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FORME DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE
CONSORZI
Si hanno forme di cooperazione qualora più imprese, ai sensi del 2602, specie se operano nello
stesso settore, riescono a coordinare lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività
instituendo un’organizzazione consortile comune. il consorzio, quale forma associativa fra
imprese, può costituirsi in forma di società commerciale o di società consortile e può perseguire
diversi fini: regolare la produzione e gli scambi o il contingente di produzione spettante ad ogni
consorziato (2603), elaborare nuovi sistemi produttivi ecc. Per la costituzione, è necessario che il
contratto sia a pena di nullità in forma scritta, recante l’oggetto, gli obblighi e i contributi dei
consorziati, le condizioni di ammissione di nuovi aderenti e eventualmente la durata e la sede.
La quota o parte di ciascun consorziato non corrisponde alla quota di partecipazione delle società
commerciali rientranti nel consorzio; nell’ipotesi di recesso e di esclusione, la quota si accresce
proporzionalmente a quelle degli altri. Le deliberazioni circa l’attuazione dell’oggetto consortile
sono presi di regola col voto favorevole della maggioranza dei consorziati, mentre per la
modificazione del contratto è necessario il consenso di tutti; in caso di scioglimento del consorzio,
si avvia la liquidazione.
Qualora il consorzio svolga un attività produttiva esterna, lo stesso assume qualità di imprenditore
ed è previsto la costituzione necessaria di un fondo consortile autonomo, costituito dai contributi
degli aderente e dai beni con esse acquistati, indivisibile per i consorziati e non aggredibile dai
creditori particolari dei consorziali. I creditori invece del consorzio possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo.
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (Geie) è un organismo di cooperazione
transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica
(persone fisiche, società, enti) e ambito di operatività, a condizione che appartengano almeno a
due Stati membri diversi e siano portatori di un interesse che possa essere soddisfatto dall’attività
del GEIE. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo dovrebbe permettere a piccole e medie
imprese, appartenenti ad almeno due paesi, di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le
loro dimensioni permetterebbero. Tuttavia il fine del GEIE non è quello di ottenere un profitto, per
quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività delle imprese
europee che lo costituiscono.
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA IMPRESE
L’accordo tra imprese può essere temporalmente circoscritto per realizzare un’attività produttiva in
comune mediante contratti di joint venture, senza che con esso nasca un nuovo soggetto giuridico
ù8ùciacsuna impresa conserva autonomia di gestione e distinti compiti). L’associazione o
raggruppamento è orizzontale quando le imprese sono sul medesimo piano rispetto al
committente al quale rispondono per l’esecuzione dell’intero lavoro; è verticale quando nel bando
di gara (es. appalto pubblico) si indicano parti scorporabili dell’opera per le quali rispondono solo
l’impresa interessata e la capogruppo.
IMPRESA E SOCIETA’
ATTIVITA’ PRODUTTIVA E STRUMENTO SOCIETARIO
L’attività di impresa può essere svolga usando lo strumento societario; la fattispecie costitutiva
dell’atto di autonomia e di seguito del soggetto societario, può avvenire tramite contratto
consensuale bi o plurilaterale da stipularsi in forma scritta alla natura del conferimento e in caso di
società commerciale deve essere pubblicizzato tramite iscrizione nel registro delle imprese; la
fattispecie costitutiva può anche essere unilaterale, ciò può riguardare società dalla natura
rilevanti come la s.p.a. e la s.r.l. (società uni personale).
Nel caso delle società di fatto, la fattispecie costitutiva non si costituisce tramite una o più
dichiarazioni, ma tramite fatti concludenti; tale società per difetto di forma, non potendo rispettare
gli oneri di pubblicità delle società commerciali, sarà irregolare (così come quella costituita per
atto scritto ma non iscritta); le società di fatto si dicono poi occulte (caratterizzata dalla clausola di
segretezza, quindi nei rapporti esterni agisce in nome di uno dei soci) o apparenti (sebbene
inesistente, per un complesso di comportamenti e circostanze, appare tale per principio di buona
fede).
Il contratto di società si distingue per 3 elementi:
- Obbligo di conferimento: per esistere la società necessita di un fondo sociale costituito dalle
prestazioni dei quali i soci si sono obbligati e il cui oggetto può essere potenzialmente
qualsiasi bene o servizio patrimoniale (suscettibile di valutazione economica: anche la
prestazione d’opera).
- Esercizio dell’attività economico-produttiva: tale esercizio deve avvenire tramite un patrimonio
comune, quale comunione dei soci di determinati diritti reali e che si caratterizza per
l’organizzazione tipica dello strumento societario e per la destinazione della produzione e
scambio di beni e servizi.
- Scopo produttivo lucrativo: l’attività esercitata deve tendere alla realizza zio di utili da ripartire
tra i soci o di vantaggi economici (riduzione di costi nel processo produttivo o nell’acquisto di
fattori).
Ai sensi del 2249, sono elencate le forme tassative di società, inderogabili quindi dall’autonomia
negoziale, la quale conserva comunque la capacità di scelta del tipo legale (salvo per le società
aventi oggetto commerciali, le quali non possono assumere forme di società semplice), di
modificare o integrare, nel rispetto delle norme inderogabili, alcuni statuti delle forme legali,
nonché introdurre c.d. clausole atipiche nell’atto costituivo (se non si stravolgono gli aspetti
essenziali della società). I patti parasociali, quelli che intervengono tra i soci e non sono
formalizzati nell’atto costitutivo, finalizzati a regolare il comporta meno dei soci, sono validi ed
efficaci nei limiti delle disposizioni in materia di contrattuale e societario.
Le forme societarie si distinguono principalmente per:
Attività svolta: grande distinzione è fatta per le società semplice con oggetto non commerciale e
gli altri tipi societari aventi oggetto commerciale
Scopo perseguito: distinzione è fatta tra società a scopo lucrativo (è la normalità tra i tipi societari)
e scopo mutualistico (tipico delle cooperative; il lucro non è per froza assente, ma è strumentale
allo scopo principale)
Responsabilità verso i terzi creditori sociali: distinzione è fatta tra i regimi di responsabilità
personale e solidale dei soci che hanno agito in nome e per conto della società semplice, alla
responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.n.c; dalla responsabilità solidale e illimitata dei
soci nella s.a.s., alla responsabilità esclusiva del patrimonio sociale nelle società di capitali.
Organizzazione dei rapporti interni: nelle società di persone prevale il profilo personale dei soci,
mentre in quelle di capitali prevale l’organizzazione interna (potenzialmente di gruppo).
CRISI DELL’IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
CRISI DELL’IMPRESA
La crisi dell’impresa (derivante ad es. da uno squilibrio tra capitale proprio e di terzi) coinvolge
interessi plurimi e talvolta contrastanti: la crisi infatti minaccia oltre i lavoratori e i creditori sociali (i
cui interessi potrebbero configgere dal momento che la liquidazione dell’impresa può danneggiare
gli uni e avvantaggiare gli altri) anche i rapporti con altri imprenditori commerciali, comportando
ripercussioni sull’intera economica.
La risposta dell’ordinamento è stata abbastanza flessibile, sebbene inizialmente più che altro
rivolta agli interessi creditori: ecco allora che la originaria riforma fallimentare del 1942, prevedeva
tra i vari punti la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, amministrazione
controllata (consentiva all’imprenditore in temporanea crisi di ottenere dai creditori una dilazione
generalizzata per il soddisfacimento delle obbligazioni); la riforma del 2005, ha visto eliminata la
amministrazione controllata, dimostratasi inadeguata per il superamen della crisi temporanea, ma
sono state di molto ampliate le possibilità di salvare l’azienda. Le procedure concorsuali
garantiscono, secondo il principio della par condicio creditorum, il concorso di tutti i creditori sui
beni del debitore e vietano l’aggressione del patrimonio personale del debitore con azioni
esclusivamente individuali; sono escluse dalle procedure concorsuali gli enti pubblici, i piccoli
imprenditori e società tra avvocati.
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI DI RISANAMENTO
Prima della riforma, le soluzioni della crisi aziendale concordate in sede stragiudiziale, pur
essendo più agili ed efficaci delle procedure concorsuali, hanno sempre avuto la esigenza di un
riparo protettivo nel caso di insuccesso definitivo (dichiarazione di fallimento) dell’impresa.
Comunque sia i principali istituti, entrambi esenti per loro particolarità da azione revocatoria (salvo
fallimento), erano:
Accordi di ristrutturazione dei debiti: accordo tra l’imprenditore in crisi e i creditori che
rappresentino al meno il 60% dei crediti con l’aggiunta della relazione i un esperto che ne attesta
l’attuabilità e l ‘idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo; la
espressione indica che avviene una modifica della struttura dei debiti dell’impresa, attuata
incidendo su elementi quali la scadenza, interessi, ammontare e non solo. L’accordo di
ristrutturazione vincola solo i creditori che lo hanno stipulato.
Piani di risanamento: piano volto a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell’impresa e il ragionevole riequilibrio della sua situazione finanziaria attestata da un revisore
contabile.
PROCEDURE CONCORSUALI
I caratteri fondamentali delle procedure concorsuali sono l’universalità (riguarda l’intero patrimonio
dell’imprenditore insolvente) e la concorsualità della partecipazione (tutti i creditori esistenti all’atto
della dichiarazione di fallimento hanno diritto a parteciparvi). Il nostro ordinamento, nello specifico
decreti legge e la legge fallimentare del ’42, poi riformata (il codice civile non prevede), prevede 5
distinte procedure concorsuali:
Fallimento: presupposti del fallimento dell’imprenditore commerciale sono l