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La rappresentanza
La rappresentanza si realizza con la sostituzione di un soggetto a un altro nel compimento del negozio giuridico. Si può definire come quella figura di sostituzione per la quale un determinato soggetto, che prende il nome di rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, che prende il nome di rappresentato. Gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadono direttamente nella sfera giuridica del secondo.
La caratteristica della rappresentanza è il ruolo del rappresentante di gestire un interesse altrui, in modo che un eventuale suo interesse abbia rilevanza esclusivamente nei rapporti tra loro. Il rappresentante resta estraneo e non diventa parte del cosiddetto negozio rappresentativo. L'altruità dell'interesse differenzia la rappresentanza da altre figure di sostituzione, come l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), l'accollo liberatorio (art. 1273 c.c.) e il contratto estimatorio (art. 1558).
c.c.). Rappresentanza può avere due fonti: legale o volontaria.
Rappresentanza legale: La legale è quella prevista dalla legge (ex genitori rappresentano il minore, amministratori di una società o associazione). L'art. 1387 afferma che il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (per assenza della capacità di agire) ovvero dall'interessato; il rappresentante legale a differenza del rappresentante a cui sono conferiti i poteri dall'interessato opera in base ad un potere che gli compete come proprio in relazione ad un ufficio di diritto privato e di conseguenza non spende il nome altrui essendo sufficiente che agisca come rappresentante dell'incapace. Ovviamente esclusivo della rappresentanza volontaria è il principio secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma che è richiesta per il contratto rappresentativo (art. 1392); lo stesso deve dirsi per il disposto sulla modificazione ed estinzione della procura (art.
1396)laddove all'applicazione analogica osta la considerazione che la tutela dell'incapace deve prevalere sulla tutela del terzo e che comunque le vicende della rappresentanza legale sono soggette a particolari forme di pubblicità. Alla rappresentanza legale non ci pare applicabile neanche la norma sulla rappresentanza senza potere (art. 1398) posto che in presenza della pubblicità legale che la accompagna non sembra configurabile l'ipotesi che il terzo contraente abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, è invece applicabile (con adattamenti) la norma sulla ratifica (art.1399) nel senso che concluso il contratto per l'incapace da persona diversa dal suo rappresentante legale il contratto può essere ratificato dal rappresentante legale o dall'incapace medesimo una volta cessata la causa di incapacità; non opera invece per la rappresentanza legale il principio di apparenza, posto che all'incapace.non può imputarsi quel comportamento doloso o colposo causa dell'errore del terzo la cui sussistenza costituisce presupposto necessario perché il principio possa operare. L'inapplicabilità dell'art. 1389 relativo alla capacità del rappresentante e del rappresentato è confortata dalla lettera della norma (quando è conferita dall'interessato) ed è d'altronde ovvia perché nella rappresentanza legale soltanto il rappresentante è legittimato all'esercizio dell'attività negoziale; analogamente anche per la rappresentanza legale vale il principio secondo cui sono rilevanti i vizi della volontà e gli stati soggettivi del rappresentante, non può invece operare (almeno per l'ipotesi del rappresentante incapace) la limitazione relativa alla predeterminazione di elementi del contratto da parte del rappresentato né può avere rilevanza la sua malafede. Inapplicabili.ci paiono infine le norme sul conflitto d'interessi e il contratto con se stesso (art.1394 e 1395), ciò non già perché il rappresentante legale non possa agire in conflitto di interessi con il rappresentato o concludere il contratto con se stesso bensì perché gli articolicitati sono costruiti sulla facoltà di reazione del rappresentato non-configurabile nel caso di rappresentante legale; per questa ipotesi occorre la diversa tutela della nomina da parte del giudice di un sostituto ovvero il divieto al rappresentante legale di compiere certi atti. Rappresentanza volontaria: La rappresentanza volontaria sorge direttamente per effetto di atto volontario che può essere unilaterale (procura) o negoziale (mandato). La procura spesso accede al mandato, posto che il mandato è il contratto a cui il soggetto si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto, è chiaro che al mandato si possono o nomodi per accompagnare i poteri di rappresentanza è attraverso l'utilizzo di un tag . Pertanto, il testo formattato sarebbe il seguente: accompagnare poteri di rappresentanza. Quando il mandato è senza rappresentanza, il mandatario contratterà con i terzi in nome proprio e una volta acquistati i diritti o i beni li trasferirà al suo mandante. Si parla di due passaggi: i beni acquistati dal mandatario senza rappresentanza transitano nel patrimonio del mandatario e solo successivamente verranno poi trasferiti al mandante. Quando, invece, il mandato si accompagna ai poteri di rappresentanza ecco che il mandatario non negozia più con i terzi in nome e per conto proprio, ma lo fa direttamente in nome e per conto del mandante con la conseguenza che il contratto concluso dal mandatario con la rappresentanza, dotato di procura esibita a terzi, qui il mandatario si limita a formare e dichiarare una volontà i cui effetti fanno direttamente capo al mandante: l'acquisto del bene X si compie direttamente dal terzo al mandante, senza che il mandatario compaia in questo transito del diritto. Uno deiproblemi pratici della rappresentanza è la contemplatio domini, che è quella dichiarazione con cui il rappresentante si qualifica come quel soggetto che sta dichiarando una volontà in nome di un altro. La contemplatio domini è sostanzialmente la possibilità che deve essere data alla controparte di rendersi conto che il soggetto con cui la controparte sta trattando non lo fa in nome e conto proprio, ma in nome di un altro soggetto. Senza contemplatio domini il meccanismo della rappresentanza sarebbe monco, perché come potrebbe pretendere di imporre alla controparte un contratto con soggetto terzo di cui l’esistenza la controparte non è stata informata? Il rappresentante quando agisce come tale deve rendere edotta la sua controparte della sua qualità di rappresentante e quindi del fatto che agisce in nome e conto di un’altra persona. Questo rendere edotto significa anche che deve essere in grado di giustificare i propri poteri.terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri. Quando i poteri di rappresentanza risultano da atto scritto, la controparte può sempre pretendere copia firmata dal rappresentante dell'atto scritto da cui provengono questi poteri.
La legge impone che la procura rivesta la stessa forma, pena nullità, del contratto che si intende far concludere dal rappresentante. Se devo conferire a mio cugino Caio l'incarico di presenziare a mio nome e per mio conto ad un rogito della compravendita immobiliare, la procura dovrà essere rilasciata per iscritto. In queste situazioni, a maggior ragione la controparte del rappresentante può esigere una copia firmata della procura.
La contemplatio domini non deve necessariamente venire in forma espressa o forma solenne, potrebbe essere deducibile da altri elementi del contesto.
Quando viene l'operatore Enel a far firmare il nuovo contratto di somministrazione.
elettrica ed è una persona con la quale è stato fissato un appuntamento in un posto Enel, che presenta il tesserino e fa firmare un modulo Enel e si sottoscrive. In questa situazione, il contratto non bisogna pensare che sia lui la controparte o il legale rappresentante dell'Enel. Qui, evidentemente, il responsabile commerciale Enel che si presenta a casa non è persona munita degli oneri di rappresentanza in nome all'Enel, è un semplice addetto alle vendite che si limita a raccogliere la vostra proposta contrattuale che verrà sottoposta all'Enel. L'Enel accetterà di default la proposta contrattuale e verrà poi inviato il contratto firmato e sottoscritto anche dall'Enel. Tecnicamente, quella che viene firmata è solo una proposta contrattuale. Poi ci sono situazioni in cui gli indici esterni e di contesto sono sufficienti a far risultare una contemplatio domini senza che ogni volta il rappresentante debba giustificare i poteri, si pensi al direttore.generaledell'azienda alla quale normalmente sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione della società che per la 200esima volta in 20 anni si reca dal fornitore abituale della società per sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura perché scaduto il precedente. Qui non è essenziale l'esibizione della procura, proprio perché sono 20 anni che quel direttore generale stipula contratti con quella società in nome e per conto della società a cui afferisce. L'ordinamento dimostra una certa elasticità nel ritenere che in queste situazioni ci sia comunque un contratto produttivo di effetti nei confronti della società proprio perché l'altro contraente non può far leva sulla mancanza della contemplatio domini e sostenere che non si sia sostenuto nessun contratto tra lui e la società, il rappresentato di cui il rappresentante affermava essere portatore di interessi. Rappresentanza senzaArt. 1398. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Abuso di rappresentanza quale si ha in caso di conflitto di interessi fra il rappresentato e il rappresentante che ha i poteri ma li usa in contrasto con l'interesse di chi glieli ha conferiti. Il contratto non è idoneo a vincolare il soggetto falsamente rappresentato da una rappresentanza senza potere. Ex. A mio cugino viene in mente di vendere il mio nuovo iPad a Michele a 500 euro. Michele si presenta da me e mi dice che ha comprato l'iPad perché io l'avevo incaricato di venderlo da come dice mio cugino. Tecnicamente qui la procura non ha bisogno di forma scritta perché si parla di un bene mobile, la contemplatio domini c'è stata perché mio cugino
ha dichiarato di agire per mio conto e certamente mio cugino non er