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Vendita di cosa futura
L'effetto traslativo si produce appena la cosa viene ad esistenza. Obbligo in più: obbligo di consentire la venuta ad esistenza della merce, poi consegna.
In molti testi si scorge un equivoco di fondo. Queste viste sono sempre vendite ad efficacia reale, ma esse presentano degli obblighi in più rispetto alla vendita di base. Alcuni parlano di sospensione del principio consensualistico: non è vero che il principio non opera dall'inizio (errore concettuale), esso opera subito perché esso attribuisce al contratto la forza di trasferire il diritto: questa forza c'è da subito, ma non può essere usata per mancanza di un elemento. Ciò che rimane sospesa è l'efficacia reale. Queste vendite vengono definite dalla dottrina italiana vendite obbligatorie. Ma, in realtà, la vera vendita obbligatoria è quella dell'ord. Tedesco. È un equivoco la def. Queste altre sono sempre vendite a effetti.
REALI, sebbene sia impropria, l'effetto reale si differisce, dove esistono delle obbligazioni in più rispetto alla fattispecie di base trasferimVendita di cosa specifica: 2 effetti sicuri obbligaz per prezzoun eventuale obbligo di consegnare non rientra nel sinallagmaSe non c'è dissociazione tra TITOLUS e MODUS, la vendita NON è permanete"VENDITA OBBLIGATORIA"VENDITA DI COSA GENERICA – IL DENARORiguarda quasi tutti i nostri acquisti (io non acquisto ciò che vedo in vetrina, ma un altro bene della stessa specie)Ma c'è una cosa generica estremamente diffusa per cui non è così: il DENAROSe il principio consensualistico fosse operativo anche per il denaro, dovremmo pensare che è la SPECIFICAZIONE del denaro a produrre il trasferimento di proprietà su monete e banconote (titoli di credito)In senso comune si dice che una banconota è mia quando ce l'ho in mano. Si tratta di un TITOLO DICREDITO AL PORTATORE.
Abbiamo 2 profili - proprietà della carta - titolarità del credito incorporato in essa
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo
In Italia, la CONSEGNA del denaro è NEGOZIO TRASLATIVO della PROPRIETÀ della carta per il denaro, il princ.cons. NON si applica: il trasferimento del possesso coincide con il trasferimento della proprietà
La "CONSEGNA DEL DENARO" è negozio traslativo reale ad effetti reali
In questo caso il titolo del trasferimento della proprietà non è il contratto di base, ma la CONSEGNA
Vale per l'obbligazione di pagare il prezzo
I contratti reali, tale categoria richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna
Della cosa, che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso, la legge stabilisce le figure tipicamente previste di contratti reali, il comodato, il mutuo, il deposito, il pegno ecc.. Finchè la cosa non passa di mano il contratto non è perfetto. Oggi si ammette che il comodato possa essere configurato sia nella sua versione reale sia nella sua versione meramente consensuale, il contratto è perfetto anche prima della consegna ma con il semplice consenso, così che la consegna così che il comodato sia perfetto anche prima della consegna (es. vettura di cortesia) già solo con il consenso. Il mutuo meramente consensuale o promessa di mutuo che si trova nel codice es. banche che ci mettono a disposizione una somma sul conto. In virtù dell'autonomia contrattuale siamo liberi di stipulare contratti meramente consensuali. La realtà degli affari porta oggi a stipulare più
facilmentecontratti meramente consensuali. Quindi abbiamo contrapposti contratti reali e contrattimeramente consensuali (es.compravendita) poiché la consegna è solo momento esecutivo. Laclassificazione individua due categorie i contratti reali e i contratti meramente consensuali inordine alle modalità di perfezionamento.I contratti ad effetti reali sono classificati secondo il tipo di effetto che producono o contratti adeffetti puramente obbligatori.La norma ha un significato se la si studia in senso storico, nel diritto romano (ma anche neldiritto tedesco attuale) ezio vendizio era la vendita, con il perfezionamento delart.1376 Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosadeterminata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento diun altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto delconsenso delle parti legittimamente manifestato.
contrattonascevano due obbligazioni: la prima grava sul compratore, l'obbligo di pagare il prezzo, l'altra a carico del venditore il quale è obbligato a trasferire la proprietà del bene medesimo attraverso la consegna (per il legislatore tedesco il negozio traslativo della proprietà che non coincide con l'accordo di base, si realizza o con la consegna della cosa (beni mobili) o con la realizzazione della pubblicità immobiliare se è un bene immobiliare).
Nel sistema tedesco la compravendita ha effetti solo obbligatori, si giunge ad attribuire la proprietà all'acquirente per mezzo di un procedimento che richiede due negozi: il primo di base dà vita all'obbligo di pagare il prezzo per l'acquirente e l'obbligo di trasferire la cosa a carico del venditore; il secondo negozio è realizzato per mezzo della consegna o per mezzo dell'iscrizione dei registri fondiari se è un bene immobiliare. In italiano si riconosce
Il potere di trasferire attraverso un'unica tappa dell'internegoziale, perché negare alla volontà umana questa forza? (titolusu è il negozio di base che obbliga a trasferire e modus indica l'atto traslativo il negozio di trasferimento) nasce la categoria del negozio che avoca a sé la funzione sia del titolus che del modus, nasce così la nozione del contratto ad effetti direttamente traslativi, nasce la categoria del contratto capace di dar vita al trasferimento del diritto come diretta conseguenza dell'accordo di base senza la mediazione del negozio traslativo ecco che nasce la categoria del negozio che prevedendo il trasferimento del diritto produce da sé tale trasferimento senza l'intermediazione del negozio traslativo. Gli effetti conformi agli scopi pratici li decide il legislatore, medesima volontà empirica diversi scopi funzionali. Nell'ordinamento italiano l'obbligazione di pagare il prezzo è corrispettiva al.trasferimento del diritto, nell'ordinamento Tedesco l'obbligazione di pagare il prezzo è legata con il nesso di condizionalità reciproca all'obbligo di trasferire. Nell'ordinamento italiano nella compravendita il nesso di corrispettività lega l'obbligazione di pagare il prezzo con l'effetto traslativo. Nell'ordinamento tedesco l'obbligazione di pagare il prezzo è corrispettiva all'obbligazione di trasferire. Un errore frequente è di credere che la categoria dei contratti reali esegua la simultaneità del consenso con il trasferimento, il loro effetto diretto significa che non c'è bisogno di un altro negozio. L'effetto è diretta conseguenza del contratto stipulato. La categoria dei contratti a effetti reali si caratterizza per l'assenza dell'intermediazione di un altro negozio, l'unico atto negoziale effettuato dalle parti si pone quale titolo del
Il trasferimento della fonte dell'effetto è l'unico contratto a cui le parti danno vita. Il contratto ad effetti reali, anche se il trasferimento del diritto non può essere immediato per caratteristica intrinseca della cosa venduta. Quando abbiamo vendita di cosa generica, il venditore è obbligato a provvedere alla specificazione (individuazione) materiale separazione della merce pattuita da una più ampia massa, fin quando non abbiamo questa specificazione l'effetto traslativo non si può produrre. La specificazione è atto materiale di adempimento della relativa obbligazione, il venditore è obbligato ad effettuare la specificazione e quindi l'effetto traslativo si produce e la fonte dell'effetto traslativo rimane il contratto e non l'atto materiale della specificazione poiché non è negoziabile. Questa fa parte della categoria dei contratti ad effetti reali.
Responsabilità
Digressione art.2043 –
responsabilità extracontrattuale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Chiunque abbia una pretesa giuridicamente tutelata verso un bene (non necessariamente un "diritto") ha diritto ad essere risarcito se essa viene lesa. In particolare, se il comportamento offensivo è un inadempimento nell'ambito di un rapporto obbligatorio si ha una responsabilità contrattuale. L'art. 1218 - il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della sua prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il rapporto tra l'art. 2043 e l'art. 1218 è un rapporto insieme - sottoinsieme. Si tratta sempre di responsabilità civile, ma se siamo nell'ambito di un rapportoParliamo più specificamente di responsabilità contrattuale che è un sottoinsieme della responsabilità extracontrattuale. La responsabilità contrattuale si tratta di una sineddoche (una parte per il tutto). Infatti, il 1218 vale per qualunque rapporto obbligatorio, qualsiasi sia la sua fonte. NB. Un'obbligazione nasce dalla legge, da un contratto, da qualsiasi atto o fatto idoneo per legge a produrla. Ma dal punto di vista casistico, la maggior parte delle obbligazioni nasce da un contratto, solo per questo si parla di responsabilità contrattuale. Ma sarebbe più corretto parlare di responsabilità da inadempimento di rapporto obbligatorio per evitare il risultato paradossale di parlare di responsabilità contrattuale anche quando il contratto non c'è. Naturalmente, in tutti i casi in cui la responsabilità non sorge dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio, si ha responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità extracontrattuale ha carattere residuale, non esiste un terzo genere. Responsabilità extracontrattuale significa che una persona può essere ritenuta responsabile per un danno causato ad un'altra persona anche in assenza di un contratto tra le due parti. Questo tipo di responsabilità si applica quando non esistono altre basi legali per attribuire la responsabilità, come ad esempio un contratto o una legge specifica.