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L'azione di riduzione
L'azione di riduzione è un rimedio che trova spazio all'interno della divisione in forza della quale certi soggetti devono ributtare nella comunione ereditaria i beni che avevano già ricevuto per donazione diretta o indiretta.
Come il fatto va a impattare su questi istituti?
- Sul primo, l'azione di riduzione, è vero che degno oggetto del patto non sono oggetto di azione di riduzione, ma a secondo della teoria che si segue vengono calcolati oppure no ai fini della riunione fittizia dell'art. 556 c.c.. E da lì nascono i problemi applicativi.
La seconda questione attiene al diverso profilo della collazione che stando al tenore letterale consente a quello che ha preso di più con il patto di non subire quel tipo di rimedio.
Per il professore la collazione è più lineare, però appare quanto meno strano che magari con uno strumento uno può ottenere tutela, giacché se calcolo il patto i
conteggi in concreto mi risultano diversi: con la collazione la norma ci dice che quanto è attribuito con il patto non deve essere ricollazionato in sede di divisione. La collazione opera in questo modo: quindi quello che è oggetto di patto non si discute più, abbiamo però previsto che mentre con questo strumento le attribuzioni sono stabili in maniera definitiva, se sposiamo la teoria che quello che è oggetto di patto si calcola ai fini della riunione fittizia, non è poi così vero che quello che è attribuito nel patto non si calcola più, ma c'è un'influenza diretta sulla successione che si va ad aprire successivamente.
Esempio. Se con il patto tra due figli, senza coniuge, io ho dato 100 a uno e 0 all'altro, ritornando a quello che abbiamo detto ieri, c'è un relictum di 100, allora io per calcolare le quote di riserva devo fare 100+100, oppure guardo solo il 100 finale? Per dirlo in termini
tecnici il conteggio ai fini della riduzione è il seguente: si fa il relictum (cioè quello che è rimasto) meno debiti che comunque non va mai sotto zero l'operazione, se avessi un relictum di 100 e debiti per 1000 comunque vado a zero. Allora, faccio relictum meno debiti più il donatum e là calcolo le quote, ce lo dice la legge nell'art. 556. Il dubbio è faccio: relictum meno debiti più donatum più pactum oppure no? Ecco che qui c'è l'influenza indiretta ai fini della riduzione. Lo lasciamo aperto, perché è davvero un quesito aperto, ovviamente la norma è molto recente, non ci sono ancora pronunce dei giudici e magari ci vorrà molto tempo anche perché l'ultima norma del patto di famiglia prevede che sia previsto un tentativo di conciliazione con degli organi particolari proprio perché quando si toccano interessi di famiglia, lo spazio per trovare un accordo su.base equitativa va comunque ricercato. Un giudice in queste materie si trova in difficoltà, perché le valutazioni possono essere o non giuridiche orilevano ad altri fini, o fini equitativi, oppure le perizie possono essere così diverse che ci si sente a disagio amuoversi da giuristi all'interno di certi valori. Allora, è opportuno tentare che la legge lo prevedaobbligatoriamente.
2. Ulteriore trattamento di TRUST. Il TRUST è un istituto di matrice non latina ma di matrice anglo-americana. Secondo qualcuno è stato addirittura definito un pongo, cioè è una materia che si plasma in maniera diversaa seconda di come la modello. Noi nel nostro diritto abbiamo degli schemi rigidi attraverso dei quali operiamo, abbiamo il contratto,abbiamo le società che comunque sono riconducibili ai contratti, gli altri diritti reali che sono a numerochiuso e grazie agli strumenti offerti dal nostro sistema in qualche modo si è creato un
Ordine giuridico
L'ordine giuridico è il sistema attraverso il quale si opera. Nel corso del tempo, i sistemi giuridici possono entrare in contatto fra loro, dando luogo a situazioni in cui un sistema giuridico latino italiano entra in contatto con altri diritti.
Ad esempio, può accadere che due mussulmani si sposino in Italia e si trovino a dover affrontare questioni legate al diritto di famiglia marocchino o problemi di acquisto dei beni. Allo stesso modo, un cittadino inglese che opera in un altro sistema giuridico può decidere di acquistare una casa in Toscana utilizzando un trust, come noi faremmo con una società.
Nel corso del tempo, a prescindere dalle convenzioni internazionali, è capitato che, a causa del movimento delle persone e della ricchezza, un sistema giuridico entri in contatto con istituti che non gli sono propri.
conosce direttamente. Tutte le volte ci si deve chiedere, cosa succede? Come si reagisce, lo si accetta o non lo si accetta, si riconosce? Di volta in volta magari se ne sono dovuti occupare i giudici. Quindi si è creata così su istituti giuridici diversi una giurisprudenza. Per risolvere i conflitti ogni Stato ha adottato una normativa di diritto internazionale privato, e noi abbiamo la legge n. 218 del '95. Però ogni Stato si è fatto il diritto internazionale privato dal proprio punto di vista e se si vanno ad esaminare norme di conflitto di diritto internazionale privato all'interno dell'UE i codici non tornano. Facciamo un altro esempio che attiene ad una questione più generale sempre in merito alla circolazione delle persone: un cittadino italiano si compra una villetta in Costa Azzurra. Poi muore e questa villa andrà agli eredi. Un giurista italiano prende il codice e le norme di riferimento. In Francia le quote differiscono da.quelle italiane, il notaio francese prenderà le norme di diritto internazionale privato francese che diranno che all'immobile si applicano le leggi del luogo dove si trovano, si aprirà il Code Civil e si farà le quote per i fatti suoi. Questo è un esempio di come in determinate ipotesi vi può essere conflitto fra normative diverse di Paesi diversi. Molte volte il diritto internazionale privato non riesce a risolvere i problemi. Per esempio si faceva l'esempio di un cittadino statunitense che compra in Belgio una scatola di biscotti prodotta in Russia, mangia in Francia i biscotti sta male in Spagna e muore in Portogallo. Che faccio? Cito il produttore dei biscotti o il venditore? Quali norme applico? Non sempre purtroppo si arriva ad una risposta semplice e univoca. Andiamo avanti e torniamo al Trust. Nel 1989 all'Aia è stata sottoscritta una Convenzione di diritto internazionale. All'Aia spesso per risolvere questi problemi di
Conflitto tra i vari ordinamenti, si trovano degli esperti e degli studiosi che dicono: cerchiamo di rendere più uniforme il diritto internazionale privato (altrimenti succedono i pasticci che abbiamo visto prima). Allora su alcune questioni si riesce su altre no. Famiglia e successione sono sfortunatamente i due settori dove non si riesce, perché ogni Stato è molto geloso delle proprie norme e dice che su questo non molla.
Sul trust con una certa sorpresa si è riusciti a trovare un accordo. Nel 1989 è stata sottoscritta questa convenzione che nella sostanza rispondeva al principio: se c'è un trust tutti in qualche modo s'impegnano a riconoscerlo. Ci devono essere dei requisiti minimi che sono fissati dalla Convenzione e il trust deve essere regolato per iscritto, deve essere chiaro qual è la legge applicabile che riconosce il trust. Fatta la Convenzione i vari paesi che avevano firmato con il delegato la Convenzione c'era.
l'oggetto del mio intervento, procediamo con l'aggiunta dei tag HTML:l’impegno deivari Stati a riconoscerlo.E l’Italia con una certa sorpresa l’ha riconosciuto già nel ’92.
Che cosa vuol dire che Italia ha riconosciuto con questa Convenzione il trust? Inizialmente voleva dire poco,poi si è cominciato a dire che se l’ha riconosciuto si può fare un trust, non si deve solo riconoscere il trust delcittadino inglese che si compra in Toscana, ma se un cittadino italiano vuole fare un trust se lo può fare.Questo è il cosiddetto TRUST INTERNO : cioè il trust interno è un trust dove tutti gli elementi (che adessoandiamo a vedere) tranne la legge sono riconducibili all’Italia.Cioè i soggetti sono italiani, i beni sono siti in Italia, ma tutto regolato dalla legge straniera.Di primo tutti sobbalziamo, in realtà si deve andare a vedere il prodotto finale, adesso il trend dei giudicisono favorevoli al riconoscimento del trust interno.Visto che il trust sarà
regolato dalla legge straniera per forza ci saranno problemi operativi pratici di compatibilità. COME FUNZIONA IL TRUST ? Funziona che di volta in volta bisogna vedere come viene utilizzato. Quello che è sicuro è che ho delle posizioni giuridiche che contraddistinguono il trust. Le chiamiamo posizioni perché poi ci può essere coincidenza o meno con i soggetti dal punto di vista fisico. Le posizioni giuridiche presenti nel trust sono le seguenti:- una posizione che si chiama SETTLOR-DISPONENTE, cioè un soggetto che ha la proprietà di determinati beni che dispone in trust;
- un TRUSTEE che è colui che amministra i beni, nonché il proprietario degli stessi. Il trust non è un ente personificato come la fondazione (la società), non esiste il trust, esiste il trustee. Cioè il trustee è il soggetto che diviene proprietario dei beni e li amministra nei confronti di un soggetto terzo.
- Il soggetto terzo