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Introduzione alla successione mortis causa

L'espressione successione mortis causa indica il fenomeno traslativo in forza del quale un soggetto subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un altro soggetto in seguito alla morte di quest'ultimo. La successione mortis causa può realizzarsi nella duplice forma della successione a titolo universale e della successione a titolo particolare. La prima si verifica nella ipotesi in cui in forza di legge o di testamento un soggetto acquista la qualità di erede subordinatamente all'accettazione dell'eredità, la seconda si ricollega all'operatività di una disposizione testamentaria o ex lege a titolo di legato operante de iure senza la necessità della previa accettazione del beneficiario. Il legato realizza a pieno titolo una tipica manifestazione della volontà testamentaria e corrisponde ad una attribuzione mortis causa priva del requisito della universalità. Il legato può trovare.

Origine anche in una specifica disposizione di legge come avviene nel tipico esempio di legato che dispone un assegno vitalizio nei confronti dei figli naturali non riconoscibili. L'erede subentra nella generalità dei rapporti del de cuius, relativamente a una quota nel caso di coeredi, acquistando anche i diritti che lo stesso defunto ignorava al momento della morte con la successione nella globalità delle situazioni giuridiche attive passive sia già maturate che in fieri. L'ingresso del legatario nella sfera giuridico patrimoniale del de cuius avviene invece limitatamente ad uno o più diritti determinati, a lui specificatamente attribuiti dal testatore con la disposizione che forma oggetto del legato. Soltanto la successione a titolo universale è quindi in grado di garantire la continuità nell'assetto dei rapporti giuridici del de cuius al momento della morte offrendo una garanzia di stabilità nelle situazioni giuridiche.

Daqui discende una diversità strutturale ontologica della disciplina predisposta dal legislatore in riferimento all'acquisto dell'eredità e del legato. La successione a titolo universale presuppone un atto di volontà in capo al chiamato che si sostanzia nel relativo atto di accettazione dell'eredità nella duplice forma della accettazione pura e semplice e di quella con beneficio di inventario. L'accettazione realizza in concreto la titolarità in capo all'erede dell'intero asse ereditario o di una quota dello stesso. L'acquisto in capo al legatario opera de iure al momento della apertura della successione non essendo necessaria la previa accettazione, salva la facoltà del beneficiario di esercitare la rinuncia. La ratio di questa disciplina trae fondamento nella constatazione per cui la disposizione a titolo particolare comporta, nella generalità dei casi, un incremento patrimoniale in capo al beneficiario.che la legge presuppone il soggetto intenda fare proprio stante, a differenza dell'erede, l'insussistenza di una responsabilità verso i pesi e i debiti ereditari e la circostanza per cui l'acquisto del legato e i riflessi sul patrimonio del legatario prescindono dalle vicende ereditarie, sicché anche nel caso di mancata accettazione da parte degli eredi testamentari e conseguente operatività della successione ereditaria, il legato mantiene intatti i suoi effetti. È d'obbligo sul punto ricordare che comunque il principio secondo cui i legatari non sono tenuti all'adempimento dei pesi e dei debiti ereditari non è di matrice assoluta. Il testatore dispone della facoltà di imporre al legatario determinati pesi o oneri ma egli in tal caso, per espressa previsione dell'art 671, risponde solo limitatamente al valore del bene oggetto del legato. La rinuncia è attounilaterale non recettizio con effetto retroattivo, in

Quanto in base ad una fictio iurispriva di effetti l'attribuzione a titolo particolare sin dal momento della apertura dellasuccessione come se il legatario non avesse mai acquistato il diritto. L'acquisto siconsolida definitivamente nel caso di esperimento da parte degli interessati dell'actiointerrogatoria ex art 650 una volta decorso il termine fissato dalla autorità giudiziariasenza che il beneficiario abbia manifestato la volontà di rinunciare. La rinuncia nonpuò formare oggetto di revoca ed è invalida se parziale o sottoposta a condizione o atermine. L'accettazione anche se non necessaria, qualora comunque intervenuta hal'effetto positivo di precludere al legatario la possibilità di operare una rinunziasuccessiva, consolidando definitivamente l'acquisto. Ai sensi dell'articolo 649 illegatario deve domandare all'onerato il possesso del bene anche qualora il testatore loabbia espressamente

dispensato dal farlo. Secondo una parte della dottrina tale onerenon sussiste nella ipotesi in cui il beneficiario si venga già a trovare nel possesso delbene. L’immissione nel possesso, peraltro, ha la funzione di una sorta di accettazionetacita e produce lo stesso effetto di definitività dell’acquisto con la conseguenteimpossibilità di esperire la rinuncia.

cenniIl contenuto del legato può avere ad oggetto qualsivoglia tipologia di benecommercializzabile o di prestazione purchè possibile lecita determinata odeterminabile. Il soggetto beneficiario della disposizione deve possedere la capacitàdi ricevere per testamento trovando piena applicazione la disciplina in materia diindegnità a succedere. Legatari possono essere persone fisiche, giuridiche ed enti difatto dotati di capacità successoria. La designazione del legatario come quelladell’erede deve essere determinata se indeterminata è nulla. È

Nulla anche la disposizione con la quale si fa dipendere la designazione del legato dall'arbitrio di un terzo. In relazione all'oggetto si distinguono legati di specie e legati di genere. Il legato di specie ha ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o di altro diritto facente capo al testatore. In questa ipotesi il diritto o la proprietà del bene si trasmettono dal testatore al legatario al momento della apertura della successione con effetto traslativo immediato sulla base del presupposto che il bene faccia parte dell'asse ereditario e si trovi dunque nella piena titolarità del de cuius. Se invece all'apertura della successione il bene appartiene in tutto o in parte ad altri la disposizione è totalmente o parzialmente inefficace. L'art 651 cc contempla una deroga alla regola generale della nullità del legato avente ad oggetto un bene che non è di proprietà del de cuius stabilendo che, se dal testamento o da

altra dichiarazione scritta del testatore emerge che lo stesso era a conoscenza della alienità della cosa, sorge in capo all'onerato l'obbligo di acquistare il bene dal terzo per trasferirlo al legatario salva la facoltà di optare per l'alternativa del pagamento di un giusto prezzo corrispondente al valore venale del bene al momento dell'adempimento del legato.

Diversa è la struttura del legato di genere di natura obbligatoria il quale attribuisce al legatario un credito nei confronti dell'onerato cioè il diritto a ricevere come prestazione una certa quantità di cose determinate solo del genere di proprietà del de cuius o dello stesso onerato. Il contenuto di un legato ad efficacia obbligatoria può avere ad oggetto un diritto di prelazione nel senso che il legatario in una futura eventuale negoziazione dovrà ottenere la preferenza.

Nel silenzio del testatore onerati sono tutti gli eredi ma è possibile disporre

Il legato acarico di un solo erede o di uno o più legatari. Se la prestazione è a carico di un altro legatario si ha la figura del sublegato. Si parla di prelegato se il legatario è uno dei coeredi e il legato è posto a carico di tutta l'eredità. Ai sensi dell'articolo 661 il prelegato si considera come legato per l'intero ammontare. Una peculiare disciplina, dettata dall'art. 658 c. c., riguarda la figura del legato di credito o di liberazione da debito, il quale può avere validità solo per quella parte di credito o debito esistente al momento della morte del testatore. In tal caso, peraltro, l'onerato è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito in oggetto posseduti dal de cuius. Diverso è invece il regime previsto per il c. d. legato a favore del creditore, il quale, in mancanza della menzione del debito da parte del disponente, non si presume volto a soddisfare le ragioni.

creditorie già vantate dal legatario (art. 659 c. c.). Un cenno merita, infine, anche il legato di alimenti e di altre prestazioni periodiche, per il quale la pluralità di somministrazioni stabilite dal testatore o, in mancanza, prescritte dalla legge non frammenta l'unitarietà dell'attribuzione mortis causa. Si ha legato in sostituzione di legittima (art. 551 c. c.) allorché il testatore attribuisce ad un legittimario uno o più beni a titolo di legato, a tacitazione della quota di legittima a lui spettante: tale volontà del de cuius, peraltro, deve risultare in maniera non equivoca dalla scheda testamentaria. Qualora, invece, il legatario ritenga più conveniente partecipare alla comunione incidentale ereditaria, dovrà rinunciare espressamente al legato con atto scritto: tale è l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte. Inoltre, in mancanza di diversa disposizione del defunto, il legatario non ha

facoltà di chiedere un supplemento rispetto alla cosa oggetto di legato al fine di conseguire un valore corrispondente alla quota di riserva che a lui competerebbe a norma di legge.

Diversa è la figura del legato in conto di legittima, che si caratterizza poiché i beni assegnati al legatario debbono in tal caso essere calcolati ai fini della determinazione della legittima riservata all'onorato. In linea generale la prestazione del legato è da tenersi a carico degli eredi, a meno che il testatore non abbia disposto che essa gravi solo su uno o alcuni eredi o su uno o più legatari, ai sensi degli artt. 662 e 663 c. c. In ogni modo, secondo quanto previsto in maniera inderogabile dall'art. 671 c. c., il legatario non può mai essere tenuto ad adempiere ad un legato, ad un modus o ad un altro peso gravante sul bene oggetto di legato oltre il valore della cosa o del diritto acquistato. In tal caso, infatti, detti pesi dovrebbero essere ridotti in

misuracorrispondente all'eccedenza rispetto all'attribuzione pervenuta al legatario stesso.Qualora, peraltro, quest'ultimo ritenesse di dare comu

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fedeam85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Auletta Tommaso.