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Impresa e azienda

Diritto dell'imprenditore

Ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, "L'iniziativa economica privata è libera" e l'istituto per eccellenza espressione di questo principio è l'impresa. Il codice civile non definisce l'impresa, ma l'imprenditore, con lo scopo di porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa: del resto è alla figura dell’imprenditore che la legge fa riferimento per la disciplina della sua attività ed, in particolare, per la determinazione degli obblighi da osservare.

Definizione di imprenditore

Ai sensi dell'articolo 2082, imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L'impresa è appunto quell'attività economica organizzata. Destrutturando la disposizione, i caratteri che caratterizzano l’imprenditore sono quindi:

  • Economicità: serie coordinata di atti legati da un disegno unitario produttivo di ricchezza, che deve essere idonea a coprire i costi di produzione; poi può anche non essere destinata al lucro, vedi associazioni e altri enti, e nemmeno al mercato, cioè allo scambio.
  • Professionalità: l’attività deve essere abituale o ciclica e non episodica.
  • Organizzazione: l’attività di impresa deve realizzare l’organizzazione anche di un solo fattore di produzione: il capitale quindi o il lavoro.

La individuazione dell’imprenditore si ha con la spendita del nome nei rapporti esterni (articolo 1705 e seguenti), sì che acquista la qualità di imprenditore, sopportandone il rischio giuridico, colui che formalmente appare titolare (detto prestanome) e non chi effettivamente ha la direzione dell’impresa (imprenditore occulto), pur rimanendo questo esposto al rischio economico dell’attività.

Esercizio dell'impresa altrui

L’esercizio dell’impresa altrui si ha qualora l’imprenditore è incapace di agire: se l’impresa è agricola si applicano le regole su potestà genitoria, tutela e curatela; se commerciale, l’incapace non può iniziare l’attività (salvo che sia minore emancipato e abbia avuto l’autorizzazione del tribunale), ma può, previa autorizzazione del tribunale, continuarla e gli atti compiuti dal rappresentante legale sono imputati all’incapace.

Circa l’inizio dell’attività di impresa, rilevante per l’assoggettamento alle procedure concorsuali (disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente ed i suoi creditori con la presenza di un’autorità pubblica ed altri soggetti), non si guarda all’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, né le concessioni o autorizzazioni amministrative, ma gli atti preparatori, che si considerano atti di impresa se idonei a predisporre un’organizzazione (acquistare un locale attrezzato è esercizio di impresa se si aggiunge la stipula di contratti di fornitura, acquisto di macchinari e materie prime, ecc.). In modo analogo la fine dell’attività di impresa non risulta dalla denuncia di cessazione alla camera di commercio ma dalla liquidazione del complesso aziendale, quindi della organizzazione.

Tipi di imprese

Imprenditore agricolo

L’attività è agricola per:

  • Natura: riguarda la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali e in genere tutte “le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
  • Connessione: è tale se ricorrono due condizioni, quali: chi la esercita deve essere già qualificato imprenditore agricolo per lo svolgimento di una attività agricola di base collegata a quella connessa (connessione soggettiva); è poi essenziale la prevalenza dei prodotti provenienti dall’attività di base tra quelli oggetto del processo di trasformazione o commercializzazione (connessione oggettiva).

Come il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo non è sottoposto allo statuto dell’imprenditore commerciale, salvo che rivesta la forma di una società commerciale (non è tenuto alle scritture contabili o soggetto a procedure concorsuali), ma ad uno statuto proprio, concernente obblighi quali l’iscrizione nel registro delle imprese a fini anagrafici e di pubblicità dichiarativa.

Piccolo imprenditore

L’essenza, la qualificazione della piccola impresa è legata alla sua dimensione, sì che criterio (qualitativo) caratterizzante è il lavoro, che deve essere prevalentemente personale e/o familiare e deve prevalere rispetto al capitale impiegato e sul volume di affari realizzato. Secondo leggi speciali, se in alcuni casi tassativamente previsti, se manca la prevalenza del lavoro personale e della propria famiglia, l’imprenditore sarà piccolo solo a determinati fini, ma non a quelli civilistici e fallimentari. Presenta uno statuto a sé l’impresa artigianale, caratterizzata da un’attività di trasformazione che appartiene alla categoria dell’industrialità e che talvolta può avere dimensioni di attività industriale.

Imprenditore commerciale

Si definisce tale l’impresa che produce mediante un processo anche minimo di trasformazione (al di fuori del normale processo agricolo), quindi industrialmente, beni e servizi, o che svolge attività di intermediazione nella circolazione e distribuzione di beni o servizi (è un caso di unificazione di trattamento normativo, in quanto commerciali dovrebbero essere solo le prime).

Rappresenta la figura d'imprenditore più importante ed anche quello sottoposto a maggiori oneri:

  • Sottoposizione esclusiva al fallimento ed alle altre procedure concorsuali;
  • Obbligo pubblicitario d'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese: a seconda dell’impresa può avere, come più frequente, mera efficacia dichiarativa (rende noto e opponibili ai terzi fatti e atti relativi all’impresa), ma può avere anche efficacia costitutiva (es. s.p.a.).
  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili: hanno efficacia probatoria contro l’imprenditore e nello specifico tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa. Per le scritture si ha riguardo verso il libro giornale, libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dimensione dell’impresa.
  • Rappresentanza commerciale: è facoltà dell’imprenditore nominare uno o più soggetti all’esercizio dell’impresa, o di un suo settore o di una sede secondaria (c.d. preposizione institoria), attribuendo automaticamente all’institore ampi poteri di gestione e rappresentanza, salvo limitazioni previste nella procura ed esclusi i poteri di alienare e ipotecare beni immobili senza espressa autorizzazione; l’institore agirà in nome dell’imprenditore e può essere eventualmente chiamato da terzi a rispondere della attività gestita, compreso lo stare in giudizio in nome dell’imprenditore per le obbligazioni relative all’esercizio di impresa. Il commesso, quale lavoratore subordinato, può compiere, salvo limitazioni nella procura, gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui è incaricato.

Impresa familiare

Ai sensi dell’articolo 230 c.c. è quell’impresa in cui collaborano in modo continuativo (non necessariamente a tempo pieno e in modo esclusivo) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo dell’imprenditore. È un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia per esaltare l’importanza del lavoro che i familiari svolgono all’attività di impresa e tutelarli qualora non siano in grado di contrattare con l’imprenditore il prezzo della loro collaborazione.

Non si identifica con la piccola impresa, sì che può esservi una grande impresa familiare o una piccola che non lo è (l’imprenditore potrebbe non utilizzare i familiari o potrebbe non averne); ha poi natura non collettiva come si riteneva un tempo (dal momento che il potere dell’imprenditore per certi aspetti risulta limitato nei confronti dei familiari), ma individuale, in quanto la qualità di imprenditore è attribuita non a tutti i partecipanti ma solo al soggetto cui fanno capo i rapporti familiari, che gestisce l’attività assumendo diritti e obblighi nei confronti di terzi, l’unico legittimario ad agire e resistere in giudizio.

I diritti dei partecipanti all’impresa familiare sono:

  • Diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia
  • Partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato
  • Partecipazione alla gestione dell'impresa, in tema di decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa
  • Trasferimento dei diritti di partecipazione all'impresa familiare, a meno che il trasferimento non sia a favore di altro familiare che possa far parte di detta impresa e con il consenso di tutti gli altri
  • La liquidazione dei diritti di partecipazione, per qualsiasi causa avvenga, può avvenire anche in denaro
  • Diritto di prelazione, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda

I creditori personali del partecipante non possono pignorare i beni aziendali, né espropriare la quota di partecipazione o chiederne la liquidazione; ma al limite pignorare i diritti individuali spettanti a questo (es. utili). Per tutelare l’integrità dell’azienda il diritto di partecipazione è trasferibile solo in favore di familiari e con il consenso di tutti i partecipi (per altre decisioni vale la maggioranza dei partecipanti calcolata per teste e non per contributi); la qualità di partecipante si perde con la morte o la cessazione del rapporto familiare tramite recesso, esclusione deliberata dalla maggioranza o per impossibilità a prestare il lavoro.

Impresa sociale

Sono organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, quale ad es. attività di impresa finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, o in settori di particolare rilievo sociale.

Requisiti essenziali che gli enti devono mantenere per conservare la qualificazione di impresa sociale sono la finalità di interesse generale e lo scopo di lucro: indica da una parte il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o capitale a associati, soci, gestori, lavoratori, sì da escludere l’intento speculativo di coloro che partecipano all’attività d’impresa; dall’altra l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. L’atto costitutivo deve avere forma solenne recante l’espressa indicazione dell’oggetto sociale e l'assenza dello scopo di lucro (oltre agli ordinali elementi validi alla costituzione di un ente, quale denominazione, sede, composizione, ecc.); l’iscrizione è svolta in apposita sezione del registro delle imprese con efficacia costitutiva della qualifica di impresa sociale.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
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