Il trust nell'ordinamento italiano
Trust: l’istituto del trust non è specificamente regolato dall’ordinamento italiano. Tale meccanismo, tipico degli ordinamenti di common law, ha da sempre incontrato fortissime difficoltà di trasposizione nei sistemi di civil law ai quali è estraneo quel meccanismo di differenziazione tra "legal" e "equitable" estates alla base del funzionamento del trust. Nel nostro sistema, infatti, è tradizionalmente esclusa la possibilità di configurare una fattispecie di proprietà fiduciaria atipica fondata sull'esistenza di un diritto di proprietà limitato all’amministrazione del bene ed escluso per il godimento dello stesso.
La Convenzione dell'Aia
La Convenzione dell’Aia del 1 giugno 1985 ha introdotto una disciplina di fondamentale importanza in materia di riconoscimento e operatività dell’istituto del trust, la quale ha contribuito come mai prima di allora alla diffusione dell’istituto a livello internazionale. L’adesione dell’Italia alla Convenzione e la ratifica con leggi del 1986 non ha però comportato il compiuto ingresso dell’istituto nell’ordinamento, quanto la mera risoluzione del problema della legge applicabile nelle ipotesi in cui i beni del trust, previamente istituito da uno straniero a norma della propria legge, si trovino in territorio nazionale. Tale riconoscimento, quindi, non ha ad oggetto l'istituto del trust generalmente inteso, ma solo la regolamentazione dei singoli trust già istituiti negli ordinamenti stranieri.
Dopo l’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice dei trust, ciascun cittadino italiano può conferire i propri beni, anche se siti in Italia, in un trust retto da legge regolatrice straniera. Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, con l’espressione trust si intende il complesso dei rapporti giuridici, istituiti da una costituente, indicato con il termine inglese settlor, che con atto inter vivos o mortis causa, pone alcuni beni sotto il controllo di un altro soggetto, indicato come trustee, nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno scopo determinato.
Caratteristiche e funzionamento del trust
Non è possibile individuare una definizione generale e univoca dell’istituto stante la molteplicità di forme e utilizzi nei vari sistemi giuridici ove trova applicazione. Gli effetti di tale accordo consistono nell’affidamento dei beni al trustee con conseguente perdita di ogni facoltà e controllo su di essi da parte del disponente per effetto del trasferimento e nella segregazione dei beni, i quali restano distinti e separati senza confondersi con gli altri beni patrimoniali del trustee. I terzi creditori del trustee non possono aggredirli per soddisfare i crediti vantati nei confronti di quest'ultimo.
La nascita del trust presuppone generalmente due distinti atti giuridici: sia l’atto istitutivo sia l’atto di disposizione dei beni del trust a favore del trustee. Può essere costituito per atto inter vivos o mortis causa e non è richiesta alcuna forma particolare, fatta eccezione per il trust avente ad oggetto beni immobili. L’oggetto del trust è detto trust propriety e ricomprende tutti i beni e i diritti che il disponente sposta dal proprio patrimonio per il soddisfacimento della finalità del trust. Tali beni rappresentano un patrimonio separato per la cui creazione non è necessaria la costituzione di una personalità giuridica, in quanto, come già accennato, pur intestati al trustee non si confondono con il suo patrimonio, essendo salvi da possibili attacchi dei creditori del soggetto al quale è affidata l'amministrazione dei beni.
Trust interno e problematiche connesse
La dottrina maggioritaria ha escluso la natura contrattuale dell’istituto sulla base della constatazione che l’operazione si sostanzia in un atto unilaterale del costituente con il quale vengono attribuiti dei beni al fiduciario prescelto che dovranno essere gestiti secondo le indicazioni impartite dal costituente. La problematica di maggiore rilievo concerne la possibilità di ritenere ammissibile l’istituto del trust interno nel nostro ordinamento. Con l’espressione trust interno si fa riferimento al trust in cui tutti i soggetti partecipanti (settlor, trustee e beneficiario) sono italiani e anche i beni si trovano nel territorio italiano. L'unico elemento di estraneità all'ordinamento italiano nel trust interno è costituito dalla legge regolatrice.
Una dottrina, oramai minoritaria, ha avversato l'ammissibilità del trust interno ritenendolo incompatibile con il nostro ordinamento in quanto contrasterebbe con il principio del numerus clausus dei diritti reali e si porrebbe come elusivo del principio di responsabilità patrimoniale stabilito dall'art. 2740 c.c. Secondo questa opinione, tale incompatibilità troverebbe fondamento portante nella stessa Convenzione che all’articolo 18 nega attuazione alle disposizioni che siano manifestatamente incompatibili con l’ordine pubblico, come nozione da interpretare restrittivamente in quanto insieme dei principi fondamentali e irrinunciabili dell’ordinamento giuridico.
Come noto, l'art. 2740 c.c. enuncia il principio della responsabilità patrimoniale universale del debitore e pone un limite alla realizzazione della separazione patrimoniale rimessa all'autonomia privata.
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