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Introduzione alla successione mortis causa

L'espressione successione mortis causa indica il fenomeno traslativo in forza del quale un soggetto subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un altro soggetto in seguito alla morte di quest'ultimo. La successione mortis causa può realizzarsi nella duplice forma della successione a titolo universale e della successione a titolo particolare. La prima si verifica nell'ipotesi in cui in forza di legge o di testamento un soggetto acquista la qualità di erede subordinatamente all'accettazione dell'eredità, la seconda si ricollega all'operatività di una disposizione testamentaria o ex lege a titolo di legato operante de iure senza la necessità della previa accettazione del beneficiario.

Il legato e la volontà testamentaria

Il legato realizza a pieno titolo una tipica manifestazione della volontà testamentaria e corrisponde ad una attribuzione mortis causa priva del requisito della universalità. Il legato può trovare origine anche in una specifica disposizione di legge come avviene nel tipico esempio di legato che dispone un assegno vitalizio nei confronti dei figli naturali non riconoscibili.

Differenze tra erede e legatario

L'erede subentra nella generalità dei rapporti del de cuius, relativamente ad una quota nel caso di coeredi, acquistando anche i diritti che lo stesso defunto ignorava al momento della morte con la successione nella globalità delle situazioni giuridiche attive e passive sia già maturate che in fieri. L'ingresso del legatario nella sfera giuridico patrimoniale del de cuius avviene invece limitatamente ad uno o più diritti determinati, a lui specificatamente attribuiti dal testatore con la disposizione che forma oggetto del legato.

Soltanto la successione a titolo universale è quindi in grado di garantire la continuità nell'assetto dei rapporti giuridici del de cuius al momento della morte, offrendo una garanzia di stabilità nelle situazioni giuridiche. Da qui discende una diversità strutturale ontologica della disciplina predisposta dal legislatore in riferimento all'acquisto dell'eredità e del legato.

Accettazione dell'eredità e del legato

La successione a titolo universale presuppone un atto di volontà in capo al chiamato che si sostanzia nel relativo atto di accettazione dell'eredità nella duplice forma dell'accettazione pura e semplice e di quella con beneficio di inventario. L'accettazione realizza in concreto la titolarità in capo all'erede dell'intero asse ereditario o di una quota dello stesso.

L'acquisto in capo al legatario opera de iure al momento dell'apertura della successione non essendo necessaria la previa accettazione, salva la facoltà del beneficiario di esercitare la rinunzia. La ratio di questa disciplina trae fondamento nella constatazione per cui la disposizione a titolo particolare comporta, nella generalità dei casi, un incremento patrimoniale in capo al beneficiario che la legge presuppone il soggetto intenda fare proprio stante, a differenza dell'erede, l'insussistenza di una responsabilità verso i pesi e i debiti ereditari e la circostanza per cui l'acquisto del legato e i riflessi sul patrimonio del legatario prescindono dalle vicende ereditarie, sicché anche nel caso di mancata accettazione da parte degli eredi testamentari e conseguente operatività della successione ereditaria, il legato mantiene intatti i suoi effetti.

Obblighi e diritti del legatario

È d'obbligo sul punto ricordare che comunque il principio secondo cui i legatari non sono tenuti all'adempimento dei pesi e dei debiti ereditari non è di matrice assoluta. Il testatore dispone della facoltà di imporre al legatario determinati pesi o oneri, ma egli in tal caso, per espressa previsione dell’art. 671, risponde solo limitatamente al valore del bene oggetto del legato.

La rinunzia è atto unilaterale non recettizio con effetto retroattivo, in quanto in base ad una fictio iuris priva di effetti l’attribuzione a titolo particolare sin dal momento dell’apertura della successione come se il legatario non avesse mai acquistato il diritto. L’acquisto si consolida definitivamente nel caso di esperimento da parte degli interessati dell’actio interrogatoria ex art. 650 una volta decorso il termine fissato dalla autorità giudiziaria senza che il beneficiario abbia manifestato la volontà di rinunciare. La rinuncia non può formare oggetto di revoca ed è invalida se parziale o sottoposta a condizione o a termine. L’accettazione anche se non necessaria, qualora comunque intervenuta ha l’effetto positivo di precludere al legatario la possibilità di operare una rinunzia successiva, consolidando definitivamente l’acquisto.

Ai sensi dell’articolo 649 il legatario deve domandare all’onerato il possesso del bene anche qualora il testatore lo abbia espressamente dispensato dal farlo. Secondo una parte della dottrina tale onere non sussiste nell’ipotesi in cui il beneficiario si venga già a trovare nel possesso del bene. L’immissione nel possesso, peraltro, ha la funzione di una sorta di accettazione tacita e produce lo stesso effetto di definitività dell’acquisto con la conseguente impossibilità di esperire la rinuncia.

Cenni sul contenuto del legato

Il contenuto del legato può avere ad oggetto qualsivoglia tipologia di bene commercializzabile o di prestazione purché possibile, lecita, determinata o determinabile. Il soggetto beneficiario della disposizione deve possedere la capacità di ricevere per testamento trovando piena applicazione la disciplina in materia di indegnità a succedere. Legatari possono essere persone fisiche, giuridiche ed enti di fatto dotati di capacità successoria. La designazione del legatario come quella dell’erede deve essere determinata; se indeterminata è nulla. È nulla anche la disposizione con la quale si fa dipendere la designazione del legato dall’arbitrio di un terzo.

In relazione all’oggetto si distinguono legati di specie e legati di genere. Il legato di specie ha ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o di altro diritto facente capo al testatore. In questa ipotesi il diritto o la proprietà del bene si trasmettono dal testatore al legatario al momento dell'apertura della successione con effetto traslativo immediato.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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