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Il termine dell'adempimento

Il termine dell'adempimento è il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, quindi il ritardo è l'inadempimento temporale della prestazione.

Provvisoria in esecuzione della prestazione: a seguito della scadenza del termine, può portare all'adempimento.

Inesattezza temporale della prestazione: eseguita in violazione del termine.

Inadempimento definitivo:

  1. È violato un termine essenziale
  2. L'obbligazione si estingue per impossibilità della prestazione
  3. Il ritardo diviene obiettivamente intollerabile
  4. Si risolve il contratto dal quale deriva l'obbligazione ineseguita

Se c'è risoluzione giudiziale, il debitore non può più adempiere dal momento della notifica della domanda giudiziale di risoluzione.

Se manca una causa che renda definitivo l'adempimento, l'infruttuosa scadenza del termine non legittima il rifiuto della prestazione da parte del creditore, tranne il suo.

diritto al risarcimento del danno. La mora è il ritardo imputabile al debitore, non qualsiasi ritardo ma quello di cui il debitore è responsabile, mentre il ritardo è la fattispecie oggettiva dell'inosservanza del termine. Nel codice art.1224 il debitore in mora è tenuto al risarcimento del danno e non è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione. Presupposti della mora: 1) scadenza del termine 2) imputabilità del ritardo a dolo o colpa del debitore 3) richiesta del creditore (mora ex persona), salvo i casi di mora automatica o mora ex re. Non è necessaria la liquidità del credito, le somme imputate ad interessi vengono calcolate dal giorno della domanda giudiziale, pur se la somma in quel momento è illiquida. In dottrina ci sono due diverse concezioni di mora: - viene identificata la mora con il ritardo, quindi con gli stessi presupposti, di conseguenza il debitore non costituito in mora non è in

ritardo. Obiezione: il ritardo può esserci anche se il debitore non è responsabile e non sia quindi in mora. - viene identificata la mora con il ritardo qualificato, per cui la mora sarebbe caratterizzata da alcune più gravi sanzioni a carico del ritardatario. Quindi anche senza la mora il creditore avrebbe diritto al risarcimento del danno per il ritardo, potrebbe chiedere la risoluzione del contratto, esigere il pagamento della penale, sollevare l'eccezione d'inadempimento... Se poi ricorrono i presupposti della mora a carico del debitore ci sono altre conseguenze quali il pagamento degli interessi sulle somme illiquidate e il rischio dell'impossibilità sopravvenuta. È inammissibile sottrarre il debitore alla sua responsabilità solo perché è mancata la mera formalità del creditore. Obiezione: è inspiegabile il motivo per cui la richiesta di adempimento varrebbe ad accrescere la responsabilità.

debitore rappresentante legale o al tutore.Il contenuto della richiesta deve essere chiaro e preciso, indicando l'obbligazione inadempita, il termine per adempiere e le conseguenze in caso di ulteriore inadempimento. La richiesta può essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del debitore.rappresentante legale, pena l'inefficacia dell'atto. Se ci sono più debitori solidali, la richiesta deve essere fatta a ciascuno di essi, mentre la richiesta fatta da un creditore giova agli altri creditori. La forma: il codice prevede che sia fatta per iscritto, anche in maniera meccanica e senza firma, o con dichiarazione orale verbalizzata. Può essere spedita tramite lettera, tenendo conto però che il creditore deve provare che la richiesta sia pervenuta all'indirizzo del debitore. Non sono previste formule solenni, deve semplicemente risultare che il creditore esige la prestazione. Il valore di costituzione in mora è stato riconosciuto ad ogni atto giudiziale e stragiudiziale con il quale il creditore pretenda l'adempimento (es. citazioni in giudizio, notifiche, ricorsi..), è idonea anche la domanda di risoluzione del contratto o la richiesta informale di prestazione accompagnata dal compimento degli oneri di cooperazione gravanti sulcreditore. L'atto di costituzione in mora non deve indicare necessariamente l'ammontare della prestazione visto che può essere un debito illiquido, ciò che occorre è che il debitore possa identificare il credito. La richiesta può essere fatta anche prima della scadenza, ma la mora ha effetto comunque dalla scadenza del termine. Se la prestazione esige un tempo per la sua esecuzione, la mora si produrrà alla scadenza di quel tempo. La richiesta può indicare un termine entro il quale il debitore sarà tenuto alla prestazione che ha un significato di tolleranza, se il debitore non se ne avvale gli effetti della mora decorrono dal giorno della richiesta. Fondamento dell'onere della richiesta formale: nella presunzione di tolleranza dell'adempimento dilazionato da parte del creditore. I casi in cui occorre la richiesta formale riguardano le obbligazioni senza fissazione di termini e le obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditore.debitore.In entrambi è socialmente usuale presumere una tolleranza nel ritardo e costituire in mora il debitore su richiesta (non orale, se no sarebbe mera sollecitazione).La mora automatica art.1219 2 comma ccNon è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito;2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.1) in questo caso lo sfavore sociale rende inammissibile una tolleranza di ritardo da parte del danneggiato nel riparare l'ingiusta lesione.2) È un atto giuridico in senso stretto, riconducibile al rifiuto, che ha bisogno della capacità legale e naturale del debitore.Non

c'è bisogno di un particolare contenuto ma è sufficiente che sia manifestata la volontà di non voler adempiere (es. il debitore nega di essere obbligato) e che sia resa per iscritto. L'effetto è la mora automatica senza la richiesta del creditore. La dichiarazione resa prima della scadenza fa scattare comunque la mora per applicazione analogica della norma sulla decadenza del beneficio del termine. Per la giurisprudenza il debitore è inadempiente anche prima della scadenza del termine se dimostra con atti e fatti univoci di non voler adempiere.

3) Concerne i debiti portabili, cioè quelli da eseguirsi al domicilio del creditore. Alla scadenza del termine scatta la mora automatica perché tali rapporti si attuano senza una preventiva richiesta del creditore. L'eccezione è quando il debitore muore prima della scadenza del termine, in questo caso il creditore deve richiedere la prestazione agli eredi e la mora scatta dopo 8 giorni.

dal contratto. La costituzione in mora della P.A. può avvenire mediante una diffida formale inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La mora del debitore comporta l'obbligo di risarcire i danni causati dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. Inoltre, il creditore ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni fino a quando il debitore non adempie. È importante sottolineare che la costituzione in mora non è sempre necessaria per far sorgere l'obbligo di risarcimento dei danni da ritardo. Infatti, in alcuni casi, come nel caso del termine essenziale, il debitore è automaticamente in mora senza bisogno di una diffida formale. In conclusione, la costituzione in mora è un'importante figura giuridica che regola il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni. È fondamentale conoscere le diverse ipotesi in cui si può configurare la mora e le relative conseguenze per poter tutelare i propri diritti.normativa. L'amministrazione è in mora e sono dovuti gli interessi moratori indipendentemente dall'emissione o meno del titolo di spesa, cadendo così un vecchio privilegio. Non può essere messa in mora invece per le obbligazioni senza termine o illiquide se sta svolgendo le procedure di liquidazione e pagamento, tranne se le protrae ingiustificatamente o oltre il tempo previsto. Non esiste alcun potere discrezionale della P.A. che possa influire sulle modalità e tempistiche della liquidazione di un'obbligazione. La purgazione della mora è l'estinzione degli effetti della mora che consegue all'adempimento dell'obbligazione e all'attuazione delle eventuali sanzioni per il ritardo. La cancellazione è l'estinzione degli effetti a seguito della rinuncia da parte del creditore. L'interruzione è il venir meno dell'imputabilità del ritardo a seguito del rifiuto illegittimo a ricevere.

La prestazione da parte del creditore. La sospensione indica la tolleranza del creditore per il termine da lui stesso indicato (es. se non adempirai entro tot giorni, adirò le vie legali), prima dell'esercizio dei rimedi contrattuali coercitivi, salvi gli effetti dell'amora e il diritto al risarcimento del danno.

Effetti della mora sul rischio art.1221 cc. Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore. Questo effetto chiamato della perpetuatio obligationis non è una sanzione eccezionale, significa semplicemente che il debitore non può essere liberato dalla sopravvenuta impossibilità.

perché se avesse adempiuto nei termini l'evento si sarebbe evitato e quindi è a lui imputabile. Cioè il debitore è responsabile anche se sopravviene un impedimento che prescinde dalla sua volontà.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
18 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gambaro Antonio.