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Nel caso, invece, che l’informazione, avvenga nel

“momento” del contratto, l’informazione, si inserisce in una

specifica relazione contrattuale, cioè, nella sua fase

immediatamente precedente, o, concomitante alla

conclusione del contratto.

Prima della concreta stipulazione contrattuale, contro le

informazioni omesse, inesatte o false, contenute nel

messaggio espresso nella presentazione, o nell’etichetta del

prodotto, la reazione che si può avere, è quella della

denuncia all’autorità garante da parte della concorrenza,

affinché, si ponga subito fine alla pubblicità menzognera, e

si imponga, all’operatore economico, di conformare, il

messaggio, a criteri di verità e correttezza, nel mercato

alimentare.

In altre parole, la reazione di ricorso al Garante, corrisponde

al fatto che, non si pone una questione di tutela

dell’interesse individuale, bensì, quella della tutela

dell’interesse collettivo dei consumatori, o, della

trasparenza del mercato.

La denuncia al Garante, però, non è l’unica possibile.

Infatti, l’Ordinamento, sanziona, in via penale o

amministrativa, l’omissione ingannevole delle informazioni

obbligatorie, o il loro occultamento, o, la loro presentazione

in modo ambiguo o intempestivo.

Le conseguenze “privatistiche” del fatto che, il destinatario

dell’informazione, sia indotto a stipulare il contratto, sono

quelle previste dal diritto di ogni Stato membro.

I rimedi previsti nei confronti di questi tipi di contratti sono,

secondo l’Ordinamento, l’invalidità del contratto ed il

risarcimento del danno.

Quando le informazioni fanno riferimento ai dati

“descrittivi” dell’oggetto, esse, possono non costituire

64

semplici informazioni, ma, essere proprio quelle su cui, le

parti, giungono al loro consenso.

In questo caso, tali informazioni, dette “rilevanti”,

riguardano elementi “essenziali” del contratto, e, la

conseguenza della loro violazione, è la nullità del contratto,

secondo il codice civile, per la mancanza dell’oggetto.

Invece, quando le informazioni riguardano elementi che non

sono essenziali al contratto, quando, per esempio,

attengono alla data entro cui, l’alimento, deve essere

consumato, eccetera, la violazione, può dare luogo

all’annullabilità del contratto, nel caso in cui, il consenso,

sia viziato dall’informazione omessa, falsa o inesatta.

Il contratto di acquisto, in tal caso, di alimenti, a cui, il

consumatore, sia stato indotto, dalle informazioni omesse,

inesatte o false, è annullabile per dolo, ma solo quando, il

danneggiato, provi il raggiro, ai fini, della sua volontà, di

poter concludere il contratto, e, l’intenzione del produttore

a raggirarlo: in altre parole, il “dolus malus”.

Dunque, per pervenire all’annullabilità del contratto,

occorre che, il raggiro, abbia indotto, il consumatore, a

stipulare il contratto, sicché, quando la rilevanza del

raggiro, per omessa informazione, riguardi solo le condizioni

dell’accordo, l’unico rimedio, è il risarcimento del danno.

Secondo la Suprema Corte, con la sentenza del 2005, è

“falsa” l’indicazione dell’origine o provenienza geografica

del prodotto, che, non corrisponde alla realtà, mentre,

“fallace”, è un’indicazione che, pur non essendo falsa, trae

in inganno coloro che agiscono in un mercato, in cui,

assumono importanza le origini geografiche degli alimenti.

Occorre prendere atto che, il nostro diritto penale, ha una

specifica fattispecie delittuosa, che, prevede una duplice

tutela, in quanto, va a tutelare non solo l’ordine economico,

ma, anche la fede pubblica.

Questa fattispecie delittuosa, va oltre il reato di frode in

commercio, che, punisce l’esercente di un’attività

commerciale, che consegni, all’acquirente, una cosa mobile

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diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da

quella dichiarata, o pattuita.

L’agricoltore, è il soggetto fondamentale nell’ambito del

mercato agroalimentare, perché, è colui che realizza il

prodotto, che, finisce sulla tavola del consumatore.

Questa immissione di prodotti sul mercato,

dell’imprenditore agricolo, può avvenire o tramite

un’organizzata commercializzazione del prodotto, in

contatto diretto con il consumatore, o attraverso la

cessione, della sua produzione, a soggetti intermedi della

filiera agro-alimentare, che, provvedono alla trasformazione

e alla distribuzione, del prodotto finale, al consumatore.

Quando vi è il rapporto diretto ed immediato tra

l’agricoltore e il consumatore, le regole sono semplici, ma,

oggi, si deve prendere atto della proliferazione di forme di

commercializzazione, che, è diretta a condizioni più

convenienti, a causa della vicinanza, del luogo di vendita, a

quello di produzione, e quindi, con la riduzione di tutte

quelle infrastrutture di trasporto.

Occorre tenere ben presente anche della diffusione della

commercializzazione a distanza, con l’impiego di internet.

Il decreto legislativo del 2005, prevede che, le

organizzazioni dei produttori, provvedano alla

concentrazione dell’offerta degli associati, e, alla successiva

commercializzazione all’ingrosso dei loro prodotti.

Il sistema, che ora fa capo al Regolamento del 2013 sulla

OCM unica, consente di rilevare che, la costituzione di

questi organismi, tende a garantire la pianificazione della

produzione, il suo adeguamento alla domanda, anche in

termini di qualità, e, l’ammissione, sul mercato, di tutta la

produzione degli aderenti, attraverso una diretta

commercializzazione globale, la razionalizzazione dei costi

di produzione, la redditività degli investimenti, per poter

applicare regole comuni in tema di tutela dell’ambiente e di

benessere degli animali, e, la stabilizzazione dei prezzi.

In conseguenza, le organizzazioni dei produttori, devono

assumere una forma giuridica, e quindi, si costituiscono

66

come società di capitali, o società cooperative, o consortili,

che stabiliscono, nello statuto, l’obbligo, dei soci, di

applicare le regole stabilite, di fare vendere, la propria

produzione, per almeno due terzi, direttamente

dall’organizzazione, e di mantenere, questo vincolo

associativo, per un periodo ben definito.

Tutto ciò, permette di concludere che, questo

associazionismo, pone rimedio all’isolamento, del singolo

produttore, come sistema autonomo e inadeguato, mentre,

le funzioni normative, che vengono svolte da siffatte

organizzazioni di produttori, consentono, agli organizzatori

agricoli, di potersi inserire, come strutture, tra produzione e

commercializzazione, nell’ambito di quello che è l’assetto

concorrenziale del mercato agro-alimentare.

Gli organismi maggiormente rappresentativi nei settori

della produzione, della trasformazione, del commercio e

della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari,

stipulano le cosiddette “intese di filiera”.

Con esse, agricoltori, industriali, e distributori di alimenti,

provvedono a definire le azioni per migliorare la conoscenza

e la trasparenza della produzione e del mercato, per

migliorare il coordinamento dell’immissione dei prodotti sul

mercato, per valorizzare le dop, le igp, ed i marchi di

qualità, per valorizzare il legame delle produzioni al

territorio di provenienza, per perseguire condizioni di

equilibrio del mercato, per suggerire metodi di produzione,

che siano rispettosi dell’ambiente, ed infine, per stilare

schemi contrattuali, compatibili con la normativa

comunitaria, che, servono come modello per i successivi

passaggi dell’integrazione agro-industriale.

Sulla base di queste intese di filiera, le organizzazioni dei

produttori agricoli, e, le associazioni degli altri settori agro-

alimentari, concludono contratti quadro, con cui, si

disciplinano la quantità e la qualità della produzione

agricola, per equilibrare, l’offerta, alla domanda, e, si

stabiliscono i criteri, le condizioni della produzione e della

vendita di prodotti, e, il prezzo del loro ritiro, da parte degli

industriali e dei commercianti. 67

Ogni violazione delle condizioni stabilite in questi contratti

quadro, costituisce un grave inadempimento, col diritto al

risarcimento dei danni.

Nell’ambito di questo accordo quadro, i singoli agricoltori, e

gli industriali, stipulano, anche per iscritto, i propri contratti

individuali, che, prendono il nome di “contratti di

coltivazione, allevamento e fornitura”, o, più

semplicemente, “contratti agro-industriali”.

Nel mercato agroalimentare, è di rilevante importanza che,

la vendita dei prodotti ai consumatori, avvenga tramite

gruppi societari, che, operano nelle forme degli ipermercati,

dei supermercati e dei discount, e, si parla di “grande

distribuzione organizzata”, o GDO.

Se i consumatori traggono benefici dall’offerta di alimenti di

differenti produttori, con la possibilità di poter scegliere il

prodotto migliore, e quello meno caro, e, con la

constatazione di una sicura compressione dei prezzi di

acquisto, non si possono sottacere le imposizioni delle GDO

agli operatori della commercializzazione, tramite una serie

di obblighi contrattuali, per esempio, la fornitura in

esclusiva, la certificazione privata sull’omogeneità del

prodotto, l’ottenimento di contributi per l’ammissione del

prodotto nella collocazione sugli scaffali, eccetera.

Il decreto legislativo del 2012 sulle disposizioni per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività, prevede l’obbligo della redazione scritta, nei

contratti aventi, per oggetto, la cessione non al dettaglio di

prodotti agricoli e alimentari.

L’omissione, è sanzionata dal punto di vista amministrativo.

La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni, è affidata

all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, che,

può irrogare una sanzione amministrativa.

L’esame della legge, impone di mettere in evidenza che,

l’obbligo della scrittura “ad subtantiam”, è escluso per i

contratti conclusi con il consumatore finale.

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L’imprenditore agricolo, che è posto alla base della filiera, è

colui che soffre di più non solo per la sua modesta o piccola

dimensione, ma, anche per l’effetto della sua posizione

polverizzata, rispetto a quella concentrata dell&rsqu

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A.A. 2023-2024
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L6M di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Rizzuto Maria Carlotta.