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FORME DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE

CONSORZI

Si hanno forme di cooperazione qualora più imprese, ai sensi del 2602, specie se operano nello

stesso settore, riescono a coordinare lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività

instituendo un’organizzazione consortile comune. il consorzio, quale forma associativa fra

imprese, può costituirsi in forma di società commerciale o di società consortile e può perseguire

diversi fini: regolare la produzione e gli scambi o il contingente di produzione spettante ad ogni

consorziato (2603), elaborare nuovi sistemi produttivi ecc. Per la costituzione, è necessario che il

contratto sia a pena di nullità in forma scritta, recante l’oggetto, gli obblighi e i contributi dei

consorziati, le condizioni di ammissione di nuovi aderenti e eventualmente la durata e la sede.

La quota o parte di ciascun consorziato non corrisponde alla quota di partecipazione delle società

commerciali rientranti nel consorzio; nell’ipotesi di recesso e di esclusione, la quota si accresce

proporzionalmente a quelle degli altri. Le deliberazioni circa l’attuazione dell’oggetto consortile

sono presi di regola col voto favorevole della maggioranza dei consorziati, mentre per la

modificazione del contratto è necessario il consenso di tutti; in caso di scioglimento del consorzio,

si avvia la liquidazione.

Qualora il consorzio svolga un attività produttiva esterna, lo stesso assume qualità di imprenditore

ed è previsto la costituzione necessaria di un fondo consortile autonomo, costituito dai contributi

degli aderente e dai beni con esse acquistati, indivisibile per i consorziati e non aggredibile dai

creditori particolari dei consorziali. I creditori invece del consorzio possono far valere i loro diritti

esclusivamente sul fondo.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (Geie) è un organismo di cooperazione

transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica

(persone fisiche, società, enti) e ambito di operatività, a condizione che appartengano almeno a

due Stati membri diversi e siano portatori di un interesse che possa essere soddisfatto dall’attività

del GEIE. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo dovrebbe permettere a piccole e medie

imprese, appartenenti ad almeno due paesi, di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le

loro dimensioni permetterebbero. Tuttavia il fine del GEIE non è quello di ottenere un profitto, per

quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività delle imprese

europee che lo costituiscono.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA IMPRESE

L’accordo tra imprese può essere temporalmente circoscritto per realizzare un’attività produttiva in

comune mediante contratti di joint venture, senza che con esso nasca un nuovo soggetto giuridico

ù8ùciacsuna impresa conserva autonomia di gestione e distinti compiti). L’associazione o

raggruppamento è orizzontale quando le imprese sono sul medesimo piano rispetto al

committente al quale rispondono per l’esecuzione dell’intero lavoro; è verticale quando nel bando

di gara (es. appalto pubblico) si indicano parti scorporabili dell’opera per le quali rispondono solo

l’impresa interessata e la capogruppo.

IMPRESA E SOCIETA’

ATTIVITA’ PRODUTTIVA E STRUMENTO SOCIETARIO

L’attività di impresa può essere svolga usando lo strumento societario; la fattispecie costitutiva

dell’atto di autonomia e di seguito del soggetto societario, può avvenire tramite contratto

consensuale bi o plurilaterale da stipularsi in forma scritta alla natura del conferimento e in caso di

società commerciale deve essere pubblicizzato tramite iscrizione nel registro delle imprese; la

fattispecie costitutiva può anche essere unilaterale, ciò può riguardare società dalla natura

rilevanti come la s.p.a. e la s.r.l. (società uni personale).

Nel caso delle società di fatto, la fattispecie costitutiva non si costituisce tramite una o più

dichiarazioni, ma tramite fatti concludenti; tale società per difetto di forma, non potendo rispettare

gli oneri di pubblicità delle società commerciali, sarà irregolare (così come quella costituita per

atto scritto ma non iscritta); le società di fatto si dicono poi occulte (caratterizzata dalla clausola di

segretezza, quindi nei rapporti esterni agisce in nome di uno dei soci) o apparenti (sebbene

inesistente, per un complesso di comportamenti e circostanze, appare tale per principio di buona

fede).

Il contratto di società si distingue per 3 elementi:

- Obbligo di conferimento: per esistere la società necessita di un fondo sociale costituito dalle

prestazioni dei quali i soci si sono obbligati e il cui oggetto può essere potenzialmente

qualsiasi bene o servizio patrimoniale (suscettibile di valutazione economica: anche la

prestazione d’opera).

- Esercizio dell’attività economico-produttiva: tale esercizio deve avvenire tramite un patrimonio

comune, quale comunione dei soci di determinati diritti reali e che si caratterizza per

l’organizzazione tipica dello strumento societario e per la destinazione della produzione e

scambio di beni e servizi.

- Scopo produttivo lucrativo: l’attività esercitata deve tendere alla realizza zio di utili da ripartire

tra i soci o di vantaggi economici (riduzione di costi nel processo produttivo o nell’acquisto di

fattori).

Ai sensi del 2249, sono elencate le forme tassative di società, inderogabili quindi dall’autonomia

negoziale, la quale conserva comunque la capacità di scelta del tipo legale (salvo per le società

aventi oggetto commerciali, le quali non possono assumere forme di società semplice), di

modificare o integrare, nel rispetto delle norme inderogabili, alcuni statuti delle forme legali,

nonché introdurre c.d. clausole atipiche nell’atto costituivo (se non si stravolgono gli aspetti

essenziali della società). I patti parasociali, quelli che intervengono tra i soci e non sono

formalizzati nell’atto costitutivo, finalizzati a regolare il comporta meno dei soci, sono validi ed

efficaci nei limiti delle disposizioni in materia di contrattuale e societario.

Le forme societarie si distinguono principalmente per:

Attività svolta: grande distinzione è fatta per le società semplice con oggetto non commerciale e

gli altri tipi societari aventi oggetto commerciale

Scopo perseguito: distinzione è fatta tra società a scopo lucrativo (è la normalità tra i tipi societari)

e scopo mutualistico (tipico delle cooperative; il lucro non è per froza assente, ma è strumentale

allo scopo principale)

Responsabilità verso i terzi creditori sociali: distinzione è fatta tra i regimi di responsabilità

personale e solidale dei soci che hanno agito in nome e per conto della società semplice, alla

responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.n.c; dalla responsabilità solidale e illimitata dei

soci nella s.a.s., alla responsabilità esclusiva del patrimonio sociale nelle società di capitali.

Organizzazione dei rapporti interni: nelle società di persone prevale il profilo personale dei soci,

mentre in quelle di capitali prevale l’organizzazione interna (potenzialmente di gruppo).

CRISI DELL’IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

CRISI DELL’IMPRESA

La crisi dell’impresa (derivante ad es. da uno squilibrio tra capitale proprio e di terzi) coinvolge

interessi plurimi e talvolta contrastanti: la crisi infatti minaccia oltre i lavoratori e i creditori sociali (i

cui interessi potrebbero configgere dal momento che la liquidazione dell’impresa può danneggiare

gli uni e avvantaggiare gli altri) anche i rapporti con altri imprenditori commerciali, comportando

ripercussioni sull’intera economica.

La risposta dell’ordinamento è stata abbastanza flessibile, sebbene inizialmente più che altro

rivolta agli interessi creditori: ecco allora che la originaria riforma fallimentare del 1942, prevedeva

tra i vari punti la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, amministrazione

controllata (consentiva all’imprenditore in temporanea crisi di ottenere dai creditori una dilazione

generalizzata per il soddisfacimento delle obbligazioni); la riforma del 2005, ha visto eliminata la

amministrazione controllata, dimostratasi inadeguata per il superamen della crisi temporanea, ma

sono state di molto ampliate le possibilità di salvare l’azienda. Le procedure concorsuali

garantiscono, secondo il principio della par condicio creditorum, il concorso di tutti i creditori sui

beni del debitore e vietano l’aggressione del patrimonio personale del debitore con azioni

esclusivamente individuali; sono escluse dalle procedure concorsuali gli enti pubblici, i piccoli

imprenditori e società tra avvocati.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI DI RISANAMENTO

Prima della riforma, le soluzioni della crisi aziendale concordate in sede stragiudiziale, pur

essendo più agili ed efficaci delle procedure concorsuali, hanno sempre avuto la esigenza di un

riparo protettivo nel caso di insuccesso definitivo (dichiarazione di fallimento) dell’impresa.

Comunque sia i principali istituti, entrambi esenti per loro particolarità da azione revocatoria (salvo

fallimento), erano:

Accordi di ristrutturazione dei debiti: accordo tra l’imprenditore in crisi e i creditori che

rappresentino al meno il 60% dei crediti con l’aggiunta della relazione i un esperto che ne attesta

l’attuabilità e l ‘idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo; la

espressione indica che avviene una modifica della struttura dei debiti dell’impresa, attuata

incidendo su elementi quali la scadenza, interessi, ammontare e non solo. L’accordo di

ristrutturazione vincola solo i creditori che lo hanno stipulato.

Piani di risanamento: piano volto a consentire il risanamento della esposizione debitoria

dell’impresa e il ragionevole riequilibrio della sua situazione finanziaria attestata da un revisore

contabile.

PROCEDURE CONCORSUALI

I caratteri fondamentali delle procedure concorsuali sono l’universalità (riguarda l’intero patrimonio

dell’imprenditore insolvente) e la concorsualità della partecipazione (tutti i creditori esistenti all’atto

della dichiarazione di fallimento hanno diritto a parteciparvi). Il nostro ordinamento, nello specifico

decreti legge e la legge fallimentare del ’42, poi riformata (il codice civile non prevede), prevede 5

distinte procedure concorsuali:

Fallimento: presupposti del fallimento dell’imprenditore commerciale sono l

Dettagli
A.A. 2013-2014
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.