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Estratto del documento

La convalida può anche avvenire in una forma non espressa. È essenziale che colui che

esprime la volontà di farlo deve avere la giusta capacità.

Nulla questio quando la convalida sia in forma tacita perché come si fa a sapere se vi si ha la

capacità.

Effetti della declamatoria di annullamento. La sentenza ha effetti costitutivi e retroagisce al

momento dalla stipulazione del contratto. Se il contratto annullabile produce i suoi effetti, se

viene pronunciato o l'annullamento, la sentenza stessa dovrà eliminare quegli effetti prodotti.

La sentenza che ha natura costitutiva tende a ripristinare la situazione patrimoniale delle parti

qual era prima della stipulazione del contratto. In questo caso già essa può avere natura

costitutiva. Diversamente dalla sentenza dichiarativa la senza di annullamento ha natura

costitutiva perché deve travolgere gli effetti prodotti dal contratto.

Art 1443 cc: “Ripetizione contro il contraente incapace - Se il contratto è annullato per

incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta

se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio”.

La natura della sentenza ha natura costitutiva quindi assicura una tutela ben maggiore di

quella dichiarativa. Dunque potrebbe prevedere la condanna della parte soccombente alla

restituzione della prestazione resa. Sembrerebbe concepibile che nell'unico giudizio di invalidità

si possa addivenire anche alla richiesta di restituzione. Si mira a tutelare alcune persone che

potrebbero essere coinvolte e in particolare l'incapace. Incapace che abbia stipulato un

contratto annullabile sembra debba beneficiare di una sorta di obblighi restitutori.

Art 1445 cc: “Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi - L'annullamento che non

dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di

buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento”.

Cosa desumiamo argomentando a contrario? che nel caso di incapacità legale anche i terzi in

buona fede potrebbero venire menomati.

Cosa significa la norma? Fatti salvi i soggetti incapaci legalmente i terzi non sono pregiudicati.

Ma non sono salvi se sono maturati gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Prior in tempore potior in iure.

Nei confronti degli incapaci legali i terzi non sono mai tutelati perché saranno sempre presunti

in malafede in quando avevano l'onere di controllare la capacita dei soggetti. Ecco perché non

c'è una esplicita disciplina, dobbiamo desumerla.

Non così per l'incapace naturale che è quel soggetto che legalmente capace,

temporaneamente non lo è, è uno stato momentaneo.

Il principio vuole dunque che i terzi soccombano quando siano stati negligenti e ritardatari nel

trascrivere l'acquisto.

Ultimamente la dottrina civilistica più moderna discute su che senso abbia distinguere tra

invalidità e inefficacia, sulla scia di un diritto comunitario sempre più basato su quello

anglosassone. Da noi la differenza è ancora valida. Secondo la Pasquino queste categorie sono

molto importanti anche se non c'è ripercussione pratica, a maggior ragione se c'è.

34

Finora abbiamo parlato di invalidità ma poi abbiamo parlato degli effetti ossia l'inefficacia. È

vero che solitamente invalidità porta inefficacia, non c'è mai stato un negozio in senso lato

invalido che non sia anche inefficace. Il negozio invalido è sempre inefficace ma vi sono pure

dei negozi validi che sono inefficaci. Allora qui il problema perché se fossero equivalenti non

esisterebbe un negozio valido che sia anche inefficace.

Invece abbiamo tantissime ipotesi di negozi validi ma inefficaci e ne ricaviamo che sono due

categorie diverse. Un esempio è il contratto sottoposto a condizione, il contratto che ha ad

oggetto la vendita di una cosa futura, quello concluso dal falsus procurator, quello sulle

clausole vessatorie. (il testamento?)

L'inefficacia è più estesa e trasversale dell'invalidità e riesce a toccare molte materie, dal

diritto civile all'amministrato. Ma è anche molto settoriale. L'invalidità colpisce quegli atti che

presentano o problemi strutturali o problemi di uno degli elementi essenziali ma al di fuori di

queste ipotesi la categoria non ha richiami.

Quando si tratta di invalidità delle delibere assembleari si fa riferimento sempre a queste

categorie.

L'inefficacia non presuppone l'invalidità dell'atto. L'invalidità non può essere superata in altro

modo se non con i meccanismi di sanatoria previsti della legge. L'inefficacia invece non è

costretta in queste anguste forme, il contratto inefficace consente alle parti o del giudice di

recuperare la bontà dell'atto concluso. Essa non attiene ai profili strutturali.

Le due categorie possono pure essere considerate inutili ai fini pratici ma a livello concettuale e

metodologico secondo la Pasquino sono ancora essenziali perché si spostano dal piano della

validità e perché anche i rimedi previsti dal legislatore sono diversificati.

Borgia lezione: 15 maggio

Congruità dello scambio contrattuale.

Posizione giurisprudenziale finalizzata ad accertare l'intervento del giudice in tema di

valutazione dell'effettiva equivalenza delle prestazioni.

Non è prevista la necessita di una equivalenza economica delle prestazioni perché è prevista

una autonomia contrattuale, le parti sono libere di porre in essere determinati tipi di contratti.

C'è la più ampia autonomia contrattuale.

Art 1322 e 1372, norme con funzione integrativa.

Art 1474 cc: “Mancanza di determinazione espressa del prezzo - Se il contratto ha per oggetto

cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno

convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da

norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente

praticato dal venditore. (2) Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo

si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da

quelli della piazza più vicina. (3) Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si

applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il

prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo

comma dell'articolo precedente”.

Art 2225 cc: “Corrispettivo - Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere

determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al

risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.

Art 2263 cc: “Ripartizione dei guadagni e delle perdite - Le parti spettanti ai soci nei guadagni

e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è

determinato dal contratto, esse si presumono eguali. (2) La parte spettante al socio che ha

conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo

equità. (3) Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella

stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite”.

Ma ci sono altre norme come quelle di determinazione del corrispettivo del contratto di appalto,

di mandato, di commissione e così via. C'è una possibilità di intervento da parte del giudice.

Il Galgano si sofferma sui contratti del lavoratore, quelli di sub-fornitura e sulla normativa in

materia di rescissione. 35

I contratti del consumatore. La normativa era originariamente nel codice civile ed è confluita

nel codice del consumo all'art 33 che definisce il concetto di professionista e di consumatore.

Individua una serie di clausole vessatorie, ritenute in alcuni casi comunque nulle (prima si

parlava di inefficacia), poi ci sono una serie di altre clausole ritenute vessatorie solo se non c'è

trattativa individuale. Ci si chiede quando ci sia trattativa individuale.

Queste clausole malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore uno squilibrio

dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ma questo squilibrio non è di tipo economico e

non attiene all'oggetto del contratto, riguarda i diritti e gli obblighi dello stesso.

Le clausole vessatorie non sono un numerus clausus.

Lo squilibrio tra le prestazioni in questo caso costituisce l'elemento determinante. La nullità è

relativa, può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed è soltanto parziale.

Differenza tra la disciplina del 1341 e l'attuale. Quella attuale riguardo solo determinati

soggetti (professionisti e consumatori) e la conseguenza è la nullità. La disciplina ancora

vigente del 1341 che riguarda i contratti per condizioni generali di un contraente forte avverso

un contraente debole, la normativa prevede che a salvaguardia del contraente debole sia

necessaria la duplice firma di determinate clausole che si presumono vessatorie. Entrambe le

discipline sono vigenti anche se operano in settori e verso destinatari diversi.

La nuova disciplina codicistica suscitò l'entusiasmo dei giuristi ma non degli assicuratori. Anche

il fatto della doppia firma non è una tutela in realtà perché le persone non le leggono

comunque le clausole.

Altra normativa è quella relativa alle c.d. subforniture (legge del 98). L'art 1 dà la definizione di

subfornitura.

Abuso di dipendenza economica descritta dall'art 9 e si ha quando l'impresa determina un

eccessivo squilibrio tra diritti ed obblighi e quindi la conseguenza è la nullità del patto.

Oltre all'azione di nullità del consumatore ci sono le azioni collettive delle associazioni del

consumatori.

Tema della rescissione. Qui si fa riferimento ad una situazione diversa, il legislatore si è sempre

posto il problema dello squilibrio.

Vizi della causa: possono essere originali, genetici, parziali. Oppure funzionali.

La tematica della rescissione è ricollegata a uno squilibrio delle prestazioni.

[pag 570?]

Tema dell'oggettivizzazione dello scambio. Possibilità che il giudice possa verificare la

giustificazione economica dello scambio, la congruità causale.

Ultimo argomento su cui si sofferma Galgano è dedicato alla presupposizione. È una

condizione non sviluppata, quindi implicita che le parti non hanno messo in evidenza, la

condizione rimane nascosta. L

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Publisher
A.A. 2012-2013
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Borgia Rossella.