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Le parti

L'ordinamento è una realtà virtuale in cui agiscono le nostre proiezioni; a ognuno corrisponde una proiezione sul piano giuridico - soggettiva.

Punti sulla definizione di parti

  • Parti: Dal loro accordo ha origine il contratto.
  • Parti in senso sostanziale: Soggetto titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto cui è direttamente imputato l'insieme degli effetti giuridici del contratto; è colui che è titolare del lato attivo o del lato passivo del rapporto. (N.B. Gli effetti del contratto sono: costituzione, estinzione, regolazione, non è il rapporto).
  • Parti in senso formale: Soggetto autore della dichiarazione che l'ordinamento tiene in conto per la nascita del contratto.

Se risulta una scissione tra parti in senso formale e parti in senso sostanziale, si ha l'istituto della rappresentanza. Talvolta si definisce una parte come un centro di imputazione di interessi, non è una definizione opposta a quella di parte come soggetto, perché se consideriamo il centro di imputazioni come unità, esso sarà un soggetto. Un autonomo centro di interessi è un soggetto.

Soggettività giuridica

Chi è il soggetto? Proiezione giuridica del soggetto = soggettività giuridica. Per identificare un soggetto occorre accertarsi che l’ordinamento abbia creato al suo interno un autonomo centro di interessi, il quale può essere per sé titolare di rapporti giuridici.

La soggettività può riferirsi tanto a una persona quanto a un gruppo di persone che l’ordinamento considera come un’unica persona, la parte rimane unica anche se comprende più persone. Per l’ordinamento un’associazione è un autonomo soggetto giuridico, al pari della persona fisica. La parte rimane unica anche se comprende più persone.

Determinazione delle parti

Le parti devono essere determinate o determinabili (dottrina certezza dell’identità). La parte in senso formale deve essere determinata; se c’è una dichiarazione c’è qualcuno che l’ha emessa. La parte in senso sostanziale può essere indeterminata, contratti per persona da nominare (rappresentanza incertamente personale).

Contratto atto o rapporto: in generale chi è parte dell’atto è anche parte del rapporto, ma è possibile che le due posizioni non coincidano (rappresentanza diretta).

Il rapporto è parte formale con la propria dichiarazione di volontà concorre alla formazione del contratto. Ma la parte sostanziale è il rappresentato; a questi fa capo il rapporto contrattuale e come sono impostati gli effetti del contratto.

Contratto plurilaterale

Contratto costruito da più di due parti in senso sostanziale, più di due centri di interessi.

Pluralità di parti

Contratti con comunione di scopi e unicità del risultato giuridico (contratti di società, associazioni, consorzi).

Contratti personali

Contratti nei quali la considerazione dell’identità del contraente o delle sue qualità personali è determinata dal consenso secondo un criterio di normalità. Implicano una prestazione o un'attività diretta della persona, solo intrasmissibili.

Contratti a rilevanza personale

La persona del contraente è rilevante in quanto l’esattezza e la puntualità dell’adempimento dipendono dalla serietà e dai mezzi materiali ed economici della parte.

Contratto sotto falso nome e sotto nome altrui

  • Contratto sotto falso nome: Contratto che la parte stipula assumendo una falsa identità giuridica. Questa circostanza è priva di importanza nei contratti a soggetto indifferente, dove l’identità giuridica di una delle parti è irrilevante per l’altra, per esempio contratti di massa aventi ad oggetto servizi e beni di consumo (distributori automatici). Nel contratto a rilevanza personale, l’assunzione di un nome falso non impedisce il sorgere del vincolo contrattuale in capo al contraente falsamente denominato.

In particolare, l’uso del falso nome può consistere nell’usurpazione del nome altrui. Come prima, anche qui la controparte potrà far valere il suo errore sull’identità dell’usurpatore, purché sia essenziale. L’usurpatore assume in proprio l’impegno contrattuale mentre il contratto rimane privo di effetti rispetto alle persone di cui è stato usurpato il nome. Ma ci sono questioni in dottrina; alcuni sostengono che il contratto sia riferito alle persone di cui il contraente assume il nome e reputano nullo il contratto per mancanza del consenso in quanto la parte al cui contratto si riferisce non manifesta alcuna volontà negoziale. Altri sostengono l’importanza dell’obiettiva interpretazione della volontà contrattuale. Il contratto dovrebbe riferirsi esclusivamente al vero portatore del nome quando solo l’interpretazione del contratto, non è rilevante la specificazione del dichiarante ma solo le persone di cui il dichiarante usi il suo nome. La controparte può eseguire il contratto usando il contraente sotto nome altrui o farlo annullare per errore essenziale sulla persona se ne riconosce gli estremi.

Causa del contratto

È l’etichetta che il contratto porta con sé per la sua identificazione. È uno degli elementi fondamentali del contratto: accordo, causa, oggetto, forma. Vari autori danno varie definizioni di causa:

  • Funzione economico sociale Trabucchi - Paradiso
  • Funzione obiettiva
  • Somma d’interessi perseguiti dalle parti Bianca

Funzione economico-sociale

Dobbiamo ricostruire l’elaborazione storica compiuta dalla dottrina in ordine a questo concetto. Le dottrine in tema di causa si dividono in:

  • Dottrine soggettivistiche, le più antiche
  • Dottrine oggettivistiche

L’orientamento soggettivistico

Risalendo a Potier (700) padre della codificazione napoleonica, a causa della sua mentalità illuministica, egli intendeva organizzare in modo razionale i principi del diritto romano e ci riesce con un'opera molto lucida che diventa base del codice napoleonico e di conseguenza del nostro codice 1985. Potier possedeva il concetto di causa ma non lo riferiva al contratto, bensì alle singole obbligazioni.

Perché il soggetto si è obbligato? Le ragioni dell’obbligarsi venivano ravvisate nella controprestazione. Si comincia a parlare di causa come ragione, interesse della parte che si obbliga. A questo punto è facile lo slittamento del concetto di causa dall’obbligazione di Negozio Forma di quell’obbligazione causa dell’obbligazione di dare 100 per avere la cosa causa dell’obbligazione di avere la cosa e dare 100. La causa del contratto parte da quelle obbligazioni. Reciproco scambio cosa/prezzo. La causa del contratto di compravendita consiste nei reciproci scopi di conseguire la cosa da una parte e il prezzo dall’altra. Nasce la “Dottrina soggettivistica della causa”. La causa è somma dei singoli interessi perseguiti dai contratti (Bianca).

La causa è ricercata dal punto di vista dei contraenti - soggettivistica. NB. Gli oggettivisti ricercano la causa assumendo una posizione di terzietà. Nel momento in cui causa = interesse d’ogni singolo contraente essa non diventa nient’altro che un particolare, nobile motivo. La causa è qualitativamente omogenea ai motivi ma i motivi normalmente sono irrilevanti; occorre trovare un criterio per distinguere causa e motivo, non è una distinzione qualitativa, ma meramente quantitativa.

La dottrina del tempo pensa di elaborare dei criteri: qualcuno afferma che la causa è data dai motivi che non mutano al mutare dell’identità del contraente (qualunque acquirente è mosso dal motivo di avere la cosa, qualunque acquirente si obbliga a pagare il prezzo in quanto vuole la cosa). Gli altri motivi possono variare da soggetto a soggetto. In questo passaggio c’è una forzatura, ma si può dire che funzioni, almeno finché si tratta di contratti a prestazioni corrispettive (problema quindi si cerca di indagare la causa d’altri negozi). Ma qual è la causa nella donazione? Si dice lo spirito di libertà (animus donandi) ma questo è solo un gioco di parole per dire volontà di liberalità; la formula spirito di liberalità è tautologica: il donante dona perché ha la volontà di donare.

La teoria soggettivistica causa = somma degli interessi delle parti inizia a mostrare la corda, si cerca di risolvere il problema fingendo di non vederlo. Ma è solo l’inizio. Il codice è disseminato di contratti validi ma del tutto reticenti sugli scopi perseguiti dalle parti. Es. Procura: negozio con cui si conferisce ad un soggetto il potere in nome e per conto proprio. Se si conferisce procura sicuramente c’è uno scopo, ma il legislatore non ne chiede l’indicazione al fine della validità della procura. Trabucchi indica la procura come negozio astratto. La dottrina è costretta ad ammettere l’esistenza di negozi validi pur senza l’enunciazione della causa: perciò la categoria dei negozi astratti. Tutti i negozi sono causali ma esistono dei negozi tipici che il legislatore ammette a tutela pur senza l’enunciazione della causa.

La teoria soggettivistica non convince; nel 1900 compare una voce sull’en.giur. italiana redatta da Lodonco Barassi Causa: la nozione soggettivistica di causa è certamente difettosa, ma allo stato è tutto ciò di cui disponiamo.

Ma in realtà nel 1989 era stato dato alla stampa un volume di diritto privato scritto da un romanista V. Scjaloia che definiva la causa = funzione del negozio; definire la causa è definire la funzione dell’atto, atto di nascita delle dottrine oggettivistiche (causa funzione). Per la prima volta la causa non è più ricercata assumendo il punto di vista dei contraenti, la causa è ricercata assumendo una posizione di terzietà, in modo obiettivo ci si chiede: a che serve il negozio? Qual è la sua funzione?

Teorie oggettivistiche della causa

Dopo la Prima Guerra Mondiale e l’Europa conosce il fenomeno del totalitarismo. Ma anche nazismo e fascismo hanno bisogno di un'elaborazione teorica. L’idea di base del fascismo: non è l’individuo, il centro del sistema, ma la società che è considerata demagogicamente il fondamento dello stato.

Il tema della causa, il giurista Emilo Betti, intellettuale fascista afferma che la causa va intesa in senso obiettivo ed è d’accordo che la causa sia una funzione. In particolare, egli afferma che la causa è la funzione economico-sociale del negozio. Betti nota che il negozio giuridico, poiché procede da fatti concreti, esiste sul piano empirico, realizza dei risultati, prima di essere colto nella sua dimensione giuridica. (ci riferiamo sempre a momenti non cronologici).

Inoltre, per Betti la causa deve essere sempre anche socialmente opportuna, cioè conforme agli interessi espressi dalla società. La funzione del negozio va colta nella sua dimensione empirica, materiale, cioè economica (la causa va colta osservando il negozio schivo di tutela da parte dell’ordinamento), così facendo, Betti colloca su un piano dove il giurista è privo di qualunque strumento concettuale conoscitivo. Il giurista opera con categorie giuridiche, effetti diritti, rapporti, se la causa è colta sul piano pratico, essa è in conoscibile secondo categorie giuridiche.

Critica (Pugliatti vedi dopo): se la causa è elemento del negozio e il negozio è un ente giuridico (esiste solo nell’ordinamento) di sostanza giuridica devono essere anche gli elementi che lo compongono, c’è un errore logico. Ma perché Betti colloca la causa su un piano così lontano dal giurista? Lo fa per rendere la causa omogenea ai valori espressi dalla società al fine di attribuire al giudice un potere valutativo ulteriore rispetto al giudizio di stretta liceità. (la causa è funzione economico ma anche sociale) se avesse collocato la causa solo sul piano giuridico avrebbe confinato la valutazione del giudice solo alla liceità. Perciò porta la causa sul piano empirico così da dare all’interpretazione la possibilità di giudicare il negozio anche nella sua conformità agli interessi sociali, si guarda se il negozio è socialmente opportuno.

Per i negozi tipici la valutazione di opportunità sociale è già stata fatta dal legislatore. Ma per i negozi atipici vi è il rischio che ricevano tutela fattispecie non confligenti con l’ordinamento eppure socialmente inopportune. Questa ricostruzione di Betti è rimasta nel nostro ordinamento art. 1322 Autonomia Contrattuale.

  • Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
  • Le parti possono anche concedere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare.

Limite: purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Cosa vuol dire, interessi meritevoli di tutela?

Valutazioni di liceità

L'interesse è meritevole quando quell’interesse può essere perseguito. Ma nell’ordinamento ci sono altre norme che esprimono il giudizio di liceità, all’art. 1322 non ha valore normativo perché non introduce nulla di nuovo nel sistema, l’espressione deve indicare qualcos’altro. Nell’intenzioni di Betti, che faceva parte della commissione redigente, la norma serve ad attribuire al giudice il potere ulteriore: il potere di valutare la non conformità di un negozio, non già alle norme dell’ordinamento, che magari potrebbero non vietarlo, ma ai valori sociali.

In un ordinamento democratico, questa valutazione discrezionale sulla convenienza dell’atto compete al legislatore. È possibile che il negozio atipico socialmente inopportuno finché il legislatore non interviene a sanzionarlo con la nullità, entra nell’ordinamento e riesce anche a godere della tutela del giudice. Betti attribuisce questo potere discrezionale al giudice affinché lo stato riesca ad intervenire in maniera tempestiva per evitare che un negozio di per sé lecito ma socialmente inopportuno goda di tutela. Per Betti il giudice davanti a un negozio deve chiedersi a) se è lecito e b) se è socialmente opportuno (anche questo secondo giudizio può portare nullità per mancanza di meritevolezza).

Per il potere che attribuisce al giudice stesso potere discrezionale del legislatore la tesi di Betti non è coerente con l’ordinamento democratico, ma essa fa parte del patrimonio centrale della nostra dottrina ed è seguita e riproposta da molti altri autori (trabucchi). Altri autori, oltre a Betti, sono partiti dalla tesi causa = funzione arrivando a risultati differenti.

Tesi di Salvatore Pugliatti

Contemporaneo. Innanzitutto Pugliatti muove una critica a Betti: se il negozio giuridico è concetto giuridico, e lo è, giuridici devono essere gli elementi che lo compongono. In quanto tale, il negozio esiste solo sul piano dell’ordinamento, nella realtà ci sono patti, dichiarazioni di volontà. La causa non può essere funzione empirica ma deve essere la funzione che l’atto svolge sul piano dell’ordinamento; causa = funzione giuridica. Sul piano dell’ordinamento, il negozio produce degli effetti (costituzione, estinzione, regolazione di un rapporto giuridico patrimoniale). La causa si coglie osservando gli effetti del negozio; causa = sintesi degli effetti giuridici essenziali, (minima unità effettuale), quelle in assenza dei quali quel negozio non è tale.

Proviamo a riguardare gli esempi precedenti alla luce della nuova teoria:

  • Compravendita: Per Pugliatti la causa va colta sul piano giuridico effetti caratterizzanti:
    • Trasferimento di un diritto (non necessariamente di proprietà) effetto modificativo.
    • Costituzione di un'obbligazione per il pagamento del prezzo.
    CAUSA: Trasferimento di un diritto in cambio della costituzione di un’obbligazione per il prezzo.
  • Donazione: Donare vuol dire semplicemente dare pur non avendo nulla in cambio, senza coinvolgere per la definizione entità sfuggenti come l’animus donandi. La causa: trasferimento di un proprio diritto o assunzione di un’obbligazione senza un corrispettivo.

Si può donare anche se animati da fini egoistici, che però non hanno effetti sul piano giuridico. Non è necessario il fine altruistico, servono criteri oggettivi per la classificazione.

  • Procura: Era stato definito nel negozio astratto, ma con la tesi di Pugliatti la procura ha una funzione: essa costituisce un potere (rappresentativo) in capo a un soggetto. Svanisce la categoria dei negozi astratti, un negozio non può non avere quantomeno l’attitudine a produrre degli effetti. (di maxima può capitare lo stato patologico: un negozio che in concreto è privo dei suoi effetti (acquisto una cosa già mia). Dunque noi potremo descrivere questi effetti in modo sintetico e se possiamo fare ciò vuol dire che ne stiamo descrivendo la CAUSA.

Con la tesi di Pugliatti cade la categoria dei negozi astratti, cade la necessità dell’animus donandi e anche la necessità della distinzione causa/motivi, diventa palese la differenza tra i concetti (non sono più concetti contigui come prima). Motivi: ragioni che hanno optato alla formazione della volontà che ha dato origine a quell’atto; causa: funzione dell’atto venuto ad esistenza in considerazione delle dichiarazioni di volontà. In più anche la nozione di oggetto divenne parte dell’area degli effetti. Le tesi di Pugliatti sono chiare, la causa è visibile con le categorie mentali.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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