che ha natura imperativa, in quanto impone la durata minima del contratto di 15 anni, mentre la limitazione della determinazione del canone è più importante perché i canoni sono ancorati ai coefficienti stabiliti dalle commissioni agrarie.
Prelazione agraria
Inoltre c'è un diritto di prelazione in prospettiva di un'eventuale vendita del fondo rustico (terreno agricolo) ancora più pregnante rispetto alle locazioni di immobili ad uso urbano, perché non solo l'affittuario o il colono ha un diritto di preferenza di fronte ad una vendita del cespite (il bene), ma il proprietario deve rispettare anche il diritto di preferenza ai confinanti del fondo rustico.
Note sulle imposte
Ad esempio l'imposta di plusvalenza, se la vendita dell'immobile è fatta nel quinquennio. In questo caso, oltre all'imposta di registro (imposta di trasferimento), sulla differenza tra il valore venduto dell'immobile e quello pagato precedentemente, si applica l'aliquota IRPEF che deriva dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui l'immobile è stato venduto. Ad esempio se la differenza tra il prezzo dell'immobile acquistato e quello poi rivenduto è di 100.000 euro, tale importo fa cumulo con la dichiarazione dei redditi di quell'anno del venditore e se l'aliquota IRPEF che si ricava è del 44% su 100.000 euro bisogna pagare l'IRPEF al 44%.
Contratti di lavoro
Quindi in materia agraria viene limitata la discrezionalità delle parti di porre in essere un regolamento (cioè il contratto), ancor più di quanto avviene per le locazioni di immobili urbani. Lo stesso discorso vale per i contratti di lavoro e anche qui diventa difficile applicare alla lettera l'art. 1322, nel senso che non è il risultato di una autoregolamentazione lasciata esclusivamente alle parti (lavoratori e datore di lavoro), ma è un rapporto in cui le leggi sul lavoro, negli anni, hanno regolamentato diversi profili e quindi hanno terribilmente inciso l'autonomia delle parti.
Scelta del lavoratore
Addirittura un tempo, il datore di lavoro non poteva scegliere il lavoratore, ma doveva rivolgersi all'ufficio di collocamento ed individuarlo in relazione alla priorità degli iscritti nelle liste di collocamento. Poi via via questa fortissima limitazione si è attenuata, però i vincoli nella scelta del lavoratore da parte del datore restano, specialmente per i licenziamenti collettivi e in prospettiva di una ristrutturazione, perché la normativa prevede che i lavoratori licenziati siano messi in mobilità e che alla fine della ristrutturazione, se l'impresa ha bisogno di assumere dipendenti è obbligata a dare preferenza a chi ha collocato in mobilità.
Retribuzione minima
Per la retribuzione, sicuramente l'elemento più importante del contratto di lavoro, non è possibile una autoregolamentazione al di sotto di soglie minime previste dai contratti collettivi di settore o nazionale. Quindi, anche per la determinazione della retribuzione del lavoro subordinato il datore deve rispettare la normativa lavoristica, altrimenti rischia di essere citato in giudizio in una controversia di lavoro.
Articolo 36 della Costituzione
Il primo comma dell'art. 36 Cost. dispone: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa." Questa norma, poco dopo il varo della Costituzione, è stata considerata precettiva, cioè immediatamente applicabile, pertanto se entrambi i contraenti (datore di lavoro e lavoratore) sono iscritti ai sindacati maggiormente rappresentativi è vincolante la parte economica del contratto collettivo nella quale si stabilisce la retribuzione minima per ogni tipo di qualifica.
Controversie sulla retribuzione
Invece laddove solo una delle due parti (spesso è il datore di lavoro a non essere iscritto ad alcun sindacato) è iscritta ai sindacati maggiormente rappresentativi, il contratto collettivo non vincola le parti, però il giudice a cui sia sottoposta una controversia sulla sufficienza o meno della retribuzione, ai sensi dell'art. 36, se ritiene la retribuzione convenuta nel contratto non conforme a questa norma costituzionale, deve sostituirla in funzione della norma precettiva che impone una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
In sostanza, quasi sempre, anche se le parti non hanno aderito al contratto collettivo, per avere un parametro oggettivo, in caso di controversia viene applicato dal giudice il contratto collettivo di settore per determinare se la retribuzione è proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro.
Durata dei contratti
Un qualsiasi tipo di contratto, specialmente quando è un contratto di durata, ha un inizio e una scadenza e in materia di lavoro può avere una scadenza o semplicemente può essere un contratto stagionale o comunque previsto per una durata limitata purché abbia un determinato contenuto, si tratta di categorie di contratti eccezionali che possono avere una durata limitata e non possono rinnovarsi in maniera continuativa.
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