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L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L'interpretazione del contratto è collegata con il contenuto (complesso di regole per l'assetto di interessi) quindi lo strumento per individuare tali regole è la comprensione del senso dell'accordo. Nel dettare le regole contrattuali le formulazioni non si discostano dal linguaggio corrente. Il nostro codice civile detta comunque regole vincolanti sull'interpretazione. Alcune regole interpretative operano laddove non risulti possibile accertare ciò che le parti hanno inteso disporre.
La prima delle norme dettate per l'interpretazione del contratto indica la finalità dell'interpretazione: "nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole" (art. 1362). Malgrado la chiarezza del dettato, il senso della disposizione può essere interpretato secondo la teoria delle dichiarazioni o la teoria della volontà.
non è univoco. Prevale volontà o dichiarazione? Il riferimento a intento comune e il fatto che non ci si debba fermare a significato letterale fa supporre che legislatore abbia privilegiato teoria della volontà. Ma la norma non fa riferimento alla contrapposizione tra volontà e dichiarazione né a intento dell'uno o dell'altro contraente ma a intento comune che significa la comune volontà esteriorizzata. La norma puntualizza quindi semplicemente che non bisogna fermarsi al significato letterale delle parole ma il fine è accertare ciò che i contraenti abbiano effettivamente voluto dire.
In claris non fit interpretatio. Un diffuso orientamento giurisprudenziale stabilisce che se le espressioni adoperate dai contraenti non offrono margini di dubbio non c'è bisogno di procedere ad un indagine interpretativa più approfondita - quindi invito ex art. 1362 ha senso solo se le espressioni possono avere un significato diverso da quello letterale.
ma se hanno significato univoco non si può pensare di assegnare alle stesse un senso diverso. Il giudice è chiamato a interpretare il contratto se le parti sono in contrasto sul senso da attribuire allo stesso (non se concordino). Il contrasto può insorgere dopo la conclusione del contratto o al momento del perfezionamento dell'accordo. La prospettiva dell'interprete considerare il regolamento contrattuale varia oltre che dal punto di vista di una delle parti se ci si pone dal punto di vista del terzo che è appunto quello del giudice chiamato ad interpretare il contratto. impone di interpretare il contratto secondo buona fede (principio buona fede presente oltre che in tema di interpretazione anche in ambito di proc. form. contratto ed esecuzione dello stesso). Vengono dettate regole di comportamento all'interprete: gli si chiede di muovere dalla presunzione che le parti nelPer pervenire all'accordo si sono comportate secondo lealtà e correttezza. E se tale presunzione non risponde al vero, la regola interpretativa favorisce il contraente in buona fede.
Ci sono due tesi che attribuiscono all'art. 1336 una funzione correttiva (la risposta dell'ordinamento giuridico può non essere conforme all'assetto di interessi che le parti hanno diviso) o integrativa (l'ordinamento giuridico può dettare regole volte a colmare le lacune dell'assetto di interessi): ma in entrambi i casi l'intervento avviene sul piano degli effetti giuridici e non sul piano della fattispecie oggetto della valutazione.
Altri criteri se il tenore letterale del contratto non è chiaro: sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto. Art. 1362 il contratto va interpretato nella sua interezza, cioè interpretazione complessiva senza isolare le singole clausole che vanno invece inquadrate nel complessivo assetto di interessi. Art. 1363 risponde a criteri di comune formule generali e indicazioni.
Esemplificativa ragionevolezza che le formule generali siano interpretate in maniera più restrittiva e che alle formule specifiche sia attribuita una portata più generale (se ciò è conforme alla logica dell'assetto di interessi perseguito dai contraenti) le norme viste finora individuano Norme di interpretazione soggettiva e oggettiva l'intento dei contraenti utilizzando i criteri comuni ad ogni tipo di interpretazione. Altre norme svolgono una funzione diversa: esse dettano regole che trovano applicazione, quando, malgrado utilizzando gli usuali criteri interpretativi, permangano dubbi sull'intento effettivo delle parti. Di qui la partizione tra norme di Norme di interpretazione soggettiva e oggettiva interpretazione soggettiva = individuano l'effettiva volontà comune dei contraenti Interpretazione oggettiva = operano allorché si sia constatata l'impossibilità di arrivare con certezza all'individuazione di questa volontà. L'interprete applica prima
Quelle di interpretazione soggettiva poi farà ricorso a quelle di interpretazione oggettiva solo se, nel dubbio, sia riuscito ad individuare l'intento comune delle parti (interpretazione oggettiva solo in caso di clausole ambigue, nell'ipotesi che il contratto rimanga oscuro). È collocato in posizione intermedia tra i due gruppi di norme l'art. 1336 che può:
- Attribuire, se non c'è buona fede, un senso non coincidente con l'effettivo intento comune alle parti
- Attribuire, se c'è buona fede, un senso coincidente con l'effettivo intento comune alle parti (la norma svolge in tal caso la funzione propria delle regole di interpretazione soggettiva).
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e oggetto del contratto (senso secondo l'ambiente sociale che può essere diverso da quello che in concreto gli hanno attribuito i contraenti) art. 1369 per il principio di conservazione.
del contrattoPrincipio di conservazione nel dubbio, questo va interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
art. 1368 dispone che le clausole ambigue si interpretano secondo Usi interpretativi cioè che si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso (es. se una parte è imprenditore = impresa). Sono considerati interpretativi sotto un duplice senso:
- nel senso che si tratta di pratiche generali che il legislatore vuole siano utilizzate al fine di interpretare il contratto
- nel senso che si tratta di pratiche caratterizzate da un comportamento costante, ispirato all'idea che certe espressioni non possono che intendersi in una data maniera.
sono richiamati da art. 1374 per ricondurre al contratto effetti Usi normativi ulteriori rispetto a quelli voluti dalle parti. Le pratiche generali (usi interpretativi) sono invece utilizzate come strumento per capire ciò che le parti hanno voluto.
art. 1340: si
Intendono inserite nel contratto clausole negoziali (o clausole d'uso) che risultano essere volute dalle parti? Non è chiaro. Tale uso consiste nell'inserire determinate clausole in certi contratti, anche in mancanza di espresse previsioni dei contraenti. Non si tratta di interpretare una singola clausola, ma di affermarne l'esistenza. Secondo l'art. 1370, le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei due contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, con la finalità di favorire l'aderente, il contraente debole. Non si guarda al comune intento né al senso ex ambiente sociale. Secondo l'art. 1371, se, malgrado il ricorso alle altre norme, il contratto rimane oscuro, esso deve essere inteso: - nel senso meno gravoso per l'obbligato (se è a titolo gratuito) - nel senso che realizza l'equo contemperamento degli interessi delle parti (se è a titolo
oneroso)->finalità di assegnare al contratto il senso che consenta di realizzare un assetto equilibrato degli interessi in gioco. (non si guarda a comune intento, né a senso ex ambiente sociale)
Le funzioni delle norme di interpretazione
Art. 1362-1365 Funz. Di individuare effettivo intento dei contraenti
Art. 1367.1368 Funz. Di individuare effettivo intento dei contraenti- solo sericorrono determinati presupposti
Art. 1366.1369 Si interpreta il contratto alla luce della ambiente sociale
Art. 1370.1371 Attribuiscono un senso al contratto o alla clausola senza 1367.1368 interpretarli perché il senso prescinde dall intento dei contraenti anche se può occasionalmente coincidere. Sono comunque interpretative finalità integrativa in quanto Natura delle cd regole di interpretazione oggettiva colmano le lacune del regolamento contrattuale con procedimento diverso da quello con cui operano quelle suppletive. Esse (quali?) infatti attribuiscono al contratto un senso che elimina le lacune e riconducono allo
stesso effetti corrispondenti al senso assegnato. Così si incide non sulla fattispecie, ma sul piano degli effetti.
LA CAUSA E I MOTIVI
causa del contratto è la funzione dello stesso (visione oggettiva) vs volontà dei contraenti rivolta a un risultato (visione soggettiva).
Causa: Ha prevalso la prima.
Scopo: Es. contratto di vendita causa = scambio di cosa contro prezzo. Nella visione soggettiva la causa si identifica con lo scopo inteso come finalità comune costantemente perseguita col contratto (scambio di cosa vs prezzo) e come tale chiaramente distinguibile dai motivi (che non sono costanti e nemmeno comuni alle parti - es. abitare l'appartamento, darlo in locazione, etc).
Scopo comune = scambio di cosa contro prezzo --> funzione del contratto.
Funzione: La nozione soggettiva non è allora incompatibile con quella oggettiva, ma sottolinea un aspetto della stessa realtà. I motivi sono variabili e personali, perciò irrilevanti.
Deroghe al principio