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Il Trust nell'ordinamento italiano
TRUSTL'istituto del trust non è specificamente regolato dall'ordinamento italiano. Tale meccanismo, tipico degli ordinamenti di common law, ha da sempre incontrato fortissime difficoltà di trasposizione dei sistemi di civil law ai quali è estraneo quel meccanismo di differenziazione tra "legal" e "equitable" estates alla base del funzionamento del Trust. Nel nostro sistema, infatti, è tradizionalmente esclusa la possibilità di configurare una fattispecie di proprietà fiduciaria atipica fondata sulla esistenza di un diritto di proprietà limitato alla amministrazione del bene ed escluso per il godimento dello stesso. La Covenzione dell'Aia del 1 giugno 1985 ha introdotto una disciplina di fondamentale importanza in materia di riconoscimento e operatività dell'istituto del Trust, la quale ha contribuito come mai prima di allora alla diffusione dell'istituto a livello internazionale.
adesione dell'Italia alla Convenzione e la ratifica con l. del 1986 non ha però comportato il compiuto ingresso dell'istituto nell'ordinamento, quanto la mera risoluzione del problema della legge applicabile nelle ipotesi in cui i beni del trust, previamente istituito dalla straniero a norma della propria legge si trovino in territorio nazionale. Tale riconoscimento, quindi, non ha ad oggetto l'istituto del trust generalmente inteso, ma solo la regolamentazione dei singoli trust già istituiti negli ordinamenti stranieri. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice dei Trust, ciscun cittadino italiano può conferire i propri beni, anche se siti in Italia, in un trust retto da legge regolatrice straniera. Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione con l'espressione Trust si intende il complesso dei rapporti giuridici, istituiti da una costituente, indicato con il terminibeni. L'atto istitutivo è quello in cui il settlor trasferisce i beni al trustee e stabilisce le condizioni e gli scopi del trust. L'atto di disposizione dei beni, invece, è quello in cui il trustee gestisce e amministra i beni nel rispetto delle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario. Il trust può essere revocabile o irrevocabile. Nel caso di trust revocabile, il settlor ha la possibilità di revocare o modificare il trust in qualsiasi momento. Nel caso di trust irrevocabile, invece, il settlor rinuncia a ogni diritto sui beni trasferiti e non può revocare o modificare il trust senza il consenso del trustee e del beneficiario. Il trust può essere utilizzato per diversi scopi, come la protezione del patrimonio, la pianificazione successoria, la gestione di beni per minori o persone incapaci, la beneficenza, ecc. È importante sottolineare che il trust è un istituto di common law e non è riconosciuto in tutti i sistemi giuridici. In alcuni Paesi, come l'Italia, esistono istituti simili al trust, come la fiducia. Tuttavia, le caratteristiche e le regole di funzionamento possono variare notevolmente da Paese a Paese.Beni del trust a favore del trustee. Può essere costituito per atto inter vivos o mortis causa e non è richiesta alcuna forma particolare fatta eccezione per il trust avente ad oggetto beni immobili. L'oggetto del trust è detto trust propriety e ricomprende tutti i beni e i diritti che il disponente sposta dal proprio patrimonio per il soddisfacimento della finalità del trust. Tali beni rappresentano un patrimonio separato per la cui creazione non è necessaria la costituzione di una personalità giuridica in quanto, come già accennato, pur intestati al trustee non si confondono con il suo patrimonio essendo salvi da possibili attacchi dei creditori del soggetto al quale è affidata l'amministrazione dei beni. La dottrina maggioritaria ha escluso la natura contrattuale dell'istituto sulla base della constatazione che l'operazione si sostanzia in un atto unilaterale del costituente con il quale vengono attribuiti dei beni al fiduciario.
prescelto che dovranno essere gestiti secondo le indicazioni impartite dal costituente.
La problematica di maggiore rilievo concerno la possibilità di ritenere ammissibile l’istituto del trust interno nel nostro ordinamento. Con l’espressione trust interno si fa riferimento al trust in cui tutti i soggetti partecipanti (settlor, trustee e beneficiario) sono italiani. Anche i beni si trovano nel territorio italiano. L'unico elemento di estraneità all'ordinamento italiano nel trust interno è costituito dalla legge regolatrice.
Una dottrina, oramai minoritaria, ha avversato l'ammissibilità del trust interno ritenendolo incompatibile con il nostro ordinamento in quanto contrasterebbe con il principio del numerus clausus dei diritti reali e si porrebbe come elusivo del principio di responsabilità patrimoniale stabilito dall'art. 2740 c.c. Secondo questa opinione tale incompatibilità troverebbe fondamento portante nella
stessaConvenzione che all'articolo 18 nega attuazione alle disposizioni che siano manifestatamente incompatibili con l'ordine pubblico, come nozione da interpretare restrittivamente in quanto insieme dei principi fondamentali e irrinunciabili dell'ordinamento giuridico. Come noto, l'art. 2740 c.c. enuncia il principio della responsabilità patrimoniale universale del debitore e pone un limite alla realizzazione della separazione patrimoniale rimessa all'autonomia privata. Tale obiezione è comunque oggi ampiamente superata dalla giurisprudenza la quale ha affermato che nell'ambito del principio di tutela dell'autonomia privata già da tempo vengono riconosciute forme di proprietà assolutamente peculiari rispetto al concetto tradizionale. Da ciò discende che l'art. 2740 c.c. non assurge al rango di supremo (e come tale inderogabile) principio di ordine pubblico economico. Anzi, vi sono numerose deroghe al suddetto
principio nello stesso codice civile (si vedano adesempio: l'art. 1707 c.c. in tema di creditori del mandatario; gli artt. 167 ss. in materia di fondo patrimoniale familiare; da ultimo, il nuovo art. 2447 bis c.c., inserito dalla riforma del diritto societario, in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, sul quale, ai sensi dell'art. 2447 quinquies, è esclusa la possibilità per i creditori societari di far valere i loro diritti).
L'art 12 della Conv Dell' Aja dispone che il trustee che desidera registrare i beni mobili o immobili o i documenti attinenti ha la facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che rilevi l'esistenza del trust a meno che ciò non sia vietato o incompatibile a norma della legislazione dello stato in cui la registrazione deve avere luogo. Il problema della pubblicità si riduce alle trascrizioni da effettuare a favore e contro il soggetto.
trustee il quale ha l'obbligo di evidenziare tale sua qualità che deve poi essere esplicitata nella formalità di trascrizione al fine di evitare la confusione dei beni del suo patrimonio con quelli della trust propriety, tutelare i beni dalle pretese dei terzi ed evitare le problematiche in tema di comunione legale. È importante infatti distinguere l'atto istitutivo del trust dall'atto di investitura sicché il problema della trascrizione si pone unicamente per il secondo allorché al trustee vengono attribuiti determinati beni per i quali si vuole l'effetto della segregazione. Tale norma va letta alla luce delle disposizioni introdotte nel codice civile in materia di atti di destinazione. La giurisprudenza si è in più occasioni occupata della problematica in merito alla trascrivibilità del trust. La prima ipotesi esaminata dalla giurisprudenza è stata quella relativa alla trascrivibilità dell'atto di.Compravendita immobiliare nel quale l'acquirente è un soggetto che agisce nella sua qualità di trustee). In proposito il Tribunale di Chieti, con una sintetica decisione emessa a seguito del reclamo proposto dal trustee nei confronti della Conservatoria dei Registri immobiliari che aveva negato la trascrizione dell'atto, ha giudicato ingiustificato il rifiuto da parte della Conservatoria di trascrivere un ordinario atto di compravendita stipulata da un lato da una persona fisica e dall'altro lato da un soggetto (che potrebbe essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica) il quale agisce nella qualità di trustee; quindi ha ordinato, senza aggiungere altro, alla Conservatoria di trascrivere l'atto di compravendita specificando la qualità di trustee dell'acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha ordinato di procedere alla trascrizione nel "quadro D" precisando la natura dell'intervento dell'acquirente all'atto.
11, comma 2, lett. c), della legge 364/1989, e la segregazione dell'immobile acquistato rispetto al patrimonio personale del trustee. La seconda ipotesi presa in considerazione dalla giurisprudenza riguarda il caso della trascrivibilità di un atto con il quale il disponente trasferisce la proprietà di un bene immobile al trustee (Trib. Bologna, decr. 18 aprile 2000). Il Tribunale ha poi esaminato la principale argomentazione contraria alla trascrivibilità dell'atto di trust che si basa sulla asserita tassatività degli atti assoggettati a trascrizione secondo l'art. 2643 cod. civ. e ha chiarito che una simile impostazione restrittiva deve essere ritenuta errata, perché l'art. 2645 cod. civ. impone la trascrizione anche di ogni altro atto o provvedimento che produca in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari qualcuno degli effetti dei contratti menzionati nell'art.2643 cod. civ. e dimostra così che il legislatore ha attribuito specifica ed esclusiva rilevanza al mutamento giuridico che gli atti producono, indipendentemente dalla natura dell'atto. Così il Tribunale ha concluso che gli effetti del trust possono comunque essere assimilati a quelli derivanti da atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, riconoscendo che il trust opera effettivamente un trasferimento in capo al trustee della titolarità dei beni essendo unicamente limitate le connesse facoltà di godimento e disposizione dei vincoli imposti dall'atto per il perseguimento dello scopo previsto dal settlor oppure nell'interesse degli eventuali beneficiari attraverso lo strumento del patrimonio separato. Il reclamo quindi è stato accolto e il Tribunale ha ordinato al Conservatore di eseguire in via definitiva la trascrizione dell'atto.
La l. 23 febbraio 2006, che ha introdotto l'art. 2645 ter nel codice civile,
dovevasegnare il punto di arrivo di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale circal'introduzione del trust interno nel nostro ordinamento. Ci