Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 97
Diritto civile Pag. 1 Diritto civile Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile Pag. 41
1 su 97
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I VIZI DEL PROCEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO, I VIZI DELLA

VOLONTA’, DEL CONSENSO: premesse generali:

1° considerazione: il codice è improntato alla protezione della volontà e alla protezione della dichiarazione

(affidamento). Le riserve mentali non hanno rilevanza al punto che se io mando una mail a Tizio e scrivo

“vuoi comprare il mio telefono per 50 euro?” e nel frattempo scrivo su un bigliettino “non voglio venderlo”,

questa è una riserva mentale e se Tizio accetta, il contratto è concluso-->la vera volontà non è tutelata in

queste situazioni ma si tutela l’affidamento dell’altra parte rispetto alla mia dichiarazione. In altre ipotesi la

volontà è tutelata dall’ordinamento MA solo se sussistono determinate caratteristiche, per esempio parlando

dell’errore, questo deve essere riconoscibile ed essenziale perchè in questo caso la dichiarazione non avrà

creato un affidamento nell’altra parte. Ultimamente la volontà viene tutelata soprattutto durante la fase

precontrattuale piuttosto che come rimedio a seguito della conclusione del contratto.

Proteggere la dichiarazione (l’affidamento) significa proteggere la collettività mentre proteggere la volontà

significa proteggere il singolo-->questa dicotomia secondo Sacco è sbagliata. Quando la dichiarazione del

singolo corrisponde davvero alla sua volontà, quell’atto non può che comportare il benessere comune e del

mercato. art.1433cc “errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione”: nel precedente codice del

2° considerazione:

1865 (Albertino) non esisteva questa norma perchè l’errore nella dichiarazione veniva trattato in maniera

vizio. Un conto era l’errore ostativo e un conto era l’errore vizio. L’errore vizio

diversa dall’errore è una di

quelle situazioni in cui c’è volontà ma questa è viziata nella sua formazione, per esempio: io dichiaro di voler

comprare l’auto in ventina ma la compro perchè credo che sia 4x4 ma in realtà non lo è e se l’avessi saputo

non l’avrei comprata-->la L’errore ostativo

volontà esiste ma è viziata nella sua formazione. invece,

consisteva nell’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione e qui c’è divergenza netta tra volontà e

dichiarazione, ad esempio: scrivo che ti compro il telefono per 100 euro ma per un errore di digitazione scrivo

1000 anzichè 100-->non è volontà viziata ma è assenza di volontà.

Perciò nel vecchio codice, l’errore ostativo portava all’inesistenza della dichiarazione e del contratto di

conseguenza. Ma in concreto distinguere tra errore vizio e errore ostativo è complicato. Quindi il legislatore

del 1942 ha detto che il 1433 soggiace alle stesse regole dell’errore vizio quindi il contratto sarà annullabile

solo se dimostro che l’errore è essenziale e riconoscibile tutelando l’affidamento dell’altro contraente. La

differenza non è più sul piano della disciplina quindi, però da un punto di vista dogmatico, il legislatore

buono che l’errore nella dichiarazione o nella trasmissione sia un tipo diverso dall’errore

continua a dare per

Ma questa distinzione tra errore vizio e “errore ostativo” è opportuna?

vizio. NO, ed inoltre è apparente e

non reale, ad esempio: Tizio vede in una ventina di una concessionaria un’automobile A che è una Ferrari ma

lui non lo sa ed erroneamente pensa che sia una Porsche. In vetrina c’è anche l’auto B che è effettivamente

Tizio vuole comprare l’auto A ma dentro di sè è convinto che questa sia una Porsche.

una Porsche, quindi

Tizio entra e dice “voglio comprare la Porsche in vetrina, il contratto si conclude e l’auto viene spedita ma lui

intendeva l’altra automobile. Nel vecchio codice, questo è un errore sulla dichiarazione, quindi ostativo

escludendo l’esistenza del contratto. In realtà qui secondo Sacco, è vero che manca la volontà di comprare la

non

Porsche però non manca la volontà di dichiarare, la dichiarazione non manca ma è solo viziata-->l’errore

incide sugli effetti del contratto ma sulla dichiarazione, quindi per Sacco alla fine è un errore vizio sempre e

comunque e non un errore ostativo. Forse nel caso del salvataggio in bozza anziché inviare la mail allora qui

si può dire che manca la volontà di dichiarare-->errore nella trasmissione della dichiarazione.

3° considerazione: il 1433cc ci ha avvertito del fatto che ci sono situazioni in cui pur sembrando esistere una

non riconoscere l’effetto di questa serve la

dichiarazione, in realtà questa manca ma produce effetti e per

prova di un errore. Questo non toglie che ci siano situazioni in cui pur sembrando esistere una dichiarazione,

questa deve ritenersi inesistente. Esempi: se Tizio recitando un’opera teatrale formula una proposta che fa

parte delle sue battute, oppure se Tizio appone la firma su un contratto solo perchè Caio lo costringe

fisicamente o il caso della dichiarazione simulata.

4° considerazione: la disciplina dei vizi del consenso è affrontata dal codice a seconda dei singoli vizi del

consenso, ma questi come incidono sul contratto? Qual è il rimedio comune che danno luogo?

L’annullamento. L’annullamento può essere richiesto solo su istanza della parte nel cui interesse è stabilito

dalla legge. Inoltre può essere chiesto entro 5anni dalla scoperta del vizio MA se non viene chiesto entro il

termine, il contratto produce i suoi effetti. N: B.: si prescrive in 5anni l’azione di annullamento ma non si

prescrive l’eccezione! Cosa vuol dire? che se anche oltre i 5 anni, qualcuno mi conviene in giudizio per

l’esecuzione del contratto fino ad ora non eseguito, io posso eccepire l’annullabilità del contratto. In sostanza

abbiamo detto che dopo 5anni, anche se non volevo producesse effetti, il contratto li produce comunque MA

si fa a dire che il contratto è davvero l’incontro tra due volontà??

come (per ritornare alla domanda ad

inizio corso). è anche vero che l’annullamento subisce delle deviazioni ed eccezioni a seconda del tipo

5° considerazione:

di vizio, ad esempio in materia di dolo (inganno) il legislatore distingue tra dolo determinante (inganno senza

il quale l’altra parte non avrebbe concluso il contratto) e (artifizio senza il quale l’altro avrebbe

dolo incidente

concluso comunque il contratto ma a condizioni diverse)-->nel caso di dolo determinante, il rimedio è

l’annullamento, invece nel caso di dolo incidente, il contratto resta valido e la parte potrà chiedere solo il

risarcimento del danno. Questa distinzione non esiste in materia di violenza ed errore, tutte le minacce e tutti

gli errori, hanno la stessa conseguenza ossia l’annullabilità del contratto. In materia di violenza, il vizio

sussiste anche quando la violenza proviene dal terzo e non serve provare che l’altra parte sapeva della

violenza del terzo-->il contratto è annullabile ma questo non funziona in materia di dolo perchè bisogna

dimostrare che l’altra parte era a conoscenza del dolo del terzo.

È una conferma della disorganicità dei rimedi approntati dal legislatore, non in grado di tracciare una linea

e univoca nella tutela della volontà e dell’affidamento.

organica “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è

6° considerazione: art.1440cc:

valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede

risponde dei danni” abbiamo detto prima, se l’inganno è tale da spingere l’altra parte

(dolo incidente)-->come

a concludere un contratto che avrebbe concluso comunque ma a condizioni diverse si avrà responsabilità

risarcitoria di tipo precontrattuale.

Ex art.2058, ove è possibile ci sarà il risarcimento in forma specifica rispetto alla forma per equivalente ossia

ad una somma di denaro. Sacco dice che se c’è violazione delle regole di correttezza e buona fede, il

risarcimento in forma specifica è quello di far venire meno il contratto ma nella pratica non è quasi mai

possibile e quindi il risarcimento è in denaro. Escluso il 2058cc, possiamo immaginare uno strumento che dia

all’ingannato/danneggiato una tutela maggiore di quella prevista dal codice? perchè il risarcimento del danno

ha funzione esclusivamente riparatoria del danno arrecato, all’ingiusta perdita patrimoniale e non cambia nulla

circa il grado di volontà di causare il danno. Questo rimedio potrebbero essere i danni punitivi, esistenti in

altri ordinamenti, in cui a fronte di un comportamento particolarmente riprovevole, bisogna sanzionare la

parte perdendo così la funzione riparatoria. Ci deve essere proporzione tra danno effettivo e danno punitivo

(1a7). In Italia, questo rimedio non esiste ma il problema che si è posto è stato quello di eseguire in Italia

sentenze americane che condannavano a danni punitivi. La corte d’appello dice che non è delibabile la

sentenza nella parte in cui riconosce il danno punitivo perchè è contrario ai principi di ordine pubblico

interno; nel 2015 le SU della Cassazione dissero che il risarcimento non ha funzione esclusivamente riparativa

di un danno all’altra parte quando agisca in mala fede ed questo è un danno

ex art.96 cpc-->liquidazione

considerato ormai non più contrario all’ordine pubblico ma tuttavia non è ammesso perchè dovrebbe

punitivo

intervenire il legislatore, i nostri giudici non possono liquidare danni punitivi se non in esecuzione a sentenze

straniere.

7° considerazione: abbiamo già detto che il legislatore disciplina i vizi in modo diverso tra loro e la questione

è: il legislatore pone dei limiti all’attivazione del rimedio previsto dalla legge (annullamento), per esempio

parlando dell’errore, questo deve essere essenziale e riconoscibile ed in caso contrario no annullamento MA

se l’errore non è essenziale ma è riconoscibile, allora in questo caso non si può chiedere il risarcimento dal

danno invocando una violazione dell’art.1337cc (no buona fede)?-->può funzionare come norma residuale

andando a coprire una lacuna normativa con un rimedio risarcitorio? NO, perchè il legislatore non prevede un

rimedio generale ma prevede solamente soglie minime/limiti di attivazione del rimedio quindi, nel nostro

caso, l’errore deve essere necessariamente essenziale e riconoscibile.

8° considerazione: i rimedi pe

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
97 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dmessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Duvia Paolo.