1 ottobre 2013
Il contratto in generale:
il contratto svolge una molteplicità di funzioni nel campo patrimoniale. I contratti
prevedono una serie di funzioni (acquisto di cibo, di beni, servizi). Ci possono essere
scambi di tipo economico o operativo. Esistono poi contratti di cooperazione (contratto
di lavoro, mandato, società). E’ sbagliato definire il contratto come transazione
economica. Si deve parlare di una categoria giuridica che è in grado di abbracciare più
fenomeni. Il contratto produce una varietà di effetti:
1) effetti obbligatori: creazione di un vincolo obbligatorio es.mutuo, creditore e
debitore.
2) effetti reali: l’effetto traslativo, rende legittima l’ingerenza sul bene acquistato.
Varietà delle strutture contrattuali. Solo da un contratto validamente concluso
derivano gli effetti, quindi è importante sapere quando un contratto si conclude.
La formazione del contratto è una struttura variabile che riflette la diversità delle
funzioni del contratto ( si può concludere con proposta e accettazione, contratti
formali, obbligazioni a carico del solo proponente). Nel caso dei contratti di massa è
essenziale che chi offre sempre lo stesso prodotto o servizio offra sempre una
struttura identica del contratto, altrimenti diventa difficile gestirlo si parla di
uniformità dei moduli o formulari dei contratti. Molto spesso è un’ esigenza del
cliente che esige una parità di trattamento.
(ES: linea ferroviaria, offre lo stesso servizio, il contratto in sé è uguale per tutti.
Questo è necessario sia per il gestore che per gli utenti). Da tutto questo sorgono però
dei problemi. Introduzione delle clausole vessatorie, siccome l’utente non legge il
contratto l’offerta di mercato di quel bene non diminuisce. Deve quindi intervenire una
disciplina giuridica.
Il problema si pone anche quando due stati usano formulari diversi, che impediscono
la contrattazione a livello internazionale(contratti di impresa tedesca pensata per la
società tedesca e lo stesso per l’Italia alle imprese costa troppo cambiare la
modulistica di conseguenza il contratto non si conclude.).
Contratti normativi: non producono scambi di beni o servizi, né immediata
collaborazione. Servono a definire come saranno conclusi i contratti successivi.
Contratto quadro: detta la disciplina generale delle operazioni che di volta in volta si
pongono in essere. Sarebbe inefficiente disciplinare mano a mano le singole
operazioni. È meglio stabilirlo a monte.
Il problema del contratto è anche di linguaggio.
Polisemie del contratto:
• può avere il significato di atto giuridico: cioè si hanno una serie di condotte e
di comportamenti che hanno portato all’accordo tra due persone. L’atto
giuridico necessita di essere perfezionato.
• può indicare anche l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti, scaturenti dal
contratto. Quindi il rapporto giuridico patrimoniale che deriva dal contratto.
• Può anche indicare il testo contrattuale, il documento. Il problema diventa
dare un senso al testo. Non solo in riferimento al testo scritto, ma anche il
contenuto dell’accordo.
• Come regolamento: come il rapporto è disciplinato disciplinato ad esempio
dalla legge italiana.
È lo stesso legislatore che ogni tanto cambia la nomenclatura del contratto,
chiamandolo ad esempio accordo, patto. Ad esempio i patti successori, quelli di
famiglia. In realtà patto indica la singola clausola, il singolo articolo.
Viene utilizzata molte volte anche la parola convenzione. Ma a volte questo vocabolo
può indicare qualcosa simile al contratto, ma che non ha gli stessi effetti, ad esempio
non ha effetti giuridici per volontà tra le parti.
A volte si usa la parola trattato, spesso usato dagli assicuratori.
Esiste una parte generale del contratto, sita nel codice civile, frutto del lavoro della
dottrina che per secoli ha concettualizzato tutta una serie di regole del contratto per
estrapolarne quelle che sono le regole generali, applicabili quindi alla generalità dei
contratti.
Disciplinare ogni tipo di contratto a se’ crea dubbi e confusioni oltre a essere
inefficiente.
Bisogna chiarire cosa sono i fondamenti:
ART. 1323 c.c. secondo il quale tutti i contratti atipici, tipici; nominati e innominati
sono sottoposti alle regole che dobbiamo analizzare.
Il nucleo concettuale che dà coerenza alle varie regole generali è l’AUTONOMIA
PRIVATA. Il contratto come strumento di autonomia e di libertà a contrarre.
2 ottobre 2013
Autonomia contrattuale: è definizione ampia, che rinvia alla libertà contrattuale. La
libertà contrattuale è molte volte connessa con la volontà, cioè con la visione tecnica
del contratto. Autonomia libertà e volontà non sono sinonimi, ci sono differenze
evidenti.
AUTONOMIA : significa rinviare immediatamente ad un dato positivo, art.1322 c.c.
Comma1: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative: il contenuto del contratto è uno
schema formale, ma è liberamente determinabile dalle parti.
Comma2: possono essere conclusi anche contratti non specificamente previsti basta
che il loro fine sia meritevole di tutela.
Si attua una distinzione tra contratti tipici e contratti atipici, e tra contratti nominati ed
innominati. Il legislatore detta una serie di discipline relative a specifici tipi di
contratto, quindi disciplina lo schema formale del contratto. Queste discipline
particolari agevolano la conclusione del contratto, perché sono schemi preformati (che
aiutano le parti; ne sono esempi il contratto d’agenzia e il mandato. Aiuto alle parti sia
per tempi che per forma). Le parti però possono anche inventarsi nuovi schemi
contrattuali.
La regola fondamentale è quella della libertà contrattuale. L’autonomia contrattuale
trova un limite nel fatto che i contratti conclusi debbano avere finalità meritevoli di
tutela. Il fondamento del contratto non è quello dato dal diritto positivo che enuncia
esclusivamente l’esistenza di una norma. Esso esiste in realtà per connettere il
soggetto al mercato, che non è altro che una rete di contratti. Attraverso il contratto i
privati, quindi, operano sul mercato.
Perché c’è il mercato e che valore ha? Non si dice perché dovrebbe essere meritevole
di tutela. In realtà le scienze economiche ci dicono che il contratto è uno strumento di
miglioramento paretiano, che indica lo spostamento da una posizione ad un’altra e
nel momento in cui si è alla seconda il benessere è migliore per alcuni individui mentre
per gli altri non è peggio di prima. Dov’è il miglioramento paretiano nel contratto?
Anna ha a disposizione un paniere con cibo e uno con abiti e lei deve determinare le
sue preferenze. Se sceglie solo uno dei due avrà un solo vantaggio. È necessario fare
un mix. C’è la possibilità che il contratto incrementi senza sforzi il benessere generale.
Se si accetta questa dimostrazione si deve dire che il ruolo del diritto non è solo
consentire il contratto, ma bisogna che l’ordinamento giuridico tuteli il contratto
(libertà e economie inserite in un contesto istituzionale) perché in realtà quegli
scambi formalizzati dalla scatola di Ichuord spesso non sono simmetrici e
contemporanei. In realtà lo scambio ad esecuzione differita rischia di dare esecuzione
allo schema del dilemma del prigioniero [posizione1: ci sono due signore che si
accorgo che hanno un servizio di piatti disassortito. Caia ha 12 piatti fondi e Tizia ha
12 piatti piani. Sarebbe meglio averli entrambi. Posizione 2: potrebbero scambiarsi 6
piatti tra loro in modo che ciascuna abbia un servizio completo: starebbero meglio
entrambe. Ci sono 4 possibilità: 1)eseguono il contratto. Ognuna ha 6 piatti dell’altra.
Il benessere delle due è aumentato. 2)le parti lo concludono ma non viene eseguito: le
loro posizioni rimangono invariate. Nessun miglioramento. 3) una esegue e l’altra no:
caia non dà i piatti, la sua posizione migliora molto. Ma quella tizia peggiora. 4) caia
esegue e tizia no. Un soggetto razionale non concluderebbe il contratto, perché la
possibilità di guadagno è 1 su 4. È l’ordinamento giuridico a dover creare il vincolo
contrattuale (esecuzione contestuale e immediata, casi rari).
Mantenere la parola data: quando una parte vuole vincolarsi giura. In tempi antichi il
vincolo nato con il giuramento era assoluto. Il giuramento copre anche la frode. Il
problema sussiste nel linguaggio, non basta dire ‘lo prometto’: la mamma che
minaccia il bambino può usarlo come rafforzativo. Promettere nel senso di vincolarsi è
mantenere una promessa che l’altra parte sappia non possa essere mantenuta se non
con questo impegno; l’altra parte non se lo aspetta. È importante il contesto nel quale
si promette. Non c’è alcun modo di intendere una promessa vincolante solo perché lo
si dice: ci sono altri fattori da prendere in considerazione. È necessario creare un
sistema in grado di distinguere la promessa vincolante da quella che non lo è, e il
ruolo delle istituzioni è tutelare le promesse e selezionarle, distinguendole da quelle
che non lo sono. Buona parte della disciplina del contratto in generale è riservata a
questa attività di selezione. Il primo tema diventa quello di vedere quale fattispecie
giuridica sia il contratto. Normalmente si dice che in realtà le parti possono
liberamente concludere il contratto, ma per la produzione di effetti giuridici vincolanti
occorre che le parti pongano in essere una fattispecie che corrisponda alla fattispecie
del contratto. Per non ritornare al dilemma del prigioniero è necessario un
ordinamento che faccia pressione su uno affinchè esegua (elemento insito nel
contratto). Occorre però che l’ordinamento abbia strumenti per poter distinguere le
promesse vincolanti da quelle non: questa selezione avviene mediante la creazione di
una fattispecie da parte dell’ordinamento. A questo seguono effetti vincolanti e
l’ordinamento si mobilita per far rispettare il vincolo. Il contratto può essere concepito
come fattispecie e deve ricomprendere oggetto, causa e forma. L’effetto non deriva
dalla libertà delle parti ma dalla volontà della legge. Questo approccio non dice nulla
in quanto al contenuto. Il contenuto del contratto è l’unico elemento di fatto. Possono
esserci limiti al contenuto del contratto. Nei limiti imposti dalla legge il criterio
generale è che il contenuto del contratto può essere solo determinato dalle parti, e
quindi non può essere eterodeterminato.
Il miglioramento paretiano ha diversi presupposti:
1- Le dotazioni iniziali delle parti devono essere in equilibrio tra loro.
2- Le parti devono essere perfettamente informate per misurare i loro interessi.
Art.1325 c.c.: primo elemento costitutivo della fattispecie è l’accordo.
4 ottobre 2010
L’Art. 1321 c.c. dice che il contratto è l’accordo di due o più parti per..
costituire (come si istituisce un vincolo? con l’intento comune delle parti),
regolare (significa che si può precisare il contenuto del contratto, accertare
il contenuto oppure modificarlo. Ha una valenza molto ampia) o
estinguere (ciò che è idoneo a costituire è idoneo anche ad estinguere) un
rapporto giuridico patrimoniale.
La dottrina lo traduce con scambio di consensi. È una nozione più precisa. Consenso di
entrambe le parti. A volte è stata intesa come scambio di consensi traslativi. Si ha
l’idea di accordo come incontro di volontà che si incontrano e si fondono una nell’altra.
Bisogna stare attenti ad alcune deviazioni sulla nozione di accordo.
1)C’è chi pensa all’accordo come composizione di interessi gli interessi delle parti
sono inizialmente divergenti e trovano nell’accordo il momento di convergenza. Se
questa fase precontrattuale non esiste è in dubbio anche l’esistenza del contratto
stesso. Questa è una letteratura da scartare perché muove da un’idea primitiva di
contratto e di accordo. Questo meccanismo di concludere i contratti (continua
contrattazione sul prezzo) è quanto di più antigiuridico possa esistere.
2)La teoria giusta di accordo non significa continua trattazione tra le parti perché
queste possono già essere in convergenza di interessi. Ci vuole un intento giuridico
comune allora esiste un accordo. L’effetto giuridico che si ottiene è inter partes. Il
principio di relatività dell’effetto del contratto si collega immediatamente alla funzione
dell’accordo. Mediante il contratto le parti possono costituire, regolare o estinguere
qualunque aspetto o rapporto patrimoniale nei limiti della legge. L’intento giuridico è il
nucleo del contratto. Se l’intento giuridico di costituire il vincolo è in dubbio il contratto
è viziato.
Articolo 2 – 101 (legge inglese), equivalente a quello del nostro codice, secondo il
quale il contratto è concluso se risulta che le parti intendevano essere legalmente
vincolate. L’intento deve essere riconoscibile dal contesto, ma accordo significa anche
incontro di volontà: la parola volontà significa che le obbligazioni, i vincoli che si
assumono con l’accordo, devono basarsi su una libera volontà dei soggetti che
partecipano a quell’accordo. La libertà è quindi implicita all’interno dell’accordo. La
volontà deve essere libera perché le parti daranno al loro assetto di interessi quel
contenuto per far si che entrambe ottengano un vantaggio da quell’accordo. Quindi
l’accordo non può non rimandare a una libera volontà delle parti. Il contratto può
essere integrato o la legge può fondare un’obbligazione senza accordo. La legge
stessa crea un vincolo obbligatorio. Bisogna scindere tra fonte legale e fonte
negoziale. Per le obbligazioni contrattuali e foro generale ci si riferisce a regolamento
44/2001 (Bruxelles 1).
La Corte di giustizia ha in tutto ciò un ruolo importante ES: in un caso si trattava di
sapere se un contratto con un consumatore (offerta di un premio) che il produttore
tedesco aveva mandato insieme ad una proposta contrattuale di acquisti aggiungendo
un buono di vincita premio presso il domicilio delle persone fosse utilizzabile. Una
signora non vuole acquistare niente ma pretende di riscuotere il buono. Si dice che
questa è una promessa extracontrattuale e quindi il foro doveva essere tedesco. La
corte in questo caso dice che in materia contrattuale non implica la formazione di un
vero e proprio contratto in senso tecnico, ma la materia contrattuale significa quando
c’è un obbligo liberalmente assunto da una parte nei confronti dell’altra idea di
autonomia e libertà contrattuale. Ci si deve affidare alla nozione fondamentale di
contratto. Questo principio è importante per problemi di controversie internazionale e
per riconoscimento di sentenze. È un’idea che consente di universalizzare il mondo del
contratto stesso.
Il significato di accordo è un significato importante perché influisce notevolmente sugli
effetti del contratto.
Art. 1325 c.c.: definisce i requisiti o elementi essenziali del contratto:
1. Accordo delle parti Qui l’accordo indica un elemento costitutivo della
fattispecie contratto. Ciò rinvia al fatto che l’accordo è un elemento complesso
perché il codice prevede una pluralità di meccanismi della formazione
dell’accordo. Bisogna capire dal contesto quando le parti avevano l’intento
giuridico comune di vincolarsi. Qui invece accordo rinvia ai modi con cui si può
giungere al consenso. Non c’è un solo modo per giungere all’accordo, ma una
pluralità. Si ragiona quindi sulla struttura della condotta delle parti che può dare
origine alla formazione del contratto.
2. Causa l’origine storica viene trovata nel codice napoleonico, al cui art.1108
vengono previsti i 3 presupposti del contratto, cioè una causa lecita
nell’obbligazione. Questa frase non è immediatamente significativa, e quindi va
spiegata. Il redattore del codice quando l’ha scritta intendeva codificare il
pensiero di potieu, che vedeva il contratto come un incontro di consensi che si
forma con l’accettazione della proposta. Potieu vedeva il contratto come
sinallagma (fino al medioevo ogni contratto era concepito come unilaterale),
perché ragionava in base al diritto romano. Egli credeva che la proposta
contenesse una promessa in senso proprietario, perché nel momento in cui un
soggetto si vincola con un contratto si assiste ad una limitazione della libertà in
relazione alla propria proprietà (si trasferisce una parte della proprietà). Con la
promessa seguita da un’accettazione si trasferisce parte di una libertà (ed è
reciproco perché l’altro trasferisce una parte del suo denaro). Potieu aggiunge
che la promessa che si trasferisce deve essere lecita e onesta, altrimenti il
contratto è nullo “tutti gli impegni che assumiamo devono avere una
causa onesta”: per ES non è una causa onesta promettere ad un pubblico
ufficiale una somma di denaro in cambio di un documento amministrativo. È
evidente che qui si ha una caratteristica ulteriore della promessa: non basta che
ci sia il sinallagma, ma è necessaria l’onesta causa. Qui siamo ancora fuori dal
campo del contratto, siamo di fronte ad uno scambio di promesse obbligatorie;
quello che si trae però dal 1
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