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La nullità
I.12.5. Nullità e inesistenza. La categoria dell'inesistenza non è disciplinata dal codice in quanto dell'inesistenza di un fatto o di un negozio si può prendere atto.
12.6. Contrarietà a norme imperative. Normalmente si ritiene che sia imperativa la disposizione che persegue uno scopo che trascende gli interessi delle parti, in quanto persegue interessi generali. Le norme imperative sono quindi inderogabili dalle parti. Tuttavia quando la norma tende a tutelare una delle parti in quanto più debole, la dottrina ritiene che si possa parlare di nullità con inderogabilità relativa. La nullità colpisce solo i contratti pendenti e i contratti posti in essere dopo che la disposizione che la prevede sia entrata in vigore.
12.8. Nullità del contratto plurilaterale. Nei contratti con più di due parti in cui le prestazioni comuni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che
Colpisce il vincolo di una sola parte non importa la nullità dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di essa sia essenziale. L'ANNULLABILITÀ.
II.12.11. I vizi della volontà negoziale. Vi sono casi in cui la volontà è stata manifestata, ma si sarebbe formata in modo diverso, o non si sarebbe formata affatto, se le parti, o una di esse soltanto, fosse stata a conoscenza di determinate circostanze. In altri termini, se la volontà di entrambe le parti, o di una sola di esse, non fosse stata viziata. Errore, violenza e dolo sono vizi della volontà che producono l'annullamento del negozio (art 1427 c.c.).
12.12. L'errore. L'errore è la falsa conoscenza della realtà e può essere ostativo oppure vizio. L'errore ostativo è quello che cade sulla dichiarazione della volontà, cioè nel momento in cui si esterna la volontà: A traduce in modo errato una
linguastraniera.L'errore vizio cade invece nella formazione stessa della volontà: A ritiene che l'orologio sia un Armani invece è una contraffazione dell'originale.L'errore ostativo e l'errore vizio oggi hanno identica disciplina ( mentre sotto il codice abrogato, l'errore ostativo produce nullità era quindi considerato più grave dell'errore vizio).L'errore può essere di fatto, essendo relativo a circostanze esterne, oppure di diritto, quando cade sulla esistenza, la portata o l'applicabilità di una norma giuridica.L'errore può ancora essere unilaterale, quando una sola delle parti ha volontà viziata, oppure bilaterale, quando entrambe le parti hanno volontà viziata, ma per ragioni diverse; comune, quando entrambe le parti cadono nello stesso errore.I criteri di valutazione dell'errore riguardano l'essenzialità e la riconoscibilità.Errore rilevante.
L'essenzialità.
(a) L'errore è essenziale quando:
- cade sulla natura o sull'oggetto del negozio e sulla qualità di quest'ultimo;
- cade sull'identità o sulla qualità della persona dell'altro contraente;
- quando, trattandosi di un errore di diritto è stata l'unica o la principale ragione del negozio.
Errore rilevante. La riconoscibilità.
(b) Sono rilevanti solo gli errori che in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare.
Anche in questo caso opera il principio della tutela dell'affidamento: si deve tutelare non solo chi cade in errore ma anche chi per effetto dell'errore non può concludere l'affare.
Vi sono poi casi in cui la presenza di errore anche se rilevabile non porta all'annullamento è il caso dell'errore di calcolo, qui non vi è distorsione.
della volontà, ma errore nella meccanica operazione matematica; in tal caso è sufficiente correggere l'errore e il contratto concluso produce i suoi effetti. Errore irrilevante. Ci sono altri tipi di errore che non sono giuridicamente rilevanti: l'errore sul valore della cosa che non investe l'oggetto, o la qualità essenziale; l'errore di previsione o l'errore sul motivo. La violenza. Si concreta in minacce, in pressioni gravi che inducono una parte a concludere il negozio. Si distingue la violenza morale (timore, paura), dalla violenza fisica (costrizione fisica a firmare). Dei due tipi di violenza sola prima comporta annullamento; la violenza fisica produce nullità del contratto in quanto viene a mancare uno degli elementi essenziali del contratto cioè il consenso. Per essere giuridicamente rilevante la violenza morale o psichica, deve consistere in una minaccia grave e ingiusta, deve essere tal natura dafareimpressione ad un persona sensata da farle temere di esporre se e i suoi beni è un male ingiusto e notevole. Il semplice timore riverenziale non è rilevabile. Abbiamo detto che la minaccia deve essere ingiusta, e si deve tener distinta dalla minaccia di far valere un diritto che è causa di annullamento solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. 12.4. Il dolo. È qualsiasi inganno, comportamento truffaldino, raggiro usato per far cadere in errore la controparte e indurla a concludere il negozio. Il dolo contrattuale indica la volontà di ingannare, il dolo fuori la materia contrattuale indica la volontà di arrecare danno. Il dolo può essere commissivo se consiste in un comportamento positivo, omissivo se consiste nel silenzio. Perché si possa parlare di dolo e quindi di intenzione di ingannare è necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono alla vittima, e le convinzioni che sia.possibile determinare con artificio, menzogne la volontà altrui. La semplice vanteria non produce annullamento del contratto. Il dolo si distingue in dolo determinante e dolo incidente. Il dolo è determinante quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Il dolo incidente si ha quando i raggiri non sono stati tali da determinarne il consenso; tale dolo non comporta l'annullamento, il contratto è valido ma il contraente in malafede risponde dei danni. Il dolo determinante non solo provoca l'annullamento del negozio, ma vi è inoltre l'obbligo di risarcire il danno alla parte che vi fu vittima. Il dolo esercitato da terzi è rilevante solo quando i raggiri erano noti al contraente e occorre ancora che questi ne abbia tratto vantaggio. 12.15. La reticenza. Il silenzio doloso può essere motivo di responsabilità precontrattuale, se nel corso della trattativa laparte che aveva l'obbligo di informare l'altra su circostanze dell'affare non lo ha fatto. Vi sono ipotesi previste dalla legge in cui la reticenza costituisce un comportamento da sanzionare.
12.16. I vizi della volontà nei contratti unilaterali. Nei negozi unilaterali si tutela l'affidamento perché non vi è una controparte; si avrà riguardo alla volontà del disponente.
12.17. Conseguenze dell'annullabilità. Se l'azione di annullamento è accolta le conseguenze sono lo scioglimento del contratto e la restituzione di tutte le prestazioni effettuate. L'annullamento ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e a titolo oneroso.
13. La rescissione.
13.1. La rescissione del contratto. Si il fenomeno della rescissione quando il contratto è stato concluso in stato di bisogno o in stato di pericolo. Ha effetto retroattivo ed è un fenomeno di scioglimento del contratto.
Contratto per effetto del quale il negozio perde efficacia e i vincoli giuridici perdono la loro obbligatorietà.
13.2. Contratto concluso in stato di pericolo. L'art. 1447 c.c. dispone che il contratto con cui la parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota a controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. I casi in cui opera la norma sono molto circostanziati: deve trattarsi di uno stato di necessità in cui la parte sia incorsa per imprudenza, per colpa propria, per errore o per calamità naturali; occorre che vi sia un pericolo attuale, di un danno grave che deve riguardare il contraente o altri; non si tiene conto del danno alle cose. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda, è possibile che considerando le circostanze assegni un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
13.3.
soluzione alternativa, come ad esempio una riduzione del prezzo o una modifica delle condizioni contrattuali. Tuttavia, se la parte danneggiata decide di procedere con la rescissione, il contratto viene annullato retroattivamente e le parti sono obbligate a restituire reciprocamente quanto ricevuto. È importante sottolineare che la rescissione per lesione è un'azione generale che può essere applicata a diversi tipi di contratti, come ad esempio quelli di compravendita, di locazione o di prestazione di servizi. In ogni caso, è necessario che siano presenti le condizioni descritte nell'articolo 1448 del codice civile italiano. La rescissione per lesione è una tutela prevista dalla legge per garantire l'equilibrio tra le parti in un contratto. Essa permette alla parte danneggiata di ottenere un rimedio in caso di sproporzione e approfittamento da parte dell'altra parte.modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo ad equità.
14. La risoluzione.
14.1. Inadempimento e responsabilità contrattuale.
Si ha inadempimento del contratto quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, o la esegue in modo tardivo, oppure in modo inesatto, l'inadempimento dell'obbligazione comporta inadempimento del contratto.
L'inadempimento è una delle cause insieme con l'impossibilità sopravvenuta e con l'eccessiva onerosità, di risoluzione del contratto.
La responsabilità del debitore per l'inadempimento è responsabilità personale; se il debitore non paga quanto deve, il creditore può soddisfarsi sui suoi beni. Distribuzione del rischio.
(a) Vi sono tre ipotesi ben distinte:
1) l'ipotesi in cui le parti abbiano