Capitolo terzo: struttura del contratto
La forma
La forma è considerata un requisito del contratto quando sia prescritta dalla legge a pena di nullità. È inoltre riconosciuto alle parti il potere di fissare per iscritto l’adozione di una determinata forma per la conclusione di un contratto futuro, se la forma è imposta da pattuizioni.
Forma volontaria
In mancanza di norme di legge o di pattuizioni che prescrivano l’adozione di una forma determinata, la forma del contratto è libera. Il nostro ordinamento in tema di forma del contratto si ispira a un principio di libertà.
Forma ad substantiam
La nullità è testualmente prevista, ad esempio, "a pena di nullità", in formulazioni per cui si evince che, nel caso di inosservanza della forma richiesta, la conseguenza è la nullità del contratto.
Nullità testuale e virtuale
Ci possono essere forme vincolate che, nel caso di inosservanza, non comportano nullità (ex art. 1325 "allorché risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità"). Talora la forma non è richiesta per la validità del contratto ma solo per la prova dello stesso – forma ad probationem – come requisito della prova (così nel contratto di transazione). È richiesta per l'opponibilità del contratto a terzi o per consentire allo stesso di produrre determinati effetti.
- Contratto con pegno di crediti
- Locazione
- Trasferimento quote di società
Per prescrivere una forma vincolata si richiede una forma scritta, nel senso che le dichiarazioni dei contraenti devono essere rese dagli stessi per iscritto oppure raccolte e redatte da un terzo in un atto scritto.
Atto pubblico e scrittura privata
Atto pubblico: documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Esso fa piena prova, fino a querela di falso:
- Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato
- Delle dichiarazioni delle parti
- Di altri fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti
Scrittura privata: documento sottoscritto da suo autore e fa piena prova, fino a querela di falso:
- Della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto solo se questi riconosca la sottoscrizione (o se questa è legalmente considerata come riconosciuta ovvero se la firma sia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato).
Attività di documentazione e documento
Se è richiesta la forma scritta l'imperativo è osservato con l’attività che porta alla redazione del documento (attività di documentazione) documento = (prodotto di tale attività).
Forma non scritta
Se la forma non è vincolata e se non è concluso per iscritto, il contratto si perfeziona in forma non scritta [parole, gesti, silenzio, comportamento concludente (dich. impl.) o attuativo (senza dich.)].
Il contenuto
Concordanza delle volontà delle parti su una regolamentazione concreta (perciò il termine indica fase conclusiva proc. form. contratto + contenuto). In questo secondo senso si può intendere anche tutto ciò che nel contratto è detto e scritto. In tal senso è possibile effettuare un'ulteriore ripartizione:
- Enunciazioni = manifestazioni di desideri
- Disposizioni = regole, comandi
Nei contratti scritti di solito troviamo prima le enunciazioni poi le disposizioni. Il contenuto, in senso tecnico, si identifica con le seconde (complesso di regole che le parti hanno dettato con il contratto).
Gli elementi del contratto e loro classificazioni
Se si parla di elementi del contenuto, necessità di cercare la componente elementare. Contenuto = complesso di regole dettate con il contratto. Componente minima del contenuto = regola.
Articolazione in clausole non corrisponde necessariamente alla articolazione delle regole (una clausola può contenere più regole, una regola può risultare dalla considerazione di più clausole). La singola regola è una parte del contenuto del contratto.
Le parti del contenuto
Necessità di effettuare partizioni nell’ambito del contenuto del contratto.
- Elementi essenziali = accordo, causa, oggetto, forma. Tale distinzione ha rilievo per l'individuazione degli effetti che al contratto conseguono.
- Elementi accidentali = condizione, termine, modus (onere). Tale distinzione ha rilievo per la vita del contratto nonché per la fase di formazione del contratto.
Affinché il contratto si perfezioni è necessario che l’accordo si estenda a tutti i punti? Qui assume rilievo la distinzione tra elementi primari e secondari, sicché se è stato raggiunto l'accordo su tutti gli elementi primari e le trattative continuano per precisare qualche aspetto secondario, il contratto può considerarsi perfezionato.
Elementi naturali
La dottrina antica poneva accanto a elementi essenziali e accidentali quelli naturali. Regole non poste dai contraenti ma dettate dalle cd. ‘norme dispositive’ (che operano solo se i contraenti non dettino una regola diversa). Dottrina prevalente la respinge perché vede in essa il prodotto di una confusione tra piano del contenuto e degli effetti.
Gli elementi accidentali
Condizione, termine, modus
Condizione, termine, modus incidono su un aspetto dell’assetto di interessi. Modus e termin investono l’assetto di interessi nella sua globalità. Efficacia del contratto è resa eventuale (dipende dal verificarsi o non verificarsi di un evento futuro e incerto) limitata nel tempo (term. finale).
Codice civile detta disciplina specifica solo per la condizione. Si spiega che non abbia fatto altrettanto per il modus (contratti a titolo gratuito) ma non si spiega tale carenza per il termine il cui ambito di applicazione è analogo a quello del modus.
Condizione
Si intende sia la clausola che l'evento dedotto a condizione. Le parti con l’introdurre una condizione subordinano l’efficacia del contratto ad un evento futuro e incerto. Spesso la condizione è posta nell’interesse di uno dei contraenti.
Unilaterale
Le parti possono subordinare l’assetto di interessi programmato all’accertamento che la realtà in cui operano si atteggi, effettivamente, in un certo modo (impropria - si è infatti fuori dalla figura della condizione, come delineata da art. 1353).
Accostamenti tra condizione e condizione impropria
Accostamenti tra condizione e condizione impropria sul piano dell’incertezza:
- Condizione Impropria: incertezza soggettiva - alla condizione impropria è subordinata la stessa esistenza dell’assetto di interessi
- Condizione in senso proprio: alla condizione in senso proprio è subordinata l’efficacia dell’assetto di interessi.
Di adempimento
Dipende al modo in cui è formulata la clausola condizionale.
Sospensiva e risolutiva
Condizione sospensiva: efficacia del contratto sospensiva (il contratto non produce immediatamente i suoi effetti li produrrà se e quando si verificherà l’evento dedotto a condizione).
Condizione risolutiva: il contratto produce subito i suoi effetti che termineranno se si verificherà l’evento dedotto a condizione.
Con la condizione si crea situazione di incertezza sull’assetto finale di interessi (necessità di contemperare la situazione di diritto, non consolidata, di una delle parti, con la posizione di aspettativa dell’altra). Nel periodo di pendenza della condizione:
- Interesse di chi si trova in situazione di aspettativa ad evitare che la situazione si modifichi in maniera tale da pregiudicare gli effetti per lui favorevoli del verificarsi dell’evento dedotto in condizione
- Interesse tutelato con potere di compiere atti conservativi, efficacia atti di disposizione posti in essere dal titolare del diritto, dovere di buona fede. Viola tale dovere la parte che, avendo interesse contrario all’avveramento della condizione, ne impedisca il verificarsi.
Finzione di avveramento
A tale comportamento conseguono gli stessi effetti che si sarebbero prodotti se la condizione si fosse verificata (Art. 1359) – riguarda sia inadempimento inintenzionale che colposo al verificarsi della condizione.
Finzione di non avveramento
È il caso di chi interviene sull’evento condizionante provocandone a suo vantaggio l’avveramento.
Efficacia retroattiva
La condizione allorché si avvera ha efficacia retroattiva (limiti in pattuizioni o natura del rapporto), esempio:
- Contratti a esecuzione continuata o periodica
- Frutti percepiti o atti di amministrazione compiuti dalla parte cui spettava - in pend. cond.
- L’esercizio del diritto.
Condizione illecita
È quella contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume il contratto è nullo (sia che sia cond. sosp. o risol.).
Condizione impossibile
Se le parti subordinano l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva impossibile, il contratto non produrrà mai effetti - nullità.
Se le parti subordinano l’efficacia del contratto ad una condizione risolutiva impossibile, gli effetti del contratto si producono e non potranno mai venir meno - condiz. si ha come non apposta.
Meramente potestativa
È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o da quella del debitore (art. 1355).
Unilaterale
Qui l’avveramento della condizione non dipende sempre dal comportamento della parte nel cui esclusivo interesse è stata posta, mentre nella meramente potestativa si.
Condizione potestativa
È valida perché, pur dipendendo sempre l’avverarsi della condizione dal comportamento della parte, la scelta che alla stessa è lasciata non è priva di costi, quindi non si può ritenere che sia mancata una seria volontà di vincolarsi.
Risolutiva e meramente potestativa
L’impegno non può escludersi allorché la condizione meramente potestativa sia risolutiva.
Condicio iuris
Alla condizione che le parti pongono viene accostata la subordinazione, ad opera della legge, dell’efficacia del contratto ad un evento futuro e incerto, detta condicio iuris.
Termine
Termine del contratto e termine dell'obbligazione
Sono distinti visto che:
- Termine del contratto = riguarda l’efficacia dell’intero contratto.
- Termine dell’obbligazione = riguarda l’adempimento di obbligazioni che dal contratto discendono.
Contratti a effetti obbligatori – applicazione termine iniziale = strumento per postergare l’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto. Contratto con effetti reali – efficacia traslativa non ostacola ammissibilità di un termine iniziale. Non ammesso invece termine finale in contratti che trasferiscono il diritto di proprietà perché si costituirebbe una proprietà temporanea.
Termine meramente potestativo
Se il termine iniziale è rimesso alla mera volontà dell'alienante o dell'obbligato, stessa situazione art. 1355, mancanza di seria volontà di vincolarsi. La conseguenza non è però la stessa: qui un termine non si configura neppure, dato che non si ha certezza non solo riguardo al quando ma neanche all'an.
Termine impossibile
Anche qui non si può configurare l’esistenza di un termine.
Modus
Modus
Comporta l’imposizione, in un contratto a titolo gratuito e a carico del soggetto avvantaggiato, di una prestazione. Se posto a vantaggio dello stesso onerato può avere forza vincolante solo se presenti i requisiti richiesti dall’art. 1174 per la configurabilità di un’obbligazione (cioè se prestazione è suscettibile di valutazione economica e corrisponde a un interesse - non patrimoniale - dal donante). Tale prestazione è secondaria rispetto a quella principale e caratterizzante dell’altra parte, e ne limita, in sostanza la portata, senza assurgere a corrispettivo della stessa – perciò mancato adempimento del modus non legittima la risoluzione del contratto.
L’esistenza di un nesso di corrispettività delle prestazioni dipende dall’apprezzamento dei contraenti.
- Una prestazione che assume la funzione di corrispettivo dell’altra = contratto a prestazioni corrispettive
- Una prestazione che costituisce un limite per l’altra = contratto a titolo gratuito modale.
Art. 793 se prestazione modale ha valore oggettivamente superiore alla prestazione del donante:
- Il contratto non si può classificare come donazione, e si ha una riduzione della prestazione del donatario (entro i limiti del valore della prestazione del donante) si considera come non apposto.
Modus illecito o impossibile
Clausola penale
Con questa si pone a carico di uno dei due contraenti, nel caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, l’obbligo di eseguire una determinata prestazione. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e preclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ulteriore. Funzione sanzionatoria e non risarcitoria in quanto il suo ammontare non è correlato all’ammontare del danno e prescinde dalla stessa esistenza di un danno. Quindi alla penale non si può sommare il risarcimento del danno (altrimenti l’inadempiente sarebbe gravato da troppi eccessi).
La caparra
Acconto, cauzione, caparra quando al momento della conclusione del contratto una parte consegna all’altra una somma di denaro o altre cose fungibili, può trattarsi di:
- Acconto sul prezzo
- Cauzione (a garanzia di adempimento)
- Caparra
In tal caso possono essere due le finalità distinte da perseguire:
- O di confermare la serietà dell’impegno del contraente (caparra confirmatoria), finalità di rafforzamento del vincolo contrattuale.
- O di fissare un corrispettivo per l’eventuale recesso dal contratto (caparra penitenziale). In tal caso il contraente può recedere dal contratto perdendo la caparra versata o pagando il doppio della caparra ricevuta, indebolimento del vincolo contrattuale.
Presupposizione
Enunciative con valenza dispositiva. Tema della presupposizione può essere considerato sotto diversi aspetti:
- Turbative proc. Form. volontà contraenti
- Funzione del contratto
- Contenuto del contratto
Presupposizione: casi in cui i contraenti danno per certe determinate situazioni (passate, presenti, future - nel cui caso la certezza può riguardare sia il sopravvenire di eventi sia il permanere della situazione attuale) su cui fondano, in tutto o in parte, l’assetto di interessi dettato con il contratto.
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