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RAGIONE SOCIALE

delle società di capitali che, invece, è detto denominazione sociale: la ragione sociale

dev’essere formata secondo criteri particolari, cioè deve contenere il nome di uno o più soci e

l’indicazione del rapporto sociale (essa può anche contenere il nome di un socio receduto o

defunto, se il socio receduto o gli eredi di quello defunto vi consentono).

L’ in nome collettivo deve contenere una serie di

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA’

indicazioni, in particolare:

L’atto costitutivo della società in nome collettivo dev’essere iscritto nel registro delle imprese

entro 30 giorni dalla costituzione: ai fini dell’iscrizione esso deve assumere la forma di

scrittura privata autenticata o di atto pubblico.

Per l’iscrizione nel registro delle imprese non tutte le indicazioni sono essenziali; in

particolare, non lo sono:

l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza;

i criteri di ripartizione agli utili ed alle perdite.

Se non si provvede all’iscrizione della società essa viene qualificata società irregolare e per

quanto riguarda i rapporti tra la società e i terzi vi si applicano le norme relative alla società

semplice.

Qualsiasi modificazione dell’atto costitutivo dev’essere iscritta nel registro delle imprese. Le

modificazioni devono, inoltre, assumere la forma di scrittura privata autenticata o di atto

pubblico.

Esse non sono opponibili ai terzi finché non sono iscritte, a meno che si provi che questi ne

erano a conoscenza.

Nella società in nome collettivo vige un principio di preventiva escussione del patrimonio

sociale per quanto riguarda la , nel senso che il creditore della

RESPONSABILITA’ DEI SOCI

società non può pretendere il pagamento del proprio credito senza avere preventivamente

agito nei confronti della società; al contrario, nella società semplice il creditore sociale poteva

agire direttamente sul patrimonio del socio ed era quest’ultimo che poteva dirottare la

richiesta sul patrimonio della società, a condizione che indicasse i beni agevolmente

liquidabili.

In definitiva, nella società in nome collettivo il creditore sociale deve agire prima nei confronti

della società e solo in caso di escussione infruttuosa, cioè nel

caso in cui non riesca a trovare soddisfacimento del proprio credito, può agire nei confronti

del socio.

Esistono dei : non possono essere distribuire

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti, cioè somme che non

corrispondono ad un’eccedenza del patrimonio netto sul capitale sociale.

Inoltre, se si verifica una perdita del capitale sociale non possono essere ripartiti gli utili sino a

che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale

alla consistenza attuale del patrimonio netto ed è sempre facoltativa (l’omesso adeguamento

comporta solo che gli eventuali utili conseguiti negli esercizi successivi non potranno essere

distribuiti fino al ripianamento delle perdite).

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo decorsi 3 mesi dal giorno

dell’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese: la deliberazione può

avere luogo a condizione che entro il termine dei 3 mesi nessun creditore sociale abbia fatto

opposizione.

I soci hanno il : essi non possono esercitare, per conto proprio o

DIVIETO DI CONCORRENZA

altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare in qualità di soci

illimitatamente responsabili ad altra società concorrente; tuttavia, l’esercizio di attività

concorrenti è ammesso se vi è il consenso degli altri soci.

Il consenso degli altri soci si presume se l’attività concorrente era esercitata già prima della

costituzione, a condizione che gli altri soci ne fossero a conoscenza.

In caso di inosservanza del divieto la società ha diritto al risarcimento dei danni e gli altri soci

possono decidere l’esclusione del socio inadempiente.

Il divieto di concorrenza non impedisce al socio di partecipare come socio limitatamente

responsabile in altra società concorrente di persone o di capitali.

Qualora vengano istituite (cioè filiali o succursali della società nella quale

SEDI SECONDARIE

esiste una rappresentanza stabile), occorre depositare un estratto dell’atto costitutivo presso

l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione sono le sedi secondarie: l’iscrizione

deve avvenire entro 30 giorni e l’estratto deve indicare l’ufficio del registro delle imprese

preso il quale è iscritta la società, oltre alla data dell’iscrizione.

L’istituzione di sedi secondarie deve, inoltre, essere iscritta presso l’ufficio del registro delle

imprese in cui la società ha la sede principale (c.d. sede amministrativa).

Il non può chiedere la liquidazione della quota del

CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

socio debitore.

Egli può opporsi ad un’eventuale proroga espressa della società ed iscritta presso

il registro delle imprese: a tale fine è necessario che proponga l’opposizione entro 3 mesi

dall’iscrizione della delibera di proroga nel registro delle imprese e nel caso in cui

l’opposizione venga accolta, la società deve liquidare al creditore la quota del socio debitore.

Infine, nel caso in cui la proroga avvenga tacitamente, cioè in forza del comportamento

concludente dei soci, il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota

del suo debitore, dimostrando l’insufficienza degli altri beni del socio al soddisfacimento del

suo credito.

Le cause dello sono le stesse previste per la società

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

semplice, ma ad esse si aggiungono altre due cause:

1) per il decorso del termine per il quale è stata contratta, fissato nell’atto costitutivo;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale, o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per volontà di tutti i soci (salvo che l’atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato

possa essere deliberato a maggioranza);

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi la pluralità non è

ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale (es. morte di un socio carismatico).

6) la dichiarazione di fallimento della società;

7) il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta

amministrativa della società.

I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, salvo diverse disposizioni dell’atto

costitutivo. Il procedimento di liquidazione è analogo a quello della società semplice: i

liquidatori devono procedere alla liquidazione delle attività sociali e con il ricavato devono

pagare i debiti sociali.

Nella società in nome collettivo, però, una volta compiuta la liquidazione con il pagamento di

tutti i debiti, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione (= rendiconto

della gestione dei liquidatori) e proporre ai soci un piano di riparto del residuo (=una

proposta di divisione fra i soci dell’attivo residuo).

Il bilancio di liquidazione e il piano di riparto devono essere comunicati con raccomandata ai

soci e s’intendono approvati se non sono impugnati entro 2 mesi dalla comunicazione: nel caso

di impugnazione, il liquidatore può chiedere al tribunale che le questioni relative alla

liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il

liquidatore può restare estraneo, non coinvolgendo il proprio operato e la propria

responsabilità.

I liquidatori si ritengono liberati di fronte ai soci con l’approvazione del bilancio di

liquidazione: una volta approvato, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società

dal registro delle imprese e, in tal momento, la società s’intende estinta.

Tuttavia, se successivamente alla cancellazione rimangono creditori sociali insoddisfatti,

questi possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è

dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

I creditori della società in nome collettivo possono, infine, chiedere il fallimento della

società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Nella società in accomandita semplice si distinguono due categorie di soci:

- i soci accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;

- i soci accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita.

La s.a.s. dev’essere formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari e deve contenere

l’indicazione di società in accomandita semplice.

Il codice civile stabilisce che alla società in accomandita semplice si applichino le norme previste

per la società in nome collettivo, salvo che sia diversamente disposto.

È previsto l’obbligo di iscrizione della società nel registro delle imprese e nel caso in cui non si dia

corso a tale adempimento, la società viene detta irregolare.

L’ deve riportare le indicazioni previste per la società in nome collettivo

ATTO COSTITUTIVO

e, in aggiunta, devono essere indicati quali sono i soci accomandatari e quali quelli

accomandanti:

i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi della società in nome collettivo.

In particolare, l’amministrazione della società può essere affidata solo a questi.

sui soci accomandanti incombe un generale divieto di amministrazione.

In particolare, essi non possono compiere atti di gestione né trattare o concludere affari in

nome della società (divieto di immistione o divieto di ingerenza): se un socio accomandante

contravviene a tale divieto, egli diventa solidalmente e illimitatamente responsabile verso i

terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

Al divieto di immistione sono, però, contrapposte quattro eccezioni:

- il socio accomandante può compiere atti di amministrazione o di rappresentanza in forza di una

procura speciale per i singoli affari;

- i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori;

- se l’atto costitutivo lo consente possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni;

- se l’atto costitutivo lo consent

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A.A. 2024-2025
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raff8885 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mari Luciano.