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STUDIARE LA VIOLENZA SUL CODICE
12 novembre 2013
INTERPRETAZIONE, QUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Un contratto è stato concluso, residuano le possibili patologie di esso, però il vincolo
giuridico è stato istituito. Intorno al contratto si muovono tanti personaggi (notaio
ecc..), ma in caso di divergenza tra le parti esiste istituzionalmente un terzo
indipendente capace di determinare quale sia il contenuto del contratto. Senza questa
possibilità non si avrebbe il contratto così come lo conosciamo. In caso di divergenza
comunque le parti dissipano da sole le loro controversie.
Se le parti non riescono da sole a risolvere le loro divergenze il fatto che il contratto
crei un vincolo giuridico implica la presenza di istituzioni dotate di terzietà che siano in
grado di risolvere per le parti tali divergenze circa il contenuto del vincolo. Questo
implica l’esistenza di un processo (normalmente civile) che si occupa di risolvere la
controversia. C’è un giudice terzo. Quello della terzietà del giudice è un caposaldo; egli
deve essere indipendente, e deve porsi di fronte al contratto. Questo giudice compie
tre operazioni, che distinguono tre fasi:
controllo di legittimità del contratto vincolante controlla che il contratto sia
effettivamente vincolante, richiama nozioni circa la formazione di un valido vincolo.
Ricostruzione del regolamento contrattuale il controllo di legittimità è già stato
effettuato con successo. Qui si cerca di capire il contenuto del contratto. Come si
ricostruisce il regolamento contrattuale? Entra in gioco il sistema del processo, che è il
principio dispositivo: la disputa è quella tra le parti, per il giudice è impossibile andare
ultra petita. Il giudizio deve essere su tesi contrapposte, ciascuna delle parti svolge la
sua tesi e l’altra parte quella opposta: se manca questa fase non si ha giudizio (cioè se
le parti sono d’accordo cessa la materia del contendere). È necessario ricostruire il
contenuto, e l’attività del giudice qui è quella di ricostruire il contratto come testo.
Quando il contratto è formale si ha già un documento scritto preformato (e quindi
nessun problema); i problemi sorgono nel caso di contratto informale, che nonostante
siano pochi il principio della libertà di forma lascia spazio a questi. Per ricostruire il
contratto come testo il giudice potrà ad esempio servirsi di testimoni, di documenti e
corrispondenza: da qui si identifica il versante del problema delle prove, del problema
della loro ammissibilità. Art.2722 c.c. “divieto di prova testimoniale, di patti diversi o
contrari contenuti in documento scritto” . abbiamo anche tutto il sistema delle prove
legali, ma il principio generale è quello del libero convincimento del giudice.
Il giudice al termine della ricostruzione avrà davanti un testo redatto nella sua lingua,
ovviamente in linguaggio giuridico. Se egli deve aggiudicare pretese contrapposte non
può far altro che ricostruire il testo come prima operazione. In lingua inglese questa
fase si chiama construction of contract, qui il termine costruzione racchiude operazioni
importanti come la trasposizione del testo. Ma come si giunge a costruire il testo?
Esistono varie opzioni, un’impostazione tradizionale che deriva dal codice napoleonico
ci dice che il contratto è espressione della volontà delle parti, in quanto accordo. Se si
parte dal dogma della volontà risulta abbastanza chiaro che il testo del contratto deve
essere ricostruito secondo la comune intenzione delle parti: quello che intendevano
dire. Infatti la norma essenziale qui è l’art.1362 c.c. “nell’interpretare il contratto si
deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al
all’uso letterale delle parole” questa norma sembra in linea con il criterio della volontà,
e divergente rispetto al principio della dichiarazione (che invece è evidentemente
recepito nelle norme relative ai vizi della volontà). Bisogna però tener conto della
insopprimibile valenza del testo contrattuale, il giudice ne ha bisogno; comune
intenzione delle parti quindi non significa altro che comune intenzione, accordo, inteso
come intesa sul testo, non sull’oggetto del contratto. Intesa sul testo implica che le
parti utilizzino un codice linguistico comune, se questo codice manca le parti non
riescono a realizzare nessuna intesa. Il testo del contratto come accordo implica
questo comune codice linguistico, e quindi che ci sia un circolo desussuriano. Come si
concilia l’accordo delle parti su un testo da loro concordato nel loro linguaggio con il
fatto che il testo su cui si svolge l’aggiudicazione è scritto nel linguaggio del giudice?
1. primo aspetto: il processo è un processo per parti retto dal principio dispositivo.
Abbiamo una fase del processo in cui il giudicante si pone in ascolto di quello
che le parti gli dicono. Il giudicante quindi è prima di tutto colui che ascolta, e
quindi interviene solo dopo averle ascoltate. Il giudice aggiudica sempre ex
post, si pone davanti ad un fatto storico già avvenuto. È sostanzialmente un
interprete, l’interprete di un testo formato altrove. Per guidare il giudice
interprete ci sono le regole ermeneutiche sul contratto (artt.1362.1371 c.c.),
confezionate in modo tale da far si che il giudice sia interprete del contratto
come accordo tra le parti, e qui in un certo senso il discorso si chiude perché è
necessario ricordare che il contratto ha forza di legge tra le parti. Bisogna
ricordare che il giudice è tenuto ad interpretare il contratto come viene
interpretato dalla legge (e quindi in base all’intenzione del legislatore). E quindi
si sottolinea come l’obiettivo fondamentale sia cercare la comune volontà tra le
parti. Ma come si conciliano il testo inteso oggettivamente e la volontà delle
parti? Ci aiuta questa massima della Cassazione n.9284 del 2005: ci sono
due criteri. Il primo riguarda l’indagine ermeneutica del giudice che è volto a
ricercare l’effettiva volontà dei contraenti. Il secondo dice che nel ricostruirla ha
importanza fondamentale il testo su cui le parti hanno concordato, quindi è
importante l’intesa sul testo. Quando il testo è chiaro e preciso, ha un significato
chiaro per il giudice che legge, quello è il contenuto del contratto. Si dà
rilevanza estrema dell’interpretazione testuale, si deve partire dal testo, e la
ricerca della comune intenzione quindi viene dopo; se è soddisfacente anche
solo questo ci si ferma. Primazia del dato testuale vuol dire analisi del testo
come testo completo. In materia istruttiva è la sent. n.23208/2012 della
Cassazione: opposte pretese delle parti in materia bancaria. Il contenuto del
contratto è scritto nel linguaggio del giudice. l’attore sosteneva di aver concluso
un contratto di mutuo fondiario con la banca e si lamentava del fatto che la fase
di preammortamento fosse durata troppo a lungo. In questi casi normalmente la
banca finanzia chi chiede un mutuo e successivamente iscrive l’ipoteca. Il
problema è che la fase di preammortamento (finanziamento antecedente ad un
ipoteca) normalmente presenta interessi molto più elevati rispetto al mutuo
ipotecario, questo perché l’ipoteca ancora non c’è e la banca è meno garantita.
L’interesse della parte finanziata è avere un periodo di preammortamento
breve. Nella causa il periodo di preammortamento aveva avuto durata di 6anni.
Per sostenere la sua lagnanza l’attore deduceva la nullità di una clausola che
consentiva di anticipare o differire la conclusione finale del contratto di mutuo
con contemporanea accensione di ipoteca; secondo l’attore sussiste un vizio,
una condizione meramente potestativa. Il tribunale con sentenza accoglie la
domanda e condanna la banca alla restituzione della somme ricevute; inoltre
afferma la nullità della clausola suddetta in quanto contraria a buona fede e
principi di correttezza (andando secondo il prof fuori strada). La banca appella.
La corte d’appello accoglie la domanda e riforma la sentenza, affermando che il
problema relativo a buona fede e correttezza rileva esclusivamente in relazione
alla formazione del contratto (fase precontrattuale risarcimento), ma non
riguarda gli aspetti genetici del contratto. Porta ad un rimedio risarcitorio ma
non alla nullità del contratto. Inoltre la corte parla dell’interpretazione del
contratto, dicendo che non si rileva la presenza di una condizione meramente
potestativa, perché va letta in relazione a ciò che dice l’intero contratto e quindi
in realtà la clausola va letta nel senso che prima di stipulare il contratto
definitivo di mutuo ipotecario occorre che il richiedente produca certi
documenti, ma si aspetta solo questo onere. Si ricorre per Cassazione, il
ricorrente dice che il primo giudice aveva giudicato bene sostenendo la clausola
di nullità per violazione di buona fede e correttezza: sotto questo punto di vista
la cassazione afferma infondato il motivo perché le cause di nullità sono solo
genetiche e quando comportamenti riguardino correttezza e buona fede non si
configurano. Il secondo motivo era basato sull’errore compiuto dalla corte
d’appello sull’interpretazione della clausola, perchè la motivazione si discosta
dal significato proprio della clausola, è necessario innanzi tutto leggerla. La
disputa tra le parti nasce perché una ritiene tale clausola condizione
meramente potestativa e l’altra no: il giudice deve leggerla e interpretarla la
clausola diceva che “l’istituto poteva anticipare o differire o non dar luogo al
contratto di mutuo fondiario”, la corte cassa una sentenza della corte d’appello
per difetto di motivazione perché quest’ultima non l’aveva letta tutta e ripete
che l’iter logico che il giudice deve seguire per dar senso al contratto deve
comportare la riproduzione integrale, e solo dopo deve dare ad essa un senso.
Ma allora che fine fa la comune intenzione delle parti? Viene dopo, quando c’è
già un testo sicuro testualmente e letteralmente. Può esserci incertezza anche
quando un testo è già stato ricostruito.
Caso Cass. n.9343 del 2008: l’attore dà ordine alla banca di comprare un
tot di titoli obbligazionari; la banca ne compra meno. Dopo l’ordine la
valutazione in borsa di quei titoli è salita e l’attore ha perso soldi. Il tribunale
respinge la domanda. L’attore appella ma anche qui la sua domanda viene
respinta, considerando che il suo conto corrente era in passivo, e quindi la
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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