Capitolo primo: L'inadempimento
L'inadempimento (art.1218 cc) è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, può essere:
- Totale -> Quando la prestazione è del tutto ineseguita
- Definitivo -> Quando la prestazione non può più essere eseguita
- Ritardo -> Quando la prestazione è provvisoriamente ineseguita, può implicare la mora
- Inesatto -> Quando la prestazione è quantitativamente o qualitativamente inesatta
Negligenza
Il criterio fondamentale di determinazione della prestazione è la diligenza (art.1176 cc), cioè l’impiego normalmente adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse creditorio. In base ai vari momenti, la negligenza si distingue in incuria, imprudenza, imperizia, inadeguatezza strumentale e illegalità.
Inesattezza locativa
La prestazione è eseguita in un luogo diverso da quello pattuito dalle parti o previsto dalla legge. Se l’inesattezza incide poco sull’interesse del creditore, è di scarsa importanza ed è tenuto a tollerarla secondo buona fede.
Inesattezza soggettiva
È la mancanza di legittimazione ad eseguire o ricevere la prestazione. L’adempimento eseguito dal non legittimato, se non si tratta di prestazione a carattere personale o venga soddisfatto l’interesse creditorio, è possibile. L’adempimento al non legittimato comporta l’inopponibilità del pagamento al creditore, ma il debitore è liberato se la prestazione va a buon fine, se paga al legittimato apparente, è liberato se paga all’incapace nella misura in cui questi tragga vantaggio.
Parzialità dell'adempimento
Il debitore esegue una parte della prestazione; ciò può essere acquiescenza da parte del creditore per questa parziale prestazione, ma in ogni caso non si estingue il diritto creditorio alla parte ineseguita.
Deficienze del bene nelle obbligazioni attributive
Queste obbligazioni hanno ad oggetto il trasferimento di proprietà o la concessione in godimento di un bene; l’inadempimento è dato dall’inosservanza dei parametri di qualità o quantità della cosa dovuta.
Inosservanza del dovere di correttezza (o buona fede)
Il debitore è tenuto a realizzare e salvaguardare l’interesse creditorio.
Presupposti dell'inadempimento
I presupposti dell’inadempimento sono l’obbligazione, o comunque un impegno traslativo, e la sua certezza, quindi non ci può essere inadempimento di un’obbligazione sottoposta a condizione sospensiva e l’attualità del tempo della prestazione, cioè il debitore è tenuto ad adempiere senza dilazione di tempo. Ancora prima della scadenza del termine è dovuta un’attività preparatoria all’adempimento e la preservazione dell’interesse creditorio. Inoltre, si ha inadempimento, anche se non è scaduto il termine, anche quando c’è la certezza dell’impossibilità totale o parziale della prestazione o c’è la dichiarazione del debitore che non vuole o non può adempiere. La liquidità del credito non è invece un presupposto necessario dell’inadempimento perché, anche se il credito è il liquido ossia non determinato nel suo ammontare, il debitore provvederà a determinare il suo ammontare.
Capitolo secondo: Il giudizio di responsabilità
L'inadempimento imputabile è quello che comporta la responsabilità del debitore cioè la soggezione all’obbligo del risarcimento del danno. L’imputabilità si fonda sul principio di colpa, ossia nessuna responsabilità senza colpa. Anche l’inadempimento imputabile è un fatto antigiuridico e quindi ci sono comunque dei rimedi per preservare la posizione creditoria. In questo caso comunque il debitore è liberato, ma ovviamente non otterrà vantaggi della controprestazione.
Art.1218 cc Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Questo articolo è stato fonte di scontro in dottrina tra due opposte teorie: quella della responsabilità per colpa e quella della responsabilità oggettiva. Per i fautori della responsabilità oggettiva (R.O.), il debitore è sempre responsabile a prescindere dalla sua colpa, a meno che l’obbligazione si estingua per impossibilità oggettiva e assoluta, ossia che non rientri nella sfera del debitore e che nessuno sforzo umano può superare. Se però dipende da colpa del debitore, ne risponde ugualmente. Questa teoria molto severa è stata attenuata con altre due:
- Una prima dove si valuta se l’impedimento possa o non possa essere superato con l’impiego cooperativo richiesto al debitore per quel tipo di obbligazione, sempre tenendo conto che gli impedimenti non devono rientrare nella sfera personale del debitore, quindi devono essere di tipo oggettivo.
- Una seconda che fa riferimento alla buona fede, ossia il debitore è liberato se l’inadempimento richiede l’impiego di mezzi anormali che secondo buona fede non è tenuto a impiegare.
L’impossibilità liberatoria è sempre oggettiva e assoluta. Vi è infine una tesi intermedia tra le due responsabilità per colpa e oggettiva, fondata sul contenuto dell’obbligazione: nelle obbligazioni in cui il debitore è tenuto ad impedire il perimento o la sottrazione del bene risponde oggettivamente, negli altri casi per colpa.
Critiche alla responsabilità oggettiva
Non si capisce per quale motivo il debitore debba sempre essere considerato responsabile, tranne per l’ipotesi di impossibilità oggettiva e assoluta; a sostegno di questa tesi si dice che ogni soggetto sopporta i rischi della propria economia e non può trasferirli a un terzo. Ma proprio perché il creditore non è un terzo qualsiasi, ma il soggetto verso cui il debitore è obbligato, non si tratta di trasferire i rischi del debitore, ma di stabilire i limiti entro i quali il debitore debba personalmente e economicamente sacrificarsi per soddisfare l’interesse creditorio. La teoria sull’impegno debitorio fa riferimento all’esigenza di fissare i limiti, ma non indica il criterio per misurare l’impegno. Per la teoria della R.O. fondata sulla buona fede, il criterio andrebbe ravvisato in questa, ma non si chiarisce come questa dovrebbe segnare il limite tra ciò che il creditore può e non può pretendere. Il criterio di buona fede impedisce al creditore di abusare del suo diritto e di cooperare con il debitore, ma non vale a segnare la misura dell’impegno debitorio di fronte al creditore interessato all’adempimento che non è obbligato a sacrificare il suo interesse.
Responsabilità del debitore fondata su dolo e colpa
Con questa teoria si ha riguardo all’impegno dovuto dal debitore. La colpa è intesa in senso oggettivo, ossia come inosservanza della normale diligenza quale sforzo tecnico e volitivo adeguato al soddisfacimento dell’interesse creditorio. Quindi il debitore non è inadempiente se l’impedimento non era prevedibile, né superabile con la normale diligenza; l’obbligazione infatti non esige che il creditore sia soddisfatto a costo di qualunque sacrificio. Per i fautori della R.O. il principio della colpa sarebbe smentito dal codice civile che per la prova liberatoria parla di impossibilità, ma non è così perché la legge non dice oggettiva e assoluta. Nell’esame della giurisprudenza si tende a escludere l’inadempimento se il debitore ha seguito le regole dell’ordinaria diligenza. Infatti si dice che il debitore risponde fino al limite dell’impossibilità sopravvenuta e questa è l’impedimento non prevedibile, né superabile con la normale diligenza, quindi risponde perché è in colpa. La prevedibilità rileva sotto il profilo della evitabilità. Se un impedimento è prevedibile ma inevitabile, esso vale a liberare il debitore, salvo che questi ne abbia assunto il rischio.
Sentenze e responsabilità
Nelle sentenze è sia dichiarata la responsabilità se il debitore è manifestamente in colpa o non dia prova della sua diligenza per superare l’impedimento, sia la non responsabilità se l’inadempimento non è dipeso da negligenza. I fautori della R.O. sostengono che proprio dalle sentenze si trae che le decisioni sulla responsabilità del debitore prescindono dalla valutazione della colpa e per dimostrare ciò prendono ad esempio le obbligazioni generiche e pecuniarie e quelle di risultato.
Obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore è sempre responsabile a prescindere dalla colpa perché vista la genericità della prestazione non diviene mai impossibile. Si cita a tal proposito la massima della giurisprudenza per cui la mancanza di denaro non è mai causa di esonero. La massima va condivisa perché la mancanza di denaro non è di per sé causa di esonoro, ma per il giudizio di responsabilità rileva lo sforzo debitorio. Se quindi il debitore adduce la mancanza di denaro pur avendo patrimonio che potrebbe liquidare per soddisfare il creditore è in colpa; lo è anche se si trova in uno stato di impotenza finanziaria dovuta al fatto che non ha agito con oculatezza; ma non è in colpa se l’impotenza finanziaria deriva da eventi straordinari o imprevedibili o da impedimenti non evitabili con la dovuta diligenza. L’impotenza finanziaria non può essere invocata dal debitore neppure se è tenuto ad una prestazione diversa dal denaro, ma per l’esecuzione della quale occorra l’impiego di denaro.
Obbligazioni generiche
Per le obbligazioni generiche il codice non detta regole, ma la prevalente dottrina afferma che il debitore è assoggettato alla responsabilità oggettiva perché il genere non perisce mai. Il debitore di cose generiche è certamente responsabile se adduce, per liberarsi, solo che le cose sono perite ma ciò non vuol dire che sia responsabilità oggettiva. Il debitore deve reperire sul mercato le cose dovute, anche con un aggravio dei costi in base al normale sforzo diligente richiestogli, visto che il contenuto dell’obbligazione è generico, se non lo fa è in colpa. Il debitore è esentato da responsabilità se per eventi straordinari e quindi a lui non imputabili (divieti d’importazione, fatti bellici) non può reperire il bene e quindi adempiere. È esonerato anche, in caso di produzione di beni industriali, se l’impedimento che colpisce l’impresa produttrice (sommosse, distruzioni..) non derivino da cause non prevedibili, né superabili con l’adeguato sforzo diligente.
Obbligazioni di risultato
Le obbligazioni di risultato, secondo la tesi francese, sarebbero assoggettate a responsabilità oggettiva perché il debitore assicura il risultato e quindi è responsabile oggettivamente se non lo consegue. Oltre a non esservi riscontro nel nostro codice, non c’è neppure nell’esperienza contrattuale. Il debitore assume l’obbligo di far ottenere un determinato fine utile (es. la restituzione del bene nel deposito) ma è un impegno obbligatorio e non un’assicurazione. Il debitore quindi non risponde se l’inadempimento non era prevedibile, né superabile con il normale sforzo diligente adeguato al tipo di prestazione.
Obbligazioni professionali
Con riferimento a queste, l’art.1176 cc dice che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata. Si impone al professionista una diligenza qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati; tuttavia, l’adeguatezza è sempre riferita allo standard professionale della sua categoria e non è quindi una responsabilità aggravata. Anzi, visto l’art.2236 cc, per cui il prestatore d’opera risponde solo per dolo o colpa grave nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, sembrerebbe quasi una minore responsabilità. L’interpretazione dottrinale è tuttavia nel senso che il professionista risponde per dolo o colpa grave se per l’esecuzione della prestazione ci vuole una perizia superiore a quella della sua categoria. La colpa grave è data da un comportamento nel quale il professionista non sarebbe dovuto incorrere per la sua particolare perizia, avrebbe dunque dovuto avere almeno un minimo di nozioni e tecniche dovute al professionista generico della sua categoria.
Esimenti giurisprudenziali tipizzati
- Atti della pubblica autorità (P.A.) -> I divieti della P.A. sono considerati impedimenti, come ipotesi di impossibilità della prestazione. L’atto è possibile ma comporterebbe la violazione di un precetto imperativo. L’impedimento è valutato con riferimento alla sua prevedibilità e evitabilità con la normale diligenza. Non c’è quindi esimente se c’erano circostanze che facevano prevedere l’emanazione dell’atto (es. era già instaurato un procedimento espropriativo); non c’è neppure se l’impedimento può essere rimosso con il compimento di determinati oneri. La normale diligenza invece non impone di impugnare l’atto per la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo.
- Atti dell’autorità straniera -> Non hanno efficacia nel nostro ordinamento se non sono recepiti per norma o in giudizio; se però il debitore prova che l’inosservanza del divieto gli implicherebbe conseguenze personali o patrimoniali superiori allo sforzo diligente dovuto è liberato (es. arresti, revoca di licenze..).
- Eventi naturali -> Con il progresso tecnico sono controllabili quindi il debitore deve provare di aver predisposto tutte le misure di prevenzione adatte secondo lo standard dovuto e nonostante il normale sforzo diligente, gli eventi si sono verificati ugualmente per la loro straordinarietà e gravità.
- Sopravvenuta inettitudine della persona del debitore -> Gli eventi che colpiscono la psiche o il fisico del debitore sono cause di esonero se la prestazione è a carattere personale. Ci può essere la perdita della capacità di intendere e volere per infermità mentale, ma anche la penosità della prestazione che superi il normale sforzo diligente. È irrilevante in questi casi che le malattie siano causate dalla negligenza del debitore, perché la cura della salute è un diritto superiore all’interesse creditorio. Il debitore è in colpa se non ha eseguito la prestazione pur essendo già insorto o prevedibile l’impedimento, causando un danno superiore a quello dell’astensione.
- L’errore del debitore -> L’errore sull’esistenza del debito o sul termine esenta da responsabilità se non è evitabile con la normale diligenza, ossia quando ci sono circostanze obiettive tali da far credere a una persona con normale capacità e diligenza che il debito non sussista o non sia scaduto.
- Lo stato di necessità -> Il debitore è costretto a compiere un atto lesivo del diritto di credito per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona. Nell’illecito civile c’è una norma, l’art.2045 cc, che pone solo l’obbligo di pagare un’equa indennità: la dottrina prevalente ritiene che non la si possa applicare anche alla responsabilità contrattuale. Secondo una prima opinione perché lo stato di necessità non colpirebbe il debitore quale soggetto implicato nel rapporto obbligatorio e quindi non sarebbe un impedimento alla sua prestazione; secondo altra opinione invece si riconosce l’esimente ma il debitore non dovrebbe neppure pagare l’equa indennità perché essendo un obbligo particolare, l’istituto non sarebbe suscettibile di applicazione analogica. Queste opinioni creano discriminazioni ingiustificate perché lo stato di necessità è un’esimente personale e non legato all’atto illecito o all’inadempimento. Infine è vero che si esclude la responsabilità ma non il fatto lesivo e quindi ci vuole l’indennità.
- Fatto del terzo -> Può rilevare sotto tre aspetti: 1. come mancata prestazione al debitore dei mezzi necessari per adempiere e in questo caso non è un’esimente perché il debitore deve tutelarsi contro l’inadempimento o il ritardo del suo debitore; 2. come intervento che priva il debitore del bene dovuto o dei mezzi per adempiere e in questo caso non è un’esimente se il bene o i mezzi sono nella sua sfera di controllo a meno che non abbia fatto di tutto per prevenire il fatto del terzo, lo stesso vale anche se il bene o i mezzi sono sotto la sfera di controllo del creditore (es. l’albergatore); 3) come costrizione all’inadempimento e in questo caso è un’esimente di responsabilità se la minaccia è grave e seria.
- Lo sciopero -> È una delle più ricorrenti cause di inadempimento e di ritardo della prestazione. In teoria l’imprenditore potrebbe sempre evitare lo sciopero cedendo alle richieste degli scioperanti; in pratica, se è imprevedibile e inevitabile alla stregua del normale sforzo debitorio, è un’esimente. Un primo limite allo sforzo diligente è dato dal non dover l’imprenditore accondiscendere a richieste che porterebbero al dissesto finanziario o al fallimento. Un altro limite, se si tratta di sciopero dovuto a conflitti intersindacali, è dato dal non poter l’imprenditore negoziare un’intesa riservata alla contrattazione collettiva per soddisfare l’interesse del creditore. Lo sciopero colposamente provocato o non evitato dall’imprenditore lo rende responsabile.